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Litispendenza e continenza, spiegazione con esempi
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Art. 39 cpc: Quando sentiamo parlare di litispendenza si intendono due fenomeni:
La norma dice che il giudice successivamente adito in qualunque stato e grado del
cancellazione dalla causa dal ruolo. Innanzittutto cosa si intende per “ ruolo ”? quando si propone la domanda giudiziale, che sia nelle forme del ricorso o dell’atto di citazione, questi devono essere iscritti a ruolo. Mentre l’atto di citazione deve essere prima notificato e poi scritto a ruolo, il ricorso prima si iscrive a ruolo e dopo aver fissato l’udienza si notifica al convenuto. Il ruolo è un ufficio, che si trova in qualsiasi Tribunale, in qualsiasi ufficio giudiziario (ogni ufficio giudiziario ha il suo) dove vengono registrate tutte le domande giudiziali. Quindi appena si propone la domanda giudiziale e vi è stata la notificazione, qualcuna delle parti (solitamente l’attore) deve iscrivere la causa a ruolo. Va in questo ufficio generale, la domanda arriva nelle mani del presidente del tribunale che designa la causa a un giudice competente. Ogni giudice ha il suo ruolo, cioè un registro in cui sono segnate tutte le cause, divise per udienza e che tipologia di udienza è.
Nel caso di litispendenza vi sono due cause identiche e non possono essere decise insieme. Perché c’è uno spreco di energie, ma la cosa più importanti potrebbero esserci due giudicati contrastanti. Per questo motivo la legge prevede che una causa si elimini e l’altra continui. Si elimina la seconda. Si determina in base alla prevenienza , che è determinata mediante la data del deposito in cancelleria (ricorso) ovvero notificazione della parte (atto di citazione). Quindi il giudice quando si vede arrivare una seconda domanda dovrà:
Questa valutazione è una valutazione di rito , molto vicina alla competenza perché in realtà il secondo giudice si dichiara incompetente a decidere quella causa perché c’è già un altro giudice competente. INFATTI ANCHE NEL CASO DI CASO DI LITISPENDENZA, COME PER LA COMPETENZA, IL GIUDICE DECIDE CON ORDINANZA Allo stesso modo, come quando abbiamo studiato il regolamento di competenza, abbiamo studiato che l’ordinanza sulla litispendenza può essere impugnata solo con il regolamento di competenza! Quindi è trattata come una questione di competenza! Mentre per la competenza il giudice decide la causa se ha la competenza (quindi la condizione di decidibilità della domanda è la presenza della competenza), nel caso della litispendenza il giudice deve dichiarare la litispendenza e questo vuol dire che NON avrà competenza. Quindi la litispendenza è una condizione che NON deve sussistere perché si possa decidere la causa. LA NORMA DICE CHE PUO’ ESSERE DICHIARATA LA LITISPENDENZA “IN OGNI STATO E GRADO”: Facciamo un’ipotesi. Una causa è pendente in I° e un’altra causa identica sia pendente in appello. Anche in questo caso va comunque dichiarata la litispendenza. Questo è importante sottolinearlo perché potrebbe sembrare che la norma intenda che può essere rilevata la litispendenza in qualsiasi grado, invece sta a significare anche la possibilità che le due cause pendano in due gradi diversi come nell’esempio fatto. Ora dobbiamo chiederci cosa significa DOMANDE IDENTICHE. Facciamo degli esempi:
È regolata dal regolamento 1215/12, che riguarda anche il riconoscimento delle sentenze europee nei vari stati che, oggi, è automatico. il discorso a livello europeo nella litispendenza è molto più ampio. Ad esempio l’esempio che abbiamo fatto prima che rientrava nella continenza Infatti nel regolamento europeo non si fa distinzione come facciamo noi tra continenza e litispendenza e poi connessione, ma c’è solo la litispendenza. Quindi il giudice italiano che sia adito successivamente rispetto a un altro giudice europeo investito di una causa connessa a quella che è chiamata a decidere deve sospendere il giudizio fino a quando il giudice precedentemente adito non abbia deciso. MENTRE A LIVELLO NAZIONALE IL SECONDO GIUDICE SI DISFA DELLA CAUSA, SE E’ A LIVELLO EUROPEO IL GIUDICE ITALIANO NON SI DISFA DELLA CAUSA, MA LA SOSPENDE! IN ATTESA CHE IL GIUDICE EUROPEO DICHIARI LA PROPRIA COMPETENZA. PERCHE’ POTREBBE ANCHE DIRE CHE NON ABBIA COMPETENZA! E A QUEL PUNTO IL GIUDICE ITALIANO DOVREBBE DECIDERE. Questo succede perché mentre a livello interno abbiamo una Corte di Cassazione che potrebbe dirci e decidere chi sia competente, questo non avviene a livello europeo. Noi dobbiamo stare attenti a non denegare giustizia a chi l ha chiesta. CONTINENZA Art. 39.2: Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio, entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. Qui abbiamo una causa più grande proposta prima e una causa più piccola proposta dopo, il giudice adito per secondo dichiara la continenza e rimette alle parti un termine per riassumere la causa dinanzi al primo giudice. ALL’INTERNO DELLA CONTINENZA DOBBIAMO DISTINGUERE TRA CONTINENZA QUANTITATIVA E CONTINENZA QUALITATIVA. Inoltre all’interno dell’art. 39.2 non troviamo solo la continenza, ma anche la litispendenza parziale. Es. 1 causa - domanda per avere adempimento di un capitale + domanda per avere adempimento interessi capitale 2 causa – domanda per avere adempimento interessi su quell’interesse Qui in realtà c’è litispendenza parziale , non si applica 39.2 ma il 39.1, cioè il primo giudice non deve dare termine per riassumere, perchè la domanda proposta dinanzi al secondo giudice è già pendente dinanzi al primo giudice, cioè la riassunzione la facciamo quando c’è una domanda che andrebbe persa.
Il secondo giudice, perciò, dovrà solo dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo. Quando, invece, l’ipotesi è al contrario, cioè prima chiedo l’adempimento del capitale e nella seconda causa chiedo adempimento capitale + interessi , questo è un caso di continenza, perché nella seconda causa c’è una domanda che nella prima non c’è. Per questo motivo se il primo giudice è competente il secondo giudice non solo dovrà dichiarare la continenza, ma disporre la riassunzione dinanzi al primo giudice (perchè egli conosce solo di una parte della domanda). Facciamo disegno: Continenza quantitativa, quindi una causa più grande che contiene una causa più piccola Il problema si pone quando le due domande sono proposte in due momenti diversi: LITISPENDENZA PARZIALE Se prima è proposta quella più grande e poi è proposta quella più piccola Perché possiamo disfarci di quella più piccola, perche quella più grande già contiene anche la seconda CONTINENZA QUANTITATIVA Quando è proposta la più piccola e poi la più grande In questo caso, il secondo giudice deve fare una doppia valutazione, deve vedere in primis se la domanda più grande contiene quella più piccola e, in più, se il primo giudice, cioè quello della causa più piccola, è competente anche per la causa più grande. APPLICHIAM O
APPLICHIAMO
Anche in questo caso siamo di fronte a domande con causa petendi parzialmente simile che potranno essere trattate insieme. Il secondo giudice, perciò, dovrà dichiarare la continenza e rimettere alle parti un termine per la riassunzione.