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No performing loans, Appunti di Diritto Finanziario

finanza, contabilità: investimenti

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/08/2019

admin.itc
admin.itc 🇮🇹

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Documento
Non Performing Loans-NPL
Luglio 2019
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Documento

“ Non Performing Loans - NPL”

Luglio 2019

I A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PERFORMING LOANS-NPL CONSIGLIERI DELEGATI

Andrea Foschi

Sandro Santi

COMPONENTI

Donato Bellomo

Rosario Candela

Simona Chioccarelli

Maurizio Dallocchio

Lorenzo De Angelis

Alberto Guiotto

Davide Lafelice

Riccardo Ranalli

Antonio Salvi

Alessandro Servadei

Alberto Tron

ESPERTI

Dino Crivellari

Fedele Pascuzzi

Matteo Vizzaccaro

RICERCATORE FNC

Nicola Lucido

  • INTRODUZIONE INDICE
  • a cura di Maurizio Dallocchio, Alberto Tron e Matteo Vizzaccaro
    1. Finanza Bank Based , finanza Market Based e Capital Markets Union
    1. Panoramica sul contesto economico finanziario italiano: banche e imprese in Italia
  • CAPITOLO I - NON PERFORMING LOANS TRA DEFINIZIONE E CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO
  • a cura di Dino Crivellari
    1. NPE ( Non Performing Exposure ) e UTP ( Unlikely To Pay )
  • CAPITOLO II - LE REGOLE CONTABILI DEGLI NPL
  • a cura di Lorenzo De Angelis
    1. Definizione
    1. Contabilizzazione secondo i princìpi contabili nazionali
    1. I princìpi contabili internazionali
    1. Segue: la rilevazione iniziale e la classificazione
  • 5 Segue: la rilevazione successiva e l’ impairment
    1. Evoluzione e prospettive
  • CAPITOLO III - LA VALUTAZIONE DI MERCATO DEI NON PERFORMING LOAN.........................................
  • a cura di Fedele Pascuzzi
    1. Il mercato dei Non Performing Loan (NPL)
    1. Caratteristiche dei crediti e modelli di previsione
    1. Modelli di previsione basati sul recupero giudiziale
    1. Modelli di previsione basati su flussi di rimborso o sul valore aziendale
    1. Modelli di previsione statistici
    1. La valutazione dei crediti
  • CAPITOLO IV - SECURITISATION
  • a cura di Dino Crivellari
    1. La securitisation
    1. Il processo di cartolarizzazione disciplinato dalla Legge n. 130/1999
    1. La cartolarizzazione dei NPL
    1. Le conseguenze della cartolarizzazione degli NPL sulla gestione bancaria
    1. GACS
    1. Il ruolo del cosiddetto Special Servicer
  • CAPITOLO V - GLI NPL E LE VALUTAZIONI DEL SISTEMA DELLE GARANZIE III
  • a cura di Alberto Guiotto
    1. Premessa
    1. Le garanzie reali dei crediti bancari
  • 2.1. Le ipoteche
  • 2.2. Il pegno..........................................................................................................................................
    1. Il rimborso del debito garantito
    1. Le fideiussioni di terzi
  • CAPITOLO VI – LA PREVENZIONE ED IL MERITO CREDITIZIO
  • a cura di Nicola Lucido...........................................................................................................................
    1. Un quadro generale
    1. Il “Nuovo” mercato del credito
    1. Il creedit scoring e la rilevanza del merito creditizio
    1. Il processo di pianificazione finanziaria............................................................................................
  • CAPITOLO VII – IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA
  • a cura di Rosario Candela, Simona Chioccarelli e Alessandro Servadei
    1. La figura del commercialista
  • banca-impresa e la gestione attiva dei segnali di incubazione della crisi 2. Status quo ed evoluzione del ruolo del commercialista: i tempi di intervento nel rapporto

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INTRODUZIONE^1

a cura di Maurizio Dallocchio, Alberto Tron e Matteo Vizzaccaro

1. Finanza Bank Based , finanza Market Based e Capital Markets Union

La crisi del credito collegata alla crisi finanziaria globale ha lasciato l’Europa con la forte necessità di fonti di finanziamento non bancarie nell’ambito di una rilevante frammentazione dei mercati dei capitali europei. In questo contesto, il proposito della Commissione Europea è dunque di creare una unione dei Mercati dei Capitali (Capital Markets Union o CMU). L’obiettivo perseguito è promuovere un percorso di crescita sostenibile attraverso:

  • la creazione di mercati dei capitali profondi e maggiormente integrati nell’ambito dell’Unione Europea;
  • l’eliminazione delle barriere che ostacolano gli investimenti cross border ;
  • l’incremento della competizione e la conseguente riduzione dei costi relativi alle fonti di finanziamento per le imprese;
  • il miglioramento delle condizioni di accesso alla finanza, specialmente per le imprese di piccola e media dimensione. L’obiettivo delle CMU è, di fatto, uno progressivo spostamento da un sistema bank based ad uno maggiormente market based. Il sistema da cui la crisi globale dei mercati ha preso avvio appare infatti essere stato anche quello maggiormente resiliente e capace di tornare a creare performance elevate in modo stabile. Effetti di una finanza di mercato, che oggi, rispetto al passato, riesce a ridurre il rischio degli investimenti e a facilitare l’accesso alla finanza, permettendo alle imprese di aumentare la raccolta di risorse abbassandone contemporaneamente il costo.

2. Panoramica sul contesto economico finanziario italiano: banche e imprese in Italia

Per cogliere a pieno gli effetti dei due sistemi – bank based e market based – non possiamo fare a meno di considerare le relazioni che questi attivano sulle imprese del territorio. Portando l’analisi a livello domestico, si devono innanzitutto rilevare alcune caratteristiche fondamentali che contraddistinguono le imprese italiane, riportate sinteticamente nella tabella sotto riportata. (^1) Gli Autori ringraziano Ottavio Reale, Giorgia Sirtori e Enrico Zito per l’apprezzabile contributo offerto.

6 Figura 1 - Il Leverage finanziario delle imprese per categoria dimensionale (%) Fonte : Banca d’Italia (2018) Tale predominanza dell’indebitamento bancario risulta leggermente attenuata dalla presenza di forme alternative di finanziamento come i mini-bond e i PIR (Fig. 2). È inoltre da sottolineare, come i prestiti erogati alle piccolo-medio imprese siano in larga parte, ovvero per il 60% (Fig. 3 – dato medio 2011- 2015), a breve termine (12-18 mesi), in quanto utilizzati dalle imprese per finanziare il capitale circolante ed esigenze di liquidità a breve termine in generale, evidenziando una incoerenza fisiologica tra l’arco temporale del bisogno di liquidità e la durata del pay-off del prestito. Tale logica del rimborso crea una pressione maggiore sulle imprese contraenti il debito, in quanto il rischio di non riuscire a soddisfare i pagamenti, previsti dal piano di rimborso, è connesso a crisi di liquidità a breve termine, sicuramente ricorrenti per imprese di medio-piccole dimensioni. Figura 2 - Risorse di debito per imprese italiane medio-piccole Fonte: Elaborazione degli autori su dati di Banca d’Italia e Banca IFIS 76% 8% (^) 5% 12% 0 % 72% 8% (^) 5% 14% 1% 0 200 400 600 800 1000 Bank Loans Leasing Factoring Bonds PIR

Debt Sources for Italian SMEs

2016 2017

7 Figura 3 - Debito a breve termine vs debito a lungo termine Fonte: CRIF Ratings Nel contesto della crisi finanziaria globale dei mercati, come ha sottolineato uno studio di ABI del 2013, le imprese italiane medio-piccole non hanno attuato né una politica di diversificazione geografica dei clienti e dei fornitori né hanno portato a termine operazioni di M&A al fine di rafforzare partnership internazionali. Tali mancanze, unite alla rigidità strutturale sopra descritta, hanno determinato, soprattutto all’inizio della crisi, effetti sui fornitori dei fondi, ovvero gli intermediari finanziari, i quali hanno mostrato nel 2008 una percentuale di assorbimento dell’attivo prodotto dai prestiti erogati a clienti-imprese, per la maggior parte piccole o medie imprese, pari a circa il 63% del totale del proprio attivo. Tale percentuale è largamente superiore a quella media degli istituti bancari Europei, pari al 38% del totale del proprio attivo (Fig. 4). Figura 4 - Impieghi a clienti/attività (Dicembre 2008) Fonte: Report di ABI sul settore bancario italiano (2009)

9 La conseguenza di questa contrazione delle performance bancarie è stata una restrizione delle politiche di erogazione dei crediti, con l’attivazione di un circolo vizioso tale per cui imprese rigide finanziariamente e con scarsi risultati operativi vedevano ridursi le risorse a disposizione, aumentando la già rilevante incapacità di rientro dalle proprie esposizioni e peggiorando ulteriormente le performance delle banche verso cui avevano obbligazioni, di conseguenza sempre più restrittive per quanto riguarda la possibilità di erogare nuovi finanziamenti. Un prima effetto di tale circolo vizioso è rappresentato dall’aumento, avvenuto a partire dall’anno 2008, degli NPL nei bilanci degli istituti bancari, il cui livello è più che raddoppiato fra il 2011 e il 2015 (Fig. 7). Nonostante tale aumento si sia verificato a livello globale, la risposta al deterioramento dei crediti è stata differente tra Europa e USA, in quanto quest’ultima ha avuto una ripresa decisamente più veloce. La differenza nella velocità di ripresa è da attribuire in larga parte alle differenze strutturali nel sistema bancario tra Europa e USA (in USA i Government Sponsored Entities (GSEs), e non le banche, hanno erogato effettivamente la maggior parte dei prestiti a privati e impese^2 ), le quali sono state accentuate, con il decorrere della crisi, dalle differenze tra il sistema bank based Europeo e quello market based Americano. Figura 7 - Crediti deteriorati delle banche italiane Fonte : Elaborazione degli autori su dati Mediobanca (2017) Una seconda evidenza, manifestatasi in particolare sul mercato italiano, è stata la riduzione del recovery rate (Fig. 8) 3. Tale riduzione, causata da un lato dalla struttura del sistema giudiziario italiano, le cui tempistiche procedurali sono significativamente più lunghe rispetto alla media degli altri paesi europei (Fig.9), e dall’altro lato dalla gestione operativa delle banche italiane nei confronti dei crediti deteriorati che hanno adottato una strategia inadeguata per gestire un fenomeno di dimensioni decisamente rilevanti. Si aggiunge inoltre la difficile liquidabilità dei collateral , sottostanti ai prestiti bancari, principalmente immobiliari e di natura tecnico-industriale. (^2) V. Constancio, 2017. (^3) Sciarrone Alibrandi, A., 2015. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2010 2014 2015 Totale sistema Maggiori gruppi Banche e gruppi con a capo spa Banche e gruppi con a capo banche popolari

10 Figura 8 - Net NPL ratio and coverage ratio Fonte : Banca d’Italia (2018) Figura 9 - I tempi e i costi delle crisi d’impresa in un confronto internazionale RANKING Recovery Rate Time (years) Cost (% of estate) Norvegia = 93,1 Irlanda = 0,4 Norvegia = 1 Giappone = 92,4 Giappone = 0,6 Finlandia = 3, Olanda = 89,7 Singapore = 0,8 Singapore = 4 Singapore = 88,7 Slovenia = 0,8 Svizzera = 4, Slovenia = 88,7 Norvegia = 0,9 UK = 6 Finlandia = 88,3 Finlandia = 0,9 Canada = 7 Danimarca = 88,1 Belgio = 0,9 USA = 10 UK = 85,2 UK = 1 Spagna = 11 USA = 82,1 USA = 1 Cina = 22 … … … Italia ≈ 64,6 Italia ≈ 1,8 Italia ≈ 22 Fonte : World Bank (2018) Nel contesto della crisi finanziaria globale sopra descritta, l’Italia ha mostrato dunque una ripresa decisamente più lenta della maggior parte degli altri paesi europei, a Giugno 2018 infatti l’ammontare di NPL dei bilanci delle banche italiane ammontava a € 222bn, nonostante la decisa riduzione, attraverso alienazione, avvenuta negli ultimi anni. In Italia infatti le alienazioni di NPL hanno registrato una continua crescita in termini sia di controvalore sia di numero di operazioni, raggiungendo il picco nel 2017 con un controvalore lordo di circa 80 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2016 ed il quadruplo rispetto al 2015. È tuttavia da precisare come, secondo una ricerca di Banca d’Italia, almeno il 50% degli NPL iscritti a bilancio tra il 2008 ed il 2016 sono da attribuire esclusivamente alla crisi finanziaria e dunque a variabili macroeconomiche. Questa porzione di NPL è da considerare come inevitabile e indipendente dalle

