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Modifica delle statuto (Diritto delle società)
Tipologia: Sintesi del corso
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Esse rientrano nella competenza → dell'assemblea straordinaria e le relative delibere richiedono le maggioranze previste in via generale per la stessa, o le più alte previste per alcune modifiche più rilevanti.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestiva gli amministratori che nei 30 giorni successivi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale. In caso di inerzia degli amministratori la delibera diventa definitivamente inefficace. Se in notaio ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge : La delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese e essa produce effetti solo dopo l'iscrizione.
L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa sì che nella società per azioni la minoranza non possa impedire modifiche dell'assetto societario. In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è direttamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate ed al riconoscimento del diritto di recesso dalla società. L'attuale disciplina prevede:
non hanno concorso alle delibere riguardanti:
che non hanno concorso all' approvazione delle delibere riguardanti:
In ogni caso, tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un preavviso di 180 giorni allungabile dallo statuto fino ad un anno. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro 15 giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Le azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società. Quest'ultima può sottrarsi al rimborso delle azioni se entro 90 giorni revoca la delibera che lo legittima o sei soci delibera lo scioglimento della società.
sentito il parere del collegio sindacale e revisore contabile , tenuto conto della consistenza del patrimonio sociale e delle sue prospettive reddituali.
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell'assemblea.
delle azioni possedute. Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato. In caso di mancato collocamento presso i soci e presso terzi, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. I creditori possono opporsi alla delibera di riduzione del capitale.
Una specifica disciplina è dettata per la modificazione del capitale sociale: aumento o diminuzione.
Nel corso della vita della società i soci possono decidere di aumentare il capitale sociale al fine di incrementare i mezzi patrimoniali essenziali alla società per il perseguimento dell’oggetto sociale. L'aumento del capitale sociale può essere reale (o a pagamento ) oppure semplicemente nominale (gratuito). Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto dei nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale , mentre il patrimonio della società resta invariato.
L’aumento reale dà luogo: all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci, o da terzi che diventano cosi soci. Non è consentito eseguire un aumento del capitale sociale fino a che le azioni precedentemente emesse non sono interamente liberare. In caso di violazione sono solidalmente responsabili gli Amministratori per i danni arrecati ai soci e ai terzi In presenza di perdite che rendono obbligatoria la riduzione di capitale, la società non può procedere ad un aumento dello stesso senza aver prima ridotto il capitale in misura corrispondente alla perdita. COMPETENTE A DELIBERARE L’AUMENTO è → L’Assemblea Straordinaria. Tuttavia, lo Statuto può attribuire questa facoltà agli Amministratori. Ma deve: a) Deve essere predeterminato l’ammontare max entro cui gli Amministratori possono aumentare il Capitale b) La delega può essere concessa per un periodo max di 5 anni (è rinnovabile) La deliberazione di aumento dell’Assemblea deve fissare il TERMINE entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Nel caso in cui l’aumento del capitale non sia integralmente sottoscritto → il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (soltanto se la delibera lo abbia previsto). Avvenuta la sottoscrizione delle nuove azoni, entro 30 giorni gli Amministratori devono depositare, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese un’ Attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.
In questi casi di esclusione, è OBBLIGATORIA l’emissione delle nuove azioni con SOVRAPPREZZO in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.
nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate.
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale.
conferimenti e non determina alcun incremento del patrimonio sociale. E’ posto in essere dall’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. Ed è realizzato imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili. L’aumento è quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società. NON è imputabile a capitale la riserva legale, almeno per la parte che non supera il 20% del CS.
Nel corso della vita della società, i soci possono decidere di ridurre il CS, principalmente per far fronte al verificarsi di perdite di esercizio. Anche la riduzione del CS può essere reale ( per rimborso) o nominale ( per perdite ) a seconda se determini il rimborso ai soci del valore dei conferimenti operati oppure si esaurisca in una operazione contabile.
contestuale riduzione del patrimonio della società. E’ accompagnata da una serie di cautele, perché si tratta di un’operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: poiché riduce la consistenza del patrimonio sociale: a) Il Capitale Sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 50.000 euro b) Se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione non può avere luogo se non è rispettato il limite legale all’emissione di queste ultime. c) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare RAGIONI e MODALITA’ della riduzione in modo che i soci siano preventivamente informati. La delibera adottata con le normali maggioranze previste per la modifica dello statuto può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese. Entro tale termine, i creditori sociali possono fare opposizione alla delibera di riduzione dato che la riduzione può pregiudicare loro diritti. L'opposizione → sospende l'esecuzione della delibera fino all' esito del giudizio. La riduzione reale può avere luogo mediante liberazione dei soci dall' obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all'acquisto e al successivo annullamento di proprie azioni. Le modalità di riduzione prescelte devono assicurare la parità di trattamento degli azionisti (esempio. estrazione a sorte ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle azioni stesse → in
valore reale delle azioni può essere notevolmente superiore a quello nominale.)
sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. E’ quindi una riduzione puramente nominale. In questo caso la riduzione non arreca alcun danno ai creditori sociali.
La riduzione del capitale per perdite non prevede alcuna facoltà di opposizione dei creditori. La presenza delle perdite produce due effetti:
delle modificazioni dell’atto costitutivo, per cui occorrerà una delibera dell’Assemblea Straordinaria da adottarsi con le maggioranze per essa previste.
l’obbligo di attivarsi e provvedere alla convocazione dell’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti. All’Assemblea,infatti, deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società. L'assemblea prende gli opportuni provvedimenti. Non è quindi tenuta a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice rinvio a nuovo delle perdite. E’ da ritenere che sia possibile anche una riduzione che copre solo parzialmente le perdite. Tuttavia se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l'assemblea ordinaria che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza la riduzione del capitale è disposta d'ufficio dal tribunale
necessariamente deliberare una riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società Se l'assemblea non adotta tali provvedimenti la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.