Scarica Manuale di Diritto Agrario - Germanò, ultima ediz. (RIASSUNTO COMPLETO) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Agrario solo su Docsity! DIRITTO AGRARIO CAP I: PERCHÉ STUDIAMO AGRARIO Il diritto agrario è il complesso di norme (di diritto privato-pubblico, nazionale-comunitario) relative all’agricoltura; perciò disciplinano l’attività che si svolge sul fondo rustico. Imprenditore commerciale-agricolo hanno discipline diverse sin dal diritto romano: 1° compra ciò che vende nel mercato; 2° lo produce. L’agricoltura, poi, a differenza del commercio, è condizionata da fattori ingovernabili (rischi atmosferici-biologici) e i suoi cicli produttivi son più lunghi dei tempi di produzione d’impresa. L’agricoltore, infine, deve evitare la sovra-produzione rispetto alla domanda. Ora, dato che i problemi dell’agricoltura non possono risolversi con la spontanea capacità regolatrice del mercato, serve un intervento statale per ristabilire la parità-uguaglianza traverso una disparità di disciplina. Diversità di disciplina tra attività economica agricola e extra-agricola : Lo Statuto giur dell’agricoltore ha 4 caratteristiche principali: 1) Aspetto fiscale → in relazione ad esso non v’è differenza tra imprenditori/società agricoli-commerciali: questo avvicinamento è dovuto alla coltivazione industriale dei vegetali e all’uguaglianza, per entrambi gli imprenditori, dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); 2) Posizione previdenziale → oggi l’art 35 Cost equipara imprenditore agricolo-commerciale (Cost tutela lavoro in tutte le sue forme); 3) Lavoro → tra lavoro agricolo e non v’è differenza circa le mansioni-orari di lavoro-riposo, invece il sistema delle assunzioni, licenziamenti, disoccupazioni e trattamento è lo stesso; 4) Ricorso al credito → è lo stesso per i 2 tipi d’imprenditore (banche son libere d’accettare o no la richiesta di mutuo). Completiamo il quadro dicendo che gli impren. agricoli: devono iscriversi nel registro delle imprese e registrare nei libri contabili, se vogliono opporli a terzi, i fatti di cui la legge prescrive l’iscrizione; sono esenti da fallimento, ma a loro son state estesi (L.2011) gli istituti (già disposti per l’impren. commerciale fallito) dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’esdebitazione, la transazione fiscale e il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ergo: lo statuto giur dell’impren. agricolo presenta più vantaggi. Diversità fondamentali: L’art 42 TFUE stabilisce che: 1) gli aiuti statali, alle imprese agricole sfavorite da condizioni strutturali/naturali, può autorizzarli il Consiglio su proposte della Commissione, che li ritiene un ripiego cui ricorrere in caso di fallimento, che dimostra che il mercato non sa realizzare da sé l’efficienza economica retta dalla tutela della concorrenza; 2) le regole di concorrenza applicabili agli impren. agricoli valgono per la produzione-commercio dei prodotti agricoli nella misura determinata dal Parlamento-Consiglio. Ex art 44 Cost il legislatore deve assistere (sovvenzioni pubbliche) le piccole-medie imprese agricole dandogli vantaggi rispetto ai concorrenti: l’agricoltura, per le sue peculiarità economico-strutturali, è il settore beneficiario di più deroghe al generale divieto di sovvenzioni pubbliche agli operatori economici. Principio fondamentale dei Trat sull’UE è la libertà di concorrenza (strumento di progresso economico e di vantaggi per consumatori); per questo l’art 101 TFUE vieta ogni aiuto, accordo, decisione o pratica volta a restringere/falsare la concorrenza e il 102 TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Estranei a questo artt son le intese tra agricoltori dello stesso Stato (exploitations agricoles) purché non impongano un prezzo di vendita determinato, non escludano del tutto la concorrenza e non contrastino coi fini dell’art 39 TFUE. Infine i produttori son esentati, a differenza degli altri produttori del settore (industriali-commercianti), dal rigoroso divieto delle intese. CAP II: FONTI DEL DIRITTO AGRARIO Agricoltura come materia di competenza normativa dell’UE e Regioni: UE-Regioni (art 38 TFUE e 117 Cost) hanno la competenza normativa specifica sull’agricoltura, ma su essa possono incidere pure delle materie trasversali (tutela concorrenza, ambiente, salute, valorizzazione dei beni ambientali, ec) su cui ha competenza esclusiva- concorrente lo Stato. Sta alle Regioni, infatti, nelle materie di loro competenza, attuare le dir UE, ma sta allo Stato (unico responsabile nei cfr dell’UE) supplire alla loro eventuale inerzia: in questo caso le Regioni devono essere messe in mora; se poi la CG afferma la responsabilità statale per violazione del diritto UE da parte di esse, lo Stato deve adottare ogni misura necessaria per porre tempestivamente rimedio alle loro violazioni e a dare esecuzione alle sent della CG. Trat Lisbona, infatti, ha inserito l’agricoltura tra le competenze concorrenti dell’UE: gli Stati membri la esercitano nella misura in cui l’UE non ha esercitato la sua (pre-emption). Questo competenza comunitaria è condizionata dai 3 principi (unità di mercato; preferenza dei prodotti comunitari; solidarietà finanziaria degli Stati membri) e dai fini (aumento produttività con sviluppo tecnico e buon impiego dei fattori di produzione; assicurare tenore di vita equo alla popolazione agricola, ec) della PAC (Politica Agricola Comunitaria). Nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale è ‘di dettaglio’ perché tiene conto dei principi fondamentali delle leggi statali. Nozione di agricoltura nel diritto UE: L’art 38 TFUE dice che il mercato interno comprende agricoltura, pesca e commercio di prodotti agricoli (del suolo, allevamento, pesca e di 1° trasformazione elencati nell’allegato 1); il loro allevamento/coltivazione (comprese raccolta, mungitura e custodia animali) è detto attività agricola e comprende pure il mantenimento di una superficie agricola in uno Stato che la renda idonea al pascolo/coltivazione (Reg.2013). Nel diritto UE, dunque, vi sono 2 definizioni di agricoltura, ovvero attività: 1) Relativa solo ai prodotti dell’Allegato 1, rilevante ai fini della concorrenza; 2) Di produzione di frutti naturali sulla terra e loro successiva allocazione sul mercato; Nozione di agricoltura nel diritto italiano: L’art 2135 cc dice che l’impresa agricola è l’esercizio di un’attività volta alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento. L’agricoltura è l’attività di cura di esseri vegetali-animali pretesa dall’ordin (perché produce ricchezza) e svolta, in modo razionale e in rapporto corretto col territorio, da soggetti che producono per il mercato, in un sistema governato dal principio di libertà concorrenziale. Possibile conflitto tra norma UE-interna: I fini del TFUE sono la libertà-economia del mercato, quelli della Cost sono più sensibili ai valori della persona-solidarietà. La legge nazionale d’esecuzione del Trat funge da ‘norma interposta’ nel giudizio di cost: fa sì che il Trat sia sovraordinato alle altre leggi ordinarie, ma provoca un giudizio d’illegittimità cost della norma UE quando essa contrasta coi principi fondamentali del nostro ordin (Sent Taricco). I Trat Nizza-Lisbona (00-07) han riconosciuto i diritti fondamentali delle Cost come parametro di legittimità delle norme UE. Diritto agrario come un diritto dei mercati: Oggi il mercato alimentare è mondiale (no locale). Dopo l’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) son stati conclusi 12 Accordi multilaterali sugli scambi di merce, tra cui: l’SPS (misure volte a tutelare sanità animali-vegetali); TBT (reg tecnici statali non devono comportare ostacoli al commercio internazionale); TRIP (tutela diritti di proprietà intellettuale circa i segni distintivi dei prodotti). CAP III: IMPRESA AGRICOLA e PROPRIETÀ TERRIERA Agricoltura è un’attività economica svolta sulla-con terra; ciò implica 2 istituti (impresa-proprietà terriera) richiamanti i principi degli art: 41 Cost → “L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, libertà, dignità umana”. La L. determina controlli-programmi per indirizzarla a fini sociali. Possono esser preordinati interventi pubblici comprensivi, ma non abolitivi, dei diritti di proprietà terriera e d’impresa agricola. 44 Cost → la legge impone limiti-vincoli per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire qui rapporti sociali. CAP IV: IMPRESA AGRICOLA Capo II (“Dell’impresa agricola”), Tit II, del cc disciplina l’impresa agricola. Vediamone alcuni artt: - 2082 cc → è imprenditore chi esercita professionalmente (con continuità, no occasionalmente) un’attività economica organizzata (combinazione capitale-lavoro) volta alla produzione/scambio di beni/servizi. - 2135 e 2195 cc → elenca le attività, senza dire come esercitarle, che dan corpo rispettivamente all’impresa agricola (1. Coltivazione fondo; 2. Silvicoltura; 3. Allevamento di animali; 4. Attività connesse) e commerciale (1. Attività industriale; 2. Di negoziante; 3. Di trasporto; 4. Bancaria; 5. Assicurativa; 6. Ausiliaria alle precedenti). Leggendoli insieme capiamo che è imprenditore agricolo colui che esercita, professionalmente e mediante un’organizzazione, una delle attività del 2135 al fine della produzione per il mercato (per fertirrigazione, cioè reintegrazione della fertilità del terreno traverso residui organici, servono invece 2 attività insieme). L’impresa agricola è, perciò, un’impresa in senso tecnico, perché l’impren. agricolo produce beni rivolti al mercato. Vediamo le attività del 2135: 1) COLTIVAZIONE DEL FONDO → è il complesso inscindibile di lavori svolti dall’agricoltore per conseguire i prodotti della terra, quindi le attività volte alla cura-sviluppo di un ciclo biologico o sua fase essenziale (tappa d’apprezzabile durata). Per ‘fondo’ non s’intende il campo, ma la coltivazione delle piante. Sono attività agricole pure la serricoltura, vivaistica e produzione di semi-fiori; la mera raccolta di frutti in natura, invece, seppur organizzata e destinata al mercato, non rientra nel 2135. 2) SILVICOLTURA → le sue modalità son prescritte dalla legge ed ha come oggetto il bosco, che garantisce legname, saldezza del suolo, purezza dell’aria e conformazione del paesaggio. Essendo il legno un prodotto del fondo, i silvicoltori sono impren. agricoli. D.lgs.227/01 esclude dalla definizione di bosco, foresta o selva gli impianti d’arboricoltura da legno. La L.Galasso ha elevato a beni ambientali tutti i territori coperti da boschi-foreste: non vi si possono compiere attività che ne alterino lo stato. 3) ALLEVAMENTO D’ANIMALI → cura del ciclo biologico dell’animale (pure riproduzione). D.lgs.228/01 ha riformulato il 2135 sostituendo ‘animali’ a ‘bestiame’ perché alludeva solo ai bovini, equini, caprini e ovini, mentre l’allevamento degli altri animali (‘di bassa corte’) non era ‘attività agricola’, ma ‘connessa’ se erano alimentati con prodotti di scarto della coltivazione: venuta meno la connessione col fondo (oggi attività su fondo son svolte con veicoli a motore e animali son alimentati con prodotti pure non provenienti dal fondo) s’è deciso di fare questo modifica. Sono, invece, impren. agricoli l’allevatore di cani (con +5 fattrici e non -30 cuccioli annui), apicoltore e acquacoltore (alleva pesci, crostacei, ostriche e molluschi); questo ultimo è pure un impren. ittico. La pesca (cattura-raccolta d’organismi acquatici in ambienti marini salmastri/dolci) non è attività agricola pleno iure, ma la sua disciplina gli è equiparata per non creare difformità con le dir UE: segue il principio di ‘pesca responsabile’ (va coniugata con tutela degli ecosistemi e impone l’obbligo di registrazione per i pescatori). Son stati elaborati programmi nazionali di pesca per tutelare la biodiversità-durabilità delle risorse ittiche. La deficienza di energia da fonti rinnovabili ha indotto l’UE a sostenere la produzione delle biomasse (es legna da ardere e residui ligneo-cellulosi): l’uso della “frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti residui d’origine biologica (provenienti da agricoltura, ec) e industriale, per produrre biogas, carburante ed elettricità”. La produzione di prodotti vegetali-forestali è un’attività connessa perché non sono immessi direttamente nel mercato, ma lo è l’energia che si ricava dalla loro trasformazione. 4) ATTIVITÀ CONNESSE → servono allo sviluppo, nel momento della produzione/esercizio/uso di prodotti, delle altre 3 attività ‘essenzialmente agricole’ (principali), da cui dipendono funzionalmente. Sono caratterizzate da: 1) Uni-soggettività: stesso soggetto svolge attività principale-connessa; 2) Uni-aziendalità: attività connessa va inserita nell’organizzazione creata per lo svolgimento della principale. Ex 2135, co. 3, le attività connesse tipiche sono (le altre son atipiche): o Manipolazione-Conservazione → riguardano prodotti agricoli altrui, acquistati per esser immessi sul mercato coi propri. La 1° comporta l’offerta di un prodotto ‘più gustoso’. o Valorizzazione → miglioramento, con conseguente aumento del prezzo; può riguardare il prodotto direttamente-indirettamente, tramite tecniche di marketing volte a selezionare-raccomandare prodotti. o Trasformazione → con la modifica della forma/consistenza del frutto naturale s’ottiene un altro bene ‘finale’ (olive = olio). o Commercializzazione → vendita di prodotti agricoli realizzati dall’impren. agricolo su suo fondo o acquistati da altri. Egli, infatti, resta ‘impren. agricolo’ pure quando tratta insieme i prodotti suoi-altrui, purché i 2° non siano prevalenti, o quando svolge opere/servizi usando attrezzature non facenti parte della sua azienda (purché non prevalenti). In linea generale la prevalenza viene volontà, vengono a far parte del c.u. Le Regioni stabiliscono il criterio della vicinanza chilometrica tra fondi per individuare la quantità di ettari necessari per costituirlo. Il c.u. montano si differenzia perché è indivisibile x 10 anni. La costituzione del c.u. offre vantaggi fiscali (esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) e la riduzione di 1/6 degli oneri notarili. Il c.u. è, perciò, uno strumento di conservazione dell’integrità fondiaria e solo mediamente di tutela dell’integrità dell’azienda. A questo ultimo fine concorre la ‘Ricomposizione aziendale...’: a) col contratto d’affitto (zupacht) → x incentivarla è previsto che i contratti d’affitto volti a realizzare il quinquennale accorpamento aziendale delle particelle dell’agricoltore siano registrati col pagamento dell’imposta in misura fissa; b) coi contratti di società cooperativa tra impren. agricoli → essi conferiscono in godimento della società i rispettivi terreni per avere un’unica azienda agricola a gestione comune; le imposte son ridotte di 2/3, mentre sono in misura fissa quando 1/5 dei soci sono impren. agricoli giovani, che esercitano l’impresa agricola comune per almeno 9 anni. - Successivi → rimedio alla frammentazione è la ricomposizione fondiaria coattiva (riassetto delle proprietà frammentate traverso l’accorpamento delle disperse particelle dello stesso proprietario, creando unità colturali economicamente convenienti), sorta nel nostro ordin con la legislazione sulla bonifica integrale (L.215/93); essendo, xò, richiamata dal 858 cc diviene, da eccezionale, istituto generale di riordino della proprietà rurale, quindi un’operazione indipendente dalla bonifica (2 tipi di r.f.). Rimedio alla polverizzazione è il riordino (unità fondiarie diventano più ampie con la conseguente perdita di altre più piccole), fatto mediante espropriazione. ► ALTRI ELEMENTI DEL F.R. → L.Galli ha dichiarato pubbliche le acque superficiali-sotterranee x salvaguardarle (cancellato diritto di chiederne proprietà): proprietario del fondo deve, denunciando l’esistenza della falda, chiederne la concessione d’utenza alla PA. Vi sono poi le addizioni (opere indipendenti da terreno: es irrigazione) e i miglioramenti (investimenti di capitale, non effettuabili dall’usufruttuario, incorporati nel terreno: es bonifica paludi). I 2° non sono spese di conservazione (es riparazione tetto edificio aziendale). ► TERRE MONTANE-SVANTAGGIATE → 1° son quelle caratterizzate, x l’altitudine, da una gran limitazione delle possibilità d’utilizzo del terre e aumento del costo di lavoro; sono loro assimilate le 2°: terre poco produttive, con scarsa densità demografia o tendenza alla regressione, con popolazione dipendente dall’attività agricola. L’art 44 dispone provvedimenti per promuovere l’attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello min di popolazione o la conservazione dell’ambiente naturale nelle zone svantaggiate (vi rientrano le montane), evitando un degrado del territorio. I comuni montani s’individuano nell’elenco ISTAT. ► TERRE INCOLTE/ABBANDONATE → son quelle suscettibili di coltivazione che non son state destinate a utilizzazione agraria da almeno 2 annate agrarie (L.449/78); ‘insufficientemente coltivate’, invece, son quelle in cui le produzioni unitarie medie dell’ultimo triennio non raggiungano il 40% di quelle ottenute nelle stesse condizioni. Varie Regioni stanno istituendo la banca della terra per organizzare il censimento-inventario dell’offerta dei terreni di proprietà pubblica-privata incolti/abbandonati. ► TERRE D’USO CIVICO e PROPRIETÀ COLLETTIVE → rientrano nei diritti di godimento perpetuo senza divisione in quote. Son beni ambientali pure le aree assegnate alle Università agrarie (L.Galasso). Si distingue tra: - usi civici in senso stretto → diritto a trarre alcune utilità da terre altrui (pascolo/legna/caccia/pesca); - terre civiche (aperte) → diritto a tratte tutte le utilità che danno alla collettività, costituita da tutti i cittadini della circoscrizione; - terre collettive (chiuse) → diritto a trarre utilità per una collettività costituita da soli discendenti dei vecchi originari; Le collettività proprietarie di terre civiche-collettive son veri impren. agricoli, ma hanno disciplina particolare: son soggetti all’inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità dei beni del demanio pubblico. La natura collettiva della proprietà di questo terre consente di attribuire a ogni impren. le indennità riconosciute alle zone svantaggiate. ► MASO CHIUSO (es d’unità aziendale) → unità fondiaria indivisibile, propria dell’Alto Adige, caratterizzata da un fondo dotato