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La Libertà Religiosa e le Confessioni Religiose nel Contesto Costituzionale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Della libertà religiosa e della posizione delle confessioni religiose all'interno dell'ordinamento costituzionale. Esplora la storia del principio di libertà religiosa e il suo sviluppo nel diritto positivo, la relazione tra stato e confessioni religiose e il ruolo delle norme pattizie. Viene inoltre analizzata la differenza tra l'organizzazione canonica della chiesa cattolica e quella delle confessioni religiose diverse.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 17/05/2012

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LA FORMJAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO RELIGIOSO
Le matrici culturali della costituzione italiana e le norme relative al fenomeno religioso
La nostra costituzione se, in materia di libertà religiosa, si è ispirata all'insediamento del Ruffini, in
materia di autonomia, e perciò, anche le libertà delle istituzioni ecclesiastiche trova tuttora una valida
spiegazione giuridica nell'insegnamento di Santi Romano.
Essa risponde all' esigenza di cogliere l'origine e il trasformarsi nel tempo di norme ed istituti, anche nelle loro
matrici ideali e culturali, ricorrente in sede interpretativa e di ricostruzione dogmatica.
È da considerare che quanto meno legittimamente può sorgere il dubbio è se quella cultura cattolica che sarebbe
all'origine del " compromesso " raggiunto nel testo costituzionale, non abbia esercitato alcuna influenza proprio
nell'elaborazione delle norme afferenti al fenomeno religioso.
Cultura politica e cultura giuridica dei costituenti cattolici, con particolare riferimento alle tradizionali
concezioni dello Jus Publicum Ecclesiasticum
Si è rilevata una lunga e faticosa ricerca di un fondamento ideologico nel movimento cattolico nella prima metà
del 900 , volta ad acquisire e garantire un certo margine di autonomia rispetto la magistero ecclesiastico, " accolto
come guida e punto di riferimento, ma rifiutato come gabbia dorata nella quale immettere ad ogni costo il proprio
pensiero ".
Occorre tenere presente come nell'età della costituente il movimento cattolico non apparisse chiuso
monoliticamente in una definita cultura politica, bensì fosse caratterizzato da una pluralità di orientamenti, di
inflessioni ed accentuazioni del pensiero, nelle quali potevano rintracciarsi più meno agevolmente le trame della
speculazione cattolica maturata.
All'interno della cultura cattolica all'età della costituente una posizione preminente era tenuta dalle posizioni del
pensiero che potevano vantare le loro più profonde radici nella elaborazione filosofica e teologica francese a
cavallo delle due grandi guerre mondiali. Tali posizioni ebbero modo di esplicitare la loro influenza sul testo
costituzionale sia in via immediata, tramite soprattutto il c.d. " gruppo dossettiano "; sia in via mediata, grazie al
lavoro formativo precedentemente svolto dai c.d. movimenti intellettuali cattolici, in particolare dalla FUCI e dal
Movimento Laureati.
Da tali movimenti sortì buona parte della classe politica cattolica nell'Italia del dopoguerra.
In particolare una influenza determinante in detto il pensiero di Jacques Maritain,con il suo ideale storico
concreto di una nuova cristianità e con le sue elaborazioni in tema di primato dello spirituale rapporti col
temporale; Emmanuel Mounier, come un originale apporto su quel personalismo comunitario.
Le Nouvelle theologie sono un apporto di studiosi non precisamente rapportabili ad un'unica scuola, eppure
accomuni dall'istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilità ad accettare il a confronto
teologico con le problematiche moderne, di porsi in una sorta di concezioni manichea dinanzi al mondo. Si pensi
in particolare ai contributi Yves Congar, con la sua teologia del laicato e con il conseguente nuovo modo di
rapportarsi della chiesa col mondo; ovvero a quelli di Henri De Lubac, con le sue riflessioni in tema di potere
della chiesa sul temporale.
Pure non si possono ignorare, all'interno del cultura cattolica dell'età della costituente, altri filoni di pensiero a
cominciare dal personalissimo Rosminiano e dal popolarissimo Sturziano: il primo, in ordine al problema dei
rapporti fra chiesa è stato; il secondo, in rapporto alle peculiarità delle vicende italiane circa le relazioni fra stato
e chiesa, con il principio di non identificazione tra le ragioni politico- sociali di un partito di ispirazione cristiana
e le ragione della chiesa come istituzione religiosa.
Non si può neppure ignorare l'influenza dispiegata sulla cultura dei costituenti cattolici, di una concezione della
chiesa dei suoi rapporti con lo stato mutuata dalle tradizionali impostazioni manualistiche dello Jus Publicum
Ecclesiasticum, cui sostanzialmente rinviava la stessa ecclesiologia.
Gli esponenti politici cattolici che ebbero largo influsso sulla formazione della carta costituzionale furono:
Giuseppe Dossetti, tessitore della teoria dei rapporti fra stato e confessioni religiose nella formulazione di quelli
che sarebbero divenuti gli artt. 7 e 8 Cost., nei cui raffinati interventi in sede di costituente emergono con
evidenza le tesi di fondo dello Jus Pubblicum ecclesiasticum; Guido Gonella, il quale svolse indirettamente
un'influenza assai profonda con il programma della DC per la nuova costituzione.
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LA FORMJAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO RELIGIOSO

Le matrici culturali della costituzione italiana e le norme relative al fenomeno religioso La nostra costituzione se, in materia di libertà religiosa, si è ispirata all'insediamento del Ruffini, in materia di autonomia, e perciò, anche le libertà delle istituzioni ecclesiastiche trova tuttora una valida spiegazione giuridica nell'insegnamento di Santi Romano. Essa risponde all' esigenza di cogliere l'origine e il trasformarsi nel tempo di norme ed istituti, anche nelle loro matrici ideali e culturali, ricorrente in sede interpretativa e di ricostruzione dogmatica. È da considerare che quanto meno legittimamente può sorgere il dubbio è se quella cultura cattolica che sarebbe all'origine del " compromesso " raggiunto nel testo costituzionale, non abbia esercitato alcuna influenza proprio nell'elaborazione delle norme afferenti al fenomeno religioso.

