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Spiegazione del leasing e factoring
Tipologia: Appunti
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La locazione finanziaria , più comunemente detta leasing, con termine che ne rivela la derivazione dalla prassi commerciale americana è un contratto con forte tipicità sociale, data la sua grande diffusione, ma Legalmente Atipico perché ancora nessuna legge lo disciplina (benché diverse leggi lo prendano in considerazione a vari fini). È il contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all'altra (utilizzatore) l’uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del pagamento di canoni periodici, e gli attribuisce inoltre l'opzione per l'acquisto del bene stesso alla fine del rapporto. Il senso dell'operazione si comprende meglio, considerando alcuni altri dati. Il concedente è un operatore (una «società di leasing») che svolge professionalmente questa attività. L'utilizzatore è di solito un imprenditore o un professionista, e il bene che egli prende in leasing è strumentale alla sua attività (un impianto industriale, una macchina, un immobile). Il Bene non è originariamente di proprietà del concedente, o da lui prodotto; è prodotto o distribuito da un'altra impresa (il fornitore), da cui il concedente lo acquista appositamente per darlo in leasing all'utilizzatore. Anzi: di solito è l’utilizzatore che prima di tutto individua presso il fornitore il bene che gli serve; e solo a questo punto stabilisce il rapporto con la società di leasing, chiedendole di acquistare il bene da lui scelto, e subito dopo di concederglielo in leasing. Tutto questo chiarisce la funzione del leasing, che è essenzialmente una Funzione di Finanziamento (donde il termine «locazione finanziaria») : i capitali necessari per l'acquisto del bene di cui l'utilizzatore ha bisogno non sono immediatamente sborsati dall'utilizzatore stesso, ma dal concedente, che in pratica lo compra per lui. Entrambe le parti ne hanno vantaggi. L'utilizzatore ottiene la disponibilità del bene senza immobilizzare la sua liquidità. Il concedente recupera il capitale impiegato per l'acquisto (e in più realizza il suo profitto) con i canoni che via via l'utilizzatore gli paga per la durata del contratto, oltre che con il prezzo dell'opzione per l'eventuale acquisto finale da parte di questo; e intanto è garantito, per il caso che l'utilizzatore non adempia l'obbligo di pagare i canoni, dal fatto di avere la proprietà del bene. Di regola le obbligazioni del concedente si esauriscono con la consegna del bene: è normale che egli non garantisca per eventuali vizi o mancanze di qualità, dato che il bene è stato scelto dall'utilizzatore. Più complessa è la posizione dell’utilizzatore. Egli:
In alternativa, si prevede di solito che l'utilizzatore abbia la facoltà di prorogare il leasing per un ulteriore periodo, a canone ridotto. Una delle questioni praticamente più importanti che si pongono in materia di leasing è la seguente: in caso di risoluzione (ad es. per mancato pagamento del canone), l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente; a fronte di ciò, ha diritto di chiedergli la restituzione dei canoni pagati fino a quel momento, o questi restano acquisiti al concedente?
La giurisprudenza distingue:
Per quest'ultimo, l'utile del contratto consiste allora nel trasformare i propri crediti da ricchezza futura in attuale liquidità, e dunque appunto nel finanziarsi. Per il factor deriva dal fatto che la somma corrisposta è inferiore all'importo del credito: e questa differenza (che tiene conto della data di scadenza del credito, delle spese e dei rischi della riscossione, del margine di utile per il factor) determina il suo guadagno. La cessione può essere pro solvendo : in questo caso, se il factor non riesce a incassare il credito per l'insolvenza del debitore ceduto, può rivolgersi contro il cedente. Oppure pro Soluto: in tal caso il rischio di insolvenza del debitore ceduto è tutto a carico del factor, che monetizzerà il maggior rischio con un più largo scarto fra importo del credito ceduto e somma corrisposta al cedente.