Scarica Legislazione scolastica per concorsi a cattedra e specializzazioni e più Sintesi del corso in PDF di TFA Sostegno solo su Docsity! LEGISLAZIONE SCOLASTICA SINTESI DEL MANUALE © LISA G. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti sopra riportati. Tutti i diritti sono riservati. INDICE Parte I: Legislazione e normativa scolastica 1) Costituzione e scuola 2) Le riforme della scuola e la legge 107/2015 3) L’autonomia scolastica 4) Gli ordinamenti didattici 5) La scuola italiana nell’ambito del contesto europeo 6) Valutazione e autovalutazione delle scuole 7) La governance delle istituzioni scolastiche 8) Lo stato giuridico del docente 9) La responsabilità del docente e della sciola Parte II: La disciplina della didattica e dell’insegnamento 10) La gestione dell’offerta formativa 11) La scuola contro la devianza e il bullismo 12) La scuola dell’integrazione, inclusiva e multiculturale 13) Scuola trasparente e digitale Con la legge 296 del 2006 l’obbligo scolastico previsto dalla costituzione è stato innalzato di due anni e portato a 10 anni in tal modo fino al 16º anno di età è obbligatorio frequentare la scuola. Il legislatore all’articolo 7 predispone un meccanismo sanzionatorio. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere devono provvedere il Comune, in particolare il Sindaco, in cui hanno la residenza i giovani soggetti all’obbligo, i Dirigenti scolastici e responsabili dell’istituzione del sistema istruzione, i servizi per l’impiego. Con il decreto ministeriale n.139 del 2007 sono state emanate le Indicazioni Nazionali sulle Competenze e Saperi che tutti i giovani devono possedere a 16 anni e che si riferiscono a quattro assi culturali: ASSE DEI LINGUAGGI, ASSE MATEMATICO, ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, ASSE STORICO. Tali saperi vengono interamente articolati in abilità, capacità e conoscenze con riferimento al sistema di istruzione previsto per l’adozione del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche. Attualmente l’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, i genitori hanno il diritto-dovere di iscrivere i propri figli a scuola, non è obbligatoria la frequenza della scuola dell’infanzia mentre invece è diverso dall’obbligo d’istruzione, l’obbligo formativo ovvero il diritto- dovere di giovani maggiori di 16 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico e che vogliono proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione fino ai 18 anni. Diverso dal diritto di istruzione previsto dall’articolo 34 della costituzione comma 1, è il diritto allo studio nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi economici di raggiungere i gradi più alti degli studi, nonche il dovere della Repubblica di rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze. Gli interventi dello Stato per garantire il diritto allo studio vanno dalla scuola all’università. Possono essere gli aiuti in sostegni economici o agevolazioni varie. Uno dei più recenti interventi finanziari statali per il diritto allo studio è il dlgs 13 aprile 2017 numero 63 di attuazione della buona scuola che detta le disposizioni in materia di effettività del diritto allo studio e potenziamento della carta dello studente. Lo scopo del decreto è garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio, i provvedimenti di organizzazione per le prestazioni, il sostegno allo studio, sussidi didattici e a tal proposito è stato istituito il fondo unico per il wealfare dello studente per il diritto allo studio. Il decreto definisce le modalità per l’individuazione di requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni e fissa principi generali per il potenziamento della carta dello studente. La carta dello studente “Io studio” è una carta nominativa che consente di attestare lo status di studente in Italia e all’estero e di usufruire di vantaggi, agevolazioni e sconti. CAPITOLO 2: LE RIFORME DELLA SCUOLA E La legge 107/2015 Legge Casati 1859: il primo testo normativo italiano in materia di istruzione porta il nome del Ministero della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, si collocava nel contesto sociale della seconda metà dell’Ottocento e fu considerato un vero e proprio codice dell’istruzione che trattava tutta la materia. La legge Casati rimane in vigore fino al 1923 quando venne varata la riforma Gentile. La legge Casati affrontava per la prima volta il problema dell’educazione, in particolar modo l’educazione primaria, con essa si garantiva un minimo di istruzione alla popolazione analfabeta. I metodi di insegnamento adottati erano di tipo trasmissivo-mnemonico, l’insegnante aveva il compito di trasmettere le proprie conoscenze; inoltre la legge istituì una scuola elementare articolata in due bienni a frequenza obbligatoria, dopo questa c’era il ginnasio a pagamento, qui seguivano tre anni di liceo e le scuole tecniche. Il sistema così configurato risulta comunque classista dato il fenomeno dell’auto-esclusione culturale in virtù dei quali l’istruzione tecnica sembrava destinata a formare la classe operaia e specializzata, mentre l’istruzione classica di stampo umanistico consentiva l’accesso a tutte le facoltà universitarie riservata ai figli delle famiglie più agiate. Legge Coppino 1877: la successiva legge Coppino non ebbe risultati migliori nonostante l’imposizione dell’obbligo ai genitori di far frequentare i propri figli la scuola fino all’età di nove anni ovvero la terza elementare. Il vero nodo della legge era l’impostazione laica dell’insegnamento, infatti, tale norma proponeva l’abolizione dell’insegnamento religioso sostituito dallo studio di stampo positivista delle nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino, in questo periodo tra gli importanti progetti didattici figura quello di Maria Montessori che fonda a Roma la casa dei bambini sul metodo attivista. La legge Orlando legge 407 del 1904: estese l’obbligo scolastico dal nono al 12º anno di età, anche stavolta però gli effetti non furono quelli sperati, anzi si arrivò alla concetto che la formazione dei cittadini non dovesse provvedere dai comuni ma dallo Stato. La Legge Credaro legge 487 del 1911: la scuola elementare diventa un servizio statale, viene istituito il liceo scientifico. La riforma Gentile del 1923: dopo il primo conflitto mondiale lo Stato si impegna a fornire un assetto organico e un sistema scolastico con la cosiddetta riforma Gentile che prese il nome dal filosofo Giovanni Gentile e si basa sui seguenti punti chiave: - Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14º anno di età, - istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell’udito, - disciplina di tutti i tipi di istruzione scolastica statali e private, - riformulazioni di tutti i programmi scolastici con un’enfatizzazione dell’aspetto umanistico, - istruzione del liceo scientifico, dell’Istituto magistrale, dell’esame di maturità per l’accesso all’università, - insegnamento obbligatorio della religione cattolica, - istituzione di rigidi controlli in adempienza dell’obbligo scolastico, - obbligo del diploma magistrale per la preparazione dei maestri elementari. Il sistema scolastico risultante conserva una condizione di aristocratica ed elitaria della cultura e dell’educazione, la scuola superiore riservata a pochi privilegiati, alle classi più modesta veniva invece riservata l’educazione al lavoro, considerata uno degli obiettivi primari. La scuola democratica degli anni 50/60 vede il primo importante provvedimento strutturale nelle materie scolastiche, la legge numero 1859 del 1962 istituì che per la prima volta la scuola media unica e obbligatoria, con la legge numero 444 del 1968 si istituì poi la scuola materna statale come settore formativo triennale a sé stante, il carattere statale della scuola materna ne sottolineava la gratuità. Negli anni 70/80 ci sono molti interventi normativi in materia scolastica come ad esempio la legge numero 822 del 1971 che istituisce la scuola elementare a tempo pieno. La legge numero 517 del 1977 abolì nella scuola elementare e media gli esami di riparazione, introdusse il giudizio al posto dei voti, sostituì la pagella con la scheda di valutazione, integrò gli alunni disabili nelle classi normali prevedendo gli insegnanti di sostegno. La scuola si rinnova negli anni 90 uno dei primi principali provvedimenti della legge numero 148 del 1990 fu dare attuazione e avere una propria riforma dell’ordinamento della scuola elementare. La legge 148 istituzionalizza e organizza la didattica con un modulo di tre docenti ogni due classi. Le tre opzioni organizzative della didattica saranno: - modulo - tempo lungo, - tempo pieno Nel 1994 c’è il provvedimento più atteso per l’organizzazione del sistema scolastico ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, dlgs 297 del 1994. Vengono aboliti gli esami di riparazione anche nelle scuole secondarie superiori introducendo il sistema dei debiti e dei recuperi. Con il regolamento di materializzazione scolastiche la cosiddetta legge Bassanini sul decentramento amministrativo viene concessa autonomia organizzativa e didattica le scuole. Con la legge 425 del 1927 si è riformulato l’esame di maturità articolato su tre prove scritte una delle quali a carattere multidisciplinare e una prova orale; si introduce un ulteriore parametro valutativo rappresentato dal credito scolastico. Con le legge Bassanini si realizzò una radicale riforma del sistema amministrativo volto a creare amministrazioni più efficienti. Con la legge numero 59 del 15 marzo 1997, prima legge Bassanini, si proietta il processo autonomistico delle istituzioni scolastiche fatta di alcune tappe di questo processo evolutivo. I Dirigenti scolastici, da capi di istituto vengono trasformati in menager conferendo loro la qualifica dirigenziale. Con l’emanazione della legge numero 30 del 2000 e la riforma di Mauro Berlinguer dopo introdotta, è stata definita la riforma dei cicli, ovvero, il provvedimento con il quale è stata fatta una complessiva ristrutturazione dei percorsi, adottando una scansione articolata su due cicli di scuola di base e scuola secondaria. La riforma Moratti delinea una compiuta e organica riforma della scuola in cui punti rilevanti sono: - nuova articolazione degli studi della scuola dell’infanzia - alla fine del secondo ciclo esami di Stato - istituzione di nuovi insegnamenti come economia, tecnologica, musica - valorizzazione del sistema dell’istruzione - valorizzazione della qualità La cosiddetta riforma Moratti fu caratterizzata dal principio tradizionale della personalizzazione che riconosceva la ricchezza delle differenze e ne faceva la base per differenziare l’offerta formativa. Il diritto all’istruzione diventava così è anche un dovere sociale nel senso che la fruizione dell’offerta non era solo un diritto soggettivo ma anche un dovere sociale. Nel 2008 arriva la riforma Gelmini tra le varie modifiche si segnala: - la reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria, - introduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione, - l’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni, - l’introduzione delle indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, - il riordino di istituti professionali e tecnici e dei licei. A seguito delle linee guida del settembre 2000, nel settembre 2014 è stata emanata la cosiddetta buona scuola ovvero la legge numero 107 del 2015 il sistema di istruzione/formazione necessitava di una revisione completa, la cosiddetta buona scuola è intervenuta su aspetti cruciali della scuola, come ad esempio: - autonomia scolastica - poteri dei dirigenti scolastici che diventano leader dell’apprendimento, d’istituto può accendere dei finanziamenti o dei mutui. Nell’ambito dell’organizzazione scolastica le scuole possono stipulare convenzioni con Università statali o private, istituzioni ed enti. In base a queste norme possono promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Organo competente per la deliberazione di tali accordi è il Consiglio d’istituto, se l’accordo prevede anche l’attività didattica deve essere approvato anche dal Collegio dei docenti. Le reti di scuole possono avere per oggetto attività didattiche, gestione amministrativa, formazione in servizio del personale scolastico, orientamento scolastico, acquisto di beni e servizi, scambio temporaneo di docenti, transazioni di laboratori territoriali. La buona scuola ha voluto potenziare il sistema delle reti creando reti territoriali per la gestione dell’organico dei docenti. L’obiettivo è valorizzare le risorse professionali, gestire in comune attività amministrative realizzare i progetti. In sintesi, l’intento del legislatore consiste nel fatto che dal momento dell’entrata a regime degli ambiti territoriali le reti di scuole possono utilizzare gli stessi docenti per svolgere i compiti suddetti e le segreterie amministrative possono essere accorpate con le altre comportando un inevitabile riduzione del personale. CAPITOLO 4: GLI ORDINAMENTI DIDATTICI Il sistema di istruzione nazionale è stato interessato negli ultimi anni da numerose riforme degli ordinamenti didattici. Le norme attualmente in vigore riguardano il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo per la valutazione degli alunni e il riordino delle scuole del secondo ciclo. L’ordinamento delle scuole dell’infanzia è stato disciplinato dal d.p.r. 89 del 2009 con il quale si è provveduto a introdurre misure di organizzazione e qualificazione al fine di assicurare sia migliore opportunità di apprendimento che di crescita educativa. La scuola dell’infanzia dura tre anni e la sua frequenza non è obbligatoria. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite di norma con non più di 20 alunni quando c’è la presenza di un bambino disabile. L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stato stabilito in 40 ore settimanali con possibilità di estensione fino a 50. Le famiglie possono chiedere la fruizione di un tempo scuola ridotto, limitato solo alla fascia del mattino per un numero complessivo di 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione. La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età fra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, su richiesta delle famiglie possono essere iscritti i bambini che compiranno i 3 anni d’età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, ciò è il cosiddetto anticipo che può avvenire solo se ci sono le seguenti condizioni: - disponibilità di posti, - accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa, - disponibilità dotazioni locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionilità, - valutazione pedagogica e didattica. - Esistono poi le Sezioni primavera con le quali all’interno di scuole dell’infanzia possono essere istituite delle classi con bambini dai 2 ai tre 3 di età e costituiscono un ponte tra asilo nido e scuola dell’infanzia. Alla scuola dell’infanzia che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni viene affidata una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Sistema educativo 0-6 anni diretta a garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco superando disuguaglianze e barriere territoriali. Lo Stato promuove la qualificazione dell’offerta attraverso un piano di azione nazionale pluriennale. La suddivisione delle competenze si attiva nel modo seguente: il Ministero assume funzioni di indirizzo e programmazione non solo per la fascia di età 3-6 anni. L’articolo 2 del decreto definisce la struttura nell’articolazione dei servizi educativi per l’infanzia cioè nido e micro nido bambini da 3 a 36 mesi, sezioni primavera, servizi integrativi e scuole per l’infanzia statali e paritarie. Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi: la scuola primaria della durata di cinque anni, la scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. La scuola primaria anche se regolata dal d.p.r. 89 del 2009 dura come detto cinque anni e si divide in un primo anno pensato come continuum con la scuola dell’infanzia e due bienni; la frequenza alla scuola primaria è obbligatoria, le classi sono di norma costituite dai 15 a massimo 26 alunni, le pluriclassi sono costituite da meno di 8 e non più di 18 alunni, le sezioni di scuola che accolgono alunni con disabilità sono costituite da non più di 20 alunni e l’orario scolastico settimanale della scuola primaria è articolato su quattro modelli di durata 24,27 e 30 ore fino a 40 ore per il tempo pieno. Le modalità di realizzazione del tempo pieno prevedono due insegnanti titolari sulla stessa classe e uno specifico progetto formativo integrato. Il tempo della scuola primaria è svolto secondo il modello dell’insegnante unico di riferimento. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia del primo ciclo di istruzione tracciano linee e criteri per il conseguimento delle finalità formative degli obiettivi, le discipline di studio obbligatorio sono: italiano, lingua inglese, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, matematica, scienze, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado al termine della quinta classe non prevede più che gli alunni sostengano l’esame. La scuola secondaria di primo grado, prima chiamata scuola media, non è più neanche in riferimento all’obbligo scolastico una scuola terminale, il suo compito è quello di assicurare ad ogni alunno il consolidamento delle conoscenze. La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria, le classi vanno da un numero minimo di 18 a massimo 27 alunni ma, possono diventare 28 se ci sono dei resti qualora si formi una sola classe prima possono essere anche 30. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è complessivamente di 990 ore corrispondente a 29 ore settimanali. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali. Il quadro orario settimanale annuale consta di insegnamenti di base in cui è inserita anche l’insegnamento della religione cattolica che è facoltativo. Tabella pag. 48 È impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e di una seconda lingua per due ore settimanali. La valutazione degli apprendimenti è l’attribuzione di un voto in decimi ma va corredata dall’esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, la valutazione infatti ha l’importante funzione informativa. L’ammissione alla classe successiva degli alunni del primo ciclo è così regolata: gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche con la presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, la non ammissione alla classe successiva è possibile in casi eccezionali e deve essere deliberata all’unamità e comprovata da specifica motivazione. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva anche in caso di attribuzioni di voto inferiore a sei decimi, la verbalizzazione degli scrutini è importante ai fini di autotutela della scuola e deve riportare esiti numerici e favorevoli o contrari alle ammissioni. Le prove INVALSI, ovvero le rivelazioni nazionali vengono somministrate nelle classi seconda e quinta della primaria e sono dirette ad accertare il livello degli apprendimenti in italiano, matematica e nella classe quinta anche in inglese. Nella scuola secondaria di primo grado si svolgono solo al terzo anno attraverso prove standardizzate computer Based in italiano, matematica e inglese, a partire dall’anno 2017/2018 sostenere le prove INVALSI diventa requisito per l’ammissione all’esame. Le rivelazioni nazionali di apprendimento costituiscono attività ordinarie di istituto e contribuiscono al processo di autovalutazione pertanto sono obbligatorie. La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico, nel documento di valutazione della scuola secondaria di primo grado le assenze vengono valutate ai fini della validità dell’anno scolastico, pertanto è necessaria la frequenza minima di almeno tre quarti del monte ore annuale. Le scuole possono pure derogare il limite dei tre quarti di presenza minima necessaria in caso eccezionale e documentato, è poi facoltà del collegio dei docenti deliberare la deroga. A partire dall’anno scolastico 2017/18 per l’esame finale del primo ciclo risulta modificato il voto di ammissione all’esame conclusivo e adesso invece è necessario tener conto del percorso scolastico compiuto dall’alunno. L’esame prevede tre prove scritte: italiano, matematica e lingue straniere articolato in sezioni per ciascuna delle lingue, a cui si aggiunge un colloquio per valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente. La commissione d’esame predispone le prove d’esame e i criteri per la correzione e per la valutazione. Un’ulteriore innovazione riguarda la composizione della commissione per le quali è prevista l’attribuzione della presidenza al dirigente scolastico oppure a un docente collaboratore in caso di sua assenza. L’esame si intende superato se l’alunno consegue una votazione finale non inferiore a sei decimi, la votazione di 10 decimi può essere accompagnata dalla lode se è deliberato all’unamità dalla commissione. L’esito dell’esame di Stato con l’indicazione della votazione complessiva è pubblicato per tutti nell’albo della scuola. I verbali sono firmati dal presidente della commissione e vengono conservati nell’archivio della segreteria. La certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione consiste nella descrizione e certificazione delle competenze chiave nonché in un documento dove viene indicato il profilo degli conferenza Stato regioni del 10 maggio 2018. Le attuali linee guida degli istituti professionali sono contenute nella direttiva 65 del 2010, i percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato a cui superamento viene conseguito il diploma di istruzione professionale. Analogamente gli istituti tecnici configurano questi ultimi quali percorsi quinquennali. Operano in due settori che comprendono in totale 11 indirizzi settore economico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing e turismo; settore tecnologico con indirizzo meccanica, trasporti, elettronica, grafica e comunicazione, chimica, sistema moda, agraria, costruzioni. Tutti i percorsi hanno la seguente struttura un primo biennio con 660 ore di attività annuali, un secondo biennio con 495 ore di attività e insegnamenti e un quinto anno di 495 ore. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con l’esame di Stato al superamento dei quali viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica. La valutazione degli apprendimenti e le assenze sono regolate dal d.p.r. 122 del 2009 integrato poi con la legge 60 decreto legge 62 del 2017 dove la valutazione periodica e finale espressa in decimi è effettuata dal consiglio di classe. Per poter valutare lo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Se le assenze superano questo limite c’è la possibilità della non ammissione alla classe successiva e all’esame finale. Il collegio dei docenti può però consentire in caso eccezionali delle deroghe. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline cosiddetti debiti formativi. A fine scrutinio l’esito relativo a tutte le discipline viene comunicato alle famiglie. L’abolizione degli esami di riparazione prevede l’attivazione di interventi ad hoc per l’efficace inserimento nella programmazione di classe di alunni il cui profitto sia risultato insufficiente. Tale intervento prevedere corsi di sostegno e di recupero delle carenze cosiddetti debiti questi i punti cardine della normativa, le scuole organizzano interventi didattico educativi di recupero per gli studenti, è competenza dei consigli di classe decidere come organizzare i corsi di recupero, dopo i corsi di recupero si svolgono delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito, a fine anno il consiglio di classe comunica alle famiglie le carenze scolastiche, dopo lo scrutinio la scuola organizza di corsi di recupero ed entro il 31 agosto, mai oltre la data d’inizio delle lezioni si effettuano le verifiche finali. Per ciò che concerne lo scrutinio, il consiglio di classe deve obbligatoriamente mantenere la medesima composizione di quello che ha preceduto le operazioni di scrutinio di fine anno e per i docenti non sussiste però alcun obbligo di servizio. La valutazione periodica e finale del comportamento è il voto numerico riportata anche nel documento di valutazione; la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio c’è la non ammissione alla classe successiva. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio. Il credito scolastico è il punteggio riconosciuto agli alunni in base al merito per l’andamento degli studi durante il triennio. Il consiglio di classe calcola il credito per ciascun alunno tenendo conto di vari parametri: la media dei voti, la frequenza scolastica delle attività, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per le attività complementari, eventuali crediti formativi documentati. Con il nuovo esame di maturità c’è un maggiore peso alla carriera scolastica proprio attraverso l’attribuzione dei crediti scolastici. La certificazione delle competenze è previsto anche al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per attestare appunto l’assorbimento dell’obbligo distruzione. Con il decreto legge 62 del 2017 è stato rivalutato e rivisto l’assetto dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo istruzione a partire dall’anno scolastico 2018/19. Sono ammessi all’esame di Stato coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: presenza almeno a tre quarti del monte ore, partecipazione alle prove invalsi, svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, valutazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La disciplina per l’ammissione dei candidati esterni è contenuta nel decreto legge 62 del 2017 mentre quella per la partecipazione diretta all’esame degli studenti che hanno tenuto votazione eccellenti resta invariata. Possono sostenere la sessione del penultimo anno, corrispondente all’esame di Stato gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina. Le commissioni di esame sono una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno e composta da tre membri esterni per ciascuna delle due classi e tre membri interni. È assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta. Le prove dell’esame di Stato diventano 3, due prove a carattere nazionale scritto è un colloquio. La prima prova scritta intesa per constatare la padronanza lingua italiana. La seconda prova scritto o anche grafica riguarda una delle materie caratterizzanti il corso di studi e il colloquio è volto ad accertare il conseguimento del profilo culturale educativo e professionale dello studente. Lo studente deve inoltre esporre una breve relazione o un elaborato multimediale sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi. L’esito dell’esame è espresso in centesimi, ulteriore, la novità è rappresentata dal fatto che a differenza della disposizione 1997, la prima e la seconda prova scritta hanno un peso di 20 punti nell’attribuzione del punteggio finale, il voto minimo per superare l’esame è di 60. La commissione può incrementare il punteggio di cinque punti se il minimo del credito è di 30 punti e il risultato delle prove scritte è pari ad almeno 50 punti. I diplomi di istruzione secondaria di secondo grado sono firmati dal presidente della commissione esaminatrice oppure possono essere firmati dal dirigente scolastico sul delega del presidente di commissione. Una delle più importanti novità della buona scuola è il cosiddetto curriculum dello studente una sorta di portafoglio in cui devono confluire tutti i dati del percorso di studio tra cui anche l’inserimento di insegnamenti opzionali. Il cv dello studente raccoglie tutti i dati utili e va associato ad un’identità digitale. Tra i compiti fondamentali dei docenti c’è quello di favorire lo sviluppo di talenti in base alle vocazioni di ogni singolo alunno, il decreto legge 262 del 2007 prevede l’incentivazione delle eccellenze. Varie forme di incentivo sono individuate e possono tradursi in riconoscimenti ottenuti come i vincitori di gare, competizioni, premi. Con il decreto ministeriale 182 del 2015 è stato definito il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, gli studenti meritevoli sono inseriti nell’albo nazionale delle eccedenze pubblicato sul sito dell’INDIRE. È stato approvato lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che si propone come. carta di diritti e di doveri degli alunni. Ogni istituto scolastico deve integrare questo documento sviluppando il proprio regolamento di istituto, l’obiettivo è definire le relazioni tra studenti e altri componenti della scuola. Definire la scuola come comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale e informativa volta ai valori democratici e alla crescita delle persone in tutte le sue dimensioni ecco che abbiamo la comunità scolastica. L’azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, nel loro senso di responsabilità. La vita della comunità da scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, sul rispetto di civico di tutte le persone che la compongono. Ciò che comporta nel rapporto insegnante alunno ciascuna delle componenti e è l’imputazione dei doveri. I diritti degli studenti sono: formazione culturale e professionale qualificata, riservatezza, essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, valutazione trasparente e tempestiva, esprimere la loro opinione in tutti casi in cui la decisione possa influenzare sull’organizzazione della scuola, libertà di apprendimento, rispetto della vita culturale e religiosa della comunità, riunioni di assemblea e associazione. I doveri dello studente sono: seguire regolarmente i corsi e assolvere assiduamente gli impegni di studio, comportarsi correttamente nei rapporti interpersonali, partecipare all’ispezione organizzative di sicurezza, utilizzare in modo congruo le strutture, contribuire responsabilmente a rendere accogliente l’ambiente scolastico. Il mancato adempimento di tali doveri può configurare un’ipotesi di mancanza di responsabilità disciplinare. I genitori possono scegliere di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica al momento dell’iscrizione. La collocazione dell’insegnamento della religione cattolica nell’orario delle lezioni è effettuata dal dirigente scolastico, chi non si avvale di questo insegnamento può optare per delle attività alternative pratiche, di studio, di studio e ricerca individuale o anche non frequentare la scuola e le ore di insegnamento. I docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe come tutti gli altri. Il termine CLIL il è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning ovvero l’apprendimento integrato di contenuti in lingua. Si tratta di una metodologia innovativa introdotta negli ordinamenti dei licei e degli istituti tecnici. Tale metodologia prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Il docente CLIL deve possedere competenze linguistiche comunicative della lingua straniera di livello C1 oltre a competenze metodologiche didattiche. Laddove ci fosse una totale assenza di docenti di CLIL in possesso delle apposite competenze si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito del PTOF. Gli studenti della scuola secondaria, con la riforma Moratti hanno ls possibilità di evitare i corsi di alternanza scuola-lavoro con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il rapporto scuola-lavoro comprende una priorità di opportunità educative con esperienze di apprendimento prevalentemente teoriche quali visite aziendali, stage, tirocini che possono essere formativi oppure con le imprese formative simulate. Con la legge di bilancio 2019 si prevede a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 la riduzione delle ore di ASL per una durata complessiva di 210 ore nel triennio terminato il percorso di studio degli istituti professionali, 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi tecnici e non meno di 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. È stato istituito presso la Camera di Commercio il registro nazionale dell’alternanza scuola lavoro che contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Il momento dell’iscrizione a scuola rappresenta oltre che la prima fase del procedimento, un momento essenziale per il rapporto scuola-famiglia. Le scrizioni ai percorsi avvengono esclusivamente online e la procedura viene definita con circolare ministeriale ogni anno. La richiesta d’scrizione prevede il consenso di entrambi genitori quando entrambi hanno la responsabilità genitoriale, per gli alunni con disabilità l’iscrizione deve essere perfezionata con la presentazione a scuola da parte dei genitori della certificazione rilasciata dall’Asl di competenza. Con la legge 119 del 2017 sono state rese obbligatorie e gratuite alcune vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati. Per i nidi e le scuole dell’infanzia la presentazione della suddetta documentazione costituisce requisito di accesso al momento iscrizione, essa può essere sostituita da un’autocertificazione ma comunque va presentata con la documentazione originale entro il 10 luglio. Il numero degli alunni per classe vede in materia di sicurezza il limite di 25 studenti, l’assegnazione dei docenti alle classi, il consiglio d’istituto come organo che indica i criteri generali e il collegio dei docenti sono preposti al DS con il piano annuale delle attività, infine è il dirigente scolastico ad adottare le decisioni definitive. La formazione dell’orario, la formulazione dell’orario delle lezioni complete sono redatte dal dirigente scolastico su proposta del collegio dei docenti. Le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado con presenza di alunni con disabilità non possono essere costituite da più di 20 alunni, si tenga presente l’aumento del 10% al fine di dare stabilità alle classi. L’assegnazione dei docenti di sostegno ai casi di competenza è del dirigente scolastico che attribuisce le ore e le classi con alunni disabili. Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti ma anche alla carriera scolastica degli alunni disciplinando il rispetto della legislazione, le iscrizioni, la frequenza e le certificazioni. La scuola ha il compito di acquisire, conservare e gestire sotto la propria responsabilità la documentazione delle proprie attività. La documentazione in genere ha valenza probatoria. Documentazione concernente il rapporto di lavoro con i dipendenti e di guardare la pratica scolastica degli alunni. I documenti relativi a persone della scuola sono un Le nuove competenze sono: la competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica, digitale, personale e sociale, capacità di imparare e di imparare ad imparare, costituzione e cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenze in materia di consapevolezza di espressioni culturali. All’estero ci sono anche molte scuole italiane di ogni ordine grado, qui così disciplinato il sistema della formazione italiana nel mondo, lo stato italiano assume la piena responsabilità gestionale di scuole statali all’estero. Si disciplina anche il profilo professionale e personale da mandare all’estero la sua formazione si introduce il sistema di valutazione delle attività. CAPITOLO 6: VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA I diversi profili di una valutazione possono essere così differenziati: valutazione strettamente didattica che deve apprezzare i processi e gli esiti dell’apprendimento, valutazione di istituto finalizzata a rilevare le caratteristiche del servizio scolastico, una valutazione di sistema scuola per raccogliere tendenze, rapporto costo-qualità e macro indicatori di riferimento. La valutazione esterna si combina con la tvolontà di autovalutazione di istituto che determina il grado di raggiungimento degli obiettivi. Nel 2004 a tal fine è stato istituito un articolato servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Questo sistema valuta efficienza e l’efficacia del complessivo sistema di istruzione e formazione. Il sistema nazionale di valutazione articolato su tre livelli di rappresentatività INVALSI, INDIRE, CONTINGENTE ISPETTIVO. Alla base di questo sistema non c’è nessuna volontà sanzionatorie, ma l’intento di attivare i processi di auto-miglioramento della qualità dell’apprendimento, della didattica e dei comportamenti professionali. Invalsi in particolare propone programmi di valutazione e visite alle istituzioni scolastiche. L’Indire ha il compito di fornire sostegno a processi di miglioramento e innovazione. Infine, il corpo ispettivo ha la funzione di valutare le scuole e i loro dirigenti. In base un ente di ricerca che si occupa di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze abilità degli studenti, svolge attività di ricerca, studia le cause della dispersione scolastica, assume iniziative rivolte ad assicura la partecipazione italiana a progetti esteri, attività di supporto e assistenza tecnica in stazione, monitoraggio sullo sviluppo sugli esiti sistema di validazione, può muovere periodiche rilevazioni nazionali, predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, attività di supporto assistenza di regioni. Le prove Invalsi consistono in test standardizzati per tracciare un quadro di riferimento statico sui livelli di apprendimento nelle aree di italiano, matematica e inglese. I test invalsi sono anonimi e ogni alunno è associato ad un codice alfanumerico. Vengono somministrati in seconda e quinta elementare, in terza media e in seconda e al quinto anno del liceo. Prove particolari sono previste per gli alunni con bisogni educativi speciali. Anche le prove sostenute dagli allievi DSA o BES verranno incluse a condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento dello specifico disturbo. INDIRE è un ente di ricerca articolato in tre nuclei territoriali interregionali con sede a Torino, Roma e Napoli e si raccorda con le regioni. Ha competenza in materia di formazione del personale docente, del personale non docente, dei dirigenti, utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione della didattica, sviluppo della dimensione di collaborazione internazionale delle istituzioni scolastiche e universitarie, monitoraggio dei principali obiettivi del sistema scolastico italiano, aggiornamento continuo delle scuole e degli insegnanti. L’Istituto interviene a supporto di più piani di miglioramento. Il processo di valutazione delle scuole è articolato in quattro fasi. Tabella Il primo passo del processo di valutazione delle situazioni scolastiche si effettua attraverso la compilazione del rapporto di autovalutazione compilato da tutte le istituzioni scolastiche sia statali che private curato dal dirigente scolastico. È costruito come una versione semplificata del modello invalsi dove ci sono tre aree di analisi-esiti del processo. Il ruolo del dirigente scolastico con la collaborazione di un docente interno è intervenire sulle cinque sezioni di valutazione: contesto e risorse, esiti degli studenti, processi messi in atto dalla scuola, processo di autovalutazione e individuazione delle priorità. Ogni processo inizia con delle domande che servono da guida alla riflessione sui risultati. La rubrica di valutazione è uno strumento utilizzato per scrivere un giudizio di qualità sul prodotto e su un servizio. I descrittori sono elementi variabili che descrivono il contenuto di un’etichetta. Molto importante è la formulazione di una corretta motivazione per argomentare il giudizio che è assegnato alla scuola. La priorità è rappresentata dagli obiettivi generali del programma di miglioramento in base ai risultati attesi di lungo periodo. Per le scuole dell’infanzia il documento di valutazione è facoltativo e a carattere sperimentale, consiste nel dar vita a un dibattito fuori e dentro le scuole, degli strumenti più idonei per una corretta autovalutazione della scuola. Una volta chiusa la procedura di autovalutazione si può passare alla fase successiva che prevede la formulazione e l’attuazione del piano di miglioramento è curato sempre dal dirigente scolastico. Una scaletta operativa è così costituita: priorità strategica, obiettivo di miglioramento, traguardo di lungo periodo. Con la legge 100/207 del 2015 sono stati individuati alcuni obiettivi che le sezioni posso inserire nel piano triennale e sono: valorizzazione e potenziamento delle competenze, potenziamento competenze matematiche e logiche, potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, sviluppo in materia di cittadinanza attiva con potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, fabbricazione all’arte, competenze digitali, metodologie laboratoriali, prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, apertura pomeridiana delle scuole, incremento dell’arte nell’alternanza scuola-lavoro. L’organizzazione della valutazione esterna è affidata alla conferenza per il coordinamento funzionale, il sistema nazionale di valutazione e la valutazione esterna delle scuole sono finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, degli apprendimenti, alla riduzione della dispersione scolastica, al rafforzamento delle competenze di base degli alunni, alla valorizzazione degli esiti a distanza. La valutazione esterna è affidata a nuclei costituiti da ispettori e dirigenti tecnici e ha come punto di partenza il processo di autovalutazione effettuato dalla scuola. È articolata in un procedimento che prevede tre fasi: lettura e analisi dei documenti dati, visita con raccolta di informazioni, formazione deò giudizio. La visita ha una durata di tre giorni e normalmente dovrebbe svolgersi così: incontro iniziale con il DS, raccolta delle informazioni attraverso interviste individuali e di gruppo, visita agli spazi della scuola, incontro conclusivo con il DS e lo staff di dirigenza. CAPITOLO 7: LA GOVERNANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A monte di tutte le istituzioni scolastiche c’è l’ente di governo centrale cioè il Ministero dell’istruzione, a livello periferico la governance della scuola invece è affidata agli uffici scolastici regionali (USR) che sostituiscono i precedenti provveditorati agli studi. Il governo dei singoli istituti è demandata agli organi collegiali e ovviamente al DS. L’amministrazione periferica dello Stato in caso di recessione scolastica è rappresentata dagli uffici scolastici regionali, il ministero della pubblica istruzione fu istituito nel 1847 da Carlo Alberto e nel tempo ha ricevuto varie denominazioni. È suddiviso in dipartimenti a loro volta suddivisi in numerose direzioni generali formati da: Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Dipartimento per la programmazione gestione di risorse umane finanziarie strumentali. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo. Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dei capi di Dipartimento e le direzioni indicano le specifiche materie da trattare. Il Testo Unico Istruzione stabilisce che la pubblica istruzione provveda mediante i suoi uffici periferici e i servizi all’istruzione. Tabella Organigramma del MIUR Gli studenti della scuola seconda di secondo grado e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto. È possibile convocare non più di un’assemblea d’istituto e una di classe al mese nei limite, la prima delle ore di lezioni della giornata e la seconda di due ore. La convocazione dell’assemblea è autorizzata dal DS. Il DS è un vero e proprio datore di lavoro pubblico responsabile della gestione, della qualità e della quantità delle prestazioni dei posti in essere dei dipendenti. È chiamato in ad una gestione imprenditoriale e le sue funzioni vengono svolte come all’interno di una vera e propria azienda che definiamo azienda-scuola. Ai dirigenti compete la gestione unitaria della sua istituzione scolastica, la presentazione legale del circolo, la presidenza del collegio dei docenti, l’attività di esecuzione delle delibere, il coordinamento del calendario delle assemblee, il mantenimento dei rapporti con l’amministrazione scolastica, centrale e periferica, la formazione delle classi, l’assegnazione delle stesse ai docenti, la formazione dell’orario, la gestione, l’adozione di provvedimenti disciplinari, la gestione di risorse finanziarie strumentali per la quale può avvalersi di docenti da lui individuati. Nella gestione amministrativa è supportato dal direttore dei servizi generali amministrativi DSGA. La legge della buona scuola prevede un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici sottoposti a verifica da parte del nucleo per la valutazione. Il DS ha l’esigenza di farsi affiancare nella gestione dell’istituto da docenti collaboratori da lui individuati ai quali delegare compiti specifici. Il DS che sceglie il docente collaboratore lo nomina vicario (il cosiddetto vicepreside) che svolge, in sua assenza, a tutti gli effetti la funzione dirigenziale ma senza diventarne titolare. In supporto al DS esiste la presenza di uno staff di presidenza che può definirsi come un’unità funzionale ma informale con mansioni analoghe a quelle che spettano al consiglio di presidenza. I compiti del DSGA sono indicati nel contratto quadro 98/2001 ed è stato confermato dal CCNL 2006/2009, la sua area di competenza è divisa in: servizi generali e servizi amministrativi contabili. In sintesi, i suoi compiti principali riguardano atti certificazione, di funzione, di beni mobili e di organizzazione autonoma delle attività del personale ATA. All’inizio di ogni anno scolastico il DSGA deve predisporre il piano delle attività del personale ATA e si occupa dell’organizzazione interna dell’ufficio di segreteria avendo cura di individuare le aree tematiche dello stesso nonché le persone che saranno impegnati nei vari settori. CAPITOLO 8: LO STATO GIURIDICO DEL DOCENTE Lo stato giuridico del personale della scuola si instaura in virtù di un contratto di lavoro disciplinato da fonti pubbliche e pattizie. Lo stato giuridico del corpo docente è regolato dal Testo Unico istruzione decreto legislativo 297 del 1994 e da alcuni provvedimenti normativi e dei contratti collettivi del comparto scuola CCNL. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti (la libertà di insegnamento) e si esplica in attività individuali e attività collegiali. Nell’attività del docente rientrano: - attività di insegnamento in senso stretto, - attività funzionali all’insegnamento come la preparazione delle lezioni delle esercitazioni, - attività aggiuntive deliberate dal collegio dei docenti. - La legge prevede alcune situazioni di incompatibilità tra funzione docente e altre attività: divieto di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto, cumulo di impieghi che si verifica quando il secondo sia assunto senza rinunciare a primo. Il 19 febbraio 2018 le organizzazioni sindacali e l’ARAN hanno firmato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del nuovo comparto istruzione ricerca valido per il triennio 2016/2018. Il contratto ha integrato il CCNL del 2006/2009 con parti nuove. Questo rinnovamento privilegia il contratto nazionale come luogo naturale della disciplina del rapporto di lavoro. Il testo è strutturato in due parti: una parte comune a tutti i settori e poi singole sezioni per ogni settore. Per la sezione scuola in particolare per il personale docente e per gli organi collegiali nel nuovo contratto viene confermata la normativa contenuta nel CCNL del 2007 circa le attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, emerge però il concetto di scuola come comunità educante di dialogo, ricerca e esperienza sociale. Il suo valore è determinato anche dal lavoro degli organi collegiali. Il CCNI che regola i trasferimenti del personale docente è oggetto di contrattazione ogni tre anni, si afferma in tal modo il principio base della continuità didattica garantita dalla titolarità di scuola in difformità da quanto previsto dalla legge 107 che prevede trasferimenti su ambiti. È prevista una disciplina del sistema delle relazioni sindacali e delle sanzioni disciplinari solo per il personale ATA. Come per tutti gli impieghi pubblici il concorso costituisce l’ordinario metodo di reclutamento dei docenti. In passato per insegnate bastava il titolo di studio e si poteva chiedere di essere inclusi nelle graduatorie d’istituto di terza fascia che vengono tuttora utilizzati dalla scuola per l’assunzione dei supplenti in sostituzione dei docenti assenti. Attualmente i percorsi formativi per diventare insegnanti sono due: per la scuola dell’infanzia per la scuola primaria è richiesto un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e superamento del concorso; per la scuola secondaria di primo e secondo grado è previsto un corso di laurea integrato da 24cgu da acquisire in discipline antro-psico-pedagogiche e in metodologie tecnologie didattiche e poi il superamento di un successivo concorso. Il sistema di reclutamento dei docenti è stato radicalmente riformato dal decreto legislativo numero 59 del 2017 di attuazione della buona scuola su quale ha inciso la legge di bilancio 2019. La buona scuola dal 2015 ha introdotto un piano straordinario di assunzioni nato dall’esigenza di trovare una soluzione al problema del precariato. Il decreto del 2017 numero 59 contiene le nuove regole del sistema di formazione inizialmente abrogato, la precedente disciplina prevedeva dopo il superamento di un tirocinio formativo attivo abilitante (TFA) il superamento poi di un successivo concorso a cattedre. Il nuovo decreto che definisce anche la fase transitoria ovvero lo svuotamento delle GAe e le assunzioni da concorso del 2016. Vengono così suddivide le fasi per diventare docenti su posto comune o sostegno: 1) conseguimento della laurea nelle discipline specifiche integrato dei 24 cfu, 2) concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale, il superamento di detto concorso consente l’accesso a un percorso di formazione iniziale chiamato FIT con durata triennale e con prove di verifica intermedia e finale; a seguito della legge di bilancio 2019 invece il percorso di formazione iniziale di prova è diventato della durata di un anno; 3) accesso a ruolo a tempo indeterminato dopo il superamento delle valutazioni intermedie finali del periodo annuale di prova. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte e una orale: la prima prova scritta è diretta a valutare le conoscenze e le competenze della propria classe di concorso, la seconda prova scritta è finalizzata alla valutazione di conoscenze sulle discipline antro-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La prova orale è diretta a verificare conoscenze e competenze nelle discipline facenti parte laclasse di concorso, la conoscenza di una lingua straniera a livello minimo B2 e il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le graduatorie di merito al termine dello svolgimento delle prove sono compilate sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli, hanno una validità biennale e alla scadenza del biennio perdono efficacia o anche con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Coloro che risultano vincitori vengono immessi in ruolo in base alla graduatoria di merito, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, scelgono la scuola nella ragione per la quale hanno concorso e saranno assegnati ad essa per svolgere il percorso di formazione iniziale prova. Il candidato valutato positivamente durante il percorso di formazione iniziale e prova è confermato in ruolo presso la scuola nella quale ha svolto il periodo di prova dove sarà tenuto a rimanere nella stessa classe di concorso per almeno quattro anni (vincolo quinquennale). Il rapporto di lavoro del docente avviene con la stipula in forma scritta di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno o parziale dove sono indicati: - tipologia del rapporto di lavoro, - data di inizio, - data di cessazione, - qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale, - compiti e mansioni, - durata del periodo di prova, - sede di prima destinazione nonché provvisoria, - condizioni risolutive del rapporto di lavoro. In sintesi il dirigente scolastico è il datore di lavoro nella gestione del personale. Prima di stipulare un contratto di lavoro il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a chiedere il certificato antipedofilia ovvero un certificato penale diretto ad accertare che il soggetto da implicare non sia stato in precedenza condannato per reati contro minori, la normativa di ferimento è contenuta nel decreto legislativo 39 del 2014. Ogni pubblico dipendente quindi è sottoposto ad un periodo di prova e di formazione iniziale; per quanto concerne la formazione in ingresso il personale docente si intende confermato in servizio e immesso in ruolo solo se avviene il superamento del periodo di formazione e prova subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per un I criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti attraverso il quale conferiscono la somma bonus dal fondo destinato alla valorizzazione del merito del personale sono divisi in: criteri facendo riferimento a qualità dell’insegnamento, quindi i risultati ottenuti dei docenti in relazione al potenziamento degli alunni, responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo; in base a questi criteri con motivata valutazione, il DS individuerà discrezionalmente docenti cui attribuire il premio. CAPITOLO 9: LA RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE E DELLA SCUOLA Per responsabilità si intende l’assoggettabilità di una sanzione che consegue alla realizzazione di comportamenti antigiuridici. Per i pubblici dipendenti l’articolo 28 della costituzione recita che i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. L’azione posta in essere dal dipendente può dar luogo a responsabilità civile verso terzi, penale, amministrativa e contabile, disciplinare. Il nostro ordinamento prevede due forme di responsabilità civile a seconda che il soggetto violi un obbligo contenuto in un contratto oppure non rispetti il dovere agenda generale. Entrambe le forme di responsabilità comportano un obbligo del risarcimento del danno. Il personale docente e non docente ha l’obbligo giuridico di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni durante il periodo in cui sono affidati alla scuola, pertanto se si sottrae a tale obbligo fa sorgere la responsabilità per omissione. Ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, rispondono i precettori nonché i maestri d’arte di mestieri del fatto illecito del minore. Da qualificato precettore il soggetto al quale viene affidato per ragioni di educazione istruzione. Secondo la giurisprudenza il responsabile può liberarsi da responsabilità attraverso la cosiddetta prova liberatoria solo se riesce a dimostrare che pur essendo presente e aver esercitato la vigilanza adeguata non ho comunque potuto evitare l’evento. Altro fattore da considerare è il contesto ambientale nel quale si trova ad operare. L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali compresi il periodo destinato alla ricreazione, riuscite didattiche, viaggi d’istruzione. Il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. Ai genitori è imposto non solo un dovere di vigilanza e mantenimento dei figli ma ancheil dovere di educazione. La responsabilità del genitore e la responsabilità del docente per il fatto commesso da un minore non sono tra loro alternative. Possono coesistere le due responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando. Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie; l’obiettivo del patto è quello di impegnare le famiglie fin dal momento dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. L’introduzione di questo patto orienta il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola. La quasi totalità degli alunni a scuola è minorenne, la legge presuppone quindi la loro totale incapacità di agire. Rispondono agli illeciti compiuti dei minori coloro che hanno su di loro un obbligo di vigilanza. Le istituzioni scolastiche rispondono dei danni causati dai propri alunni. Le due principali fattispecie che si possono verificare nel rapporto tra personale scolastico e alunni sono: danno causato dall’alunno verso se stesso cosiddetto danno da autolesione, qui si tratta di un’ipotesi di responsabilità contrattuale con l’iscrizione dell’alunno presso la propria struttura e assume l’obbligo di vigilare e sorvegliare su di esso, il danno causato dall’alunno verso terzi, in questo caso si tratta di responsabilità extracontrattuale, l’adeguata vigilanza presuppone l’adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee evitare situazioni di pericolo. La responsabilità penale è personale perché solo con lui che ha materialmente commesso il fatto può essere sottoposto a sanzioni penali. I profili di responsabilità penale degli operatori scolastici sono inquadrabili in due grandi categorie: - reati contro la pubblica amministrazione (tra cui il reato di rifiuto omissione di atti d’ufficio, reato di peculato, reato di concussione, reato di corruzione) - reati contro l’integrità fisica, morale o sessuale di minori affidati alle cure scolastiche. Tutti i dipendenti pubblici che cagionino un danno allo Stato nell’esercizio delle loro funzioni sono tenuti a risarcirne il danno. Tale responsabilità è definita responsabilità patrimoniale o responsabilità erariale ossia per danni all’erario. La responsabilità patrimoniale sorge in tutti casi in cui un ente pubblico subisce una diminuzione patrimoniale a causa del comportamento di un pubblico agente. Il danno erariale si verifica in caso di danni all’erario ovvero il danno sofferto dallo stato o da un altro ente pubblico a causa dell’azione/omissione di un dipendente pubblico; esso comprende non solo il risarcimento del danno ma anche il danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il dipendente pubblico ha l’obbligo di osservare le norme comportamentali che regolano il suo rapporto di lavoro, la responsabilità disciplinare dei docenti è disciplinata dal testo unico istruzione decreto legislativo 297 del 1994 che rappresenta la fonte principale per le sanzioni disciplinari al personale docente. Titolare del potere disciplinare nei confronti dei docenti è il DS per le infrazioni di minore gravità e l’ UPD incaricato presso le direzioni regionali. Le sanzioni disciplinari sono individuali, come anticipato dal testo unico istruzione e sono: censura dichiarazione di biasimo scritta e motivata che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente ai doveri d’ufficio sospensione dall’insegnamento dall’ufficio con la perdita del trattamento economico ordinario. La sospensione dall’insegnamento può durare fino a un mese e viene inflitta per atti non conformi alla responsabilità per violazione del segreto d’ufficio; la sospensione da oltre un mese a sei mesi avviene nei casi previsti dall’articolo 494 di particolare gravità, per uso dell’impiego ai fini di interessi personali, per atto in violazione dei propri doveri, per abuso di autorità. Sospensione dell’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi comporta la cessazione del rapporto di impiego. Il codice di comportamento generale del pubblico impiego che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i dipendenti sono tenuti ad esser vale è il d.p.r. 62 del 2013. Con il Dm 30 giugno 2014 numero 525 è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti del MIUR. Esso ricalca la disciplina dei contratti collettivi e dispone in primo luogo che debba essere osservata la Costituzione servendo la nazione con disciplina ed onore. Il soggetto è tenuto a svolgere il proprio compito con rispetto della legge perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della propria posizione. Rispettare i principi di integrità, correttezza e buona fede, non usare per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio. Sono state introdotte note anche in tema di regali e/o compensi e altre utilità: non è ammesso richiedere o sollecitare regali e utilità, e se questi vengono ricevuti mai con un valore superiore ai 150 euro. Il regolamento di istituto deve contenere una apposita sezione denominata regolamento di disciplina per gli alunni, tuttavia la particolarità del regime disciplinare per questi ultimi prevede una finalità educativa; come accade per il personale scolastico anche qui esistono sanzioni graduate a seconda della gravità del comportamento e la competenza per la sazione è così suddivisa: - Sanzione di minore gravità appartiene in prima istanza al docente - Maggiore gravità o meglio allontanamento appartiene al consiglio di classe. Il DS supervisiona e regola la sanzione in tutte le fasi del procedimento: istruttoria, analisi e motivazione, archiviazione o sanzione. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva, dopo la notifica è ammesso ricorso alla sanzione da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia è composto da un docente designato dal consiglio d’istituto, dal rappresentante eletto dagli studenti da un rappresentato eletto dai genitori, è presieduto dal DS. CAPITOLO 10: LA GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA L’autonomia didattica delle scuole si estrinseca attraverso la direzione della propria offerta formativa, il piano dell’offerta formativa (POF) è un documento fondamentale per le istituzioni scolastiche. Con la legge 107 del 2015 il POF è stato sostituito dal piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) ,la principale novità consiste nel fatto che la progettazione formativa contenuta nel piano deve guardare un intero triennio e resta uno strumento di programmazione e gestione interna atto a rivelare la situazione di partenza della scuola, il raggiungimento degli obiettivi, i percorsi formativi offerti dalla scuola ai bisogni dell’utenza, l’innalzamento dei livelli di istruzione e competenza, l’introduzione di progetti prefissati, la promozione dell’informazione e della comunicazione, il contrasto alle disuguaglianze, garantire il diritto di studio a tutti cittadini. Il PTOF può essere definito la carta d’identità, ovvero la presentazione della scuola nei confronti sia dell’utenza sia delle altre realtà, in primis i destinatari sono la famiglia poi le imprese, le istituzioni e il mondo del lavoro. Nel DPCM 7 giugno 1995 viene precisato che tra i documenti che la scuola si deve dotare c’è anche il cosiddetto Progetto educativo di istituto (PEI) che contiene le scelte educative e le risorse che costituiscono un impegno per l’intera comunità scolastica. Il piano dell’offerta formativa triennale è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal DS. Gli ambiti di intervento del piano triennale dell’offerta formativa precisano attività come: la revisione degli obiettivi educativi e formativi, la predisposizione del curricolo verticale linguistico di matematica e tecnologico, la progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurriculari in coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni Individuazione dei criteri per riconoscimento dei crediti, individuazione del fabbisogno di posti comuni sostegno, promozione di iniziative, pianificazione di attività, percorsi di continuità orientamento per studenti, valorizzazione del merito, attuazione dei principi Il piano dell’offerta formativa si articola in quattro parti: le fonti, le offerte i programmi, il regolamento, la valutazione. E’ possibile apportare modifica al PTOF ogni anno entro il 30 ottobre. Nel PTOF le scuole determinano il curricolo obbligatorio per i propri alunni. Il curricolo è il percorso educativo didattico che la scuola progetta sempre per garantire il successo formativo degli alunni. Viene elaborato dal collegio dei docenti in sinergia con le famiglie e le Con l’approvazione del decreto legislativo 66 del 2017 è stato modificato l’articolo 15 legge 104 e sono stati istituiti i nuovi gruppi per l’inclusione scolastica: gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza, proposta verifica degli accordi di programma, gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) con decorrenza dal 1° settembre 2019 istituito per ogni ambito territoriale con compito di procedere ed effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico, gruppo di lavoro per l’inclusione GLI con decorrenza dal 1° settembre 2017 istituito presso le istituzioni scolastiche composto da due docenti curriculari, da docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA e presieduto dal DS che ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del piano per l’inclusione. Per ciò che concerne l’aspetto concreto della quantificazione della richiesta dell’assegnazione di risorse e bisogno didattico a partire 1 settembre 2019 la proposta delle ore di docenza di sostegno avviene a cura del DS dopo aver sentito il GL. Il GT in qualità di organo tecnico dell’USR verifica la documentazione trasmessa dai DS di ciascun istituzione scolastica. All’US spetta dunque l’ultima parola sulle risorse per il sostegno didattico, il GL svolge le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti a scuola, raccolte documentazione degli interventi didattico educativi, confronto sui casi, azione monitoraggio e valutazione, raccolta e coordinamento delle proposte formulate dei singoli GLH, operazioni di una proposta di piano per l’inclusione. Il GlH è stato sostituito da GLI , i GLHO restano tali. Il docente specializzato è la risorsa fondamentale attraverso cui si concretizza l’integrazione dell’alunno disabile. L’insegnante di sostegno è docente in possesso di specializzazione per le attività sostegno che viene assegnato alla classe in cui è stato inserito almeno un alunno con disabilità. Il numero complessivo di ore di sostegno è dato dai casi, stabilito dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal consiglio di classe, può essere su base settimanale: 18 ore 9 ore 6 ore oppure 4 ore e mezza Le scuole secondarie di secondo grado nominano i docenti per le attività di sostegno in base a quanto indicato nel PEI. Il docente di sostegno alle scuole secondarie di secondo grado deve proporre al consiglio di classe una particolare programmazione per l’alunno disabile, si può rilasciare un diploma a tutti gli effetti oppure in caso di PEI differenziato il ciclo di studi si conclude con un semplice attestato di frequenza. Per quanto riguarda la programmazione curricolare con obiettivi minimi, le finalità, i criteri di valutazione, si rimanda a gli obiettivi che sono presenti nelle discipline curricolari. Con il decreto legislativo 66/2017 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso ai ruoli per l’insegnamento ai posti di sostegno. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica hanno durata annuale e provvedono l’acquisizione di 60 crediti universitari e almeno a 200 ore di tirocinio con il conseguimento di 10 crediti formativi. L’obiettivo del decreto di attuazione della buona scuola è quello di rendere strutturato un sistema di formazione dei docenti che sia rivolto agli insegnanti di sostegno specificamente per le disabilità e in servizio sulla didattica inclusiva e sulla pedagogia speciale. LE istituzioni scolastiche definiscono il piano di formazione all’interno del piano triennale dell’offerta formativa. L’inclusione scolastica diventa parte della valutazione della scuola attraverso criteri definiti dall’invalsi; tra i criteri trovano posto il livello di inclusione alla vita e le iniziativa per la formazione in merito agli strumenti per favorire l’inclusione. Per la formazione iniziale degli insegnanti specializzati bisogna far riferimento al decreto 59 dove tutti laureati potranno partecipare ai concorsi perché abbiano conseguito i 24 crediti universitari. Il provvedimento normativo di riferimento decreto legislativo 62 del 2017 che prevede che la valutazione degli alunni disabili del primo ciclo venga espressa in decimi. La partecipazione agli invalsi così come all’esame di stato prevede che il consiglio di classe approvi l’utilizzo di misure compensative e dispensative, si può anche ricorrere a prove differenziate con valore equivalente, un’altra novità riguarda la certificazione delle competenze che deve essere coerente con il suo PEI. Per il secondo grado viene confermata la sostanza delle disposizioni vigenti per gli studenti disabili valutati da tutti i docenti in base al PEI e che possono sostenere prove equipollenti con tempi più lunghi. Le disabilità gravi che abbiamo portato a PEI differenziato prevedono una valutazione differenziata del percorso. La legge 170 del 2010 ha riconosciuto la dislessia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il riconoscimento di difficoltà cognitive nella lettura, nella scrittura e nel calcolo sono un’importante conquista per il mondo della pedagogia. A tal fine vengono proposti continuamente percorsi di formazione in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento affinché venga acquisito un’adeguata preparazione riguardo le problematiche relative ai DSA. Pertanto viene fatto riferimento alle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Il ruolo del DS è quello di essere garante del dialogo tra soggetti, essere referente di istituto e collaboratore degli uffici scolastici regionali che attivano iniziative specifiche. La certificazione della diagnosi da parte del servizio sanitario nazionale consente di intraprendere l’iter riabilitativo. Le linee guida per il diritto allo studio di alunni studenti con DSA sono un documento che chiarisce come già anticipato le indicazioni espresse nella legge riguardo le modalità di formazione dei DS, dei docenti alle misure didattiche di supporto, l’uso di strumenti consente misure compensative e dispensative attive, alle forme di verifica e di valutazione. Sul piano operativo gli strumenti di intervento comprendono: l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’introduzione di strumenti compensativi nonché misure dispensative attive. Per l’insegnamento della lingua straniera è previsto l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale. Il piano didattico personalizzato consiste nella programmazione e progettazione del lavoro in classe per coloro che hanno difficoltà non nell’apprendimento ma nell’utilizzo degli strumenti. Il piano didattico deve essere personalizzato per metodologia, tempi e strategie didattiche ma non per obiettivi che devono essere gli stessi del gruppo classe. Per il DSA non è previsto il supporto di un docente di sostegno il PDP è redatto dal team dei docenti di classe. Le proposte didattiche necessitano di personalizzazione, individualizzazione, di metodologie e contenuti. Il pdp è un contratto con le famiglie, una volta redatto una copia dello stesso viene consegnata alla famiglia dell’alunno, nella sua progettazione sono indicate le modalità di accordo tra docenti e genitori perché i protagonisti del processo sono: scuola, famiglia e alunno. La normativa stabilisce che la valutazione degli apprendimenti sia coerente con il PDP. Per l’esame di Stato le prove possono essere svolte con tempi più lunghi e strumenti compensativi. Nel secondo ciclo le prove differenziate per l’esonero consentono il rilascio solo di crediti formativi. L’attenzione verso i bisogni educativi speciali (BES) si è sviluppata nel nostro paese dopo la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. Nel testo della direttiva si legge che non BES sono alunni che presentano una richiesta speciale attenzione per una varietà di ragioni. Quest’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei bisogni educativi speciali in cui sono compresi tre grandi sottocategorie: quella della disabilità legge 104 Milano 192, quella dei disturbi evolutivi specifici legge 170 del 2010 il testo della direttiva prevedere per disturbi evolutivi i seguenti: disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione, deficit dell’iperattività e infine quella dello svantaggio socio-economico-linguistico e culturale. Si tratta spesso di problematiche che non sono certificate con la legge 104 e quindi non determinano per l’alunno il diritto all’insegnante di sostegno; ciò nonostante la normativa prevede che le scuole possano avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispense attive. Di fronte ad alunni con bisogni speciali l’orientamento ministeriale è quello di elaborare percorsi specifici con la possibilità per la scuola, quando venga ritenuto opportuno, di fare un piano didattico personalizzato, il PDP. Per i disabili con certificazioni basate sui criteri della legge 104 la programmazione viene invece inserita nel piano educativo individualizzato. Per gli alunni con certificazione di DSA prevede contenuti minimi come indicato nelle linee guida del 2011. Per ciò che concerne la valutazione degli alunni con BES il consiglio di classe indica le misure compensative e le particolari metodologie didattiche da adottare. Ai fini valutativi occorre tener presente i livelli di partenza e i risultati raggiunti. Durante l’esame di Stato non sono previste differenziazioni per la verifica degli apprendimenti. Una scuola può definirsi inclusiva quando riesce a valorizzare le differenze, coinvolge in maniera efficace i diversi attori presenti sul territorio, è in grado di rimuovere gli ostacoli nei processi di apprendimento, permette a ciascuno studente di sentirsi parte integrante del gruppo. La qualità dell’inclusione scolastica fa parte del procedimento di valutazione delle istituzioni con il d.p.r. 80/2013. I criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione sono definiti in base ai livelli di inclusione, ai percorsi di personalizzazione, al livello di coinvolgimento dei soggetti, alle iniziative per la valorizzazione delle competenze, all’utilizzo degli strumenti e ai criteri condivisi, alla fruibilità delle risorse. L’istruzione degli alunni ospedalizzati rappresenta un’esigenza molto sentita, pertanto due sono le cose possibili: la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare. La scuola in ospedale tiene conto delle tempistiche delle visite e delle terapie per patologie del singolo paziente in ospedale, il docente attua un percorso formativo individualizzato e garantisce la mediazione tra famiglie e ospedale. Al fine di attivare l’intervento di scuola in ospedale è necessario fare una richiesta documentata alla scuola. In base al d.p.r. 81/2009 i dirigenti preposti agli uffici scolastici possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria per i minori presso ospedali e istituti di cura. L’istruzione a domicilio può essere garantita attraverso due strumenti principali: la predisposizione di uno specifico progetto a domicilio (tale progetto consente alla scuola di inviare il personale docente disponibile a domicilio degli studenti) in orario aggiuntivo e concordato con la famiglia 4-5 ore per la scuola primaria e 6-7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Oppure con l’attivazione di un progetto a distanza. Il servizio di istruzione a domicilio è ovviamente temporaneo ma si fonda sul principio di offrire il diritto allo studio. La somministrazione di un farmaco durante l’orario scolastico può avvenire soltanto dietro specifica autorizzazione dell’Asl e coinvolge i seguenti soggetti: famiglia dell’alunno, scuola, servizi sanitari, enti locali. La procedura prende le mosse della richiesta formale alla scuola da parte della famiglia in forma scritta corredata da apposita certificazione. Il DS dunque individua un luogo per la conservazione dei farmaci, autorizza i genitori ad accedere ai locali durante l’ora di lezione per la somministrazione, verifica la disponibilità di personale docente e Ata a somministrare il farmaco in caso di assenza dei genitori.