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Lo Statuto Albertino: cenni storici e caratteristiche, Sintesi del corso di Storia Del Diritto Italiano

In questo documento si ha una breve sintesi dello Statuto Albertino e dei suoi principali articoli

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 13/11/2013

gabriella.1992
gabriella.1992 🇮🇹

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Carlo Alberto di Savoia, di fronte ad una generale atmosfera di eccitazione italiana per riforme
liberali, viva pure nel Regno di Sardegna, prese una serie di provvedimenti liberali compatibili con
il regime esistente.
Creò una Corte di revisione per assicurare uniformità di giurisdizione nello Stato e ridusse la
competenza dei vecchi Senati.
Il Re emanò la nuova legge comunale e provinciale, che riconosceva il principio della
rappresentanza elettiva a livello comunale e aggiornava la composizione del Consiglio di Stato, due
rappresentati per ogni Divisione territoriale fra i consiglieri delle Province componenti la Divisione,
consiglieri provinciali che a loro volta erano stati scelti fra quelli comunali eletti.
In tal modo giungevano in Consiglio di Stato due membri per ogni Divisione.
Il Re di Sardegna dimostrava di essere sulla strada delle riforme.
Gli avvenimenti dei primi mesi del 1848 portarono proprio alla costituzione e quindi superano la
riforma prevista dalla nuova legge comunale e provinciale.
Le richieste torinesi per la concessione di una costituzione sono state rifiutate da Carlo Alberto.
Le riunioni ministeriali, dopo aver dibattuto ampiamente del problema, conclusero sulla necessità
per la Corona, di scegliere il male minore e quindi di promettere rapidamente una carta
costituzionale prima di vedersela imporre dalla piazza o di trovare contestata la stessa monarchia.
Fu quindi preparata con urgenza una dichiarazione dei principi, che doveva essere poi alla base
della costituzione, da comunicare subito con proclama al popolo.
La promessa: il proclama con le “basi” dello Statuto
Il proclama deriva dall’affetto del Re verso i sudditi.
Il Re vuole sin d’ora proclamare le basi. Carlo Alberto preferisce chiamarlo Statuto invece che
Costituzione.
Già in Sicilia nel 1812 erano state votate in primo luogo dal Parlamento le basi della costituzione,
che il Re avrebbe poi emanato successivamente.
Nel 1814 il restaurato Re di Francia aveva adottato analogo procedimento.
Carlo Alberto ne ha seguito l’esempio, con il proclama, ha tranquillizzato per il momento l’opinione
pubblica liberale, pur dovendo cedere sul principio della promessa di concedere una costituzione
scritta.
Il primo dei 14 punti enunciati dal proclama riguarda la religione: quella cattolica è la religione di
Stato, gli altri culti esistenti sono unicamente tollerati.
Carlo Alberto, particolarmente legato alla religione cattolica, ha voluto aprire così sia gli articoli del
proclama sia quelli dello Statuto.
È una voluta garanzia alla Chiesa cattolica, non si può parlare però di libertà di religione.
Dopo la Chiesa c’è il re: i principi degli artt. 2-5 saranno tutti confermati dallo Statuto.
Al re continuava a restare tutto il potere esecutivo ed a far capo della giustizia, e ad esercitare con
lui il potere legislativo ci sarebbero state due Camere, una di nomina regia e l’altra elettiva su base
censitaria, con la garanzia per il re di poterla sciogliere, ma con l’impegno che entro 4 mesi avrebbe
convocato la successiva.
Infine i diritti di libertà: quella individuale, quella di stampa ed alcune garanzie in tema di giustizia
e la promessa di una Milizia Comunale.
Carlo Alberto con esso intende fissare un vero e proprio patto tra Corona e popolo.
A quell’ampia parte dei sudditi analfabeti, non interessa affatto la libertà di stampa o la
rappresentanza polita, eppure anche a tali sudditi il re deve pensare, per coinvolgere tutti nel nuovo
patto: a costoro annuncia che fra qualche mese sarà ridotto il presso del sale.
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Carlo Alberto di Savoia, di fronte ad una generale atmosfera di eccitazione italiana per riforme liberali, viva pure nel Regno di Sardegna, prese una serie di provvedimenti liberali compatibili con il regime esistente. Creò una Corte di revisione per assicurare uniformità di giurisdizione nello Stato e ridusse la competenza dei vecchi Senati. Il Re emanò la nuova legge comunale e provinciale, che riconosceva il principio della rappresentanza elettiva a livello comunale e aggiornava la composizione del Consiglio di Stato, due rappresentati per ogni Divisione territoriale fra i consiglieri delle Province componenti la Divisione, consiglieri provinciali che a loro volta erano stati scelti fra quelli comunali eletti. In tal modo giungevano in Consiglio di Stato due membri per ogni Divisione. Il Re di Sardegna dimostrava di essere sulla strada delle riforme. Gli avvenimenti dei primi mesi del 1848 portarono proprio alla costituzione e quindi superano la riforma prevista dalla nuova legge comunale e provinciale. Le richieste torinesi per la concessione di una costituzione sono state rifiutate da Carlo Alberto. Le riunioni ministeriali, dopo aver dibattuto ampiamente del problema, conclusero sulla necessità per la Corona, di scegliere il male minore e quindi di promettere rapidamente una carta costituzionale prima di vedersela imporre dalla piazza o di trovare contestata la stessa monarchia. Fu quindi preparata con urgenza una dichiarazione dei principi, che doveva essere poi alla base della costituzione, da comunicare subito con proclama al popolo. La promessa: il proclama con le “basi” dello Statuto Il proclama deriva dall’affetto del Re verso i sudditi. Il Re vuole sin d’ora proclamare le basi. Carlo Alberto preferisce chiamarlo Statuto invece che Costituzione. Già in Sicilia nel 1812 erano state votate in primo luogo dal Parlamento le basi della costituzione, che il Re avrebbe poi emanato successivamente. Nel 1814 il restaurato Re di Francia aveva adottato analogo procedimento. Carlo Alberto ne ha seguito l’esempio, con il proclama, ha tranquillizzato per il momento l’opinione pubblica liberale, pur dovendo cedere sul principio della promessa di concedere una costituzione scritta. Il primo dei 14 punti enunciati dal proclama riguarda la religione: quella cattolica è la religione di Stato, gli altri culti esistenti sono unicamente tollerati. Carlo Alberto, particolarmente legato alla religione cattolica, ha voluto aprire così sia gli articoli del proclama sia quelli dello Statuto. È una voluta garanzia alla Chiesa cattolica, non si può parlare però di libertà di religione. Dopo la Chiesa c’è il re: i principi degli artt. 2-5 saranno tutti confermati dallo Statuto. Al re continuava a restare tutto il potere esecutivo ed a far capo della giustizia, e ad esercitare con lui il potere legislativo ci sarebbero state due Camere, una di nomina regia e l’altra elettiva su base censitaria, con la garanzia per il re di poterla sciogliere, ma con l’impegno che entro 4 mesi avrebbe convocato la successiva. Infine i diritti di libertà: quella individuale, quella di stampa ed alcune garanzie in tema di giustizia e la promessa di una Milizia Comunale. Carlo Alberto con esso intende fissare un vero e proprio patto tra Corona e popolo. A quell’ampia parte dei sudditi analfabeti, non interessa affatto la libertà di stampa o la rappresentanza polita, eppure anche a tali sudditi il re deve pensare, per coinvolgere tutti nel nuovo patto: a costoro annuncia che fra qualche mese sarà ridotto il presso del sale.

