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Laicità dello Stato, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Diritto Ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 08/04/2016

Valerio_Sandra.y_los_ninos
Valerio_Sandra.y_los_ninos 🇮🇹

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Laicità dello Stato
La laicità dello Stato, costituisce il punto di riferimento fondamentale per evitare fenomeni di
fondamentalismo e integralismo religioso e per ottenere il risultato di una civile convivenza fra tutti, a
prescindere dalle diverse connotazioni di ciascuno: religiose, etiche, razziali, linguistiche, etniche, politiche,
di sesso, di orientamento sessuale od altro.
Il principio di laicità dello Stato costituisce un principio di convivenza valido per tutti: la laicità non è altro
che principio di democrazia, difesa del pari diritto, riconoscimento della libertà di coscienza .
la Corte costituzionale ha inteso affermare l’esistenza nel nostro ordinamento della cd. laicità positiva, quella
cioè della «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; la Corte costituzionale non ha
invece accolto quella concezione della “laicità-neutralità”, considerata «l’espressione più propria della
laicità»; si tratta di una concezione che, al contrario di quella accolta dai nostri giudici costituzionali,
comporta l’irrilevanza per lo Stato e per le istituzioni repubblicane dei rapporti derivanti dalle convinzioni
religiose dei suoi cittadini, nel senso di considerarli fatti privati da affidare alla coscienza dei credenti.
La legittimità di uno Stato laico non è subalterna rispetto ad altri poteri quali istituzioni religiose o partiti
politici confessionali ideologici; ad esempio, come afferma la Costituzione della Repubblica italiana, "lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".
Uno Stato laico rifugge da qualsiasi mitologia ufficiale, ideologia o religione di Stato, non possiede dunque
alcuna morale o etica;
Uno Stato laico è imparziale rispetto alle differenti religioni e ideologie presenti al suo interno, e garantisce
l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini, senza discriminarli sulla base delle loro convinzioni e fedi;
Uno Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini: libertà di pensiero, di parola, di
riunione, di associazione, di culto, ecc. compatibilmente con le proprie leggi e ordinamenti;
dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 un primo compito che si poneva con urgenza al
legislatore dell’Italia democratica era quello di una tempestiva riforma della legislazione in materia
ecclesiastica e religiosa, capace di assicurare:
il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili di ogni essere umano sia come singolo sia nelle
formazioni sociali nelle quale si sviluppa la sua personalità (art. 2 Cost.);
il rispetto della eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, singoli e associati, indipendentemente dal
culto professato (art. 3 Cost.) e del principio di imparzialità dello Stato in tale materia (art. 97 Cost.);
l’attuazione del principio di separazione fra l’ordine civile e l’ordine religioso (art. 7, co. 1, Cost.);
il riconoscimento delle libertà, individuali e collettive, di religione e verso la religione (art. 8, 17, 18, 19, 20,
21, 33 e 38 Cost.);
una riforma idonea cioè ad inserire stabilmente nel sistema il riconoscimento dei più significativi valori
contenuti nella Costituzione con riferimento al fattore religioso.

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Laicità dello Stato

La laicità dello Stato, costituisce il punto di riferimento fondamentale per evitare fenomeni di fondamentalismo e integralismo religioso e per ottenere il risultato di una civile convivenza fra tutti, a prescindere dalle diverse connotazioni di ciascuno: religiose, etiche, razziali, linguistiche, etniche, politiche, di sesso, di orientamento sessuale od altro.

Il principio di laicità dello Stato costituisce un principio di convivenza valido per tutti: la laicità non è altro che principio di democrazia, difesa del pari diritto, riconoscimento della libertà di coscienza.

la Corte costituzionale ha inteso affermare l’esistenza nel nostro ordinamento della cd. laicità positiva, quella cioè della «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; la Corte costituzionale non ha invece accolto quella concezione della “laicità-neutralità”, considerata «l’espressione più propria della laicità»; si tratta di una concezione che, al contrario di quella accolta dai nostri giudici costituzionali, comporta l’irrilevanza per lo Stato e per le istituzioni repubblicane dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose dei suoi cittadini, nel senso di considerarli fatti privati da affidare alla coscienza dei credenti.

La legittimità di uno Stato laico non è subalterna rispetto ad altri poteri quali istituzioni religiose o partiti politici confessionali ideologici; ad esempio, come afferma la Costituzione della Repubblica italiana, "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".

Uno Stato laico rifugge da qualsiasi mitologia ufficiale, ideologia o religione di Stato, non possiede dunque alcuna morale o etica;

Uno Stato laico è imparziale rispetto alle differenti religioni e ideologie presenti al suo interno, e garantisce l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini, senza discriminarli sulla base delle loro convinzioni e fedi;

Uno Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini: libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, di culto, ecc. compatibilmente con le proprie leggi e ordinamenti;

dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 un primo compito che si poneva con urgenza al legislatore dell’Italia democratica era quello di una tempestiva riforma della legislazione in materia ecclesiastica e religiosa, capace di assicurare:

il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili di ogni essere umano sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quale si sviluppa la sua personalità (art. 2 Cost.);

il rispetto della eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, singoli e associati, indipendentemente dal culto professato (art. 3 Cost.) e del principio di imparzialità dello Stato in tale materia (art. 97 Cost.);

l’attuazione del principio di separazione fra l’ordine civile e l’ordine religioso (art. 7, co. 1, Cost.);

il riconoscimento delle libertà, individuali e collettive, di religione e verso la religione (art. 8, 17, 18, 19, 20, 21, 33 e 38 Cost.);

una riforma idonea cioè ad inserire stabilmente nel sistema il riconoscimento dei più significativi valori contenuti nella Costituzione con riferimento al fattore religioso.