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Dallo Stato assoluto allo Stato democratico, Dispense di Diritto ed economia politica

Una panoramica sull'evoluzione dello stato, passando dallo stato assoluto allo stato democratico. Vengono approfonditi i concetti di stato, nazione, cittadinanza, sovranità, forme di stato e forme di governo. Si analizza il passaggio dallo stato assoluto, in cui il re esercitava tutti i poteri, allo stato liberale e successivamente allo stato democratico, in cui la sovranità appartiene al popolo. Vengono inoltre illustrate le caratteristiche dello stato democratico, come l'uguaglianza formale e sostanziale e i nuovi diritti riconosciuti ai cittadini, come il diritto di voto e di essere eletti. Una comprensione approfondita dell'evoluzione storica e delle caratteristiche fondamentali delle diverse forme di stato.

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 03/05/2024

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L’importanza del diritto:
La società ha bisogno di regole (norme). IL diritto in senso oggettivo è l’insieme delle norme
giuridiche che vengono dettate (emanate) dall’ordinamento giuridico.
(Il diritto in senso soggettivo, invece, è una posizione giuridica soggettiva di vantaggio ,ad esempio
un diritto di credito).
Le norme giuridiche, in quanto tali, devono essere rispettate da tutti, altrimenti si rischia di essere
puniti, sanzionati. ( Le norme sociali, invece, sono quelle che ritroviamo nella famiglia e nelle
associazioni. SE non vengono rispettate non si viene puniti dallo Stato).
Chi emana le norme? → Lo STATO: organizzazione politica che esercita il proprio potere
( sovranità) nei confronti dei soggetti che si trovano sul suo territorio.
Lo Stato esercita un potere superiore, persegue fini di carattere generale e per questo i cittadini gli si
sottopongono, accettando le sue regole.
Lo Stato è una persona giuridica e, in quanto tale, è perfettamente capace di agire attraverso i suoi
organi ( Parlamento, Governo, Magistratura).
Differenza tra Stato e nazione: Lo Stato è un’organizzazione/istituzione politica pubblica che
esercita la propria sovranità sui soggetti del suo territorio.
La nazione è un insieme di persone ( che possono appartenere o meno allo stesso Stato) che hanno
in comune la razza, la lingua, la religione , i costumi e le tradizioni).
Quindi, lo Stato non coincide sempre con la nazione. Infatti, esistono:
- Stati uninazionali (es. Italia)
- Stati multinazionali ( es. Stati Uniti)
- nazioni senza Stato (es. Paese Basco, diviso tra Francia e Spagna).
Le tre principali caratteristiche dello Stato, detti elementi costitutivi:
- popolo → l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza dello Stato. Avere la cittadinanza
significa essere titolari di diritti e doveri ( diritti civili e politici e dovere, posizione giuridica
soggettiva di svantaggio, di pagare le tasse, ad es.)
- territorio → lo spazio in cui lo Stato esercita la propria sovranità e in cui hanno efficacia le norme
giuridiche.
- sovranità → l’esercizio del potere sui cittadini.
Per approfondire, il popolo coincide con le persone che hanno la cittadinanza dello Stato, mentre la
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L’importanza del diritto: La società ha bisogno di regole (norme). IL diritto in senso oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche che vengono dettate (emanate) dall’ordinamento giuridico. (Il diritto in senso soggettivo, invece, è una posizione giuridica soggettiva di vantaggio ,ad esempio un diritto di credito). Le norme giuridiche, in quanto tali, devono essere rispettate da tutti, altrimenti si rischia di essere puniti, sanzionati. ( Le norme sociali, invece, sono quelle che ritroviamo nella famiglia e nelle associazioni. SE non vengono rispettate non si viene puniti dallo Stato). Chi emana le norme? → Lo STATO: organizzazione politica che esercita il proprio potere ( sovranità) nei confronti dei soggetti che si trovano sul suo territorio. Lo Stato esercita un potere superiore, persegue fini di carattere generale e per questo i cittadini gli si sottopongono, accettando le sue regole. Lo Stato è una persona giuridica e, in quanto tale, è perfettamente capace di agire attraverso i suoi organi ( Parlamento, Governo, Magistratura). Differenza tra Stato e nazione: Lo Stato è un’organizzazione/istituzione politica pubblica che esercita la propria sovranità sui soggetti del suo territorio. La nazione è un insieme di persone ( che possono appartenere o meno allo stesso Stato) che hanno in comune la razza, la lingua, la religione , i costumi e le tradizioni). Quindi, lo Stato non coincide sempre con la nazione. Infatti, esistono:

