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Appunti di diritto internazionale (norme inderogabili di ius cogens).
Tipologia: Appunti
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Norme inderogabili “ius cogens” : Rispetto allo schema del rapporto tra consuetudine e trattato nel conflitto di norme, troviamo una importante eccezione che si è affermata negli ultimi decenni del diritto internazionale: questa eccezione si chiama “ius cogens”, diritto cogente, norme inderogabili. Quando si parla di ius cogens si intendono quelle norme consuetudinarie che sono inderogabili dal trattato. Il trattato non può derogare lo ius cogens, eccezione rispetto alla regola generale che prevede la possibilità che un trattato deroghi alla consuetudine, in particolare secondo il principio di specialità. Si tratta di un tema molto discusso tra la dottrina. Già prima del diritto internazionale contemporaneo si discuteva di un possibile nucleo di norme inderogabili, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale si è cominciato a discutere in maniera più accesa. Sappiamo che la fine della Seconda Guerra Mondiale (1945) rappresenta uno spartiacque del diritto internazionale, infatti si può parlare di diritto internazionale contemporaneo a partire dal 1945. Tutto ciò non solo per la nascita delle Nazioni Unite, istituite con la Carta di San Francisco nel 1945, ma anche perché notiamo nel diritto internazionale una differenza di contenuto; possiamo parlare di differenza di contenuto perché vediamo l'affermarsi, sul piano consuetudinario e sul piano pattizio, di tutta una serie di norme che prima non esistevano nel panorama internazionale. Si può parlare quindi, con la fine della Seconda Guerra Mondiale e con l'istituzione delle Nazioni Unite, di un cambiamento di paradigma del diritto internazionale che non significa cambiamento di struttura, in quanto il diritto internazionale resta acefalo, resta basato su una società paritaria, e resta quello che trova le sue origini nella nascita dello Stato moderno intorno al 1400-1500. Questo cambio di paradigma si traduce in un'erosione della sovranità dello Stato. Si affermano dei valori giuridici, che affondano in una coscienza generalizzata dell'insieme degli Stati o addirittura dell'umanità. Questi valori si traducono in limiti alla sovranità interna degli Stati. Si comprende la nascita dello ius cogens comprendendo il cambio di paradigma. E' un cambio di paradigma che mette al centro, da un lato, un pieno rispetto dell'altro Stato (principio di non-aggressione, il divieto per uno Stato di aggredire militarmente un altro Stato) e dall'altro, il rispetto della dignità dell'uomo, e quindi un'affermazione di norme universali che tutelano l'uomo nella sua dignità (si tratta dei cosiddetti diritti umani). Questo secondo aspetto, affermazione della dignità dell'uomo in quanto tale, si traduce in un limite interno alla sovranità perché la tutela di questi valori avviene a prescindere da un interesse di un determinato Stato alla tutela. Se uno Stato pratica la tortura o l'apartheid nei confronti dei propri cittadini, nel diritto internazionale tradizionale, gli altri Stati sarebbero stati indifferenti rispetto alle suddette vicende. Questo cambio di paradigma ha tra i suoi effetti anche quello della progressiva affermazione dello ius cogens. Gli Stati affermano nella loro prassi e mettono in atto l'esistenza di alcune norme internazionali inderogabili e non possono accordarsi per derogare alla consuetudine nei loro rapporti reciproci. Come si nota questa inderogabilità? L'inderogabilità di alcune consuetudini è affiorata nei lavori di codificazione del diritto dei trattati. Il diritto consuetudinario dei trattati è stato codificato dalla commissione internazionale, che ha detto che per quanto riguarda alcune consuetudini, i trattati non possono derogarle. Tutto ciò è contenuto nella Convenzione di Vienna 1969, dalla quale inizia il processo di codifica delle norme consuetudinarie. Qui troviamo esplicito riferimento allo ius cogens. La convenzione di Vienna all'art. 53 afferma che i trattati che violano o contraddicono una norma di ius cogens sono invalidi. In caso di affermazione della norma di ius cogens dopo la nascita del trattato, vi è l'estinzione del trattato a causa della venuta ad esistenza della norma di ius cogens. Lo ius cogens esprime una gerarchia normativa, essendo inderogabile. Si pone in una posizione di superiorità rispetto alle norme che lo contraddicono, rendendole invalide. Lo ius cogens si afferma come naturale sbocco di queste norme fondamentali del diritto internazionale che si affermano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le norme di ius cogens, essendo sovraordinate gerarchicamente, hanno un peso più forte delle altre norme, sono norme fondamentali dell'ordinamento internazionale. Come si fa ad accertare l'esistenza di una norma di questo genere? La risposta è nell'art. 53 della Convenzione di Vienna. In questo articolo, troviamo un’indicazione che dà una definizione di ius cogens. Una norma imperativa di diritto internazionale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità
internazionale degli Stati nel suo insieme , come norma inderogabile. Imperativo e inderogabile in tal caso sono sinonimi. Quindi si potrebbe pensare ad un elemento tautologico all'interno di questa definizione, ma c'è un elemento normativo di significato nell'espressione “accettata e riconosciuta”. Questa definizione serve ad un operatore giuridico, ad un tribunale interno o internazionale a verificare se esiste o meno una norma consuetudinaria inderogabile. L'espressione “accettata e riconosciuta”, evidenzia non solo l'opinio iuris generica, essendo convinzione non solo dell'obbligo giuridico, ma anche dell'inderogabilità di detta regola. Lo ius cogens è qualcosa che viene riconosciuto dal diritto dei trattati, vive di autonomia propria ed impedisce di essere derogato. Norme di ius cogens sono: 1)il divieto reciproco di aggressione : se due Stati facessero unaccordo per aggredire un terzo Stato, il trattato sarebbe nullo; 2) il principio di autodeterminazione dei popoli; 3) le consuetudini inerenti i diritti umani, uno dei settori più importanti del diritto internazionale affermatosi categoricamente dopo il secondo conflitto mondiale (“Human rights of law”). Esempio: divieto di genocidio, di riduzione in schiavitù, di tortura e di trattamenti disumani degradanti. Fanno parte dello ius cogens norme consuetudinarie che disciplinano i conflitti armati( divieto di persecuzione, di crudeltà verso i prigionieri). Sono derogabili le norme riguardo altrattamento degli stranieri, ad esempio. Sono derogabili tutte quelle norme che esauriscono la lororatio, dopo accordi bilaterali. L'interesse che non ci sia la tortura, per esempio, è di tutta la comunità internazionale. Quando si tratta di valori che appartengono a tutta la comunità internazionale, sarebbe contraddittorio derogarli. Terza tipologia di norma internazionale, la cui esistenza è stata discussa, sono i principi generali di diritto. Oggi vi è un riferimento a questi principi generali nell'art. 38 dello statuto della Corte di Giustizia Internazionale, che rappresenta una sorta di vademecum rispetto al diritto applicabile. Senza operare una distinzione di efficacia, sullo stesso piano alla lettera C si parla di questi principi con l'espressione principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili. Lo statuto suddetto ricalca lo statuto di un'altra corte, la corte della Società delle Nazioni. In origine si ritenevano “civili” i Paesi europei o comunque i Paesi dotati di organizzazioni politiche dotate di riconoscimento. Per principi generali, come fonti autonome rispetto alle consuetudini e ai trattati, la riflessione si collega al pensiero sulla consuetudine, il quale fa parte tradizionalmente delle fonti non scritte. I principi generali appartengono al novero delle fonti non scritte. Quando si parla di principi giuridici ci si riferisce ad un tipo di norme individuate sulla base del loro contenuto. Ci si riferisce a norme giuridiche dotate di un elevato grado di generalità e ampiezza. Sono capaci di tradursi in ulteriori norme più specifiche e talvolta idonei alla risoluzione di casi lacunosi. Sicuramente esistono principi giuridici consuetudinari in ragione della loro ampiezza, come il principio della dignità dell'uomo, capace di tradursi in una serie di disposizioni. Da un punto di vista di formazione e accertamento dei principi, è riconducibile quanto già detto in tema di consuetudine. Vi è una ulteriore categoria nella prassi di rilevanza di principi di diritti autonomi. Con riferimento all'art. 38 questa ulteriore categoria deve essere diversa da un principio consuetudinario, poiché non trova la base nell'interazione tra gli Stati, bensì in una combinazione tra diversi ordinamenti interni comuni ai principali ordinamenti nel mondo. Trova la sua base in una sorta di comparazione tra i diversi ordinamenti interni, espressione di diversi tipi di sistemi giuridici. Principi giuridici comuni ai principali ordinamenti di civil law e common law. Troviamo questa definizione nello statuto della Corte penale internazionale che ha sede all'Aja. Nello statuto troviamo indicati tra le fonti applicabili dalla Corte i principi generali di diritto ricavati dagli ordinamenti nazionali, dalle leggi nazionali, dai sistemi giuridici nel mondo. Principi estrapolati dall’unione di esperienze giuridiche nel mondo. Nell'art. 51 dello statuto della Corte si afferma che tali principi sono applicabili purché non siano in contrasto con le norme internazionali. Vi è l'idea che questi principi generali abbiano una funzione integrativa, operino in caso di lacune del diritto. In caso di lacune si ritiene che l'operatore giuridico debba basarsi anche su questi principi generali. Lo statuto di questa Corte non ha coperto tutte le ipotesi e tutte le fattispecie. La funzione del principio generale è quella di permettere di risolvere casi controversi o lacune offrendo al giudice uno strumento giuridico per risolvere questi casi