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Il Diritto di Sciopero: Evoluzione Storica e Contesti Giuridici, Dispense di Diritto del Lavoro

sindacale

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 15/04/2016

tinhause
tinhause 🇮🇹

7 documenti

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1)Lo sciopero
principale arma nelle mani dei lavoratori e delle loro organizzazioni rappresentative per sostenere le
proprie rivendicazioni
strumento per convincere la controparte quando gli interessi non coincidono della giustezza delle
proposizioni astenendosi dal lavoro e perciò procurando un danno
strumento squilibrato: in quanto attribuito dalla storia della sua evoluzione iniziata per prassi e infine
confluiti in una legge ad una sola delle parti del rapporto di lavoro (la serrata del datore di lavoro si
pone sul piano giuridico del tutto diverso) questo squilibrio costituzionalmente la particolarità del
diritto del lavoro in quanto diritto volta predisporre tutele della parte debole al fine di rimuovere gli
ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzatore politica economica e
sociale del paese.
Si tratta di uno strumento di auto tutela più che di aggressione e i lavoratori sono collettivamente
contro vessazioni potenziali da parte del soggetto forte del rapporto
i problemi del nostro ordinamento sorgono in quanto non esiste una definizione giuridica di sciopero e alla
fonte dell'articolo 40 della costituzione: "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano senza specificare cosa si intende per esso. La definizione è lasciata alla percezione sociale del
fenomeno che inoltre è in continuo mutamento nel corso degli anni.
Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero letto nel contesto della ricerca dell'uguaglianza
sostanziale è possibile ricavarne una nozione in qualche modo istituzionale non come mero riconoscimento
formale che ne ingabbia le potenzialità ma come istituto del diritto vorrebbe sempre in grado di contribuire a
costruire un ordine vagamente nuovo.
2)Storia
La storia del diritto di sciopero è segnata più da norme volte a reprimerlo e a contenerlo nei limiti che è a
regolamentarlo.
Al momento dell'unificazione italiana venne stesa tutto il paese il codice penale del regno di
Sardegna 1859 simile al codice di Carlo Alberto nel 1839 il quale a sua volta era ricopiato dal codice
napoleonico 1801: enuncia in modo forte il divieto di entità intermedie tra Stato e individui e veniva
sanzionato come reato comminato catene detentive tutte le intese degli operaie allo scopo di
sospendere, ostacolare o far reincarnare il lavoro senza ragionevole causa.
Solo nei territori dell'ex su Granducato di Toscana continuò a vigere il più liberale codice di
Leopoldo II 1853 per il quale la frazionabilità dello sciopero era condizionata all'uso della violenza
nel 1889 ho provato il codice Zanardelli in un'epoca di forti tensioni sociali in cui lavoratori
iniziarono a ribellarsi per difendere i propri diritti il codice rese libera l'astensione collettiva dal
lavoro ma è da precisare che da un punto di vista giuridico integrava un inadempimento contrattuale
dando luogo a un danno civile con il conseguente obbligo di risarcimento ai danni della controparte.
Anche nel codice continuava lo sciopero ad essere sanzionato con pene detentive se condotto con
violenza o minaccia in più la giurisprudenza interpretava tali requisiti in maniera molto ampia
vanificando così lo pseudo liberalismo del codice
dopo la prima guerra mondiale il peggioramento delle concerie di vita delle classi sono andata di
manifestazioni scioperi occupazioni e proteste non solo da parte degli operai dell'industria ma anche
dai lavoratori delle campagne. Questo biennio rosso industriali e gli agrari ricevettero una mano
dallo squadrismo espressione del neonato partito fascista che assaltò le camere del lavoro e colpì
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1)Lo sciopero

  • principale arma nelle mani dei lavoratori e delle loro organizzazioni rappresentative per sostenere le proprie rivendicazioni
  • strumento per convincere la controparte quando gli interessi non coincidono della giustezza delle proposizioni astenendosi dal lavoro e perciò procurando un danno
  • strumento squilibrato: in quanto attribuito dalla storia della sua evoluzione iniziata per prassi e infine confluiti in una legge ad una sola delle parti del rapporto di lavoro (la serrata del datore di lavoro si pone sul piano giuridico del tutto diverso) questo squilibrio costituzionalmente la particolarità del diritto del lavoro in quanto diritto volta predisporre tutele della parte debole al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzatore politica economica e sociale del paese.
  • Si tratta di uno strumento di auto tutela più che di aggressione e i lavoratori sono collettivamente contro vessazioni potenziali da parte del soggetto forte del rapporto

i problemi del nostro ordinamento sorgono in quanto non esiste una definizione giuridica di sciopero e alla fonte dell'articolo 40 della costituzione: " il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano senza specificare cosa si intende per esso. La definizione è lasciata alla percezione sociale del fenomeno che inoltre è in continuo mutamento nel corso degli anni.

Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero letto nel contesto della ricerca dell'uguaglianza sostanziale è possibile ricavarne una nozione in qualche modo istituzionale non come mero riconoscimento formale che ne ingabbia le potenzialità ma come istituto del diritto vorrebbe sempre in grado di contribuire a costruire un ordine vagamente nuovo.

2)Storia

La storia del diritto di sciopero è segnata più da norme volte a reprimerlo e a contenerlo nei limiti che è a regolamentarlo.

