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Descrizione delle caratteristiche dello Stato democratico.
Tipologia: Appunti
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Negli Stati democratici, la sovranità appartiene al popolo. “Democrazia” letteralmente significa “potere attribuito al popolo”: questo termine è stato coniato nell’antica Grecia, dove gli Stati-Polis erano di ridotte dimensioni e coincidevano con le città (per esempio Sparta e Atene). I cittadini di queste città-Stato esercitavano direttamente il potere, la sovranità, prendendo decisioni sulle questioni di pubblico interesse in apposite riunioni. L’utilizzo del termine “democrazia” nell’antica Grecia, quindi, indicava il potere esercitato direttamente dal popolo: la democrazia diretta. Oggi, gli Stati hanno notevoli estensioni e un considerevole numero di cittadini: per esempio, in Italia ci sono 60.000.000 di abitanti. Non è pensabile l’esercizio del potere da parte del popolo solo in modo diretto. Il potere, la sovranità, viene esercitata: Prevalentemente in modo indiretto; Eccezionalmente in modo diretto.
I cittadini scelgono dei rappresentanti attraverso l’esercizio del diritto di voto. Quindi, essi non decidono direttamente le questioni di interesse pubblico o collettivo, ma delegano questo compito ad altri soggetti. In Italia l’art 1 Cost. così dispone: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”. Ai sensi e per gli effetti di questo articolo e di quanto previsto dal testo costituzionale, la democrazia in Italia è prevalentemente indiretta: i cittadini esercitano la sovranità attraverso propri rappresentanti, scelti nelle elezioni. L’art. 48 Cost. disciplina, poi, il diritto di voto. Possiamo distinguere tre tipi di elezioni: elezioni politiche: i cittadini esercitano il diritto di voto per eleggere i parlamentari (deputati e senatori); elezioni amministrative: i cittadini esercitano il diritto di voto per la scelta dei rappresentanti negli enti locali (Regioni, Province, Comuni); elezioni europee: i cittadini esercitano il diritto di voto per la scelta dei membri del Parlamento europeo.
I cittadini esprimono direttamente la loro opinione, decidono questioni di interesse collettivo, nazionale, senza delegare la decisone ad altri. In base all’art. 1 Cost. e all’impianto della Costituzione stessa, l’esercizio della democrazia diretta da parte dei cittadini costituisce un’eccezione. Gli istituti di democrazia diretta sono tassativamente previsti dalla Costituzione: Iniziativa popolare (art. 71 Cost.). “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” Il popolo può presentare al Parlamento una proposta di legge. La proposta (o progetto di legge) deve essere redatta in articoli, deve riguardare una materia di interesse collettivo o generale e deve essere firmata da almeno 50.000 elettori (cittadini maggiorenni che hanno compiuto 18 anni). Il Parlamento ha l’obbligo di esaminare la proposta di legge presentata dal popolo. Può, poi, bocciare, modificare e approvare il progetto. Quando il Parlamento lo approva, questo diventa legge. Petizione (art. 50 Cost.). “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. La petizione è un’istanza rivolta dai cittadini al Parlamento che deve avere per oggetto materie di interesse collettivo: con questa si può chiedere anche l’adozione di leggi in determinate materie. A differenza dell’iniziativa popolare, la petizione presenta alcune caratteristiche particolari: Può essere presentata anche da un solo cittadino (non è necessaria la raccolta di 50.000 firme); Il Parlamento non ha l’obbligo di prenderla in esame. Nell’iniziativa popolare, invece, il Parlamento ha l’obbligo di prendere in esame la proposta ricevuta. Referendum. Ne esistono di diverse tipologie: Referendum istituzionale: i cittadini sono chiamati a votare per scegliere la forma di governo. In Italia si è fatto ricorso a questa tipologia di referendum il 2 giugno 1946, quando i cittadini, con suffragio universale, furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica; Referendum costituzionale: i cittadini sono chiamati a decidere se far entrare in vigore una legge costituzionale di modifica della Costituzione. Sono chiamati a esprimere una valutazione sull’entrata in vigore di una legge costituzionale, approvata dal Parlamento con una maggioranza non qualificata (2/3 dei membri delle Camere), diretta a modificare la Costituzione. Per modificare la Costituzione è necessaria una procedura speciale, diversa da quella adottata normalmente dal Parlamento: questa procedura è disciplinata dall’art. 138 Cost. ed è definita “aggravata”, in quanto richiede tempi più lunghi e maggioranze più elevate rispetto alla procedura ordinaria. Se il Parlamento non approva una legge costituzionale con una maggioranza elevata, (qualificata - pari ai 2/3 dei suoi membri), ma con una maggioranza più bassa (assoluta - pari al 50%+1 dei suoi membri), la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale. I cittadini sono chiamati a decidere se far entrare in vigore o meno la legge con la quale si vuole modificare la Costituzione. Per esempio, il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 relativo all’entrata in vigore della legge costituzionale aveva ad oggetto la modifica