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Questo documento fornisce un quadro completo sull'assistenza sociale
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Una società avanzata non può eludere il problema della tutela dei soggetti deboli cioè di coloro che per ragioni personali, sociali o economiche si trovano in una situazione temporanea o permanente di difficoltà. È un dovere inderogabile posto dalla nostra Costituzione all’art. 2. La necessità di progettare interventi efficienti ed efficaci ha dato vita alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e sevizi sociali 8 novembre 2000, n. 328. Con essa lo Stato ha voluto assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi sociali assistenziali e socio-sanitari per: ● Garantire la tutela ed il miglioramento della qualità della vita di minori, giovani ed anziani. ● Garantire le pari opportunità. ● Favorire l’integrazione degli immigrati. ● Consentire la prevenzione e l’inserimento sociale delle persone con disabilità fisica o psichica. ● Consentire la prevenzione e l’inserimento di tossicodipendenti e alcoldipendneti. ● Contribuire al sostegno delle responsabilità familiari. ● Ridurre i fenomeni di discriminazione, le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e difficoltà sociali. Tutto ciò è stabilito nell’art. 38 della Costituzione in cui è sancito il principio per cui l’assistenza sociale è assicurata a tutti i cittadini indigenti. Hanno diritto ad essa tutti i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente residenti nel territorio del nostro Stato e che versano in condizioni di difficoltà. L’organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali compete agli enti locali, alle Regioni e allo Stato secondo il principio di sussidiarietà. Tali enti si impegnano, inoltre, a riconoscere e agevolare il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale come le associazioni, le onlus, gli istituti di assistenza, le cooperative sociali, gli enti e le fondazioni di promozione sociale. I LIVELLI DI GOVERNO STATO È compito dello Stato disporre il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali ogni 3 anni, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, nonché stabilire i requisiti che devono avere le case-famiglia ed i servizi residenziali. REGIONI Alle Regioni spettano la programmazione, il coordinamento e l’indirizzo degli interventi sociali attraverso la predisposizione del piano sociale regionale e un’azione di vigilanza delle strutture ed i servizi con particolare riferimento all’attività socio-sanitaria.
I Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative che riguardano gli interventi sociali a livello territoriale. Il piano di zona è lo strumento fondamentale attraverso cui i comuni organizzano il sistema integrato degli interventi e dei servizi scoiali nella zona sociale di competenza, che coincide con il distretto sanitario. ASL Eroga le prestazioni sanitarie, ma sono ad essa attribuite anche prestazioni socio-assistenziali concernenti: prevenzione e cura della tossicodipendenza e alcolismo. Assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva e alla famiglia. Riabilitazione dei soggetti portatori di handicap, assistenza familiare e tutela psico affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati. VOLONTARIATO La legge 328/2000 mentre attribuisce l’organizzazione la programmazione del sistema integrato all’articolazione Stato-Regioni-enti locali, riconosce anche a soggetti privati la possibilità di fornire e progettare l’erogazione dei servizi. Secondo il principio della sussidiarietà orizzontale tra istituzioni pubbliche e società civile è necessario che l’ente locale, titolare delle funzioni sociali, sappia individuare i bisogni, pianificare e programmare i servizi e gli interventi, valutare la qualità ed i risultati. La sussidiarietà orizzontale non va intesa come supplenza delle istituzioni pubbliche alle carenze della società civile, ma mezzo per permettere alle varie formazioni sociali (famiglia, associazioni, volontariato organizzazioni non-profit…di esprimere al meglio, le diverse potenzialità. Resta in capo alle istituzioni il compito di fornire la garanzia della risposta (esistenza, qualità, accessibilità). Per favorire un corretto rapporto tra enti locali e terzo settore, le regioni sono chiamate ad istituire gli albi regionali di soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi socio-assistenziali sulla scorta di una valutazione di indicatori oggettivi di qualità. I soggetti privati che vogliono collaborare con i comuni o con le Asl devono aver ottenuto, preventivamente, l’iscrizione nell’apposito registro regionale, istituito presso l’assessorato regionale competente in materia, dimostrando di possedere i seguenti requisiti: ● Legale rappresentanza nel territorio regionale ● Assenza di fini di lucro ● Livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard previsti. Istituti di assistenza che possono partecipare al sistema integrato di offerta dei servizi in campo socio-assistenziale ● Onlus ● Cooperative ● Associazioni di volontariato ● Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ● Fondazioni