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Manuale di diritto fallimentare, Sintesi del corso di Diritto fallimentare

Sintesi di Manuale di diritto fallimentare

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 27/06/2024

US-Summery
US-Summery 🇮🇹

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A. Fiale,
Manuale di diritto fallimentare
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A. Fiale,

Manuale di diritto fallimentare

DOMANDE DIRITTO FALLIMENTARE MERCATORUM

Domande Esami precedenti

1. È dovere del curatore di: redigere l’inventario dei beni del fallito 2. L'azione revocatoria fallimentare avversa gli afli compiuti dagli amministratori della società fallita: Non può essere esercitata (?) dovrebbe essere “è esercitata dal curatore” 3. Tra i poteri del giudice delegato non rientra: (domanda non presente) L'approvazione del concordato 4. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, gli imprenditori colleflivi: Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione 5. Sono soggefli all'azione revocatoria fallimentare: (domanda non presente) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività d'impresa non nei termini d'uso 6. Dopo la chiusura del fallimento: (domanda non presente) Il fallito riacquista il potere di disporre ed amministrare i propri beni 7. I pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento: Sono privi di effetto rispetto ai creditori se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento 8. I pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento sono inefficaci 9. Nel fallimento, i creditori muniti di pegno Fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati e, se non sono soddisfatti integralmente, concorrono per quanto è loro dovuto con i creditori chirografari 10. Tra i doveri del curatore rientra: La presentazione del rendiconto 11. I crediti infrufliferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento: Sono ammessi al passivo per l'intera somma 12. Il rendiconto deve essere presentato da: Il curatore 13. Il comitato dei creditori: Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione 14. Il fallimento è dichiarato con: sentenza 15. Nella fase di liquidazione dell'aflivo, il Curatore: può cedere i crediti che fanno parte dell'attivo fallimentare 16. Se il Curatore dichiara di voler subentrare nel contraflo ha: i medesimi obblighi che aveva il fallito in bonis 17. I pagamenti compiuti in esecuzione di un accordo di ristruflurazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.: Sono esenti da revocatoria fallimentare 18. Nel fallimento, le vendite: devono avvenire secondo procedure competitive 19. Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento con mezzi “anormali” si realizza: Con mezzi diversi dal danaro o da altri mezzi normali di pagamento, quali cessioni di credito 20. La revocatoria degli afli normali Nei confronti degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, sempre che il Curatore provi la conoscenza, in capo al terzo, dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore poi fallito al momento del compimento dell'atto

UNITÀ I - LINEAMENTI GENERALI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1 - LE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il diriflo fallimentare è: Lo studio delle procedure concorsuali (per risolvere la crisi d’azienda) 2. Le procedure concorsuali sono una risposta a: L'insufficienza del patrimonio del debitore

  1. inadempimento del debitore
  2. insufficienza del patrimonio
  3. incapacità di restare sul mercato 3. Presupposto comune delle procedure concorsuali è: La presenza di almeno un debito e di uno o più creditori Le procedure concorsuali sono: un mezzo di attuazione della responsabilità patrimoniale del debitore Le procedure concorsuali sono un mezzo aflraverso il quale si realizza il principio generale presente nell'art. 2740 c.c, ossia: il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri 4. Le forme dell'afluazione coafliva della responsabilità patrimoniale del debitore sono: Esecuzione individuale e procedure concorsuali 5. L'esecuzione coafliva individuale presuppone: Un titolo esecutivo da parte del creditore che agisce L’azione esecutiva individuale è: il titolo esecutivo ottenuto dal creditore grazie all’intermediazione di un tribunale per attuare in via coattiva la responsabilità patrimoniale del debitore Esempi di azioni esecutive individuali sono: pignoramento immobiliare, pignoramento beni mobili, pignoramento presso terzi Alcune criticità dell’azione esecutiva individuale: a) incremento dei costi del sistema giustizia a carico dei creditori b) prevalenza dei creditori più abili c) rischio di dissoluzione del patrimonio e dei complessi produttivi Alcuni vantaggi delle procedure concorsuali: minori costi, maggiore tutela dei creditori deboli, evitare la dissoluzione dei complessi produttivi 6. Le procedure concorsuali assicurano: Una tutela collettiva dei creditori in sostituzione della tutela individuale 7. Con le procedure concorsuali: Si crea un vincolo sul patrimonio del debitore Si introduce un organo pubblico che affianca o si sostituisce al debitore nella gestione del suo patrimonio L’apposizione di un vincolo ha una duplice funzione: Impedire che il debitore disponga del patrimonio in pregiudizio dei creditori Impedire che i creditori possano aggredire individualmente il patrimonio del debitore La presenza dell’organo pubblico ha la funzione di: garantire l’attuazione della tutela collettiva dei creditori 8. La par condicio creditorum: E' il principio che garantisce il paritario trattamento dei creditori nelle procedure concorsuali La par condicio creditorum è il principio secondo cui: ferme restando le cause legittime di prelazione, i creditori hanno il diritto di soddisfarsi in modo proporzionale all'ammontare dei propri crediti 9. Le procedure concorsuali:

Hanno tra i propri obiettivi anche la conservazione dei complessi produttivi

10. La tutela degli interessi dei lavoratori: E' uno degli obiettivi delle procedure concorsuali Le procedure concorsiali sono un mezzo: per attuare coattivamente la responsabilità patrimoniale del debitore, evitando i rischi delle procedure esecutive individuali, attraverso la sostituzione dell’azione individuale con l’azione collettiva, la creazione di un vincolo sul patrimonio del fallito e l’introduzione di un organo pubblico che procede alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del ricavato tra i creditori Le procedure concorsuali assicurano: l’efficienza economica nella tutela dei creditori Le procedure concorsuali sono dei procedimenti con elementi: amministrativi, civili e negoziali **2 - LE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

  1. Nel nostro ordinamento:** Esistono cinque procedure concorsuali
  1. fallimento (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  2. concordato preventivo (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  3. liquidazione coafla amministrativa (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  4. amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8 luglio 1999 n.270) (c’è anche una versione “speciale”: la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza d.l 23 dicembre 2003, n.247)
  5. procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012 n.3 e modifiche) Le procedure concorsuali sono disciplinate: da leggi speciali (no codice civile) Quali sono i principi generali comuni alle procedure concorsuali: - principio dell’alternativa (o si applica una procedura concorsuale o un'altra)
  • principio della conversione (conversione da una procedura a un'altra ricorrendone i presupposti, es. da amministrazione straordinaria a fallimento per impossibilità di utile prosecuzione)
  • principio della successione (vi è consecuzione tra una procedura e l'altra, facendo in tal caso retroagire gli effetti della seconda procedura dal momento dell'apertura della prima procedura, es. si apre la procedura di concordato preventivo, ma a questa può far seguito la procedura di fallimento) Nel caso di conversione della procedura: la conversione consente di tenere fermi gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento della procedura precedente e di mantenere ferme le limitazioni dei poteri di disposizione del debitore e alle azioni dei creditori 2. Le procedure giudiziarie: Si aprono con provvedimento dell'autorità giudiziaria e si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria Le procedure giudiziarie: sono disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria (il tribunale) che nomina gli organi della procedura, ne definisce indirizzi e ne mantiene il controllo Le procedure coaflive: procedure che si aprono anche contro la volontà del debitore (Fallimento, LCA, Amm. straord.)
  1. funzioni di direzione e controllo (autorità giudiziaria per il Fall. e C.P – autorità amministrativa per LCA – Amm. Straord. sia autorità amm.va sia giudiziaria)
  2. funzione gestoria (curatore, commissario liquidatore, commissario straord.)
  3. funzione consultiva (comitato dei creditori, comitato di sorveglianza) 3 - LE FINALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. La finalità esecutivo-satisfafliva: E' la finalità più diffusa delle procedure concorsuali In cosa consiste la finalità esecutivo-satisfafliva: massimizzare la soddisfazione dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore e di minimizzare il tempo nel quale tale soddisfazione deve avvenire 2. L'interesse prevalente nel fallimento è: L'interesse dei creditori 3. Il fallimento: E' una procedura esecutiva-satisfattiva (si procede alla liquidazione del patrimonio del debitore da parte di un organo della procedura (curatore) e alla distribuzione del ricavato ai creditori secondo la regola della par condicio creditorum) 4. Il concordato preventivo: E' una procedura satisfattiva, ma non esecutiva Nel concordato preventivo: Il soddisfacimento dei creditori può avvenire anche con forme diverse dalla liquidazione dei beni (concordato liquidatorio), cioè con proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività (concordato con continuità) Nel concordato preventivo, l'interesse dei creditori è prevalente, centrale ed essenziale perchè: la proposta di concordato preventivo deve essere approvata a maggioranza dai creditori 5. La liquidazione coafla amministrativa: Ha finalità estintiva (perché vuole eliminare sul mercato l'impresa malata dal sistema) 6. Nella liquidazione coafla amministrativa: L'interesse dei creditori non ha rilievo centrale Nell’amministrazione straordinaria: L'interesse dei creditori non ha rilievo centrale L’amministrazione straordinaria mira: alla conservazione dei complessi produttivi attraverso la prosecuzione dell’attività o la vendita in blocco Negli accordi di ristruflurazione del debito, l'interesse prevalente è: l'interesse dei creditori (gli altri interessi sono secondari) 7. L'interesse dei creditori: E' tutelato in tutte le procedure concorsuali L'interesse dei creditori: rappresenta la stella polare delle procedure concorsuali 8. Le procedure concorsuali tutelano: L'interesse della massa dei creditori Gli strumenti per afluare l’interesse dei creditori sono: 1) spossessamento pieno o parziale (vincolo sul patrimonio) 2) sostituzione della tutela individuale con la tutela collettiva (organo pubblico) 3) redistribuzione dell’attivo tra i creditori 9. Altri interessi delle procedure concorsuali sono:

  • evitare che l’impresa malata contagi le altre
  • allocazione più produttiva delle risorse economiche
  • interesse alla conservazione dei complessi produttivi,
  • il risanamento dell’impresa,
  • l’interesse dei lavoratori 10. L'interesse dei lavoratori: Trova tutela anche nelle procedure concorsuali L'interesse alla conservazione dei complessi produflivi: E' tutelato anche nelle procedure concorsuali Nella valutazione delle finalità delle procedure, è possibile distinguere tra: procedure liquidative e procedure conservative **UNITÀ II – IL FALLIMENTO: PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI 4 - IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO
  1. 1 Il fallimento:** E' una procedura concorsuale, ma non è l'unica procedura concorsuale Il fallimento: è la prima e la più diffusa procedura concorsuale 2. La disciplina del fallimento è posta: Dal r.d. 267/1942 (Legge Fallimentare) In cosa consiste la Riforma della Legge Fallimentare del 2005 - 2006? Il legislatore ha riformato la legge fallimentare introducendo nuovi articoli ed abrogandone altri, sostituendoli con altri articoli aventi stessa numerazione ma contenuti diversi (tecnica della cd “novella legistlativa”) La disciplina della procedura fallimentare è importante perché essa: si applica, per effetto di richiami o rinvii, anche alle altre procedure concorsuali. Cosa sono sono i presupposti del fallimento? I presupposti del fallimento sono le condizioni in presenza delle quali può aprirsi la procedura fallimentare. 3. Il presupposto soggeflivo indica: Quali debitori possono essere dichiarati falliti (indicare i soggetti nei confronti dei quali si può aprire la procedura di fallimento) 4. Il presupposto oggeflivo indica: Quando il debitore può essere dichiarato fallito (individuare la condizione di fatto che impone l'apertura del fallimento) Il fallimento costituisce una deroga: alla ordinaria disciplina di diritto comune applicabile a tutti i soggetti giuridici 5. Il fallimento produce effefli “invasivi” su: Il debitore, i creditori ed i terzi 6. I presupposti servono a: Delimitare il campo di applicazione delle procedure concorsuali (in modo che esso si apra solo quando è essenziale per la tutela dell’interesse collettivo) 7. Il presupposto soggeflivo: E' disciplinato dall'art. 1 l.fall “sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti a fallimento i piccoli imprenditori” 8. Sono soggefli a fallimento:

5. L'imprenditore agricolo (art. 2135 cc): E' imprenditore, ma non imprenditore commerciale La ragione dell'esclusione dell'imprenditore agricolo dal fallimento: - ragione storica (fallimento è un reato ascrivibile al mercante) - ragione del “doppio rischio” (rischio imprenditoriale e rischio climatico o biologico) 6. L'imprenditore agricolo: Può far ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (anche transazione fiscale) 7. Le start up innovative: Non sono soggette a fallimento 8. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, gli imprenditori colleflivi (anche individuali) Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione (se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo) In caso di cancellazione d’ufficio di impresa individuale o collefliva dal registro delle imprese, la legge consente ai creditori e al Pubblico Ministero di: Dimostrare il momento della effettiva cessazione dell'attività, da cui far decorrere il termine annuale 9. L'imprenditore defunto: Può essere dichiarato fallito se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 10 e 11 l.fall (entro un anno dalla morte se l'insolvenza si è manifestata prima o entro l'anno successivo) 10. Il fallimento di una società di persone (società individuali, snc e sas): Determina il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili Il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili rappresenta; una deroga rispetto alla previsione generale dell'assoggettamento a fallimento anche di soggetti privi della qualità di imprenditori commerciali Non sono soggefli a fallimento: gli enti pubblici (sia enti pubblici economici sia enti cd “organo” in cui l'esercizio dell'attività economica è secondario) Anche se non presentano il presupposto soggeflivo, sono tuflavia soggefli al fallimento: - il “fallimento senza impresa” (vd. 8) - il “fallimento senza imprenditore” (vd. 9) - il fallimento in estensione (vd. 10) **6 - IL PICCOLO IMPRENDITORE

  1. Il piccolo imprenditore:** E' escluso dal fallimento 2. L'esclusione del piccolo imprenditore dal fallimento è previsto: Dall'art. 1 l.fall (anche art. 2221 cc) (“ Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali3. In caso di inadempimento o insolvenza del piccolo imprenditori: I creditori possono fare ricorso alle azioni esecutive individuali 4. Nella definizione del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., si aflribuisce rilievo a: Il requisito della prevalenza (“ esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” ) 5. La definizione di piccolo imprenditore contenuta nel codice civile: Non si applica ai fini fallimentari 6. Ai fini dell'esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore:

Si deve far riferimento ai parametri dimensionali di cui all'art. 1 l.fall

7. Al fine del'esclusione dal fallimento, i tre parametri dimensionali: Devono sussistere congiuntamente 8. Ai fini dell'esclusione dal fallimento, l'aflivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore ad € 300.000, Ai fini dell'esclusione dal fallimento, i ricavi lordi nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore ad € 200.000, Ai fini dell'esclusione dal fallimento, i debiti nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore a € 500.000 , 00 (con esclusione del patrimonio netto) Ai fini dell'esclusione dal fallimento, il debitore: Non deve avere debiti scaduti superiori a € 30.000, 9. Ai fini dell'esclusione dal fallimento, l'onere della prova dei tre requisiti dimensionali spefla: Al debitore 10. Se l'onere della prova del possesso dei tre requisiti dimensionali non è fornita: Il debitore può essere dichiarato fallito Con la sent. n.198/2009, la Corte Costituzionale ha stabilito che: il tribunale, d'ufficio, può accertare i requisiti dimensionali per l'assoggettamento o meno del fallimento **7 - IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

  1. Il presupposto oggeflivo del fallimento è:** Lo stato di insolvenza (art. 5, co.1 l.fall.) “l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito”. 2. L'imprenditore commerciale non piccolo può essere dichiarato fallito solo quando: Si trova in stato di insolvenza 3. L'insolvenza è: L'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (profilo finanziario, illiquidità, assenza di mezzi liquidi utilizzabili per far fronte alle obbligazioni scadute o in scadenza) Secondo il legislatore, l'insolvenza è una situazione che: deve manifestarsi all'esterno dell'attività aziendale con fatti dai quali emerga l'incapacità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni alla loro scadenza e con strumenti e modalità normali 4. L'inadempimento: E' la mancata attuazione del rapporto obbligatorio 5. Lo stato di insolvenza: Non coincide con l'inadempimento L’inadempimento è : il fatto della mancata attuazione del rapporto obbligatorio (profilo statico) L’insolvenza è: lo stato di illiquidità in cui si trova l’imprenditore (profilo dinamico) 6. L'imprenditore insolvente: Potrebbe anche non essere inadempiente 7. Adempiere regolarmente significa: In tempi e modi ordinari 8. Il mancato adempimento di un solo debito: Può essere sintomatico dell'insolvenza L'insolvenza senza inadempimento:

UNITÀ III – LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. GLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

9 - IL PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE

Secondo l'art. 6 LF, il ricorso di fallimento può essere presentato: da uno o più creditori, dal pubblico ministero, dal debitore (autofallimento)

1. Il ricorso di fallimento può essere presentato, tra gli altri, da: Uno o più creditori Il ricorso di fallimento è: domanda giudiziale con il quale si chiede di sottoporre ad esecuzione fallimentare il patrimonio del debitore 2. Per presentare un ricorso di fallimento, il creditore deve: Essere titolare di un credito nei confronti del debitore Legiflimato al ricorso di fallimento è anche il creditore: titolare di un credito non necessariamente munito di titolo esecutivo (come nel caso di esecuzione individuale), nonché il creditore che venti un credito non scaduto o sottoposto a condizione Nel caso di contestazione da parte del debitore, la legiflimazione del presunto credito spefla: Al Tribunale In relazione all'autofallimento, in capo al debitore insolvente vi è : l'obbligo (e non la facoltà) di chiedere il fallimento, pena in caso di ritardo e aggravamento del dissesto, l'attribuzione di precise responsabilità penali L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del Tribunale: 1) le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti 2) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, 3) l’elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti 4) l’indicazione dei ricavi lordi, 5) l’elenco nominativo dei creditori che vantano diritti reali e personali In quali casi il pubblico ministero è legiflimato a richiedere il fallimento: 1) quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale da eventi tipici significativi (fuga, irripetibilità, latitanza, chiusura dei locali, trafugamento o diminuzione fraudolenta dell’attivo) 2) quando l’insolvenza risulti dalla segnalazione del giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. Il Tribunale non può: dichiarare il fallimento d'ufficio 3. Il Tribunale può: Trasmettere gli atti al Pubblico Ministero (il tribunale si è reso conto nel corso di una istruttoria prefallimentare che si è evidenziato lo stato di insolvenza del debitore) 4. Al Tribunale è competente: esaminare il ricorso di fallimento e a dichiarare la sentenza di fallimento 5. Il Tribunale competente alla dichiarazione di fallimento è: Quello in cui il debitore ha la sede principale 6. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso: E' irrilevante (evitare il fenomeno del “forum shopping” quale ricerca del giudice più favorevole) 7. Il trasferimento della sede all'estero: E' irrilevante se avvenuto nell'anno antecedente l'avvio del procedimento prefallimentare Se l’imprenditore è titolare di più imprese:

vige il principio della prevenzione, una volta dichiarato il fallimento del Tribunale competente per una delle imprese, resta assorbita l’eventuale competenza di un altro tribunale Se la dichiarazione di fallimento viene presentata da un tribunale non competente: con decreto il tribunale non competente deve trasferire gli atti al tribunale competente per territorio, in questo caso restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti

8. Il ricorso di fallimento va: Depositato innanzi al Tribunale competente Il procedimento per la dichiarazione del fallimento si svolge: dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio Nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale: convoca, con decreto posto in calce al ricorso, il debitore e i creditori istanti 9. La convocazione del debitore viene disposta: Dal Tribunale competente 10. Il ricorso ed il decreto di convocazione del Tribunale vanno notificati: A mezzo pec (a cura della cancelleria) In caso di impossibilità della notifica da parte della cancelleria, ricorso e decreto vanno notificati: A cura del ricorrente L'udienza per la convocazione del debitore e dei creditori istanti è fissata dal tribunale: non oltre 45 gg dal deposito del ricorso tra la data di comunicazione e notificazione e quella dell'udienza non inferiore a 15 gg Il decreto di convocazione ha lo scopo di: accertare i presupposti della dichiarazione di fallimento e fissa un termine di non oltre 7gg prima dell'udienza per la presentazione di documenti e relazioni tecniche Il Tribunale chiede all'imprenditore soggeflo a procedimento prefallimentare di presentare: i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, altre informazioni urgenti Nel corso del procedimento prefallimentare, il Tribunale; può svolgere attività istruttoria, emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio Durante il procedimento prefallimentare, i provvedimenti cautelari e conservativi: Hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento oppure revocati con il decreto che rigetta il fallimento Da quanti fasi è composta l’istrufloria prefallimentare? Fase introduttiva (ricorso), fase istruttoria (provved. cautelari, ecc), fase decisionale (sentenza) Quali sono gli afli della fase introdufliva: - D eposito del ricorso dinanzi al tribunale competente (creditori, PM, debitore) - Decreto di convocazione del debitore (dopo 15 giorni) (entro 7 giorni dall’udienza il debitore deve presentare la documentazione) Quali sono gli afli della fase istrufloria: emanazione di provvedimenti cautelari o conservativi, deposito di relazioni o documenti tecnici **10 - LA SENTENZA DI FALLIMENTO

  1. Se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore ad € 30.000:** Non può essere dichiarato il fallimento 2. I provvedimenti cautelari e conservativi possono essere disposti: Nel corso dell'istruttoria prefrallimentare

vige il principio della conservazione degli effetti degli atti, per cui rimangono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (es. se il curatore vende un bene a terzi, la vendita resta ferma; oppure se il curatore si è sciolto da un contratto pendente, questo contratto rimarrà sciolto e non rivivrà per effetto della revoca della sentenza di fallimento) Il Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento (cioè non esistono i presupposti soggeflivi e oggeflivi): provvede con decreto motivato Il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento: entro 30 gg dalla comunicazione alla Corte di Appello

10. Avverso il decreto di rigeflo del ricorso di fallimento, può essere proposto reclamo innanzi a:

La Corte di Appello (attenzione si tratta di decreto di rigetto del ricorso di fallimento) Se la Corte d'Appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente: rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, salvo che si accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. Il debitore nel chiedere il risarcimento di eventuali danni dalla proposizione del ricorso di fallimento rigeflato: deve formulare domanda nell'ambito del procedimento in essere e non può ricorrere a un separato giudizio (art.22, co 2, LF) 11 - GLI ORGANI DEL FALLIMENTO. IL TRIBUNALE ED IL COMITATO DEI CREDITORI

1. Gli organi del fallimento sono: Quattro 1) il tribunale fallimentare chiamato a sovraintendere l’intera procedura, 2) il giudice delegato chiamato a controllare l’operato del curatore 3) il curatore fallimentare chiamato a svolgere l’attività di amministrazione e di gestione del patrimonio fallimentare nell'interesse dei creditori 4) Il comitato dei creditori chiamato a integrare i poteri del curatore 2. Gli organi rappresentativi dei creditori sono: Il curatore ed il comitato dei creditori 3. Gli organi giudiziari sono: Il tribunale ed il giudice delegato Le recenti riforme fallimentari hanno determinato : una tendenziale accentuazione del ruolo del curatore e del comitato dei creditori Nonostante le recenti riforme, nella prassi si assiste ad un ruolo centrale: del giudice delegato 4. Nell'ambito degli organi, il tribunale si colloca: Al vertice dell'apparato Nell'ambito degli organi, il tribunale e il giudice delegato: non hanno poteri di dare ordini al curatore né che questi sia tenuto ad eseguire ordini o direttivi impartite Nell'ambito degli organi, il giudice delegato: deve esercitare un controllo sull'operato del curatore e sollecitare la revoca da parte del tribunale, ma non può sostituirsi ad esso Nell'ambito degli organi, il curatore:

ha potere di iniziativa o di proposta, dovendo però integrare i suoi poteri con le prescritte autorizzazioni da parte del comitato dei creditori Il tribunale fallimentare svolge nell'esercizio delle sue funzioni: un'attività cd volontaria giurisdizione, cioè una funzione di natura essenzialmente gestoria di procedimento (tuttavia se vengono proposte azioni giudiziarie, il tribunale assume la funzione giurisdizionale contenziosa). Il tribunale fallimentare è investito dell'intera procedura fallimentare e in particolare:

  • nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura fallimentare quando non è prevista la competenza del giudice delegato,
  • sente in camera di consiglio il curatore, il fallito o il comitato dei creditori
  • decide le controversie sulla procedura stessa non di competenza del GD, 5. Il tribunale fallimentare decide: Sulle controversie relative alla procedura 6. Il tribunale fallimenntare è competente a conoscere: Tutte le azioni che derivano dal fallimento In relazione a quali azioni, la competenza del tribunale fallimentare è funzionale e inderogabile: le azioni revocatorie ordinarie e fallimentari 7. Il comitato dei creditori è l'organo rappresentativo: Della massa dei creditori 8. Il comitato dei creditori è nominato da: Il giudice delegato (entro 30gg dalla sentenza di fallimento) Il comitato dei creditori è composto: da 3 o 5 creditori Nella prassi, si tende ad inserire in misura rappresentativa nel comitato dei creditori: creditori privilegiati, chirografari, titolari di importo maggiore e minore Il comitato dei creditori, entro 10 gg dalla nomina, e su convocazione del curatore, elegge tra i suoi membri: Il presidente Il comitato dei creditori:
  • vigila sull'operato del Curatore,
  • autorizza gli atti di straordinaria amministrazione,
  • esprime pareri nei casi previsti dalla legge La funzione del comitato dei creditori è quella di: autorizzare il compimento di atti da parte del curatore per tutto ciò che esula dalla normale amministrazione 9. Il comitato dei creditori: Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione Le deliberazioni del comitato dei creditori sono prese: a maggioranza dei componenti nel termine massimo di 15gg La votazione nel comitato dei creditori può avvenire: in riunioni collegiali o tramite mezzi telematici, purché sia possibile conservarne prova 10. I compomenti del comitato dei creditori: Hanno diritto ad un compenso Ai componenti del comitato dei creditori, spefla: un compenso ma non superiore al 10% del compenso del curatore I componenti del comitato dei creditori in confliflo d’interessi: non possono votare In caso di inerzia, impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede
  • l’accertamento e l’approvazione del passivo, accertare i crediti che hanno diritto a partecipare al concorso e i diritti reali e personali vantati dai terzi 2. Il giudice delegato può: Emettere i decreti di acquisizione 3. Tra i poteri autorizzativi del Giudice Delegato rientrano:
  • autorizzazione del curatore a stare in giudizio,
  • autorizzazione a depositare il denaro in luogo idoneo,
  • autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa dopo dichiarazione di fallimento,
  • autorizzazione atti conformi al programma di liquidazione,
  • sospensione delle operazioni di vendita Tra gli altri poteri del Giudice Delegato rientrano:
  • poteri di approvazione del rendiconto del curatore,
  • poteri decisori sui reclami proposti dal fallito o da altro interessato contro gli atti di amministrazione del curatore e del comitato dei creditori,
  • poteri amministrativi diretti di liquidazione dei compensi e loro eventuale revoca 4. Il giudice delegato può nominare e sostituire: I componenti del comitato dei creditori 5. Il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio compete a: Il giudice delegato 6. Tra i poteri del giudice delegato rientra: L'approvazione del rendiconto Tra i poteri del giudice delegato rientra: L’approvazione dello stato passivo Tra i poteri del giudice delegato non rientra L’approvazione del concordato 7. I reclami contro gli afli e le omissioni del curatore sono proposti innanzi a: Il giudice delegato 8. Nel caso di accoglimento del reclamo avverso una condofla omissiva, il curatore deve: Compiere l'atto omesso 9. Il giudice delegato provvede con: Decreti 10. I provvedimenti del giudice delegati sono revocabili da parte di: Lo stesso giudice delegato Secondo l'art. 25 LF, quali sono le decisioni che può emeflere il Giudice Delegato? a) con decreto può avocare (aggiungere) altri beni del fallito b) nomina e sostituisce i componenti del comitato dei creditori c) spetta l'accertamento dei crediti, cioè del passivo del fallito d) ha poteri autorizzativi,
  • autorizza il curatore a stare in giudizio, a depositare il denaro e altri mezzi di pagamento
  • autorizza la continuazione dell'attività d'impresa o l'affitto dell'azienda
  • autorizza il curatore ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze
  • autorizza gli atti conformi al piano di liquidazione redatto dal curatore e approvato dal CdC e) poteri di approvazione del rendiconto del curatore f) poteri decisori in quanto il Giudice Delegato decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (il fallito e ogni altro interessato può proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge) g) poteri amministrativi diretti, cioè liquidazione dei compensi agli incaricati della procedura, nomina degli arbitri, autorizza i mandati di pagamento

La mancanza di richiesta di autorizzazione dell'aflo da parte del curatore al Giudice Delegato: Rende inefficace l'atto non autorizzato (non nullo o annullabile) Se il reclamo è determinato da una omissione di un aflo da perte del curatore, l'accoglimento determina l'obbligo di procedere a quell'atto Se l'accoglimento è contro un operato, l'accoglimento: non determina l'annullamento dell'atto (deve essere chiesto in via giudiziale), ma può determinare la richiesta al tribunale della rimozione del curatore 13 - IL CURATORE

1. Al curatore compete la: L'amministrazione del patrimonio fallimentare (organo esecutivo) 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il curatore è: Pubblico Ufficiale (non è rappresentante dei creditori e non è il sostituto del fallito) 3. Il curatore è nominato da: Il tribunale fallimentare (con la sentenza di fallimento. Il curatore deve accettare l'incarico entro due giorni dalla nomina) 4. Il curatore è revocato da: Il tribunale fallimentare Può considerarsi ammissibile, la nomina: di più curatori Tra I requisiti positivi per la nomina a curatore, rientrano: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, studi professionali associati e società di professionisti, chi ha svolto ruolo di amministratore di spa Tra i requisiti negativi (ostativi) per la nomina a curatore, rientrano: il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado, i creditori del fallito, chi ha concorso al dissesto, chi si trova in conflitto di interessi 5. Il coniuge del fallito: Non può essere nominato curatore Le principali cause di cessazione dall’incarico di curatore sono: morte, dimissioni, revoca del tribunale, sostituzione richiesta dai creditori La revoca dall’incarico di curatore da parte del Tribunale fallimentare può verificarsi: su richiesta del GD o d’ufficio sia per giusta causa sia quando la fiducia nel suo operato viene meno La sostituzione del curatore può verificarsi: su richiesta in sede di adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi 6. Le funzioni del curatore: Sono personali ed intrasmissibili Anche se le funzioni del curatore sono personali e intrasmissibili, il curatore può nominare: - - - delegati (sostituti del curatore per singole operazioni es. relazione sull’inventario – pubblico ufficiale) - coadiutori (si affiancano al curatore in campo tecnico es. relazioni tecniche – no pubblico ufficiale). Ad ogni modo la loro nomina deve essere autorizzata dal CdC. 7. Il curatore può compiere: Liberamente solo gli atti di ordinaria amministrazione 8. Gli afli di straordinaria amministrazione sono autorizzati da: Il comitato dei creditori Il curatore è investito di compiti: