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Luca pedullà le prove, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

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La prova e i mezzi di prova nel diritto matrimoniale canonico
Luca Pedullà
Sezione I - Il processo matrimoniale nell’ordinamento canonico
25.1 Introduzione
Al processo canonico, il nuovo codice di diritto canonico, promulgato da Giovanni Paolo II, dedica
l’intero libro VII, intitolato De processibus e composto da 353 canoni, dove nella parte III al
Titolo I, vengono disciplinati i “processi matrimoniali”.
All’interno dei tribunali ecclesiastici, i procedimenti di nullità matrimoniale costituiscono la
maggior parte dell’attività svolta dagli organi giudiziari. Pertanto essi rientrano fra i “processi
speciali” a causa della particolare importanza ed urgenza dell’oggetto e dell’interesse da tutelare:
“La salvezza delle anime ed il bene pubblico”. Tuttavia anche a siffatti processi matrimoniali,
vengono applicati i canoni previsti per il processo contenzioso ordinario, a meno che una norma
“speciale” non vi preveda un’espressa deroga.
Il processo matrimoniale canonico non può essere ridotto a questione meramente privata fra i due
coniugi ma riguarda il “bene pubblico” perché investe, nei suoi effetti, la comunità intera. Da ciò
discende l’impossibilità della trattazione dinanzi i tribunali ecclesiastici, di quella che nei tribunali
civili viene definita “causa consensuale”.
Diverso discorso, va fatto per la dispensa super rato”, in cui i coniugi possono presentare
consensualmente al Sommo Pontefice il “libellus supplex”, al fine di ottenere lo scioglimento del
vincolo. In quest’ultimo caso, l’elemento consensualistico è ammesso perché ci si trova dinanzi un
procedimento non di tipo giudiziario, bensì meramente amministrativo.
Nella causa di nullità vi è la presenza di ben due organi pubblici, ossia del “promotore di giustizia”
e del “difensore del vincolo”. Al primo è attribuito il compito fondamentale di tutelare il bene
pubblico; al secondo organo si dovrà l’emergere di tutti gli argomenti, diretti ed indiretti, atti alla
dimostrazione della validità delle nozze.
La parte che chiede la nullità del matrimonio deve provare che nel momento della celebrazione, in
realtà, non ha contratto un valido vincolo poiché si trovava in una delle seguenti condizioni:
a. Esistenza di un impedimento dirimente previsto all’interno del Codice (difetto di età,
impotenza, vincolo da precedente matrimonio, disparità di culto, ordine sacro, voto perpetuo
di castità, ratto di donna a scopo di matrimonio, consanguineità, coniugicidio, affinità) che
ha reso il soggetto inabile a contrarre il vincolo;
b. Esistenza di un difetto di forma legittima;
c. Esistenza di un vizio del consenso: “assoluto” quando il contraente nel momento in cui ha
sposato era incapace a contrarre matrimonio; “relativamente assoluto”, quando il consenso
di per sé esiste ma è difettoso perché la manifestazione di volontà esterna non corrispondeva
a quella interna.
Gli impedimenti ed il difetto di forma canonica possono essere dispensati dall’autorità ecclesiastica
competente, tranne che si tratti d’impedimento di diritto divino dove non sarà mai possibile la
dispensa umana.
Il vizio del consenso, invece, non può mai essere né dispensato né “supplito” dal legislatore.
25.2. L’atto introduttivo della causa: il libello all’interno del sistema dispositivo.
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La prova e i mezzi di prova nel diritto matrimoniale canonico

Luca Pedullà

Sezione I - Il processo matrimoniale nell’ordinamento canonico

25.1 Introduzione Al processo canonico, il nuovo codice di diritto canonico, promulgato da Giovanni Paolo II, dedica l’intero libro VII, intitolato “ De processibus ” e composto da 353 canoni, dove nella parte III al Titolo I, vengono disciplinati i “processi matrimoniali”. All’interno dei tribunali ecclesiastici, i procedimenti di nullità matrimoniale costituiscono la maggior parte dell’attività svolta dagli organi giudiziari. Pertanto essi rientrano fra i “processi speciali” a causa della particolare importanza ed urgenza dell’oggetto e dell’interesse da tutelare: “La salvezza delle anime ed il bene pubblico”. Tuttavia anche a siffatti processi matrimoniali, vengono applicati i canoni previsti per il processo contenzioso ordinario, a meno che una norma “speciale” non vi preveda un’espressa deroga. Il processo matrimoniale canonico non può essere ridotto a questione meramente privata fra i due coniugi ma riguarda il “bene pubblico” perché investe, nei suoi effetti, la comunità intera. Da ciò discende l’impossibilità della trattazione dinanzi i tribunali ecclesiastici, di quella che nei tribunali civili viene definita “causa consensuale”. Diverso discorso, va fatto per la dispensa “ super rato ”, in cui i coniugi possono presentare consensualmente al Sommo Pontefice il “ libellus supplex ”, al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo. In quest’ultimo caso, l’elemento consensualistico è ammesso perché ci si trova dinanzi un procedimento non di tipo giudiziario, bensì meramente amministrativo. Nella causa di nullità vi è la presenza di ben due organi pubblici, ossia del “promotore di giustizia” e del “difensore del vincolo”. Al primo è attribuito il compito fondamentale di tutelare il bene

pubblico; al secondo organo si dovrà l’emergere di tutti gli argomenti, diretti ed indiretti, atti alla dimostrazione della validità delle nozze. La parte che chiede la nullità del matrimonio deve provare che nel momento della celebrazione, in realtà, non ha contratto un valido vincolo poiché si trovava in una delle seguenti condizioni:

a. Esistenza di un impedimento dirimente previsto all’interno del Codice (difetto di età, impotenza, vincolo da precedente matrimonio, disparità di culto, ordine sacro, voto perpetuo di castità, ratto di donna a scopo di matrimonio, consanguineità, coniugicidio, affinità) che ha reso il soggetto inabile a contrarre il vincolo;

b. (^) Esistenza di un difetto di forma legittima;

c. Esistenza di un vizio del consenso: “assoluto” quando il contraente nel momento in cui ha sposato era incapace a contrarre matrimonio; “relativamente assoluto” , quando il consenso di per sé esiste ma è difettoso perché la manifestazione di volontà esterna non corrispondeva a quella interna.

Gli impedimenti ed il difetto di forma canonica possono essere dispensati dall’autorità ecclesiastica competente, tranne che si tratti d’impedimento di diritto divino dove non sarà mai possibile la dispensa umana. Il vizio del consenso, invece, non può mai essere né dispensato né “supplito” dal legislatore.