di casa colonica, annessi rustici, terreni coltivati, prati, boschi, pascoli e capace di dare lavoro-mantenimento a non -4 e non +12 persone. b) BOSCO Associazione d’alberi formatasi naturalmente o x opera umana; garantisce equilibrio ecologico e saldezza del suolo, per questo v’è un vincolo idrogeologico: ogni intervento su aree boschive richiede l’autorizzazione dell’autorità forestale perché va rispettata la destinazione d’uso del terreno secondo prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed è vietato il taglio a raso e la conversione dei boschi ad alto fusto (se tagliati non ricrescono spontaneamente) in cedui (tagliare x legna, ricresce da sé). Il bosco è un bene ambientale in sé per sé: vi son molte norme che aiutano l’imboschimento e mirano al miglioramento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi. c) BESTIAME Mandrie, greggi, branchi sono quel bene centrale (mobile) dell’azienda agraria d’allevamento che condiziona tutti gli altri. CAP VII: MODI D’APPRENSIONE DEI BENI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA AGRARIA Modi con cui un soggetto ottiene un bene, o diritto di godimento su esso, sono: acquisto a tit originario (es usucapione); successione m.c.; contratti (a effetti reali/obbligatori). ■ USUCAPIONE → si ha acquisto a tit originario della proprietà (o altri diritti godimento) col possesso protratto per un certo tempo, che di solito è 20 anni, ma se v’è buona fede, tit valido/idoneo a trasferire il diritto, trascrizione del tit, è 10 anni (u. abbreviata). L’usucapione speciale ha per oggetto la proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni (montani/non) aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge; se ordinaria si compie in 15 anni, se abbreviata in 5 anni. ■ CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRA-BOSCO → modo più usuale di divenire proprietari dei beni è la compravendita (art 1470 cc). L’imposta di registro dell’atto d’acquisto di terreni agricoli, pari al 12%, scende al 9% se l’acquirente è un impren. agricolo. Delle norme, poi, assoggettano a vincolo d’indivisibilità per 15 anni i fondi rustici acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato. ■ ASSEGNAZIONE TERRE NEI COMPRENSORI DI BONIFICA E ZONE DI RIFORMA → proprietà della terra si trasferisce alla stipula del contratto d’assegnazione secondo le regole della compravendita (contratto consensuale ad effetti reali immediati). ■ PRELAZIONE AGRARIA → se il proprietario d’un terreno ha già concluso con un 3° un preliminare scritto di vendita (denunciatio), il titolare della prelazione ha diritto, a pari condizioni, a esser preferito se esercita l’azione di prelazione entro 30gg dalla notifica della denunciatio. Dev’essere un f.r.; non serve una superficie min, mentre la max si ricava dal fatto che le esigenze lavorative del fondo alienato e degli altri già del titolare della prelazione devono essere inferiori al triplo della forza lavorativa di costui-famiglia. Questo diritto è riconosciuto al coltivatore diretto, più precisamente: - a chi è almeno da 2 a affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono, compartecipante, se il f.r. è oggetto d’un contratto agrario; - al proprietario del f.r. confinante che da almeno 2 anni è coltivatore diretto singolo/associato in cooperativa, se sul f.r. alienato non ci son concessionari o se questo abbiano validamente rinunciato alla prosecuzione del contratto; - alle società di persone se almeno ½ soci son coltivatori diretti; - agli assegnatari dei f.r. acquistati dall’ISMEA perché equiparati ai coltivatori diretti; Se i proprietari vicini/coltivatori diretti son +1 opera un criterio preferenziale: il confinante deve soddisfare con la sua-famiglia forza lavoro 1/3 delle esigenze del f.r. e destinare all’agricoltura almeno il 50% del suo tempo di lavoro e ricavarne altrettanto reddito, più il possesso di conoscenze/competenze. ■ ENFITEUSI-USUFRUTTO → prelazione dà il diritto d’acquistare il f.r., ma non il diritto reale su di esso; enfiteusi-usufrutto (957-958cc) concedono al loro titolare un diritto reale sul bene di proprietà altrui. Con essi si può, perciò, sostituire l’azienda agricola, con l’obbligo, xò, x l’enfiteuta di migliorare il fondo (e pagare canone), x l’usufruttuario di rispettare la destinazione economica del bene (forma-sostanza). Entrambi devono esercitare l’attività agricola. L’enfiteusi può essere perpetua (o +20 a); l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’enfiteuta può acquistare la proprietà del fondo col pagamento pari a 15 volte il canone (affrancazione). Son stati convertite in enfiteusi le colonie miglioratarie (o ad meliorandum): istituti, consuetudinari del basso Lazio, caratterizzati per la concessione di un terreno nudo che doveva esser sistemato con colture arboree in cambio di un modesto canone. ■ COMPASCOLO → o ‘pascolo reciproco’ è un istituto tipico di alcune regioni alpine e consiste in un diritto reale regolato dalla consuetudine: i proprietari di piccoli f.r. possono far pascolare i loro animali sul terreno dei vicini. ■ CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BESTIAME → segue il modello del 1470cc. Importante è la garanzia vs vizi (consegna bene non idoneo per l’uso cui è destinato), cioè la ‘mancanza di qualità’ del bestiame venduto: questo disciplina è rimessa a L. speciali, in sua mancanza a usi locali e infine alle regole ordinarie x i vizi del 1470. ■ SUCCESSIONE NELLA PROPRIETÀ DEL F.R. → nei casi in cui l’unità aziendale s’è formata con l’esborso di denaro pubblico, l’ordin cerca di mantenere questo unità pure al momento della morte del titolare, per evitare la polverizzazione (suddividere terra tra coeredi facendola diventare come un fazzoletto): se nessun coerede chiede l’assegnazione del compendio unico, dovendo poi pagare il conguaglio agli altri coeredi, vengono revocati gli aiuti comunitari-nazionali, questo per indurre almeno uno di loro a continuare l’esercizio dell’impresa agricola. Vi son poi casi di successione anomala: - maso chiuso → iscritto il podere nel libro fondiario sui masi chiusi sorge il vincolo d’indivisibilità: è impossibile variarne la consistenza senza l’autorizzazione della Comm. locale per i masi chiusi e il maso chiuso verrà dato a un solo erede (assuntore); - casi di conduzione/coltivazione del f.r. da parte del de cuius e alcuni suoi eredi → chi, al momento del decesso, coltiva il f.r. come coltivatore diretto/IAP può continuare l’esercizio dell’impresa come affittuario forzoso dei coeredi esclusi, pagando un canone. ■ CONTRATTO D’AFFITTO DI F.R. → ha effetti obbligatori. Dopo la consegna del f.r. il potere dell’affittuario su esso è immediato, ma la prestazione può esser svolta pure da altri (vari casi di cedibilità del contratto senza locatore). L’affitto può essere a: a) coltivatore diretto (può compiere piccoli miglioramenti; contratto a forma libera; ha diritto di prelazione); b) conduttore (no c.d.). Dato che questo contratto riguarda un bene produttivo altrui su cui il non-proprietario esercita attività agricola è un affitto e non una locazione. Qualsiasi affitto dura 15 anni (6 mesi se f.r. è montano), rinnovabili se non viene disdetto 1 anno prima della scadenza. La stabilità dell’affittuario è garantita da varie norme, come quella: che limita a casi specifici la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento; che stabilisce, come giusta causa dello scioglimento anticipato del contratto, l’urbanizzazione del fondo (perde natura agricola); che dà all’affittuario, scaduto il contratto, il diritto d’esser preferito al terzo. La Corte cost ha dichiarato illegittimo (02) il sistema di determinazione legale del canone d’affitto, che perciò è libero fra le parti. L’affittuario ha poteri di gestione dell’impresa e organizzazione dell’azienda; i patti che li limitano sono nulli. Per i ‘piccoli miglioramenti’ serve l’autorizzazione del proprietario, x quelli più grandi. Se a migliorare è il proprietario, egli può alzare il canone; se è l’affittuario, egli ha diritto a un’indennità pari all’aumento del valore del f.r. e il diritto di ritenzione di questo fino al pagamento di essa. La forma in generale è libera, ma gli atti economicamente più importanti e quelli aventi ad oggetto diritti personali di godimento di beni immobili necessitano una forma scritta (per far conoscere contrato a terzi e renderlo opponibile). Per SC solo l’affitto a coltivatore diretto non richiede la forma scritta e trascrizione per esser valido, mentre quello a conduttore richiede la scrittura ad probationem. ■ CESSIONE DELLE TERRE INCOLTE → atto della Regione che dà luogo a un diritto personale-temporaneo di godimento e crea un rapporto di diritto privato (tra concessionario-proprietario) soggetto alle norme dell’affitto di f.r., ma che si risolve pure se l’assegnazione è revocata x omesso utilizzo della terra da parte dell’assegnatario entro 2 annate agrarie dalla concessione; vs questa evenienza il proprietario può coltivare direttamente le sue terre. Il sistema è venuto meno per la politica UE dell’estensivizzazione delle colture. ■ CONTRATTO DI SOCCIDA E AFFITTO DI BESTIAME → è ‘di scambio’, non associativo. La