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Manuale diritto fallimentare: Regolamentazione insolvenza imprenditore, Sintesi del corso di Diritto fallimentare

Una panoramica del diritto fallimentare italiano, che si occupa dei casi in cui l'attività di impresa è costretta o rischia di ritrovarsi costretta a cessare per ragioni connesse all'andamento dell'impresa. Le ragioni della disciplina fallimentare, la sua origine storica, le esigenze di razionalità e eciencia economica che l'hanno portata allo sviluppo, le ragioni che hanno originato lo sviluppo del diritto fallimentare come eccezione al diritto comune, le differenze tra lo stato di crisi e quello di insolvenza, e le condizioni di applicabilità della disciplina fallimentare. Stato redatto da l. Vecchione e utilizzato come esercitazione nella facoltà di economia – diritto fallimentare a.a. 2022/2023.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 20/05/2024

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L. Vecchione,
Manuale di diritto fallimentare
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L. Vecchione,

Manuale di diritto fallimentare

ESERCITAZIONE N. 1

**Facoltà di Economia – Diritto Fallimentare A.A. 2022/ Docente: Prof. Avv. Leonardo Vecchione

  1. Lo studente illustri le ragioni della disciplina fallimentare soffermandosi sui motivi della previsione di una disciplina speciale per regolare l’insolvenza dell’imprenditore commerciale.** Il diritto fallimentare si occupa dei casi in cui l’attività di impresa è costretta o rischia di ritrovarsi costretta a cessare per ragioni connesse al suo stesso andamento, in quanto viene meno l’equilibrio di impresa, cioè la capacità di remunerare i costi di produzione con i ricavi (art. 2082 c.c. requisiti costitutivi dell’impresa tra cui l’economicità). Se l’impresa anziché produrre nuova ricchezza e quindi valore aggiunto, rispetto ai fattori produttivi impiegati, disperde valore, costando più di quel che produce, a livello macroeconomico brucia ricchezza, anziché produrla, a livello microeconomico dei rapporti fra privati (piano su cui verte il diritto commerciale), invece, emerge l’impossibilitata di pagare i debiti, con ampio ricorso al credito, generando perdite che non riescono ad essere coperte. Si pone il problema di come regolare i debiti insoluti con un valore (quello del patrimonio residuo del debitore) tendenzialmente insu 昀 케ciente, oppure, sulla base di questo valore residuo, tentare una soluzione industriale- 昀 椀 nanziaria per risanare e rilanciare l’attività, anche considerando la separazione dell’impresa stessa dall’imprenditore indebitato. Risalendo alle origini, in deroga allo ius comune (di tradizione romanistica), il diritto fallimentare come diritto speciale di regolazione dell’insolvenza, si è venuto ad attestare nel basso medioevo, nell’Italia dei Comuni. Sin dall’origine, le ragioni di una tale specialità risultano da esigenze di razionalità ed e 昀 케cienza economica. L’esigenza di una disciplina ad hoc trae origine dalla particolare complessità dello stato di insolvenza dove risulta solitamente un fronte dei creditori molto articolato e, conseguentemente, la regolazione dei rapporti obbligatori che ne derivano, rispetto a quella che occorrerebbe per un normale privato. Si rende necessaria allora una procedura unitaria che consenta un’attuazione coattiva e simultanea di tutti i debiti insoluti, e昀케ciente ed economica rispetto ad una pluralità di azioni esecutive individuali che siano su singoli beni del debitore, ma anche equa, poiché opererà a favore di tutti, sotto l’egida di un’autorità che assicuri un trattamento paritario dei creditori, non solo nell’interesse di coloro che risultino più veloci ed abili ad aggredire il patrimonio del debitore. In questa prospettiva la procedura esecutiva diventa:

occuparsi solo di quelle materie), tipico organo anch’esso, nella procedura fallimentare. Tendenza che fu poi all’origine della formazione dei tribunali commerciali dell’età moderna e che ancora oggi, in Italia, vede la competenza dei tribunali civili specializzarsi mediante la formazione di apposite sezioni fallimentari (nei maggiori tribunali) o di singoli giudici (nei tribunali minori), delegati ad occuparsi speci昀椀camente delle questioni fallimentari. In conclusione, tra tutte le esigenze di un’eccezione allo ius commune o agli stessi statuti comunali, che sollecitavano una disciplina ad hoc, per il ceto mercantile e per colui che, divenendo insolvente, avrebbe dovuto più di tutti subire ed accettare gli effetti gravosi ed eccezionali tipici dalla procedura fallimentare, riassumiamo:

  • la possibile cattura anche ad iniziativa del singolo creditore e le umilianti a昀툀izioni personali;
  • la immediata sottrazione di tutto il suo patrimonio, a 昀 케dato alla collettività dei creditori procedenti;
  • la interdizione dalla prosecuzione dell’arte o del mestiere, spesso simboleggiata dalla rottura del banco su cui era stato esercitato il commercio terminato nell’insolvenza, da cui il termine bancarotta;
  • all’assoggettamento ad uno speciale procedimento sommario gestito da magistrati specializzati in questioni commerciali. 2) Lo studente illustri i presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento. Fra le condizioni di applicabilità della vigente disciplina fallimentare, operava il presupposto soggettivo della quali昀椀ca di imprenditore commerciale non piccolo del debitore insolvente , a ribadire la matrice mercantilistica su cui si fonda il diritto fallimentare. Sono di recente seguite aperture normative e l’inclusione dei debiti civili ed agricoli per regolare l’insolvenza di qualsivoglia debitore. Ritroviamo infatti nell’art. 1 del nuovo Codice Della Crisi d’Impresa del 2022 che l’ambito di applicazione “…disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a 昀 椀 ni di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona 昀 椀 sica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.” Fatte salve le disposizioni di leggi speciali in materia amministrazione straordinaria delle grandi imprese, di liquidazione coatta amministrativa disposta da autorità competente, delle società pubbliche. Inoltre, l’art. 2 indica i requisiti minimi e congiunti per l’impresa minore riferiti ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall’inizio attività se di durata inferiore), quali:
  • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro,
  • ricavi in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiori a 200.000 euro,
  • debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. I presupposti oggettivi sono:
  • lo stato di crisi, de昀椀nito “… del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei 昀氀ussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
  • lo stato di insolvenza, de昀 椀 nito “… lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
  • lo stato di sovraindebitamento, del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 3) Lo studente illustri la differenza che intercorre tra lo stato di crisi e quello di insolvenza. Come precisamente indicato nell’art. 2 del nuovo Codice Della Crisi d’Impresa del 2022,
  • lo stato di crisi, è de 昀 椀 nito “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei 昀 氀 ussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
  • lo stato di insolvenza, de昀椀nito “… lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.