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Nozioni generali di Diritto Romano, Appunti di Diritto Romano

•Che cos’è il diritto? •Caratteristiche intrinsecamente connesse al diritto •Qual è il rapporto tra diritto e società? E tra diritto e storia? •Perché studiare oggi il diritto antico? • fonti,profilo istituzionale, struttura costituzionale •4 grandi epoche dell’esperienza di Roma •Origini di Roma •Quali sono le fonti che ci consentono di ricostruire la storia?

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 23/03/2022

sahara0308
sahara0308 🇮🇹

7 documenti

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Scarica Nozioni generali di Diritto Romano e più Appunti in PDF di Diritto Romano solo su Docsity! ____€PPOOGnI ____ e quel Inalete di norme giuridiche che regolamenta la vita sociale. Que gole che isciplina i rapporti tra gli individui che costituiscono una comunità. ©. poste a garanzia di un ordinata e pacifica convivenza. Il diritto è una forma di discipliname sociale. el complesso di à. e che sono nto Umanità e socialità. ; Che vuol dire "umanità del diritto"? Il diritto nasce con l'uomo e nasce per l'uomo ed è imprescindibilmente legato alle vicende dell'uomo, nello spazio € nel tempo. In un mondo privo di uomini non c'è spazio per i | si è originato e consolidato per l'uomo. il diritto. Il diritto "Socialità del diritto": il diritto è una dimensione inter soggettiva. Il diritto concerne una realtà di molti, è una realtà plurale. Il diritto ha bisogno dell'incontro tra soggetti, tra uomini e si propone come una dimensione necessariamente relazionale, di inter relazione. FINITI quan IL RAPPORTO TRA DIRITTO E socreàe [N Dal momento in cui l'uomo ha preso coscienza della necessità di una dimensione giuridica, il diritto ha sempre accompagnato il divenire degli uomini e la loro esperienza sociale in sistemi sempre più complessi ed evoluti. Il referente essenziale e necessario del diritto è la società. Società intesa come una realtà complessa e articolata che il diritto è chiamato ad organizzare. L'essenza del diritto non è il comando ma nella funzione ordinatrice della società; spostamento quindi dal soggetto produttore di norme all'oggetto bisognoso di organizzazione. Il diritto però non è una realtà mite. Non può esserlo perché glielo impedisce la sua funzione ordinante che impone necessariamente di essere rigoroso nell'affermazione, rigido nell'applicazione. Il diritto è parte della società e concerne la fase fisiologica e non solo quella patologica. Anche se il momento patologico lo rende più evidente e tangibile, il diritto attiene al momento fisiologico: la società ha bisogno del diritto, di norme e di regole per la sua stessa sopravvivenza. Il diritto non vive avulso dalla società. Quando cambia la società, muta anche il diritto seguendo le sue trasformazioni parallelamente all'emergere di nuovi bisogni, di nuovi rapporti e diverse necessità che hanno bisogno di una disciplina ex-novo oppure rapporti che richiedono un aggiornamento oppure una più puntuale e articolata documentazione. Questa relazione inscindibile tra diritto e società proietta inevitabilmente il diritto in una dimensione storica. Îl diritto ha in se una precisa vocazione ad incarnarsi nella dimensione storica e ne diviene un aspetto insopprimibile. Il diritto vive una sua storia ma la vive molto ben inserito nel tessuto sociale, Politico ed economico della comunità. Paolo Grossi, ministro della scienza giuridica e storico del diritto, ha scritto: il diritto non è una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico, è esso stesso paesaggio o, se vogliamo, sua componente fondamentale". Il Tapporto tra diritto e storia è ìmprescindibile perché il diritto è un concetto che ha un carattere essenzialmente storico perché dipende da valutazioni e circostanze contingenti che cambiano e mutano a seconda dei luoghi e dei tempi. Il diritto è una realtà che si incarna nella storia. Savigny, giurista e storico tedesco, diceva: "Y! diritto non ha un'esistenza a se stante ma è piuttosto costituito dalla stessa vita degli uomini, osservata da un particolare angolo visuale". _ em RAPPORTO TRA DIRITTO E STORIA? pasa. Ogni esperienza giuridica ha una sua peculiare fisionomia storica, dice. Possiamo dedurre che il diritto: * è una forma di disciplinamento sociale, _ * è una proiezione giuridica della società e del suo evolversi, * è una realtà inevitabilmente soggetta a divenire storia. E' indispensabile maturare una corretta percezione del fenomeno giuridico nella sua essenza, della sua relatività © mutevolezza. La norma giuridica non è una realtà statica, fissa, eterna come una formula matematica o un teorema geometrico, ma nasce già come una realtà che può cambiare. (Mutevolezza e relatività della norma) È La norma giuridica è frutto di circostanze contingenti. Con gli strumenti ermenetici, idonei a cogliere la ratio della norma allora si è in grado di leggere tra le pieghe di qualsiasi dettato normativo. Il giurista è un interprete del diritto. Non è un mero tecnico del diritto, un arido conoscitore di norme, un meccanico applicatore della legge. Deve essere un interprete a tutto tondo in grado di cogliere la ratio di qualsivoglia norma, in grado di leggere, decodificare e comprendere qualsiasi dettato normativo. uarda Friedrich Schiller, romantico tedesco, disse: "Lo storico è un profeta che g ” Nella sua apparente paradossalità, questa definizione contiene una grande v all'indietro - rità. Lo storico ha certamente lo sguardo rivolto all'indietro a ciò che è stato e ciò DE accaduto, nel tentativo di svelare e ricostruire quello che è avvenuto nel passi 6? Tuttavia, è uno sguardo profetico. Per \ O E” ’ | 7 L'espressione intende evidenziare come ogni nuova comprensione del passat determini contemporaneamente una nuova prospettiva per il fu turo e com entrambe si traducano inevitabilmente nel presente. Lo sguardo dello storico verso il passato, che però profeticamente si apre al futuro, non può non essere radicato nel presente del suo tempo. Lo storico non PUO prescindere dalla sua esperienza attuale in quanto questa rappresenta il punto ! partenza da cui inizia ogni tentativo di costruzione del passato. Gadamer, padre indiscusso dell''ermenetica contemporanea, nella sua celebre opera "Il problema della coscienza storica", dice: 3 “Contrariamente a ciò che si è spesso immaginato il tempo non è un precipizio che Si deve superare per ritrovare il passato, esso è in realtà il terreno portante del divenire ed è ciò in cui il presente affonda le proprie radici". La coscienza storica, in qualche modo, stringe insieme le opposte polarità della dimensione temporale; il passato e il'futuro, in modo da restituirci il senso della continuità della storia, | Aldo Schiavone in: "Ius: l'invenzione del | diritto in Occidente", affermava: " Il\dinitto | solo nellmondo romano ha assunto quei | caratteri paradigmatici che hanno | caratterizzato la scienza giuridica successiva, | Solo nel mondo romano, il diritto acquista | una propria autonoma fisionomia | epistemologica rispetto adlaltri ambiti {culturali dove in alte società rimane confuso, | imbrigliato!. Ì Diritto come forma specifica di | disciplinamento sociale distinta dalla | religione, dall'etica, dalla politica, Dotata di "ina propria autonomia scientifica, staccata dagli altri ambiti culturali e dotata di una fortissima razionalità. Eraclito, diceva: "La via verso l'alto ela via verso il basso sono la stessa cosa + Nello sguardo profetico dello storico © e si proietta verso il passato, sì apre a futuro ed innerva di nuova. linfa il presente, vi emergono l'unità © la continuità della dimensione temporale. L'uomo in quanto animale sociale e politico (Eraclito) è sempre stato tessitore di norme volte a garantire la sopravvivenza senza la quale l'uomo non può vivere. . Anche nelle società più antiche troviamo un embrionale rete normativa, ossia Un insieme di regole e precetti poste in essere dagli individui per regolare le relazioni con altri individui. Questo insieme di regole può essere chiamato diritto (diritto mesopatamico. egiziano, greco). Il diritto con i caratteri peculiari che ha assunto nel nostro mondo occidentale fu senz'altro un'invenzione dei romani. (iesenutz nell'opera "7 principi del diritto | romano!” afferma'che il grande merito dell | romani è stato quello di distinguere illdiritto/dall | rion-diritto: Di\delimitare il'eampo'del'diritto edi ridurre l'ordinamento giuridico ad'un sistema Autonomo. “Nella vita il diritto si'presenta. Inaleyito nell'insieme dell'attività sociale della comunità. Sulla sua formazione influiscono le | || relizioninle opinioni'economico*politiche edi l'anche le Goncezioni del costume e della moralità". | Ildititto nasce congiunto con il'non diritto, è | | Reneticamente congiunto, Nell'età giovanile dei bopolildiritto, morale, costume, sono sempre, | [intrecciati Insfeme. Mentre però'alcuni/popolilsi | | Tdeckdlono difficilmente alla,separazione trale varie norme, i Romani hanno iniziato ben'presto ‘a metterle in'atto;i Ì QUAL E L'ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO? L'arco temporale nel corso del quale il diritto romano è stato costruito, sperimentato nell'applicazione pratica, e sempre poi adattato alle nuove e diverse esigenze sociali, si estende per circa 13 secoli di storia (1300 anni), dalla nascita di Roma (VIII SECOLO & y A.C, 754 A.C) fino alla fine del regno di M Vv Giustiniano (VI SECOLO D.C, 565 D.C, ANNO DELLA MORTE DELLO STESSO). Qualsiasi periodizzazione è sempre frutto di Sic un'interpretazione ed è frutto di una ricostruzione a posteriori e porta con se necessariamente un margine di approssimazione. 4 GRANDI EPOCHE STORICHE DELL'ESPERIENZA DI ROMA (è una periodizzazione adottata per comodità espositiva in quanto il divenire storico non conosce soluzione di continuità, in quanto in perenne divenire). età arcaica: è l'età monarchica, l'età regia, l'età delle origini. Va dall' VIII al VI secolo a.c, dal 754 al 509 a.c (cacciata da Roma di Tarquinio il Superbo e del primo consolato di Bruto e Collatino), età repubblicana: “res publica", età pre-classica, va dal VI secolo a.C fino al I secolo a.C, dal 509 al 27 a.C, quando Ottaviano riceve il titolo di Augusto e vi è la nascita del principato, età imperiale: età classica, va dal I secolo a.C fino al III secolo d.C, dal 27 a.C fino al 284 d.C, inizio del regno di Diocleziano, età tardo-antica: viene chiamata anche età tardo-imperiale ed in linea di massima va dal INI secolo d.C al VI secolo d.C, dal 284 fino al 565 d.C, anno della morte di Giustiniano. QUAL E IL DIRITTO CHE ESPRIME ROMA IN QUESTE 4 FASI? Un diritto che esprime la società, riflesso di una data società che muta e progredisce. L'ordinamento romano non è unitario ma si configura come un insieme di masse giuridiche e sistemi normativi. E' costituito da una pluralità di diritti che in qualche caso si integrano, convivono e si evolvono nel corso della storia di Roma. Ogni massa giuridica ha vissuto il proprio periodo di fioritura ma alcuni sono contemporanei ed operano o in forma di cooperazione o di concorrenza, altri invece appartengono ad epoche successive ed operano in funzione di integrazione dei sistemi precedenti, pregressi. PRIMA MASSA, IUS CIVILE Lo ius civile è il diritto della città (civitas) che regola i rapporti tra i cittadini (cives) romani. Il diritto più antico che si pone storicamente per primo. Quali sono le fonti principali? I Mores Maiorum (costumi degli antenati), ossia i costumi, le tradizioni, le consuetudini degli antenati. Precetti antichi che si credeva derivassero dalle divinità e che venivano considerati sacri, inviolabili e immutabili, Le 12 tavole (primo testo di leggi scritte), le cosiddette leges publicacei picbis scitae (assemblea costituita dalla plebe), ossia le leggi approvate dalle assemblee popolari (comizio centuriato e tributo), I responsa prudentium, ossia le risposte, i pareri, dei giuristi, dei prudentes detti anche iuris consultis, consultati in materia giuridica. I giuristi sono coloro che compongono la INTERPRETATIO IURIS (interpretazione del diritto), creatrice del diritto, consentendo al diritto stesso di evolversi e adattarsi alle vicende. onor/onoris, indica e deriva da una carica magistraturale. E' un diritto di origine giurisdizionale nel senso che scaturisce dal magistrato giurisdicente, ossia un magistrato investito della funzione giurisdizionale. E'il diritto del pretore (in particolare del pretor urbanus, importante carica repubblicana che svolge la funzione giurisdizionale, deve infatti dirimere le controversie insorte tra i cives. Le norme proposte dal pretore non ebbero carattere abrogativo ma si figurarono come soluzioni per risolvere le controversie.