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Le nostre Istituzioni - Diritto, Sintesi del corso di Diritto

Le istituzioni italiane: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Magistratura, Autonomie Locali

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 02/01/2021

annnarocca
annnarocca 🇮🇹

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IL PARLAMENTO (pag. 68 - 85)
IL BICAMERALISMO
L'Italia è una Repubblica parlamentare; l'unico organo costituzionale eletto direttamente dal corpo elettorale è il
PARLAMENTO, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica: i costituenti hanno adottato il
bicameralismo.
La Camera dei deputati è formata da 630 deputati e ha sede a palazzo Montecitorio.
Il Senato della Repubblica è formato da 315 senatori eletti dal popolo e dai senatori a vita, ha sede a Palazzo
Madama.
- Elettorato attivo: Il corpo elettorale è formato da chi ha compiuto: 18 anni per la camera e 25 anni per il Senato.
- Elettorato passivo: Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto i 25 anni, mentre per essere eletti senatori
bisogna aver compiuto i 40 anni.
Non tutti i parlamentari sono eletti dal corpo elettorale: SENATORI A VITA. Diventano senatori a vita gli ex presidenti
della Repubblica una volta concluso il loro mandato. Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5
cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale scientifico artistico e letterario
(l’economista Mario Monti, la neurobiologa Elena Cattaneo, il fisico nucleare Carlo Rubbia e l'architetto Renzo Piano).
In Italia esiste il bicameralismo perfetto perché le 2 camere hanno identici poteri. In alcuni casi stabiliti dalla
costituzione, le camere si riuniscono e formano il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:
1. Elezione del presidente della Repubblica (58 delegati regionali: 3 per regione e 1 per la Valle d'Aosta e 951
parlamentari)
2. Per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente
della Repubblica.
3. Messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica per i 2 reati speciali:
- alto tradimento
- attentato alla Costituzione
4. Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale
5. Elezione di 8 membri del consiglio Superiore della Magistratura (formato da 27 membri)
6. Compilazione di un elenco di 45 cittadini di cui 16 saranno estratti a sorte per giudicare il Presidente della
Repubblica insieme ai 15 giudici costituzionali.
LA LEGISLATURA. L'articolo 60 della Costituzione afferma che Camera e Senato sono eletti per 5 anni: il periodo di tempo
in cui il Parlamento resta in carica si chiama legislatura. A fine legislatura, il Presidente della Repubblica deve sciogliere il
Parlamento indire le elezioni per formare le nuove Camere.
LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE. Quando in Parlamento diventa impossibile formare una maggioranza in
grado di sostenere un Governo, si rende necessario lo scioglimento anticipato delle camere: Senza aspettare la fine della
legislatura, il Capo dello Stato scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.
PROROGA. Può capitare, che la legislatura duri più di 5 anni. Il Parlamento può continuare esercitare le sue funzioni oltre
il limite di 5 anni nel caso della “proroga” che si prevede soltanto in caso di guerra (ART. 60 COST).
PROROGATIO. Secondo l’articolo 61 della Costituzione: finché non sono riunite le nuove camere sono prorogati (limitati)
i poteri delle precedenti.
DEPUTATI E SENATORI
Per diventare parlamentare, una persona deve essere:
- CANDIDABILE. È incandidabile chi ha riportato una condanna definitiva a una pena superiore a 2 anni di
reclusione per reati di grande allarme sociale (terrorismo e mafia) o di delitti contro la Pubblica Amministrazione
(corruzione concussione peculato). L’incandidabilità comporta il divieto di svolgere incarichi di governo.
- ELEGGIBILE. È ineleggibile chi si trova in una posizione di privilegio rispetto agli altri candidati (Un tipico caso di
ineleggibilità è quello dei Sindaci dei Comuni con più di 20.000 abitanti).
- COMPATIBILE. Esistono cariche incompatibili con quella di parlamentare: non si può essere
contemporaneamente deputato e senatore – parlamentare e Presidente della Repubblica - parlamentare e
giudice della Corte costituzionale.
LE GUARENTIGIE. La Costituzione prevede che i parlamentari, per poter svolgere liberamente il loro mandato, godano di
determinate guarentigie (garanzie):
- L'INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI. I parlamentari sono liberi di esprimere le loro opinioni in ogni sede.
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IL PARLAMENTO (pag. 68 - 85)

IL BICAMERALISMO

L'Italia è una Repubblica parlamentare; l'unico organo costituzionale eletto direttamente dal corpo elettorale è il PARLAMENTO, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica: i costituenti hanno adottato il bicameralismo.

