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Una introduzione al diritto ecclesiastico, una disciplina giuridica che regola il fatto religioso e si distingue dal diritto canonico. Esplorato il concetto di fatto religioso e la sua specificità, il testo discute i rapporti tra il diritto ecclesiastico e altre discipline giuridiche, tra cui il diritto costituzionale, civile e internazionale. Inoltre, il documento presenta la qualificazione dello stato in materia religiosa, dalla posizione assunta nei confronti del fenomeno religioso in italia, dal cesaropapismo al laicismo.
Tipologia: Dispense
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Lezione 1 Diritto Ecclesiastico e Fatto Religioso: nozioni introduttive
Il diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato, e più specificamente il Diritto Pubblico, che disciplina il fatto religioso e va distinto dal diritto canonico che invece è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone. Il diritto ecclesiastico è invece costituito da un complesso di norme poste dallo Stato e, oggi, anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e dalla Comunità internazionale. Nella prima lezione verranno affrontati i seguenti argomenti: la nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico; i rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche; le qualificazioni dello Stato in materia religiosa.
1.- Nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico
Si è detto che il diritto ecclesiastico disciplina il fatto religioso. Con il termine fatto religioso, s’intende il complesso di atti e fatti che attengono alla dimensione religiosa, e spirituale. Il fatto religioso non attiene integralmente dal diritto, se non nei limiti in cui tali atti e fatti si esprimono e manifestano nella realtà sociale. La dimensione sociale del
fatto religioso costituisce, infatti, l’oggetto peculiare del Diritto Ecclesiastico. Detto questo, occorre considerare che le ragioni dell’interesse del diritto in materia sono molteplici; per il momento basti riflettere, sui profili d’interesse del diritto nei confronti di tale dimensione dell’esperienza umana. Innanzitutto, la considerazione della ‘specificità’ del fatto religioso che si traduce in un’adeguata protezione e tutela della sua modalità d’espressione. Poi nella predisposizione di garanzie per impedire che il fatto religioso possa costituire motivo di discriminazione nel godimento dei diritti. L’esperienza religiosa giuridicamente rilevante è considerata dal Diritto Ecclesiastico sotto vari profili: avendo riguardo alla libertà religiosa del singolo, alla libertà religiosa nelle formazioni sociali: dalla famiglia alle comunità religiose, ed infine alla libertà religiosa delle istituzioni: Chiese o Confessioni religiose.
Una della caratteristiche principali del Diritto Ecclesiastico è il fatto che è una materia trasversale, ovvero si interseca perfettamente con altri rami del diritto mantenendo, comunque, la sua autonomia scientifica e didattica. La ragione di tale carattere è legata alla circostanza che la religione nell’ordinamento giuridico italiano – come avremo modo di vedere in seguito – rileva sotto diverse angolature, che, a loro volta, sono oggetto di disciplina di altre branche del diritto, sia pubblico che privato. Verifichiamo le ragioni della rilevanza di tali discipline: Per quanto attiene i rapporti con il Diritto Costituzionale, si deve ricordare come la Costituzione contiene diverse norme che, direttamente o indirettamente fanno riferimento al fatto religioso:
arricchito di nuove fattispecie penali come quelli introdotti dalle leggi che puniscono gli atti di discriminazione, violenza e provocazione alla violenza per motivi etnici e religiosi, anche nella forma della istigazione: L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 13, come modificata dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale); L. 24 febbraio 2006, n. 85 (sui reati di opinione / offese e vilipendio alle religioni).
Per quanto attiene i rapporti con il Diritto Civile, si deve opportunamente rilevare come molti concetti ed modelli giuridici vengono mutuati, nella disciplina unilaterale e bilaterale, del fatto religioso: concetti di capacità giuridica e capacità d’agire; Il concetto di persona giuridica per lo studio degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (es. requisiti e procedure di riconoscimento, regime di pubblicità); Il matrimonio civile (paradigma per valutare la compatibilità con lì ordinamento giuridico italiano con la disciplina matrimoniale confessionale). A questi si devono aggiungere la proprietà e gli altri diritti reali; I contratti; Le successioni.
Per quanto attiene i rapporti con il Diritto Internazionale, riguarda: 1) i profili di libertà religiosa e di coscienza: esse, infatti, sono oggetto di numerose convenzioni e trattati internazionali, ratificate dallo Stato Italiano. In siffatto modo lo studio del Diritto Internazionale fornisce, così, le categorie ed i concetti di trattato, accordo, convenzione ecc, nonché la conoscenza degli strumenti e dei meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno a quello internazionale: la legge di esecuzione e la clausola c.d. di adattamento automatico alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10, comma 1, cost.). 2) La soggettività giuridica internazionale della Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano. In merito a questo punto occorre ricordare come i Patti Lateranensi (Trattato e Concordato) utilizzano qualificazioni e concetti propri del Diritto Internazionale; l’Accordo di Revisione del Concordato ha norme applicabili e stabilite per la formazione e la stipula delle consuetudini e delle regole internazionali e quelle previste in materia dalla Costituzione Italiana (art. 75, comma 2,; 80 e 87, comma 8); infine, lo Stato Città del Vaticano, dove la Santa Sede esercita la propria sovranità, in modo pieno ed esclusivo e con le garanzie formulate, ivi compresa la extraterritorialità
riconosciuta ad alcuni immobili sede di organismi della Santa Sede, ma ubicati nel territorio italiano (art. 15, Trattato). Inoltre, la condizione di enclave dello SCV, si riflette giuridicamente nella previsione di una regolamentazione di rapporti molto stretti con l’ordinamento italiano, secondo regole e procedure proprie del Diritto Internazionale. In particolare: 1) Regime di sorveglianza dei confini territoriali (Regime di Piazza San Pietro); 2) Estradizione; 3) Garanzie reali e personali; 4) Trasporti; 5) Allacciamenti a servizi pubblici (acqua, energia elettrica); 6) Commercio; 7) Stazioni ed emittenti radiofoniche.