25.2. L’atto introduttivo della causa: il libello all’interno del sistema dispositivo.

L’atto introduttivo, col quale la parte chiede l’intervento dell’autorità giudiziaria al fine di ottenere la declaratoria di nullità del proprio matrimonio è detto libellus ; esso deve essere presentato al tribunale competente, stabilito in base a precisi criteri fissati dal Codice. Segnatamente, in due casi l’attore, nel presentare il libello, ha piena libertà di scelta fra i tribunali che potrebbero essere competenti, ossia quando scelga il tribunale del luogo ove è stato celebrato il matrimonio; quando scelga il tribunale ove la parte convenuta ha il domicilio canonico che, com’è noto, potrebbe essere anche differente da quello civile. Accanto a questi due possibili criteri, ne esistono altri due: il primo che è quello del tribunale ove la parte attrice ha il domicilio, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale ed il Vicario Giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, sentita la medesima, presti il suo parere favorevole; il secondo che si riferisce al Tribunale del luogo dove, debbono raccogliersi la maggior parte delle prove, purché il Vicario Giudiziale del domicilio della parte convenuta, udita la stessa, presti il suo consenso. Una volta individuato il criterio da seguire, la parte richiedente deve invocare espressamente nel libello, l’intervento del giudice, evidenziando l’ oggetto della controversia ( petitum ), il fondamento della pretesa ( causa petendi ) ed i motivi, i fatti, e almeno sommariamente le prove in base alle quali le nozze potrebbero essere dichiarate invalide. È necessario infine, specificare il capo, o i capi di nullità di cui si intende avvalere. L’istanza pro nullitate può essere avanzata da entrambi i coniugi o almeno da uno di essi, ovvero dal promotore di giustizia ma solo nel caso in cui la nullità del matrimonio sia stata divulgata e quindi possa potenzialmente creare scandalo tra i fedeli e non sia possibile o opportuno convalidare le nozze.

Il ruolo del promotore di giustizia , quale attore della causa di nullità, è da ritenersi, dunque, un rimedio straordinario, teso ad eliminare un grave scandalo derivante dal perpetuarsi della validità formale di un vincolo la cui nullità è ormai ritenuta evidente. L’organo giudicante, “ sua sponte ”, non può avanzare istanze di nullità di matrimonio, se la parte interessata non dispone il libello col quale postula l’intervento del giudice medesimo. Il sistema codiciale canonico, rigetta in siffatto momento processuale, il c.d. “principio inquisitorio” del giudice adottando, invece, quello dispositivo della parte. Il libello una volta giunto al Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico competente viene da questi assegnato, secondo un’imparziale turnazione, al Collegio giudicante , composto di norma da tre membri. Un problema che spesso si pone è quale debba essere il “criterio imparziale” che il Vicario Giudiziale deve seguire per la detta turnazione. Alcuni tribunali, prediligendo il criterio dell’economia processuale, preferiscono inserire all’interno del Collegio un giudice della diocesi di appartenenza della causa; mentre altri tribunali preferiscono adottare la turnazione, sempre e comunque, di tutti e tre i giudici. Per le cause ritenute “più complesse” può stabilirsi un collegio di cinque membri. Solitamente però nella fase introduttiva, il Turno è composto da tre membri: solo nell’approssimarsi della fissazione della camera di consiglio per l’emissione della sentenza definitiva di primo grado, viene talora richiesto il Collegio “allargato” a cinque membri. Spetta comunque al Vescovo diocesano, evitare l’abuso di detta richiesta, valutando caso per caso la fondatezza della richiesta. Il Presidente di Turno del Collegio della causa vaglierà sia la propria competenza a decidere sulla quaestio , sia la capacità legittima dell’attore a stare in giudizio; solo dopo passerà ad esaminare il fondamento della pretesa attorea, ossia se emerge dal libello il c.d. “ fumus boni iuris”. Nel caso in cui vi è la fondata certezza che tale fumus non solo non sia presente all’interno del libello ma che non potrà emergere nel corso della successiva attività istruttoria, il giudice respingerà il libello mediante un decreto motivato : si pensi a chi allegando fatti certamente veri, richieda al giudice una pronuncia giudiziale che il codice non prevede. In tal caso, mancando il fondamento di diritto della richiesta, mancherà il fumus e, conseguentemente, ne seguirà il rigetto della domanda introduttiva.

Le parti possono avere in giudizio un solo procuratore, ma più avvocati, i quali hanno invece, da carattere tecnico-giuridico e possono avere ciascuno una propria specifica competenza e peculiarità, a tutto vantaggio della difesa della parte.

25.4. Equa durata del processo canonico. Una volta instaurato un regolare contraddittorio, i soggetti interessati, se da un lato hanno il diritto all’ottenimento di una sentenza equa e giusta, dall’altro vantano pure l’interesse che il processo, nel rispetto degli essenziali principi di economia ed equità, non si prolunghi oltre-modo. A tal proposito è previsto che tutte le cause presentata dinanzi ai tribunali della Chiesa, e quindi anche quelle matrimoniali, non si protraggano oltre un anno nel tribunale di prima istanza, e oltre sei mesi nel tribunale di seconda istanza. Pur tuttavia suddetto limite temporale, di fatto, solo molto di rado viene rispettato a causa di varie problematiche, come la mole sempre crescente dei procedimenti di nullità matrimoniale; il ricorso, non di rado, infondato, a questioni incidentali col preciso intento dilatorio di una delle parti. Il giudice di fronte all’uso distorto che la parte può compiere del principio dispositivo nonché dei mezzi di garanzia processuale, l’organo giudicante non deve essere considerato figura passiva, ma messo di fronte ad una siffatta situazione dilatoria, deve rispondere da un lato con maggiore solerzia, e dall’altro con spirito di sacrificio e pastoralità, evitando che il ritardo eccessivo della giustizia costituisca svantaggio per la parte “debole” e quindi per converso, vantaggio per la parte che tale ritardo ha provocato. Se è vero che al promotore di giustizia e al difensore del vincolo spetta tutelare la legge ed opporsi ai ritardi, di fatto, l’evitare che il processo si dilati eccessivamente spetta in definitiva a tutti i soggetti coinvolti, direttamente e non. In ogni caso, si ritiene inutile, quanto dannoso, pensare che possa porsi rimedio al problema cambiando la procedura, magari da giudiziaria in amministrativa : così facendo si potrebbe solo ottenere una pericolosa diminuzione delle garanzie processuali delle parti. La sentenza inoltre dev’essere redatta non oltre un mese dal giorno della definizione della causa, salvo che i giudici, nel tribunale collegiale, abbiano stabilito per una grave ragione un periodo più lungo. Il compito del giudice canonico appare, per certi versi, più “delicato” di quello del giudice statale. Al giudice canonico si chiederà, infatti, di risalire cronologicamente al momento in cui fu espresso il consenso ed indagare se esso fu emesso in modo valido e pieno. Per far ciò l’organo giudicante dovrà addentarsi nei meandri dell’interiorità del soggetto e delle sue intenzioni e volontà.

25.5. Il raggiungimento della certezza morale nel giudice. Una volta esaurita la discussione della causa, l’organo giudicante emetterà la sentenza che dirima la

controversia, in base al proprio libero convincimento e secondo scienza e coscienza. Sarà necessario, dunque, che il Turno giudicante raggiunga con la certezza che il proprio convincimento sia giusto e fondato su validi motivi. Si tratterà, però, non di una certezza assoluta, bensì di una certezza morale. Siffatta certezza morale dev’essere intesa in senso obiettivo, non essendo consentita al giudice l’assunzione di notizie ed elementi di persuasione da altre fonti, tranne che si tratti di fatti notori. Per converso, se dagli atti e dalle prove il giudice non riesce a tratte la certezza morale deve assolvere il convenuto, dunque nel dubbio il vincolo deve essere confermato pienamente valido.

25.6. Gli strumenti processuali di gravame. La sentenza definitiva emessa dal tribunale godrà di una certa stabilità giuridica solo col suo passaggio in giudicato, ossia quando sarà stata emessa la doppia sentenza conforme tra le stesse parti, mediante la pronuncia di due tribunali di diversa istanza.

Per le cause matrimoniali, parleremo di una “ certa stabilità giuridica ” di cui gode la sentenza e ciò in virtù del tradizionale principio che vuole le sentenze riguardanti lo stato delle persone, non passino mai in giudicato. Pertanto anche nel caso in cui sia già esistente una duplice sentenza conforme, il christifidelis potrà comunque adire l’autorità giudiziaria competente per produrre prove e argomenti nuovi. Nella Chiesa non può darsi una verità processuale distinta dalla verità reale dovendo sempre esserci tra queste una perfetta identità. Il voler agire diversamente facendo prevalere l’apparenza, sulla verità, di tutti, finirebbe per alterare lo stesso fine ultimo della Chiesa e cioè il raggiungimento della salus animarum (salvezza dell’anima). Le nuove prove presentate nel giudizio di appello, dovranno riferirsi allo stesso oggetto, motivo e parti della sentenza appellata e saranno da considerare: nuove in quanto non siano state valutate precedentemente o non siano state rigettate o siano state falsare; gravi nel senso oggettivo di una loro attitudine ad operare una riforma della sentenza e quindi a giustificare la richiesta di ciò che i civilisti chiamano revisione del processo. Qualora la sentenza emanata dal Collegio giudicante pur essendo valida non soddisfi una delle parti, si potrà proporre appello sia in forma generale, impugnando la sentenza nella sua generalità, sia in forma parziale, tramite impugnazione di alcuni punti soltanto della decisione. È da ricordare che qualora in appello venga introdotto un nuovo capo di nullità, il tribunale d’appello deciderà sul nuovo caput nullitatis come se fosse tribunale di primo grado e non di grado superiore. Nel caso in cui la sentenza emessa dal giudice sia viziata da nullità in base ad un grave difetto di sostanza o di forma , si potrà proporre la querela nullitatis. Se con quest’ultimo strumento si vuole

far valere la nullità insanabile della sentenza, l’azione sarà proponibile dinanzi al Turno giudicante che ha emesso al stessa sentenza, entro dieci anni dal giorno della pubblicazione del provvedimento, mentre come eccezione il gravame potrà essere esperito senza limiti di tempo. Nel caso di nullità sanabile il termine per proporre il gravame sarà sempre di tre mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza, trascorso il quale la nullità della sentenza verrà sanata ope legis. L’appello e la querela nullitatis sono strumenti impugnativi non legati tra loro da vincoli di subordinazione per cui è certamente possibile, l’esperimento congiunto dei due gravami: in tal caso la querela verrà esaminata per prima dal tribunale di grado superiore, anche se presentata unitamente all’appello al tribunale a quo.

Sezione II – La prova all’interno dei vari capita nullitatis del consenso

matrimoniale

25.7. Il can. 1095 CIC, paragrafi 1,2: l’incapacità d’intendere e di volere il matrimonio. Ai sensi del can. 1095 CIC, “sono incapaci di contrarre matrimonio”:

  1. Coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione;
  2. Coloro che difettano gravemente della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da concedere e da accettare reciprocamente.

Il consenso matrimoniale prestato degli sposi in modo valido, responsabile e cosciente dà origine al matrimonio. Il consenso matrimoniale è l’atto di volontà, con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, si donano e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio. Il can. 1095 CIC prevede al suo interno tre figure d’incapacità naturale di ordine psicologico che impediscono di contrarre un valido matrimonio. In particolare sono incapaci di contrarre validamente il vincolo nuziale: coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione; coloro che difettano gravemente della discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniale essenziali; coloro che per cause di natura psichica non sono in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Il termine “sufficiente”, palesa come nell’agente non si richieda una capacità assoluta e certa di comprendere qualsiasi elemento, presente e futuribile, riguardante il vincolo che si vuol

25.8. Il can. 1095 paragrafo 3: l‘incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio. Sono incapaci di contrarre il matrimonio coloro che per cause di natura psichica non sono in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. In questo paragrafo rilevano tutte le anomali psichiche in generale, dovendo comprendersi sia quelle di natura sessuale, sia quelle di altra natura, che rendono di fatto il contraente incapace di assumere gli obblighi essenziali propri del matrimonio e quindi impossibile l’instaurarsi di quella piena comunità di vita, espressamente prevista dal can. 1055 paragrafo 1, CIC. Deve trattarsi di un’incapacità grave nel suo complesso, ciò significa la possibilità che un soggetto possa presentare anche diversi singole cause psichiche d’incapacità singolarmente non gravi, ma che sommate nel loro insieme assumano la condizione di gravità da riferire e valutare in considerazione dell’oggetto del can. 1095 paragrafo 3, riguardante gli obblighi essenziale del matrimonio, e cioè: il bonum prolis , il bonum fidei , il bonum sacramenti , il bonum coniugium e la procreazione della prole. Deve quindi trattarsi, di una vera e propria incapacità psichica e non di una generica difficoltà a prestare il consenso. La capacità riguarda la possibilità di stabilire una minima relazione personale, non per forza una relazione interpersonale di vita felice e compiuta. Si prescinde dal fatto che il soggetto possegga o meno, si il sufficiente uso di ragione, sia la sufficiente capacità discretiva di giudizio potendo tali qualità essere presenti nel contraente ma a causa di uno stato patologico (omosessualità, masochismo, ninfomania, psicosi, nevrosi) e non essersi potuta ugualmente instaurare e quindi realizzare la vita coniugale in comune. Sostanzialmente siffatto consenso, anche se sufficiente e libero internamente, è inefficace sotto il profilo giuridico in quanto non è possibile per il contraente l’adempimento di questi obblighi essenziali che il vincolo nuziale richiede e che, in teoria potrebbe volere assumere.

Sono da porre in evidenza tra i requisiti che il paragrafo 3 richiede:

  1. La presenza dell’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da riferire al momento in cui si è contratto il vincolo , a nulla rilevando se essa sia sorta successivamente alle nozze. Qualora l’incapacità si sia manifestata subito dopo le nozze è possibile desumere che essa fosse già presente, al momento della celebrazione delle nozze. Non sarà da considerare, cioè, strettamente determinante il fatto che la grave patologia si sia formata molto tempo prima delle nozze o al momento della celebrazione del vincolo.

  2. La perpetuità dell’incapacità che non va confusa col concetto d’insanabilità clinica, in quanto vi sono determinate anomalie che possono essere sanate fino al punto da non essere più considerate gravi ed altre, invece, assolutamente insanabili.

  3. La relatività dell’incapacità : punto assai dibattuto è se l’incapacità di cui trattiamo sia da riferire, per criteri generali ed astratti, erga omnes ai matrimoni in astratto o sia da mettere in relazione, in concreto, con ala figura dell’altro coniuge. Si parlerà nel primo caso, di oggettività dell’incapacità

e, nel secondo, di soggettività dell’incapacità. Su tale fondamentale aspetto, si palesa una chiara frattura d’indirizzo fra il criterio adottato solitamente dalla giurisprudenza della Romana Rota che è oggettivo e quello soggettivo adottato per lo più dai tribunali ecclesiastici regionali. Questi ultimi pongono al centro dell’analisi sostanziale il caso reale ovvero quel singolo e concreto matrimonio sottoposto alla loro verifica e colto nella realtà esistenziale in cui ha preso forma e si è realizzato. I giudici della Romana Rota applicano un criterio assolutamente rigoroso che non mette in relazione i due coniugi ma pone regole astratte valevoli per tutti i matrimoni: una volta accertata l’esistenza teorica di tali regole, il giudizio viene valutato in modo oggettivo senza tener conto della relazione che si è soggettivamente instaurata tra i contraenti.