  • Stati uninazionali (es. Italia)
  • Stati multinazionali ( es. Stati Uniti)
  • nazioni senza Stato (es. Paese Basco, diviso tra Francia e Spagna). Le tre principali caratteristiche dello Stato, detti elementi costitutivi:
  • popolo → l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza dello Stato. Avere la cittadinanza significa essere titolari di diritti e doveri ( diritti civili e politici e dovere, posizione giuridica soggettiva di svantaggio, di pagare le tasse, ad es.)
  • territorio → lo spazio in cui lo Stato esercita la propria sovranità e in cui hanno efficacia le norme giuridiche.
  • sovranità → l’esercizio del potere sui cittadini. Per approfondire, il popolo coincide con le persone che hanno la cittadinanza dello Stato, mentre la

popolazione è l’insieme delle persone che si trovano nel territorio dello Stato in un certo momento e possono essere cittadini, stranieri o apolidi, cioè che non hanno alcuna cittadinanza. Ma come si fa ad avere la cittadinanza di uno Stato, ad esempio italiana? La cittadinanza si può acquistare in diversi modi:

  • per nascita → se si nasce da un genitore che è cittadino dello Stato ( dal latino ius sanguinis); se si nasce nel territorio italiano ( dal latino ius soli) e i genitori siano apolidi o stranieri;
  • per beneficio di legge: se si nasce da genitori stranieri si acquista solo dopo aver risieduto legalmente in Italia fino al raggiungimento della maggiore età;
  • per adozione: se si viene adottati da un cittadino italiano;
  • per matrimonio: se si contrae matrimonio con un cittadino italiano dopo due anni se si risiede in Italia, dopo tre anni se si risiede all’estero;
  • per naturalizzazione: si può far richiesta al Presidente della Repubblica di divenire cittadini “naturalizzati” italiani dopo dieci anni di residenza in Italia o dopo aver prestato importanti servizi all’Italia ( ad es. il servizio militare volontario). Tutti quegli Stati che appartengono all’Unione Europea hanno doppia cittadinanza: la cittadinanza dello Stato di appartenenza e la cittadinanza europea. Questo perché , essendo uno Stato parte dell’U.E, i cittadini di quello Stato membro dell’UE hanno il diritto di circolare e soggior nare liberamente su tutto il territorio europeo ( ciò è stato stabilito dalla Convenzione di Schengen che si vedrà più avanti) e di godere dei diritti politici ( elettorato attivo e passivo) La cittadinanza di uno Stato si può anche perdere una volta acquistata: ad esempio può accadere che una persona rinunci al suo status di cittadino italiano. Il territorio di uno Stato si compone della terraferma, cioè la terra delimitata dai confini ( naturali, artificiali o geografici); dal mare territoriale ( il mare adiacente alla costa); lo spazio aereo ( quello sopra la terraferma e il mare territoriale ) ; il sottosuolo ( risorse come giacimenti minerari e petroliferi) ed, infine, il territorio mobile, costituito da aerei militari e navi da guerra ovunque si trovino e da aerei civili e navi mercantili se navigano nel mare libero ( quello che si estende oltre il mare territoriale e che viene utilizzato da tutti gli Stati) → cd. Principio di territorialità. Eccezioni al principio di territorialità: extraterritorialità: è il caso di un bene materiale o cosa che si trova fisicamente nel territorio di uno Stato ma appartiene di diritto ad un altro ed è come se si trovasse nel territorio di quest’ultimo;

tributario e hanno dei poteri riguardo ad importanti materie come ambiente ed istruzione. Con il termine “forme di governo” si intende, invece, il modo in cui lo Stato esercita la sua sovranità. Nel corso dei secoli si sono susseguite varie forme di governo. Si pensi alla monarchia: c’è stata quella assoluta, in cui il Re esercitava tutti i poteri dello Stato senza l’aiuto di nessun altro organo; quella costituzionale, in cui il Re non era più sovrano assoluto che esercita tutti i poteri ma era lui stesso che nominava l’organo esecutivo (il Governo); quella parlamentare, in cui il Re nominava il Governo ma il Governo cominciava a dover rendere conto ed essere responsabile nei confronti del Parlamento. Pian piano, quindi, nel corso del tempo, si assiste ad un importante progresso: quello dell’affermarsi graduale del principio della separazione dei poteri. Una brusca interruzione di questo importante principio ci fu nel periodo fascista, dove si instaurò lo Stato dittatoriale- totalitario ( 1922-1943). Il 2 giugno del 1946, a seguito di un referendum istituzionale, i cittadini votarono e venne proclamata una nuova forma di governo : la forma di governo Repubblicana. Ad oggi l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo (...) → art. 1 Costituzione. Circa due anni dopo l’istituzione della Repubblica , infatti, entrò in vigore la ancora vigente Costituzione Repubblicana , che vedremo nel dettaglio più avanti. La Repubblica democratica Italiana è anche definita una Repubblica parlamentare, perché l’organo eletto dal popolo è il Parlamento che, a sua volta, elegge il Presidente della Repubblica e dà la fiducia al Governo. Negli Stati Uniti, invece, ritroviamo una Repubblica presidenziale, perché il popolo elegge direttamente il Presidente. UNITA’ 2 Dallo Stato assoluto allo Stato democratico Andiamo a vedere più nello specifico come siamo passati dallo Stato assoluto ( in cui c’era la monarchia , il Re, che esercitava tutti i poteri) allo Stato democratico, in cui- invece- sovrano è il popolo. Nel 1400 ( quindicesimo secolo) in Europa nasce l’ assolutismo. In particolare ciò avvenne in Francia, dove il Re Luigi XIV ( detto Re Sole) diceva.... “ lo Stato sono io!”

