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MARCELLO CLARICH, Manuale di Diritto Amministrativo, Appunti di Diritto Amministrativo

Descrizione del diritto amministrativo base con riferimento alla normativa vigente

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 17/03/2019

giampi977
giampi977 🇮🇹

4.5

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Scarica MARCELLO CLARICH, Manuale di Diritto Amministrativo e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! DIRITTO AMMINISTRATIVO Le fonti del diritto Con fonte del diritto si intendono quegli atti e fatti a cui un ordinamento giuridico (a livello statale, locale o federale) riconosce la capacità di far sorgere, modificare o estinguere delle norme giuridiche (andando così a modificare l’ordinamento stesso). Tale definizione ci rimanda a quella di diritto positivo, quell’insieme di norme valide per ogni settore che disciplinano la vita istituzionale e giuridica di uno stato; tale diritto è dunque vigente esclusivamente in un determinato ambito politico-territoriale e in un certo spazio di tempo. Infatti una società umana per sopravvivere e non cadere nel caos deve darsi delle regole di condotta, meglio conosciute con il termine ‘nome sociali’; l'insieme di queste norme giuridiche (positive) si chiama ordinamento giuridico. Le fonti del diritto che interessano il nostro Paese sono di due ordini: fonti del diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano; e fonti del diritto sovranazionale (o comunitarie), basate sui poteri della Comunità europea. Nel nostro ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti: 1. FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE (le fonti nazionali): ▲ la Carta Costituzionale è la legge fondamentale nella quale vengono racchiusi i valori primari della società organizzata ed i principi su cui poggia l'assetto essenziale dello stato. È una legge rigida, per modificare la quale occorre uno speciale procedimento, detto di revisione costituzionale. ▲ le leggi costituzionali, le sole che possono andare a modificare la Costituzione. Una norma di legge che sia in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima. ▲ le consuetudini e le convenzioni costituzionali, sono una fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche: consistono nella pratica uniforme e costante (protratta per lungo tempo) di dati comportamenti. FONTI COMUNITARIE: ▲ i trattati istitutivi dell’Unione Europea, un insieme di trattati internazionali tra gli stati membri, che pongono le basi dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell'Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell'Unione. ▲ i regolamenti comunitari, hanno portata generale (valgono in tutti gli Stati membri); sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. ▲ le direttive, sono vincolanti ai singoli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme. ▲ le decisioni 2. FONTI PRIMARIE: ▲ legge ordinaria dello stato, intese come fonti del diritto sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dagli articoli. ATTI AVENTI FORZA LEGGE: ▲ decreto legge, che il governo può emanare solo in casi straordinari di necessità e urgenza. ▲ decreto legislativo, che il governo emana per delega del parlamento. REFERENDUM ABROGATIVO: ▲ la richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi sull'abrogazione di una norma giuridica contenuta in una legge dello Stato ▲ le leggi regionali riguardano l’autonomia legislativa che la Costituzione riconosce alle regioni nelle materie indicate da tali leggi 3. NORME SECONDARIE: ▲ Regolamenti statali, comunali, provinciali ▲ Statuti degli enti locali Quali sono i rapporti tra le varie fonti? La pluralità delle fonti comporta che vi siano criteri regolatori tra le diverse fonti. • Criterio cronologico: in caso di contrasto tra norme di pari gradi gerarchico, quella più recente prevale su quella meno recente. • Criterio gerarchico: in caso di contrasto tra due norme che derivano da fonti diverse, quella di rango superiore nella gerarchia delle fonti prevale su quella inferiore. • Criterio di specialità: in caso di contrasto tra due norme riguardanti una certa materia, si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. Analizziamo ora alcune delle diverse fonti (a caso). • Fonti primarie: la legge ordinaria dello stato. Art. 117 della Cost. -> ‘La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:..’; dunque tale articolo individua le materie esclusivamente di competenza dello Stato, e parliamo quindi di ‘funzione legislativa ordinaria’. • Decreto legge -> è un atto adottato dal Governo in caso di straordinaria necessità e urgenza. E’ un atto normativo che presenta uguale forza della legge, che il Governo può emanare in tempi brevi senza rispettare ogni fase del processo legislativo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione; se entro tale data il decreto è convertito in legge, quest’ultima non è più provvisoria ma si stabilisce nel tempo. consiste nella pretesa che tale potere autoritativo (della P.A.) sia esercitato in conformità della legge. L'interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo poiché in quest’ultima al soggetto è riconosciuto il potere di agire direttamente per la realizzazione del proprio interesse, mentre l'interesse legittimo può essere esercitato esclusivamente dall'autorità amministrativa con l'esercizio del potere. La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario, mentre quella degli interessi legittimi al giudice amministrativo. Gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi costituiscono posizioni soggettive astratte e si fondano sul presupposto della titolarità individuale; vi sono poi situazioni sociali e giuridiche che si riferiscono ad una pluralità di persone e in quel caso possiamo parlare di: interesse collettivo o interesse diffuso. Nel primo caso si parla di interessi riferiti ad una comunità organizzata (partiti, associazioni) di individui e che hanno come portatore un ente esponenziale, a cui affidano la loro tutela. Al contrario gli interessi diffusi fanno capo ad una formazione sociale non organizzata ma accomunate da un interesse o da un bene condiviso. La Pubblica Amministrazione (PA) Ad ogni pubblica amministrazione è affidato uno scopo di rilevanza generale che assolve grazie alla funzione ad esso assegnata. Tali funzioni e obiettivi sono stabiliti periodicamente dal governo. La pubblica amministrazione è obbligata a raggiungere l’obiettivo prestabilito servendosi di tutta la sua struttura organizzativa, formata da soggetti fisici e uffici. La scelta dei mezzi di cui servirsi è affidata alla stessa pubblica amministrazione. PRINCIPI COSTITUZIONALI che caratterizzano l’azione della Pubblica Amministrazione: ▲ Art. 97 della Costituzione -> questo articolo racchiude il principio costituzionale più importante in materia di organizzazione amministrativa: “IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO”; lo riscontriamo nel 2comma, che impone che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità. Nel 4comma si dice invece che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il 1comma recita invece “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.” In questo articolo il legislatore individua una riserva di legge che risulta essere relativa e con significato specifico: essa consente ad ogni singola struttura di poter avere dei regolamenti propri. Ciò vuol dire che ciascuna struttura ha delle proprie norme, che però rimangono subordinate alle fonti primarie stabilite dallo stato. ▲ Art. 95 della Cost. -> “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri”. Questo articolo accompagna ogni struttura e afferma che la pubblica amministrazione deve essere organizzata secondo determinati principi. IL CONCETTO DI ORGANO E UFFICIO: 1. Quando parliamo di organo, ci riferiamo ad una attribuzione di potere che le pubbliche amministrazioni attuano tramite l’organizzazione interna. Titolare dell’organo può essere una o più persone fisiche, come ad esempio un funzionario, che esercita in virtù del rapporto di giudizio un compito ad esso attribuito. L’organo è parte integrante dell'ente pubblico, che per agire si avvale proprio di questo; in generale l'organo è posto all'interno dell'ente, dove troviamo non solo uno ma più organi, tra i quali intercorrono relazioni e rapporti: controllo (un organo controlla l'azione di un altro organo; a controllo concluso, l'organo controllante emana un giudizio); gerarchia (esiste una gerarchia tra organi); direzione (all'organo subordinato si lascia una certa autonomia). 2. L’organo agisce per mezzo dell’ufficio. L’ufficio, che si colloca all’interno dell’organo, è definibile come un insieme di mezzi, beni materiali e persone fisiche che svolgono uno specifico compito per il raggiungimento del fine per il quale l’organo è stato istituito. Gli uffici sono classificati in base a vari criteri: • La struttura -> a seconda che siano semplici o complessi; questi ultimi hanno un’organizzazione articolata in più sezioni (praticamente più uffici si aggregano per costituire un ufficio complesso). • La presenza -> gli uffici possono essere monocratici ovvero composti da una sola persona titolare, oppure collegiali in cui il titolare non è una sola persona fisica ma una pluralità di persone fisiche che formano un “collegio” concorrendo e partecipando all’attività dell’ufficio. Assunzione presso la Pubblica Amministrazione Per entrare a far parte della pubblica amministrazione è necessario prendere parte ad un concorso. Una volta superato, insorge il rapporto di servizio che si instaura tra lavoratore (persona fisica) e struttura (persona giuridica): l’individuo mette tutte le sue energie a servizio dell’ente pubblico dietro corrispettivo. È inoltre visto come un atto di assunzione della persona fisica. In virtù di questo rapporto sorgono diritti e doveri. Come detto inizialmente per accedere alla pubblica amministrazione vi è un concorso a procedura selettiva. Infatti l’articolo 35 del decreto legge 165/2001 afferma che l’assunzione presso pubblica amministrazione avviene tramite “procedura selettiva”, finalizzata all’accertamento della professionalità richiesta. Ciò deve avvenire nel totale rispetto del principio di parità di condizioni (pari opportunità e condizioni di donne e uomini). I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si eseguono di norma a livello regionale. Eventuali deroghe per ragioni tecnico-amministrative o economiche sono autorizzate dal Presidente del Consiglio. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità. Per essere ammessi alla procedura selettiva vi sono precisi requisiti: la cittadinanza italiana (o di uno dei paesi dell’Unione europea) la maggiore età ed il titolo di studio. (è comunque possibile che alcuni bandi richiedano ad esempio la conoscenza della lingua straniera o l’utilizzo di certi strumenti o macchine elettroniche). Oltre a questo metodo esiste anche una procedura non selettiva per la quale non è necessaria l’iscrizione ad un concorso: infatti può avvenire l’assunzione di determinati soggetti iscritti a liste di collocamento, l’avviamento avviene tramite i Centri per l’impiego (per le qualifiche per le quali è richiesto il possesso della sola scuola dell’obbligo) oppure vi è anche il collocamento mirato per disabili. Azione amministrativa L’azione amministrativa prende il nome di procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo è una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo (che è l’atto conclusivo dell’intero procedimento). Tramite questa serie di atti la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà, volta al raggiungimento di un pubblico interesse (il procedimento ha un fine pubblico). Caratteristiche -> affinché un atto amministrativo possa essere definito PERFETTO ed EFFICACIE, deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter (procedimento parlamentare o amministrativo) comprendente più atti e operazioni che prenderanno appunto, il nome di procedimento amministrativo. Anche il procedimento amministrativo nel suo complesso sarà definibile PERFETTO ed EFFICACIE: perfetto quando sussistono tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica, efficacie quando è idoneo a produrre effetti suoi propri. Legge 241/1990 -> questa è la legge sul procedimento amministrativo, contiene la disciplina sull’azione amministrativa e per l’accesso ai documenti. Questa legge è stata continuamente modificata ma per semplicità continueremo a chiamarla così. Prima del 1990 non vi era alcuna legge amministrativa nel nostro paese, ma solo poche norme stratificate e divise; con questa legge nasce la prima ‘struttura organizzata’ che riepiloga in maniera organica tutto ciò che concerne il potere amministrativo. Responsabile del procedimento->riepilogando, cambia così la gestione dell’azione amministrativa, che assume la forma di un IPER: una sequenza di atti. La legge disciplinò una nuova figura, quella del responsabile del procedimento, fondamentale durante tutto il procedimento e di molta incidenza sul provvedimento amministrativo finale. • La sua nomina è di competenza del DIRIGENTE, che individuerà questa figura all’interno dell’unità organizzata nella quale è inserito riscontrando in lui ottime capacità professionali. Prima della nomina di questa figura il compito del responsabile sarà assolto dal dirigente stesso; inoltre in assenza di una figura ritenuta adatta ad assolvere questo compito il dirigente stesso si autonominerà responsabile. • Il primo COMPITO del responsabile è comunicare ai privati l’avvio del procedimento amministrativo e la propria nomina come responsabile tramite il “biglietto di comunicazione”, dando informazioni su come è possibile contattarlo (è importante ricordare che la comunicazione deve avvenire sia riguardo procedimenti d’ufficio pubblici sia riguardo procedimenti aperti su iniziativa privata). • Questa figura risponde al principio di TRASPARENZA ed EFFICIENZA dell’azione consentendo ad ogni interessato di avere un referente nella Pubblica Amministrazione a cui rivolgersi in relazione ai propri interessi riguardanti quel procedimento, ed evitando il frazionamento dell’azione amministrativa e il conseguente mancato rispetto dei tempi (per il termine). • Il responsabile ha tali FUNZIONI: cura la fase l'istruttoria in maniera centrale, le comunicazioni, richiede documenti, pareri o valutazioni tecniche affinché sia chiaro il quadro generale, valuta le condizioni di ammissibilità, di legittimazione e i presupposti per l'adozione del provvedimento finale. Con la legge 241/90 si sono raggiunti due obiettivi. In primo luogo abbiamo la generalizzazione, cioè la massima applicazione di alcuni principi dell’azione amministrativa elaborati dalla giurisprudenza; questi principi oltre che organizzare l’azione amministrativa hanno aiutato a migliorare la gestione del privato da parte della pubblica amministrazione. In secondo luogo invece accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (tutta questa procedura sospende il termine per l’elaborazione del provvedimento finale). questo piccolo step è chiamato FASE PRE DECISIONALE, è una fase eventuale e possibile solo per le istanze di parte. Durata e conclusione del procedimento Molto importante è anche l’articolo 2 che obbliga alla conclusione del procedimento. Questo articolo sancisce l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere ogni procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sia per i procedimenti iniziati ad istanza di parte sia per quelli d’ufficio. Ma entro quanto tempo deve essere concluso? Innanzi tutto va precisato che il termine inizia a decorrere dall'avvio d'ufficio del procedimento o nel caso di procedimento su richiesta di parte dal ricevimento della domanda da parte dell'ufficio adibito. Ogni tipo di procedimento amministrativo deve concludersi entro un termine determinato, definito per legge (con decreti ministeriali per gli enti statali) o per regolamento (per gli enti locali). Il termine standard attualmente da considerare in mancanza di provvedimenti è di 30 giorni, valido nel caso l'amministrazione non ne abbia approvato uno diverso. I termini possono essere sospesi per una sola volta ma per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni (quindi 90 giorni in totale), al fine di acquisire informazioni, certificazioni o comunque documentazione mancante. In ogni caso alle pubbliche amministrazioni è data la facoltà di poter adottare dei propri termini specifici per ogni procedimento in modo da poterli adattare alla logistica del caso (in base a quanti soggetti riguarda, quante e quali operazioni vi sono d fare, quanto materiale vi è da analizzare); mai termini generali rimangono non meno di 30 giorni e massimo 90, con estensione a 180 giorni nei casi di maggiore complessità. Ogni tipo di sospensione deve essere motivata al dirigente. Ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione Salvi i casi dove è previsto il silenzio-assenso (per i quali il silenzio vale come accettazione), quando i termini massimi di conclusione del procedimento decorrono senza emissione di alcun atto, il soggetto interessato può fare ricorso all'ufficio inadempiente. Il ricorso può essere presentato non oltre un anno dalla scadenza dei termini non rispettati dalla pubblica amministrazione. L’inosservanza del termine ed il ritardo portano a diverse sanzioni, e le pubbliche amministrazioni inadempienti sono frequentemente tenute al risarcimento del danno causata dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. (“doloso” quando ci riferiamo ad un reato commesso volontariamente; “colposo” quando si commette questo reato non volontariamente). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il risarcimento del danno è stato istituito con riferimento alla tutela dei destinatari, la legge prevede poi una serie di revisioni soprattutto verso i dirigenti che in primis devono garantire la serietà del personale RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE (è lui stesso a nominare il responsabile, per cui se il termine non viene rispettato è colpa del responsabile e quindi del dirigente che l’ha nominato). Principi dell’attività amministrativa L’articolo 1 della legge del ’90 descrive i principi generali dell’attività amministrativa. ‘l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario’. Tra di essi vi sono principi costituzionali (previsti dalla Carta Costituzionali) e altri non costituzionali, ma a loro volta così importanti da essere ritenuti a rilevanza costituzionale, come ad esempio: il principio del giusto procedimento (che attraverso il riconoscimento del diritto di partecipazione garantisce il dialogo tra i privati e la pubblica amministrazione), il principio di trasparenza (comporta l’obbligo di motivazione, il diritto di accesso ai documenti, l’obbligo d’identificazione del responsabile del procedimento) e il principio di non aggravamento del procedimento (stabilisce di rispettare i termini se non per straordinarie motivazioni) infine il principio di obbligo di conclusione (è indispensabile chiudere ogni procedimento iniziato). Le caratteristiche di un procedimento amministrativo espresso: • EFFICACIA: possiamo definire l’efficacia come l’attitudine a produrre effetti. Al termine del procedimento amministrativo quando il provvedimento viene emanato, esso acquista efficacia e comincia a produrre i suoi effetti giuridici. Per quanto riguarda l’origine di efficacia di un provvedimento va fatta una distinzione: nel caso dei provvedimenti redditizi gli effetti decorrono dalla comunicazione al destinatario, mentre nel caso di quelli non redditizi gli effetti si producono dal momento stesso in cui il provvedimento è emanato. Il concetto di efficacia si distingue da quello di validità del provvedimento e di esecutorietà. Quali possono essere gli effetti prodotti? Effetti ampliativi che allargano la sfera giuridica del destinatario, effetti restrittivi invece non favorevoli al destinatario, effetti dichiarativi quando un provvedimento si limita a dichiarare o accertare una situazione e parliamo di effetti costitutivi quando creano una situazione giuridica ex novo (che non esisteva) o ne modificano una preesistente. Per motivi di interesse pubblico o se vi è giusta ragione gli effetti prodotti dal provvedimento possono essere: sospesi (quell’atto con il quale vengono temporaneamente sospesi gli effetti del provvedimento) o revocati (l'atto con il quale vengono eliminati gli effetti del provvedimento). • ESECUTIVITA’ • ESECUTORIETA’ Questi ultimi due sono concetti diversi e separati, ma in un qualche modo legati. Entrambe si collocano nella fase di ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO (dove fa parte anche l’efficacia). L’ESECUTIVITA’ rientra in questa fase ed è una qualificazione dell’efficacia, consiste nella capacità del provvedimento di produrre autonomamente e immediatamente i propri effetti (si dice che i provvedimenti hanno immediata esecutività). Questa caratteristica appartiene a tutti i provvedimenti amministrativi. L’ESECUTORIETA’ indica la possibilità che il provvedimento sia eseguito direttamente e coattivamente dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale. Questa caratteristica non appartiene ad ogni provvedimento amministrativo: non rappresenta, dunque, un elemento naturale del provvedimento amministrativo ma deve essere specificatamente prevista da una disposizione di legge che deve stabilire casi e modalità. La legge 241/90 stabilisce che il requisito di esecutorietà, appunto, non appartiene automaticamente a tutti i provvedimenti amministrativi costitutivi di obblighi verso i destinatari (alcuni provvedimenti vengono portati a termine senza l’accettazione del privato). Tale legge prevede infatti che la Pubblica Amministrazione può solo nei casi e nei modi previsti imporre coattivamente l’adempimento di obblighi nei suoi confronti qualora il destinatario si rifiuti di collaborare con esso. Quando si verifica il caso in cui l’azione è messa in atto dalla Pubblica Amministrazione la coercizione può essere diretta (la più classica in cui l’amministrazione da avvio all’esecuzione senza la sentenza del giudice ma grazie alle forze dell’ordine) o indiretta (quando per l’azione è invece necessaria la pronuncia di un organo costituzionale). Tipi di provvedimenti • I provvedimenti espansivi che espandono la sfera giuridica del destinatario • I provvedimenti restrittivi che restringono la sfera giuridica del destinatario Tra gli espansivi ritroviamo le autorizzazioni, cioè sono provvedimenti con cui l’amministrazione attribuisce ad un soggetto il permesso di esercitare un’attività a cui ha già diritto, per cui necessita di un’autorizzazione (rilascio della patente, l'abilitazione all’insegnamento); nell’ambito delle abilitazioni ritroviamo anche le abilitazioni, quel provvedimento che consente di esercitare un’attività visto il precedente riscontro tecnico finalizzato a valutare i requisiti tecnici previsti dalla legge. Simile è l’approvazione, sempre un provvedimento ampliativo con cui l’autorità competente esercita un controllo di merito sull’attività svolta. Infine vi è il nullaosta, un atto con cui l’amministrazione dichiara di non avere osservazioni in senso contrario per l’adozione di un provvedimento specifico. Infine possiamo dire che generalmente il provvedimento vincola il destinatario positivamente o negativamente (parliamo di provvedimento positivo o negativo). Formazione del procedimento amministrativo (fase finale) Qualora l’iter procedimentale non sia correttamente svolto il provvedimento finale non sarà perfetto. L’atto amministrativo è valido se conforme alla legge, ma invalido qualora non conforme (difforme) alla legge che lo disciplina e che lo prevede. In altre parole se il provvedimento è invalido vuol dire che vi è una mancata conformità rispetto alla legge: in questi casi parliamo di atti amministrativi invalidi. Quando un atto è invalido, la patologia che lo caratterizza può essere più o meno grave; si distinguono così due categorie: nullità e annullabilità. Nullità è più grave e meno frequente dell’annullabilità; la nullità si prevede in certe ipotesi specifiche e tassative, sancite dall’arti. 21 septies della legge 241/90. Nello specifico l’atto amministrativo è nullo quando mancano uno o più elementi essenziali richiesti dalla legge, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Annullabilità è molto più frequente e meno grave rispetto al primo; un provvedimento è annullabile quando presenta almeno uno dei vizi di legittimità: incompetenza relativa (I) eccesso di potere (II), violazione di legge (III). (Provvedimento viziato -> può essere impugnato dal privato dinnanzi il giudice amministrativo entro 60 giorni). I. INCOMPETENZA RELATIVA: è il meno grave e più frequente, si realizza quando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso settore amministrativo; di regola, l’incompetenza relativa può essere per grado o per materia. È possibile sanare questi vizi tramite due strumenti: convalida e ratifica. (L’incompetenza assoluta è causa di nullità dell’atto). II. ECCESSO DI POTERE: è la più complessa da definire, in genere rimanda a come è stata condotta l’attività procedimentale. Questo vizio si configura quando la Pubblica amministrazione esercita il potere conferitogli in modo non conforme rispetto a quanto stabilito dalla legge. In sostanza parliamo di una ‘scelta scorretta’ (definita come “scorrettezza in una scelta discrezionale” collegata all’eccesso di potere) o anche di un ‘mal ragionamento’, entrambi collegati al cattivo uso del potere poca ragionevolezza, linearità e trasparenza. Per identificare meglio la situazione il