 La Camera dei deputati è formata da 630 deputati e ha sede a palazzo Montecitorio.  Il Senato della Repubblica è formato da 315 senatori eletti dal popolo e dai senatori a vita, ha sede a Palazzo Madama.

  • Elettorato attivo: Il corpo elettorale è formato da chi ha compiuto: 18 anni per la camera e 25 anni per il Senato.
  • Elettorato passivo: Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto i 25 anni, mentre per essere eletti senatori bisogna aver compiuto i 40 anni.

Non tutti i parlamentari sono eletti dal corpo elettorale: SENATORI A VITA. Diventano senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica una volta concluso il loro mandato. Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale scientifico artistico e letterario (l’economista Mario Monti, la neurobiologa Elena Cattaneo, il fisico nucleare Carlo Rubbia e l'architetto Renzo Piano).

In Italia esiste il bicameralismo perfetto perché le 2 camere hanno identici poteri. In alcuni casi stabiliti dalla costituzione, le camere si riuniscono e formano il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE :

  1. Elezione del presidente della Repubblica (58 delegati regionali: 3 per regione e 1 per la Valle d'Aosta e 951 parlamentari)
  2. Per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica.
  3. Messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica per i 2 reati speciali:
  • alto tradimento
  • attentato alla Costituzione
  1. Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale
  2. Elezione di 8 membri del consiglio Superiore della Magistratura (formato da 27 membri)
  3. Compilazione di un elenco di 45 cittadini di cui 16 saranno estratti a sorte per giudicare il Presidente della Repubblica insieme ai 15 giudici costituzionali.

LA LEGISLATURA. L'articolo 60 della Costituzione afferma che Camera e Senato sono eletti per 5 anni: il periodo di tempo in cui il Parlamento resta in carica si chiama legislatura. A fine legislatura, il Presidente della Repubblica deve sciogliere il Parlamento indire le elezioni per formare le nuove Camere.

LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE. Quando in Parlamento diventa impossibile formare una maggioranza in grado di sostenere un Governo, si rende necessario lo scioglimento anticipato delle camere: Senza aspettare la fine della legislatura, il Capo dello Stato scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

PROROGA. Può capitare, che la legislatura duri più di 5 anni. Il Parlamento può continuare esercitare le sue funzioni oltre il limite di 5 anni nel caso della “proroga” che si prevede soltanto in caso di guerra (ART. 60 COST). PROROGATIO. Secondo l’articolo 61 della Costituzione: finché non sono riunite le nuove camere sono prorogati (limitati) i poteri delle precedenti.

DEPUTATI E SENATORI Per diventare parlamentare, una persona deve essere:

  • CANDIDABILE. È incandidabile chi ha riportato una condanna definitiva a una pena superiore a 2 anni di reclusione per reati di grande allarme sociale (terrorismo e mafia) o di delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione concussione peculato). L’incandidabilità comporta il divieto di svolgere incarichi di governo.
  • ELEGGIBILE. È ineleggibile chi si trova in una posizione di privilegio rispetto agli altri candidati (Un tipico caso di ineleggibilità è quello dei Sindaci dei Comuni con più di 20.000 abitanti).
  • COMPATIBILE. Esistono cariche incompatibili con quella di parlamentare: non si può essere contemporaneamente deputato e senatore – parlamentare e Presidente della Repubblica - parlamentare e giudice della Corte costituzionale.

LE GUARENTIGIE. La Costituzione prevede che i parlamentari, per poter svolgere liberamente il loro mandato, godano di determinate guarentigie (garanzie):

  • L'INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI. I parlamentari sono liberi di esprimere le loro opinioni in ogni sede.
  • L'IMMUNITÀ. Nessun parlamentare può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale senza l'autorizzazione della camera a cui appartiene.

L’ASSENZA DEL VINCOLO DI MANDATO. In Parlamento rappresenta tutto il popolo italiano: parlamentare rappresenta tutti i cittadini e non solo chi lo ha votato. in conseguenza di ciò, l'articolo 67 della costituzione stabilisce che ogni parlamentare “esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. l'assenza del vincolo di mandato comporta 2 conseguenze:

  1. Non esiste sanzione per il parlamentare che non rispetta quanto promesso in campagna elettorale.
  2. Ogni parlamentare è libero di cambiare partito in ogni momento.

