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norme tributaria riassunto, Sintesi del corso di Diritto Tributario

riassunto su norma tributaria diritto tributario

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 17/12/2016

loziomike
loziomike 🇮🇹

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LA NORMA TRIBUTARIA
La norma tributaria storicamente è stata considerata, da parte di una dottrina minoritaria, priva di giuridicità,
in quanto deficitava del carattere dell’obbligatorietà: secondo alcuni era eccezionale, per altri quasi penale,
perché sia la tributaria che la penale incidono su una libertà(personale e patrimoniale). Queste dottrine poi
sono state disattese, perché ad oggi si ritiene che la norma tributaria sia perfettamente giuridica e persegue
attività strumentali legate all’applicazione del prelievo tributario. Esistono anche norme extra tributarie, cioè
non volte soltanto ad attuare esigenze di cassa(assicurare il reperimento dei fondi necessari alla spesa
pubblica), ma a perseguire attività anche sociali(solidarietà economica, politica, ecc). Le tipologie di norme
tributarie che distinguiamo a livello dottrinale sono norme impositrici/sostanziali che impongono un tributo
dal punto di vista sostanziale: il loro effetto è l’obbligazione tributaria che è un’obbligazione giuridica che
trae la propria fonte genetica nella legge. Per tale motivo l’obbligazione tributaria è indisponibile, a
differenza di quella civilistica che è rimessa al libero apprezzamento delle parti(ad esempio un contratto di
compravendita il cui pretium è rimesso alla libera autonomia delle parti); nell’obbligazione tributaria c’è un
interesse superiore che è l’interesse fiscale. L’obbligazione tributaria è indisponibile sia rispetto al privato
che rispetto allo Stato, nel senso che il legislatore nel tassare un fenomeno, deve sottostare al principio di
capacità contributiva. Nelle norme impositrici deve essere individuato:
il presupposto d’imposta(il fatto economicamente rilevante cioè legittimante l’imposizione);
la base imponibile (il parametro numerico del presupposto);
l’aliquota/tasso(il tasso è un coefficiente numerico applicato alla base imponibile: può essere fisso
o variabile, fisso se non varia al variare della base imponibile, variabile se viene applicata
un’aliquota che a sua volta può essere proporzionale, se aumenta proporzionalmente all’aumento
della base imponibile, o progressiva se aumenta più che proporzionalmente all’aumento della base
imponibile-calcolo a scaglioni-).
Le norme formali/procedimentali disciplinano il procedimento di accertamento tributario, e sono
strumentali perché propedeutiche alle norme sostanziali. Mentre le norme sostanziali si occupano di
disciplinare gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, le norme procedimentali individuano invece
gli obblighi tributari(cosa diversa dall’obbligazione tributaria), cioè il complesso di norme funzionali
all’attuazione del tributo e si dividono in norme procedimentali, controlli formali e sostanziali, accessi
ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate e della Guardia di Finanza (controlli durante la fase
istruttoria volti a verificare se sussistono errori materiali).
Le norme sanzionatorie sono importanti perché hanno come presupposto un illecito tributario: disciplinano
le violazioni della norma tributaria e possono assumere tanto una connotazione meramente amministrativa
tanto una connotazione penale. Nel diritto tributario non c’è un complesso di norme omogenee e inserite in
un codice, ma un insieme stratificato di normative che attuano precetti costituzionali: tra queste è
importantissimo lo Statuto dei diritti del contribuente perché è una norma a carattere rinforzato che
costituisce attuazione dei doveri costituzionali di buon andamento, eguaglianza e capacità contributiva.
Nel diritto tributario esistono inoltre norme che estendono o restringono il campo di applicazione del tributo
in via derogatoria. Se una norma impone un prelievo, altre norme derogano: parliamo di fattispecie di
agevolazione fiscale(o anche di esenzione o di esclusione). L’agevolazione fiscale è qualsiasi norma che,
introdotta in via derogatoria alla fattispecie tipica prevista normativamente, riduce il peso dell’imposta.
All’interno delle agevolazioni noi troviamo le c.d. esenzioni che vanno poste in correlazione con le
esclusioni. L’esenzione è la non applicazione del tributo, ciò significa che sono degli enunciati normativi che
sottraggono alla potestà impositiva fattispecie che altrimenti vi rientrebbero in base alla definizione generale
di presupposto(es: prestazioni sanitarie nel comparto dell’IVA). Le esenzioni possono essere temporanee o
permanenti in funzione del tasso temporale previsto dal legislatore. Possono essere soggettive o oggettive a
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LA NORMA TRIBUTARIA

La norma tributaria storicamente è stata considerata, da parte di una dottrina minoritaria, priva di giuridicità, in quanto deficitava del carattere dell’obbligatorietà: secondo alcuni era eccezionale, per altri quasi penale, perché sia la tributaria che la penale incidono su una libertà(personale e patrimoniale). Queste dottrine poi sono state disattese, perché ad oggi si ritiene che la norma tributaria sia perfettamente giuridica e persegue attività strumentali legate all’applicazione del prelievo tributario. Esistono anche norme extra tributarie, cioè non volte soltanto ad attuare esigenze di cassa(assicurare il reperimento dei fondi necessari alla spesa pubblica), ma a perseguire attività anche sociali(solidarietà economica, politica, ecc). Le tipologie di norme tributarie che distinguiamo a livello dottrinale sono norme impositrici/sostanziali che impongono un tributo dal punto di vista sostanziale: il loro effetto è l’obbligazione tributaria che è un’obbligazione giuridica che trae la propria fonte genetica nella legge. Per tale motivo l’obbligazione tributaria è indisponibile, a differenza di quella civilistica che è rimessa al libero apprezzamento delle parti(ad esempio un contratto di compravendita il cui pretium è rimesso alla libera autonomia delle parti); nell’obbligazione tributaria c’è un interesse superiore che è l’interesse fiscale. L’obbligazione tributaria è indisponibile sia rispetto al privato che rispetto allo Stato, nel senso che il legislatore nel tassare un fenomeno, deve sottostare al principio di capacità contributiva. Nelle norme impositrici deve essere individuato:

▲ il presupposto d’imposta (il fatto economicamente rilevante cioè legittimante l’imposizione) ;

▲ la base imponibile (il parametro numerico del presupposto) ;

▲ l’ aliquota/tasso (il tasso è un coefficiente numerico applicato alla base imponibile: può essere fisso o variabile, fisso se non varia al variare della base imponibile, variabile se viene applicata un’aliquota che a sua volta può essere proporzionale, se aumenta proporzionalmente all’aumento della base imponibile, o progressiva se aumenta più che proporzionalmente all’aumento della base imponibile-calcolo a scaglioni-).

Le norme formali/procedimentali disciplinano il procedimento di accertamento tributario, e sono strumentali perché propedeutiche alle norme sostanziali. Mentre le norme sostanziali si occupano di disciplinare gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, le norme procedimentali individuano invece gli obblighi tributari(cosa diversa dall’obbligazione tributaria), cioè il complesso di norme funzionali all’attuazione del tributo e si dividono in norme procedimentali, controlli formali e sostanziali, accessi ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate e della Guardia di Finanza (controlli durante la fase istruttoria volti a verificare se sussistono errori materiali).

Le norme sanzionatorie sono importanti perché hanno come presupposto un illecito tributario: disciplinano le violazioni della norma tributaria e possono assumere tanto una connotazione meramente amministrativa tanto una connotazione penale. Nel diritto tributario non c’è un complesso di norme omogenee e inserite in un codice, ma un insieme stratificato di normative che attuano precetti costituzionali: tra queste è importantissimo lo Statuto dei diritti del contribuente perché è una norma a carattere rinforzato che costituisce attuazione dei doveri costituzionali di buon andamento, eguaglianza e capacità contributiva.