  • Al momento dell'unificazione italiana venne stesa tutto il paese il codice penale del regno di Sardegna 1859 simile al codice di Carlo Alberto nel 1839 il quale a sua volta era ricopiato dal codice napoleonico 1801: enuncia in modo forte il divieto di entità intermedie tra Stato e individui e veniva sanzionato come reato comminato catene detentive tutte le intese degli operaie allo scopo di sospendere, ostacolare o far reincarnare il lavoro senza ragionevole causa.
  • Solo nei territori dell'ex su Granducato di Toscana continuò a vigere il più liberale codice di Leopoldo II 1853 per il quale la frazionabilità dello sciopero era condizionata all'uso della violenza
  • nel 1889 ho provato il codice Zanardelli in un'epoca di forti tensioni sociali in cui lavoratori iniziarono a ribellarsi per difendere i propri diritti il codice rese libera l'astensione collettiva dal lavoro ma è da precisare che da un punto di vista giuridico integrava un inadempimento contrattuale dando luogo a un danno civile con il conseguente obbligo di risarcimento ai danni della controparte. Anche nel codice continuava lo sciopero ad essere sanzionato con pene detentive se condotto con violenza o minaccia in più la giurisprudenza interpretava tali requisiti in maniera molto ampia vanificando così lo pseudo liberalismo del codice
  • dopo la prima guerra mondiale il peggioramento delle concerie di vita delle classi sono andata di manifestazioni scioperi occupazioni e proteste non solo da parte degli operai dell'industria ma anche dai lavoratori delle campagne. Questo biennio rosso industriali e gli agrari ricevettero una mano dallo squadrismo espressione del neonato partito fascista che assaltò le camere del lavoro e colpì

brutalmente lavoratori sindacalisti. Questo clima repressivo portò sempre un'interpretazione restrittiva delle norme sullo sciopero del codice liberale mentre da più parti si chiese nel contempo l'emanazione di leggi maggiormente repressive di un fenomeno sempre più temuto

  • il fascismo risolse queste preoccupazioni attraverso la trasformazione in legge delle statuizione della giurisprudenza liberale realizzando le aspirazioni dottrinali degli ultimi anni. Una delle leggi fascistissime del 1926 fedele all'ideologia corporativa dell'eliminazione il conflitto di classe abolendo la libertà sindacale vietò penalmente lo sciopero insieme alla serrata.
  • Questi reati rientrarono poi nel 1930 del codice Rocco: l'articolo 502 puniva con una sanzione pecuniaria lo sciopero e la serrata per fini contrattuali definito come l'abbandono collettivo del lavoro o il turbamento della sua continuità con regolarità da parte di tre o più lavoratori; l'articolo 505 le pene venivano inflitte chi scioperava per solidarietà con altri lavoratori o per protesta; pene più severe anche detentive venivano previste in caso di tumulti sommosse nonché per i capi gli organizzatori dello sciopero. Severe pene detentive erano comminate per lo sciopero definito per fini non contrattuali cosiddetto politico potesse costringere una pubblica autorità a dare o a emettere un provvedimento.
  • Quando cadde il fascismo il nuovo ordine democratico proposto una lettura opposta lo sciopero che nella costituzione del 1948 si parlava di diritto mentre però le norme del codice penale continuarono a restare. L'articolo 40 immediatamente dopo l'entrata in vigore della costituzione aveva un valore programmatico subordinando il riconoscimento costituzionale ha dell'emanazione della legge regolatrice. La tesi non ebbe alcun seguito alla sciopero da subito divenne un diritto sovvertendo in qualche modo i principi ideologia del vecchio Stato liberale che tolleravano sciopero secondo una logica di parità contrattuale tra le parti dove i lavoratori erano liberi di astenersi dal lavoro con la conseguenza di dover risarcire i danni prodotti alla controparte è di assoggettarsi alle regole privatistiche sull'inadempimento contrattuale fino al possibile licenziamento.
  • Con la costituzione emerse in primo piano l'aspro prospettiva dello Stato sociale né quello sciopero non ha posto nelle mani della parte debole del rapporto per fornire la parità sostanziale di cui all'articolo tre e di conseguenza non c'è spazio per le forme di responsabilità civile e poi quello sciopero comunque sospende la prestazione lavorativa e ne fa quindi venir meno la sinallagmaticita la perdita della retribuzione rimane l'unica conseguenza negativa per i lavoratori che esercitano il diritto

l'articolo 41 è stato attuato nonostante alcuni tentativi adottati a vuoto se non parzialmente in quanto la mancanza di leggi che lo regolano ha suscitato moltissimi problemi applicativi che sono stati ricondotti all'unico canale interpretativo della giurisprudenza.

  • Quindi le corti supreme hanno segnato il percorso del diritto di sciopero in un contesto dove ancora non erano state abrogate le norme repressive del codice penale. Esempio nel 1952 la cassazione affermò che la sussistenza di un diritto di sciopero esonerando i partecipanti della responsabilità per inadempimento contrattuale comportando comunque la mancanza di retribuzione in quanto veniva meno il nesso sinallagmatico. Nel 1960 e nel 1962 la corte intervenne poi a dichiarare incompatibili col nuovo ordinamento le fattispecie basiche dello sciopero per fini contrattuali.

3)Natura giuridica dello sciopero

▲ A tesi intermedie volta sdoppiare il diritto di sciopero con sindacato e lavoratori cotitolari nel senso che il diritto di sospendere i rapporti di lavoro a scopo di lotta apparteneva alle associazioni sindacali mentre ai singoli lavoratori apparteneva il diritto di aderire o meno allo sciopero da queste proclamato

▲ tesi che identificavano nel singolo il vero titolare del diritto ritenendo però legittimato ad esercitarlo solo dopo un atto di autorizzazione da parte del sindacato tale da conferire natura negoziale all'esercizio dello sciopero.

Tutte queste teorie colpivano lo sciopero cosiddetto spontaneo cioè di quello attuato da gruppi di lavoratori che indipendentemente dalla o magari contro la volontà dei sindacati cui aderivano.

È chiaro che sia sé considerato come un accordo preliminare o come potestà ordinatori a nei confronti degli iscritti la proclamazione dello sciopero risultava un momento ineliminabile dell'esercizio del diritto con la conseguenza di respingere la legittimità di scioperi organizzati da agenti non legittimati (infatti secondo la teoria più dura i lavoratori iscritti all'associazione avrebbe avuto addirittura un variopinto obbligo scioperare mentre la libertà di decidere liberamente se aderire o meno competeva ai non iscritti.

  • dalla metà degli anni 50

l'attesa per l'attuazione dell'articolo 40 era sempre più frustrante tanto da verificarsi sempre più frequentemente forme di sciopero non legate al sindacato istituzionale facendo così strada a tutte le teorie del diritto individuale ed esercizio collettivo che incontrarono negli anni successivi un favore quasi incontrastato.

In questi anni il sindacato è in forte crisi in quanto vi era una situazione di strapotere legalizzato del datore di lavoro onnipotente collaboratore ricattabili al minimo accenno di sindacalizzazione è perciò in questo contesto la teoria della titolarità costituì una strategia di delegittimazione sostegno dei sindacati deboli: in questa fase il momento della proclamazione venne svalutato da dichiarazione di volontà a mero comportamento di attuazione: la proclamazione nonno costituisce requisito di legittimità l'esercizio del diritto ma assume il semplice valore di un invito a scioperare ossia di una funzione propagandistica tra i lavoratori interessati.

  • Anni 60

anche in questa anni la titolarità individuale andò bene in quanto funzionali allo sviluppo delle relazioni sindacali del momento all'interno di sistema normativo portato a termine dallo statuto dei lavoratori di sostegno del sindacato ufficiale e di controllo di quello libero

  • anni 80 (ripresa delle teorie della titolarità collettiva)

da un lato nelle relazioni industriali lo sciopero stava sempre più sfuggendo di mano al sindacato ed era avvolte in balia dei lavoratori che vi ricorrevano con leggerezza mentre dall'altro lato normativo stava per entrare in vigore una legge del 1990 che regolava lo sciopero nei servizi pubblici che affidava all'organizzazione sindacale un ruolo fondamentale nell'individuazione degli minimi servizi come del resto diviso normativo lo stesso statuto dei lavoratori che prevedeva la legittimazione del solo sindacato nazionale contro comportamenti datoriali lesivi tra l'altro del diritto di sciopero. In questo clima cominciò a primeggiare la tesi della titolarità collettiva d'esercizio individuale nel senso che la decisione sindacale coesisteva con la libertà dei lavoratori di aderire o meno allo sciopero. Infatti per molti la titolarità collettiva non significava titolarità sindacale.

Il dibattito si divise tra chi:

  • enfatizzando lo sciopero nei servizi pubblici continuo a sostenere la titolarità collettiva in capo ad un sindacato sempre più istituzionalmente coinvolto nei meccanismi della legge ma in generale nella prassi della concertazione e che pareva accogliere molto volentieri una conclusione che sgombrava il campo da pericolosi intrusi
  • e chi invece partendo da un esame più complesso dell'intera figura del diritto di sciopero rielaborò la tesi della titolarità individuale ad esercizio collettivo : il diritto di sciopero era titolare il singolo lavoratore mentre il suo esercizio doveva essere necessariamente collettivo rispecchiando l'interesse altrettanto collettivo dei soggetti interessati: conseguenze come per esempio non era indispensabile alcuna proclamazione dello sciopero che poteva essere anche spontaneo e a sorpresa; non contava il numero dei lavoratori coinvolti;
  • atti con i quali sindacato avesse disposto il diritto di sciopero erano validi solo per il sindacato firmatario e non per i singoli lavoratori come ad esempio le clausole dette di tregua o di pace sindacale contenute in contratti collettivi a partire dagli anni 60 in virtù dei quali ci si impegna a non scioperare prima della scadenza del contratto o di esperire tentativi di conciliazione

ritenute obbligatorie per i soli stipulandoti e non normative per i lavoratori sono state scarsamente reiterate negli anni successivi non sono state riproposte di recente nei contratti collettivi Fiat seguiti all'uscita da Confindustria dalla fabbrica torinese: i sindacati firmatari si impegnano a non proclamare scioperi durante la vigenza del contratto collettivo dal canto suo l'accordo Inter con federale del 28 giugno 2011 consente contratti aziendali di includerle clausole di questo tipo volte a promuovere procedure di raffreddamento del conflitto. (La loro efficacia vincolano soli sindacati firmatari e non i singoli lavoratori)

5)limiti personali

non possono scioperare:

  • militari ai quali la legge 382-1978 attribuisce solo il diritto sindacale di rappresentanza
  • appartenente la polizia giudiziaria ai quali la legge 121-1981 vieta espressamente lo sciopero

La corte costituzionale ha provveduto a riconoscere la titolarità del diritto di sciopero in capo ai piccoli imprenditori senza lavoratori alle proprie dipendenze i quali pur formalmente autonomi sono soggetti ai propri committenti: la loro agitazione non è qualificabile come serrata ai sensi dell'articolo 40 come legittimo strumento di pressione nei confronti dei soggetti da cui tale piccoli imprenditori dipendono socio economicamente.

La giurisprudenza ha riconosciuto sempre più largamente il diritto di sciopero ai lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Le leggi del 1990 e del 2000 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali hanno allargato l'aria di esercizio del diritto ad alcuni lavoratori autonomi e piccoli imprenditori

del resto il termine negli anni è cambiato se stesso ben oltre la semplice nozione tecnica che comunque l'unica contare per il diritto dato che oggi si finisce per chiamare sciopero anche ogni forma di protesta concernente il non fare qualcosa come per esempio lo sciopero della fame o lo sciopero degli studenti.

negli anni 70 un contributo importante è quello di Edoardo ghera che cambiò i termini della questione: alla luce dei principi della responsabilità extra contrattuale si individuo due tipi di

limiti cosiddetti esterni allo sciopero:

  • uno positivo derivanti dal rapporto contrattuale di cui il lavoratore parte
  • uno negativo derivante dal generale divieto di leggere le altrui situazioni soggettive

il principio del neminem ledere gravava anche sui partecipanti allo sciopero da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro soggetto colpevole di un danno la cui giustizia lo rende responsabile di un fatto illecito secondo l'articolo 2043: in conseguenza di ciò i lavoratori in sciopero erano tenute a rispettare anche un interesse datoriale il quale però si sostanziava non già in quella attinente allo svolgimento dell'attività produttiva destinato a soccombere di fronte allo sciopero, quanto della semplice aspettativa alla conservazione dell'organizzazione aziendale in vista della ripresa dell'attività produttiva stessa quindi

il limite non stava nel danno alla produzione ma nel danno alla produttività.

1980 la sentenza di della cassazione spazzò via corrispettivita dei sacrifci e danno ingiusto e rese quindi inutile la distinzione tra scioperi normali e quelle normali consentendo così di passare dall'individuazione dei cosiddetti limiti interni al diritto di sciopero a quelli esterni. Si parlava così di limite qualitativo e non quantitativo come prima del danno inferto alla capacità produttiva dell'azienda: ogni sciopero a prescindere dalle sue modalità di effettuazione incontrava le stesse limitazioni esterne.

Per quanto riguarda l'individuazione dei limiti esterni prevalenti sul diritto di sciopero qualche dubbio interpretativo emerse al riguardo a quello dell'integrità del patrimonio aziendale

dubbi comportava la distinzione pratica tra produzione produttività: ci fu chi rilevò che anche il semplice danno la produzione potesse pregiudicare la concorrenzialità di un'impresa ma si replicò che il bene giuridico tutelato era solo la produttività cioè l'eventuale venir meno della stessa fonte del lavoro: il limite del danno ingiusto aveva il suo fondamento positivo del principio di non provocare danni ad altri che fondava la responsabilità aquiliana

il danno alla produzione era sempre legittimo, il danno alla produttività poteva dar luogo a responsabilità solo se i lavoratori scioperavano senza adeguate cautele volte a garantire la sicurezza degli impianti e l'integrità dei beni e della persona dell'imprenditore e dei suoi collaboratori

7) sciopero non economico

La corte costituzionale del 1962 affermò che lecito lo sciopero di solidarietà condotto del lavoratore di un'azienda allo scopo di sostenere rivendicazioni sostanzialmente affini di colleghi di altre aziende.

Nel 1974 la corte interviene sullo sciopero politico affermando la contrarietà dell'articolo 503 con l'articolo 40 riconoscendo legittimità a meno che lo sciopero politico non fosse diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale oppure ad impedire o ostacolare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche. La corte individuato due tipologie:

▲ sciopero politico economico: alla base della rivendicazione politica c'è una motivazione anche lartamente di tipo economico che può non avere un datore di lavoro come suo interlocutore.

▲ Lo sciopero politico puro animato da ragioni esclusivamente di stampo politico

sono il primo sarebbe tutelato dall'articolo 40 mentre il secondo non potrebbe rientrare nel suo ambito di operatività con la conseguenza che esso pur lecito sarebbe assoggettato come comportamento di libertà e non come diritto alle ordinarie regole dell'illecito civile con la responsabilità per danni. La distinzione di questi

due scioperi negli anni andata scemando in quanto la prima categoria si è talmente dilatata da ricomprendere le agitazioni proclamate contro per esempio la politica governativa in materia economica fiscale pensionistico e così via

La corte è intervenuta dichiarare l'illegittimità dell'articolo 504 del codice penale che prevedeva il più grave reato del cosiddetto sciopero di coazione nei confronti della pubblica autorità

  1. modalità di sciopero

La fantasia delle relazioni sindacali ha dato vita a molteplici forme di effettuazione di un'agitazione sulla cui legittimità le interpreti sono stati chiamati a pronunciarsi. Per esempio si ricorda lo sciopero a gatto selvaggio che con azioni improvvise e interruzioni alternate bloccavano le catene di montaggio.

  1. Sciopero dello straordinario: i lavoratori si spengono soltanto dallo svolgere il lavoro straordinario richiesto dal loro contratto collettivo
  2. (^) sciopero delle mansioni: rifiutano di eseguire mansioni ulteriori rispetto a quelle di propria competenza
  3. sciopero del cottimo o del rendimento: rallentano i ritmi produttivi richiesti

in passato questi scioperi venivano ricondotti al diritto di sciopero ma dopo la famosa sentenza della cassazione del 1980 possono dirsi esistenti nei tipi di orientamenti: c'è chi ritiene che la fattispecie sia ricavabile dalla previsione dell'articolo 40 mentre Chiambretti rilievo la mancanza di un elemento ritenuto fondamentale dello sciopero ovvero l'abbandono del lavoro dovrà stabilire per determinare la legittimità del comportamento spesso definito ostruzionismo se lo svolgimento dell'attività non eseguita (lo straordinario, la mansione ulteriore, l'aumento del ritmo) fossero meno obbligatorio per le disposizioni di legge di contratto collettivo.

Opposte rispetto a quest'ultime sono altre forme di protesta collettiva nelle quali invece la prestazione viene resa ma ne vengono per così dire esasperati contenuti:

  1. lo sciopero pignolo viene effettuato continuando il lavoro ma rallentando notevolmente l'attività in conseguenza dell'applicazione rigida se non addirittura pedante di disposizioni legislative regolamenti e contratti
  2. sciopero alla rovescia si ha quando i dipendenti svolgono lavori non richiesti si pensi ai casi non infrequenti di datori che per vari motivi non proseguono l'attività mentre i lavoratori continuano a presidiare il loro posto svolgendo le normali mansioni

ipotesi in cui l'agitazione collettiva si svolge non allontanandosi dall'impresa:

▲ lo sciopero bianco definisce il caso in cui i dipendenti si astengono dal lavoro ma non lasciano l'impresa sostanzialmente allo scopo di scongiurare il cui miraggio e di compattare anche solo psicologicamente gli scioperanti la forma più estrema di quest'ultima condotta è l'occupazione d'azienda che presuppone la permanenza dei lavoratori oltre il loro ordinario orario lavorativo. La fattispecie comprende presidio diurno notturno dell'azienda particolarmente efficace come strumento di pressione nei confronti della controparte ma rischia però di ricadere sotto la previsione dell'articolo 508 che punisce l'occupazione di un altrui azienda col solo scopo di impedirne o turbare

queste basi la corte ha concluso nel senso che l'azione collettiva di per sé considerato un impedimento all'esercizio della libertà economica possa essere ritenuta prevalente solo ed eccezionalmente qualora essa incarni interessi generali di tutela dei lavoratori e sia proporzionata rispetto al fine perseguito che deve essere compatibile con le fonti del diritto comunitario.

Le decisioni della corte come sappiamo rilevano solo nell'ambito dei casi decisi in quanto come lottiamo sono indice di un complessivo atteggiamento scettico che si concretizza in uno sfavore dell'ordinamento europeo nei confronti dell'azione collettiva.

  1. La serrata, rifiuto di prestazioni inutilizzabili e commiraggio

serrata: chiusura totale o parziale dell'azienda per un periodo di tempo più o meno lungo. Strumento non molto rilevabile nella pratica che è stato usato sostanzialmente come strumento difensivo ovvero di risposta ad un'azione lavoratori.

Notiamo bene che serrate sciopero sono derivanti da rapporti ben diversi eppure la legge per lunghissimo tempo ha trattato paritariamente le fattispecie sullo presupposto di una sola formale uguaglianza contrattuale proponendo l'ingannevole idea della parità delle armi. La serrata ha seguito lo stesso percorso normativo dello sciopero finché non è intervenuta la costituzione che in considerazione l'affermazione dei nuovi valori del riscatto sociale e dell'uguaglianza sostanziale ha diversificato le due fattispecie riconoscendo lo sciopero come diritto ma non facendo nessuna menzione della serrata e ne consegue pertanto che quest'ultima non è quantificabile come diritto.

La pronuncia della corte costituzionale del 1960 affermò il valore della serrata alla stregua di una semplice libertà la cui fonte costituzionale sarebbe l'articolo 39 inteso come libertà di organizzazione ma anche di azione sindacale e si incaricò di ribadire la differenza di rango costituzionale rispetto allo sciopero tutelato invece nell'articolo 40

La corte dichiarò l'illegittimità dell'articolo 502 che puniva la serrata per fini contrattuali.

In ogni caso la serrata costituisce illecito civile configurando una violazione del contratto di lavoro sia essa rapportabile rifiuto di ricevere le prestazioni dei dipendenti o all'inadempimento dell'obbligazione retributiva

▲ La serrata se si pone come azione di ritorsione rispetto uno sciopero per la maggior parte della giurisprudenza questa produce l'integrazione dell'ipotesi della condanna antisindacale di cui articolo 28 dello statuto che sanziona i comportamenti del datore di lavoro diretta di impedirlo limitare l'esercizio del diritto di sciopero sempre che si sia presenza di uno sciopero legittimo e che cioè non rechi danno la produttività dell'impresa.

▲ (^) Si parla di sciopero non di serrata: in presenza di proteste da parte degli esercenti di piccole industrie o commerci che siano prive di dipendenti.

▲ A livello europeo l'articolo 28 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea pone sullo stesso piano il diritto dei lavoratori è quello del datore di lavoro di ricorrere in caso di conflitti di interessi ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi ci fa capire che in sostanza la fonte europea potrebbe far pensare a un inedito diritto di serrata ma l'esplicito rinvio optato dalla norma alle legislazioni e prassi nazionali dovrebbe impedire una conclusione del genere.

Il datore di lavoro può o meno legittimamente rinunciare alla prestazione di lavoro residua offerta dal lavoratore nelle pause di uno sciopero singhiozzo o nei momenti di non effettuazione di uno sciopero a scacchiera.?

La giurisprudenza è intervenuta a precisare riguarda tali scioperi stabilendo che rifiuto del datore di lavoro è legittimo se la prestazione risulti in concreto inutilizzabile cioè comporti per lui un aggravio di spese. Il lavoratore che esercita il proprio diritto di sciopero senza danneggiare la produttività aziendale e che si presenta regolarmente al lavoro nei periodi in cui non si astiene dal lavoro alla concreta possibilità di vedersi rifiutata la messa a disposizione e quindi negata la retribuzione. Se poi si aggiunge che tale conseguenza potrebbe colpire anche i lavoratori non aderente allo sciopero che offrono al datore la loro prestazione giudicata però inutilizzabile si comprende come questa può essere definita come una sentenza in diretta a quelle forme di sciopero un tempo definite anomale.

L'articolo 1206 secondo cui occorre un motivo legittimo per rifiutare la prestazione concludendo che questo si sostanzi nell'impossibilità di riceverla a tale requisito dovrebbe essere interpretato con un certo rigore per evitare la nullificazione di un diritto del lavoratore maggior ragione nel caso di lavoratori che non aderiscono allo sciopero.

CRUMMIRAGGIO: comportamento anch'esso ai limiti della condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto.

Il cRUMIRO termine che risale a fine ottocento quando la tribù tunisina fu bollata dagli occupanti francesi come quella dei selvaggi per antonomasia è il termine passò quindi a designare spregiativamente una categoria entrando nel lessico sindacale. Esso è colui che non intende aderire allo sciopero e che quindi vuole recarsi normalmente al lavoro questo comportamento appare di per sé l'illecito alla luce della libertà sindacale ma può essere oggetto di conflitto da parte dei lavoratori scioperanti sul piano dei rapporti dialettici tra diverse opinioni.

CRUMIRAGGIO INDIRETTO: ovvero quello realizzato dal datore di lavoro con la sostituzione dei dipendenti sciopero attuato spostando temporaneamente propri dipendenti da un reparto quello di sciopero oppure addirittura reclutando lavoratori esterni servendosi magari di contratti di somministrazione. In quest'ultimo caso detto di Crum.esterno esistono espliciti divieti legislativi di ricorrere a determinati istituti per sostituire lavoratori sciopero. Nel caso di cru miraggio interno c'è chi sostiene che una volta rispettati progetti dell'articolo 13 dello statuto del lavoratore riguarda il divieto di adibizione a mansioni inferiori il datore ben potrebbe rispondere allo sciopero con provvedimenti di tipo sostitutivo.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

il primo accenno testuale delle agitazioni nei settori pubblici contenuto dell'articolo 202 del codice penale toscano del 1853 in vigore fino al 1889 dei territori dell'ex granducato che sanzionava l'astensione dal lavoro di operaio o giornalieri raccolti per eseguire lavori di proprietà pubblica o privata.

Storia:

Neanche codice zanardelli 1989 è sullo sciopero nei settori privati come libertà prevedeva disposizioni particolari per i pubblici servizi assoggettati perciò come nelle imprese private alla medesima punibilità dello sciopero violento. Ma anche se in concreto lo sciopero fosse stato del tutto pacifico il giudice lo ritenevano comunque illegittimo quando non venivano interrotti servizi di pubblica utilità. L'articolo 181 prevedeva una sanzione non solo pecuniaria ai pubblici ufficiali che in numero di 3 o piu previo concerto abbandonano indebitamente il proprio ufficio. Si trattava di un reato che poteva essere commesso solo d'un pubblico ufficiale per cui la punibilità non dipendeva tanto dalla produzione di un danno alla collettività quanto piuttosto alla qualità del soggetto attivo essendo funzionario che rappresenta lo Stato non poteva in quanto

Il legislatore sostenne la prassi auto regolativa con la legge-quadro sul pubblico impiego 93-1983 che stabiliva che un sindacato per essere ammesse le trattative negoziali dovesse adottare codici di autoregolamentazione dello sciopero con un contenuto minimo obbligatorio

i limiti però dal punto di vista giuridico è che le sue norme vincolavano soltanto i lavoratori iscritti all'associazione sindacale che le adottava mentre le eventuali violazioni erano soggetti semplici sanzioni con esclusione di ogni responsabilità per inadempimento nei confronti del datore di lavoro e di conseguenza il giudice si trovava nella situazione di non poter giudicare le violazione codici di autoregolamentazione con evidenti ricadute in termini di effettività della disciplina.

Per questo autoregolamentazione non si rivelò in grado di rispondere alla domanda di effettività e si facevan man mano più presente di fronte alla crescita del settore dei servizi e alla conseguente terziarizzazione del conflitto. È in questo momento che il malcontento dell'opinione pubblica fece da sponda all'interventismo dell'autorità governative attraverso lo strumento della precettazione per convincere il lavoratore non scioperare sotto la minaccia di sanzioni penali.

L'autodisciplina si impegnava oltre che sulla salvaguardia dei beni assolutamente preminenti sullo sciopero anche sulla tutela contro il disagio degli utenti dei servizi.

La definizione di sciopero nei servizi pubblici

La particolarità dello sciopero nei settori che forniscono servizi essenziali è data dal fatto che esso danneggia non solo la controparte datoriale ma anche l'utente del servizio persona estranea al rapporto

La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali fu trovato nel 1990 fornendo la dimostrazione del fatto che senza il pieno consenso delle forze sindacali non è realistico pensare di governare adeguatamente il conflitto

▲ La legge del 12 giugno 1990 numero 146 costituisce ancora oggi l'unico provvedimento normativo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero in attuazione dell'articolo 40.

Lo scopo che la legge persegue è quella di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Quindi si vuole garantire che nell'ambito delle amministrazioni e delle imprese erogatrici di servizi il diritto di sciopero esercitato in modo da assicurare al contempo il godimento del contenuto essenziale di determinati diritti della persona garantiti dalla costituzione e quindi l'effettività di essi.

Il con temperamento dei due diritti è perseguito dalle stesse regole della legge integrate in alcuni aspetti della disciplina di fonte convenzionale ossia da contratto accordi collettivi stipulati tra le rappresentanze sindacali nelle amministrazioni o imprese che erogano servizi nonché dei codici di autoregolamentazione di lavori autonomi professionisti e piccoli imprenditori.

Cosa significa la nozione di servizio pubblico essenziale?

La nozione data attraverso il ricorso al criterio teleologico ossia mediante l'individuazione dei diritti della persona dalla costruttore tutelati alla cui attuazione del servizio è rivolto e che pertanto valgono a conferire adesso il carattere di essenzialità. Si tratta di un'elencazione tassativa:

▲ del diritto alla vita

▲ alla salute

▲ alla libertà

▲ alla sicurezza

▲ alla libertà di circolazione

▲ all'assistenza è previdenza sociale

▲ Istruzione

▲ lla libertà di comunicazione

al comma due la successiva indicazione meramente esemplificativa dei servizi cui la prestazione sicura l'effettività dei diritti suddetti rende possibile l'allargamento esplicito ogni interpretazione espansiva della norma e quindi l'ampliamento del numero dei servizi essenziali in un'ottica di adeguamento alle modificazioni della realtà socioeconomica come per esempio è avvenuto di recente con l'inclusione dei musei e dei luoghi della cultura legge 2015.

Sono essenziali: tutti quei servizi che pur non nominate dal legislatore consentono l'esercizio di taluno dei diritti fondamentali da esso considerati: molto importante ruolo della commissione di garanzia dell'individuazione di nuovi di ulteriori servizi essenziali.

La norma specifica che ai fini dell'essenzialità del servizio a nulla rileva la natura privata o pubblica del rapporto come è anche indifferente il regime convenzionale o di concessione in cui opera il gestore.

La legge del 1990 non esplicitava se la disciplina contenuta si rivolgesse esclusivamente ai lavoratori subordinati o anche a quelli autonomi si trattava di una pericolosa lacuna.

Quindi il problema sorgeva per i lavoratori autonomi come per esempio gli avvocati, titolari di farmacia, gestori di distribuzione di carburante.

Ma la questione fu affrontata in prima battuta dalla corte costituzionale che con specifico riferimento alla categoria forense aveva già nel 1994 ha auspicato l'intervento del legislatore volto regolamentare l'adesione alle manifestazioni di protesta deliberato dagli organismi di categoria sono dopo la corte dichiarò illegittimo con riferimento all'articolo 24 della costituzione l'articolo due della legge del 90 nella parte in cui non prevedeva nel caso di sciopero degli avvocati le stesse regole valide per la generalità degli scioperi nei servizi essenziali poiché l'astensione limitata dell'udienza da parte degli avvocati pregiudicare diritti costituzionali fondamentali quali quello dell'azione e della difesa.

Il legislatore è intervenuto a colmare questa lacuna con la legge 83 del 2000 che ha espressamente esteso l'ambito applicativo della disciplina all'astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria da parte di lavoratori autonomi professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici cui articolo uno ne consegue quindi che la legge 146 del 90 trovò già applicazioni tutte le forme di astensione dal lavoro indipendentemente dalla loro denominazione e della natura subordinata o autonoma del rapporto

  1. Obbligo di dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi
  2. dovere di garantire a rendere nota la propria riattivazione del servizio quando l'astensione dal lavoro sia terminata

i media-il servizio pubblico radiotelevisivo-quotidiani-emittenti radiotelevisive che si avvalgono di finanziamenti o di agevolazioni tariffarie creditizio fiscali previste da leggi dello Stato sono tenuti a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni fornendo informazioni complete sull'inizio, sulla durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti telegiornali e giornali radio.

Questo sciopero è molto importante per quanto riguarda l'impatto che ha sulla psicologia delle persone infatti la sua diffusione della notizia dell'agitazione provoca disagi per utenti del servizio interessato e determina una forte pressione tale da indurre legislatore del 2000 a vietare espressamente il cosiddetto effetto annuncio prevedendo che la revoca spontanea dello sciopero proclamato dopo che è stata data informazione all'utenza costituisca forma sleale di azione sindacale che legittima peraltro l'intervento sanzionatorio della commissione di garanzia. (L'unica eccezione e quando si intervenuto un accordo tra le parti ove sia stata una richiesta di revoca da parte della commissione di garanzia o dell'autorità competente per la precettazione)

La legge del 2000 introdotto: l'obbligo di rarefazione che si traduce nella previsione da parte dei contratti o accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione di periodi di franchigia ed intervalli minimi: può accadere che la concentrazione delle agitazioni in determinati periodi dell'anno o la proclamazione di scioperi in successione dello stesso settore o tali da incidere sul medesimo bacino di utenza anche da parte di sigle sindacali diverse mette a rischio la continuità dell'erogazione del servizio pubblico si prevede quindi

periodi di franchigia ossia : l'asse temporali in cui è di fatto proibita l'astensione ad esempio in coincidenza con le festività o le tornate elettorali nonché rispetto di intervalli minimi tra un'agitazione l'altra. Di intervalli possono essere minimi soggettivi (relative al divieto di proclamare scioperi successivi da parte dello stesso soggetto sindacale se non nel rispetto di un determinato arco temporale tra l'uno e l'altro) o oggettivi (divieto di proclamare da parte dei sindacati diversi astensione simultanee o eccessivamente ravvicinate nel tempo e nello stesso settore)

Prestazioni minime

nella dialettica tra legge e autonomia collettiva voluta dal legislatore del 90 il difficile compito di determinare regolamentare tali prestazioni era rimesso ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e le amministrazioni impresse che erogano il servizio nonché i codici di autoregolamentazione per quanto concerne i lavori autonomi professionisti e piccoli imprenditori. Dal 2000 però l'ago della bilancia si sposta anche se la contrattazione collettiva e la autoregolamentazione continuano a svolgere un compito indispensabile.

Tali accordi e codici devono specificare nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità della disciplina legislativa in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti le prestazioni indispensabili le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a salvaguardarne i diritti costituzionalmente tutelati:

▲ previsione di quote strettamente necessarie di lavoratori comunque tenuti alle prestazioni

▲ indicazione delle modalità per la loro individuazione

▲ indicati gli intervalli minimi da osservare tra l'accettazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo

▲ (^) procedure di raffreddamento è conciliazione obbligatoria per entrambe le parti di esperire prima della proclamazione dello sciopero

qual è l'efficacia soggettiva dei predetti accordo contratti collettivi?

Le previsioni relative le prestazioni minime per poter assolvere la loro funzione garantista devono avere efficacia generale ovvero essere vincolanti anche per i lavoratori non iscritti alle sigle sindacali stipulati non solo nell'amministrazioni pubbliche settore in cui gli accordi collettivi hanno per legge efficace erga omnes ma anche nelle imprese private che erogano servizi pubblici.

Si nota per ciò la questione dell'estensione dell'efficacia soggettiva degli accordi collettivi trattandosi di contratti di diritto comune.

La tesi dell'efficacia generale degli accordi della legge del 90 si fonde in primo luogo su un dato letterale infatti l'articolo 2 com 3 testualmente dispone che i sindacati, lavoratori e amministrazione impresa erogatrice dei servizi siano tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili senza operare alcuna distinzione tra soggetti aderenti e non aderenti all'organizzazione stimolanti né tra soggetti firmatari e non firmatari dell'accordo.

La corte ha escluso che la norma in contrasto con gli articoli 39 e 40 della costituzione.

Articolo 39: non è violato perché l'oggetto della contrattazione collettiva non sarebbe un conflitto di interessi tra imprenditore lavoratori incide sull'assetto generale del mercato del lavoro bensì il conflitto tra i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali e gli utenti in ordine alla misura entro cui l'esercizio del diritto di sciopero deve essere mantenuto per contemperarlo con i diritti della persona così grossolanamente garantita; dal punto di vista formale fonte diretta dell'obbligo del lavoratori di effettuare le prestazioni indispensabile non sarebbe pertanto il contratto collettivo ma il regolamento di servizio datoriale

articolo 40: la riserva di legge ivi contenuto non escluderebbe che la determinazione di certi limiti o modalità di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa la contrattazione collettiva purché vengono garantite le finalità per la quale la riserva è stata disposta.

I contratti e gli accordi collettivi e i codici di autoregolamentazione devono essere sottoposti alla valutazione di idoneità da parte della commissione di garanzia

alla quale vengono comunicati tempestivamente cure delle parti interessate ma l'autorità di controllo può comunque procedere alla verifica anche di propria iniziativa.

Commissione di garanzia

una delle più importanti introdotte dalla legge 146 del 90 e l'istituzione della commissione di garanzia:

su richiesta delle parti e di propria iniziativa può esprimere il proprio giudizio sull'interpretazione o applicazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione per la parte di propria competenza ed inoltre ma solo su richiesta congiunta delle parti interessate può emanare un lodo sul merito della vertenza. Non si tratta di una pronuncia sulla controversia che sta alla base dello sciopero ma su quell'avente ad oggetto le interpretazioni di fonti sulle prestazioni indispensabile.

Funzione di prevenzione degli scioperi illegittimi: una volta ricevuta la comunicazione della proclamazione dello sciopero qualora ravvisi profili di criticità l'autorità ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati e può con apposita delibera rivolgere loro un invito formale a riformulare la proclamazione in conformità della legge degli accordi ogni codici di autoregolamentazione differendo l'astensione ad altra data. La delibera di invito e vincolante per le parti atteso che però in ottemperanza ad essa comporta come sanzione il raddoppio delle sanzioni cui articolo quattro.

La commissione ha potere di segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero può derivare un imminente fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona tutelati nonché quello di formulare proposte relative alle misure da adottare con l'ordinanza di precettazione per prevenire tale pregiudizio.

La commissione ai poteri sanzionatori:

spetta alla commissione il compito di valutare e reprimere i comportamenti illegittimi tenuti dagli attori dell'astensione collettiva quindi ha il potere di irrogare sanzioni con la legge 2000.

L'autorità di garanzia e tenuta valutare con la procedura prevista dall'articolo 4com4quater il comportamento delle parti:

  • (^) se rileva inadempienze o violazione degli obblighi di legge o degli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili o delle procedure di raffreddamento è conciliazione e delle altre misure di con temperamento o dei codici di autoregolamentazione delibera direttamente sanziona carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano servizi e quanto ai prestatori di lavoro prescrive al datore di lavoro di applicare loro sanzioni disciplinari.
  • Nella valutazione del comportamento la commissione si avvale di strumenti individuate dalla legge stessa: essa può acquisire tutti dati relativi all'insorgenza del conflitto per avere un quadro più completo possibile della situazione
  • l'inosservanza della proposta formulata dalla commissione sia la forma sleale di comportamento sindacale il cosiddetto effetto annuncio costituiscono comportamento valutabile ai fini dell'irrogazione delle sanzioni

vincoli procedurali del potere sanzionatorio dell'autorità:

  1. l'apertura del procedimento: su iniziativa della stessa commissione o su richiesta delle parti interessate delle associazioni rappresentative degli utenti dell'autorità nazionale locali che vi abbiano interesse.
  2. L'avvio della procedura è notificato alle partiche hanno 30 giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
  1. Dopo 30 giorni e non oltre 60 giorni dall'apertura del procedimento, la commissione formula la propria valutazione e se valuta negativamente il comportamento tenuto conto delle cause di insorgenza del conflitto delibera le sanzioni indicando il termine entro il quale la disposizione deve essere eseguita con l'avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla stessa commissione dei 30 giorni successivi. (Le delibere della commissione sono impugnabili dinanzi al giudice del lavoro)

le associazioni rappresentative degli utenti:

▲ a legittimazione ad avviare il procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari devono essere sentite dalla commissione di garanzia prima della valutazione di idoneità delle prestazioni minime

▲ sono legittimati ad agire in giudizio con tre sindacati che revocano uno sciopero dopo averlo proclamato o che disattendono l'invito della commissione a differirlo nonché nei confronti degli erogatori dei servizi che non forniscono adeguata informazione agli utenti.

L'apparato sanzionatorio è delineato dall'articolo 4 e :

▲ contempla sanzioni collettiva carico delle organizzazioni dei lavoratori che hanno proclamato lo sciopero o vi hanno aderito

▲ sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti responsabili delle meditazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese degli enti che erogano servizi

▲ sanzioni disciplinari per i lavoratori astenutisi illegittimamente dal lavoro

Le organizzazioni dei lavoratori che proclamano o aderiscono ad uno sciopero in violazione delle disposizioni su preavviso, comunicazione scritta, prestazioni minime ed esperimento delle procedure di raffreddamento è conciliazione possono incorrere in tre diversi tipi di sanzione:

▲ i primi due sono di tipo economico: sospensione dei permessi sindacali retribuiti e la mancata percezione dei contributi associativi trattenuti dalla retribuzione applicabili anche congiuntamente per la durata dell'astensione e comunque per un ammontare complessivo compreso tra 2500 e € 50.000 tenuto conto della consistenza associativa e della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico

▲ La terza sanzione incide sul piano delle relazioni sindacali rischiando quindi di rivelarsi poco efficace e consiste nell'esclusione dalle trattative alle quali l'organizzazione partecipa per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

▲ Se le organizzazioni sindacali non fruiscono di permessi sindacali retribuiti e contributi associativi o non partecipano alle trattative si prevede in sostituzione una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile compresa sempre tra i 2500 e € 50.

Dirigenti responsabili delle risorse pubbliche e i legali responsabili dell'impresa degli enti che erogano servizi laddove non garantiscono le prestazioni indispensabili non prestino correttamente informazione di utenti o non adempiano agli obblighi comunque derivanti dagli accordi collettivi e dalla regolamentazione provvisoria della commissione sono soggetti: sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a € 50.000.