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Leasing e Factoring: Un'analisi comparativa dei due strumenti finanziari, Appunti di Diritto Civile

Spiegazione del leasing e factoring

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 01/03/2016

giulietta8
giulietta8 🇮🇹

4.1

(7)

8 documenti

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LEASING
La locazione nanziaria, più comunemente detta leasing, con termine che ne rivela
la derivazione dalla prassi commerciale americana è un contratto con forte tipicità
sociale, data la sua grande diusione, ma Legalmente Atipico perché ancora
nessuna legge lo disciplina (benché diverse leggi lo prendano in considerazione a vari
ni). È il contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all'altra
(utilizzatore) l’uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del
pagamento di canoni periodici, e gli attribuisce inoltre l'opzione per
l'acquisto del bene stesso alla ne del rapporto.
Il senso dell'operazione si comprende meglio, considerando alcuni altri dati.
Il concedente è un operatore (una «società di leasing») che svolge professionalmente
questa attività.
L'utilizzatore è di solito un imprenditore o un professionista, e il bene che egli prende
in leasing è strumentale alla sua attività (un impianto industriale, una macchina, un
immobile).
Il Bene non è originariamente di proprietà del concedente, o da lui prodotto; è prodotto
o
distribuito da un'altra impresa (il fornitore), da cui il concedente lo acquista
appositamente per darlo in leasing all'utilizzatore.
Anzi: di solito è l’utilizzatore che prima di tutto individua presso il fornitore il bene che
gli serve; e solo a questo punto stabilisce il rapporto con la società di leasing,
chiedendole di acquistare il bene da lui scelto, e subito dopo di concederglielo in
leasing.
Tutto questo chiarisce la funzione del leasing, che è essenzialmente una Funzione
di Finanziamento (donde il termine «locazione nanziaria»): i capitali necessari
per l'acquisto del bene di cui l'utilizzatore ha bisogno non sono immediatamente
sborsati dall'utilizzatore stesso, ma dal concedente, che in pratica lo compra per lui.
Entrambe le parti ne hanno vantaggi. L'utilizzatore ottiene la disponibilità del bene
senza immobilizzare la sua liquidità.
Il concedente recupera il capitale impiegato per l'acquisto (e in più realizza il suo
protto) con i canoni che via via l'utilizzatore gli paga per la durata del contratto, oltre
che con il prezzo dell'opzione per l'eventuale acquisto nale da parte di questo; e
intanto è garantito, per il caso che l'utilizzatore non adempia l'obbligo di
pagare i canoni, dal fatto di avere la proprietà del bene.
Di regola le obbligazioni del concedente si esauriscono con la consegna del bene: è
normale che egli non garantisca per eventuali vizi o mancanze di qualità, dato che il
bene è stato scelto dall'utilizzatore.
Più complessa è la posizione dell’utilizzatore. Egli:
deve pagare i canoni pattuiti;
assume i rischi di distruzione o deterioramento del bene, e
deve curarne la manutenzione;
alla ne del rapporto, può, esercitando l'opzione di acquisto e pagando
il prezzo convenuto, diventare proprietario del bene: sarà indotto a farlo,
se il bene conserva ancora un signicativo valore residuo, superiore al prezzo
di opzione (in tal caso, vuol dire che i canoni via via pagati non si limitavano
a remunerare il godimento, ma erano abbastanza alti da incorporare quote
del valore di scambio del bene).
In alternativa, si prevede di solito che l'utilizzatore abbia la facoltà di
prorogare il leasing per un ulteriore periodo, a canone ridotto.
Una delle questioni praticamente più importanti che si pongono in materia di leasing
è la seguente: in caso di risoluzione (ad es. per mancato pagamento del canone),
l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente; a fronte di ciò, ha diritto di
chiedergli la restituzione dei canoni pagati no a quel momento, o questi restano
acquisiti al concedente?
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LEASING

La locazione finanziaria , più comunemente detta leasing, con termine che ne rivela la derivazione dalla prassi commerciale americana è un contratto con forte tipicità sociale, data la sua grande diffusione, ma Legalmente Atipico perché ancora nessuna legge lo disciplina (benché diverse leggi lo prendano in considerazione a vari fini). È il contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all'altra (utilizzatore) l’uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del pagamento di canoni periodici, e gli attribuisce inoltre l'opzione per l'acquisto del bene stesso alla fine del rapporto. Il senso dell'operazione si comprende meglio, considerando alcuni altri dati. Il concedente è un operatore (una «società di leasing») che svolge professionalmente questa attività. L'utilizzatore è di solito un imprenditore o un professionista, e il bene che egli prende in leasing è strumentale alla sua attività (un impianto industriale, una macchina, un immobile). Il Bene non è originariamente di proprietà del concedente, o da lui prodotto; è prodotto o distribuito da un'altra impresa (il fornitore), da cui il concedente lo acquista appositamente per darlo in leasing all'utilizzatore. Anzi: di solito è l’utilizzatore che prima di tutto individua presso il fornitore il bene che gli serve; e solo a questo punto stabilisce il rapporto con la società di leasing, chiedendole di acquistare il bene da lui scelto, e subito dopo di concederglielo in leasing. Tutto questo chiarisce la funzione del leasing, che è essenzialmente una Funzione di Finanziamento (donde il termine «locazione finanziaria») : i capitali necessari per l'acquisto del bene di cui l'utilizzatore ha bisogno non sono immediatamente sborsati dall'utilizzatore stesso, ma dal concedente, che in pratica lo compra per lui. Entrambe le parti ne hanno vantaggi. L'utilizzatore ottiene la disponibilità del bene senza immobilizzare la sua liquidità. Il concedente recupera il capitale impiegato per l'acquisto (e in più realizza il suo profitto) con i canoni che via via l'utilizzatore gli paga per la durata del contratto, oltre che con il prezzo dell'opzione per l'eventuale acquisto finale da parte di questo; e intanto è garantito, per il caso che l'utilizzatore non adempia l'obbligo di pagare i canoni, dal fatto di avere la proprietà del bene. Di regola le obbligazioni del concedente si esauriscono con la consegna del bene: è normale che egli non garantisca per eventuali vizi o mancanze di qualità, dato che il bene è stato scelto dall'utilizzatore. Più complessa è la posizione dell’utilizzatore. Egli:

