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e quel Inalete di norme giuridiche che regolamenta la vita sociale. Que
gole che isciplina i rapporti tra gli individui che costituiscono una comunità. ©.
poste a garanzia di un ordinata e pacifica convivenza. Il diritto è una forma di discipliname
sociale.
el complesso di
à. e che sono
nto
Umanità e socialità.
; Che vuol dire "umanità del diritto"? Il diritto nasce con l'uomo e nasce per
l'uomo ed è imprescindibilmente legato alle vicende dell'uomo, nello spazio €
nel tempo. In un mondo privo di uomini non c'è spazio per i |
si è originato e consolidato per l'uomo.
il diritto. Il diritto
"Socialità del diritto": il diritto è una dimensione inter soggettiva. Il diritto
concerne una realtà di molti, è una realtà plurale. Il diritto ha bisogno
dell'incontro tra soggetti, tra uomini e si propone come una dimensione
necessariamente relazionale, di inter relazione.
FINITI quan IL RAPPORTO TRA DIRITTO E socreàe [N
Dal momento in cui l'uomo ha preso
coscienza della necessità di una
dimensione giuridica, il diritto ha sempre
accompagnato il divenire degli uomini e la
loro esperienza sociale in sistemi sempre
più complessi ed evoluti. Il referente
essenziale e necessario del diritto è la
società.
Società intesa come una realtà complessa e
articolata che il diritto è chiamato ad
organizzare.
L'essenza del diritto non è il comando ma
nella funzione ordinatrice della società;
spostamento quindi dal soggetto
produttore di norme all'oggetto bisognoso
di organizzazione. Il diritto però non è una
realtà mite. Non può esserlo perché glielo
impedisce la sua funzione ordinante che
impone necessariamente di essere rigoroso
nell'affermazione, rigido nell'applicazione.
Il diritto è parte della società e concerne la
fase fisiologica e non solo quella
patologica. Anche se il momento
patologico lo rende più evidente e
tangibile, il diritto attiene al momento
fisiologico: la società ha bisogno del
diritto, di norme e di regole per la sua
stessa sopravvivenza.
Il diritto non vive avulso dalla società.
Quando cambia la società, muta anche il
diritto seguendo le sue trasformazioni
parallelamente all'emergere di nuovi
bisogni, di nuovi rapporti e diverse
necessità che hanno bisogno di una
disciplina ex-novo oppure rapporti che
richiedono un aggiornamento oppure una
più puntuale e articolata documentazione.
Questa relazione inscindibile tra diritto e
società proietta inevitabilmente il diritto in
una dimensione storica.
Îl diritto ha in se una precisa vocazione
ad incarnarsi nella dimensione storica e
ne diviene un aspetto insopprimibile. Il
diritto vive una sua storia ma la vive
molto ben inserito nel tessuto sociale,
Politico ed economico della comunità.
Paolo Grossi, ministro della scienza
giuridica e storico del diritto, ha scritto:
il diritto non è una nuvola che
galleggia sopra un paesaggio storico, è
esso stesso paesaggio o, se vogliamo,
sua componente fondamentale".
Il Tapporto tra diritto e storia è
ìmprescindibile perché il diritto è un
concetto che ha un carattere
essenzialmente storico perché dipende
da valutazioni e circostanze contingenti
che cambiano e mutano a seconda dei
luoghi e dei tempi.
Il diritto è una realtà che si
incarna nella storia.
Savigny, giurista e storico tedesco,
diceva: "Y! diritto non ha un'esistenza a
se stante ma è piuttosto costituito dalla
stessa vita degli uomini, osservata da
un particolare angolo visuale".
_ em RAPPORTO TRA DIRITTO E STORIA? pasa.
Ogni esperienza giuridica ha una sua
peculiare fisionomia storica, dice.
Possiamo dedurre che il diritto:
* è una forma di disciplinamento
sociale, _
* è una proiezione giuridica della
società e del suo evolversi,
* è una realtà inevitabilmente
soggetta a divenire storia.
E' indispensabile maturare una corretta
percezione del fenomeno giuridico nella
sua essenza, della sua relatività ©
mutevolezza. La norma giuridica non è
una realtà statica, fissa, eterna come
una formula matematica o un teorema
geometrico, ma nasce già come una
realtà che può cambiare. (Mutevolezza
e relatività della norma) È
La norma giuridica è frutto di
circostanze contingenti. Con gli
strumenti ermenetici, idonei a cogliere
la ratio della norma allora si è in grado
di leggere tra le pieghe di qualsiasi
dettato normativo.
Il giurista è un interprete del diritto.
Non è un mero tecnico del diritto, un arido conoscitore di norme, un meccanico applicatore
della legge. Deve essere un interprete a tutto tondo in grado di cogliere la ratio di qualsivoglia
norma, in grado di leggere, decodificare e comprendere qualsiasi dettato normativo.
uarda
Friedrich Schiller, romantico tedesco, disse: "Lo storico è un profeta che g ”
Nella sua apparente paradossalità, questa definizione contiene una grande v
all'indietro -
rità.
Lo storico ha certamente lo sguardo rivolto all'indietro a ciò che è stato e ciò DE
accaduto, nel tentativo di svelare e ricostruire quello che è avvenuto nel passi 6?
Tuttavia, è uno sguardo profetico. Per
\ O E” ’ | 7
L'espressione intende evidenziare come ogni nuova comprensione del passat
determini contemporaneamente una nuova prospettiva per il fu
turo e com
entrambe si traducano inevitabilmente nel presente.
Lo sguardo dello storico verso il passato, che però profeticamente si apre al
futuro,
non può non essere radicato nel presente del suo tempo. Lo storico non PUO
prescindere dalla sua esperienza attuale in quanto questa rappresenta il punto !
partenza da cui inizia ogni tentativo di costruzione del passato.
Gadamer, padre indiscusso dell''ermenetica
contemporanea, nella sua celebre opera "Il
problema della coscienza storica", dice:
3 “Contrariamente a ciò che si è spesso
immaginato il tempo non è un precipizio che
Si deve superare per ritrovare il passato, esso
è in realtà il terreno portante del divenire ed
è ciò in cui il presente affonda le proprie
radici".
La coscienza storica, in qualche modo,
stringe insieme le opposte polarità della
dimensione temporale; il passato e il'futuro,
in modo da restituirci il senso della
continuità della storia,
| Aldo Schiavone in: "Ius: l'invenzione del
| diritto in Occidente", affermava: " Il\dinitto
| solo nellmondo romano ha assunto quei
| caratteri paradigmatici che hanno
| caratterizzato la scienza giuridica successiva,
| Solo nel mondo romano, il diritto acquista
| una propria autonoma fisionomia
| epistemologica rispetto adlaltri ambiti
{culturali dove in alte società rimane confuso,
| imbrigliato!.
Ì Diritto come forma specifica di
| disciplinamento sociale distinta dalla
| religione, dall'etica, dalla politica, Dotata di
"ina propria autonomia scientifica, staccata
dagli altri ambiti culturali e dotata di una
fortissima razionalità.
Eraclito, diceva: "La via verso l'alto ela
via verso il basso sono la stessa cosa +
Nello sguardo profetico dello storico © e
si proietta verso il passato, sì apre a
futuro ed innerva di nuova. linfa il
presente, vi emergono l'unità © la
continuità della dimensione temporale.
L'uomo in quanto animale sociale e
politico (Eraclito) è sempre stato tessitore
di norme volte a garantire la
sopravvivenza senza la quale l'uomo non
può vivere. .
Anche nelle società più antiche troviamo
un embrionale rete normativa, ossia Un
insieme di regole e precetti poste in essere
dagli individui per regolare le relazioni
con altri individui.
Questo insieme di regole può essere
chiamato diritto (diritto mesopatamico.
egiziano, greco).
Il diritto con i caratteri peculiari che ha
assunto nel nostro mondo occidentale fu
senz'altro un'invenzione dei romani.
(iesenutz nell'opera "7 principi del diritto |
romano!” afferma'che il grande merito dell |
romani è stato quello di distinguere illdiritto/dall |
rion-diritto: Di\delimitare il'eampo'del'diritto edi
ridurre l'ordinamento giuridico ad'un sistema
Autonomo. “Nella vita il diritto si'presenta.
Inaleyito nell'insieme dell'attività sociale della
comunità. Sulla sua formazione influiscono le |
|| relizioninle opinioni'economico*politiche edi
l'anche le Goncezioni del costume e della moralità". |
Ildititto nasce congiunto con il'non diritto, è |
| Reneticamente congiunto, Nell'età giovanile dei
bopolildiritto, morale, costume, sono sempre, |
[intrecciati Insfeme. Mentre però'alcuni/popolilsi |
| Tdeckdlono difficilmente alla,separazione trale
varie norme, i Romani hanno iniziato ben'presto
‘a metterle in'atto;i
Ì
QUAL E L'ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO?
L'arco temporale nel corso del quale il diritto
romano è stato costruito, sperimentato
nell'applicazione pratica, e sempre poi
adattato alle nuove e diverse esigenze sociali,
si estende per circa 13 secoli di storia (1300
anni), dalla nascita di Roma (VIII SECOLO & y
A.C, 754 A.C) fino alla fine del regno di M Vv
Giustiniano (VI SECOLO D.C, 565 D.C,
ANNO DELLA MORTE DELLO STESSO).
Qualsiasi periodizzazione è sempre frutto di Sic
un'interpretazione ed è frutto di una
ricostruzione a posteriori e porta con se
necessariamente un margine di
approssimazione.
4 GRANDI EPOCHE STORICHE DELL'ESPERIENZA DI ROMA
(è una periodizzazione adottata per comodità espositiva in quanto il divenire storico non conosce
soluzione di continuità, in quanto in perenne divenire).
età arcaica: è l'età monarchica, l'età regia, l'età delle origini. Va dall' VIII al VI secolo a.c, dal 754 al 509
a.c (cacciata da Roma di Tarquinio il Superbo e del primo consolato di Bruto e Collatino),
età repubblicana: “res publica", età pre-classica, va dal VI secolo a.C fino al I secolo a.C, dal 509 al 27
a.C, quando Ottaviano riceve il titolo di Augusto e vi è la nascita del principato,
età imperiale: età classica, va dal I secolo a.C fino al III secolo d.C, dal 27 a.C fino al 284 d.C, inizio del
regno di Diocleziano,
età tardo-antica: viene chiamata anche età tardo-imperiale ed in linea di massima va dal INI secolo d.C
al VI secolo d.C, dal 284 fino al 565 d.C, anno della morte di Giustiniano.
QUAL E IL DIRITTO CHE ESPRIME ROMA IN QUESTE 4 FASI?
Un diritto che esprime la società, riflesso di una data
società che muta e progredisce.
L'ordinamento romano non è unitario ma si configura
come un insieme di masse giuridiche e sistemi
normativi. E' costituito da una pluralità di diritti che in
qualche caso si integrano, convivono e si evolvono nel
corso della storia di Roma. Ogni massa giuridica ha
vissuto il proprio periodo di fioritura ma alcuni sono
contemporanei ed operano o in forma di cooperazione o
di concorrenza, altri invece appartengono ad epoche
successive ed operano in funzione di integrazione dei
sistemi precedenti, pregressi.
PRIMA MASSA, IUS CIVILE
Lo ius civile è il diritto della città (civitas) che regola i rapporti tra i
cittadini (cives) romani.
Il diritto più antico che si pone storicamente per primo.
Quali sono le fonti principali?
I Mores Maiorum (costumi degli antenati), ossia i costumi, le
tradizioni, le consuetudini degli antenati. Precetti antichi che si
credeva derivassero dalle divinità e che venivano considerati sacri,
inviolabili e immutabili,
Le 12 tavole (primo testo di
leggi scritte),
le cosiddette leges publicacei
picbis scitae (assemblea
costituita dalla plebe), ossia le
leggi approvate dalle assemblee
popolari (comizio centuriato e
tributo),
I responsa prudentium,
ossia le risposte, i pareri, dei
giuristi, dei prudentes detti
anche iuris consultis, consultati
in materia giuridica. I giuristi
sono coloro che compongono la
INTERPRETATIO IURIS (interpretazione del diritto), creatrice
del diritto, consentendo al diritto stesso di evolversi e adattarsi alle
vicende.
onor/onoris, indica e deriva da una carica
magistraturale. E' un diritto di origine giurisdizionale
nel senso che scaturisce dal magistrato
giurisdicente, ossia un magistrato investito
della funzione giurisdizionale.
E'il diritto del pretore (in particolare del pretor
urbanus, importante carica repubblicana che
svolge la funzione giurisdizionale, deve infatti
dirimere le controversie insorte tra i cives.
Le norme proposte dal pretore non ebbero
carattere abrogativo ma si figurarono come
soluzioni per risolvere le controversie.