L’INDENNITÀ. I parlamentari hanno diritto a un’indennità.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE. A seconda dell’oggetto della votazione, In Parlamento si vota a:

  • MAGGIORANZA SEMPLICE. Richiede il voto favorevole della metà +1 dei votanti.
  • MAGGIORANZA ASSOLUTA. Richiede il voto favorevole della metà +1 degli aventi diritto al voto.
  • MAGGIORANZA QUALIFICATA. Richiede un numero di voti superiore alla maggioranza assoluta.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI. L'articolo 64 della costituzione stabilisce che ogni camera adotta il proprio regolamento: i regolamenti parlamentari disciplinano la vita delle camere -> la presentazione dell’ordine del giorno, le modalità di votazione, la durata degli interventi, il comportamento da tenere in aula… I regolamenti parlamentari stabiliscono anche la procedura di elezione dei presidenti di Camera e Senato:

  • il presidente della Camera è un deputato eletto dai deputati
  • il presidente del Senato è un senatore eletto dai senatori Il presidente (della camera o del Senato) è assistito da un Ufficio di presidenza che deve sostituirlo quando è temporaneamente assente. I Regolamenti parlamentari prevedono che i deputati e i senatori si iscrivano un gruppo parlamentare.

VOTO SEGRETO E VOTO PALESE. In Parlamento si può votare a scrutinio segreto (inserendo un foglietto nell’urna) o a scrutinio palese (per appello nominale o col voto elettronico riportato automaticamente sul tabellone). Il voto segreto può essere mantenuto in questi casi:

  • votazioni riguardanti singoli parlamentari
  • modifiche al regolamento
  • votazioni in materia di diritto di famiglia
  • votazioni sui diritti di libertà
  • approvazione di leggi ordinarie relative a organi costituzionali
  • approvazione di leggi elettorali
  • istituzione di commissioni d’inchiesta

LE COMMISSIONI PERMANENTI. L'articolo 72 della costituzione stabilisce che ogni camera si articoli in commissioni permanenti. Le commissioni sono formate in media da una ventina di parlamentari Ehi divise a seconda della materia (economia e finanze, salute, difesa, istruzione). Le commissioni svolgono un ruolo fondamentale nel procedimento di approvazione delle leggi. LE COMMISSIONI DI INCHIESTA. Possono essere istituite commissioni parlamentari d'inchiesta per indagare su fatti di grande rilevanza politica che hanno colpito il Paese. Le commissioni di inchiesta possono svolgere indagini, ascoltare testimoni ma devono riferire alle camere senza emettere alcuna sentenza.

L'OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE. L'ostruzionismo parlamentare si ha quando le minoranze cercano di impedire o almeno di ritardare l'approvazione di una legge.

DAL VOTO AL SEGGIO: I SISTEMI ELETTORALI.

Il sistema elettorale trasforma i voti degli elettori in seggi parlamentari. IL SISTEMA MAGGIORITARIO UNINOMINALE prevede un numero di collegi elettorali uguale al numero dei seggi e in ogni collegio, vince chi ottiene la maggioranza relativa (il numero più alto di voti raggiunto). Il sistema maggioritario uninominale riduce il numero dei partiti e ha il vantaggio di facilitare la creazione di governi più stabili. Però, il sistema maggioritario ha anche effetti negativi: Il corpo elettorale non è perfettamente rappresentato perché:

  • i voti dei cittadini non hanno lo stesso peso
  • non sono tutelati piccoli partiti, che faticano a entrare in Parlamento.
  1. APPROVAZIONE. L'approvazione di una legge può avvenire con il procedimento ordinario con il procedimento decentrato. PROCEDIMENTO ORDINARIO. Con il procedimento ordinario la legge è approvata quando sia alla camera sia al Senato votano l'identico testo. il procedimento ordinario si articola in 2 fasi: I. l'esame della commissione in sede referente. Il progetto di legge viene valutato da una commissione permanente della camera scelte in base alla materia che analizza modifica il progetto di legge. Il progetto di legge analizzate modificato dalla commissione passa poi alla camera (in aula) dove viene discusso. II. l'approvazione in aula. La discussione in aula consiste nella presentazione e votazione delle proposte. il progetto di legge deve essere votato a maggioranza semplice articolo per articolo e poi nella sua interezza. Dopo l'approvazione della camera il progetto di legge passa al Senato dove sei quello stesso procedimento. La legge è approvata se il Senato vota l'identico testo della camera. Se il Senato apporta modifiche, il progetto di legge ritorna alla camera che ricomincia il procedimento: la legge fa la navetta tra i 2 rami del Parlamento fino alla doppia approvazione. La navetta può durare alcuni anni, ma aumenta la riflessione. IL PROCEDIMENTO DECENTRATO. Col procedimento decentrato la legge è approvata quando sia la commissione della camera sia la commissione del Senato votano l'identico testo. La commissione non si limita a discutere e a modificare il testo ma lo approva direttamente: si parla di commissione in sede deliberante. La Costituzione ha fissato 2 limitazioni al procedimento decentrato:
  • una volta avviato il procedimento decentrato, è sempre possibile ritornare a quello ordinario (deve essere richiesto dal governo o uno dei 10 membri di una camera o uno dei 5 componenti della commissione).
  • l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
  1. PROMULGAZIONE. con la promulgazione il presidente della Repubblica formalizza l'approvazione di una legge.
  2. PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE. La legge, di regola, entra in vigore il 15º giorno successivo alla pubblicazione; il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore è chiamato vacatio legis (durante questo periodo la legge esiste ma non produce effetti giuridici, ma i cittadini hanno la possibilità di conoscerla)

IL GOVERNO (pag. 90 – 98)

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Il governo è composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri. La sede del governo è a Roma nel Palazzo Chigi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, segue e attua il programma politico su cui il governo ha ottenuto la fiducia. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei ministri (Giuseppe Conte). Inoltre le dimissioni del Presidente del Consiglio provocano le dimissioni dell'intero Governo.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha il compito di affiancare in caso di necessità il presidente del consiglio. I MINISTRI. I ministeri o dicasteri sono i grandi apparati burocratici in cui si divide la Pubblica Amministrazione. Ogni ministro ha un duplice ruolo: ruolo politico-costituzionale in quanto fa parte del governo, ruolo amministrativo perché è a capo di un ministero. I ministri a capo di un ministero sono chiamati MINISTRI CON PORTAFOGLIO. Dal 2009 il numero dei ministeri con portafoglio è 13:

  • Affari esteri
  • Interno
  • Economia e finanze
  • Giustizia
  • Difesa
  • Istruzione, università e ricerca
  • Politiche agricole
    • Sviluppo economico
    • Infrastrutture e trasporti
    • Lavoro e politiche sociali
    • Ambiente
    • Beni culturali
    • Salute

I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO fanno parte del governo ma non sono a capo di alcun dicastero e non hanno la disponibilità finanziaria di un dicastero. Il numero di ministri senza portafoglio è 6:

  • Rapporti con il Parlamento
  • Semplificazione e Pubblica Amministrazione
  • Affari Regionali
  • Famiglia e disabilità
  • Affari europei
  • Coesione territoriale e Mezzogiorno

I MINISTRI AD INTERIM sono responsabili di più dicasteri: ricoprono provvisoriamente oltre al loro un altro ministero vacante.

I VICE-MINISTRI partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri ma senza diritto di voto. Devono essere al massimo

I SOTTOSEGRETARI Svolgono un ruolo fondamentale e collaborano con i ministri nella gestione del dicastero. Non c'è un numero fisso di sottosegretari ma varia in relazione alle esigenze politiche.

IL GOVERNO TECNICO. Il presidente del consiglio e i ministri non devono essere necessariamente parlamentari. Da alcuni anni si parla di ministri tecnici , che non sono stati eletti dal corpo elettorale.

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO L'articolo 96 della costituzione prevede che il presidente del consiglio e i ministri vengano sottoposti a giudizio penale per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. fino al 1989 i ministri accusati erano sottratti alla giustizia ordinaria: il procedimento passava attraverso le seguenti fasi:

  • sui ministri non indagava la Magistratura ma la commissione inquirente (formata da 10 deputati e 10 senatori) che archiviava l'accusa ritenendola infondata oppure decideva di far proseguire il procedimento e riferire al Parlamento.
  • il Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta decideva di mettere (o non mettere) in stato d'accusa il ministro inquisito.
  • il ministro messo in stato d'accusa veniva processato dalla Corte costituzionale che decideva sulla sua innocenza o colpevolezza e stabiliva la condanna. Questa procedura portò a notevoli abusi, tanto che venne abolita nel 1987 con un referendum abrogativo.

IL TRIBUNALE DEI MINISTRI. La nuova procedura stabilità nel 1989 è basata sull’istituzione del Tribunale dei ministri (composto da magistrati ordinari). Il Tribunale dei ministri dopo opportune indagini deve accertarsi sulla colpevolezza o sull’innocenza di un ministro. Se si ritiene opportuno proseguire il procedimento penale, il Tribunale deve chiedere le autorizzazioni a procedere alla camera o al Senato. La camera e il Senato possono:

  • negare l'autorizzazione e l'accusa verrà archiviata definitivamente.
  • concedere all'autorizzazione e il ministro verrà giudicato dal Tribunale dei ministri.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

Si forma un nuovo Governo o all’inizio della legislatura o dopo una crisi di Governo. Il Presidente della Repubblica deve nominare un governo che sia in grado di ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare e prima della nomina del Presidente del Consiglio deve conferire l’incarico di formare un nuovo governo. Prima di affidare l’incarico, il Presidente della Repubblica consulta i leader dei partiti presenti in Parlamento. L’INCARICO. Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il nuovo governo. Il Presidente del Consiglio incaricato accetta l'incarico con riserva , perché non è in grado di sapere se riuscirà a formare il nuovo governo e procede a nuove consultazioni dove vengono decisi sia il programma del futuro governo sia la lista dei ministri. Al termine delle consultazioni il Presidente del Consiglio incaricato:

  • se non riesce a trovare un accordo per formare una coalizione rinuncia all'incarico e il Presidente della Repubblica cerca un'altra persona.
  • se riesce a formare una maggioranza parlamentare si reca dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva.

LA REPUBBLICA PARLAMENTARE. L'assemblea costituente scelse una Repubblica parlamentare perché i costituenti temevano che una Repubblica presidenziale potesse degenerare in un regime autoritario.

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Può essere eletto Presidente della Repubblica chi ha compiuto i 50 anni e gode dei diritti civili e politici. Fino ad ora nessuna donna ha ricoperto la carica di capo dello Stato, nonostante la Costituzione lo preveda.

I GRANDI ELETTORI. Il presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto dai grandi elettori che sono costituiti dal Parlamento in seduta comune (630 deputati, 315 senatori, senatori a vita) e da 3 delegati per ogni regione (ad eccezione della Valle d'Aosta con 1 delegato).

IL QUORUM. Per diventare Presidente della Repubblica è necessario ottenere un numero di voti (QUORUM) molto alto:

  • per i primi 3 scrutini occorre il voto dei 2/3 degli aventi diritto (maggioranza qualificata).
  • dal quarto scrutinio in poi occorre la maggioranza assoluta. Presidenti della Repubblica eletti al quarto scrutinio: Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella.

Il Presidente della repubblica è garante della Costituzione. Inoltre, prima di assumere le sue funzioni, il PDR presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. Il presidente della Repubblica dura in carica 7 anni (settennato) ed è rieleggibile: solo Giorgio Napolitano è stato rieletto nel 2013. Alla fine del suo mandato, il presidente diventa senatore a vita.

IMPEDIMENTO TEMPORANEO. Se il capo dello Stato è temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente del Senato gli subentra in qualità di supplente.

IMPEDIMENTO PERMANENTE. In caso di impedimento permanente, o di morte, o di dimissioni, Il presidente della Camera deve indire entro 15 giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Tra i numerosi poteri del PDR, si ricorda:

  1. L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE. Il presidente della Repubblica autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo alle camere.
  2. LA PROMULGAZIONE. il presidente della Repubblica promulga le leggi entro un mese dall’approvazione.
  3. LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE. Il presidente della Repubblica deve sciogliere le camere alla scadenza della legislatura e indire le elezioni per il nuovo Parlamento. Il presidente della Repubblica può sciogliere le camere anche prima della fine della legislatura (scioglimento anticipato delle camere). Però, il PDR non può sciogliere anticipatamente le camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco).
  4. IL POTERE DI MESSAGGIO E DI ESTERNAZIONE. Il presidente della Repubblica può inviare messaggi alle camere quando ritiene che vi siano problemi gravi per il paese. Inoltre il capo dello Stato può far conoscere la sua opinione su qualsiasi fatto interessi il paese tramite i mass media (esternazione), le esternazioni non hanno effetti giuridici.
  5. LA CONCESSIONE DELLA CLEMENZA PENALE. il presidente della Repubblica può concedere provvedimenti di clemenza penale:
  • L’AMNISTIA è un provvedimento generale (a favore di tutti i condannati) che cancella il reato e l’intera pena: con l’amnistia sono scarcerati tutti i detenuti che hanno commesso quel particolare reato.
  • L'INDULTO è un provvedimento generale che non estingue il reato ma cancella la pena (in tutto o in parte): con l'indulto tutti i detenuti hanno uno sconto di pena.
  • LA GRAZIA è un provvedimento individuale a favore di un solo condannato con cui si cancella la pena ma non il reato. ( Amnistia e indulto possono essere concessi solo su delega del Parlamento, invece la concessione della grazia è un potere esclusivo del Presidente della Repubblica)
  1. LA NOMINA DEL GOVERNO. Il presidente della Repubblica nomina il Governo.
  2. LA NOMINA DEI SENATORI A VITA. Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano “illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (art. 59 Cost.).
  3. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa , che è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che si occupano di politica militare (esteri, interni, difesa, economia e finanze) e dal Capo di Stato maggiore della difesa. Quest'organo prende decisioni importanti in materia di difesa del territorio italiano.
  1. IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE. Il presidente della Repubblica ha il compito di controllare che tutte le operazioni delle forze armate restino nell’ambito della Costituzione.
  2. ALTRI POTERI. La nomina di 5 giudici della Corte costituzionale - la Presidenza del consiglio Superiore della Magistratura.

IL GIUDIZIO PENALE SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Tutti gli atti del presidente della Repubblica assumono la forma di decreti: decreti del presidente della Repubblica. I decreti sono firmati dal presidente della Repubblica, ma alla sua firma si deve aggiungere la controfirma ministeriale , (infatti l'articolo 89 della Costituzione stabilisce che nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri). La controfirma ministeriale trasferisce la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica ai membri del Governo: l'articolo 90 della Costituzione stabilisce che il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni a parte in casi di alto tradimento e attentato alla costituzione. Nonostante questo, la Costituzione non prevede l’immunità per gli eventuali reati compiuti dal Presidente come cittadino, che deve essere giudicato dalla Magistratura.

LA MESSA IN STATO D’ACCUSA. Il presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per:

  • alto tradimento (se il presidente si accordasse segretamente con uno stato nemico per danneggiare il paese).
  • attentato alla costituzione (se il presidente tentasse di modificare illegalmente l'ordine costituzionale). Dopo la messa in stato d'accusa, il presidente della Repubblica deve essere giudicato dai 15 giudici della Corte costituzionale integrati da 16 cittadini “aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore”. La Corte costituzionale procede ad un vero e proprio processo penale e al termine pronuncia una sentenza di condanna o di assoluzione. In caso di condanna, la pena per il Presidente non può superare quella prevista dal Codice penale (non può essere emessa la condanna a morte).

L’IMPEACHMENT è la messa in stato d'accusa di persona che detiene un'alta carica pubblica, ritenuta colpevole di azioni illecite nell'esercizio delle proprie funzioni. L’impeachment porta solo all'allontanamento dalla carica e non necessariamente alla responsabilità penale del presidente della Repubblica (l’impeachment non esiste nell’ordinamento giuridico italiano, ma è presente nel diritto anglosassone).

LA CORTE COSTITUZIONALE (pag. 116 – 119)

LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale è formata da 15 illustri giuristi. Possono far parte della Corte costituzionale solo gli alti

magistrati, gli avvocati con oltre vent’anni di esercizio e professori universitari di materie giuridiche. La Corte

costituzionale si riunisce a Roma presso il palazzo della Consulta. La Corte costituzionale è entrata in vigore nel

I giudici della Corte costituzionale vengono nominati:

- 5 dal presidente della Repubblica

- 5 dal Parlamento in seduta comune

- 5 dalle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato)

I membri della Corte costituzionale durano in carica 9 anni: la loro sostituzione avviene gradualmente per

garantire continuità all'operato della Corte. La Costituzione stabilisce che i giudici non possono essere

nuovamente nominati. La Corte costituzionale elegge al suo interno un presidente che resta in carica 3 anni

ed è rieleggibile.

Inoltre, i giudici della Corte costituzionale godono delle stesse guarentigie previste per i parlamentari (non

possono essere perseguitati per i voti e le opinioni espresse / possono essere sottoposte a restrizioni della

libertà personale).

Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma di sentenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Le

sentenze possono essere definitive (non possono essere impugnate di fronte ad altri organi) e inappellabili

(non è possibile proporre ricorso contro di esse). Per la validità delle sentenze occorre la presenza di almeno

11 giudici e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha la funzione di:

L’INAMOVIBILTÀ. I magistrati sono inamovibili, per tutelare la loro indipendenza. LA NOMINA PER CONCORSO. La Costituzione stabilisce che i magistrati sono nominati per concorso, per evitare favoritismi e per assicurare che possiedano un’adeguata preparazione. Dopo aver vinto il concorso, il neo-magistrato deve svolgere un tirocinio di 18 mesi. I giudici devono applicare le leggi, anche se non le considerano giuste. È una conseguenza del principio della certezza del diritto: il cittadino deve rispettare le norme e incorre ad una sanzione solo se le viola.

IL PROCESSO: ACCUSA E DIFESA IL DIRITTO DI AZIONE. L'articolo 24 della Costituzione afferma che tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e degli interessi legittimi. Durante un processo è necessario che entrambe le parti forniscano i mezzi leciti per provare le proprie ragioni (testimonianze e documenti).

IL DIRITTO ALLA DIFESA. l'articolo 24 della costituzione afferma che ogni cittadino possiede il diritto alla difesa, che è un diritto inviolabile. Infatti la Costituzione prevede la possibilità per tutti i cittadini di farsi da presentare in giudizio da un avvocato:

  • Avvocato d’ufficio. Nominato dal giudice quando l'imputato non ha nominato il suo difensore.
  • Gratuito patrocinio. Quando l'imputato ha scelto il suo difensore ma, trovandosi in difficoltà economica, chiede che l'avvocato venga pagato dallo Stato.

LA GIURISDIZIONE ORDINARIA (e AMMINISTRATIVA) A seconda della natura della controversia, si possono individuare 2 tipi di giurisdizione:

1. LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA (relativa agli atti della Pubblica Amministrazione) 2. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA si divide in:  Giurisdizione civile. La giurisdizione civile giudica sulle controversie fra privati, in caso di presunta violazione di un diritto soggettivo. Numerose materie possono dar vita a un processo civile (famiglia, contratti, proprietà privata…). Il processo civile inizia quando un soggetto (attore) chiama a giudizio un altro soggetto (convenuto) accusandolo di aver leso ho minacciato un suo diritto soggettivo. Organi e gradi della giurisdizione civile: Primo grado.

  • GIUDICE DI PACE (per le controversie fino a 2583 € e per quelle di risarcimento dei danni di circolazione fino a 15494 €).
  • TRIBUNALE (per le controversie non di competenza del Giudice di pace. È previsto un collegio formato da 3 giudici per determinate controversie) Secondo grado.
  • TRIBUNALE (collegio formato da 3 giudici)
  • CORTE D’APPELLO (collegio formato da 3 giudici) Terzo grado.
  • CORTE DI CASSAZIONE  Giurisdizione penale. La giurisdizione penale giudica le persone accusate di aver commesso un reato. Anche nel processo penale sono presenti 2 parti: l'accusa sostenuta dal pubblico ministero in nome dello Stato, mentre la difesa è costituita dall’imputato assistito da un avvocato. Organi e gradi della giurisdizione penale. Primo grado.
  • GIUDICE DI PACE (Per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 4 mesi)
  • TRIBUNALE (per i reati in cui è prevista una pena detentiva da 4 mesi a 10 anni)
  • CORTE D’ASSISE (collegio formato da 2 giudici togati e da sei giudici popolari - per i reati in cui è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni) Secondo grado.
  • TRIBUNALE (Collegio formato da 3 giudici)
  • CORTE D’APPELLO (collegio formato da 3 giudici)
  • CORTE D’ASSISE D’APPELLO (collegio formato da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari) Terzo grado.
  • CORTE DI CASSAZIONE Gli organi della giurisdizione ordinaria sono competenti nell’ambito di una determinata circoscrizione territoriale. È formata da: Giudice di pace, Tribunale, Corte d’appello, Corte d’assise, Corte d’assise d’appello e la Corte di Cassazione (effettua un controllo di legittimità sulle sentenze di secondo grado).

IL PUBBLICO MINISTERO esercita l’azione penale per conto dello Stato: Deve avviare il processo penale contro gli indiziati di reato e sostenere l'accusa contro di essi. Non godono di piena indipendenza perché i PM sono organizzati all’interno di uffici giudiziari.

GIUSTO PROCESSO. Nel 1989 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale che ha modificato le regole del processo penale: da allora l'accusa e la difesa hanno gli stessi diritti. Una riforma costituzionale del 1999 ha introdotto il principio del giusto processo:

  • Ogni processo deve svolgersi in condizioni di parità davanti a un giudice imparziale.
  • Nel processo penale l'accusato deve essere informato dei motivi dell'accusa.
  • L'accusato ha la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
  • La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA. La magistratura dispone della polizia giudiziaria. È il giudice a ordinare alla polizia di effettuare un determinato arresto