soccida può essere semplice (2172cc: proprietario del bestiame s’associa all’allevatore per dividere gli utili dell’attività comune d’allevamento) e parziaria (allevatore conferisce, oltre al lavoro, pure parte del bestiame in misura -80%). L’impresa che nasce da questo combinazione di capitale-lavoro è collettiva, essendo entrambi impren. agricoli, e la disciplina è rimessa alla libera argomentazione delle parti. ■ CONTRATTI X COLTURE STAGIONALI/INTERCALARI E PASCIPACOLO → contratti con cui un impren. agricolo concede ad un altro i suoi terreni (o parte) per l’impianto di colture intercalari/stagionali o ‘di 2° raccolto’ (cd perché impegnano il terreno tra 2 colture principali o perché son colture di minor importanza agronomica) o x l’apprensione delle erbe a mezzo di animali condotti sul posto (‘pasci pascolo’). V’è una reciproca integrazione: animali mangiano erba, ma lasciano sterco (concime). ■ CONTRATTO DI SOCIETÀ → l’esercizio in comune di un’attività economica è possibile se l’organizzazione di persone- beni nasce da un contratto (2247cc) che fissa i contributi che i soci devono dare alla società x costituirne il capitale. Oggetto del conferimento dei soci possono essere beni/servizi, i 1° possono esser conferiti in proprietà/godimento. In generale l’ordin non rigetta del tutto l’idea di un contratto agrario di società mista di capitale-lavoro (art 36 L.203/82 lo prevedeva, ma non ha avuto piena applicazione) purché siano garantiti il principio della gestione-amministrazione congiunta e del diritto del socio d’opera a una remunerazione adeguata. ■ (Superati) CONTRATTI AGRARI ASSOCATIVI DI COLTIVAZIONE → son stati convertiti (L.203/82) in affitto i contratti associativi in cui vi fosse concessione del f.r. (mezzadrie, colonie parziarie e soccide con conferimento di pascolo). ■ CONTRATTI DI ANTICRESI-COMODATO → son stati convertiti in contratti d’affitto (non più agrari). Nel comodato il proprietario consegna la terra ad altri perché se ne servano gratuitamente per un certo tempo e la restituiscano alla fine del rapporto; nell’anticresi un debitore consegna il suo f.r. al creditore perché questo ne percepisca i frutti. Una volta acquistata la terra, sia il comodatario, che il creditore anticretico, sono nella situazione in cui il diritto d’usare la terra si converte nell’obbligo di gestirla produttivamente ex 44 Cost. ■ DIRITTO D’OPZIONE COATTIVA → non è un modo d’acquisizione della terra, ma situazioni in cui semplicemente muta il tit in forza di cui l’impren. gode già del f.r.: la famiglia coltivatrice proprietaria di un f.r. può acquistare collettivamente la quota del familiare che abbia lasciato l’azienda da oltre 5 anni; il prezzo è stabilito dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, ma la sua determinazione è sindacabile in sede contenziosa. In questo caso l’impren. agricolo, da comproprietario diviene proprietario solitario. CAP VIII: ALTRI BENI DELL’AZIENDA AGRARIA ◌ ATTREZZI → chi svolge attività agricole ha (per ricavare-conservare-trasformare-alienare prodotti da terra, bosco e bestiame) vari attrezzi (beni mobili inanimati destinati all’esercizio dell’attività agricola in rapporto di servizio col bene principal). Essi possono avere diversa qualifica giur: se la destinazione è opera di un impren. che non è il proprietario della terra sono ‘meri beni aziendali’, tra loro collegati in rapporto di complementarità (res accessoria accede al f.r. aumentando il valore della terra); se è opera di un impren. che è proprietario della terra sono ‘pertinenze’, disposte in un rapporto d’accessorietà-principalità (res accessoria è posta al servizio della terra in modo statico, aumentandone il valore). Sulla base di questa distinzione, dunque, l’azienda agricola (complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del proprietario) giuridicamente non coincide col fondo attrezzato (// del non proprietario). ◌ BENI IMMATERIALI → hanno valore patrimoniale (no fisicità): - Ditta → contrassegno dell’impresa, il nome con cui l’impren. esercita la sua attività e che deve (principio di verità) contenere il cognome o sigla di costui e non può esser trasferito senza l’azienda; consente al pubblico di ricondurre un’attività d’impresa a un soggetto. - Insegna → segno distintivo della sede ove s’esercita l’attività imprenditoriale; perciò indica il luogo ove è l’azienda. - Marchio individuale → segno distintivo del prodotto con cui imprenditore distingue i suoi prodotti dagli altrui e il consumatore rintraccia un prodotto gradito. Pure chi non produce prodotti può brevettare un marchio: la pubblicità, da strumento d’informazione dell’esistenza di prodotti, è divenuta veicolo di valorizzazione del marchio, che oggi è un capitale pubblicitario. Pure gli agricoltori se ne servono sempre più (es bollini banane) e il trasferimento del marchio è oggi consentito pure senza l’azienda, purché non vi sia un peggioramento qualitativo dei beni. Nel mercato agricolo il marchio non porta un messaggio pubblicitario, ma varie informazioni rivolte ai consumatori (es localizzazione geografica, essenziale per sua produzione). I segni privi di carattere distintivo (es toponimo: patrimonio comune dei produttori del posto) non possono esser registrati come marchi e se le comunicazioni che accompagnano il marchio sono ingannevoli ne provocano la decadenza. - Brevetti per invenzioni biotecnologiche → invenzioni, se consentono d’ottenere entità realizzabili, danno luogo a beni immateriali. La brevettazione riconosce all’inventore la paternità dell’invenzione e il diritto esclusivo d’usarla economicamente. Il brevetto può esser ceduto/concesso in godimento a chi, in cambio di un canone, provvede alla riproduzione del frutto dell’idea, prendendone i ricavati. Per questo si può considerare il capitale tecnologico dell’azienda. La Convenzione sul brevetto UE (73) vieta la brevettabilità di nuove varietà (entità con un intero genoma), nuove razze animali e procedimenti biologici per il conseguimento di vegetali-animali. Dir.98/44 del Parlamento UE ritiene legittima la brevettazione di prodotti in cui son presenti Organismi Geneticamente Modificati (gene estraneo al suo corredo genetico originario), ma gli Stati devono proteggere le invenzioni biotecnologiche col diritto nazionale sui brevetti, escludendo dalla brevettabilità i procedimenti di clonazione umana. ◌ DIRITTI - QUOTE DI PRODUZIONE→ processo tecnologico ha portato a una sovrapproduzione dei prodotti agricoli; problema cui l’UE cerca rimedio col ‘sistema delle quote’, che mantiene le produzioni agricole entro quote fisse: a volte opera col ridimensionamento delle agevolazioni-premi concessi, altre agisce direttamente sulla produzione con prelievi fiscali se la quota è superata (es tot euro per ogni L di latte in più ne scoraggia la produzione). Altra misura disincentivante della produzione è il divieto d’impianto di vigenti non di qualità. - Servirsi di SEGNI DOP-IGP → indicano il prodotto agricolo il cui ciclo produttivo 1) avviene tutto in una certa area geografica, che gli dà certe qualità, 2) non si svolge tutto in una certa area geografica, cui tuttavia si fa risalire la reputazione/qualità del prodotto; perciò collegano al prodotto la bellezza-rinomanza d’un luogo. Questo segni hanno ora un’unica normativa UE (Reg.1151/12). La registrazione dei nomi dell’IGP/DOP avviene sulla base di un disciplinare cui i produttori devono adeguarsi: domanda (contenente nome prodotto, zona geografica, metodo d’ottenimento, ec) è inviata, col disciplinare di produzione, dai gruppi di produttori interessati allo Stato membro territorialmente competente, che la invia alla Commissione che, verificati i requisiti, la pubblica sulla Gazz. Uff. dell’UE per permettere le opposizioni; se non vi sono, la denominazione è iscritta nel ‘Registro delle DOP-IGP’ tenuto dalla Commissione. Ogni Stato deve adottare misure amministrative-giudiziarie per prevenire/cessare l’uso illecito delle DOP e l’Accordo TRIPs ne combatte l’uso indebito: usare nome d’identificazione geografica x smerciare prodotti simili privi delle qualità organolettiche di quel luogo. Affitto d’Azienda Agricola: Se ne può parlare? La dottrina era divisa perché l’unico contratto agrario ammesso dall’ordin è quello d’affitto del f.r. attrezzato, non dell’azienda (complesso organizzato di beni), ma ora la risposta è sì: l’affittuario ha l’obbligo di gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e conservandone l’efficienza dell’organizzazione per poterla restituire al locatore nel modo in cui l’ha ricevuta. Esproprio del f.r.: Al proprietario di terreni espropriati spetta un’indennità, in parte risarcitoria del valore del terreno e in parte risanatoria dell’attività di coltivazione dismessa a causa dell’esproprio. Se v’è un contratto agrario d’affitto le indennità son percepite separatamente dal proprietario e affittuario che coltivi il f.r. da almeno 1 anno. In caso di cessione volontaria del terreno son previste delle indennità aggiuntive: se è coltivato è tripla rispetto a quella ‘base’, se è non edificabile è +50% di quella ‘base’. Stessa conclusione si ha in caso di accessione invertita (o ‘occupazione appropriativa’) della PA: se l’ablazione serve per costruire un’opera pubblica, ma non è preceduta dal decreto d’esproprio e dalla dichiarazione d’utilità dell’opera la PA (responsabilità aquiliana) deve disporre un provvedimento amministrativo ‘d’acquisizione sanante’ per acquisire il terreno, previo risarcimento del danno. Pure l’art 373 cpc è volto ad evitare che si disintegri l’azienda dell’affittuario, ma in caso di pendenza di riesame giurisdizionale della controversia, perciò stabilisce che si può sospendere l’esecuzione della sent non definitiva di sfratto se: 1) l’affittuario (e sua famiglia) trae da vivere dal f.r. (soddisfa bisogni alimentari); 2) la perdita del f.r. può mettere in pericolo l’integrità economica dell’azienda (es se questo è azienda di coltivazione). CAP X: AGRICOLTURA, TERRITORIO, MERCATO Vediamo come si proietta l’impresa agricola nel territorio rurale e nel mercato. Ambiente: La Cassazione lo definisce “un bene immateriale unitario seppur formato da vari componenti (es aria-acqua, flora-fauna, suolo, bellezze naturali), ognuno dei quali può costituire oggetto di cura-tutela, ma tutti riconducibili a un’unità”; questo bene è libero (fruibile da collettività) e soddisfa pure la qualità della vita, garantendo dignità-benessere. La maggioranza della dottrina lo considera un valore- obiettivo di tutti gli appartenenti all’ordin. Il nuovo 117 Cost indica la ‘tutela dell’ambiente-ecosistema’ tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Normativa UE sulla tutela dell’ambiente: La tutela dell’ambiente è una delle finalità della PAC, infatti Trat Maastricht (92), Amsterdam (99) e Lisbona (07) hanno riconosciuto valore essenziale alla politica dell’ambiente. Dalle norme base dell’UE si ricava un interesse preliminare e 2 principi complementari: - Eccezione ambientale → CG ha elevato l’ambiente a eccezione perché interesse economico base dell’UE è la libera circolazione delle merci, ma su esso prevale quello di tutela dell’ambiente (salute umana-animale), perciò son ammesse norme restrittive della circolazione; - 2 principi → nell’attuare le politiche UE bisogna: 1) perseguire l’obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; 2) puntare a un alto livello di protezione dell’ambiente e miglioramento delle sue qualità; La tutela dell’ambiente è divenuta materia di competenza concorrente (Comunità interviene solo se gli obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati) quando l’Atto Unico Europeo (86) ha dato alla Comunità il potere d’intervenire su di essa. La disciplina UE in materia ambientale ruota attorno a 4 principi: 1) Sussidiarietà (si privilegia le soluzioni ottenute coi diritti nazionali); 2) Precauzione-Prevenzione (interventi pubblici-privati con incidenza sull’ambiente vanno prima assoggettati a valutazioni ambientali); 3) Correzione dei danni (eliminare possibili danni all’ambiente sopprimendone la causa); 4) Responsabilità del risarcimento (chi inquina). È poi sorto il principio dello sviluppo sostenibile: le risorse rinnovabili della terra vanno usate senza rischiarne l’esaurimento e affinché i vantaggi derivanti dal loro uso siano condivisi da tutta l’umanità. Reg.1305/13 ha delineato il contenuto degli ‘impegni agro-climatici-ambientali’, introducendo pratiche agricole compatibili con la tutela-miglioramento dell’ambiente e che mitighino i cambiamenti climatici. Inoltre i sostegni finanziari previsti dovrebbero indurre alla conversione in agricoltura biologica, limitando l’uso di fertilizzanti-fitosanitari. Normativa italiana sulla tutela dell’ambiente: L’attuazione del Reg.1305/13 sull’ambiente spetta alla competenza esclusiva delle Regioni (117 Cost), ma dato che lo Stato è l’unico responsabile dell’attuazione delle normative UE serve una collaborazione tra Stato-Regioni che son competenti esclusive circa l’agricoltura, ma circa il governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali e tutela della salute son competenti concorrenti. Le Regioni possono, perciò, nelle loro competenze, adottare una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale (più alto livello di garanzie). Ambiente-Agricoltura: Il Sistema comunitario dei prezzi garantisce agli agricoltori un prezzo proporzionale alla produzione, spingendoli a coltivare intensamente i loro f.r.: questo superproduzione crea danni al paesaggio agrario, biodiversità e salute perché aumenta l’uso di concimi chimici, insetticidi-erbicidi per garantire la protezione da malattie-parassiti (inquinamento). Per questo l’UE (PAC) ha favorito, con sostegni finanziari, l’estensivazione di produzioni-allevamenti, il congelamento delle terre e ha effettuato interventi ecologici per promuovere sistemi di produzione sostenibili (sviluppo sostenibile: uso razionale della terra per assicurarne la capacità di produzione alle generazioni future) per tutelare l’ambiente. In questo quadro d’interventi per controllare l’uso di fertilizzanti-fitofarmaci s’inserisce la normativa italiana col ‘quaderno di campagna’, manuali di corretta prassi igienica-agricola e il Reg.870/04 sulla conservazione, raccolta e uso delle risorse genetiche in agricoltura. Altri 2 aspetti importanti sono: 1) Opere d’organizzazione dell’azienda agricola → dato che alcune possono comportare modifiche territoriali tali da turbare l’equilibrio dell’ambiente, varie dir UE richiedono l’elaborazione di un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’impatto sull’ambiente di programmi relativi a vari settori (agricoltura, boschi, pesca, industria, trasporti, rifiuti, turismo) e che le opere di rilevante entità siano sottoposte a un’apposita procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). 2) Eliminazione dei rifiuti agricoli → Codice ambientale elenca i rifiuti (ogni sostanza abbandonata derivante da attività umana/naturale), tra questo non vi sono i materiali litoidi/vegetali/fecali (da riusare come concimi), siero di latte, carogne d’animali (da incenerire/sotterrare) e gli scarichi idrici; invece sono pericolosi (contrassegnati da *) quelli agrochimici contenenti sostanze pericolose, dei prodotti fitosanitari e perdite d’olio. L’UE spinge gli agricoltori al loro riciclo-auto smaltimento, prevede che gli Stati attuino un trattamento privilegiato per gli impren agricoli che tengano registri di carico-scarico dei rifiuti, e promuove accordi tra produttori ortofrutticolo per gestire i rifiuti in modo che sia rispettato l’ambiente. Cod. Ambientale parifica le acque provenienti dalle attività agricole (art 2135) alle reflue domestiche purché l’attività si svolga sul f.r. Le Regioni definiscono il regime autorizzatorio degli scarichi agricoli d’acque reflue con condizioni attenuate rispetto a quelli industriali; inoltre la condotta illegale degli impren industriali è seguita da sanzioni penali, quella degli agricoltori da amministrative. È ammessa pure la pratica della fertirrigazione (allevatori riusano effluenti dei loro allevamenti come concime), disciplinata dall’UE perché può inquinare le acque di falda. I liquami, quindi, se abbandonati sul terreno sono rifiuti e vanno gestiti x come disciplinato, oppure si usano con fertirrigazione nei modi imposti dalla tutela dell’igiene-sicurezza alimentare. Pure le acque di vegetazione provenienti dai fronti possono usarsi da un punto di vista agronomico. L.Galasso ha elevato a bene ambientale il bosco perché suo fine principale è la conservazione del territorio. Inoltre la Cost (41 e 44) impone l’uso attivo (produttivo) della terra, perché il suo inutilizzo comporta degrado ambientale. La razionale coltura di terra- bosco è perciò volta alla tutela dell’ecosistema-salute → multifunzionalità dell’agricoltura: espressione che sottolinea che un’agricoltura razionale, il cui esercizio consente la produzione di alimenti e il mantenimento dell’equilibrio ambientale, è ecocompatibile. Contratti Agro-Ambientali: Si parla di programmazione negoziata (‘patti territoriali’ o ‘contratti di programma’) circa i contratti (di 5-7 a) che i privati (agricoltori) possono stipulare con la PA con cui s’impegnano ad attuare certi interventi per realizzare certi fini agro-climatico- ambientali e di sviluppo rurale (estensivazione della produzione, buone pratiche, misure agro-ambientali). La controprestazione, a carico della PA, non è prestabilita in modo certo, ma dipende da variabili (durata, costi operazione, mancato guadagno, superficie terreno) non negoziabili. Territorio come spazio rurale: Spazio rurale è il territorio costituito dallo spazio agricolo (volto a coltivazione-allevamento) e fondiario (usi diversi da agricoltura, specie insediamento/attività degli abitanti), quindi sua spina dorsale è l’agricoltura, ma in esso possono esservi imprese dette ‘agricole’ dalla L. ma che tali non sono ex 1235 o imprese agricole i cui titolari subiscano danni a causa di altre situazioni esistenti nel territorio e che ad esso danno valore. Questo fenomeni confermano il valore di tessuto economico-sociale dello spazio rurale, con attività comunque legate al mondo agricolo, capaci d’integrarsi con le altre attività-tradizioni dell’area. La presenza di un tessuto economico- sociale è confermata dal fatto che le Regioni possono (L.384/91) istituire aree protette (parchi-riserve naturali) nel loro territorio, vietandovi la caccia, pesca e attività estrattive e stabilendo una particolare disciplina dell’attività agricola, che non è libera, ma deve conformarsi allo scopo di conservazione-valorizzazione dell’area. Allo stesso modo l’attività agricola è regolata pure nelle aree fondamentali per la salvaguardia delle risorse idriche destinate alla popolazione: v’è il divieto di dispersione di reflui, fanghi, liquami e spandimenti di pesticidi-fertilizzanti nel raggio di 200m dal punto di captazione, senza previsione di alcun indennizzo. Distretti agroalimentari, rurali, produttivi: Essendo lo spazio rurale caratterizzato da varie attività interconnesse, economisti-giuristi han creato l’idea di distretti (insieme d’imprese-istituzioni geograficamente prossime e economicamente interconnesse) per rendere questo imprese più competitive rispetto a quelle estranee al distretto. Questo distretti devono avere 5 caratteristiche (D.lgs.228/01): 1) Essere sistemi produttivi locali; 2) Avere un’identità storica-territoriale omogenea; 3) Dev’esserci integrazione fra attività agricole e altre attività locali; 4) Beni/servizi devono esser di particolare specificità; 5) Prodotti/servizi devono esser coerenti con le tradizioni-vocazioni naturali-territoriali. Loro specificazione sono i d. agroalimentari, in cui il sistema produttivo può essere pure interregionale e l’integrazione è tra imprese agricole-agroalimentari e la specificità delle produzioni è certificata (DOP-IGP) o tipica (es Nutella: collaborano produttori di nocciole, raccoglitori, ec). Il d. rurale agricolo è, invece, composto da imprese che operano in fasi distinte di un’unica filiera agricola di produzione, legata allo stesso territorio: area geografica imperniata nell’agricoltura, ove il prodotto finale è frutto di chi ara, coltiva, diserba, raccoglie, conserva. Infine son stati introdotti i d. produttivi: libere aggregazioni d’imprese che dan vita ad un organismo fatto d’imprese svolgenti attività nei diversi settori economici al fine di sviluppare le aree-settori di riferimento e l’efficienza della loro organizzazione-produzione. Contratti Agro-Industriali: Gli organismi più rappresentativi nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli- agroalimentari, presenti nel Consiglio Naz. dell’Economia-Lavoro, possono (D.lgs.102/05) stipulare 'intese di filiera' con cui agricoltori, industriali e distributori d'alimenti definiscono le azioni x: a) migliorare conoscenza-trasparenza della produzione; b) valorizzare-tutelare le DOP-IGP; c) raggiungere stabilità sul mercato e usare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente. Questo intese (a differenza dei contratti di filiera: stipulati tra soggetti della filiera e MiPAAF per realizzare programmi interprofessionali d’investimento con cui lo Stato dà contributi finanziari alle piccole-medie imprese agricole, organizzazioni di produttori agricoli e società d'agricoltori, industriali e commercianti che sviluppino la loro produzione in almeno 3 Regioni) nascono da una concentrazione (no contratto) di soggetti con interessi diversi, ma desiderosi di uno sviluppo della filiera cui si ricollegano. Sulla base di esse (approvate con decreto del MiPAAF) le organizzazioni rappresentative del settore agricolo e di altri settori agroalimentari concludono contratti quadro che disciplinano la quantità-qualità della produzione, ricercando un equilibrio fra domanda-offerta e stabilendo i prezzi. I singoli agricoltori, industriali o commercianti possono poi stipulare i loro individuali (scritti) 'contratti di coltivazione, allevamento e fornitura' (cd agro-industriali) che devono essere rispettati dagli impren iscritti alle associazioni che han stipulato il contratto quadro e posso esser rispettati pure dai non iscritti per ottenere incentivi. Il reg di questo contratti, ora tipici, si basa su una 'garanzia reciproca di fornitura': impren agricolo deve trasferire, x il prezzo prefissato in base ai contratti quadro, la proprietà di tutta la produzione al momento della raccolta dei frutti; impren industriale e/o commerciale deve ritirare la produzione oggetto del contratto e pagarne il prezzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti qualitativi concordati. Questo contratto fa parte degli elementi dell’azienda agraria. Regole del territorio come regole dell’impresa agricola: Le norme sulle DOP-IGP garantiscono che la fama di certe produzioni di specifiche aree non sia usurpata da prodotti di altre zone. Nel caso dei prodotti tipici il toponimo identifica-valorizza una certa comunità di produttori locali e le fasi di produzione che questo comunità s’è data, quindi il territorio è uno spazio capace di dettare regole. Ecco perché il D.lgs.228/01 proibisce l’impianto di discariche nei territori con produzione agricola di particolare qualità-tipicità e perché vi son varie sent della CG che stabiliscono che il Grana Padano non si grattugia e il prosciutto Parma non s’affetta fuori dalle zone di produzione se i disciplinari prevedono che siano i produttori a fare ciò. CAP XI: MERCATO AGROALIMENTARE Quello agricolo è un mercato di prodotti alimentari in cui s’incontrano gli interessi contrapposti dell’impren (conquistare il mercato) e consumatore (pretendere prodotti sicuri). Dato che l’impren s’avvale di metodi di persuasione per influenzare la scelta del consumatore ogni passaggio dell’alimento nel canale distributivo dev’esser sicuro e vi sono obblighi volti a garantire il consumatore (persona fis che consuma l’alimento, che vuole sia sano e che agisce per uso estraneo all’attività professionale). Sicurezza alimentare: Reg.178/02 (su produzione alimenti) istituisce l’EFSA (Autorità UE x sicurezza alimentare) e stabilisce i principi-requisiti generali della legislazione alimentare: - alimento è qualsiasi sostanza che può ingerirsi; - non son ammessi alimenti non sani nel mercato UE; - principi generali della normativa UE valgono come criteri d’interpretazione-attuazione delle discipline nazionali; - disciplina riguarda tutte le operazioni sui prodotti; - impresa alimentare è qualunque soggetto, atto/fatto dell’intero canale di produzione, trasformazione, trasporto, offerta e distribuzione, nonché operatori e luoghi di ristorazione; - prodotto dev’esser tracciato e avere etichetta; - Autorità UE e Agenzie nazionali interagiscono nel costituire una rete di controlli; - gestione del rischio è trattata col criterio della precauzione. Se v’è un pericolo che può causare un effetto nocivo alla salute sorge un rischio che va: valutato da autorità capaci (anzitutto Autorità UE), gestito dalla Commissione (valutano varie alternative: risk management) e comunicato sia alla fine dell’analisi che nel corso dell’intero processo, trattandosi di uno scambio d’informazioni-pareri. Per il principio di precauzione (art 7 Reg.178) “se, a seguito di una violazione delle informazioni disponibili, v’è la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permane una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono adottarsi misure provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato della salute in attesa di altre informazioni scientifiche” (nel dubbio meglio proibire, che autorizzare). La responsabilità per danno da prodotto difettoso è civile contrattuale-extracontrattuale (dolo/colpa) e il Reg.178 prevede i diritti azionabili dal danneggiato; le legislazioni nazionali possono anche aggiungere sanzioni penali (es L.283/62 su impiego sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione) e fissare norme microbiologiche più severe per tutelare la salute. Igiene degli alimenti: Dir.43/93, che indicava i principi cui gli Stati membri dovevano adeguarsi in materia per avere un diritto uniforme, s’incentrava sull’applicazione delle norme d’igiene in tutte le fasi di produzione degli alimenti, col ricorso al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Controll Points), cioè di analisi, controllo e valutazione dei rischi. Quando questo dir è stata abrogata (04) la materia ‘igiene alimentare’ è divenuta oggetto d’un diritto unico x 28 Stati membri. Nella discussione che ha portato al Reg.178 la Commissione propose 5 provvedimenti (pacchetto igiene) cui si son aggiunti 4 reg che han esteso il sistema HACCP alla produzione- distribuzione di prodotti animali: 1) Reg.852/04 (igiene alimenti) → Stati possono adottare misure per adattare il reg e consentire l’uso di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi di produzione degli alimenti, purché non sia compromessa l’igiene alimentare. 2) Reg.853/04 (igiene alimenti d’origine animale) → non s’applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi primari dal produttore al consumatore e ai lavoratori degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione locale; 3) Reg.854/04 (organizzazione dei controlli sui prodotti d’origine animale destinati al consumo umano); 4) Reg.183/05 (igiene dei mangimi); La sicurezza igienica è garantita pure da norme che disciplinano l’uso dei materiali-oggetti che vengono a contatto coi prodotti alimentari: - Dir.80/590 introduce un simbolo d’accompagnamento per questo materiali; - Reg.1935/04 detta regole sui materiali-oggetti che conservano/migliorano le condizioni dei prodotti alimentari imballati; - Reg.2283/15 detta norme x immissione di nuovi alimenti su mercato UE e definisce quelli ‘costituiti da nanomateriali ingegnerizzati’; Altre norme consentono regimi più adeguati alle peculiarità dei prodotti tipici, autorizzando metodi di produzione di tradizioni locali: o Reg.2074/05 → ‘prodotti alimentari tradizionalmente fabbricati nello Stato membro’ son quelli storicamente riconosciuti come italiani o fabbricati con metodi di produzione tradizionali o protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legisl. UE-nazionale; A questo reg si collega la normativa italiana sui prodotti nazionali o tipici italiani (D.lgs.178/98); v’è, perciò, uno scopo immediato (diffondere produzioni agroalimentari tipiche e di qualità italiane e accrescere le capacità concorrenziali) e uno mediato (individuare prodotti riconosciuti come tradizionali, rispetto a cui servono deroghe alla indifferenziata normativa UE sull’igiene dei prodotti alimentari). Qualità degli alimenti: Per la Commissione (Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli, 08) la qualità è il ‘vantaggio competitivo dei prodotti agroalimentari’, quindi sarebbero caratteristiche particolari con cui si richiamano doti voluttuarie del bene alimentare: la produzione agricola, perché svolta in/con certi luoghi/procedimenti, aggiunge al prodotto un valore specifico di gustosità/piacevolezza (aiuto nella concorrenza). Serve, perciò, fissare le regole di produzione-commercio, il cui rispetto consente al produttore d’avere quel valore aggiunto (es norme su DOP). CAP XIII: PROCESSO AGRARIO Organizzazione giudiziaria: Circa gli organi deputati alla risoluzione delle controversie nel mondo dell’agricoltura v’è una fondamentale ripartizione della competenza fra giudici ordinari-amministrativi in base alla posizione giur tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo). L’agricoltore ricorre ai Tribunali Amministrativi, ad esempio, per fare ricorso: - vs rifiuto delle Regioni di riconoscere la qualità di IAP; - vs autorizzazioni dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o dell’organo regionale competente in tema di miglioramenti; - vs revoca, da parte dell’apposita commissione, della qualifica di maso chiuso x perdita della sua idoneità al mantenimento di almeno 5 persone. V’è, invece, competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria nei casi in cui si discute dell’inclusione di un proprietario tra quelli obbligati al pagamento dei contributi a favore di un Consorzio di bonifica. Soprattutto son state riconosciute di competenza del giudice ordinario le controversie in tema di prelazione-retratto agrario. È venuta meno, invece, la possibilità per il giudice ordinario di convalidare lo sfratto x finito affitto o morosità dell’affittuario (oggi è competente la Sezione specializzata agraria). Infine non si può ricorrere alla procedura speciale di sfratto perché è sempre necessaria quella ordinaria per la risoluzione dei contratti agrari che spetta alle Sezioni specializzate agrarie. Commissari x gli usi civici: Il Commissario liquidatore degli usi civici, con funzioni amministrative-giurisdizionali, doveva valutare-liquidare i diritti d’uso civico gravanti su terre di proprietà privata, sciogliere le promiscuità fra comuni, verificare-reintegrare i demani pubblici, sistemare le terre d’uso civico secondo un piano d’utilizzazione e giudicare, quale giudice esclusivo del contenzioso demaniale civico, sulle controverse posizioni di diritto soggettivo. Il procedimento giurisdizionale davanti a lui è un giudizio civile inquisitorio; il rito è quello del processo pretorile e gli appelli van preposti davanti alla Sezione principale per la liquidazione degli usi civici, istituita presso la Corte d’Appello di Roma. Il Commissario ha giurisdizione per la: - domanda con cui il privato, assoggettato a provv. ammin. di reintegra, ne invochi la sospensione ex art 700 cp a discapito di quella ordinaria; - concessione in affitto d’un terreno civico da parte di un comune, sulla base del suo reg sul godimento dei pascoli comunali, a discapito di quella amministrativa; - dichiarazione, nell’ambito delle controversie sulla demanialità dei terreni, della nullità degli atti d’alienazione dei f.r. di cui accerta la proprietà civica/collettiva, ordinandone il rilascio in favore del soggetto collettivo cui appartengono. Esorbitano la sua giurisdizione le domande in tema di risarcimento del danno e di demanialità civica di un bene quando se ne discuta in una controversi tra privati. Col DPR.11/72 le funzioni amministrative dei Commissari son state trasferite alle Regioni e la competenza di questo organi s’è ristretta all’attività giurisdizionale. Giudice unico nei procedimenti d’affrancazione delle enfiteusi-usucapione: Enfiteuta/colono possono ricorrere al giudice unico per ottenere l’ordinanza d’affrancazione (diritto d’acquistare proprietà del f.r. pagando il capitale d’affranco, pari a 15 volte il canone), dando prova dell’esistenza del contratto-prestazione, del suo importo e depositando il capitale d’affranco. L’ordinanza del giudice dichiara l’avvenuta riunione delle proprietà nelle mani dell’enfiteuta e si basa sul riconoscimento della realità-perpetuità del rapporto, con possibile ricorso innanzi alla Sezione specializzata agraria. L’usucapione speciale agraria (possessore di piccolo f.r. ne diventa proprietario a tit originario in virtù d’un possesso di minor durata di quello di solito chiesto x usucapire l’immobile) esclude, in presenza vittoriosa di un terzo in un’azione di rivendica, il venir meno dell’acquisto da parte di colui che ha acquistato da chi ha ottenuto il decreto/sent di riconoscimento della proprietà del f.r. Prima competente era il Pretore, oggi il giudice unico del Tribunale in composizione monocratica, il cui giudizio si concluse con un decreto, se non v’è opposizione, o con sent se v’è opposizione degli interessati. Sezione Specializzata Agraria: Istituita presso ogni Tribunale-Corte d’appello, è il giudice specializzato (composto, oltre che da giudici togati, da 2 esperti nominati dal CSM fra 8 sorteggiati dottori agronomi, periti agrari e geometri iscritti agli albi) in materia agricola. È competente in materia d’affrancazione del f.r. e di ‘riscatto’ della quota spettante al componente la famiglia coltivatrice che ha cessato di far parte della conduzione in comune e si rifiuti, dopo 5 anni d’inattività, di trasferirla agli altri componenti per il consolidamento dell’impresa familiare coltivatrice; ma soprattutto dirime le controversie fra le parti dei contratti agrari d’ogni tipo (affitto; mezzadria-colonia; soccida; societari; di colture stagionali/intercalari; pascipascolo). Restano estranee le controversie su: lavoro subordinato in agricoltura (di competenza del giudice del lavoro); prelazione-riscatto agrario; affitto d’azienda agraria (non è ‘contratto agrario); locazione d’immobili. La competenza, funzionale-inderogabile (non si può eleggere foro diverso), è del giudice agrario del luogo ove è ubicato il f.r. Processo Agrario: Il suo rito è lo stesso del rito del lavoro, se non diversamene disposto (D.lgs.150/11), perciò vale il complesso di norme attuanti i principi di oralità, immediatezza e concentrazione propri del processo del lavoro. Al processo agrario s’applica: - Sistema d’introduzione della causa di costituzione-intervento (414, 415, 417, 419) e delle preclusioni degli art 416, 418, 420; - Norme che impongono una trattazione concentrata-orale, comparizione dei litiganti (pure x conciliazione), assunzione delle prove in poche udienze; - Lettura della sent in udienza e suo deposito entro 15gg dalla pronuncia; - Norme che aumentano i poteri istruttori del giudice (deve istruire ex officio la causa se il materiale offerto dalle parti lo consenta): art 420 (interrogatorio libero parti); 421 (assumere teste); 423 (disporre pagamento al lavoratore delle somme non contestate), 424 (assistenza di consulente tecnico); - 429 (condanna al maggior danno per la diminuzione del credito del lavoratore); 431 (esecutività della sent 1° che pronunci condanna a favore del lavoratore x credito di lavoro); 434 (sent 1° vanno impugnate con ricorso depositato nella cancelleria del giudice ad quem entro 30gg dalla notificazione della sent). Se le controversie riguardano diritti disponibili, la mancata contestazione da parte del convenuto è vincolante per il giudice. Nelle controversie spettanti alle Sezioni specializzate è inammissibile la cesura tra istruzione monocratica e decisione collegiale. L’istruzione della causa agraria deve svolgersi tutta davanti all’intero collegio, a pena di nullità assoluta (L.203/52): è l’unico modo che permette di giovarsi degli esperti nel momento dell’acquisizione delle prove. Particolare è l’affitto agricolo: v’è speciale competenza del giudice specializzato con l’applicazione delle norme del processo del lavoro al processo agrario. Vediamo 3 questioni importanti: 1) I provv. cautelari in materia di contratti agrari oggi spettano al tribunale ordinario (prima alle Sezioni), ma il Governo non ha inteso eliminare la competenza cautelare del giudice agrario, perciò è rimasta seppur non siano stati risolti i problemi di reclamabilità. 2) La competenza inderogabile della Sezione specializzata agraria sussiste tutte le volte in cui il contratto in discussione è ‘agrario’, ma il giudice ordinario può dichiarare la sua competenza se risulta già provato (non serve istruttoria) che il rapporto dedotto non rientri in una delle fattispecie devolute alle sezioni agrarie: la SC al riguardo ha formulato il principio per cui, pure nel caso dell’eventuale incompetenza per materia della Sezione agraria, s’applica l’art 38 cpc in base a cui essa non può esser eccepita dalle parti o rilevata dal giudice dopo la 1° udienza di trattazione → se non viene eccepita o rilevata d’ufficio entro il termine indicato, la competenza resta al giudice adito, ma si dovrà disporre il mutamento del rito. 3) SC ha escluso l’istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione, come condizione di proponibilità della domanda giudiziale, nei casi di controversie con oggetto il contratto d’affitto a conduttore non coltivatore diretto perché l’art 46 L.203/86 non è richiamato dall’art 23, che rinvia alle norme della stessa L. per stabilire la disciplina dell’affitto a conduttore capitalista. Questo istituto è stato, xò, tolto dalla L.203/82 (sui contratti agrari) ed è divenuto parte integrante del D.lgs.150/11 (“disposizioni complementari al cpc”) che ha una filosofia diversa dalla L.203 in cui pareva rilevante il non rinvio dell’art 46 da parte del 23. Le controversie in materia agraria, quindi sono: - regolate dal rito del lavoro; - di competenza delle SSA; - possono esser proposte solo dopo averne data comunicazione alla controparte-IPA (Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura); - van discusse davanti all’IPA per una possibile conciliazione e solo se non avviene si portano davanti alla SSA; - giudice deve concedere un termine di grazia all’affittuario moroso e, se serve, condannare il debitore al pagamento della somma dovuta all’affittuario, comprensiva degli interessi legali e del danno provocato; - l’esecuzione della sent può sospendersi per grave-irreparabile danno al sostentamento dell’affittuario-famiglia o serio pericolo all’integrità economica dell’azienda agricola, e va comunque eseguita al termine dell’annata agraria in cui è divenuta esecutiva. Potremmo dire che il tentativo di conciliazione è obbligatorio non solo nelle azioni di cognizione ordinaria, ma pure in quelle esecutive-cautelari se con queste ultime si dà vita a un rapporto processuale che non termina con l’emanazione di un provvedimento provvisorio, ma continua col giudizio di merito. Questo tentativo deve, perciò, precedere: la richiesta di sequestro, i ricorsi per ottenere provvedimenti d’urgenza e le denunce di nuova opera o danno temuto. La procedura conciliativa inizia con l’invio, da parte di chi vuol adire il giudice, di una raccomandata, con avviso di ricevimento, con cui esplicita, alla controparte-IPA, la domanda giudiziale che vuol proporre (petitum e causa petendi). Alla fine del tentativo, comunque vada, va redatto un verbale. La successiva domanda giudiziaria (fallito tentativo) va formulata negli stessi termini in cui è stata comunicata alla controparte e trattata in via conciliativa (corrispondenza fra oggetto della fase conciliativa e del giudizio) cosicché il giudice possa controllare se su quel certo punto sia stato esperito il tentativo o sia una nuova domanda (improponibile, come lo è la domanda riconvenzionale del convenuto se, durante il tentativo, non ha espresso le sue contro-pretese). L’IPA convoca, entro 20gg dalla comunicazione, le parti e i rappresentanti delle associazioni professionali da esse indicati e tenta di conciliare la vertenza: se l’esito è positivo viene redatto un processo verbale sottoscritto dai presenti, dando certezza e pubblica fede al compromesso (parte può chiedere al giudice del tribunale di dichiarare, con decreto, esecutivo il verbale di conciliazione); se è negativo o il tentativo non si definisce entro 60gg dalla comunicazione, le parti possono adire il giudice agrario per la soluzione giudiziale della vertenza. Altre particolarità del processo agrario: - in caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto d’affitto proposta dal concedente, il tentativo di conciliazione dev’esser preceduto (pena improponibilità) dalla contestazione dell’inadempimento e motivata richiesta d’adempiere. Procedura inutile se gli effetti della condotta del cessionario sono irrimediabili; - nel giudizio di morosità il giudice alla 1° udienza deve concedere al convenuto il ‘termine di grazia’ per il pagamento dei canoni scaduti, ma solo se ne ha avuta istanza e valutando i canoni non pagati sulla base degli indici Istat di svalutazione monetaria e maggiorandoli degli interessi legali; - la fase esecutiva delle sent agrarie di condanna al rilascio del f.r. è disciplinata nei 2 diversi momenti della pendenza del gravame e del passaggio in giudicato. L’applicazione al processo agrario delle norme del processo del lavoro non poteva comprendere il 431 cpc (provvisoria esecutività delle sent 1° a favore del lavoratore x crediti derivanti dal rapporto di lavoro) e nel processo agrario valeva il principio per cui solo le sent del giudice d’appello erano provvisoriamente esecutive. Oggi tutte le sent 1° son esecutive seppure pronunciate a favore del datore di lavoro. Tuttavia il giudice d’appello può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi e, nel caso di ricorso per Cassazione, può sospendere l’esecuzione della sent 2° se può derivarne grave-irreparabile danno; - il rilascio del f.r. può avvenire solo alla fine dell’annata agraria in cui è stata pronunciata la sent esecutiva sia nell’interesse della produzione agricola, che per dare al coltivatore un periodo per trovare un’altra sistemazione e evitare gravi disagi; - la legale prorogatio del rapporto per tutto il periodo in cui si svolge il giudizio qualifica ‘di buona fede’ la detenzione del f.r. da parte del concessionario e lo legittima a rimanerci fino alla fine dell’annata agraria in corso al momento della sent per raccogliere i prodotti del suo lavoro in cambio del pagamento del canone. Arbitrato in agricoltura: Alcune controversie agrarie possono essere risolte da arbitri, seppur la loro competenza sarebbe della SSA: “Parti possono far decidere da arbitri le loro controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di L.” (806 cpc). L’inderogabilità della normativa agraria riprende rilevanza al momento della determinazione del lodo perché l’arbitro deve decidere la lite secondo le norme di diritto (822 cpc), xò l’art 45 L.203/82 prevede la possibilità di un patto di deroga che disapplichi le disposizioni cogenti. L’art 806 cpc co.2 dice “le controversie dell’art 409 (su rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e derivanti da contratti agrari) possono esser decise da arbitri solo se previsto da L. o contratti/accordi collettivi di lavoro”; questo norma era giustificata in un’epoca in cui quei rapporti erano di ‘para-subordinazione’ e quindi il mezzadro, colono ec. erano soggetti che concludevano quei contratti per ottenere da un terreno ciò di cui vivere. Vediamo il tema dell’arbitrabilità delle liti agrarie con riguardo, invece, ai 2 tipi d’affitto previsti dall’attuale legislazione, ovvero quelli a: 1) conduttore capitalista → controversie in materia non son soggette al divieto del 806cpc perché non inserite nell’elenco del 409; 2) coltivatore diretto → nella ns legislazione vi son varie norme che prevedono la possibilità di accordi transattivi o in deroga alla disciplina legale dei contratti d’affitto a coltivatore diretto, da cui si può trarre una ‘fuga’ dalla giustizia ordinaria, che si collega al ricorso agli arbitri. Questo controversie sono, dunque, arbitrabili (perché affittuario coltivatore diretto era un parasubordinato, oggi un impren). Presso il MiPAAF son stati istituiti la Camera Naz. arbitrale e il Comitato di conciliazione davanti a cui possono esser portate in via arbitrale-conciliativa le controversie su validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti relativi all’agricoltura di competenza AGEA (ossia le vertenze-contromisure dove l’AGEA è l’unica parte pubblica). Interventi dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) sulle pratiche sleali: L’AGCM, che corregge i comportamenti scorretti degli impren nei cfr di impren-consumatori, è un’autorità amministrativa indipendente con compiti di vigilanza: - vs abusi di posizione dominante e intese lesive della concorrenza; - vs pratiche commerciali sleali; - sulle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli-alimentari. L’AGCM interviene per porre fine alla pubblicità menzognera, imponendo all’impren di conformarla a criteri di verità-correttezza (es olio extra-vergine d’oliva), x questo ha dichiarato più volte decettiva la pubblicità dei prodotti alimentari in cui risultavano usato indicazioni geografiche non corrispondenti ai veri luoghi di produzione dell’alimento.