Cultura politica e cultura giuridica dei costituenti cattolici, con particolare riferimento alle tradizionali concezioni dello Jus Publicum Ecclesiasticum Si è rilevata una lunga e faticosa ricerca di un fondamento ideologico nel movimento cattolico nella prima metà del 900 , volta ad acquisire e garantire un certo margine di autonomia rispetto la magistero ecclesiastico, " accolto come guida e punto di riferimento, ma rifiutato come gabbia dorata nella quale immettere ad ogni costo il proprio pensiero ". Occorre tenere presente come nell'età della costituente il movimento cattolico non apparisse chiuso monoliticamente in una definita cultura politica, bensì fosse caratterizzato da una pluralità di orientamenti, di inflessioni ed accentuazioni del pensiero, nelle quali potevano rintracciarsi più meno agevolmente le trame della speculazione cattolica maturata. All'interno della cultura cattolica all'età della costituente una posizione preminente era tenuta dalle posizioni del pensiero che potevano vantare le loro più profonde radici nella elaborazione filosofica e teologica francese a cavallo delle due grandi guerre mondiali. Tali posizioni ebbero modo di esplicitare la loro influenza sul testo costituzionale sia in via immediata, tramite soprattutto il c.d. " gruppo dossettiano "; sia in via mediata, grazie al lavoro formativo precedentemente svolto dai c.d. movimenti intellettuali cattolici, in particolare dalla FUCI e dal Movimento Laureati. Da tali movimenti sortì buona parte della classe politica cattolica nell'Italia del dopoguerra. In particolare una influenza determinante in detto il pensiero di Jacques Maritain,con il suo ideale storico concreto di una nuova cristianità e con le sue elaborazioni in tema di primato dello spirituale rapporti col temporale; Emmanuel Mounier, come un originale apporto su quel personalismo comunitario. Le Nouvelle theologie sono un apporto di studiosi non precisamente rapportabili ad un'unica scuola, eppure accomuni dall'istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilità ad accettare il a confronto teologico con le problematiche moderne, di porsi in una sorta di concezioni manichea dinanzi al mondo. Si pensi in particolare ai contributi Yves Congar, con la sua teologia del laicato e con il conseguente nuovo modo di rapportarsi della chiesa col mondo; ovvero a quelli di Henri De Lubac, con le sue riflessioni in tema di potere della chiesa sul temporale. Pure non si possono ignorare, all'interno del cultura cattolica dell'età della costituente, altri filoni di pensiero a cominciare dal personalissimo Rosminiano e dal popolarissimo Sturziano : il primo, in ordine al problema dei rapporti fra chiesa è stato; il secondo, in rapporto alle peculiarità delle vicende italiane circa le relazioni fra stato e chiesa, con il principio di non identificazione tra le ragioni politico- sociali di un partito di ispirazione cristiana e le ragione della chiesa come istituzione religiosa. Non si può neppure ignorare l'influenza dispiegata sulla cultura dei costituenti cattolici, di una concezione della chiesa dei suoi rapporti con lo stato mutuata dalle tradizionali impostazioni manualistiche dello Jus Publicum Ecclesiasticum, cui sostanzialmente rinviava la stessa ecclesiologia. Gli esponenti politici cattolici che ebbero largo influsso sulla formazione della carta costituzionale furono: Giuseppe Dossetti, tessitore della teoria dei rapporti fra stato e confessioni religiose nella formulazione di quelli che sarebbero divenuti gli artt. 7 e 8 Cost., nei cui raffinati interventi in sede di costituente emergono con evidenza le tesi di fondo dello Jus Pubblicum ecclesiasticum; Guido Gonella, il quale svolse indirettamente un'influenza assai profonda con il programma della DC per la nuova costituzione.

Nell'ambito della problematica relativa ai rapporti fra stato e chiesa, i contributi di un Gonella alla costituzione sembrano sostanzialmente debitori della scienza canonistica del tempo, fondata sul principio della chiesa come societas iuridice perfecta.

Principi canonistici recepiti nella formula dell'art. 7 Cost.: l'originarietà dell'ordinamento giuridico della chiesa; la libertas ecclesiae; il principio pattizio Se si guarda al testo dell'art. 7 Cost., non è difficile rilevare come il dettato costituzionale sia fortemente debitore del diritto canonico. In particolare,tre paiono i principi teoretici classici dello Jus Publicum ecclesiasticum che risultano recepiti dal testo costituzionale,assurgendo addirittura a direttive di valore capaci di orientare tutto sistema costituzionale. Il primo è quello relativo alla qualificazione giuridica dell'ordinamento canonico. La concezione presente nella formula del primo comma è dell'art.7Cost, costituisce il nucleo centrale e tradizionale delle teoriche dello Jus Publicum ecclesiasticum sulla chiesa come societas iuridice perfecta , cioè come società " quae bonorum in suo ordine completum tamquam finem habens,ac media omnia ad illud consequendum iure possidens,est in suo ordine sibi sufficiens et indipendens,id est plene autonoma ". Una conferma che la forma del primo comma del'art.7Cost. discende dal diritto canonico si ha dalla ricostruzione storica dell'intenso lavorio di preparazione della costituzione, che si ebbe non solo nell'ambito della costituente ma anche e soprattutto fuori di essa. Difatti risulta che detta formula fu letteralmente tratta dalla enciclica immortale Dei (1885) di Leone XIII, ad opera di Montini,La Pira ed altri. E tale formula fu poi introdotta senza difficoltà nel progetto di costituzione; essendo la forma ormai classica di inquadramento della posizione della chiesa, in sè e nei suoi rapporti con lo stato, secondo la dottrina cattolica. La norma di cui all'art.7.1Cost. deriva dalla categoria canonistica della societas perfecta, e rappresenta un punto di convergenza delle impostazioni canonistiche con le acquisizioni della moderna teoria generale del diritto. Con tale articolo la figura dell'ordinamento giuridico da mera ipotesi scientifica, è divenuta un principio riconosciuto livello costituzionale. Il riconoscimento della chiesa nella sua qualificazione canonistica di societas percfecta, operato dal costituente, e comporta anche la recezione del testo costituzionale di una altro principio proprio dello Jus Publicum ecclesiasticum , vale dire quello della Libertas Ecclesiae, per la quale " ecclesia tanta perfruator agendi libertate,quantum salus hominum curanda requirat ". Tale recezione è desumibile agevolmente in via interpretativa: difatti il riconoscimento della indipendenza e della sovranità della chiesa nell'ordine suo significa riconoscimento della chiesa secondo natura sua propria, cioè secondo la sua essenza giuridico- istituzionale. In altre parole con l'avvento della costituzione, lo stato italiano ha rinunciato alla stessa eventualità di poterne determinare con legge lo statuto, ma le dire di incidere sui profili strutturali e funzionali della chiesa. Si pone di fronte alla Libertas Ecclesiae un principio generale che non si direbbe di autolimitazione a quanto di vera e propria incompetenza ratione materiae , rispondente del testo alla nuova concezione di sovranità che informa tutta la carta costituzionale. Il riconoscimento alla chiesa di un diritto pubblico soggettivo di libertà comporta conseguentemente il problema della determinazione dei contenuti e della estensione di tale diritto nell'ordinamento italiano. Principio della c.d. " competenza delle competenze"= è sempre allo stato soltanto che spetterebbe l'insindacabile diritto di giudicare nei singoli casi concreti se una res sia mixta o meno, se rientri nell'ordine proprio statale o ecclesiastico, ho altrimenti detto se ed in quali limiti e la disciplina canonica di istituti e rapporti possa produrre effetti nell'ordinamento di esso stato.

In particolare: sui rapporti fra Libertas ecclesiae e disciplina concordataria;il problema della " competenza delle competenze" La costituzione non pone esplicitamente principio della " competenza delle competenze"; principio incompatibile con il riconoscimento reciproco di indipendenza e sovranità. La costituzione pone il principio pattizio o dell'accordo nei rapporti fra stato e chiesa cattolica, il quale, prima ancora che essere strumento di concreta regolamentazione delle materie di comune interesse, risulta costituire lo strumento volto a definire nelle " zone di frontiera" (le res mixtae ) la delimitazione fra gli ordini propri dell'una dell'altra autorità. Il primo comma dell'art. 7 , si limita invero a riconoscere in linea di principio tale libertà;così come d'accordo

confessionale, uno stato, cioè, nel quale diritti civili e politici ed economici derivino da certa confessione di fede; dobbiamo solo costruire uno stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale". Terzo elemento è il principio di libertà religiosa: difatti uno dei capisaldi delle tesi classiche dello Jus publucum ecclesiasticum era dato dal più rigoroso esclusivismo religioso statale e dalla conseguente condanna sia, sul piano teoretico, del principio di libertà in materia religiosa,sia, sul piano del diritto positivo, della concreta previsione di un diritto soggettivo pubblico di libertà religiosa degli ordinamenti statuali. La costituzione, invece, garantisce nella materia più ampia libertà religiosa, sia ai singoli sia alle formazioni sociali (art. 19 ;art.8.1), configurando la. Come diritto soggettivo pubblico e tutelando la congiuntamente al divieto di discriminazioni per motivi religiosi (art.3.1;art.20). Rosmini può considerarsi l'avviatore delle pensiero cattolico italiano sulle vie del riconoscimento del libertà religiosa come principio giuridico, partendo dei punti di forza e del suo pensiero dati dal valore della persona umana, nonché del primato della libertà e della responsabilità dell'uomo.

I rapporti fra stato e chiesa cattolica, fra la peculiare attenzione riservata dal costituente al fenomeno religioso ed i fondamenti del nuovo ordine costituzionale Le tesi fondamentali dello Jus publicum ecclesiasticum vengono recepite nell'art.7 cost. attraverso una mediazione dei principi derivanti da altri filoni dottrinali,accolti a loro volta nel testo costituzionale; da una altro lato, dette tesi, nella misura in cui trovano una recezione da parte del costituente, manifestano una forza espansiva che va al di là dell'ambito definito da cui sono originate, cioè i rapporti fra stato e chiesa cattolica. I tratti salienti e ed essenziali del problema dei rapporti fra stato e chiesa cattolica (art.7Cost.) sono: il riconoscimento delle formazioni sociali del quadro di una visione pluralistica, una nuova concezione della sovranità statale, la conseguente e articolata revisione delle complessive a i più vaste relazioni fra stato ed altri ordinamenti sia interni che esterni. Trattasi di direttive di valore, nelle quali è ravvisabile il massimo influsso del pensiero cattolico francese sull'elaborazione il testo costituzionale. La costruzione manifesta un nuovo concetto di sovranità, non più caratterizzato dall'antica idea di dominio radicata nello stesso termine " sovrano"( super-esse ), ma strutturalmente aperta ad altre sovranità, e funzionalmente riguardata come un potere ordinatore ed organizzatore degli individui degli ordinamenti.

LO STATO E IL FATTORE RELIGIOSO

Aspetti della rilevanza costituzionale del fenomeno religioso La religione inteso quale insieme di credenze attinenti ad un ordine superiore e trascendente, sfugge di per sé all'ordine proprio del diritto; come sfugge adesso l'atto di fede destinato a rimanere in interiore homine. Il fenomeno religioso si esplica in fatti ed atti che sono giuridicamente irrilevanti. Ma esistono delle manifestazioni che assumono un rilievo sul piano del diritto. Si pensi a quelle esternazioni dei propri convincimenti interiori che, configurandosi come atti umani consapevoli e volontari, possono essere qualificati come atti giuridici (es. atto di scelta del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto-art.82 e 83c.c.). Quella sociale costituisce una dimensione tipica del fenomeno religioso, sia per la tendenza di quasi tutte le religioni di incatenarsi in gruppi umani stabili ed organizzati, sia per la struttura stessa del bisogno religioso.

Perciò, trattandosi del fenomeno religioso, si fa solitamente riferimento alla sua dimensione sociale e, quindi, istituzionale ( le chiese, le comunità religiose); si fa riferimento alla realtà dell'ordinamento giuridico (es. ordinamento canonico). La costituzione contiene diverse norme che riguardano esplicitamente il fenomeno religioso: il divieto di discriminazione fra cittadini per motivi religiosi (art.3), la libertà religiosa individuale collettiva e (art.8.1;art.19), il diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente (art.7.1;art.8.2), la regolamentazione dei rapporti fra stato e confessioni religiose (art.7.2;art.8.3). Parte delle norme che riguardano fenomeno religioso sono contenute in quel monopolio di disposizioni con cui si apre la carta costituzionale, rubricate sotto il titolo di " principi fondamentali". Trattasi di disposizioni che integrano il testo costituzionale,avendo in tutto per tutto lo stesso valore della medesima forza delle altre norme costituzionali. Le disposizioni costituzionali relative al fenomeno religioso non solo hanno la forza, in base al principio di gerarchia delle fonti, di prevalere sulla legislazione ordinaria, invalidandone le disposizioni eventualmente in contrasto; ma vengono anche ad integrare una serie di principi che fungono presupposto a tutta la normativa attinente al fenomeno religioso e da criterio di interpretazione della stessa. Stando ad autorevole ordinamento dottrinale, tali principi vengono addirittura ad identificarsi con i principi generali del diritto di cui all'art 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nella funzione propria di questi in ordine sia alla interpretazione della legge sia all'integrazione dell'ordinamento giuridico nel caso dei lacune dello stesso.

Se ed in che senso possa parlarsi di un favor religionis nella costituzione italiana Considerato il rilievo che i principi fondamentali della costituzione in materia religiosa assumono, sembra che possa effettivamente parlarsi in rapporto a questo di un favor religionis. Con l'espressione di " favor religionis " si intende fare riferimento al fatto che il costituente ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso, sia esso considerato sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, sia esso visto nella sua dimensione positiva che in quella negativa. Il fatto religioso ha una particolare rilevanza sul piano costituzionale perché il costituente ha discrezionalmente a ritenuto quelle qualifiche nel senso religioso meritevoli di specifica tutela. In particolare giova osservare che nella costruzione la persona umana entra in evidenza solo per rapporto alla rete delle relazioni sociali, che esse instaura ed intrattiene con l'insieme dell'organismo sociale, e ma in qualche modo viene ad essere riconosciuta perfino nel momento segreto della sua coscienza interiore. I valori religiosi sono considerati dalla costituzione come grandezze di segno positivo: tanto che la stessa li fa oggetto di un diritti libertà ; ossia non si limita a considerare le manifestazione individuali e collettive di religiosità quali espressioni di mera liceità , bensì ne riconosce e garantisce quali estrinsecazione fra le più elevate della dignità dell'uomo. Il favor religionis costituisce la manifestazione in in uno specifico settore di quella forza propulsiva della costituzione, che ne segna l'attitudine a porsi non come regola di conservazione sociale, bensì come strumento promotore di innovazione seguendo determinate direttive di valore.

