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analisi della disciplina delle intercettazioni nel processo penale.
Tipologia: Appunti
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Lo strumento delle intercettazioni è annoverato tra i mezzi di ricerca della prova e trova normazione, all’interno del codice di procedura penale, agli artt. 266 e seguenti. Per intercettazione si intende quella captazione ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, che ha ad oggetto una conversazione o una comunicazione segreta tra due e più persone, quando l’apprensione di essa (conversazione) è operata da un soggetto (es.polizia) che nasconde la sua presenza agli interlocutori. Oppure captazione di conversazioni tra presenti mediante l’ausilio di strumenti informatici o telematici. -Natura giuridica delle intercettazioni: Il legislatore riserva a tale strumento investigativo una disciplina profusa e dettagliata. L’esigenza di dettaglio, trova il proprio fondamento nella peculiare delicatezza del mezzo in oggetto. Se infatti le intercettazioni si annoverano tra gli strumenti investigativi più utili ed efficaci al tempo stesso, risultano anche quelli in relazione ai quali il bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti – l’esigenza di giustizia, da un lato, e la privacy dei soggetti coinvolti, dall’altro – si appalesa quanto mai opportuno attesa l’invasività nelle vite private dei soggetti coinvolti e la delicatezza degli interessi che va a toccare. In tema di intercettazioni è intervenuta una significativa riforma ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2019, n. 161, il quale interviene modificando sia alcune delle disposizioni di cui alla c.d. Riforma Orlando (D.lgs. 103/2017), sia altre disposizioni del codice di procedura penale e disposizioni attuative.
In ogni caso, tuttavia, l’operatività dello strumento delle intercettazioni mediante captatore informativo in luoghi di privata dimora è subordinato al vaglio circa la sussistenza di un fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. Procedimento per eseguire ed acquisire le intercettazioni ex art. 267 (presupposti e forme del provvedimento). 1- Art. 267 co.1 c.p.p: Il pm chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le intercettazioni, ex art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragione che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.
2. Art. 267 co.2: Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente, non oltre 24h, al giudicato. Il giudice entro 48 h dal provvedimento decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pm non viene convalidato l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di esse non possono essere utilizzati ex art. 191 cpp. La procedura d’urgenza di cui al comma II, ex art. 267 co.2 bis, può essere dal PM esperita anche nel caso di intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Per quanto attiene alla durata dell’attività di intercettazione , il legislatore prevede che la stessa debba essere indicata dal pubblico ministero procedente sia nel caso della procedura “ordinaria” – di cui al comma I – sia nei casi di procedura d’urgenza – di cui al comma II. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni e si tratta di una proroga potenzialmente senza un preciso limite atteso che non è previsto un termine massimo per l’impiego dello strumento delle intercettazioni. Sono intercettabili sia le utenze agli indagati, ai testimoni, sia quelle riferibili a persone estranee ai fatti quando queste possono essere destinatarie di comunicazione provenienti da indagati o testimoni.
specifico è prevista la conservazione delle intercettazioni fino a quando la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione con esclusione delle ipotesi previste dall’art. 271, comma 3, c.p.p. Inoltre tutti gli interessati e non solo quindi le parti, se la documentazione non è più necessaria al procedimento, possono chiederne al giudice che ha autorizzato e convalidato l’intercettazione, la distruzione a tutela della riservatezza, che deciderà in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. a differenza quindi del Dlgs. 216 del 2017 che limitava tale facoltà alle sole registrazioni non acquisite nel corso del procedimento. L’attuale D.L. 161/2019, ha eliminato questa limitazione, consentendo al giudice di decidere sulla distruzione di tutte le intercettazioni, inoltre dalla disposizione non si evidenzia un limite temporale riguardo a tale richiesta, che potrà essere quindi avanzata anche durante le indagini preliminari. -Divieto di utilizzo dello strumento delle intercettazioni in altro procedimento e impiego in procedimenti connessi o collegati La Legge 28 febbraio 2020, n. 7, è andata ad incidere in maniera significativa sulla disposizione di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p., in tema di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, modificandone sensibilmente la portata. La norma, in particolare prevede l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti , « salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ». Circa la portata di tale preclusione, le Sezioni Unite nel 2020, valorizzando il bilanciamento tra l’inviolabile diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost. e l’interesse primario dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati che destano particolare allarme sociale, hanno abbracciato una nozione di “altro procedimento” di natura non formale ma sostanziale da cui discende che, la preclusione non opera, non potendosi parlare di altro procedimento, nei casi di connessione ex art 12 c.p.p. purché per la tipologia di fattispecie le intercettazioni in relazione alla fattispecie delittuosa fosse sin dall’inizio ammissibile. La motivazione sottesa alla deroga espressa dalla norma è quella di annullare il pericolo delle «autorizzazioni in bianco» fortemente lesive del diritto di libertà dell’uomo. Sensibilmente differente, ed antitetica rispetto alla previsione contenuta nella c.d. Riforma Orlando, è la previsione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 270 c.p.p.. La stessa, a fronte della novella del 2020, prevede per quanto attiene all’impiego dello strumento delle intercettazioni mediante captatore che le stesse possano esser utilizzate per l’accertamento di reati diversi da quelli per i quali era intervenuta l’autorizzazione è consentita, anche se viene limitata dal criterio dell’indispensabilità per l’accertamento dei
delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, c.p.p. e dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Profili di criticità della disciplina in esame: Riguardo alla disciplina intertemporale come già evidenziato il nuovo D.L. verrà applicato a partire dal 1° settembre 2020, troverà spazio invece prima di tale data la previgente disciplina. Dubbi però potranno sorgere in relazione alla disciplina di diritto transitorio, ad esempio nel caso in cui un reato venga iscritto il 31 agosto 2020 ai quali ne susseguano altri aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. L’eventuale autonomia di ogni iscrizione ai fini del computo del termine di conclusione delle indagini preliminari, comporterebbe l’applicazione di nuove norme in relazione alle indagini riguardati le iscrizioni successive. Inoltre ulteriori problematiche potrebbero sorgere qualora due procedimenti con una diversa iscrizione rispettivamente pre e post 1° settembre 2020 siano stati riuniti, o al contrario nel caso in cui da un procedimento iscritto prima del 1°settembre del 2020, scaturisca per separazione un procedimento iscritto a partire da quest’ultima data. Altra problematica riguarda l’art. 268, comma 4 c.p.p. che prevede che i verbali e le registrazioni debbano essere trasmessi immediatamente al pubblico ministero per la conservazione dell’archivio digitale. Inoltre entro 5 giorni dal termine delle operazioni essi sono depositati dal P.M. insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nell’archivio di cui all’art. 269, comma 1, c.p.p. In tal caso secondo una prima tesi, di difficile attuazione, la polizia giudiziaria deve immediatamente trasmettere gli atti suddetti anche prima della conclusione delle operazioni al fine di evitare qualsiasi indebita diffusione delle intercettazioni. Secondo altra tesi, maggiormente plausibile, l’avverbio “immediatamente” invece deve essere considerato a partire dalla conclusione delle operazioni e quindi fino a tale momento la P.G. conserverebbe la relativa documentazione sulle intercettazioni. [ Inoltre l’utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti e reati estranei al procedimento autorizzativo e dunque non limitati ai procedimenti connessi come invece previsto dal recente arresto delle Sezioni Unite “Cavallo” n. 51 del 2020, rischia di vanificare l’obiettivo della riforma di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti addirittura peggiorandola.