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Notifica degli atti tributari, Schemi e mappe concettuali di Diritto Tributario

Notifica degli atti tributari: sintesi caratteri generali

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 26/10/2024

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rossella-benincasa-2 🇮🇹

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NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI
DEFINIZIONE
Processo che porta alla conoscenza legale di un atto tributario da parte di un determinato
soggetto, secondo le modalità e le forme previste dalla legge.
La conoscenza legale non presuppone la ricezione effettiva dell’atto la sua conoscenza
effettiva. La conoscenza legale di un atto da parte del destinatario si ha quanto il notificante
ha rispettato le modalità e le forme di notifica previste dalla legge.
PRINCIPI GENERALI
Se la notifica è viziata, ma il contribuente propone comunque ricorso a quell’atto, il vizio si
ritiene sanato (in quanto la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza
legale dell’atto in capo al destinatario).
La notifica invalida non rende invalido anche l’atto. Essa è solo un requisito di efficacia, ben
potendo l’atto essere rinotificato.
anticipazione degli effetti della notifica”: per il notificante, la notifica si intende effettuata
al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (tale principio non è valido se
l’agente notificatore è un messo dell’Agenzia, cioè un soggetto non terzo rispetto
all’Agenzia).
SOGGETTI ATTIVI DELLA NOTIFICAZIONE
Messi comunali
Messi speciali (che agiscono in favore dell’ufficio a cui appartengono e pertanto non
possono essere considerati soggetti terzi).
Ufficiale giudiziario.
Servizio postale.
MEZZI DI NOTIFICA
Registro cronologico della notificazione (in cui sono annotate una serie di annotazioni)
Relata di notifica:
a) Certifica l’avvenuta notificazione indicando luogo e data di notifica e il soggetto che
l’ha ricevuta o, in mancanza, indica i motivi della mancata notificazione.
b) È un atto pubblico, pertanto è vero fino a prova contraria, in quanto è resa da un
pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Tuttavia il pubblico ufficiale non è responsabile delle dichiarazioni rese da terzi (ad
esempio il pubblico ufficiale notificatore non è tenuto a verificare lo stato di convivenza
del soggetto che riceve la notifica e si dichiarare convivente del destinatario dell’atto).
NOTIFICAZIONE
1. Nelle mani della persona
Persona fisica: Essa deve avvenire presso l’abitazione del destinatario o presso qualsiasi
altro luogo dove può essere reperibile. Se il destinatario rifiuta la notifica essa si considera
effettuata ma va indicato nella relata.
Persona giuridica: nelle mani del legale rappresentante.
2. Consegna presso domicilio del destinatario
a) Persona di famiglia: coniuge, parenti o affini (non necessariamente conviventi). Il tal
caso il messo notificatore non è tenuto a verificare il grado di parentela in quanto essa
rappresenta una dichiarazione del soggetto che riceve la notifica.
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NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI

DEFINIZIONE

 Processo che porta alla conoscenza legale di un atto tributario da parte di un determinato soggetto, secondo le modalità e le forme previste dalla legge.  La conoscenza legale non presuppone la ricezione effettiva dell’atto né la sua conoscenza effettiva. La conoscenza legale di un atto da parte del destinatario si ha quanto il notificante ha rispettato le modalità e le forme di notifica previste dalla legge.

PRINCIPI GENERALI  Se la notifica è viziata, ma il contribuente propone comunque ricorso a quell’atto, il vizio si ritiene sanato (in quanto la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza legale dell’atto in capo al destinatario).  La notifica invalida non rende invalido anche l’atto. Essa è solo un requisito di efficacia, ben potendo l’atto essere rinotificato.  “anticipazione degli effetti della notifica”: per il notificante, la notifica si intende effettuata al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (tale principio non è valido se l’agente notificatore è un messo dell’Agenzia, cioè un soggetto non terzo rispetto all’Agenzia).

SOGGETTI ATTIVI DELLA NOTIFICAZIONE  Messi comunali  Messi speciali (che agiscono in favore dell’ufficio a cui appartengono e pertanto non possono essere considerati soggetti terzi).  Ufficiale giudiziario.  Servizio postale.

MEZZI DI NOTIFICA  Registro cronologico della notificazione (in cui sono annotate una serie di annotazioni)  Relata di notifica: a) Certifica l’avvenuta notificazione indicando luogo e data di notifica e il soggetto che l’ha ricevuta o, in mancanza, indica i motivi della mancata notificazione. b) È un atto pubblico, pertanto è vero fino a prova contraria, in quanto è resa da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Tuttavia il pubblico ufficiale non è responsabile delle dichiarazioni rese da terzi (ad esempio il pubblico ufficiale notificatore non è tenuto a verificare lo stato di convivenza del soggetto che riceve la notifica e si dichiarare convivente del destinatario dell’atto).

NOTIFICAZIONE

1. Nelle mani della persona Persona fisica : Essa deve avvenire presso l’abitazione del destinatario o presso qualsiasi altro luogo dove può essere reperibile. Se il destinatario rifiuta la notifica essa si considera effettuata ma va indicato nella relata. Persona giuridica : nelle mani del legale rappresentante. 2. Consegna presso domicilio del destinatario a) Persona di famiglia: coniuge, parenti o affini (non necessariamente conviventi). Il tal caso il messo notificatore non è tenuto a verificare il grado di parentela in quanto essa rappresenta una dichiarazione del soggetto che riceve la notifica.

b) Persona addetta alla casa. c) Persona addetta all’ufficio. d) Persona addetta all’azienda. In tali casi, tali soggetti devono avere almeno 14 anni e non essere in uno stato di incapacità permanente.

3. Consegna presso lo stabile del portiere Notifica ammessa solo se non possibile nei due casi precedenti. In tal caso, la busta deve essere chiusa, sigillata e rilasciata al consegnatario (il portiere). Al destinatario dell’atto va inviata una raccomandata, a pena di nullità.

PERFEZIONAMENTO NOTIFICA Ricezione dell’atto da parte del soggetto legittimato a riceverlo.

E se il soggetto non è reperibile?

  1. IRREPERIBILITÀ RELATIVA: residenza nota ma il destinatario o chi per lui risultano momentaneamente irreperibili. Procedimento :
    • Deposito atto presso casa comunale.
    • Affissione presso abitazione destinatario di un avviso indicante il deposito presso comune.
    • Invio raccomandata a/r al destinatario atto per informarlo del deposito dell’atto presso comune.

Perfezionament o:  per il notificante: con l’invio della raccomandata a/r  per il destinatario: a) Con il ritiro del plico presso la casa comunale. b) In mancanza del ritiro con la ricevuta della raccomandata, ma solo se avviene entro 10 giorni. c) Decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata.

  1. IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA: abitazione, ufficio, azienda non noti. Procedimento :
    • Rito degli irreperibili: affissione presso albo pretorio della casa comunale.

Perfezionamento : decorsi 8 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

DECEDUTI

  • Gli eredi sono responsabili solidalmente per gli atti tributari del deceduto il cui presupposto si è manifestato quando il deceduto era ancora in vita.
  • N.B. : gli eredi che ricevono un atto del deceduto devono sempre essere indicati come destinatari dell’atto.

Notifica:  A ogni singolo erede presso il proprio domicilio: presuppone che gli eredi comunicano all’Agenzia generalità e domicilio fiscale.  Impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del deceduto: ciò quando non viene effettuata la comunicazione di cui sopra.