25.8.1. Orientamento preferibile e prova dell’incapacità, ex can. 1095, paragrafo 3. Riteniamo che sia da. preferire l’orientamento invalso nella pratica dei tribunali ecclesiastici regionali. Non sembra percorribile una via che non tenga conto del caso concreto. Se in teoria è possibile, l’applicazione dei criteri della generalità e dell’astrattezza alle norme giuridiche, nelle

aule dei tribunali che devono giudicare solo ed esclusivamente il singolo caso non è possibile svuotare il contenuto relazionale instauratosi tra i contraenti ed applicare per schemi rigidi la norma giuridica, dovendo piuttosto tener sempre presente che il diritto vive nel processo ed anzi da esso trae origine ed ispirazione evolutiva. Pertanto, è solo nel caso specifico e concreto che l’idoneità del contraente a dare e ad accettare gli obblighi essenziali del matrimonio può sussistere o mancare. Dal punto di vista probatorio bisognerà dimostrare che l’incapacità era presente nel contraente, almeno al momento della celebrazione delle nozze e bisognerà quindi ricostruire con l’ausilio di un perito d’ufficio il quantum del disturbo da cui dipende fattivamente il giudizio sulla capacità o meno del soggetto a contrarre un valido matrimonio. A tal fine bisognerà analizzare, se esistono, delle cartelle cliniche e le cure cui sia stato sottoposto prima e subito dopo le nozze e di seguito escutere tutti questi testimoni che ebbero modo di vivere la vicenda medica e personale del patiens. L’esistenza della perizia renderà meno rilevanti rispetto ad altri capi di nullità le prove testimoniale e ciò in base alla gerarchia dei mezzi di prova. In mancanza delle perizia, le testimonianze raccolte, potranno risultare determinanti. AL giudice poco importerà se nel momento in cui viene avanzata l’istanza per ottenere la nullità del vincolo una delle parti versi in uno stato psicopatologico più o meno grave; importerà invece, sapere anche tramite apposita e circonstanziata perizia, se al momento del consenso il contraente fosse o meno idoneo ad assumere ed adempiere gli obblighi essenziali che il matrimonio implica.

25.9. Il can. 1097, paragrafi 1 e 2: l’errore di fatto. Il Codice di diritto canonico sanzione l’errore di fatto con la nullità del vincolo in quanto è stata proprio l’errata identità della persona scelta o di una sua qualità intesa direttamente o

principalmente a causare il sorgere del vincolo. Il primo par. del can. 1097 parla di errore, circa l’ identità della persona. Tale locuzione può essere recepita o nel suo più stretto senso letterale verificandosi nel caso, di sostituzione della persona scelta nel momento della prestazione del consenso nuziale ovvero in un senso estensivo e certamente più verosimile, di errore circa la “personalità” del contraente; intendendosi con ciò la risultante di tutta una serie di connotazioni ed attributi fisici, morali, sociali, psicologici che conferiscono al soggetto una propria ed unica individualità. Appare indubbio che proprio in tale ultimo, caso si verifichi un errore sull’identità della persona facendo sì che il nubente contragga il vincolo con una persona fondamentalmente diversa da quella con cui voleva unirsi in matrimonio. Siffatta interpretazione, può rientrare pienamente nel primo par. del can. 1097 e non nel secondo, riguardando quest’ultimo una qualità intesa direttamente e principalmente del contraente mentre nel primo si tratterebbe di generali qualità identificanti del soggetto ed intese tanto in senso oggettivo quanto in senso soggettivo. Non può non constatarsi come, di fatto, il Tribunale della Romana Rota segua un orientamento interpretativo restrittivo della questione mentre i tribunali ecclesiastici inferiori seguano, per lo più, un orientamento estensivo. Il paragrafo 2 del can. 1097, prendendo in considerazione l’errore compiuto da una delle parti circa la sussistenza di una data qualità nella comparte, statuisce che tale errore non invalida il matrimonio a meno che quella determinata qualità abbia assunto per il contraente un’importanza talmente rilevante da assurgere ad elemento fondante del proprio consenso matrimoniale. Se il contraente, cioè, avesse saputo che la persona scelta per sposare, non fosse stata in possesso di quella determinata qualità, non avrebbe celebrato le nozze, e pertanto al fine di ottenere la nullità del vincolo dovrà dimostrare che in lui la singola e caratterizzante qualità ricercata, ha prevalso sulla persona in se stessa. Non basterà accertare l’esistenza del difetto di qualità direttamente e principalmente intesa, bensì sarà necessario che si provi l’ ignoranza del difetto della qualità nel momento della scelta.

25.9.1. Prova dell’errore di fatto. Sarà necessario provare che la qualità ha costituito l’oggetto principale della volontà senza la quale non si sarebbe mai manifestato il consenso di sposare; il contraente, cioè avrebbe preferito rinunciare al matrimonio, piuttosto che rinunziare alla desiderata necessaria qualità.

esempio che si volesse fondamentalmente che il partener fosse laureato), ma anche soggettivo, nel senso che il partener , di fatto non l’avesse mai conseguita la laurea. L’inganno dovrà essere riferito ad una qualità dell’altra parte e dovrà essere tale da turbare gravemente il consorzio della vita coniugale. Spetta al giudice la valutazione concreta della gravità, senza peraltro attenersi esclusivamente ai criteri oggettivi e tenendo conto delle circostanze di ambiente e di cultura e del sentire comune. Il giudice ecclesiastico, terrà anche nel debito conto la reazione del deceptus allorché sia venuto a conoscenza della verità dei fattoi ad esso taciuti all’epoca delle nozze per ottenerne il consenso. Si esaminerà se e quanto la scoperta del dolo abbia provocato nella vittima dell’inganno un istintivo ed immediato moto psicologico insopprimibile, manifestatosi esternamente mediante la propria insofferenza derivante dalla scoperta e quindi mediante la propria specifica reazione. In tale contesto il deceptus viene a trovarsi in una situazione analoga, a quella della vittima dell’errore ovvero della condizione non verificata. Indubbiamente la difficoltà maggiore di questo tipo di prova risiederà nel ricostruire il comportamento, la volontà e l’ animus della parte ingannatrice e ciò anche perché chi ha attuato un simile raggiro non facilmente ammetterà la propria responsabilità o difficilmente si presenterà a rendere la testimonianza chiarificatrice.

25.11. Il can. 1099: l’errore di diritto. Il can. 1099 concerne il c.d. “errore di diritto”, vale a dire: “L’errore circa l’unità o l’indissolubilità del matrimonio oppure circa la sua sacramentale dignità, non vizia il consenso matrimoniale, purché non sia determinante per la volontà”.