LA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI Quando un giudice sbaglia nel compiere le sue funzioni, può incorrere a responsabilità penali, disciplinari e civili: La RESPONSABILITÀ PENALE si ha quando un giudice commette un reato. La RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE si ha quando un giudice commette infrazioni meno gravi. La responsabilità disciplinare è valutata dal Consiglio Superiore di Magistratura. La RESPONSABILITÀ CIVILE si ha in caso di colpa grave o comportamento scorretto. Infatti il cittadino danneggiato deve essere risarcito con una somma di denaro dallo Stato, che si rivale poi sul giudice colpevole.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo che deve garantire l'indipendenza dei magistrati da ogni altro potere. Il CSM è presieduto dal Capo dello Stato, che ha anche il potere di sciogliere anticipatamente. Fanno parte del CSM: 2 membri di diritto (il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione) e 24 membri elettivi (16 sono eletti da tutti i magistrati ordinari e 8 sono eletti dal Parlamento in seduta comune). Il CSM si occupa della carriera dei giudici:

  • Provvede alle assunzioni dei magistrati
  • Decide sulle assegnazioni, sui trasferimenti e sulle promozioni dei giudici
  • Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati Ogni 4 anni il CSM deve giudicare sulla professionalità dei magistrati: chi non supera l'esame per la prima volta perde il diritto degli aumenti di stipendio e alla seconda “bocciatura”, il magistrato viene allontanato dal servizio.

LE AUTONOMIE LOCALI

L’articolo 5 della Costituzione stabilisce che l’Italia è una e indivisibile e riconosce e promuove le autonomie locali, divise in regioni, province, comuni e città metropolitane. Tali enti, per soddisfare al meglio le esigenze della popolazione, data la diversità territoriale dell’Italia, ha autonomia (lo stato concede agli enti di decidere da soli in alcune materie di interesse collettivo), in diversi ambiti:  politica: essi decidono ed attuano il proprio programma politico nell’ambito locale, attraverso i suoi organi rappresentativi eletti dai cittadini alle elezioni amministrative;  normativa: vengono approvate delle norme, valide solo in quel territorio. Infatti, le regioni attuano leggi regionali, ce sono norme di pari gradi delle leggi ordinarie e dei decreti, e i regolamenti regionali. Comuni e città metropolitane adottano dei regolamenti.  Amministrativa: viene amministrato il territorio attraverso degli atti amministrativi compiuti dal personale dell’ente;  Statutaria: ogni ente adotta un proprio statuto, che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento interno;  fiscale: questa autonomia è però limitata e riguarda le entrate e le spese. Una parte di tali risorse, viene utilizzata per dar vita al fondo perequativo di Roma.

In base all’articolo 5 della costituzione, la Repubblica attua il più ampio decentramento amministrativo. Con il decentramento si ha la creazione di uffici locali che dipendono comunque dall’amministrazione centrale, ma sono in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, come ASST, Motorizzazione, INPS, Questura, Provveditorato.

Il consiglio comunale è l’organo di controllo politico-amministrativo del comune e a seconda della grandezza del comune, si va da un numero minimo di 12 ad un massimo di 60 consiglieri. Il consiglio approva il bilancio e i regolamenti comunali e controlla l’attività del sindaco e della giunta attraverso commissioni di indagine. Se essa vota una mozione di sfiducia, il consiglio provoca la caduta del Sindaco e l’autoscioglimento della giunta. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri restano in carica per 5 anni. Una figura importante nel comune è il segretario, che viene scelto dal sindaco e coordina il funzionamento dell’amministrazione e controlla sulla legittimità degli atti comunali. Se il comune ha più di 10000 abitanti, il territorio viene diviso in circoscrizioni.

DALLA PROVINCIA ALLA CITTA’ METROPOLITANA Una legge del 2014 ha trasformato le province in enti secondari, con organi eletti non più dai cittadini, ma da altri organi. Dal 1° gennaio 2015, gli organi della provincia sono: il presidente, il consiglio e l’assemblea dei sindaci, tutti organi che vengono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni di quella regione. Con questa legge, le province sono state sostituite dalle città metropolitane e attualmente sono 10: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Gli organi della città metropolitana sono il Sindaco Metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune del capoluogo; il consiglio, ce è l’organo di indirizzo e controllo e la conferenza metropolitana, che ha poteri propositivi e consultivi.

ROMA CAPITALE Roma capitale è un ente autonomo, che ha sostituito il comune di Roma, dotato di particolare autonomia in materia di:  valorizzazione del territorio;  sviluppo sociale ed economico;  sviluppo urbano  edilizia pubblica e privata;  protezione civile. l’ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e chiamata a svolgere in quanto sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.