Le vicende politiche successive Le minoranze religiose subalpine erano insoddisfatte del mancato riconoscimento della loro situazione, ferma alla tolleranza. Carlo Alberto provvedeva all’emancipazione de Valdesi, gli ebrei ne erano ancora esclusi: a Statuto già emanato, otterranno anch’essi l’emancipazione. Restava formalmente in piedi il principio della religione di Stato e quindi il mancato riconoscimento della libertà religiosa. Il Governo sabaudo stava nel frattempo procedendo con serietà alla redazione del nuovo testo costituzionale. Pochi giorni dopo, però, la Rivoluzione spazzava via da Parigi sia la monarchia sia la costituzione nel 1830. Il Governo sabaudo procedette sulla strada intrapresa, anche se i nuovi avvenimenti stranieri lasciavano intravedere nuovi scenari ai liberali più accessi ed ai rivoluzionari, ai quali quindi la promessa delle basi sembrava ormai troppo limitata. Il 4 marzo 1848 lo Statuto fu promulgato, in corrispondenza con le basi. Il testo Lo Statuto Albertino, è composto di 84 articoli. È formato da un proemio in cui Carlo Alberto parla di Italia Nostra Corona, la sovranità non appartiene alla Nazione, ma al re. La presenza delle due Camere, si dice che i Deputati rappresentano la Nazione in generale. La sovranità resta formalmente in capo al re. Lo Statuto naturalmente è una costituzione concessa. L’interpretazione dottrinaria verrà sostenendo poi, che si tratta di costituzione flessibile, introdotta con legge ordinaria e quindi modificabile con semplice legge ordinaria, ma Carlo Alberto non pensava certo a modifiche d tal genere. Il testo, è spesso generico e lacunoso. Manca una dichiarazione dei diritti, il sovrano assoluto si autolimita. I diritti sono affiancati ai doveri e sono trattati in pochi articoli, dopo che tutta la prima parte dello Statuto è destinata ai poteri del re. Dall’art. 2 è la persone del re ad essere al centro della disciplina. Lo stesso articolo 3 che parla del potere legislativo, fa rientrare in questo pure il re. La monarchia è costituzionale, ma il re esercita il potere esecutivo attraverso il suoi ministri che nomina e revoca, interviene in campo legislativo con la convocazione e lo scioglimento delle Camere e soprattutto col potere di sanzionare le leggi e poi con la loro promulgazione, il re nomina infine i magistrati ed ha potere di grazia. Il testo comunque non è chiaro circa il rapporto fra il re e il suo Governo e le Camere, con riferimento a quella che si considera una monarchia costituzionale oppure parlamentare, a seconda che il Governo debba godere della sola fiducia del re, oppure anche di quella del Parlamento. I diritti di libertà Lo Statuto non solo non riconosce l’esistenza di diritti innati ma ne tratta piuttosto rapidamente dopo aver illustrato nei primi articoli la figura del re. Qui invece sono solo 9 gli articoli, in cui per di più accanto ai diritti sono indicati pure i doveri. I diritti sono riconosciuti per autolimitazione del potere assoluto. Il termine cittadino compare solo nell’intitolazione, per non parlare di cittadini inventa l’espressione regnicoli.