  • deve pagare i canoni pattuiti ;
  • assume i rischi di distruzione o deterioramento del bene, e deve curarne la manutenzione;
  • alla fine del rapporto, può , esercitando l'opzione di acquisto e pagando il prezzo convenuto, diventare proprietario del bene : sarà indotto a farlo, se il bene conserva ancora un significativo valore residuo, superiore al prezzo di opzione (in tal caso, vuol dire che i canoni via via pagati non si limitavano a remunerare il godimento, ma erano abbastanza alti da incorporare quote del valore di scambio del bene).

In alternativa, si prevede di solito che l'utilizzatore abbia la facoltà di prorogare il leasing per un ulteriore periodo, a canone ridotto. Una delle questioni praticamente più importanti che si pongono in materia di leasing è la seguente: in caso di risoluzione (ad es. per mancato pagamento del canone), l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente; a fronte di ciò, ha diritto di chiedergli la restituzione dei canoni pagati fino a quel momento, o questi restano acquisiti al concedente?

La giurisprudenza distingue:

  • se il contratto è inquadrabile nel sottotipo del c.d. Leasing di godimento (in cui i canoni sono commisurati al godimento del bene, e non incorporano quote del suo valore capitale), i canoni non sono ripetibili, perché il contratto si considera a esecuzione continuata o periodica, con conseguente applicazione del criterio di non reatroattività della risoluzione (art. 1458, c. 1);
  • se invece si tratta di c.d. Leasing traslativo (in cui i canoni sono sostanzialmente quote del prezzo del bene, pagate progressivamente in vista del suo acquisto finale con l’esercizio dell'opzione), si applica piuttosto la regola sulla vendita a rate con riserva della proprietà, che in caso di risoluzione per inadempimento prevede la restituzione delle rate già pagate, dedotto un equo compenso per l'uso (art. 1526). Una variante particolare di leasing è il « sale and lease back » (o semplicemente lease back ): si caratterizza perché il bene appartiene originariamente all'utilizzatore, che lo trasferisce in proprietà al concedente dal quale subito dopo ne riacquista il godimento a titolo di leasing. Qui la funzione finanziaria è evidentissima; ed è evidente anche la contiguità con la figura del patto commissorio, che porta qualcuno a sospettare l'illiceità del contratto per violazione dell'art. 2744. Proprio per la natura finanziaria dell'attività svolta dalle Imprese di Leasing queste sono assoggettate dalla legge a una particolare disciplina e a controlli pubblici. Invece, come si è detto, il contratto di leasing non ha ancora una specifica disciplina legale. Paradossalmente, una più compiuta disciplina ha il leasing internazionale (cioè quello in cui il concedente e l'utilizzatore operano in Stati diversi): esso è regolato dalla convenzione di Ottawa del 1988, ratificata dall'Italia con legge n. 259/1993. FACTORING II factoring è un'operazione fondata sulla cessione dei crediti (ad un soggetto specializzato, che si chiama FACTOR) diffusa da lungo tempo negli Stati Uniti, si è affermata anche in Italia prima come contratto atipico, poi come contratto legalmente tipizzato dalla legge n. 52/1991. Viene utilizzata soprattutto dalle imprese che, nel loro ciclo aziendale, accumulano molti crediti di futura scadenza (verso i clienti a cui si accordano dilazioni di pagamento più o meno lunghe). Il Factoring può svolgere semplicemente una Funzione di Gestione dei Crediti dell'impresa cedente : il factor cessionario intrattiene i necessari rapporti con i debitori, contabilizza i crediti, li riscuote e rimette i relativi importi all'impresa cedente. In questo caso la cessione ha lo scopo di consentire al Factor, diventato formalmente titolare dei crediti, di svolgere più agevolmente tutti questi compiti: a fronte dei quali il factor riceve un compenso che di solito è calcolato in percentuale sull'ammontare dei crediti incassati. Ma la funzione principale del Factoring è una Funzione di Finanziamento: a fronte dei crediti ceduti, il factor versa subito delle somme al cedente.

Per quest'ultimo, l'utile del contratto consiste allora nel trasformare i propri crediti da ricchezza futura in attuale liquidità, e dunque appunto nel finanziarsi. Per il factor deriva dal fatto che la somma corrisposta è inferiore all'importo del credito: e questa differenza (che tiene conto della data di scadenza del credito, delle spese e dei rischi della riscossione, del margine di utile per il factor) determina il suo guadagno. La cessione può essere pro solvendo : in questo caso, se il factor non riesce a incassare il credito per l'insolvenza del debitore ceduto, può rivolgersi contro il cedente. Oppure pro Soluto: in tal caso il rischio di insolvenza del debitore ceduto è tutto a carico del factor, che monetizzerà il maggior rischio con un più largo scarto fra importo del credito ceduto e somma corrisposta al cedente.