Scarica Legislazione scolastica sintesi per concorso straordinario e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Legislazione Ambientale solo su Docsity! Legislazione scolastica La scuola nella Costituzione repubblicana Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1948. Principi fondamentali su cui si fonda il sistema istruzione: - Art. 2 e 3 sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo, l’uguaglianza a e la pari dignità sociale di tutti i cittadini. - Art. 7 costituzionalizza i patti lateranensi del 1929. (istituiva Insegnamento Religione Cattolica nelle scuole statali) - Art. 9 assegna alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. - Art. 29 afferma i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e proclama il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. - Art. 31 impegna la Repubblica a sostenere le famiglie e a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù. - Art. 33 Introduce il principio della libertà di insegnamento (l’arte e la scienza sono libere) secondo cui il docente è libero di manifestare il proprio pensiero nel rispetto del metodo scientifico e del buon costume e della morale. Inoltre, l’art. 33 attribuisce alla Repubblica il compito di dettare norme generali sull’istruzione e di istituire scuole statali per ogni ordine e grado e prevede che enti e privati possano istituire scuole con trattamento equipollente rispetto a quelle statali, stabilisce inoltre un esame di stato per superare i vari ordini e gradi e prevede che università e accademie possano darsi ordinamenti secondo i limiti stabiliti dallo stato. - Art. 34 afferma che la scuola è aperta a tutti e per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Sancisce il dovere della Repubblica di garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci il raggiungimento dei gradi più alti dell’istruzione anche se sono privi dei mezzi economici. (inclusività e Bes) - Art. 35 riconosce la formazione professionale dei lavoratori. - Art. 117 definisce le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. L’obbligo scolastico D.lgs. 76/2005 → Definizione delle norme generali al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (a norma della L. 2003, n.53) → ha ridefinito obbligo scolastico per almeno 12 anni D.M. 139/2007 → Regolamento recante norma in materia di adempimento all’obbligo dell’istruzione (ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296) → l'istruzione è obbligatoria ed è finalizzata a conseguire un titolo di studio. Competenze chiave → 8 → imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni. Dispersione scolastica → insieme dei comportamenti derivanti dall’ingiustificata assenza dei minori dalla scuola dell’obbligo. Il sistema nazionale di istruzione Legge 10 marzo 2000, n.62 → scuole statali + scuole paritarie, private e enti locali Sistema educativo di istruzione e formazione: - Scuola dell’infanzia - Primo ciclo istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) - Secondo ciclo istruzione (scuola secondaria II grado e formazione professionale) Iscrizioni e formazione delle classi D.P.R. 89/2009 → Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico Scuola infanzia: Fu istituita con la Legge 18 marzo 1968, n. 444 Consigliata, ma non obbligatoria. - Iscrizione: 3/5 anni possibile iscrizione anche se i tre anni sono compiuti entro il 30 aprile anno di riferimento. - Numero classi: bambini > 18 e < 26 con gravi disabilità < 20. - Orario: 40 ore settimanali max a 50 ore possibile ridotto per 25 ore Legge Buona Scuola (107/2015) (+ decreti legislativi di attuazione dal 59 al 66/2017): - AUTONOMIA SCOLASTICA: PTOF è il vecchio POF ora reso triennale, è definito dal dirigente scolastico, contiene RAV (rapporto di autovalutazione), è elaborato dal collegio docenti e deliberato dal consiglio di istituto. - ORGANICO DELL’AUTONOMIA: +7 docenti per istituto - INNOVAZIONE DIGITALE E DELLA DIDATTICA: PNSD → 35 azioni https://scuoladigitale.istruzione.it/pnsd/ - INTRODUZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - DIRIGENTE SCOLASTICO: Super preside ancora più responsabilizzato, con un ruolo strategico e rafforzato. - SISTEMA RECLUTAMENTO DOCENTI 100.000 neoassunti (fallimento) - SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’INGRESSO DEI SOGGETTI DISABILI (L. 104/92 = SCUOLA INCLUSIVA) - CARTA DEL DOCENTE (500 euro) - SCHOOL BONUS (agevolazioni fiscali per genitori che iscrivono figli nelle scuole paritarie) - OFFERTA FORMATIVA FLESSIBILE (arte, musica, lingue straniere, competenze digitali) Disabilità e bisogni educativi speciali ICIDH è il sistema di classificazione elaborato dall’OMS che comprende: menomazione, disabilità e handicap. Menomazione: anomalia struttura corpo/aspetto corpo per causa qualsiasi Disabilità: risultato della menomazione in termini di prestazione funzionale Handicap: svantaggio sperimentato dall’individuo in seguito alla menomazione che ha causato la disabilità. Nel 2001 ICIDH sostituito da ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) che prende in considerazione anche i fattori determinati dall’ambiente fisico e sociale in cui la persone vive. Evoluzione storica della normativa sull’inclusione L.118/1971: L’articolo 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. Superava il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. L. 517/1977: Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe. Viene introdotto l’insegnante specializzato per le attività di sostegno. L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): Raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/77, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità: ● Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità. ● Impegna lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali, psico-motori e psichico, per i quali prevede interventi riabilitativi. ● Individua gli strumenti di istruzione e le tappe per l’integrazione dei disabili: individuazione dell’handicap, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI (piano educativo individualizzato). L. 170/2010: nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico. ● Riconosce quali DSA: dislessia (disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e rapidità della lettura), disgrafia (disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica), disortografia (disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica), discalculia (disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri) di cui la diagnosi deve essere fatta a partire dalla fine della seconda elementare. ● Tutela il diritto allo studio concentrando l’attenzione su interventi didattici personalizzati e individualizzati e su strumenti compensativi e misure dispensative. L. 66/2017 (corretta da D.lgs. 96/2019)→ L’art. 9 del Decreto Legislativo n. 66/2017 sostituisce integralmente l’art. 15 della L.104/92, prevedendo una nuova governance articolata su diversi livelli territoriali chiamati a sviluppare azioni sinergiche e coordinate. ● Livello regionale: GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) ● Livello ambito territoriale: GIT (Gruppo Inclusione Territoriale) composto da: un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, un docente per il secondo ciclo di istruzione ● Livello singola istituzione scolastica: GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) Il GLI è composto da: Dirigente scolastico (lo presiede), docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti della ASL, eventualmente personale ATA. Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Questa legge e la sua correttiva quindi: ● Rafforzano partecipazione e collaborazione famiglie ● Definiscono compiti di stato, regioni e enti locali ● Introducono PROFILO DI FUNZIONAMENTO (redatto da unità di valutazione multidisciplinare presso ASL composta da medici, specialisti e assistenti sociali con collaborazione dei genitori) ● Rendono il PEI parte integrante del progetto individuale ● Introducono formazione specifica per docenti, dirigenti e ATA ● Introducono formazione iniziale per docenti di sostegno Prot. Gab. n. 18/2021 → Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo Autonomia scolastica D.P.R 275/1999 → Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59/1997. Ha avuto riconoscimento costituzionale con la riscrittura dell’art. 117 operata dalla L. Costituzionale 3/2001. Quindi l'autonomia scolastica: ● Viene introdotta dalla Legge Bassanini (59/1197) che conferisce al governo il potere di riorganizzare il “servizio istruzione” mediante il potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. ● Viene realizzata dal D.P.R. 275/1999 che disciplina l'autonomia scolastica come garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana. Viene adeguata ai diversi contesti, per garantire il successo formativo a famiglie e ad alunni. ● Acquisisce rango costituzionale con la L. 3/2001 e l’istituzione scolastica diventa soggetto giuridico e il DS un diretto datore di lavoro. ● Viene rafforzata dalla L. 107/2015 (Buona Scuola) ATTENZIONE! L’autonomia scolastica è lo strumento attraverso cui le scuole possono adottare liberamente metodi di lavoro, tempi di insegnamento e soluzioni adatte alle esigenze dell’alunno. L'autonomia delle singole scuole si compone di: 1. Autonomia DIDATTICA (art. 4) 2. Autonomia ORGANIZZATIVA (art. 5) 3. Autonomia DI RICERCA (art. 6) 4. Autonomia FINANZIARIA E GESTIONALE (L. 59/1997) N.B. Art. 7 = RETI DI SCUOLE → possono unirsi scuole ed enti di varia natura (università, associazioni, enti di formazione) per il potenziamento