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CAPITOLO I - NON PERFORMING LOANS TRA DEFINIZIONE E CONTESTO ECONOMICO-

FINANZIARIO

a cura di Dino Crivellari

1. NPE ( Non Performing Exposure ) e UTP ( Unlikely To Pay )

I Non Performing Loans (NPL, “crediti deteriorati”) sono prestiti la cui riscossione da parte delle banche è incerta. Costituiscono una delle tre categorie di Non Performing Exposures (NPE), che si distinguono in base alla diversa probabilità di recuperare il credito alla scadenza: le esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due) eccedono i limiti di affidamento di oltre 90 giorni, le inadempienze probabili ( Unlikely To Pay , dette UTP) sono le esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, mentre le sofferenze (i NPL appunto) sono le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni analoghe. All’origine dei crediti deteriorati vi sono situazioni di difficoltà economica o finanziaria delle persone o delle imprese cui sono stati erogati i prestiti o valutazioni errate o incomplete da parte della banca. Un alto livello di crediti deteriorati può rappresentare un problema per l’economia reale, per effetto dei vincoli di bilancio. Secondo i dati della Banca d’Italia, oltre la metà dei NPL sono sofferenze (189 miliardi a settembre 2017), 102 miliardi sono inadempienze probabili e 6 miliardi prestiti scaduti. Dopo una forte crescita che ha portato l’ammontare dei crediti deteriorati a quadruplicarsi tra 2008 e 2015 (da 87 a 341 miliardi di euro), questo stock ha iniziato a diminuire. L’aumento dei nuovi NPL è stato aggravato in Italia da alcuni fattori specifici del nostro Paese. In particolare, dai tempi lunghi di recupero dei crediti, dovuti alle lungaggini della giustizia civile (più di 7 anni necessari per chiudere un fallimento, oltre 5 anni per le esecuzioni immobiliari), per cui ci vuole molto tempo prima che le banche riescano a “liberarsi” dei crediti deteriorati. Poi, dallo scarso sviluppo di un vero e proprio mercato dei NPL (fino a pochi anni fa), che offrisse alle banche la possibilità di liberarsi dei crediti deteriorati, vendendoli a operatori specializzati che si occupano del recupero. Ma anche dalla diffusa presenza di garanzie reali, che può richiedere un’attività di espropriazione e vendita degli immobili, con le relative tempistiche, aggravate dalla debolezza del mercato immobiliare.^5 Nell’ambito degli attivi bancari, va operata una distinzione tra crediti in bonis , per i quali non vi sono dubbi sul corretto adempimento da parte del debitore, e prestiti deteriorati, per i quali la riscossione, con riferimento al rispetto dei termini fissati contrattualmente [artt. 1184, 1219, 1347, 1186, 1771, 1457, 1563 cod. civ.] e al quantum dell’esposizione, risulta incerta o difficile, a causa di persistenti squilibri nella complessiva situazione patrimoniale e finanziaria della controparte. In aggiunta ai prestiti in bonis , possono quindi individuarsi tre classi di attività finanziarie non performing: (^5) A. MIGNANELLI, “Crediti deteriorati: le prospettive del mercato italiano”, 2018.

13 (i) sofferenze ( bad loans ); (ii) inadempienze probabili ( unlikely to pay ); (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le sofferenze sono costituite da crediti verso controparti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni ad esso equiparabili. La categoria de qua include anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario per la quota assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza; c) i prestiti nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di Non performing exposures with forbearance measures. È estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale; non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà del debitore.^6 L’appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito, e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro. “ Ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza” [Cass. I Sez. Civile, 29.01.2015, n. 1725]. La nozione di sofferenza delineata dalla Banca d’Italia, da considerarsi autonoma rispetto a quella della legge fallimentare [art. 5, R.D. 16.3.1942, n. 267], non è riconducibile a parametri economici predefiniti, univocamente valevoli per ogni fattispecie; è dunque inevitabile che, in subiecta materia , sia riconosciuto agli intermediari un margine di discrezionalità, comunque fondata su dati oggettivi circa la concreta sussistenza del rischio segnalato. Ai fini della segnalazione a sofferenza è quindi richiesto un giudizio negativo della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. La categoria delle inadempienze probabili è costituita da attività finanziarie caratterizzate dall’improbabilità che il debitore riesca ad adempiere senza ricorrere alle garanzie da lui presentate [Banca d’Italia, Circ. n. 139/1991, Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi, aggiorn. giugno 2017; Banca d’Italia, Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 – 9° aggiorn., cit.]. La classificazione nella categoria unlikely to pay è il risultato del giudizio della banca circa la (im)probabilità che, senza il ricorso all’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) agli impegni pecuniari assunti per contratto [art. 1321 e segg. cod. civ.]. La valutazione va operata nel rispetto dei doveri di diligenza e buona fede [art. 1175 cod. civ.] ed in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia, ove sussistano elementi implicanti una (^6) C. DENOVELLIS, “Profili gestionali degli NPLs bancari tra evoluzione normativa ed opportunità dei mercati”, 2018.

15 Come ribadito dalle autorità di supervisione, per migliorare la qualità dell’attivo creditizio non esiste solo lo strumento della cessione dei crediti [art. 1260 cod. civ.]: possono assumere rilievo anche le modalità gestorie che si avvalgono delle strutture interne alla banca. La vendita [artt. 1470 e segg. cod. civ.] generalizzata e simultanea delle non performing exposures appare economicamente poco conveniente in quanto, riducendo i prezzi di mercato, può comportare costi più elevati per gli enti cedenti. In tale ottica le attività di amministrazione e controllo degli NPLs vanno considerate come una priorità che le banche devono affrontare in maniera organica, definendo strategie, frutto dell’efficace combinazione tra le diverse azioni possibili a disposizione: (i) gestione in house delle posizioni anomale; (ii) affidamento a intermediari specializzati nel recupero; (iii) ristrutturazioni o misure di concessione ( forbearance ); (iv) avvio di procedure legali o definizione di altre misure stragiudiziali; (v) acquisizione di garanzie; (vi) cessioni (anche tramite cartolarizzazioni), con derecognition (contabile e prudenziale) delle attività cedute. In ogni caso, (v. infra, cap. III, par. 3) gli enti creditizi sono chiamati dalla Vigilanza a superare eventuali approcci ispirati a logiche di “ wait-and-see ” e a tener conto delle proprie capacità gestionali e della peculiare composizione del portafoglio.^8 L’efficiente processo di individuazione, misurazione e cancellazione dei crediti deteriorati può rappresentare un importante centro di profitto per gli intermediari; giova appena richiamare le minori rettifiche a conto economico e le (possibili) riprese di valore sui crediti già svalutati. Un principio importante evidenziato dalle Linee Guida concerne l’esigenza di integrare le misure di gestione dei prestiti under performing nel contesto delle linee strategiche aziendali. In tale ottica, gli intermediari interessati devono tener conto delle previsioni formulate nel piano industriale, nel piano di risanamento, nonché degli indirizzi definiti in materia di politiche di remunerazione e incentivazione. Siffatta raccomandazione rappresenta un chiaro riconoscimento che la gestione appropriata delle non performing exposures costituisce un elemento cruciale per il rafforzamento qualitativo dell’attivo creditizio. Poiché i crediti anomali incidono negativamente sugli assetti tecnici-gestionali dell’impresa bancaria, gli stessi devono essere presidiati in piena coerenza con gli orizzonti previsivi definiti dall’intermediario: l’organo di supervisione strategica è pertanto tenuto, nell’ambito della complessiva riqualificazione del portafoglio deteriorato, ad adottare una serie di misure gestorie. Rilevano, in particolare: (i) la predisposizione di appositi piani in cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni (compreso il ritorno tra i crediti in bonis ) e le azioni da intraprendere; (ii) la periodica valutazione del rispetto delle misure programmate; (^8) A. DI DONATO, A. BELLINI “I nuovi stati di rischio dei crediti nella normativa europea: focus sulle esposizioni forborne”, 2017.

16 (iii) l’individuazione dei criteri di classificazione, valutazione e gestione delle non performing exposures ; (iv) l’approvazione – sulla base di oggettivi sistemi di selezione – delle controparti a cui affidare in outsourcing taluni servizi e/o funzioni aziendali. A comprova della portata strategica della tematica de qua, le linee guida ribadiscono la necessità che i piani di gestione dei non performing loans siano approvati e monitorati dall’organo di amministrazione o di supervisione strategica in maniera tale da assicurarne la coerenza con i principi della vigilanza prudenziale. Per favorire la dismissione degli NPLs sono state apportate [D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito in L. 21.6.2017, n. 96] variazioni alla disciplina sulle cartolarizzazioni [L_._ 30.4.1999, n. 130]. La normativa recente semplifica le procedure per la cessione dei crediti agli SPV ( Special Purpose Vehicle ), derogando agli obblighi di notifica al debitore ceduto [art. 1264 cod. civ.]. In forza del negozio di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco [stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, L. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB], la parte cessionaria acquista dalla banca cedente la titolarità di tutti i crediti (capitale, interessi, mora, accessori, spese) derivanti dal finanziamento ceduto. Il quadro normativo favorisce le prospettive di recovery per le banche, considerato che le società veicolo possono (a) prendere parte alle aste fallimentari, rilevando gli immobili posti a garanzia del finanziamento prima che perdano valore, nonché (b) amministrare i cespiti immobiliari, utilizzando i proventi della gestione per soddisfare i diritti di chi investe nei titoli emessi dalle stesse società. Per evitare fenomeni di shadow banking , la gestione dei nuovi finanziamenti è riservata ad enti dotati di adeguata professionalità [Banca d’Italia Circ. n. 285/2013, e Circ. n. 288/2016]. Tra gli strumenti utili a rafforzare le azioni di recupero dei crediti, merita attenzione il nuovo istituto di cui all’art. 2929 - bis cod. civ. rubricato “ Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (sic!) , previsto dall’art. 12, del citato D.L. n. 83/2015. Nell’introdurre tale norma – ispirata da un indubbio favor per il ceto creditorio – il legislatore ha considerato ante omnia l’ingente numero di procedimenti per revocatoria promossi contro atti di alienazione o di “segregazione”, suscettibili di finalità elusiva della garanzia patrimoniale del credito, nonché i tempi dell’azione revocatoria [art. 2901 cod. civ.]. Il citato art. 2929 - bis delinea un meccanismo “rafforzato” a favore del creditore che si incentra su tre elementi: (i) ampliamento dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, atteso che la parte creditrice può pignorare beni che non sono di (piena) proprietà del debitore, ma sono di un terzo o formano un patrimonio separato; (ii) netta inversione del rapporto tra processo di cognizione e di esecuzione, che può essere immediatamente avviato (senza previo esperimento della revocatoria;

(iii) imposizione, a carico degli opponenti, dell’onere di provare l’assenza dei presupposti applicativi

del nuovo istituto.^9 (^9) C. DENOVELLIS, “Profili gestionali degli NPLs bancari tra evoluzione normativa ed opportunità dei mercati”, 2018.

18 rilevare che quest’ultimo documento definisce le operazioni “fuori bilancio” come “l’insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie finanziarie e degli impegni”^11.

2. Contabilizzazione secondo i princìpi contabili nazionali

Alla luce dei princìpi contabili nazionali – ed in primis delle disposizioni normative dettate dal codice civile – i crediti in questione, sorti da operazioni di natura sia commerciale sia finanziaria, costituiscono in prevalenza elementi dell’attivo circolante, non essendo solitamente “ elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente ” (art. 2424- bis , comma 1, c.c.) nel complesso aziendale ( rectius , nella specie, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio sociale)^12. Di conseguenza, agli effetti contabili – e segnatamente della loro rilevazione nel bilancio d’esercizio – se iscritti nell’attivo circolante essi devono venire rilevati “ tenuto conto … del valore di presumibile realizzo ” e, per quanto attiene al fattore temporale, secondo il criterio del costo ammortizzato (art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.). Ciò, ovviamente, salvo che tale criterio possa non essere applicato, come nei casi dei bilanci in forma abbreviata e di quelli delle micro-imprese, ed in generale qualora gli effetti dell’impiego del medesimo criterio siano irrilevanti rispetto al valore dei crediti, come si reputa avvenire per i crediti a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi^13. L’iscrizione dei crediti secondo il loro presumibile valore di realizzazione significa che qualora sorgano fondati dubbi sulla loro certezza, liquidità e – soprattutto – integrale esigibilità il loro valore nominale deve essere conseguentemente diminuito^14. A tale svalutazione può procedersi, a seconda delle circostanze, anche in più volte^15 , sia mediante la decurtazione del valore nominale del credito di dubbia esigibilità, così da mantenere inserito nella contabilità quel minor valore che l’imprenditore o gli amministratori ragionevolmente presumano, (^11) Sui concetti di non-performing exposures , di crediti impaired e di crediti in default cfr. M. GIANNATONIO - C. MUTTI, op. cit. , 448 ss. (^12) Si eccettuano i finanziamenti contemplati dall’ OIC 15 , Crediti , § 21, da allocarsi fra le immobilizzazioni finanziarie. (^13) V. infra , nota 12. Sul punto cfr. OIC 15 , spec. § 33, anche con riferimento ai susseguenti §§ 46-48; cui adde M. VENUTI, I crediti e l’informativa di bilancio , Roma, 2011, 33 ss. (^14) Trib. Ancona, 30 marzo 2010, in Società , 2010, 1440, con commento di P. BALZARINI, Contenuto del bilancio e clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta ; Trib. Milano, 25 luglio 2008, ivi , 2009, 309, con commento di E.E. BONAVERA, Questioni in tema di adempimento dell’incarico affidato alla società di revisione , e di L. DE ANGELIS, Violazioni dei principi contabili e riserve dei revisori , spec. 322 s.; App. Palermo, 22 marzo 2002, e Trib. Trapani, 10 agosto 2001, ivi , 2002, 872, con commento di V. SALAFIA, Corretta redazione del bilancio di esercizio e gravi irregolarità degli amministratori ; Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. it. , 2000, 554, con nota di R. W[EIGMANN]. Cass. penale, 15 giugno 2017, n. 29885, in Il fisco , n. 27/2017, 2698, ha deciso che la mancata svalutazione di un credito inesigibile determina la falsità del bilancio, e quindi, in caso di fallimento dell’impresa che lo abbia redatto, l’accertamento della commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (conf. Cass., Ss.Uu. penali, 27 maggio 2016, n. 22474, in Giur. it ., 2016, 2007, con nota di A. ROSSI, La rilevanza penale del falso valutativo: la motivazione “di conferma” delle Sezioni unite ; e in Foro it ., 2017, II, 693, con nota di C.A. GIUSTI, Spunti di diritto comparato in margine al “nuovo” delitto di falso in bilancio. Secondo Trib. Milano, 3 settembre 2003, in Società , 2004, 1016, con commento di C. SOTTORIVA, Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione , un credito sul quale sia sorto un contenzioso non deve necessariamente essere considerato inesigibile al fine della sua valutazione in bilancio. La svalutazione dei crediti per insolvenza del debitore può, in particolare, conseguire all’assoggettamento di questo a procedure concordatarie ovvero alla proposizione da parte del medesimo di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182- bis l.fall. (^15) Trib. Milano, 5 novembre 2001, in Società , 2002, 722, con commento di V. SALAFIA, Iscrizione del fondo rischi ed oneri, contenuto della nota integrativa e altre questioni di bilancio ; e in Giur. it. , 2002, 554, con nota di O. CAGNASSO, Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza.

19 secondo il loro prudente apprezzamento, di poter realizzare^16 , sia ponendo a fronte del loro valore nominale, lasciato inalterato, un adeguato stanziamento all’apposito fondo rischi, in modo da esporre per somma algebrica l’ammontare del credito ragionevolmente ritenuto esigibile^17. Inoltre, una pretesa creditoria che non sia ravvisata probabilmente od anche solo agevolmente esigibile può non venire iscritta in bilancio^18 purché sia esaurientemente menzionata nella nota integrativa^19 , dalla quale deve comunque risultare – anche qualora i crediti di non sicura esigibilità trovino allocazione in bilancio

  • il giudizio dei responsabili dell’impresa sulla condotta futura del debitore e, in definitiva, sul grado di probabilità dell’esazione del credito. Come già anticipato, l’apprezzamento sulla probabilità dell’esazione di un credito formulato dagli amministratori in base alla valutazione della condotta futura del debitore, compiuto in considerazione della sua solvibilità apparente, non può essere censurato ex post dal giudice alla luce di circostanze sopravvenute, non conosciute e non conoscibili con l’ordinaria diligenza al tempo della redazione del bilancio^20. La vigente disposizione dell’art. 2426, comma 1, n. 8 – introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015 – stabilisce inoltre che i crediti (e i debiti) devono essere rilevati in bilancio “ secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale ”. La norma fa riferimento ai crediti (ed analogamente ai debiti) finanziari a medio-lungo termine, di cui possono venire determinati, al pari di ogni altra attività da valutarsi attendibilmente applicando il medesimo criterio, i flussi finanziari: costo ammortizzato da calcolarsi mediante l’applicazione “del metodo del tasso di interesse effettivo, che è quel tasso di interesse che raccorda esattamente il valore contabile agli incassi o pagamenti futuri lungo la vita dello strumento finanziario o, se appropriato, lungo un periodo più breve. Il calcolo comprende tutte le commissioni e i margini pagati o ricevuti che sono parte integrante del tasso (^16) Trib. Napoli, 24 febbraio 2000, in Società , 2000, 1474, con commento di C. SOTTORIVA, Alcune osservazioni su valutazioni dei crediti e copertura dei rischi , ove è precisato che l’importo che così risulta iscritto non è suscettibile di censura da parte dell’Autorità giudiziaria, salva l’ipotesi di assoluta arbitrarietà; in senso conforme Cass., 27 novembre 1982, n. 6431, in Fallimento , 1983, 810. Sul principio secondo cui i crediti devono essere esposti al loro presumibile valore di realizzo v. altresì Trib. Napoli, 24 aprile 2003, ivi , 2004, 1215, con nota di U. DE CRESCIENZO, Questioni in tema di responsabilità degli amministratori ; e Trib. Prato, 25 settembre 2012, in Società , 2013, 269, con commento di P. BALZARINI, Principi di redazione del bilancio d’esercizio e funzione dei principi contabili , spec. 283 ss.; ed inoltre C. SOTTORIVA, La redazione del bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali , Assago, 2015, 173 s.; C. SASSO, Le società per azioni. Il bilancio d’esercizio , in Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, II, Torino, 2004, 745 ss. (^17) Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Società , 2003, 1014, con commento di M.V. DE GIORGI, Responsabilità degli amministratori ex art. 2409 codice civile e quantificazione dei danni. Confuta questa modalità di rilevazione del rischio di inesigibilità dei crediti G. VILLA, Gli elementi di struttura: lo stato patrimoniale e il conto economico , in AA.VV., Il bilancio di esercizio a cura di A. Palma, Milano, 2016, 111 s., ad avviso del quale la svalutazione non potrebbe che erodere direttamente il relativo valore contabile; contra , per l’uso alternativo – dipendente da una ragionevole opzione degli estensori del bilancio – del metodo della svalutazione del credito iscritto all’attivo o di quello dell’appostazione di un congruo fondo rischi per temuta inesigibilità dei crediti al passivo, v. C. SASSO, op. cit ., II. 741 s. (^18) Ha infatti stabilito Cass., 11 dicembre 2000, n. 15592, in Società , 2001, 581, con commento di M.C. CARDARELLI, Abuso del diritto e impugnazione di delibera assembleare , che presupposto per l’iscrizione in bilancio di un credito è la sua esistenza, sicché non possono figurarvi crediti eventuali o condizionati o semplicemente sperati; v. inoltre Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., 309, ed ivi il commento di L. DE ANGELIS, loc. cit. ; v. altresì C. SOTTORIVA, op. ult. cit ., 167 ss. (^19) Cass., 11 dicembre 2000, n. 15592, cit., con commento di M.C. CARDARELLI, loc. cit. ; Trib. Milano, 21 dicembre 1998, in Giur. comm. , 1998, II, 932. (^20) Trib. Napoli, 28 dicembre 2004, in Società , 2005, 375, con commento di G.E. COLOMBO, L’informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis; in Foro it. , 2005, 1612, con nota di R. RORDORF; e in Giur. comm. , 2005, II, 796, con nota di F. DI GIROLAMO, Diritto d’informazione preassembleare dei soci di s.r.l. e principi in tema di redazione del bilancio ex art. 2482- bis , secondo comma, c.c. ; in senso conforme Trib. Milano, 21 dicembre 1987, ivi , 1988, II, 932.