Principio personalista e principio pluralista, in rapporto alla disciplina del fenomeno religioso I principi costituzionali in materia religiosa possono ricondursi, attraverso un processo di astrazione, a quei principi più generali che sono perciò detti "principi generalissimi" della costituzione italiana. In particolare: il principio personalista, per il quale lo stato è per la persona e non viceversa; il principio pluralista, per il quale la persona non è concepita come individuo, singolo, solo di fronte allo stato, bensì come certo di una molteplicità di rapporti che danno vita a formazioni sociali autonome, nelle quali " si svolge" la personalità dell'uomo. La costituzione assume di fronte al fatto religioso un atteggiamento del tutto nuovo rispetto al passato: in particolare essa rifiuta l'atteggiamento tipico dello stato "pre-moderno", che partendo dal dato sociologico di una società a struttura monista, veniva non solo a fondare e legittimare sull'elemento religioso l'ordinamento giuridico, ma addirittura veniva ad integrare questo con quello, dando vita a una realtà ordinamentale gerarchicamente strutturata, nella quale le norme religiose o di derivazione religiosa erano collocate al vertice, ispirando tutto l'ordinamento.

Le nuova concezione della sovranità statale quali chiavi di lettura delle norme costituzionali sul fatto

LA QUALIFICAZIONE DELLO STATO SOTTO IL PROFILO RELIGIOSO

Il confessionismo dello stato italiano dallo statuto albertino ai patti lateranensi Lo statuto albertino della 4 marzo 1848 si preoccupava di sancire una qualificazione in senso confessionale dello stato. Difatti lo statuto si aprirà con la formula solenne " la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi". A questa affermazione lo stesso statuto faceva seguire una serie di disposizioni: è il caso,ad es., dell'art. 28 dello statuto, nel quale è sancita la libertà di stampa. Il processo di " confessionalizzazione" dello stato andava oltre l'assunzione di una religione ufficiale perché veniva a toccare lo stesso stato- apparato. Si pensi all'art. 33 dello statuto, per il quale " gli arcivescovo e vescovi dello stato" costituivano la prima delle categorie dalle quali il sovrano avrebbero dovuto trarre i componenti del Senato, nominati a vita; si pensi al c.d. privilegi del " foro ecclesiastico". Nel giro di pochissimi anni lo stato venne a mutare radicalmente la propria qualificazione sotto il profilo confessionale, passando da stato confessionista ed unionista, a stato laico, separatista e giurisdizionalista. L'art. 1 dello statuto rimase, pertanto, solo formalmente in vigore, nel contesto di un ordinamento evoluto si maniera del tutto difforme. Sì che alla fine del secolo dottrina giuridica veniva ad affermare che la formula dell'art. 1 dello statuto dovesse intendersi nel senso che la religione cattolica " è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l'autorità civile quando gli occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose", concludendo che " a così poco ridotto, in nulla il detto articolo contraddice al sistema della separazione fra la chiesa allo stato". La situazione rimase immutata sino alla stipulazione dei patti lateranensi del 11 febbraio 1929. Giàcchè nel

trattato lateranense era detto che " l'Italia riconosce e riafferma al principio consacrato nell'articolo primo lo statuto del regno 4 marzo 1848,pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello stato ". Con i patti delle Laterano venne ad operarsi una "riconfessionalizzazione" dell'ordinamento, nel senso che il richiamo fatto al principio di cui all'art. 1 dello statuto albertino, mai formalmente abrogato, né avrebbe prodotto il rinnovamento della giuridica operatività.

La qualificazione confessionale dello stato nella costituzione repubblicana La questione della qualificazione dello stato dal punto di vista confessionale assume particolare rilievo se ci si pone alla ricerca della norma fondamentale dell'ordinamento, qualificante l'atteggiamento dello stesso di fronte al fenomeno religioso istituzionalizzato, e quindi chiamato ad orientare le scelte degli organi dello stato, sia a livello di indirizzo politico, sia a livello di esercizio delle funzioni legislativa, amministrativa e giudiziaria. Nella costituzione non è dato rinvenire una norma simile a quella di cui al primo articolo dello statuto albertino. Anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo stato in materia:nè come stato professionista,nè come stato laico. Così, sempre in sede di assemblea costituente,di fronte ad un Calamandrei che rilevava l'incompatibilità fra l'art. 1 del trattato lateranense, richiamante principio confessionistico di cui allo statuto albertino, rispetto alle riconosciuta libertà di religione e di coscienza, nonché all'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, si opponeva che l'art. 1 del trattato era solo " una constatazione di fatto, un dato storico". La carta costituzionale di Carlo Alberto aveva nel suo primo articolo diversi contenuti: a) l'esistenza di una confessione di stato individuato nella " sola religione cattolica"; b) la mera tolleranza per le altre confessioni religiose; c) la limitazione di tale tolleranza ai soli " culti ora esistenti". Ora non solo nessuno di tali contenuti è rintracciabile nel testo della costituzione repubblicana, ma vi sono anche enunciati principi del tutto opposti quali: a) la separazione fra stato e chiesa cattolica; b) la piena libertà delle altre confessioni religiose; c) l'estensione di tale regime di libertà tutta la confessioni. La costituzione prevede la piena libertà, individuale e collettiva, in materia religiosa (art.19) e la piena uguaglianza davanti alla legge dei cittadini e delle formazioni sociali, senza distinzione di religione (art.3 e 20).

La questione delle antinomie fra costituzione e patti lateranensi Nel protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al concordato lateranense del 1984, che ha trovato esecuzione con legge 24 marzo 1985 n°121, è esplicitamente contemplata la fine del principio confessionistico (art.1). Sembra doversi riconoscere che la fine della qualificazione confessionale dello stato italiano debba farsi risalire, prima ancora che alla recente revisione concordataria, al momento stesso dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana (1° gennaio 1848). I principi del confessionismo di stato urta con quei " principi supremi" o " principi fondamentali" dell'ordinamento costituzionale, i quali non possono essere derogati da norme che pure hanno ordinariamente la forza di derogare norme costituzionali. Ciò in quanto si tratta di principi identificati ordinamento costituzionale, al punto che la loro disapplicazione comporterebbe lo stravolgimento dello stesso; cioè si tratta di principi aventi " funzione inequivocabilmente strumentale, per la tutela di valori considerati irrinunciabili". La stessa formula del ricordato art. 1 del protocollo addizionale all'accordo di revisione del concordato lateranense, per la quale " si considera non più vigore principio, originariamente richiamato dei patti lateranensi, in della religione cattolica come sola religione di stato". La norma in questione non esprime una volontà abrogatrice di altra disposizione contraria assunta come vigente,nè manifesta una volontà di innovare l'ordinamento. La norma in esame sembra solo avere una funzione ricognitiva, nel senso di accertare che al momento della stipula dell'accordo di revisione concordato non risulta più in vigore il principio della confessionismo di stato, che originariamente era riaffermato dei patti lateranensi. La disposizione in esame non ha solo un valore meramente dichiarativo; e essa si pone anche come principio di interpretazione di tutte le norme pattizie e di derivazione pattizia.

Confessionismo e " diritto vivente"

realtà sociale conformemente alla visione della vita. Lo stato contemporaneo non può limitarsi a garantire il diritto di libertà religiosa a , bensì deve operare secondo una direttiva di valore data della rimozione degli ostacoli di qualsivoglia natura che impediscono al concreto esercizio del diritto in questione, pur astrattamente riconosciuto. Si avanza una più ampia accezione del diritto di libertà religiosa, la quale però trova difficoltà ad affermarsi anche ragione di residui di statualismo a livello dottrinale prima ancora che a livello normativo. Quella visione, propria della concezione liberale ottocentesca, che tendeva a ricondurre il fatto religioso nel chiuso delle coscienze, come fatto personale problema intimo di ogni uomo, senza alcun riflesso esterno, sociale, pubblico, quasi che nella realtà dell'unità antropologiche sia possibile davvero poter distinguere così nettamente il cittadino dal fedele, così come sia possibile scindere la sua azione volta alla realizzazione della " città terrena", da quella, altra, rivolta all'edificazione della " città celeste". Si deve notare che il diritto di libertà religiosa nasce dalle pressioni della realtà sociale: l'una realtà sociale che da un lato preme per la affermazione di una libertà in materia religiosa che non subisca limitazioni a condizionamenti, ma che possa trovare esplicitazione nella sua integralità. La pressione sociale in un caso produce l'estensione del libertà religiosa ad una serie di ambiti tradizionalmente ricondotti nell'aria di altre libertà, nell'altro caso provoca la riconduzione nell'libertà religiosa distrazione del tutto nuove fra cui, tipiche, quelle che trovano espressione nell'obiezione di coscienza. Mentre nelle fattispecie tradizionali e entra in rilievo rapporto fra il soggetto e la credenza religiosa, quale che esso sia ( cioè positivo, nel caso del credente; negativo, nel caso dell'ateo); nelle fattispecie poste dall'obiezione di coscienza,entra in primo luogo e soprattutto in rilievo l'individuo in se stesso, nella normatività della propria coscienza. La vicenda della libertà religiosa è passata da un primo momento in cui significava, positivamente, libertà del credente, ad un secondo momento, e come libertà in materia religiosa, e quindi come libertà del credente del non credente; fino a giungere alle più moderne prospettazioni e di tale libertà come attinente alla libera determinazione soggetto secondo dettami della propria coscienza, a prescindere dal rapporto con la religione.

La libertà religiosa nella costituzione Nell' esperienza giuridica che segna il cinquantennio di vigenza della costituzione repubblicana, è dato rilevare come interpretazione delle disposizioni costituzionali in materia libertà religiosa, abbia conosciuto una evoluzione duplice senso. In particolare si deve notare come a proposito l'art. 19 cost., si nella sua formulazione riflettono cultura giuridica storicamente datata. Esso ricalca, infatti, in le espressione formali e dei contenuti concreti propri a tutte le esperienze costituzionalistiche che, fra 800 e 900 , si maturano nella forma di stato moderno che si definisce stato di diritto. Nell'articolo in esame libertà religiosa risulta non solo quale diritto soggettivo, ma pure quale diritto pubblico soggettivo, che di conseguenza può essere azionato nei confronti dei pubblici poteri. Titolare del diritto in questione sono tutti gli uomini,non solo cittadini, ma anche le formazioni sociali. La costituzione riconosce la facoltà di professare le fede religiosa informa individuale o associata ( libertà di coscienza ); la facoltà di esercitare in privato è un pubblico il culto ( libertà di culto ); la facoltà di fare opera di proselitismo ( libertà di propaganda religiosa ). Per ciò che attiene ai limiti, e si sono esplicitamente dati dalla costruzione nel solo divieto dei " riti contrari al buon costume". L'esercizio della libertà religiosa non può essere soggetto a limiti sotto il generico profilo dell' " ordine pubblico"; e e soprattutto è certo che il limite d'esame opera solo in relazione alla effettiva celebrazione dei riti contrari al buon costume, rimanendo di conseguenza inoperante nei confronti di quelle confessioni religiose le quali contentassero nel loro patrimonio liturgico riti del genere, ma non li esercitassero concretamente. Ad es., limita il diritto di libertà religiosa possa individuarsi nel diritto alla vita ex art.2Cost., rispetto a pratiche religiose che dovessero prevedere sacrifici umani; nel diritto alla libertà personale ex art.13 Cost., rispetto movimenti religiosi che riducessero in schiavitù fisico psicologica gli adepti.

La libertà religiosa esperienza giuridica La libertà religiosa trova nella formula dell'art. 19 Cost. ampio riconoscimento; riconoscimento che si muove entro le coordinate di una cultura giuridica storicamente datata, legata cioè alle formulazioni classiche delle

liberalismo. Unica innovazione rispetto agli schemi del passato è costituita dall'accentuazione del movimento sociale- collettivo, che supera la concezione individualistica liberale adeguando la tutela giuridica della libertà in questione alla struttura della società e, soprattutto, alla valorizzazione che la stessa costituzione fa delle formazioni sociali (art. 2). Particolarmente degna è stata la giurisprudenza costituzionale che ha apportato un complessivo ammodernamento in materia. Per quanto riguarda innanzitutto il problema di titolare del diritto di libertà religiosa, la corte non ha esitato a ricondurre nell'ambito delle garanzie di cui all'art. 19 Cost. anche la posizione soggettiva dell'ateo. In tale decisione la corte osservava che l'opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della cosiddette libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19 , il quale garantirebbe altresì la corrispondente libertà negativa. La corte osservava che la libertà di coscienza, è riferita alla progressione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, presuppone non solo l'ordinamento statuale non imponga a chicchessia atti di culto, ma anche che non sia imposto il compimento di atti con la significato religioso, concludendo nel caso specifico che con la formula di giuramento originariamente prevista dall'art.251. 2 c.p.c., avente un chiaro carattere religioso, il testimone non credente subì una doppia lesione della sua libertà di coscienza: e innanzitutto dovendo manifestarsi credente davanti al giudice ed in generale tutti presenti, mentre credente non è; e in secondo luogo essendo costretto ad una sorta di riserva mentale introdotto dalla legge. Quanto ai contenuti del diritto di libertà religiosa, anche quei giurisprudenza della corte costituzionale è venuta da ampliare il disposto dell'art. 19, che esplicitamente menziona solo le tre classiche facoltà: libertà di coscienza, di culto e di propaganda. In una notissima sentenza riguardante l'art. 38 del concordato lateranense la corte costituzionale venne ad affermare il principio secondo cui dalla libertà religiosa promana anche la libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione aventi carattere confessionale. La corte è venuto a dire che dalla libertà religiosa promana anche la facoltà di istituire enti con finalità assistenziali che abbiano una connotazione religiosa. Circa i limiti del diritto di libertà religiosa, oltre a quello esplicitamente previsto dall'art. 19 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di procedere gradualmente ad una precisazione. La corte ebbe distinguere la libertà di propaganda di una religione, la quale comprende anche " la discussione su temi religiosi", così come " la critica nella confutazione e l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamatasi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche; rispetto manifestazione di pensiero vilipendiose, come " la contumelia, lo scherno, l'offesa, per così dire, fine a se stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria a credente". Per la corte del nostro ordinamento costituzionale sussiste un limite la libertà religiosa: e cioè il limite delle manifestazioni pensiero in materia religiosa di carattere vilipendioso. Il primo limite attiene alla libertà di culto; il secondo alla libertà di propaganda in materia religiosa. Infine la giurisprudenza costituzionale sia mossa anche lungo la direttiva di ricondurre il diritti libertà religiosa questioni che attengono alla incoercibilità della coscienza individuale. È il caso della obiezione di coscienza al servizio militare. La forza espansiva della nostra carta fondamentale, nonostante il suo carattere di costituzione rigida, si trae dal collegamento dei vari comandi che essa contiene, non sia dato riscontrare l'solo nelle disposizioni più generiche vaghe.

La tutela penale della libertà religiosa Sotto il titolo "Dei ha delitti contro il sentimento religioso contro la pietà dei defunti" il codice penale in vigore (1930) contemplava una serie di ipotesi di lettura contro la religione cattolica e gli altri culti. Più precisamente nell'art.402 si puniva il vilipendio della religione cattolica, in quanto religione dello stato;nell'art.403 le offese alla religione dello stato mediante vilipendio di chi la professa;nell'art.404 le offesa alla religione stato mediante vilipendio di cose formanti oggetto di culto, o consacrate al culto o destinate necessariamente l'esercizio del culto;nell'art.405 il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico. Si deve poi ricordare l'art.724 c.p. che, sotto il titolo " delle contravvezioni concernenti la polizia dei costumi" puniva chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro di vita cui simboli o le

FATTORE RELIGIOSO E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA

Eguaglianza formale fatto religioso In rapporto al principio di eguaglianza il fattore religioso entra in rilievo, nel testo costituzionale ha , a tre differenti livelli: il primo è quello che attiene all'uguaglianza giuridica uguaglianza in senso formale, posta dal primo comma dell'art. 3 Cost. L'articolo in questione segna il passaggio dallo stato liberalo ottocentesco all'odierno stato di democrazia pluralista. Il principio dell'uguaglianza giuridica continua a svolgere, nell'ordinamento vigente, la sua originale funzione di garantire a tutti pari opportunità nell'esprimere le proprie capacità. A differenza del diritto di libertà religiosa, che nell'ordinamento costituzionale si pone un principio assoluto, il divieto di discriminazione per motivi religiosi risulta invece come un principio relativo; a esso è riferito ai soli cittadini, con evidente esclusione degli stranieri e con discussa estensione della garanzia agli enti, siano o meno essi dotati di personalità giuridica. In secondo luogo principio in esame opera nel senso del divieto di trarre giuridicamente in maniera differenziata situazione di fatto uguali, tenendo conto perciò che sola sussistenza di un criterio di ragionevolezza può giustificare deroghe alla norma. La dispensa costituzionale aveva passato ritenuto che la differenziazione fatta dal legislatore penale sarà religione cattolica ed altre religioni non venisse a violare l'art. 3 Cost., dal momento che tale differenziazione - la quale si concretizzava in una maggiore protezione penale del sentimento religioso degli appartenenti alla religione cattolica,rispetto agli appartenenti ad altre confessioni - fosse corrispondente alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle attese contro il sentimento religioso della maggior parte degli italiani.

Eguaglianza sostanziale e fattore religioso La formula dell'art. 3 Cost. non si limita tuttavia a riaffermare il principio dell'uguaglianza giuridica,tipico dell'esperienza costituzionale dell'età liberale. Essa fissa anche, nel suo secondo comma, il principio della eguaglianza in senso sostanziale o eguaglianza sociale, che pone come compito della repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitandone libertà e l'uguaglianza. Il pieno sviluppo della persona umana è un interesse dello stato deve perseguire attraverso la sua legislazione in ogni campo, quindi anche con religioso, ma in questo caso non direttamente, a bensì tramite la collaborazione delle confessioni religiose, e sempre nel pieno rispetto della libertà religiosa di ognuno. Il concetto di laicità dello stato non esclude che, in ordinamento democratico, allo stato- apparato possa tener conto, a determinati fini, della presenza di quei valori e dell'opportunità di soddisfare talune esigenze da essi derivanti. Tipica applicazione di tale principio si ha nei servizi di assistenza spirituale nelle c.d. " istituzioni totalizzanti" ( forze armate, ospedali), cioè in quelle istituzione della quale i cittadini si vengono a trovare in situazioni di " soggezione speciale" che limitano la loro libertà personale.

L' eguale libertà delle confessioni religiose Un II livello al quale e entra in rilievo il principio di eguaglianza per rapporto al fattore religioso, è quello delle confessioni religiose. Vediamo che la costituzione non dà la nozione di confessione religiosa; fra le tante definizioni datene, le più adeguata sembra quella che considera, sul piano giuridico, come confessioni religiose quelle " comunità sociali stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria e avente la propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un essere trascendente, in rapporto agli uomini". La funzione della norma dell'art. 8 , è quella di garantire tutte le confessioni religiose gli stessi spazi di libertà; ovvero di garantire ciascuna le medesime opportunità.

Sia potuto notare come le confessioni religiose di minoranza siano progressivamente passate dalla rivendicazione del diritto all'uguaglianza, cioè ad un trattamento a giuridico paritario rispetto alla religione di maggioranza, alla rivendicazione del " diritto alla diversità", vale a dire ad un trattamento giuridico che tenga conto dell'identità di ciascuna confessione religiosa, salvaguardandone i caratteri originali. La norma in esame viene quindi svolge la funzione di raccordo fra la garanzia, inderogabile, della libertà individuale collettiva in materia religiosa, e quella dell'adattabilità del sistema giuridico alle peculiari esigenze delle singole confessioni.

Il divieto di discriminazione fra enti per motivi religiosi L' ultimo livello al quale entra in rilievo il principio di eguaglianza per rapporto al fattore religioso, è quello delle associazioni ed istituzioni religiose: si tratta di entità distinte rispetto alle confessioni religiose, anche perché di regola contribuiscono a costituire la complessa struttura della confessione ed in essa sono inquadrate. La norma dell'art. 20 Cost., mentre pone con sicurezza il divieto di discriminare in peggio gli enti ecclesiastici e quelli con fine di religione o di culto,lascia impregiudicato il parametro di comparazione,perché non stabilisce che questo vada sic et simpliciter identificato nel trattamento fatto da legge agli enti privati, restando,di conseguenza, libera la possibilità che il raffronto sia istituito con il trattamento riservato a quegli enti pubblici cui potrebbero essere accostati gli enti garantiti dalla costituzione.

Le distinzione fra il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto Problema complesso è invece, quello della individuazione degli enti garantiti dall'art. 20 Cost. Per una parte della dottrina la formula " carattere ecclesiastico", di cui all'articolo in esame, è si riferirebbe maniera esclusiva agli enti della chiesa cattolica. Invero una cosa è il " carattere ecclesiastico" di un ente, espressione con la quale si vuole indicare il suo formale collegamento con l'organizzazione ecclesiastica e con l'ordinamento confessionale di appartenenza; altra cosa è il " fine di religione o di culto",espressione con cui si vogliono individuare gli enti garantiti dall'art. 20 Cost. In altre parole la disposizione costituzionale in esame, distinguendo nettamente tra " carattere ecclesiastico" e " fine di religione o di culto", mostra di ritenere non coincidenti elemento del carattere l'elemento del fine, in relazione ad alcune categorie di enti. Si sostiene che la formula " carattere ecclesiastico" è riferita in modo esclusivo gli enti della chiesa cattolica, laddove gli enti espressi dalle confessioni acattoliche o creati da acattolici sarebbero garantiti in quanto rientranti fra quelli con " fine di religione o di culto", ed allora non si vede come tale fine possa poi essere assunto a criterio per delimitare la estensione della garanzia di cui all'articolo in esame nei confronti degli enti della chiesa cattolica. Invero sembra doversi ricadere che, con riferimento al carattere ecclesiastico ed al fine di religione o di culto, e il costituente non abbia inteso far altro che dettare due criteri per l'individuazione degli enti. Questa interpretazione dell'art. 20 Cost. ha il pregio di poter risolvere in termini garantistici ha anche dibattuto problema è della c.d. " dissidenza religiosa", posto dal fenomeno di un associazionismo che nasce da un gruppo confessionale, ma che si pone via via contrasto con l'istituzione ecclesiastica. Non c'è dubbio infatti, che l'ordinamento dello stato si farà alle norme interne della confessione religiosa dalla quale trassero vita e al riconoscimento o meno che l'ordinamento confessionale opererà circa la sussistenza ( o la permanenza) di un rapporto istituzionale con l'associazione stessa ( cioè il carattere della ecclesiasticità.

ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI CONFESSIONALI

secondo comma dell'art.8cost.,si astiene da qualunque disciplina specifica in merito al loro regime statuario,laddove per le associazioni l'ordinamento statuale si preoccupa di dettare le norme-cornice, entro i cui limiti può determinarsi la privata autonomia. Gli statuti delle associazioni trovano un limite delle norme dell'ordinamento generale.

I limiti costituzionali alla autonomia delle confessioni religiose Il secondo comma dell'art. 8 Cost pone un limite " sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non processino principi e non seguono riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Altri hanno ritenuto che il limite in questione stà a significare che gli ordinamenti delle confessioni acattoliche non possono contrastare con l'ordine pubblico e con il buon costume. " bensì il potenziale pregiudizio derivabile in ragione o della natura degli obblighi che vengono imposti agli aderenti, o dei mezzi di azione previsti ed adottati". Altri ancora hanno ritenuto che detto limite consiste nella non contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale italiano, e ovvero nel rispetto dei principi generali costituzionali e legislativi in materia. In un'importante sentenza, poi, la corte costituzionale sembrerebbe aver trovato una via mediana tra queste posizioni, ritenendo che i limiti di cui si tratta dovrebbe essere riferito solo ai " principi fondamentali " dell'ordinamento italiano " non anche specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative". Nel secondo comma dell'art. 8 Cost. viene riconosciuta la facoltà di organizzarsi la quale deve esser organizzata in modo da non contrastare con quelle norme dell'ordinamento statuale che abbiano natura imperativa e siano inderogabili. Mentre per la chiesa cattolica l'efficacia nell'ordinamento dello stato delle norme canoniche incontra limiti individuali secondo i criteri dettati per il collegamento fra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri, nel caso delle confessioni acattoliche l'efficacia delle norme di origine confessionale incontra, per ordinamento statuale, il limite del c.d. ordine pubblico interno. Nel caso di confessioni religiose con statuti organizzativi parzialmente in contrasto col diritto dello stato, appare più probabile l'opinione per cui tali statuti rilevano limitatamente alle sole parti conformi, senza produrre la totale irrilevanza della confessione acattolica come ordinamento. Sono la chiesa cattolica soggettivamente ha sempre affermato la propria natura di ordinamento giuridico primario, ed oggettivamente ha sempre manifestato di possedere gli elementi strutturali propri degli ordinamenti originari.

La questione della " democraticità" degli ordinamenti confessionali Appare convincente l'opinione secondo la quale ad una confessione religiosa non siano opponibili principi della democraticità dell'ordinamento interno. E cioè, sia perché caratteristiche generalmente ricorrenti delle confessioni religiose sono l'investitura dall'alto dei poteri e la strutturazione gerarchica della società religiosa; sia perché la costituzione impone esplicitamente l'obbligo del metodo democratico solo ai sindacati (art. 39 ) e ai partiti politici (art. 49). L'art. 2 Cost., garantendo i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come componente delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, pone un problema di tutela di detti diritti inviolabili e non solo nei confronti dei poteri pubblici o dei poteri privati estranei all'individuo, ma anche nei confronti delle formazioni sociali di cui esso partecipi. Occorre distinguere tra formazione sociale necessaria ( come la famiglia), e formazioni sociali volontarie ( come le confessioni religiose); tra formazioni per seguenti interessi diretti dello stato ( partiti politici) o meramente indiretti ( confessioni religiose). Si deve precisare che il problema della tutela dell'individuo in rapporto alle formazioni sociali si pone in tutta la sua pienezza ed urgenza nelle formazioni sociali aventi carattere necessario e finalità connesse con interessi diretti dello stato, degradando progressivamente nelle altre con il mutare della duplice serie di variabi e li considerate, fino a ridursi in sostanza un problema che si pone in limine. Da qui, la prevalenza della libertà delle confessioni religiose sulla libertà dei singoli nelle confessioni religiose; ovvero della libertà religiosa collettiva sulla libertà religiosa individuale. Tale prevalenza non assoluta. La stessa costituzione dispone per le confessioni religiose diversa da cattolica che loro statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, provvedendo in tal modo garantire diritti e libertà individuali attraverso la ricognizione della conformità statuaria all'ordinamento statuale.

Viceversa nel caso della chiesa cattolica,il limite in questione è dato dalla sovranità dello stato nell'ordine suo proprio. Nel protocollo addizionale all'accordo di revisione concordato lateranense dell'18 febbraio 1984, si è voluto precisare che " la santa sede prendo occasione dalla modificazione del concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico,con l'interpretazione che lo stato italiano dà all'art.23. del trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione vale intesi in armonia con gli diritti costituzionalmente garantiti i cittadini italiani".

IL PRINCIPIO PATTIZIO

Formazioni sociali e negoziazione legislativa Le relazioni fra stato e confessioni religiose sono rette , nella carta fondamentale, da norme riconducibili ad un principio unitario, assurto a rango di principio costituzionale, secondo il quale tali relazioni debbono essere definite attraverso il previo accordo con le confessioni religiose interessate (art. 7. 2 ,8.3). Con questa prassi viene valorizzata la funzione di gruppi sociali, fatta dall'art.2Cost., ed ha condotto ad un rafforzamento delle libertà, non solo collettive ma anche individuali. Solo nel caso delle confessioni religiose la costruzione prevede esplicitamente la partecipazione dei gruppi sociali, secondo le modalità definite dagli artt.7.2 e 8.3, alla formazione delle norme che li riguarderanno. Giova notare come nel caso delle confessioni religiose il ricorso alla trattativa ed all'accordo, è da ricondurre non solo principi di pluralismo di partecipazione, ma anche al principio della laicità dello stato. E ciò per il semplice fatto che uno stato laico, in quanto tale, non può senza sconfessare se stesso intromettersi nel fatto religioso. Uno stato autenticamente laico, se da un lato crea le condizioni perché il fattore religioso possa esistere svilupparsi nella società, dall'altro lato rimette soggetti componenti il soddisfacimento di quei bisogni religiosi che egli stesso

deliberazione del parlamento accessoria rispetto ad atti del governo e che costituisce un condizione " per l'efficacia dell'atto approvato". La norma (al terzo comma dell'art.8cost.) contiene la riserva di legge nella materia relativa rapporti con le confessioni acattoliche. Le Intese costituiscono un limite al legislatore ordinario, che ad essi si deve attenere qualora intenda legiferare sulle confessioni acattoliche, derogando al diritto comune. Ciò comporta anche che le leggi emanate sulla base di Intese non possono essere abrogate, derogate o modificate da successive leggi ordinarie.

FATTORE RELIGIOSO E ORDINAMENTO EUROPEO

Le chiese in Europa La situazione in Europa delle chiese europee è attualmente definita da fenomeni di diverso segno. Di tali fenomeni, quattro in particolare sembrano degni di essere menzionati: a) è dato da una rinascita del sacro, della religiosità, per molti aspetti in attesa. Tale rinascita porta ad un recupero di rilevanza delle chiese confronti della società civile e dello stato, e la riproposizione del problema della definizione di un adeguato statuto giuridico della religione delle chiese degli ordinamenti statali e. Ma al tempo stesso tale fenomeno ha segnato una certa ambiguità, nella misura in cui la rinascita del secolo significa anche da alcuni casi affermazione di una religione dividualistica, assolutamente personale, autoreferente, non collegata con alcuna istituzione ecclesiastica. Così come significa in altri casi il proliferare di nuovi credi religiosi e di nuovi culti, che nulla hanno in comune con il cristianesimo e con le sue storiche incarna azioni istituzionali. b) è quello del ritorno ad una progressiva rilevanza pubblicistica del fattore religioso, e quindi delle chiese. La ragione di tale fenomeno sono varie: in particolare la fine delle ideologie che avevano teorizzato il principio della religione come fatto interiore e privato, con la conseguenza dell'irrilevanza pubblica dell'organizzazione ecclesiastiche, tendenzialmente ridotte al ruolo di qualsiasi associazione privata. c) è quello della rivendicazione da parte delle istituzioni religiose di un regime giuridico che, negli ordinamenti statali, risulti ispirata al tempo stesso due opposti principi: il diritto all'uguaglianza e diritto alla diversità, in norme della salvaguardia della peculiare identità di ciascuna chiesa. A nel senso che i culti di minoranza tendono a rivendicare uno statuto giuridico uguale a cura della chiesa avente storicamente un forte radicamento nella società; ma appena si sentono sufficientemente garantita sul piano dell'uguale libertà, comincia a dare una mano trattamento giuridico differenziato in ragione delle particolarità di cui sono portatori. d) fenomeno dato dal ruolo delle chiese alla costruzione dell'europa:

si deve notare al riguardo che l'identità dell'uomo europeo nasce dal confluire di quattro culture diverse - la classica greco- romana, la germanica, la celtica e la slava-, che trovano il loro crogiolo di fusione nella fede cristiana. Opponesse diversi fra di loro per razza, lingua, costumi, diritto, trovano della religione elemento unificante ed il punto di identificazione, sul quale viene pian piano costruirsi anche l'unità politica dell'europa medievale nell'esperienza della Respublica christiana o Sacrum romanum imperium. Il moderno processo di formazione dell'europa, in quanto processo volto a creare una comunità politica sovranazionale e quindi processo volto a cercare ciò che è comune agli europei, come base necessaria per la costruzione della comune casa europea, non poteva di conseguenza non imbattersi nella questione religiosa. Le chiese a nuoto fino ad oggi un contributo rilevante all'unificazione europea. Ciò vale in particolare per la chiesa cattolica e le chiese protestanti.

Il ruolo delle chiese europee nelle trasformazioni della società politica Un processo di autocomposizione è in atto nelle chiese, in ordine alla loro ruolo negli stati europei e nell'evoluzione giuridica dell'europa. Oltre che da fattori interni, più propriamente ecclesiali, tale processo è stato messo in moto anche da fattori esterni, alcuni dei quali legati al fatto che in non pochi casi le chiese sono state le " rilevatrici sagge" che hanno veicolato il passaggio non cruento dalle esperienze autoritarie o totalitarie alla democrazia. Ciò è avvenuto dapprima nell'Europa occidentale, alla caduta dei regimi nazi-fascisti; ciò è avvenuto più tardi, dell'Europa dell'est, con la caduta dei regimi comunisti. In altre parole, le chiese hanno seguito, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, e molti processi di trasformazione dal totalitarismo alla democrazia, sospingendo verso modelli democratici dapprima i totalitarismi " di destra" e poi quelli " di sinistra". Esse hanno comunque contribuito all'avvento ed al consolidamento di que è l clima di moderazione, ma hanno favorito anche l'evolversi delle relazioni internazionali e dei processi di integrazione sovranazionale.

Fine o a reviviscenza dell'era Costantiniana? Gli scenari che si aprono, nel processo di formazione dell'unione europea, in rapporto al ruolo sociale pubblico delle chiese, fa porre a molti l'interrogativo se ci si trovi alla fine dell'era costantiniana o se, viceversa, si veda l'alba di un nuovo costantinismo. Posto che con l'espressione "costantinismo" si vuole indicare un sistema di non è solidale fra stato e chiesa, c'è da chiedersi ad esempio se sia sufficiente una esplicita qualificazione formale dello stato in senso confessionista, fatta in ipotesi nella propria costituzione, perché si dia luogo al costantinismo. Ogni sistemazione delle varie esperienze storiche rapporti fra stato e chiesa è insoddisfacente: le classificazioni dei sistemi di relazione degli studiosi sono riformulando del tempo hanno una grande utilità pratica; e s risultano sempre precise ed inadeguate, perché ogni diversa riduzione di tempo di luogo manifesta elementi di peculiarità tali, da costruire in definitiva un unicum. A questa regola non si sottrae neppure la categoria del "costantinismo". Il tema della conflittualità sociale si è sostanzialmente spostato da una terreno religioso ad un terreno diverso: quello dell'etica. Si può parlare di laicità con neutralità dello stato dinanzi al fenomeno religioso, nel senso di attitudine dello stato che si dichiara incompetente in materia religiosa. Ma altrettanto non pare potersi fare dinanzi all'etica: lo stato non può essere neutrale dinanzi alle varie opzioni etiche esistenti nel corpo sociale. Il diritto positivo, infatti,veicola sempre dei valori etici.

Le istituzione religiosa e il processo di unificazione europea Non si può negare una rilevanza delle chiese nel processo di formazione dell'europa. L'alle chiese pare che spetti il compito di favorire al tempo stesso l'unità della comunità politica europea e la diversità delle singole entità nazionali. La possibilità di conciliare efficacemente questo doppio ruolo dipende innanzitutto soprattutto da fattori interni alle stesse istituzioni ecclesiastiche. Per quanto riguarda gli ordinamenti interni degli stati, tale regolamentazione giuridica dovrebbe ruotare attorno ad alcuni principi inderogabili: il pieno riconoscimento del diritto di libertà religiosa, l'assicurazione dell'eguale libertà per tutte le chiese e comunità religiose, la garanzia del " diritto alla identità" di ciascuno.