Lo Statuto non previde neppure un presidente del Consiglio, anche se sin dall’inizio della vita costituzionale, questo fu individuato come fiduciario del re nel Governo e si parlò subito di Governo Balbo, individuando col nome del presidente Balbo l’organo. Con la potente personalità di Cavour, la figura del presidente del Consiglio dei ministri prese una rilevanza particolare. Poiché la persona del Re è sacra ed inviolabile, qualcuno deve rispondere per gli atti regi: perciò i Ministri sono responsabili. I ministri sono nominati e revocati dal re. Essi sovrintendono alle materie del loro Ministero, essi agiscono sempre nel presupposto della fiducia regia. Un eventuale dissenso tra i Ministri o tra Ministro ed il presidente del Consiglio è risolto dal re. Magistratura e disposizioni generali La giustizia emana dal Re che ha il potere di grazia e nomina i giudici. Quelli più elevati hanno la garanzia della inamovibilità dopo tre anni di esercizio. La magistratura comunque non costituisce uno dei tre poteri evocati da Montesquieu: è unicamente l’ordine giudiziario inquadrato entro il Ministero della giustizia. Esistono garanzie per il rispetto dell’organizzazione giudiziaria da parte del Ministero, ne sono enunciate altre a garanzie del cittadino, quali il rispetto del giudice naturale ed il divieto di tributi straordinari, la pubblicità di udienze e dibattiti. Inoltre, si esclude definitivamente e tassativamente il valore di precedente alle decisioni dei supremi tribunali statali. Le autonomie locali no ricevono praticamente alcun riconoscimento: lo Statuto dice solo che le istituzioni comunali e provinciali saranno regolate dalla legge. La Guardia civica era una ricorrente richiesta dei liberali, per l’aspirazione di contrapporre gruppo armati. Carlo Alberto si era impegnato nelle basi e lo Statuto quindi prevedeva una Milizia comunale. Infine, la bandiera è l’immagine dello Stato e non muta con l’avvento di un regime costituzionale monarchico. Carlo Alberto nel proclama ai popoli della Lombardia e della Venezia ribellatisi agli Austriaci annunciava che il suo esercito avrebbe varcato il confine in loro aiuto innalzando una nuova bandiera significativa dell’unità nazionale e cioè lo Scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana. La sollevazione lombarda e veneziana poteva essere l’inizio di un’insurrezione nazionale in Alta Italia, che era meglio cercare di governare dall’interno piuttosto che trovarsela contrapposta. La secolare aspirazione sabauda all’espansione verso la Lombardia poteva a sua volta trovare una buona occasione per riprendere le sue ambizioni. Carlo Alberto alla fine della quinta giornata milanese, dichiarò guerra all’Austria, lanciando al termine un proclama patriottico al termine del quale comunicava che le sue truppe avrebbero innalzato la Bandiera tricolore italiana. Il richiamo alla solidarietà nazionale esigeva l’uso del tricolore. I reparti militari ne erano per lo più sprovvisti e se lo dovettero procurare in fretta. Alla conseguenza della modifica di un articolo dello Statuto appena concesso. Il proclama non è una legge e non avrebbe avuto neppure la forza di modificare un articolo dello Statuto, a partire da questo momento la bandiera del regno fu quella tricolore e quindi l’art. 77 dello Statuto fu considerato modificato. Il testo dell’art. 77 dello Statuto continuò ad essere stampato, sempre invariato, con la conservazione della coccarda azzurra.

L’eccezionalità della situazione giustificava ampiamente la decisione di adottare la bandiera tricolore, sul piano della pura forma il proclama aveva in concreto modificato un articolo dello Statuto. Lo Statuto stesso prevedeva che fossero emanate dal re quattro leggi: quelle sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul Consiglio di Stato.. Le prime tre furono fatte con grande rapidità , le altre due, meno urgenti, si fecero attendere 11 anni. Carlo Alberto, rispettò gli impegni presi, senza cercare dilazioni. Il testo dello Statuto Albertino era stato ispirato dalle carte costituzionali e dall’esperienza francesi, proprio nel momento in cui queste erano state spazzate via dalla rivoluzione del 1848. I poteri del re erano ancora ampi ed estesi, ma si usciva da una situazione di stato assoluto. Lo Statuto Albertino nella sua vigenza quasi secolare ha visto modificare di fatto il suo testo primitivo. È un’evoluzione nel complesso più che comprensibile, se solo si pensa ai grandi cambiamenti intervenuti, dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia e dal suffragio ristretto a quello universale.