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Tipologia: Slide
Caricato il 28/01/2016
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Il modello accusatorio e il modello inquisitorio sono modelli astratti e puri; storicamente è comunque molto difficile che si sia verificato un modello processuale esclusivamente accusatorio o esclusivamente inquisitorio, ogni modello ha dei caratteri in comune con l’altro. Essi sono di grande utilità sia nell’indagine storica che quella comparatistica. Il modello accusatorio è tipico di civiltà giuridiche ancora in uno stato embrionale, non del tutto formate,perché in realtà altro non è che una trasposizione del duello, in cui Dio era chiamato ad intervenire nella contesa processuale. I caratteri principali del modello accusatorio sono : -L’aspetto contradditorio, è processo che si svolge in maniera contraddittoria fra le due parti;
L’accusatore in un primo momento è soltanto e strettamente la persona lesa e nel caso in cui sia morta sono i suoi stretti congiunti ; in un secondo momento , quando si afferma un interesse pubblico nel rispetto delle leggi, qualunque cittadino poteva presentare un’azione contro chi ha compiuto un reato che va ad offendere conseguentemente l’intera comunità. L’iniziativa è affidata alla parte lesa non solo per mettere in moto il processo, ma anche per la ricerca delle prove: il processo americano, ad esempio, è un processo accusatorio, dove spetta all’avvocato raccogliere le prove. Ma c’è uno scarso interesse nel ricostruire la verità dei fatti, è importante soltanto trovare la verità processuale ,arrivare ad una visione comune condivisa dalle parti, al fine di metterle d’accordo. Tutto ciò riflette una precisa idea del processo ,come teso a finalità compositive e di conservazione degli equilibri esistenti, non a garantire, quindi, la rigorosa applicazione delle leggi. Il modello accusatorio è caratteristico di poteri pubblici non interventisti ,come ,ad esempio, il diritto barbarico : il potere pubblico nei barbari ha una modestissima autorità legislativa, quando legifera lo fa in nome di una tradizione, e non ha specifico interesse a far rispettare il suo diritto; il suo ruolo principale è garantire la pace sociale e quindi ricomporre le liti.
Perché si adotti il modello inquisitorio bisogna: -Svincolarsi dalla repressione penale dell’iniziativa privata: allo Stato importa che la legge sia applicata, cosa pensa il privato non è suo interesse. -Visione pubblicistica del diritto penale, viene attribuita al potere politico la funzione d’individuare e perseguire i reati, nell’interesse dell’intera collettività. Le caratteristiche principali del modello inquisitorio sono: -Concentrazione nella persona del giudice delle funzioni di accusatore e organo giudicante, non Vi sono più due soggetti in contrasto fra loro sullo stesso piano di parità, con l’intervento di un giudice neutro. -Iniziativa ex officio, non c’è più l’iniziativa privata, di parte. Nel modello inquisitorio l’iniziativa è di competenza del giudice, che attiva il processo, anche nel caso in cui nessuno presenti un’accusa ; non è più solo un mero giudice,ma anche accusatore; si sbilancia questo piano di equità e di imparzialità della figura giudiziaria. Viene conseguentemente anche meno la struttura triadica: l’iniziativa di ufficio non è solo nell’attivazione del processo ma anche nella ricerca delle prove, è il giudice stesso a svolgere le indagini, creando una situazione alquanto sfavorevole per l’accusato, che si viene a configurare come singolo contro lo Stato. Il metodo inquisitorio non si risparmia di utilizzare anche metodi violenti e può essere considerato la più pura manifestazione di una giustizia repressiva ed egemonica, che ha lo scopo di regolare la società ,imponendo la propria visione del mondo e sterminando chi non è d’accordo.
Il processo romano classico , ancora vigente nell’ordinamento canonico, era di tipo accusatorio: con il libello , l’attore sottoponeva al giudice la necessità del processo; la litis contestatio ha,invece, il compito di chiarire i punti della controversia, e avviene alla presenta di entrambe le parti. Il giudice aveva un ruolo imparziale e si configurava come super partes. Nell’ambito del processo romano, in caso di mancanza dimostrazione della colpevolezza dell’accusato vi era la presenza della poena talionis : l’accusatore che accusa senza fondamento, incorre nelle stesse conseguenze dell’accusato. Nel processo civile ,invece, se non si è in grado di dimostrare la colpevolezza dell’accusato, bisogna pagare in denaro.
L’ordinamento romano , come sappiamo,aveva conosciuto un processo extra ordinem, che non rispetta le formalità tipiche del modello classico, ma si può configurare come giustizia che viene svolta di propria iniziativa dai magistrati imperiali. Il processo si poteva attivare anche rinunciando all’accusa da parte del soggetto leso , considerata solo uno dei modi in cui tali magistrati possono venire a conoscenza dei delitto. Nell’Alto Medioevo esistevano forme di processo ex officio presso popolazioni barbariche come Longobardi e Franchi, per motivi limitati e particolari: la maggior parte dei delitti barbarici erano puniti solo col denaro, ma nel caso reati gravissimi come ,ad esempio, alto tradimento, in entrambi gli ordinamenti erano concepibili forme di repressione penali ex officio. Il processo,però, tradizionalmente era accusatorio e praesenti populi , ovvero svolto pubblicamente, alla presenza del popolo. L’eccezione è rappresentata dall’ambito ecclesiastico: il reato era visto dalla Chiesa non come mera causa di danno ad un singolo individuo, ma come pericolo per la salvezza delle anime, e per questo motivo non può assolutamente restare impunito. Da questa concezione, ha origine la realtà del processo inquisitorio di carattere ecclesiastico.
Un antecedente di questo modello può essere riscontrato nell’ istituto della denunciatio evangelica , denuncia accusatoria che avveniva, a seguito di una doppia ammonizione, una segreta alla presenza di testimoni, e una seconda dinanzi alla comunità; in seguito, la denuncia viene fatta al superiore ecclesiastico, in occasione delle visite pastorali del vescovo, momento in cui vengono a lui presentate tutte le denunce precedentemente presentate. In realtà non è una vera e propria forma di diritto processuale, poichè non si arrivava comunque all’applicazione di severe pene ma solo di penitenze. A partire dal IX secolo ha origine l’interrogatorio del testes sumodales , obbligo di rivelare tutti i delitti ricadenti nella giurisdizione episcopale. Ben presto questo istituto inizierà ad essere uno strumento giudiziario a tutti gli effetti, con la possibilità di irrogare pene. Sarà il modello di partenza per tutte le forme medioevali di Inquisitiones generales , ovvero indagini non concernenti più un singolo individuo ma rivolto genericamente ad accertare la commissione dei crimini. Il carattere repressiovo della Chiesa, che si fa particolarmente forte a partire dall’IX secolo, a causa del diffondersi dell’eresia ( come ad esempio la nascita dei movimenti dei Patarini, Valdesi,Bogomiti,Albigesi completamente e interamente sterminati). Su questa scia Papa Lucio III istituisce nel 1183 un’ inquisitio haereticae pravitas , applicando cosi il modello inquisitorio alla realtà dell’eresia; col progredire del tempo di va elaborando il definizione di inquiistio speciale , uno strumento non più di ordine generale, ma finalizzato perseguitare uno specifico individuo, che può mettere in dubbio la salvezza della Chiesa. Al giudice viene così attribuito il potere di attivare il processo e di raccogliere d’ufficio informazioni in assenza di accusa e sulla base della sola fama, del mero sospetto ; questa pratica di per sé era condannata dalla Scrittura, che mirava ad un confronto equo con l’accusato, si tratta di un metodo perfetto per rispondere alle esigenze della Chiesa. Nel Medioevo , a partire dal 1183, hanno origine: