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Caratteri e Fonti del Diritto: Esteriorità, Plurilateralità e Generalità, Sintesi del corso di Diritto Privato

Una introduzione alla teoria del diritto, con un focus sui caratteri generali e particolari delle norme giuridiche. Vengono discusse le nozioni di esteriorità, plurilateralità e generalità, e come queste caratteristiche influiscono sulla produzione e cognizione del diritto. Il testo include anche una breve introduzione alle fonti produttive e cognitive del diritto.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 17/10/2022

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Scarica Caratteri e Fonti del Diritto: Esteriorità, Plurilateralità e Generalità e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Le Fonti ed Applicazioni del diritto È di grande importanza il tema delle fonti del diritto, quale fondamento e ragione delle regole di convivenza. Si è detto che la norma giuridica esprime la singola regola di comportamento o di organizzazione della società. Alcune tipologie di caratteri sono comuni a tutte le norme giuridiche e sono dette Caratteri Generali, mentre alcuni sono riferiti a singole categorie di norme, Caratteri Particolari. I Caratteri Generali riguardano la vita sociale e sono la esteriorità e la plurilateralità.  L’esteriorità indica che le norme giuridiche impongono i comportamenti della società conformi all’ordinamento. Le regole non giuridiche (morali, religiose, di galateo, ecc..) per propria essenza toccano la coscienza degli uomini e sono dunque avvertite prima che osservate (hanno una incidenza solo nella intimità dei soggetti), viceversa le norme giuridiche impongono comportamenti adeguati alla società civile, fissando delle conseguenze in base alla relativa violazione o osservanza (rispettivamente sanzione o premio).  La plurilateralità ovvero che le norme sono rivolte a regolare posizione e comportamenti di soggetti nei confronti di altri soggetti e delle istituzioni. Es. (art 3. Sancisce il fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge). I Caratteri Particolari invece sono riferiti a singole categorie di norme. È possibile delineare tre criteri di suddivisione delle norme a seconda della struttura (forma letterale) alla funzione (regola di condotta) e alla efficacia (imperatività).  Struttura: è la formulazione letterale della norma. Di regola la norma è formata da un precetto, che fissa la regola di comportamento e da una sanzione che stabilisce la conseguenza della inosservanza del precetto, sono queste dette norme perfette, sono rare le norme che non prevedono conseguenze, né per la violazione né per l’osservanza, ciò avviene quando la norma intende solo indicare degli indirizzi generali di comportamento: sono queste le norme imperfette.  Funzione: vengono in rilievo il fondamento e gli obiettivi della regola giuridica. In relazione al precetto, hanno acquisito rilevanza i caratteri della generalità e dell’astrattezza della norma giuridica, in particolare la generalità ha riguardo al profilo soggettivo del precetto, per indicare che la norma si applica a tutti i soggetti che si trovano nella particolare situazione o che hanno il determinato comportamento, l’astrattezza fa riferimento al profilo oggettivo del precetto, e vale ad indicare la situazione o il comportamento regolati dalla norma, prefigurati in astratto e cioè in via ipotetica.  Efficacia viene rilevato il grado di imperatività della prescrizione. Rilevano così due categorie di norme giuridiche: norme imperative che non consentono deroghe dai privati e norme dispositive che sono sì operanti, ma non contro la volontà dei destinatari. I modi e le forme di produzione e cognizione del diritto (oggettivo) e cioè del complesso delle regole che formano l’ordinamento giuridico. a) Le fonti di produzione sono gli strumenti di produzione del diritto cioè ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico ad innovare il diritto oggettivo cioè a produrre norme giuridiche. b) Le fonti di cognizione sono gli atti e gli strumenti pubblici rivolti a procurare la conoscenza delle regole giuridiche. Sono ad. Esempio fonti di cognizione: La Gazzetta Ufficiale e il Bollettino Ufficiale della Regione. Le fonti produttive del diritto si dividono in due grandi categorie: fonti-atto e fonti-fatto. Le fonti atto sono attività di particolari autorità, a cui è attribuita la potestà di produrre norme giuridiche. Il diritto proveniente da fonti-atto è dunque tipicamente diritto scritto (es. leggi). Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei della collettività, che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche. Es. sono fonti fatto gli usi e le consuetudini. L’ordine con cui le fonti sono state enunciante è gerarchico (si parla allora di gerarchia delle fonti) perché le norme di ciascuna fonte devono cedere di fronte a tutte quelle di grado sovraordinato e pertanto ove abbiamo contenuto incompatibile con quelle superiori dovranno venire disapplicate. Se quindi un regolamento ha un contenuto incompatibile con la legge la norma non può trovare applicazione. 1) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI; 2) DIRITTO EUROPEO; 3) LEGGI (STATALI E REGIONALI) E ATTI ASSIMILATI; 4) REGOLAMENTI; 5) USI; 1) La Costituzione della repubblica italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948 è una costituzione detta rigida, Si parla di rigidità della costituzione, perché le disposizioni della stessa non possono essere integrate, modificate o abrogate se non con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, aggravate) rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie (intese in senso formale, come atti del parlamento).In contrapposizione vi è la costituzione flessibile le cui disposizioni possono essere, invece, integrate, modificate o abrogate con le stesse procedure previste per le leggi. La Carta costituzione si apre con la formulazione dei “principi fondamentali” che esprimono i valori portanti della Carta repubblicana, seguono così due distinti parti: la prima intitolata “Diritti e doveri dei cittadini” la seconda “ordinamento della Repubblica”. In particolare, i Principi fondamentali e la prima parte toccano da vicino il diritto privato. La seconda parte invece fa riferimento all’organizzazione e la struttura dello stato e degli organi costituzionali, in particolare riguarda diritto costituzione e il diritto amministrativo. La Corte costituzionale ha il compito di redigere il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni. La questione della legittimità costituzionale può essere sollevata da una parte dal giudice, dove prende il giudizio principale. Con la sentenza di accoglimento la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma di legge o di un altro atto avente forza di legge. La norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Con sentenza di rigetto, la corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale perché il dubbio sollevato dal giudice si fondava su un errata interpretazione della disposizione impugnata. 2) Diritto europeo Il tradizionale diritto internazionale era formato di regole concordate tra Stati. Il diritto europeo supera l’ottica del diritto internazionale. Il diritto europeo si articola in due fondamentali componenti: Diritto europeo convenzionale, rappresentato dai Trattati con i quali la Comunità europea prima e la Unione Europa dopo si sono costituite gradualmente modificate; diritto europeo derivato, costituito dagli atti normativi che provengono dagli organi istituzionali. Per quanto riguarda le fonti derivate, le più importanti sono i regolamenti, le direttive e le decisioni. Per