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Organizzazione delle Città nell'Italia Romana: Diritti, Colonie e Magistrature, Slide di Storia Romana

L'organizzazione delle città nell'italia romana, concentrandosi sui diritti dei cittadini, le colonie e le magistrature locali. Vengono analizzati i requisiti per le cariche pubbliche, le funzioni dei magistrati come i iiviri e gli aediles, e le diverse tipologie di curatores. Anche le entrate e le uscite delle città, offrendo una panoramica completa dell'amministrazione locale romana. Approfondisce il ruolo dei praefecti iure dicundo e le competenze dei sacerdoti e degli altri funzionari, fornendo esempi specifici tratti da iscrizioni e fonti storiche. Infine, il documento illustra le dinamiche elettorali e le figure chiave coinvolte nella gestione delle città romane, offrendo un quadro dettagliato della vita politica e amministrativa locale nell'antica roma. Questo studio è essenziale per comprendere come le città romane erano governate e come i cittadini partecipavano alla vita pubblica.

Tipologia: Slide

2024/2025

Caricato il 12/08/2025

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Le città dell’Italia
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Anteprima parziale del testo

Scarica Organizzazione delle Città nell'Italia Romana: Diritti, Colonie e Magistrature e più Slide in PDF di Storia Romana solo su Docsity!

Le città dell’Italia

Diritti dei cittadini romani

  • (^) Ius suffragii
  • (^) Ius honoris
  • (^) Ius connubii
  • (^) Ius commercii
  • (^) Dominium ex iure Quiritium

Colonie e municipi

Colonie latine

  • (^) Avevano con Roma il diritto di commercio e matrimonio.
  • (^) Avevano anche, se presenti a Roma diritto di voto, anche se all’interno di una sola tribù estratta a sorte.
  • (^) Fino all’inizio del II secolo a.C. i cittadini delle colonie possono riottenere la cittadinanza romana se si trasferiscono a Roma, poi questa possibilità viene limitata in quanto per potersi trasferire a Roma devono lasciare una discendenza nella colonia.
  • (^) Forse nel 124 a.C. fu stabilito che i magistrati delle colonie ottenessero la cittadinanza romana al termine della funzione.

CIL, IX 5365 –

Firmum Picenum

L(ucio) Volcacio, Q(uinti) f(ilio), Vel(ina), Primo, I 6I 6vir(o) I 6I 6 quinq(uennali), flam(ini) divor(um) omn(ium), 5 p(atrono) c(oloniae), ex testamento eius posita. Q(uinto) Licinio Crispino C(aio) Herennio Maximo I 6I 6vir(is).

Colonie romane

  • (^) Sono fondate in luoghi strategici e hanno un numero ridotto di coloni che svolgono funzioni di controllo militare.
  • (^) I coloni mantengono la piena cittadinanza e sono esenti dal servizio militare, perché di fatto sono costantemente in servizio.
  • (^) Non hanno propri magistrati, anche se dalla fine del IV secolo a.C. chiedono di avere un proprio organismo di governo autonomo.
  • (^) Anche in questo caso sono testimoniati duoviri o praetores come supremi magistrati, un Senato locale e un’assemblea.
  • (^) I magistrati delle colonie romane non hanno però fino alla guerra sociale iurisdictio.

Municipi

  • (^) Prima della guerra sociale sono municipi tutte quelle città a cui Roma riconosce lo status di comunità autonoma, pur avendo ottenuto i suoi cittadini la cittadinanza romana che poteva essere concessa

optimo iure ( Tusculum) o sine suffragio ( Caere).

  • (^) Le istituzioni di questi primi municipi sono quanto mai varie proprio perché il loro riconoscimento è fatto in tempi diversi e in ambiti geografici diversi.
  • (^) Fino alla guerra sociale i magistrati locali non hanno

iurisdictio, e come per le colonie romane, tale compito a

prefetti suoi delegati.

Altre organizzazioni

  • (^) I fora sono piccoli centri in cui la popolazione rurale si riunisce per commerciare o per svolgere funzioni pubbliche (censimento, arruolamento, amministrazione della giustizia).
  • (^) I conciliabula sono analoghe ai fora ma la loro istituzione è frutto non di un magistrato romano, ma della popolazione rurale stessa.
  • (^) In questi casi l’amministrazione della giustizia spetta al pretore urbano che la esercita tramite prefetti.

Legge quadro

  • (^) Esistenza di una legge quadro?
  • (^) Preferibile pensare a un modello adattato di volta in volta.
  • (^) Un modello di partenza è stato riconosciuto nella lex

Iulia municipalis di incerta datazione.

Municipi dopo il 49 a.C.

  • (^) Dopo tale anno la organizzazione duovirale viene applicata ai municipi di nuova istituzione senza eccezioni.
  • (^) La situazione è quindi molto varia.

Amministrazione in età imperiale

  • (^) Le comunità dell’Italia erano organizzate amministrativamente in forma autonoma. Una città può essere
  • Municipium di cittadini romani
  • Colonia di cittadini romani
  • (^) In provincia
  • Civitates stipendiariae
  • Civitates liberae et immunes
  • (^) Colonie latine fittizie (Narbonese e Spagna)
  • (^) Municipi latini (Spagna, Norico e Africa)
  • (^) Comunità minori ( vici, pagi, castella, tribù)

Il corpo civico

  • (^) Cittadini di pieno diritto
  • (^) Incolae

Incolae

  • (^) Cittadini romani domiciliati in un centro di cui non

possiedono l’ origo.

  • (^) Erano tenuti a svolgere munera sia nella città in cui risiedevano, sia nella città di origine.
  • (^) Potevano votare nella città in cui avevano il domicilio in un’unica curia estratta a sorte
  • (^) Potevano ottenere la cittadinanza della città in cui avevano il domicilio
  • (^) Ius honori?? (sicuramente da una certa epoca in poi)

Incolae peregrini

  • (^) Si tratta di individui domiciliati in una città romana ma privi di cittadinanza romana, questi erano tenuti a

munera e tributa.

  • (^) In alcuni casi possono essere beneficiati della cittadinanza latina.