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La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) in Italia, le loro caratteristiche e le difficoltà di mantenere un difficile equilibrio tra ospedale e carcere. Viene inoltre trattato il processo di chiusura degli OPG e l'apertura di Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria (REMS), il loro scopo e la differenza con le vecchie strutture. informazioni sulla popolazione che viene accolta in queste strutture e sulla legislazione che regola il ricovero coattivo.
Tipologia: Appunti
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Le OPG sono degli ospedali psichiatrici giudiziari. La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, così denominati dal 1975 ma ben noti fin dalla fine dell’800 come Manicomi Criminali.Nate certamente per rispondere ad un bisogno di accoglienza e trattamento medico, dell’epoca, di soggetti detenuti con indubbia presenza di malattia psichica e di difficile gestione in Istituti penitenziari. L’attuale organizzazione, certamente differenziata nelle varie realtà sociali e regionali in cui tali Istituti sono situati, appare comunque accomunata dalla comune difficoltà di essere un servizio di reale natura sanitaria, pur in una cornice carceraria ,cioè:
a) essere ospedale , mantenendo comunque un difficile connubio tra personale con caratteristiche diverse (Agenti ed Operatori Sanitari, Cura e Custodia, Controllo e Trattamento) b) essere carcere , rinunciando ad ogni tipo di organizzazione di realtà e priorità trattamentali, subire totalmente l’organizzazione penitenziaria limitandosi ad assicurare, con le componenti mediche, un servizio di consulenza e di cura che non si preoccupava della effettiva gestione "sanitaria" della struttura. Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attualmente accolgono diverse tipologie di pazienti con diverse posizioni giuridiche. 1)Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che durante l’esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica (art. 148 CP) (8,5 % della popolazione). 2)Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 CP) dichiarati socialmente pericolosi, che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva (12,7 %). 3)Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazione psichiatrica a norma dell’art. 99 DPR 431/76 per un periodo non superiore a 30 giorni (2%). 4)Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art. 206 CP, 312 CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale, ed in attesa di un giudizio definitivo (5, %). 5)Imputati sottoposti a perizia Psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta in carcere). 6)Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in quanto il ricovero
e trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico come previsto dall’art. 70 del Codice di Procedura Penale). La prima norma a disporre il ricovero coattivo all'interno dei manicomi è stata la legge 14 febbraio 1904, n. 36. Successivamente, con la riforma dell'ordinamento penitenziario del1975 e con il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, entrarono a far parte del sistema penale italiano. Tuttavia nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, aveva disposto all'art. 3-te Con la pubblicazione del DPCM del 01/04/08 si è avviato in Italia un processo di rinnovamento della assistenza sanitaria dei soggetti/cittadini sottoposti a detenzione, seguendo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto a ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria a prescindere dalla sua condizione giuridica.Questo processo si è esteso anche agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) oggetto di attenzione della commissione parlamentare di inchiesta sull’efficienza del servizio sanitario che ha messo in luce come gli OPG non assolvessero quasi per nulla il compito di cura della persona autore di reato affetta da disturbi psichiatrici, assicurandone solo gli aspetti custodialistici e la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. La legge 9 del 17/02/12 prevede due tipologie di REMS una di valutazione e stabilizzazione (in cui si pone la diagnosi e si imposta il programma di cura) con lo scopo di effettuare una “rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale” e una di mantenimento a “vocazione riabilitativa e psicosociale”.Si può notare che in tutto il mondo occidentale le strutture per utenti con tali necessità si dividono in tre categorie: alta, media, e bassa sicurezza. L’assegnazione a uno dei tre livelli è determinata dalla natura del delitto e dalla gravità della psicopatologia. Infatti, molti utenti che hanno commesso delitti sono anche farmacoresistenti o sono persone che non rispondono ai comuni trattamenti. I trattamenti previsti dalla letteratura sono ad altissima intensità psicoterapeutica e altamente strutturati con durata minima tra i 3 e i 5 anni.Ovviamente il passaggio tra un livello di sicurezza ed un altro è determinato da indicatori clinici e forensi non dal semplice criterio temporale come previsto dalla nostra normativa nazionale. Dalla chiusura degli OPG (ospedale psichiatrico giudiziario) all’apertura dei Rems (residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria), sia che permangano le vecchie strutture o che vengano