Nel diritto tributario esistono inoltre norme che estendono o restringono il campo di applicazione del tributo in via derogatoria. Se una norma impone un prelievo, altre norme derogano: parliamo di fattispecie di agevolazione fiscale(o anche di esenzione o di esclusione). L’ agevolazione fiscale è qualsiasi norma che, introdotta in via derogatoria alla fattispecie tipica prevista normativamente, riduce il peso dell’imposta. All’interno delle agevolazioni noi troviamo le c.d. esenzioni che vanno poste in correlazione con le esclusioni. L’ esenzione è la non applicazione del tributo, ciò significa che sono degli enunciati normativi che sottraggono alla potestà impositiva fattispecie che altrimenti vi rientrebbero in base alla definizione generale di presupposto(es: prestazioni sanitarie nel comparto dell’IVA). Le esenzioni possono essere temporanee o permanenti in funzione del tasso temporale previsto dal legislatore. Possono essere soggettive o oggettive a

seconda che si riferiscano al soggetto o all’oggetto che sta alla base dell’obbligazione tributaria: posso sottoporre a esenzione un cespite o agevolarlo perché si trova in una zona del Mezzogiorno o perché appartiene a una persona che è in una situazione di indigenza. Mentre quindi le esenzioni derogano alla disciplina generale, le esclusioni semplicemente chiariscono i limiti di applicabilità del tributo e non derogano agli enunciati generali.

FATTISPECIE EQUIPARATE O ASSIMILATE : si dicono tali quelle che si hanno quando il legislatore introduce previsioni che allargano l’ordinario campo di applicazione di una determinata imposta(derogando alla fattispecie tipica). Esempio: imposta di registro quando stipuliamo un contratto di compravendita, il bene oggetto di quel contratto soggiace a requisiti di pubblicità ecc. però la transazione in sé soggiace a un’imposta di registro. Se l’atto viene fatto per via orale, tecnicamente non dovrebbe esserci un’imposta di registro, ma il legislatore interviene richiedendo la denuncia per iscritto del contratto verbale di compravendita(denuncia del contratto).

FATTISPECIE SOVRAPPOSTE: sono quelle che vengono utilizzate come fattispecie di un’altra imposta. Nelle fattispecie sovrapposte noi avremo un’imposta madre e un’imposta figlia. L’imposta figlia è nominata sovrimposta perché il presupposto dell’imposta figlia è data dalla fattispecie di un’altra imposta. Esempio: accisa e iva. Esempio: l’accisa che si paga sui carburanti(l’1,7 al litro è 90%accisa e 10% ivaquell’iva ha come base l’accisa).

FATTISPECIE ADDIZIONALI(comunali, regionali..): sono quelle imposte la cui commisurazione in termini di base imponibile è ragguagliata a una frazione o multiplo di quanto dovuto per l’imposta base.

FATTISPECIE ALTERNATIVE: si hanno quando un fatto o evento, normalmente soggetto ad una certa imposta, cessa di esserlo o lo è in misura ridotta, se è soggetto anche ad un’altra imposta. Ad esempio la vendita di immobile è soggetta ad IVA(quando effettuata nell’esercizio di un’attività d’impresa), cosi l’atto di vendita deve essere registrato e quindi l’imposta di registro si applicherebbe in misura fissa, altrimenti sarebbe proporzionale.

FATTISPECIE CONDIZIONALI : perché l’efficacia della fattispecie imponibile(l’effetto che scaturisce dalla fattispecie tipica) può dipendere da condizioni o termini. Le condizioni possono essere sospensive (l’avveramento della condizione determina il sorgere del debito di imposta) o risolutive (estingue il debito). Se invece la fattispecie è soggetta a un termine allora avverrà sicuramente l’avvenimento al verificarsi del quale sorgerà l’obbligazione tributaria ma è incerto il quando.