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Modifica delle statuto (Diritto delle società), Sintesi del corso di Diritto delle Società

Modifica delle statuto (Diritto delle società)

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 20/12/2021

Francescals.86
Francescals.86 🇮🇹

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MODIFICA DELLO STATUTO
Costituisce modificazione dello statuto di una SPA:
ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (statuto e atto costitutivo); mutamento
che può consistere sia nellinserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di
clausole preesistenti.
PROCEDIMENTO
Esse rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e le relative delibere richiedono le maggioranze
previste in via generale per la stessa, o le più alte previste per alcune modifiche più rilevanti.
E il notaio che ha verbalizzato la delibera dell'assemblea che verifica l' adempimento delle condizioni di legge, entro
30 giorni ne richiede iscrizione nel registro delle imprese.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne comunicazione tempestiva gli
amministratori che nei 30 giorni successivi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure
ricorrere al tribunale.
In caso di inerzia degli amministratori la delibera diventa definitivamente inefficace.
Se in notaio ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge: La delibera deve essere iscritta nel registro delle
imprese e essa produce effetti solo dopo l'iscrizione.
DIRITTO DI RECESSO
L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa sì che nella società per azioni la
minoranza non possa impedire modifiche dell'assetto societario.
In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è direttamente tutelata dalla previsione di
maggioranze più elevate ed al riconoscimento del diritto di recesso dalla società.
L'attuale disciplina prevede:
1. Cause di recesso inderogabili: Il recesso può essere esercitato, anche per parte delle azioni, dai soci che
non hanno concorso alle delibere riguardanti:
- la modifica dell'oggetto sociale
- la trasformazione della società
- il trasferimento della sede sociale all'estero
- la revoca dello Stato di liquidazione
- l'eliminazione di una o più cause di recesso derogabili ho previsto dallo statuto
- la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso
- le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione
In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto, ed è nullo ogni patto volto ad
escluderlo o a rendere più gravoso l'esercizio.
Il diritto di recesso spetta inderogabilmente ai soci assenti o dissenzienti, rispetto alla delibera che introduce,
modifica o sopprime una clausola compromissoria nello statuto.
2. Derogabili dallo statuto: Il diritto di recesso spetta ancora, salvo diversa previsione dello statuto, ai soci
che non hanno concorso all' approvazione delle delibere riguardanti:
- la proroga del termine di durata della società
- introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.
In questo caso il recesso non può essere esercitato solo per parte delle azioni.
3. Cause statutarie: Previste solo per le società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio.
In ogni caso, tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un
preavviso di 180 giorni allungabile dallo statuto fino ad un anno.
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro 15
giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.
Le azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la
sede della società.
Quest'ultima può sottrarsi al rimborso delle azioni se entro 90 giorni revoca la delibera che lo legittima o sei soci
delibera lo scioglimento della società.
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MODIFICA DELLO STATUTO

Costituisce modificazione dello statuto di una SPA:

ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (statuto e atto costitutivo); mutamento

che può consistere sia nell’inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di

clausole preesistenti.

PROCEDIMENTO

Esse rientrano nella competenza → dell'assemblea straordinaria e le relative delibere richiedono le maggioranze previste in via generale per la stessa, o le più alte previste per alcune modifiche più rilevanti.

E’ il notaio che ha verbalizzato la delibera dell'assemblea che verifica l' adempimento delle condizioni di legge, entro

30 giorni ne richiede iscrizione nel registro delle imprese.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestiva gli amministratori che nei 30 giorni successivi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale. In caso di inerzia degli amministratori la delibera diventa definitivamente inefficace. Se in notaio ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge : La delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese e essa produce effetti solo dopo l'iscrizione.

DIRITTO DI RECESSO

L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa sì che nella società per azioni la minoranza non possa impedire modifiche dell'assetto societario. In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è direttamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate ed al riconoscimento del diritto di recesso dalla società. L'attuale disciplina prevede:

1. Cause di recesso inderogabili: Il recesso può essere esercitato, anche per parte delle azioni, dai soci che

non hanno concorso alle delibere riguardanti:

  • la modifica dell'oggetto sociale
  • la trasformazione della società
  • il trasferimento della sede sociale all'estero
  • la revoca dello Stato di liquidazione
  • l'eliminazione di una o più cause di recesso derogabili ho previsto dallo statuto
  • la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso
  • le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto , ed è nullo ogni patto volto ad escluderlo o a rendere più gravoso l'esercizio. Il diritto di recesso spetta inderogabilmente ai soci assenti o dissenzienti, rispetto alla delibera che introduce, modifica o sopprime una clausola compromissoria nello statuto.

2. Derogabili dallo statuto : Il diritto di recesso spetta ancora, salvo diversa previsione dello statuto, ai soci

che non hanno concorso all' approvazione delle delibere riguardanti:

  • la proroga del termine di durata della società
  • introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni. In questo caso il recesso non può essere esercitato solo per parte delle azioni.

3. Cause statutarie : Previste solo per le società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio.

In ogni caso, tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un preavviso di 180 giorni allungabile dallo statuto fino ad un anno. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro 15 giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Le azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società. Quest'ultima può sottrarsi al rimborso delle azioni se entro 90 giorni revoca la delibera che lo legittima o sei soci delibera lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda il criterio di determinazione del valore delle azioni da rimborsare :

- nelle società non quotate → il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori

sentito il parere del collegio sindacale e revisore contabile , tenuto conto della consistenza del patrimonio sociale e delle sue prospettive reddituali.

- nelle società con azioni quotate → il valore di liquidazione delle stesse è determinato facendo esclusivo

riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell'assemblea.

L'attuale disciplina detta un articolata disciplina del procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente.

Le azioni del socio che recede devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci in proporzione al numero

delle azioni possedute. Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato. In caso di mancato collocamento presso i soci e presso terzi, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. I creditori possono opporsi alla delibera di riduzione del capitale.

MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Una specifica disciplina è dettata per la modificazione del capitale sociale: aumento o diminuzione.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Nel corso della vita della società i soci possono decidere di aumentare il capitale sociale al fine di incrementare i mezzi patrimoniali essenziali alla società per il perseguimento dell’oggetto sociale. L'aumento del capitale sociale può essere reale (o a pagamento ) oppure semplicemente nominale (gratuito). Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto dei nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale , mentre il patrimonio della società resta invariato.

1. REALE (o a pagamento) → la società intende procurarsi nuovi conferimenti.

L’aumento reale dà luogo: all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci, o da terzi che diventano cosi soci. Non è consentito eseguire un aumento del capitale sociale fino a che le azioni precedentemente emesse non sono interamente liberare. In caso di violazione sono solidalmente responsabili gli Amministratori per i danni arrecati ai soci e ai terzi In presenza di perdite che rendono obbligatoria la riduzione di capitale, la società non può procedere ad un aumento dello stesso senza aver prima ridotto il capitale in misura corrispondente alla perdita. COMPETENTE A DELIBERARE L’AUMENTO è → L’Assemblea Straordinaria. Tuttavia, lo Statuto può attribuire questa facoltà agli Amministratori. Ma deve: a) Deve essere predeterminato l’ammontare max entro cui gli Amministratori possono aumentare il Capitale b) La delega può essere concessa per un periodo max di 5 anni (è rinnovabile) La deliberazione di aumento dell’Assemblea deve fissare il TERMINE entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Nel caso in cui l’aumento del capitale non sia integralmente sottoscritto → il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (soltanto se la delibera lo abbia previsto). Avvenuta la sottoscrizione delle nuove azoni, entro 30 giorni gli Amministratori devono depositare, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese un’ Attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

In questi casi di esclusione, è OBBLIGATORIA l’emissione delle nuove azioni con SOVRAPPREZZO in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.

3. PUO’ ESSERE ESCLUSO O LIMITATO : mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria quando le azioni di

nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate.

4. PUO’ ESSERE ESCLUSO (nelle società con azioni quotate) NEI LIMITI DEL 10 % del CS: purchè il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale.

L’aumento nominale (gratuito) del Capitale → è un’operazione che non dà luogo a nuovi

conferimenti e non determina alcun incremento del patrimonio sociale. E’ posto in essere dall’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. Ed è realizzato imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili. L’aumento è quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società. NON è imputabile a capitale la riserva legale, almeno per la parte che non supera il 20% del CS.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Nel corso della vita della società, i soci possono decidere di ridurre il CS, principalmente per far fronte al verificarsi di perdite di esercizio. Anche la riduzione del CS può essere reale ( per rimborso) o nominale ( per perdite ) a seconda se determini il rimborso ai soci del valore dei conferimenti operati oppure si esaurisca in una operazione contabile.

1. REALE (per rimborso ) → è reale quando la riduzione della cifra del CS nominale è accompagnata da una

contestuale riduzione del patrimonio della società. E’ accompagnata da una serie di cautele, perché si tratta di un’operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: poiché riduce la consistenza del patrimonio sociale: a) Il Capitale Sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 50.000 euro b) Se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione non può avere luogo se non è rispettato il limite legale all’emissione di queste ultime. c) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare RAGIONI e MODALITA’ della riduzione in modo che i soci siano preventivamente informati. La delibera adottata con le normali maggioranze previste per la modifica dello statuto può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese. Entro tale termine, i creditori sociali possono fare opposizione alla delibera di riduzione dato che la riduzione può pregiudicare loro diritti. L'opposizione → sospende l'esecuzione della delibera fino all' esito del giudizio. La riduzione reale può avere luogo mediante liberazione dei soci dall' obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all'acquisto e al successivo annullamento di proprie azioni. Le modalità di riduzione prescelte devono assicurare la parità di trattamento degli azionisti (esempio. estrazione a sorte ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle azioni stesse → in

questo caso gli azionisti rimborsati vengono rilasciati specifici titoli denominati azioni di godimento dato che il

valore reale delle azioni può essere notevolmente superiore a quello nominale.)

2. NOMINALE (per perdite ) → Il patrimonio netto della società può scendere per effetto di perdite al di

sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. E’ quindi una riduzione puramente nominale. In questo caso la riduzione non arreca alcun danno ai creditori sociali.

La ratio : è quella di garantire la corrispondenza tra Capitale Nominale e Reale.

La riduzione del capitale per perdite non prevede alcuna facoltà di opposizione dei creditori. La presenza delle perdite produce due effetti:

  1. Non possono essere ripartiti utili finché il capitale non sarà ridotto in misura corrispondente
  2. Se la perdita è superiore ad 1/3 del capitale non è possibile aumentare il capitale se non procedendo preventivamente alla riduzione dello stesso In base all' entità delle perdite la riduzione del capitale sociale può essere facoltativa o obbligatoria. Il legislatore, infatti, detta una disciplina distinta a seconda che le perdite siano:

- Inferiore ad 1/3 del capitale sociale → la riduzione è facoltativa e viene attuata secondo la disciplina

delle modificazioni dell’atto costitutivo, per cui occorrerà una delibera dell’Assemblea Straordinaria da adottarsi con le maggioranze per essa previste.

- Superiori ad 1/3 (senza intaccare il minimo legale) → si impone in capo all’organo gestorio

l’obbligo di attivarsi e provvedere alla convocazione dell’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti. All’Assemblea,infatti, deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società. L'assemblea prende gli opportuni provvedimenti. Non è quindi tenuta a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice rinvio a nuovo delle perdite. E’ da ritenere che sia possibile anche una riduzione che copre solo parzialmente le perdite. Tuttavia se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l'assemblea ordinaria che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza la riduzione del capitale è disposta d'ufficio dal tribunale

- Superiore al terzo del capitale sociale che per l'effetto scende al di sotto del minimo

legale → Gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea straordinaria, la quale deve

necessariamente deliberare una riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società Se l'assemblea non adotta tali provvedimenti la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.