Per quanto attiene i rapporti con i Diritti Confessionali, l’ordinamento giuridico italiano, senza rinunciare alla propria funzione di garante dell’eguaglianza e dei diritti dei cittadini, nel rispetto della libertà di coscienza e religione dei soggetti, riconosce rilevanza alle norme confessionali sia per quanto attiene alla identità organizzativa e strutturale delle confessioni sia, con riguardo a determinate materie, a norme e valori espressi dalle realtà confessionali, se compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento:
Diritto canonico: attraverso gli strumenti del rinvio e presupposizione (che meglio analizzeremo nel prosieguo delle lezioni) assumono giuridica rilevanza nell’ordinamento italiano norme canoniche riguardati le seguenti principali tematiche: Le persone fisiche (chierici, religiosi); Matrimonio canonico civilmente riconosciuto; Gli enti ecclesiastici; Patrimonio storico-artistico.
Diritto delle confessioni cristiane non cattoliche, per la comprensione delle rispettive Intese;
Diritto ebraico, per la comprensione dell’Intesa siglata dallo Stato Italiano con l’Unione delle Comunità Ebraiche.
Diritto islamico: di rilevanza attuale, in seguito alla presenza di immigrati di religione musulmana;
Nuovi movimenti religiosi.
B) Sistemi Dualisti: il principio dualista nasce e si afferma con l’avvento del Cristianesimo, il Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Il Nazareno introduce, così, la distinzione e, dunque, la separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa (principio di laicità). Tale principio irrompe nella storia dell’umanità, profilandosi come elemento scardinante dell’antica unità tra la politica e religione, distinguendo tra: Società civile e società religiosa; Legge civile e legge religiosa; Autorità civile e Autorità religiosa; Virtù religiose e virtù civiche; Cittadino e fedele Contro ogni forma di sacralizzazione della politica ovvero di politicizzazione della religione, il principio dualista cristiano promuove un processo di secolarizzazione della politica, riportando questa nei limiti suoi propri e ponendo nel ‘politico’ un limite invalicabile all’espansione del potere dalle autorità secolari. Diverse le modalità di realizzazione concreta del principio dualista e sua numerose le difficoltà d’attuazione. Dal cristianesimo ad oggi, distinguiamo le seguenti esperienze: A) S ISTEMI DUALISTI E MBRIONALI (IV e XIV sec.) caratterizzate da una tornante tendenza ad un ricongiungimento tra politica e religione:
materie: cioè sulle res mixtae aventi cioè al tempo stesso una valenza spirituale e religiosa, come ad esempio il matrimonio dei battezzati.
B) S ISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONISTA (nato in contrapposizione, da parte statale, alla teoria n. 3) proprio delle Monarchie Assolute (secc. XVII-XVIII). Si evidenzia un duplice orientamento degli Stati nella politica ecclesiastica propria di tali sistemi:
C) SISTEMA SEPARATISTA INTEGRALE (sec. XIX e XX sec.), tipica espressione della dottrina liberale: tendente alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato, senza alcuna rilevanza pubblica.
D) S ISTEMA GIURISDIZIONALISTA AGNOSTICO E SEPARATISTA (sec. XIX e XX sec.). Di tale sistema fecero esperienza tutti gli Stati liberali nel secolo scorso e gli Stati marxisti nel nostro: in esso si manifesta un regime di pesanti controlli e condizionamenti nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, ma soprattutto della Chiesa cattolica, partendo però - a differenza dal giurisdizionalismo delle grandi monarchie cattoliche nell’età dell’assolutismo – dall’agnosticismo dello Stato o addirittura dall’ateismo e dall’anticlericalismo. Tali sistemi sono tendenzialmente caratterizzati dalla negazione stessa del dualismo, non solo come dualismo di autorità e società (politica/religione), ma addirittura come dualismo di leggi (civili/religiose). Non si ammette altra legge che quella dello Stato: non solo il diritto canonico, ma anche la legge naturale e la stessa legge morale non trovano riconoscimento. Dunque: radicale negazione del principio dualista e, così, una radicale politicizzazione del reale ed una sorta di sacralizzazione del potere politico. La naturale reazione della Chiesa e le aspre controversie che in tale periodo hanno
Oltre alle tematiche suesposte, occorre definire la qualificazione confessionale dello Stato nella Costituzione repubblicana. Occorre notare che nella Costituzione non è dato rinvenire una norma simile a quella di cui al primo articolo dello Statuto Albertino, anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né come Stato confessionista, né come Stato laico. Dai lavori preparatori, peraltro, è possibile trarre delle argomentazioni a favore dell’orientamento non confessionista della Carta. Di fronte alle polemiche, tipo quelle di Calamandrei, veniva ripetuta l’interpretazione riduttiva dell’art. 1 dello Statuto Albertino secondo la quale tale articolo riconosce semplicemente il fatto che ove lo Stato creda di ricorrere ad una cerimonia religiosa, per questa deve valersi del culto cattolico, essendo questo il culto della maggioranza degli italiani. L’art. 1 dello Statuto Albertino aveva in particolare 3 elementi: