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Una introduzione al diritto, distingue il diritto soggettivo dal diritto oggettivo e presenta la divisione tradizionale del diritto in diritto privato e diritto pubblico. Viene inoltre discusso come l'ordinamento giuridico rappresenti il diritto positivo e come il diritto privato si suddivide in diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro, mentre il diritto pubblico si suddivide in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario e diritto processuale. Il documento conclude con una discussione sulla nozione di ordinamento giuridico secondo diverse teorie.
Tipologia: Dispense
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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
DIRITTO PRIVATO
Docente: Prof. Avv. Alessandro Martini
Sommario: a) Nozioni introduttive. - b) Partizioni del diritto: diritto pubblico e diritto privato. - c) L’ordinamento giuridico. – d) La norma giuridica e le sue fonti. Il Codice civile. – e) L’efficacia nel tempo della norma giuridica. - f) L’efficacia nello spazio della norma giuridica. – g) L’applicazione e l’interpretazione della norma giuridica. – h) L’integrazione dell’ordinamento giuridico: le lacune e l’analogia.
Bibliografia: C.M. BIANCA, Diritto civile , 1 La norma, i soggetti , Giuffrè, Milano, ultima edizione; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, ultima edizione; M. PARADISO, Corso di istituzioni di diritto privato , Giappichelli, Torino, ultima edizione; A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Giuffrè, Milano, ultima edizione; P. ZATTI-V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato , Cedam, Padova, ultima edizione.
a) Nozioni introduttive.
Ogni aggregazione umana non può esistere senza regole che disciplinino i rapporti tra i soggetti che la compongono ( ubi societas ibi ius , dove esiste una società, lì esiste il diritto) ed un complesso di organi preposti alla conservazione, all’applicazione ed al rispetto di queste regole (TORRENTE-SCHLESINGER).
La regola socialmente garantita nella vita di relazione mediante sanzioni esterne di diverso tipo (BIANCA), è denominata norma giuridica ed essa costituisce il diritto in senso oggettivo (o diritto oggettivo): è la norma agèndi formulata secondo i caratteri della generalità, astrattezza e coercibilità (v. infra sub d), che disciplina le relazioni di un gruppo organizzato di persone. Non è dunque giuridica la norma non garantita dalla società vale a dire quella alla cui inosservanza non consegue una sanzione esterna. Sono allora regole non giuridiche quelle la cui osservanza è dovuta alla adesione spontanea e la cui eventuale violazione comporta sanzioni solo sul piano sociale o della coscienza. Norme non giuridiche sono (BIANCA):
soggetti pubblici che agiscono iure privatorum , cioè su un piano di perfetta parità usando strumenti di diritto privato, come se fossero soggetti privati senza fare ricorso ad un potere autoritario speciale che spetta loro per la tutela di un interesse generale.
In base alle materie regolate, il diritto privato si suddivide in:
c) L’ordinamento giuridico.
Il diritto inteso come complesso di norme (diritto oggettivo) è una necessità per ogni società in quanto non può esistere una società civile che non avverta la fondamentale esigenza di darsi una regolamentazione.
il diritto», con ciò indicando come il diritto sia il principio di coesione di una collettività aggregata ed organizzata secondo un dato ordine disciplinato da norme giuridiche.
L’insieme di queste norme giuridiche costituisce l’ ordinamento giuridico, ossia il diritto di una società (BIANCA) Questo insieme di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo , vale a dire il diritto posto dalla legge ( ius in civitate positum ) e vigente in una determinata società in un determinato periodo storico e che prescinde da qualsiasi valutazione metagiuridica (se giusto o ingiusto). Dal diritto positivo si distingue il diritto naturale quale complesso di norme non scritte derivanti dalla ragione e quindi preesistenti alla società costituita ed universali.
L’ordinamento giuridico può essere:
In relazione ai fini che persegue, un ordinamento giuridico può essere:
ogni ente organizzato sarà, di per sé, giuridico, e dunque non si ha un solo diritto, ma tanti diritti ed ordinamenti quante sono le istituzioni (teoria pluralista degli ordinamenti giuridici).
d) La norma giuridica e le sue fonti. Il Codice civile.
La norma giuridica è quella regola che impone a tutti i consociati una determinata condotta ( precetto ), minacciando l’irrogazione di una conseguenza sfavorevole ( sanzione ) in caso di inosservanza della medesima.
Caratteri della norma giuridica sono:
Il procedimento di inquadramento della fattispecie concreta, che si è verificata, nella
La fattispecie può essere:
Ritornando ai caratteri della norma osserviamo che, oltre alla generalità ed astrattezza, essa presenta il carattere della
Le norme giuridiche si distinguono
Es.: l’art. 957 c.c. secondo cui l’enfiteusi è regolata dalla legge, salvo che il titolo, cioè il contratto o il testamento, non dispongano diversamente;
Le norme di un ordinamento giuridico traggono esistenza da una fonte di diritto. Fonti di diritto sono:
Le fonti di diritto appartengono a diverse categorie ciascuna delle quali ha una diversa efficacia normativa dipendente dall’ordine al quale esse appartengono ( gerarchia delle fonti ). Le fonti del nostro ordinamento giuridico sono elencate all’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (dette anche preleggi ), che sono disposizioni anteposte al Codice civile del
Secondo tale articolo sono fonti del diritto:
La disposizione appena ricordata ha subìto varie modifiche e sul sistema delineato dal Codice civile sono intervenute ulteriori fonti:
Pertanto, le fonti dell’ordinamento giuridico italiano, ordinate secondo il criterio della gerarchia delle fonti, oggi sono le seguenti:
Inoltre, occorre precisare che accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall’adesione della Repubblica italiana all’Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.
Non è fonte di diritto la giurisprudenza che è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari, né la dottrina , che è il prodotto, l’opera che proviene degli studiosi di diritto.
della proprietà e degli altri diritti reali;
disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti (la cosiddetta responsabilità civile );
dell’impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza;
disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione.
I Libri sono suddivisi in Titoli, Capi, Sezioni, § (Paragrafi) ed articoli. Es.: Codice Civile
Libro Quarto Delle obbligazioni
Titolo III Dei singoli contratti
Capo I Della vendita
Sezione I Disposizioni generali
Art. 1470. Nozione. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Ciascun articolo (abbreviato come “art.”) di cui si compone il Codice (ed ogni altro atto normativo, in genere) ha una propria numerazione ed una intitolazione detta rubrìca. La rubrica (e l’intitolazione) non fanno parte del testo normativo. Quando l’articolo si compone di più periodi separati da un a capo, il testo compreso fra questi a capo è detto còmma (al plurale commi; abbreviato come “c.”), es. art. 1, comma 2, c.c.; oppure art. 1, c. 2, c.c.
Questi sei libri: sono preceduti da:
e sono seguiti da:
e) L’efficacia nel tempo della norma giuridica.
L’efficacia di una norma giuridica e della sua fonte, attraversa diversi momenti temporali.
parziale di norme di legge (art. 75 Cost.);
La desuetudine, ossia la consuetudine di inosservanza di una certa norma, non produce nell’ordinamento italiano alcun effetto abrogativo.
Per il principio di irretroattività la norma giuridica non detta regole che valgono per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore: la legge non dispone che per l’avvenire (art. 11 preleggi cod. civ.). Il principio risponde all’esigenza della certezza del diritto: i destinatari della norma devono essere in grado di sapere quali conseguenze giuridiche derivano dai loro comportamenti nel momento in cui hanno posto in essere tali comportamenti.
Il sopravvenire di una nuova legge può originare problemi di applicazione della nuova legge alle situazioni sorte sotto il vigore della vecchia legge (successione di leggi nel tempo). Di regola il legislatore prevede in tali casi disposizioni transitorie (dette anche diritto intertemporale ) con le quali disciplina il conflitto delle leggi nel tempo (come, ad es., le disposizioni transitorie al Codice civile del 1942, artt. 114-248). In mancanza di disposizioni transitorie, occorre ricavare un criterio per determinare la legge applicabile al caso concreto. Al riguardo si delineano due teorie (BIANCA; TORRENTE-SCHLESINGER):
delimita la nozione di diritto rispetto a quella di aspettativa e perché precluderebbe alla nuova normativa di modificare i diritti destinati a durare nel tempo;
f) L’efficacia nello spazio della norma giuridica.
Di regola, le norme del nostro ordinamento giuridico si applicano ai soggetti italiani, ma può avvenire che tali norme di applicano a soggetti stranieri così come a soggetti italiani può applicarsi una norma straniera. Es.: in Italia un cittadino inglese intende sposare una cittadina italiana o straniera; in Italia uno straniero acquista un appartamento; quale legge si applica a questi casi?
Per risolvere il problema di individuare la legge applicabile in caso di conflitti di legislazione sono previste una serie di regole che nel loro complesso costituiscono il diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato (abbreviato “d.i.p.”) è l’insieme di norme che stabiliscono quale siano le norme applicabili a quelle fattispecie giuridiche che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale. Nel nostro ordinamento il diritto internazionale privato è regolato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (legge riforma di diritto internazionale privato) che ha abrogato gli
La disposizione normativa è un complesso di parole, vale a dire una proposizione linguistica alla quale si deve attribuire un significato. Tale significato si individua attraverso l’interpretazione dalla quale si ricava la norma giuridica. L’ interpretazione della norma giuridica è l’attività diretta a determinare il significato di quella norma; per interpretazione s’intende anche il significato che si è attribuito alla norma a seguito dell’attività interpretativa (detta anche operazione ermeneutica) (BIANCA). L’interpretazione della norma giuridica ha la funzione di ricercare e chiarire il senso della norma interpretata ed è una necessità perché tutte le espressioni linguistiche possono essere interpretate con significati diversi.
ha luogo l’interpretazione’) secondo cui non deve avvenire alcuna interpretazione quando il testo della norma giuridica non lascia alcun dubbio, sta quindi solo a significare che l’attività interpretativa cessa quando si è raggiunta la chiarezza del testo interpretato.
L’interpretazione si distingue:
h) L’integrazione dell’ordinamento giuridico: le lacune e l’analogia.
In ogni ordinamento giuridico non possono mancare lacune , ossia fattispecie che non sono espressamente regolamentate, ma che necessitano di una disciplina che deve ricercarsi in sede di interpretazione dal giudice quando questi deve risolvere un caso pratico.