L’errore sulle proprietà essenziale del matrimonio non rende invalido il matrimonio, tranne che determini la volontà della parte viziandone il consenso. Pertanto chi si accosta alle nozze con la convinzione erronea che nel suo vincolo sia ammesso il divorzio o l’unione poligamica o che esso non sia un Sacramento, il consenso matrimoniale sarà valido: l’errore non sarà da considerare afferente alla volontà del contraente se tale giudizio rimarrà nella sua sfera intellettiva e non intaccando quella volitiva. Se l’errore commesso attiene la sfera volitiva-conoscitiva del contraente e non esercita un influsso determinante sulla sfera volitiva, il consenso nuziale sarà valido. Se il consenso prestato, esclude volitivamente e pervicacemente le proprietà essenziali del matrimonio o la sua dignità sacramentale, il vincolo sarà nullo in quanto causa di un vulnus insanabile inferto all’istituto del matrimonio previsto dalla Chiesa. L’errore di per sé non influisce sulla volontà del soggetto poiché lo conduce verso un qualcosa che gli viene presentato per vero, senza che il medesimo esprima un autentico assenso, ovvero una atto positivo della volontà. Da ciò consegue che se il contraente esclude volontariamente una delle proprietà matrimoniali essenziali, mediante un atto positivo della volontà, il matrimonio sarà invalido, ma non in base a quanto previsto dal can. 1099 bensì rispetto alle indicazioni del can. 1101, paragrafo 2. Il limite di demarcazione tra la figura dell’ “errore di diritto” e la simulazione prevista al can. 1102, paragrafo 2 potrebbe indurre in gravi equivoci in quanto in entrambi i casi il contraente non vuole il matrimonio previsto inderogabilmente dalla Chiesa. Al fine di evitare siffatto equivoco basta tenere presente come nel caso di errore, il soggetto ignori o conosca superficialmente lo schema matrimoniale voluto dalla Chiesa, mentre nell’ipotesi simulatoria il nubente conosce bene il modello nuziale predisposto dalla Chiesa. Indubbiamente sarà difficile accertare in sede processuale se le opinioni erronee del contrahens abbiano influito in modo determinante sulla sua volontà matrimoniale e verificare da un alto l’importanza, la determinazione e la pervicacia che il soggetto medesimo ha posto in quella opinione erronea, e dall’altro lato le singolari circostanze che hanno potuto indurre il contraente ad applicare al proprio matrimonio l’errore sull’istituto coniugale.

25.12. Il can. 1101, paragrafo 2: la simulazione del consenso.

Ai sensi del can. 1101, paragrafo 1: “Il consenso interiore dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni usati nel celebrare il matrimonio”. Tuttavia, se una delle parti o entrambe, con un positivo atto di volontà, escludono lo stesso matrimonio o un elemento essenziale del matrimonio o una sua essenziale proprietà, contraggono invalidamente. L’atteggiamento simulatorio fa sì che quanto manifestato esternamente dalle parti sia difforme da quanto concretamente voluto internamente: pertanto una simile manifestazione non può essere ritenuta valida dall’ordinamento della Chiesa. La volontà simulatoria rende nullo il vincolo qualora provenga da entrambe le parti, o anche da una sola di esse. Ciò che occorre in ogni caso è la presenza, in seno alla parte, dell’atto positivo di volontà finalizzato ad escludere in radice il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale. L’esclusione del matrimonio stesso si realizza quando si esclude la dignità sacramentale del vincolo o quando si vogliono perseguire dei fini che nulla hanno a che vedere col matrimonio Sacramento. È il caso di chi celebra le nozze esclusivamente per sottrarsi a gravi minacce o per adire un’eredità o per ottenere la cittadinanza di un dato Paese, o ancora per ottenere la legittimazione della prole. Se nel caso della simulazione parziale il soggetto vuole si un matrimonio, ma monco in uno degli aspetti ritenuto inderogabili dall’ordinamento canonico, nella simulazione totale il soggetto vuole positivamente rifiutare il matrimonio stesso; vuole (nonostante le apparenze) non sposarsi e non assumere gli obblighi e di diritti coniugali nel loro complesso. La distinzione fra la simulazione assoluta e quella relativa non va considerata in base agli effetti, ma in ragione dell’oggetto dell’esclusione e della coscienza dell’atto d’esclusione. Mentre nella simulazione assoluta il simulante è cosciente di voler porre in atto solo un’apparenza del segno nuziale, in quella relativa il nubente vuole un’unione ma configurata secondo una propria

convinzione, difforme da quella che esige la Chiesa. Elemento fondante la prova di tale fenomeno simulatorio, è quindi, la presenza dell’atto positivo di volontà, da indirizzare verso una delle proprietà o degli elementi essenziali del vincolo. Siffatto atto positivo di volontà potrà assumere diverse “forme”: esplicita o implicita; assoluta o ipotetica. L’esclusione sarà “esplicita” quando affermata in modo diretto dalla parte; in forma “implicita” quando magari, non sia stata rivelata espressamente alla comparte ma, ad amici o parenti propri. Si parlerà poi di “simulazione assoluta” quando il simulante pone un limite al vincolo matrimoniale, nel caso ad esempio di chi volesse un matrimonio solo per un determinato periodo di tempo (“mi sposo solo per due anni”). E di “simulazione ipotetica” quando essa dipenda dal realizzarsi di una ben precisa circostanza. Per ritirare il matrimonio non è necessario che l’intenzione di rompere il vincolo sia assoluta a è sufficiente essa sia condizionata ad una determinata circostanza.

25.12.1. Prova della simulazione. La prova dovrà incentrarsi sull’atto positivo di volontà, di cui occorrerà dimostrare la presenza nella voluntas del contraente già prima della celebrazione delle nozze. Non basta a porre in essere un atto positivo della volontà né la intentio habitualis , sorta prima delle nozze ma non presente nel nubente al momento della celebrazione né la intentio generica , non in grado di intaccare la voluntas del contraente. Per raggiungere una prova sicura del vizio del consenso saranno necessari quattro elementi concorrenti:

  1. La confessione giudiziale del simulante;
  2. La confessione extragiudiziale del simulante raccolta in epoca non sospetta da testimoni degni di fede; 3)Una grave e proporzionata causa della simulazione (distinta dalla causa contrahendi ).

Per la condizione occorrerà l’atto positivo della volontà, sorto prima delle nozze non revocata nel momento celebrativo, ovvero presente nel momento specifico della celebrazione, così come saranno da tenersi presenti le circostanze caratterizzante la vicenda e le motivazioni che hanno spinto il contraente a subordinare il vincolo alla clausola condizionale. Occorrerà considerare l’importanza che assumeva per il contraente la circostanza dedotta in condizione, infatti, più il contraente ha dimostrato, coi fatti o con le parole, di avervi dato notevole peso, essa potrà ritenersi realmente apposta. Inoltre, sarà rilevante valutare l’atteggiamento assunto dalla patte non appena venuta a conoscenza del fatto che l’evento detto in condizione non si è verificato.

25.14. Il can. 1103: la violenza ed il timore. L’Ordinamento della Chiesa mira a tutelare pienamente la libertà del volere dei nubenti consistente nel porre in essere degli atti razionali e autonomi. Detta libertà viene meno qualora il consenso sia ottenuto mediante violenza fisica, o timore grave incussi all’agente. Nel caso di violenza assoluta o fisica ( vis ) l’atto è invalido ipso iure naturae poiché non possiede alcun elemento volitivo. Discorso diverso va fatto per il timore ( metus ) in quanto il consenso esiste nel nubente anche se in modo attenuato o non pieno. In genere un contratto posto sotto violenza morale non può essere annullato, come previsto dal can. 125, paragrafo 2: “ L’atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, è valido, tranne che il diritto disponga diversamente”. La tutela posta dal can. 1103 CIC presuppone che la violenza posta sia grave, provenga dall’esterno e pregiudichi concretamente il consenso nuziale. La gravità della violenza dev’essere valutata non solo oggettivamente ma anche e soprattutto soggettivamente. Sarà necessario tener conto delle condizioni personali del soggetto, come: l’età, il sesso, l’indole ecc. Il timore deve provenire dall’esterno, da parte di altro identificabile soggetto e non è da ritenere necessario che sia stato provocato al fine di contrarre matrimonio. Si ritiene perlopiù, che non abbia rilevanza il metus ab intrinseco ovvero il timore sorto nell’intimo del contraente, a prescindere dall’azione di un terzo. Difatti, l’esperienza insegna come il timore grave sorto all’interno di un soggetto possa realisticamente comprometterne la libertà, viziandone il consenso. Pertanto sarebbe necessario rivolgere la giusta attenzione a quanto “ha agito” all’interno del contraente per arrivare ad una soluzione che sia secondo giustizia ma anche secondo carità cristiana. Il timore deve pregiudicare realmente il consenso matrimoniale, facendo sì che il contraente ritenga che non vi siano altre alternative al matrimonio, nessun’altra via d’uscita se non contrarre il vincolo: un vero e proprio nesso di causalità tra il timore ed il matrimonio. È comunque irrilevante il c.d. timore concomitante che si associa al contratto matrimoniale ma non ne è causa: si pensi a colui che presta il consenso con timore ma non per timore, come ad es. chi si sposa con la paura che il proprio matrimonio possa risultare infelice. Infine è da considerare il metus reverentialis cioè quel timore riverenziale particolarissimo che esiste, tra padre e figlio, tra maestro e allievo ecc. e che si differenzia dalla violenza a causa del rapporto di stretto vincolo o sudditanza che esiste tra i due soggetti. L’esperienza insegna che un tale timore può provocare nel soggetto uno stato di turbamento tale da coartare in modo decisivo la propria volontà. Questo metus reverentialis invalida le nozze quando è qualificatus , cioè assume una particolare pressione sul nubente.

25.12.1. Prova del vis et metus****. La prova della violenza sarà essenzialmente incentrata sull’ aversio , ossia sull’aversione che il soggetto nutriva, non verso il matrimonio in genere, bensì verso quel matrimonio con quella determinata persona: quanto più forte è l’avversione dimostrata dal contraente verso la comparte, tanto più verosimile risulterà la possibilità di una reale costrizione matrimoniale. Indizi di sensibile rilevanza potranno essere considerati le dichiarazioni e le confidenze fatte a parenti ed amici in epoca non sospetta, l’atteggiamento di avversione tenuto durante il fidanzamento, gli eventuali mezzi adottai per sfuggire alle nozze, l’atteggiamento circa i preparativi

alle nozze, il trascorrere inziale della convivenza e la resistenza a consumare il matrimonio. Fornire la prova del timore non sarà agevole in quanto essa implica una complessa inquisizione psicologica del soggetto, considerato pure il nascere e lo svilupparsi controverso del rapporto coniugale avvenuto tra le pareti domestiche con al conseguente e quasi naturale assenza di testimoni specialmente estranei al nucleo familiare; pertanto, qualora vi siano testi, essi di regola saranno costituti dai familiare delle parti e non da terzi estranei. Si tratta di provare uno stato interiore-soggettivo circa la portata delle minacce, del danno temuto e delle possibilità di sottrarvisi, ma il carattere soggettivo non legittima l’arbitrarietà o l’irrazionalità. Concretamente la prova deve essere rivolta al fatto esterno della coazione, al fatto interno della trepidazione, nonché alla causalità esistente tra la coazione, il timore e la prestazione del consenso. A tale scopo il giudice si servirà di prove dirette ed indirette. Se non si trovano indizi ed altre circostanze a sostegno delle affermazioni del patiens , il giudice potrebbe raggiungere la certezza solo se, comunque, ritiene credibile quanto affermato dalla parte. Ma se gli indizi e le circostanze dicono il contrario, allora il giudice non potrà avere una certezza che i fatti negano.

Sezione III – I mezzi di prova nel processo canonico di nullità matrimoniale

25.1.5. Introduzione. Il canone 1526 dopo aver enunciato il tradizionale principio romanistico sull’onere della prova, precisa che non esigeva prova “ciò che dalla legge stessa si presume”, nonché “i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi dall’altro, a meno che, la prova sia richiesta dal diritto o dal giudice”. L’affermazione biunivoca della parte attrice e della parte convenuta, nell’ambito del processo canonico, fa sì che si abbia: nelle cause d’interesse privato una speciale presunzione circa la verità dei fatti dichiarati, mentre all’interno delle cause matrimoniali, cause tipicamente d’interesse pubblico, la mancanza di tale presunzione, in base a quanto stabilito dal diritto. Invero, lo scorrere di una causa dipenderà sostanzialmente dal contraddittorio reale e non fittizio, che s’instaurerà tra le parti ed è, pertanto, naturale che se alla pregnante affermazione dell’attore non seguirà una risposta decida e contraria della parte convenuta, nella pratica la declaratoria di nullità potrebbe essere ugualmente accolta. I mezzi di prova previsti all’interno dei cann. 1530-1586 sono da considerare ordinati gerarchicamente per importanza e benché si ritenga in teoria che né le dichiarazioni delle parti né le presunzioni siano dei veri e propri mezzi di prova, essi costituiscono invece, un deciso strumento di persuasione nei confronti del giudice.

25.16. Le dichiarazioni delle parti (cann. 1530-1538). Nelle cause di nullità matrimoniale è posto l’obbligo al giudice istruttore di interrogare le parti direttamente interessate nel processo, al fine di poter conoscere approfonditamente i fatti, ascoltando direttamente la vicenda coniugale da coloro che l’hanno vissuta in prima persona. Il giudice può sempre procedere all’interrogatorio delle parti; anzi deve farlo ad istanza di parte o per provare un fatto su cui è di pubblico interesse fugare ogni dubbio.

25.17.1. Documenti pubblici e privati. In linea generale, per documento pubblico ecclesiastico, deve intendersi quello realizzato da una persona pubblica ecclesiastica nell’esercizio delle sue funzioni. Per quanto attiene i documenti afferenti alla causa di nullità matrimoniale, sono da intendere come pubblici gli attestati di battesimo e matrimonio rilasciati dal parroco competente, nonché gli atti giudiziali ecclesiastici, quali le sentenze, decreti e gli atti sottoscritti dal notaio del tribunale ecclesiastico. Il Codice poi, equipara giuridicamente ai documenti pubblici ecclesiastici, quelli pubblici civili anche se non ne dà una definizione, rinviando alle leggi civili. Nel diritto civile , in base all’art. 2699 c.c. per documento pubblico deve intendersi ogni: documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Nel diritto canonico: i documenti pubblici fanno fede su tutto ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato, tranne che si dimostri il contrario con argomenti opposti ed evidenti. Tutti gli altri documenti che non rientrano nelle categorie appena menzionate sono da considerare pertanto documenti privati. Tra i documenti privati, in particolare, le missive, scambiate tra le parti, otterranno una maggiore o minore forza probatoria a seconda del tempo (sospetto o meno) nel quale sono state realizzate. È chiaro che un documento posto in epoca non sospetta, cioè quando nulla faceva presagire, ad esempio, alla riserva che una delle parti nutriva nei confronti del matrimonio che stava per contrarre, avrà una forza maggiore rispetto ad un documento precostituito dalla parte dopo il divorzio, o a maggior ragione, in revisione di una richiesta di nullità matrimoniale. Il documento privato possiede nei confronti di chi l’ha redatto o sottoscritto e degli aventi causa, il medesimo valore probativo della confessione extragiudiziale; nei confronti degli estranei, ha lo

stesso valore delle dichiarazioni delle parti. Per principio generale, i documenti ottengono valore in giudizio: direttamente , in quanto costituenti l’oggetto specifico del documento; principalmente , in quanto riferibili all’essenza del negozio o dell’atto giuridico e non ad elementi secondi o accessori. Nei confronti delle parti i documenti pubblici non possono essere considerati alla stessa stregua di quelli privati: mentre questi ultimi faranno fede a condizione che siano riconosciuti dalla parte contro la quale siano esibiti, i primi, formeranno sempre e comunque pubblica fede, fino a prova contraria. Può evincersi come il legislatore canonico, a differenza di quello italiano, sia meno rigoroso, laddove non richiede l’esperimento della querela di falso. Anche nei confronti dei terzi, gli effetti saranno diversi: infatti, un documento privato, a differenza di quello pubblico, avrà il medesimo valore della dichiarazione resa dalla parte.

25.17.2. Tipologia della documentazione esibita davanti ai T.E.R. Nell’attività forense, le cause di nullità matrimoniale dove vengono esibite prove documentali sono al minoranza. Sarà comunque il giudice esaminato il documento a decidere se sia necessario l’intervento di un perito per valutare se e quale validità attribuire al documento. In ogni caso, qualsiasi decisione adotti il giudice, non potrà mai vietarsi alla parte la possibilità d’impugnare il documento, sia in via incidentale sia in via principale. La prova della falsità documentale o della sua non autenticità ovvero del difetto di forma o la violazione circa le solennità richieste dal diritto, potranno darsi mediante la produzione di documenti, ispezione oculare o collazione nonché mediante l’escussione di testimoni. Solo a titolo esemplificativo, tra i documenti che maggiormente vengono prodotti in giudizio possono citarsi: gli atti giudiziari dei tribunali civili , le dichiarazioni redatte davanti a testimoni , la confessione extragiudiziale fatta prima di contrarre le nozze , gli scritti privati forniti da agenzie d’investigazione ; i certificati rilasciati da persone o strutture private.

25.17.3. Il processo documentale. Anche l’ordinamento canonico, ricorrendo determinati presupposti, prevede un vero e proprio “processo documentale”. Quest’ultima previsione ha d oggetto la risoluzione di quei processi di

nullità che si poggiano su un’unica prova, costituita dall’esistenza di un documento incontrovertibile da cui risulti la nullità del matrimonio. Se da un documento, risulti con certezza l’esistenza di un impedimento dirimente o il difetto di legittima forma, purché con pari certezza sia evidente che non fu concessa alcune dispensa oppure che il procuratore era sprovvisto di un mandato valido, il Vicario giudiziale o il giudice da lui designato, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, tralasciando la formalità del processo ordinario, ma citate le parti e con l’intervento del difensore del vincolo. Siffatto processo è un vero e proprio processo giudiziario e presenta la precipua caratteristica dell’oralità e della “sommarietà” procedurale. Per potersi esperire tale procedimento sarà necessario che il matrimonio sia nullo a causa di un impedimento dirimente: o per la mancanza di un valido mandato procuratorio (nell’ipotesi di matrimonio per procura); o per vizio di forma di celebrazione quando prescritta ad validitatem. Il processo si svolge in un’unica udienza dove, una volta accertata l’autenticità del documento prodotto, l’organo giudicante adito, udite le parti ed il difensore del vincolo pronuncia una vera e propria sentenza dichiarativa di nullità del vincolo. Siffatta sentenza è già definitiva non essendo necessaria la conferma del Tribunale superiore competente. Tuttavia potrà proporsi appello ed il giudice superiore, una volta udite le parti ed il difensore del vincolo deciderà se ratificare la sentenza o rimettere la causa al Tribunale di primo grado per la trattazione ordinaria.

25.17.4. Il processo contenzioso orale. Discorso diverso si deve fare per il “processo contenzioso orale”. Per espressa previsione codiciale, le cause di nullità matrimoniale non possono essere trattate col rito orale.

A bene vedere, siffatto divieto risulta già dal canone 1425, allorquando statuisce che al tribunale collegiale composto da tre giudici sono riservate le cause sul vincolo del matrimonio. Infatti, il canone 1657 prevedendo che il “processo contenzioso orale si svolge in primo grado dinanzi ad un giudice unico” fa sì che le cause di nullità non possano trattarsi col procedimento orale. Si prospetta che anche le cause di nullità matrimoniale debbano trattarsi con provvedimento orale, poggiando l’asserto su una presunta celerità dei processi e snellezza burocratica giudiziaria. Non riteniamo prudente che un processo complesso e dedicato come quello matrimoniale possa svolgersi e concludersi, fattivamente in solo una o due udienza. Inoltre, solo le difese ed osservazioni scritte possono permettere al giudice di valutare criticamente ed in tempo congruo la causa.

25.18. La prova testimoniale (cann. 1547-1573). La prova processuale che viene esperita sia in sede giudiziaria canonica, sia in sede di procedimento amministrativo, è certamente quella “per testimoni”. La prova testimoniale viene sempre autorizzata dal giudice non solo perché in molte realtà processuali controverse non sono presenti altre fonti di prova, bensì anche per l’importanza che essa riveste al fine della ricerca della verità sostanziale. Può essere indicato come testimone qualsiasi persona che sia estranea alla causa e che possa riferire in modo circostanziato e fruttuoso su determinati fatti che ha percepito, direttamente o de relato. Per modo “fruttuoso” deve intendersi la capacità del teste di riferire secondo coscienza e verità su quanto ha appreso circa la vita prenuziale e matrimoniale delle parti. L’importante è che la loro deposizione venga resa su fatti appresi in epoca non sospetta. Nell’attività processuale forense, il giudice solitamente distingue i testimoni addotti dalla parte attrice da quelli della parte convenuta. Discorso a parte va fatto per il teste ex officio , il quale verrà citato direttamente dal giudice, a prescindere dalla volontà del teste medesimo di presentarsi o meno in giudizio. Ai testimoni è fatto obbligo, che se legittimamente interrogati, dovranno dichiarare al giudice la verità dei fatti.

25.18.1. I testimoni non escutibili. Determinati soggetti, anche se legittimamente interrogati, sono esentati dal rispondere alle domande del giudice. Si fa riferimento ai chierici per quanto sia stato loro confidato in virtù della loro

La perizia è un mezzo di prova giudiziaria di difficile definizione catalogazione. Essa è una figura intermedia tra l’attività testimoniale e l’attività giudiziale. Si deve ricorrere all’opera dei periti ogni volta che, per disposizione del diritto o del giudice, si richiede il loro esame e il loro parere, fondato sui principi della tecnica o della scienza, per comprovare un fatto o per determinare la vera natura di una cosa. Il perito se da un lato è chiamato a testimoniare su una determinata vicenda in modo tecnico e qualificato, dall’altro non può sostituirsi al giudice nel merito della decisione, in quanto si pone come un semplice consigliere del giudice. Nel diritto canonico il rapporto tra il giudice ed il perito è configurato come una sorta di rapporto di genere a specie, laddove il giudice nella sua decisione può basarsi sulle conclusioni tecniche del perito, ma non vi è vincolato. Il giudice canonico è da considerarsi vero e proprio peritus peritorum della causa.

25.19.1. Collaborazione e de eventuale conflitto tra giudice e perito. Anche se la perizia non costituisce una vera e propria prova legale, nei gravi casi in cui il giudice decida di non uniformarsi alle conclusioni peritali, dovrà motivare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dai risultati del consulente tecnico; posto che egli non può dapprima ritenere di non possedere una determinata capacità tecnica e poi di seguito, ammetterne una propria e per di più conflittuale con quella del perito. Il giudice deve fare una valutazione attenta non solo delle conclusioni dei periti ma anche di tutte le altre circostanze della causa. Esponendo i motivi della sua decisione, egli deve indicare da quali ragioni sia stato indotto ad ammettere o respingere le conclusioni dei periti. Il giudice potrebbe correttamente discostarsi dalle conclusioni peritali in due casi: quando la perizia

non abbia risposto direttamente od abbia risposto evasivamente al quesito posto dal giudice, facendo sì che la perizia sovverta il procedere regolare del cammino logico intrapreso dal giudice o in considerazione di “tutte le altre circostanze della causa”. Il giudice deve ricorrere alla prova peritale ogni volta che si richiede il loro riesame e il loro parere, fondato su principi della tecnica o della scienza, per comprovare un fatto o per determinare la vera natura di una cosa. Può quindi nominare sia un consulente tecnico d’ufficio, ovvero l’acquisizione di una consulenza fatta precedentemente dalla parte. Potrà considerarsi “perizia giudiziale” solo quella disposta dal consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice in occasione del processo canonico. Le perizie “extragiudiziali”, acquisite agli atti del processo canonico mediante apposito decreto dell’organo giudicante, anche se avranno soltanto valore di accertamento indiretto della verità potranno risultare di grande giovamento per il giudice per avere un quadro maggiormente esaustivo del caso in esame: quindi appare riduttivo ritenerle semplici integrazioni di difesa della parte. Spetta al giudice nominare i periti, dopo aver ascoltato le parti o su loro proposta, oppure, se sia il caso, assumere relazioni già fatte da altri periti. Pertanto il giudice potrebbe anche ritenere sufficienti per la soluzione tecnica della causa le perizie svolte precedentemente, senza il bisogno di nominare un consulente tecnico d’ufficio. La perizia, viene largamente disposta nei casi d’impotenza, per cause d’incapacità dovute a malattie mentali ecc. Ciò che solitamente viene chiesto al perito riguarda se esista o meno uno stato di malattia in seno al periziando, e in caso positivo, quale ne sia l’origine, la gravità, se persiste ancora, se era già in atto ed in che misura al momento della celebrazione del vincolo matrimoniale. Il giudice può convocarlo personalmente dinanzi a lui il perito, per richiedere ed ottenere un “supplemento” peritale. Le risposte riportate dal perito ai quesiti posti, saranno da ritenere illuminanti solo se esaustive delle richieste formulate direttamente dal giudice, su richiesta degli avvocati delle parti o del difensore del vincolo. 25.19.2. Raggiungimento della certezza morale del giudice tramite il responso peritale. Nell’attività forense, il punto di maggiore debolezza delle perizie è causato dalla formulazione generica, imprecisa e vaga dei quesiti posti al consulente tecnico, o quesiti che non giovano per nulla al raggiungimento di una solida conclusione scientifica.

Com’è stato detto la certezza morale deve raggiungerla solo il giudice, mentre il perito deve solo fare in modo che le premesse, lo svolgimento e la conclusione del suo lavoro si poggino su valide e solide basi scientifiche. Il perito cioè deve porre le giuste premesse scientifiche affinché il giudice possa trarne le giuste conclusioni giuridiche. A tal fine sarà necessario che il perito conosca la dottrina della Chiesa, circa le problematiche sui vizi del consenso, tenendo presente che l’ordinamento giuridico canonico attribuisce significati e valenze diverse rispetto al comune modo d’intendere determinate anomalie. Nei tribunali ecclesiastici regionali, vengono predisposti degli albi dove si inseriscono i periti idonei a svolgere tale mansione. Tuttavia essendo la nomina del perito di ufficio, un atto che necessita della fiducia dell’organo giudicante, questi potrà designare a tale ufficio anche una persona non compresa nell’apposito albo.

25.20. L’accesso e l’ispezione giudiziale (cann. 1582, 1583). L’organo competente a disporre tale mezzo istruttorio è il giudice, se ritiene opportuno l’accesso in un determinato luogo o l’ispezione di una determinata cosa, lo stabilisca con decreto, nel quale, udite le parti, indichi sommariamente che cosa debba essere fatto nel corso dell’accesso; inoltre compiuta l’ispezione se ne dovrà redigere l’atto. Parte della dottrina sostiene che la decisione spetti non al giudice istruttore bensì al collegio nella sua integralità. Non s’intravede il perché di una deroga al sistema generale di acquisizione delle prove; peraltro, il soggetto di regola tenuto ad eseguire tale mezzo di prova sarà proprio il giudice istruttore e non il collegio. Siffatti mezzi istruttori consentono al giudice di prendere cognizione diretta di luoghi e di cose, che hanno attinenza con la causa e ritenuti opportuni per la definizione

della questione. Quando l’attività d’ispezione viene compiuta direttamente in giudizio, si parlerà d’”ispezione giudiziale”; nel caso in cui, però è necessario recarsi fuori dal tribunale, si parlerà di “accesso”. La ricognizione è la valutazione di una cosa, fatta dal giudice, sia nella sede del Tribunale che fuori di esso. Essa può avere come oggetto una cosa mobile (documento) o una cosa immobile. Entrambi questi mezzi di prova vengono utilizzati spesso nei tribunali civili. Essi, tanto nelle cause di nullità matrimoniale, quanto nei processi “ super rato ” (incosumazione e impotenza), non vengono adoperati direttamente dal giudice bensì dai consulenti tecnici di ufficio anche al di fuori di tali casi, il giudice può servirsi dell’operato altrui: in tal caso, nel decreto, dovrà indicare il soggetto delegato, le altee persone ammesse a presenziare, tempo luogo e cosa da ispezionare. L’accesso deve compiersi nell’ambito di giurisdizione del giudice altrimenti sarà necessaria, l’autorizzazione del vescovo diocesano del luogo dove occorrerà eseguire la medesima. Sia che si compia all’interno dell’ambito giurisdizionale del giudice e sia che si compia oltre, il notaio dovrà redigere e conseguentemente sottoscrivere, apposito verbale. Il giudice deve sempre udire le parti prima di decretare tale mezzo di prova: qualora non lo faccia, il decreto sarà illegittimo, ma mai nullo.

25.21. La prova presuntiva (cann. 1584-1586). La presunzione è la “congettura probabile di una cosa incerta”; quindi partendo da un fatto certo, si presume certo un altro fatto che nella realtà giudiziale appare incerto e controverso. Il diritto canonico conosce due tipi di presunzioni: hominis se compiuta dal giudice e iuris se disposta dal legislatore; quest’ultima a sua volta, può essere iuris tantum (qualora ammetta la prova contraria) e iuris et de iure (quando non è ammessa prova contraria). La figura giuridica della presunzione assume un’importanza particolarissima all’interno delle cause di nullità matrimoniale. Infatti, chi sostiene che il matrimonio celebrato non era valido, si troverà a “subire” la presunzione di legge, laddove si presume conforme alle parole o ai segni usati nel

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