Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Regole per l'esecuzione di obbligazioni: quando una prestazione diventa impossibile, Sintesi del corso di Diritto Privato

Come le regole sulla scelta tra due prestazioni impossibili variano a seconda che la responsabilità causante la impossibilità spada al debitore o al creditore, secondo l'articolo 1289 e 1290 del codice civile italiano. Il documento illustra quattro casi differenti: quando una prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, quando una prestazione diventa impossibile per causa imputabile al creditore, quando una sola prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, e quando entrambe le prestazioni diventano impossibili a causa di un unico evento imputabile al debitore.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 18/02/2020

lepore-marica
lepore-marica 🇮🇹

5

(1)

4 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
L’impossibilità sopravvenuta di una o di entrambe le prestazioni, dovuta a causa imputabile ad una
delle parti, produce effetti differenti secondo che la facoltà di scelta spetti al debitore o al
creditore (art. 1289 e 1290 c.c.):
1. caso in cui una delle prestazioni è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore: se la
facoltà di scelta spetta al debitore, l’obbligazione si concentra sulla prestazione che permane possibile;
se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può esigere l’altra prestazione o chiedere il risarcimento
dei danni;
2. caso in cui una delle prestazioni è divenuta impossibile per causa imputabile al creditore: se
la facoltà di scelta spetta al debitore, egli è liberato salvo che non preferisca adempiere l’altra
obbligazione e chiedere il risarcimento del danno; se la facoltà di scelta spetta al creditore, il debitore è
sempre liberato salvo che il creditore preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno;
3. caso in cui entrambe le prestazioni sono divenute impossibili, ma soltanto una per causa
imputabile al debitore: se la facoltà di scelta spetta al debitore, egli deve pagare l’equivalente della
prestazione divenuta impossibile per ultima; se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può
richiedere l’equivalente dell’una o dell’altra;
4. caso in cui entrambe le prestazioni sono divenute impossibili a causa di un unico evento
imputabile al debitore: se la facoltà di scelta spetta al debitore, egli può pagare l’equivalente dell’una
o dell’altra; se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può richiedere l’equivalente dell’una o
dell’altra.

Anteprima parziale del testo

Scarica Regole per l'esecuzione di obbligazioni: quando una prestazione diventa impossibile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

L’impossibilità sopravvenuta di una o di entrambe le prestazioni, dovuta a causa imputabile ad una delle parti, produce effetti differenti secondo che la facoltà di scelta spetti al debitore o al creditore (art. 1289 e 1290 c.c.):

  1. caso in cui una delle prestazioni è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore : se la facoltà di scelta spetta al debitore, l’obbligazione si concentra sulla prestazione che permane possibile; se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può esigere l’altra prestazione o chiedere il risarcimento dei danni;
  2. caso in cui una delle prestazioni è divenuta impossibile per causa imputabile al creditore : se la facoltà di scelta spetta al debitore, egli è liberato salvo che non preferisca adempiere l’altra obbligazione e chiedere il risarcimento del danno; se la facoltà di scelta spetta al creditore, il debitore è sempre liberato salvo che il creditore preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno;
  3. caso in cui entrambe le prestazioni sono divenute impossibili , ma soltanto una per causa imputabile al debitore : se la facoltà di scelta spetta al debitore, egli deve pagare l’equivalente della prestazione divenuta impossibile per ultima; se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può richiedere l’equivalente dell’una o dell’altra;
  4. caso in cui entrambe le prestazioni sono divenute impossibili a causa di un unico evento imputabile al debitore : se la facoltà di scelta spetta al debitore, egli può pagare l’equivalente dell’una o dell’altra; se la facoltà di scelta spetta al creditore, egli può richiedere l’equivalente dell’una o dell’altra.