Cosa vuol dire questo? Il Re si credeva il sovrano assoluto , colui che aveva il potere di esercitare ogni potere e il suo popolo non era formato da cittadini ( come oggi) ma da sudditi: sottoposti ad una serie di doveri ( come ad esempio quello di finanziare le spese del Re) ma privi di qualsiasi diritto. Questo tipo di Stato assoluto venne definito in un primo momento patrimoniale, proprio perché i sudditi erano considerati proprietà del Re, come se fossero delle “cose”. IN un secondo momento, lo Stato assoluto venne definito “ di polizia”, non perché ci fossero le forze armate al potere, ma perché il Re iniziò finalmente a preoccuparsi dei problemi del suo popolo che, nonostante ancora non avesse diritti, ebbe la concessione- da parte del Re- dell’istruzione, della sanità e della giustizia. Inoltre, i sudditi iniziarono a pagare i tributi allo Stato e non più direttamente nelle mani del Re. Pian piano si assiste, quindi, alla crisi dell’assolutismo. Questa crisi avvenne specialmente in Inghilterra nel XVII secolo ( intorno alla metà-fine del 1600), mentre in altri Stati ancora dominava lo stato assoluto. Infatti, in Inghilterra si stava giungendo pian piano ad una forma di Stato liberale ( detta anche di diritto). Il Re Guglielmo III D’Orange – nel 1689- emanò il cd. “Bill of rights”, una vera e propria dichiarazione dei diritti, e fu così che l’Inghilterra divenne la prima monarchia costituzionale. IL Bill of rights prevedeva dei diritti per i sudditi e dei divieti per il Re molto importanti:

  • il diritto di parola e di discussione in Parlamento ;
  • il divieto per il Re, senza che ci fosse il consenso del Parlamento, di comportarsi come fosse un legislatore. Il Re non poteva più imporre tributi o sospendere l’efficacia di una legge a suo piacimento;
  • la libera elezione del Parlamento, organo legislativo che controllava anche la regolarità delle elezioni stesse. Come si può notare, nel sistema dello Stato liberale (o di diritto) i poteri del Re vennero attenuati e i poteri del Parlamento vennero rafforzati. L’idea dello Stato liberale pian piano si diffuse in tutta Europa, a cominciare dalla Francia con la Rivoluzione Francese di fine 1700 in cui la classe sociale della borghesia cominciò a rivendicare i suoi diritti e portò al declino del clero e della classe nobile. Nella nuova concezione di Stato liberale, quindi, in Europa si affermava sempre più l’idea che che la sovranità dovesse appartenere più al popolo che al sovrano, cominciavano a nascere i primi testi costituzionali a garanzia dei diritti dei cittadini e , grazie a Montesquieu, a metà del 1700 in Francia,

passi avanti ma non cambiò molto le cose, anzi, era molto lontana ancora dall’idea che tutti i cittadini potessero votare. La seconda fu la riforma ad opera del Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti del 1912, che escludeva sempre le donne ma introdusse il suffragio universale maschile. Scomparivano, quindi, i limiti riguardanti l’istruzione e il pagamento della tassa e rimase solo il limite dell’età: potevano votare tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni e tutti quelli che avevano compiuto 21 anni e prestato il servizio militare. La svolta vera e propria, però, si ebbe nell’anno 1946 (quando venne proclamata la Repubblica). In questo anno si affermò il suffragio universale: per la prima volta nella storia d’Italia le donne votarono (prima nel marzo del 1946 per delle elezioni amministrative) e poi nel giugno 1946 al referendum chiamato a decidere tra la monarchia e la Repubblica. 2 giugno 1946 → proclamazione della Repubblica Italiana. Come fecero le donne a conquistare il diritto di voto? Ci furono molti movimenti / organizzazioni di donne che lottarono per ottenere questo importantissimo diritto ( cd. Movimento delle suffragette , iniziato in Germania nel 1918 e negli Stati Uniti nel 1920). Con il diritto di voto tutti i cittadini (donne e uomini) che abbiano raggiunto la maggiore età possono eleggere i loro rappresentanti. Il voto è:

  • personale: solo dalla persona che ne ha diritto e non da altri al suo posto;
  • uguale: i voti di ciascun elettore hanno la stessa importanza;
  • libero: non deve essere condizionato da nessuno
  • segreto: l’elettore vota da solo chiuso in una cabina del seggio elettorale e nella scheda non devono esserci segni identificativi. Ma il voto è solo un diritto o anche un dovere? In realtà è considerato un diritto ma anche un dovere “civico” , ma non c’è nessuna obbligatorietà per il cittadino di votare. Anche il cittadino italiano residente all’estero per disparate ragioni ( lavoro, studio, salute, etc) ha il diritto di votare per eleggere i suoi rappresentanti in Italia. E’ infatti prevista una Circoscrizione Estero dal 2003 per esprimere il proprio voto alle elezioni politiche del Parlamento italiano, alle elezioni europee, alle elezioni amministrative e ai referendum.

L’elettorato passivo è il diritto dei cittadini, a seguito della loro candidatura, di essere eletti per rivestire una carica istituzionale- politica. Occorre aver compiuto i 25 anni di età per poter essere eletti alla Camera dei Deputati e i 40 anni di età per poter essere eletti al Senato della Repubblica. Tornando al concetto di democrazia diretta, in Italia troviamo due forme di democrazia diretta:

  • il referendum
  • l’iniziativa legislativa popolare Come abbiamo già detto, democrazia diretta significa che il popolo esercita la sovranità senza l’aiuto di alcun rappresentante. Partendo da questo concetto di base possiamo facilmente capire queste due particolari forme. Il referendum non è altro che uno strumento grazie al quale i cittadini possono esprimere il loro voto su una determinata questione direttamente, senza che ci sia l’intermediazione dei rappresentanti. Spieghiamoci meglio: i cittadini possono decidere di dare vita ad un referendum per cancellare una legge che non ritengono giusta ( cd. Referendum abrogativo). Immaginiamo il caso concreto di cittadini che vogliano eliminare dall’ordinamento giuridico una legge che non ritengono giusta. Come fanno? Prima di tutto devono fare richiesta di Referendum, ma devono raggiungere un certo quorum: devono essere o 5 Consigli Regionali o 500.000 elettori della Camera. Se questo numero viene raggiunto o i Consigli regionali ( ipotesi più rara ) o gli elettori ( ipotesi più comune) fanno richiesta di referendum attraverso il deposito delle loro firme alla Corte di Cassazione ( giudice supremo che si vedrà più avanti) che decide sulla regolarità del procedimento (cd. Conformità). Una volta fatto il deposito delle firme, la questione se ammettere il referendum oppure no è decisa da un altro importante giudice, la Corte Costituzionale: essa controlla che il referendum sia ammissibile. Infatti, il referendum non può avere ad oggetto la cancellazione di una legge tributaria e di bilancio; di amnistia e di indulto; di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Se ha ad oggetto uno di questi la Corte Costituzionale non ammette il referendum. Può anche accadere che il quesito del referendum non sia chiaro. In tale caso la Corte Costituzionale lo vieta. Se la Corte Costituzionale non pronuncia la inammissibilità e / o il divieto del referendum- e quindi lo ritiene ammissibile- il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori che sono chiamati a decidere per il “si” ( e quindi eliminare la legge dall’ordinamento giuridico) oppure per il “no” ( e quindi non eliminare la legge dall’ordinamento giuridico). Se vince il “si” questo esito positivo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( fonte ufficiale di

elettorato attivo) e il diritto di essere eletto per poter ricoprire delle cariche elettive ( elettorato passivo), si pensi al caso di essere eletti alla carica di Sindaco. Pensiamo poi al pluralismo: l’uomo viene tutelato come individuo al quale si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili ( principio personalista) ma anche nelle formazioni sociali come le istituzioni, riunioni, associazioni, famiglia, partiti politici, etc. (principio pluralista)→ rif. Art. 2 Cost. Cosa vuol dire diritti inviolabili e quali sono? Parlare di diritto inviolabile significa parlare di un diritto assoluto che non può in nessun modo essere limitato o soppresso dalla legge. Si pensi al diritto alla vita, alla libertà personale, al domicilio, alla libertà di circolazione, alla libertà di riunione e associazione, alla libertà religiosa, alla libertà di manifestazione del pensiero.