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R. Del Punta,
Diritto sindacale
DIRITTO SINDACALE
2^ LEZIONE – La libertà sindacale. La libertà sindacale è la cornice all'interno della quale si è sviluppato il fenomeno sindacale. FONTI DEL DIRITTO SINDACALE Bisogna premettere, cosa si intende per fonte di produzione del diritto, ossia si intende qualsiasi atto o fatto normativo, idoneo ad introdurre valide norme giuridiche vincolanti nell'ordinamento giuridico. Allo stesso modo, le fonti di produzione del diritto del lavoro sono rappresentate da tutti quegli atti o fatti normativi, idonei ad introdurre nel nostro ordinamento valide norme che regolano il rapporto di lavoro. Per individuare in concreto queste fonti, bisogna fare una prima distinzione tra fonti sovranazionali (norme del diritto internazionale e norme di diritto comunitario) e fonti nazionali (Costituzione, leggi ordinarie, tutti gli altri atti o fatti aventi rango di legge ordinaria, gli usi normativi ed il contratto collettivo). FONTI SOVRANAZIONALI:
- Normativa internazionale: tutti gli Stati, chi più chi meno, hanno affrontato la necessità di tutelare il lavoro e di evitarne lo sfruttamento. A tal fine a partire almeno dall'inizio del 900, questa esigenza si è tradotta in fatti concreti, ossia mediante la creazione di organizzazioni internazionali, il cui fine è quello di approntare delle forme di tutela minimali del lavoro e dell'individuo che vive nel proprio lavoro. Tra queste, la più importante è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) istituita con il Trattato di Versailles nel 1919 e ora agenzia specializzata dell'ONU. Essa ha come fine quello della tutela del lavoro e della dignità del lavoratore. Persegue queste finalità attraverso due strumenti principali: le raccomandazioni e i progetti di convenzione che vengono poi ratificati dagli Stati membri. L'Italia ha ratificato tutti i progetti di convenzione dell'OIL. Essendo però, le raccomandazioni e i progetti di convenzione, strumenti normativi privi di efficacia all’interno degli Stati aderenti, le stesse necessitano dell’emanazione di un atto interno che li ratifichi. Nel caso dell’Italia, tramite leggi ordinarie. - Normativa Comunitaria: Diversamente avviene rispetto agli atti normativi comunitari. In quanto essi non necessitano dell’emanazione di un atto per produrre effetto negli ordinamenti dei paesi membri dell'unione europea. In quanto, gli Stati membri, hanno delegato all’Unione Europea, ampie porzioni della propria potestà legislativa, concretando delle limitazioni volontarie della propria sovranità nazionale. Limitazioni legittimate dall’art. 11 Costituzione. Per questo, alcuni atti normativi della Unione europea, producono nel nostro ordinamento determinati effetti in modo diretto ed automatico. La normativa comunitaria si compone:
- Regolamenti: si tratta di atti normativi che contengono dei precetti generali e astratti immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri. Vincolando anche il giudice, il quale secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia è tenuto a disapplicare la normativa interna in contrasto con la normativa dei regolamenti e a dare diretta immediata applicazione al regolamento.
- Decisioni: sono dei provvedimenti chi sono diretti a regolare situazioni specifiche e danno quindi di norma destinatari specifici, ad esempio, o più Stati membri.
- Direttive: la peculiarità della direttiva è quella di individuare degli obiettivi e al tempo stesso di lasciare liberi gli Stati membri di realizzare quegli obiettivi, attraverso gli strumenti, attraverso le forme, attraverso i mezzi quindi i modi che i singoli Stati membri riterranno più opportuno. Tuttavia, quando le direttive contengono delle disposizioni chiare, precise ed incondizionate, ossia contengono delle disposizioni che non necessitano di un atto interno per poter essere applicate, allora le direttive sono self-executing ed hanno un'efficacia diretta di tipo verticale, ritenendole vincolanti nei rapporti tra stato ed enti pubblici da una parte e cittadino dall’altra parte, il quale potrà anche richiedere il risarcimento dei danni allo stato a causa della mancata attuazione della direttiva. Mentre, non hanno invece la cosiddetta efficacia orizzontale nei rapporti Inter privati.
cittadini, l'articolo 39 comma 1, fa riferimento oltre ai singoli individui facenti parte di un rapporto di lavoro, anche alle organizzazioni sindacali, quali coalizioni composte dai singoli individui con il fine di tutelare un determinato interesse sindacale;
- maggiore specificità, mentre l’art. 18, sancisce la libertà di qualsiasi cittadino di associarsi liberamente non delimitando se non in negativo il fine che quell'associazione potrà perseguire (i cittadini possono associarsi per perseguire qualunque fine purché quel fine non sia vietato al singolo dalla legge), quindi ne prevede una limitazione in negativo. Diversamente, l’articolo 39 comma 1, si riferisce specificatamente alla libertà riguardante la specifica organizzazione che svolge un’attività sindacale. Quindi, l’art. 39, 1 ha una dimensione sia individuale sia collettiva. Dimensione individuale:
- libertà di aderire ad un’organizzazione sindacale;
- libertà di scegliere a quale tra le molteplici esistenti, organizzazioni sindacali aderire;
- libertà di svolgere attività sindacale (libertà di azione); Il singolo individuo ha facoltà di iscriversi ad un'organizzazione sindacale sia all'esterno sia all'interno dell'azienda, dandoli la possibilità di scegliere tra una pluralità di organizzazioni sindacali. Ma la libertà di adesione e di scelta, sarebbero probabilmente inutili, se non fossero accompagnate dalla libertà di azione, che consiste nell’ulteriore facoltà dell’individuo di svolgere attività sindacale. Principio che trova applicazione anche nell’art. 4 della legge 604/1966, la legge che stabilisce la nullità del licenziamento intimato per ragioni discriminatorie, e nelle ragioni discriminatorie vi è inserita quella sindacale. Nel regime di tutela della libertà d’azione sindacale, vi sono anche un insieme ulteriori disposizioni, racchiuse agli artt. 14 - 16 della legge 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).
- libertà sindacale negativa (libertà di inerzia): il lavoratore oltre la libertà di adesione, di scelta e di azione nello svolgimento delle attività sindacali, ha inoltre la libertà di non aderire, scegliere o svolgere alcuna attività sindacale. Quindi, la legge tutela anche l'individuo che per qualsivoglia ragione ritenga di non affiliarsi ad alcuna organizzazione sindacale, a prescindere dalla ragione. In quanto per il legislatore essa, rappresenta un’espressione di libertà che non può essere compressa. Questa disposizione è contenuta all’interno dell'articolo 15 comma 1 lettera a. della legge 3 del 1970, la quale stabilisce che è nullo ogni patto o atto diretto a subordinare l'occupazione alla condizione di adesione o meno del lavoratore ad un’organizzazione sindacale. Dimensione collettiva: quando parliamo di dimensione collettiva della libertà sindacale facciamo riferimento al fatto che la libertà sancita dall'articolo 39 o comma 1 non appartiene semplicemente agli individui, ma appartiene anche a quell'insieme di individui che si coalizzano in un gruppo, ossia in un’organizzazione sindacale. La dimensione collettiva della libertà di organizzazione sindacale è anzitutto caratterizzata dall’attributo del pluralismo sindacale prevista dall’art. 39 della costituzione. Un limite tra la coesistenza di una pluralità di organizzazioni sindacali può essere individuato nel sindacato di comodo, fattispecie regolata dall'articolo 17 legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). Il quale vieta ai datori di lavoro, alle associazioni o organizzazioni datoriali, di costituire, finanziare o sostenere in qualsiasi modo un’organizzazioni sindacale dei lavoratori. La ratio di questa disposizione sta nel fatto che le organizzazioni sindacali perseguono interessi contrapposti a quelli dei datori di lavoro. Tuttavia, il legislatore si è limitato nel dare questa limitazione, senza null’altro aggiungere riguardo ad un’eventuale sanzione. Per questo motivo, la dottrina ha sviluppato due teorie: una che ritiene che un’organizzazione sindacale non possa essere sciolta, neppure se ritenuta di comodo; un’altra, contrapposta, ritiene che, poiché ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, il giudice qualora ne accerti il comportamento antisindacale, possa ordinare la cessazione di tale comportamento, ripristinando la situazione ex ante. Allo stesso modo ne può ordinare lo scioglimento della stessa organizzazione. Descrizione delle tre principali facoltà di manifestazione della libertà di organizzazione sindacale sotto il profilo della sua dimensione collettiva:
- libertà di scelta del criterio di aggregazione. La libertà di scelta del criterio di aggregazione si riferisce alla possibilità di ciascun sindacato di scegliere liberamente quale sia il criterio da utilizzare nella scelta dei lavoratori che dovrà rappresentare e quali gli interessi da tutelare. Due sono i criteri di aggregazione fondamentali
utilizzati:
- il sindacato di mestiere, quando si seleziona i lavoratori in ragione della professionalità o del mestiere da loro svolto. Ad esempio, nel settore aeroportuale, l’ANPAC (Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile), mentre l’ANPAV (Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo).
- il sindacato per ramo d'industria o settore produttivo, questo criterio di aggregazione del settore produttivo del ramo d'industria e si introduce il cosiddetto sindacato di categoria. Con questo criterio, le organizzazioni sindacali rappresentano e tutelano tutti i lavoratori, che siano essi operai, impiegati o quadri e che operano nel medesimo settore produttivo. Ad esempio, il settore metalmeccanico o edile. Quindi a prescindere dal tipo di professionalità.
- libertà di scelta della forma giuridica e della struttura organizzativa: (associazione o istituzione) i lavoratori nel momento in cui si coalizzano in un sindacato, sono liberi di scegliere il tipo di forma giuridica da dare all'organizzazione, senza che il legislatore possa intervenire. Tuttavia, dall'esperienza sindacale italiana, è in netta prevalenza il modello associativo rispetto al modello istituzionale.
- libertà negoziale. Per libertà negoziale s’intende la libertà della organizzazione sindacale di stipulare un contratto collettivo. In quanto il contratto collettivo è lo strumento attraverso il quale viene introdotto il trattamento economico normativo minimo applicabile ai lavoratori subordinati. A garanzia della libertà negoziale vi è lo strumento del diritto di sciopero, atto a tentare di fare pressione sulla controparte sociale. ARTICOLO 39 CO. 2 e ss.:
- Co. 2: “Ai sindacati non può essere imposto alle organizzazioni sindacali altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge”.
- Co. 3: “È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”.
- Co. 4 : “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. La seconda parte dell’art. 39 della costituzione non è stato mai attuato. In quanto manca una legge ordinaria che regoli quel percorso costituzionale tracciato. Le ragioni che hanno determinato questa mancata attuazione da parte del legislatore sono da una parte, il timore di tutte le organizzazioni sindacali che con l'iscrizione in apposite liste e quindi, il successivo acquisto della personalità giuridica, avrebbe potuto esporre a delle forme di controllo che avrebbero potuto in qualche modo ridurre la libertà sindacale. Altre ragioni, riguardano il fatto che i sindacati minori, rispetto al 4 comma, che attribuiva all’organizzazione sindacale dotata di personalità giuridica, il potere di emanare un contratto collettivo con efficaia erga omnes , in proporzione agli iscritti, con ripercussioni negative rispetto alle organizzazione sindacale minori. Ancora, altra ragione, riteneva che l’attuazione dell'articolo 39 comma 2, avrebbe seguito quella dell’articolo 40, con l'introduzione di limiti all'esercizio del diritto di sciopero. Tuttavia, l’art. 39, pur non essendo stato attuato nei commi 2 e seguenti, è un articolo vigente, che vincola il legislatore, il quale non può introdurre e regolare nel nostro ordinamento un contratto collettivo con efficacia erga omnes, se non nei soli modi e seguendo il percorso da esso stesso stabilito. STATUTO DEI LAVORATORI (legge 20 maggio 1970, n. 300) La legge n. 300/1970 si compone di 6 Titoli, il 2° titolo è quello inerente alla tutela della libertà sindacale, e nello specifico:
- art. 14 “Diritto di associazione e di attività sindacale”, in attuazione all’art. 39,1, ossia la libertà di aderire ad un’organizzazione sindacale, di sceglierle, d’azione e di inerzia, che al lavoratore li viene riconosciuto. Ma non solo all'esterno dei luoghi di lavoro, ma anche all'interno del luogo di lavoro.
- art. 15 “Atti discriminatori”, anche se qui non parla solo di atti discriminatori per ragioni sindacali, bensì si riferisce a tutte le tipologie di atti discriminatori, dichiarando nulli qualsiasi atto o patto contrario all’esercizio di tale libertà.