di attività didattiche, per l'acquisto di beni e servizi, per l’organizzazione amministrativa, etc. 1. L’autonomia DIDATTICA 1) permette la formulazione di curricoli a livello di scuola 2) permette la scelta dei libri di testo 3) non prevede programmi nazionali, ma indicazioni sui traguardi delle competenze 4) regola l’insegnamento secondo i ritmi dell’alunno 5) attiva percorsi didattici individualizzati o predispone corsi di recupero o percorsi di accoglienza 6) riguarda la valutazione degli alunni 2. L’autonomia ORGANIZZATIVA 1) realizza la flessibilità, 2) riguarda la gestione di spazi e tempi scolastici, 2) definisce l’organizzazione didattica (ogni scuola può modificare il calendario scolastico), 3) attua la modalità organizzativa del corpo docente (criteri di valutazione, scelte) 3) organizza l’orario complessivo del curricolo mantenendo non meno di 5 giorni di lezione settimanale e rispettando il monte ore annuale. 3. L’autonomia di RICERCA 1) elabora il PTOF 2) migliora il processo di insegnamento attraverso la ricerca di nuovi metodi didattici o lo sviluppo e la sperimentazione di progetti innovativi 4. L’autonomia FINANZIARIA E GESTIONALE 1) riguarda la possibilità di gestire in autonomia i fondi 2) organizza la gestione amministrativa della scuola ATTENZIONE → Per mantenere l'autonomia gli istituti dovevano avere una popolazione compresa tra 500 e 900 alunni. Facevano eccezione piccole isole o comuni montani (300 alunni) o aree ad alta densità demografica (incremento oltre i 900). La spending review con la L. 111/2011, modifica questi parametri e stabilisce che: ● La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado si accorpano negli istituti comprensivi. ● Gli istituti comprensivi, per acquisire autonomia, devono avere almeno 1000 alunni (eccezione piccole isole/comuni montani → 500) La L. 128/2013 stabilisce che gli accorpamenti devono essere operati dalle Regioni rispettando il contingente dei DS assegnato al territorio (quindi il numero di scuole dotate di autonomia). docente da lui delegato. Si occupa dell’andamento generale della sezione, formula proposte al DS per il miglioramento delle attività e si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. ○ ● CONSIGLIO DI INTERCLASSE: Organo collegiale delle scuole primarie. È composto dai docenti dei gruppi di classe parallele (cioè ad esempio di tutte le prime, tutte le seconde) oppure di classi che sono dello stesso ciclo comunque che appartengono allo stesso plesso. Ne fanno parte un rappresentante eletto fra i genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi che sono interessate e dai docenti di sostegno. È presieduto dal DS. Si occupa dell’andamento generale della sezione, formula proposte al DS per il miglioramento delle attività e si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. ● CONSIGLIO DI CLASSE: Organo collegiale delle scuole secondarie di I grado. È composto dai docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno e 4 rappresentanti dei genitori e si occupa in particolar modo di tutto quello che è l'andamento generale della classe. È presieduto dal dirigente scolastico. Più specificatamente nel consiglio di classe risiedono anche gli insegnamenti teorico-pratici mentre solo a titolo consultivo sono ammessi gli assistenti di laboratorio. Inoltre, mentre per la scuola secondaria di primo grado nel consiglio di classe ci sono quattro rappresentanti dei genitori, nella scuola secondaria di secondo grado ed in quella artistica risiedono 2 rappresentanti dei genitori e due degli studenti. Si occupa dell’andamento generale della sezione, formula proposte al DS per il miglioramento delle attività e si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. ● COLLEGIO DOCENTI: Organo collegiale che riunisce tutti i docenti di un istituto scolastico. Presieduto dal DS e composto da tutti i membri del personale insegnante in servizio, il DS affida le funzioni di segretario a uno dei docenti collaboratori. Ne fanno parte anche gli assistenti dei licei artistici che svolgono insegnamento e vi partecipano anche i docenti di sostegno. Il collegio dei docenti ha funzioni deliberanti, proponenti ed è corpo elettorale. Poteri deliberanti: ● Funzionamento istituto (programmazione e valutazione) ● Valutazione periodica dell’azione didattica ● Adozione libri di testo ● Promozione di iniziative di sperimentazione ● Promozione di iniziative per gli aggiornamenti degli insegnanti ● Programmazione e attuazione di iniziative per BES Poteri proponenti: ● Formazione e composizione delle classi ● Assegnazione di esse ai docenti ● Formulazione dell’orario delle lezioni È collegio elettorale quando elegge due docenti nel comitato di valutazione e quando designa i docenti responsabili delle funzioni strumentali al PTOF. ● CONSIGLIO DI ISTITUTO (secondarie) o DI CIRCOLO (primaria): Organo collegiale che rappresenta tutte le componenti dell’istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente). Deve essere costituito da 14 membri negli istituti con popolazione fino a 500 alunni oppure da 19 membri negli istituti con una popolazione superiore ai 500 alunni. Il consiglio è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori e dura in carica circa 3 anni. Potere deliberante: ● Approva il Piano Triennale dell'offerta formativa, il famoso PTOF; ● Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; ● Adotta il regolamento di istituto delibera sull'acquisto delle attrezzature tecnologico-scientifiche; ● Adatta il calendario scolastico alle esigenze della scuola stessa; ● Promuove anche i contatti che ci possono essere con altre scuole e adotta le iniziative riguardanti la prevenzione delle tossicodipendenze, l’ educazione alla salute; ● Svolge un’attività consultiva fornendo pareri circa l'andamento generale didattico della scuola; ● Elegge la giunta esecutiva della quale fanno parte il dirigente scolastico che la presiede, il DSGA quale capo dei servizi di segreterie della scuola e poi ne fanno parte anche un docente un non docente e due genitori con la precisazione che nelle scuole superiori e quindi istituti secondari ed artistica vi è la presenza di un genitore e di uno studente, anche la giunta rimane in carica 3 anni. ● COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI: Ha durata di tre anni, è presieduto da DS ed è composto da: 1) TRE docenti 2) DUE rappresentanti dei genitori (infanzia/primo ciclo), UNO rappresentante dei genitori (II ciclo) eletti dal consiglio di istituto 3) un componente esterno individuato da USR. Il comitato ha tre funzioni: 1) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 2) esprime il parere sull'anno di prova-formazione dei neo-docenti 3) valuta il servizio dei docenti già di ruolo ● ASSEMBLEE DI GENITORI E STUDENTI: Ai genitori degli alunni e agli studenti delle scuole del II ciclo i decreti delegati del 1974 diedero la possibilità di riunirsi in assemblee nonché di istituire un comitato composto dai rappresentanti eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. DS= DIRIGENTE SCOLASTICO I suoi compiti: ● Rappresentanza legale dell’istituto ● Presiede il collegio docenti, consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, comitato per la valutazione del servizio, giunta esecutiva; ● Esegue le delibere degli organi che presiede; ● Gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali; ● Adotta provvedimenti disciplinari; ● Coordina il calendario delle diverse assemblee; ● Mantiene rapporti dell’amministrazione scolastica con l’Ufficio Centrale e gli Uffici periferici; ● Forma le classi, assegna i docenti, formula l’orario Si può avvalere di collaboratori individuati tra i docenti (il collaboratore vicario detto anche Vice) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) = D.lgs. 165/01 è un organo monocratico che ha alle sue dipendenze il personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario). I suoi compiti: ● SERVIZI GENERALI: organizza il lavoro del personale non docente e dei servizi quotidiani necessari alla scuola; ● SERVIZI AMMINISTRATIVI: legati alle segreterie per la didattica, per la contabilità, per il personale per i beni. La sua funzione principale è gestire e organizzare il personale ATA in base a quanto disposto dal DS. Nelle scuole secondarie di I grado avviene la restituzione degli esiti alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva del livello di apprendimento raggiunti in italiano, matematica e inglese. Dall’a. S. 2019/2020 nella secondaria di II grado i test eseguiti dalle classi quinte gli esiti non influiscono sul voto dell’esame di Stato conclusivo e non vanno a confluire sul curriculum dello studente. La partecipazione alle prove delle scuole medie e delle scuole superiori e medie è obbligatoria. Le prove degli alunni DA: - allievi con disabilità: i test non sono inclusi nei dati della classe della scuola; - allievi con disabilità sensoriale: i test sono inclusi nei dati della classe e della scuola, a condizione che le misure compensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità. Le prove degli alunni DSA e BES: - I test potranno essere inclusi nei dati di classe e di scuola, a condizione che le misure compensative siano concretamente idonea al superamento dello specifico disturbo; - allievi con svantaggio linguistico: non è previsto alcuno strumento compensativo; - allievi ipovedenti o non vedenti: la partecipazione avviene alle stesse condizioni degli altri, ma essi possono utilizzare la prova in formato elettronico o in Braille. INDIRE → Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa E’ un ente di ricerca articolato in tre nuclei territoriali interregionali con sedi a Torino, Roma e Napoli. È un ente di ricerca che ha competenze in materia di: 1. formazione del personale docente: processi di riforma e innovazione dei comportamenti professionali nella pratica educativa; 2. formazione del personale non docente e dei DS: per sviluppare ambienti di formazione; 3. utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione della didattica, sostenendone i processi di apprendimento degli studenti e sviluppando specifiche attività di ricerca per l’innovazione degli ambienti di apprendimento; 4. sviluppo della dimensione di collaborazione internazionale delle istituzioni scolastiche universitarie, sostenendo la crescita della dimensione europea del sistema di istruzione e formazione nazionale; 5. monitoraggio dei principali fenomeni del sistema scolastico italiano e documentazione dei processi e dell’esperienza di innovazione qualitativa e quantitativa dei sistemi di istruzione di I e II grado; 6. aggiornamento continuo alle scuole, agli insegnanti, ai DS e al personale ATA sulle iniziative di cambiamento e innovazione del sistema scuola. CONTINGENTE ISPETTIVO → Per contingente ispettivo il regolamento intende quella parte di dirigenti di seconda fascia del MIUR con funzione tecnico- ispettiva che svolgono la propria attività nei nuclei di valutazione esterna (NEV). I nuclei di valutazione sono costituiti da ispettori (dirigenti tecnici) i quali restituiscono le rilevazioni dell'INVALSI che ne tengono conto al fine di creare una base per l’avvio dei processi di miglioramento per tutte le scuole. Dopo la visita, il NEV predispone RVE → Rapporto di valutazione esterna. Il processo di valutazione delle scuole e articolato in quattro fasi: 1) AUTOVALUTAZIONE 2) VALUTAZIONE ESTERNA 3) AZIONI DI MIGLIORAMENTO 4) RENDICONTAZIONE SOCIALE Fase 1: autovalutazione Prevede l’analisi e la verifica del proprio servizio, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero. Attraverso quali strumenti elaborati e formulati dalla scuola? - il RAV (Rapporto di Autovalutazione) in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall’INVALSI; - il PDM (Piano di Miglioramento). Fase 2: valutazione esterna Prevede: - l’individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, ovvero quali e quante siano le scuole in difficoltà sulla base di indicatori di efficienza e di efficacia, definiti dall’INVALSI; - le conseguenti visite dei nuclei di valutazione che portano alla ridefinizione dei PDM, in base agli esiti delle analisi effettuati dagli stessi. Fase 3: azione di miglioramento Si realizzano mediante: - la definizione e l’attuazione degli interventi migliorativi; - il supporto di INDIRE; - la collaborazione con università, enti di ricerca. Fase 4: rendicontazione sociale Si realizza attraverso: - la pubblicazione dei risultati raggiunti; - indicatori e dati comparabili. L’autovalutazione della scuola, il RAV Il primo passo del processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e l’autovalutazione, che si effettua tramite la compilazione del RAV. Il RAV: ● ha lo scopo di fornire una descrizione della scuola e del suo funzionamento; ● è il punto di partenza per l’individuazione delle priorità di sviluppo su cui fondare il PDM; ● deve essere compilato da tutte le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie; ● è curato dal DS, responsabile della gestione del processo di miglioramento; ● prevede tre aree di analisi: processi, contesto, esiti. Da chi viene elaborato il RAV? L’elaborazione del RAV viene affidato al DS in collaborazione con il Nucleo Interno di Valutazione. Come si compone il RAV? Il RAV si compone di cinque sezioni: Sezione 1: CONTESTO E RISORSE - la scuola esamina il contesto socioeconomico in cui opera, le opportunità che soffre, i punti di debolezza; - vengono evidenziati la popolazione scolastica, il territorio e il capitale sociale, le risorse economiche e materiali, le risorse professionali. Sezione 2: ESITI DEGLI STUDENTI Sono analizzati: - i risultati scolastici degli alunni; - il raggiungimento delle competenze-chiave europee e di cittadinanza; - i risultati a distanza di tempo (analisi dei risultati conseguiti dagli alunni dopo la scuola, rendimento universitario, lavoro, ecc.). Sezione 3: PROCESSI MESSI IN ATTO DALLA SCUOLA Si analizzano: - le pratiche educative e didattiche attuate nella scuola (se si è rilevato efficace il curriculum elaborato, la progettazione didattica, gli strumenti di valutazione scelti eccetera); - lo stato degli ambienti di apprendimento (classi, laboratori, eccetera); - eventuali metodologie innovative (classi aperte, sperimentazioni); - le metodologie relazionali (conflitti, comportamento degli alunni);