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Ordinamento degli Enti Locali secondo il TUEL, Appunti di Diritto

Principio di sussidiarietà - Statuto ed regolamenti - Comune - Provincia - Città Metropolitana - Forme di collaborazione tra enti - Elezione organi enti locali - Diritti e Doveri degli amministratori

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 24/03/2023

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Scarica Ordinamento degli Enti Locali secondo il TUEL e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! Capitolo III Ordinamento degli Enti Locali Parte 1: Cenni e Fonti normative Un ente locale è un ente pubblico con competenza territoriale limitata, ma con la medesima forma strutturale dello Stato. Gli Enti Locali sono dotati di: ● autonomia politica, poiché possono dotarsi autonomamente del proprio indirizzo politico attraverso i loro elettori ● autonomia normativa, attraverso Statuto e regolamenti. Per le Regioni è prevista autonomia legislativa esclusiva in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale ● autonomia amministrativa, per cui organizzano il funzionamento di organi, uffici e personale in piena autonomia ● autonomia finanziaria e impositiva, nel rispetto delle linee guida nazionali L’attribuzione di tale autonomia e funzioni realizza il decentramento autarchico e dà attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. I richiami agli Enti Locali in Costituzione: - art. 114 : è affermata pari dignità istituzionale agli enti che costituiscono la repubblica - art. 119 : è gli enti locali sono dotati di autonomia costituzionalmente riconosciuta - art. 118 : le funzioni amministrative sono distribuite ai diversi livelli di governo secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ● finanza e contabilità ● istituti di partecipazione popolare L’approvazione dello Statuto varia da ente ad ente, analizzeremo la materia in seguito. Come disciplinato dall’art.117 Cost. ogni ente locale gode di autonomia regolamentare, la quale deve sempre operare in armonia con la Costituzione, con l’ordinamento europeo e nazionale e mai può regolare materie coperte da riserva di legge. Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti sono considerati fonti secondarie. Nei casi di contrasto tra norma statale e regolamento locale, fatto salvo che la materia sia di competenza dell’ente, prevale quest’ultimo. Diversamente, quindi nell’ipotesi di invadenza dell’ente locale, il regolamento verrà dichiarato illegittimo. E’ possibile classificare i regolamenti in: - obbligatori, quelli di cui l’ente deve necessariamente dotarsi ( ad esempio il regolamento sul diritto d’accesso ) - obbligatori speciali, in quanto devono essere adottati solo da determinate categorie di enti - facoltativi, quelli di cui l’ente può dotarsi ma non necessariamente - facoltativi speciali, solo per talune categorie di enti - ulteriori, non specificatamente di competenza dell’ente ma comunque adottabili dallo stesso L’organo competente all’adozione dei regolamenti è il Consiglio, a eccezione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta. L’adozione segue lo stesso procedimento di qualsiasi deliberazione consiliare ( la maggioranza richiesta è specificata nello Statuto ), così come la sua pubblicazione. L’inosservanza dei regolamenti configura ipotesi di illecito amministrativo, a cui si applica relativa sanzione pecuniaria. Parte 3: Il Comune Come noto, il Comune rappresenta il livello di governo più vicino ai cittadini, dei quali ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo in quanto comunità. Ad esso sono attribuite funzioni proprie e funzioni conferite da Stato e Regioni. Elenchiamo quelle fondamentali: ● l’organizzazione dell’amministrazione, la gestione finanziaria, patrimoniale e contabile dell’ente ● l’organizzazione dei servizi pubblici di competenza comunale ● la pianificazione urbanistica ed edilizia di competenza comunale N.B : il Sindaco non rientra fra i numeri dei consiglieri Può essere eletto consigliere qualsiasi cittadino italiano o dell’UE maggiorenne; essi hanno diritto di iniziativa su qualsiasi questione sottoposta al consiglio e possono presentare mozioni ed interrogazioni. Per essi è prevista una privilegiata forma di diritto di accesso, priva di limiti, se non quello di mantenere il segreto d’ufficio. Per cui hanno accesso a qualsiasi atto la cui conoscenza sia necessaria per l’espletamento del loro mandato, senza necessità di motivarne la richiesta. I consiglieri cessano dalla carica nel caso di: ● dimissioni, le quali devono essere presentate personalmente e registrate immediatamente dal protocollo ● decadenza, vedi i casi di ineleggibilità e incompatibilità In tal caso entra in gioco l’istituto della surrogazione, per cui il consigliere viene sostituito con il candidato della medesima lista che lo segue. Si parla invece di supplenza nei casi di sospensione del consigliere, per cui il suo posto è coperto temporaneamente dal candidato della medesima lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo il titolare della carica Quali sono le competenze attribuite al Consiglio comunale dal TUEL? - deliberare statuto, regolamenti ed eventuali variazioni dello statuto - deliberare convenzioni con altri enti locali - deliberare documenti finanziari e adottare piani e programmi annuali o pluriennali - istituzione e compiti degli organi di decentramento e di partecipazione - istituzione e ordinamento dei tributi - concessioni di pubblici servizi ed eventuali concessioni - accensioni di mutui o aperture di credito - alienazioni immobiliari - deliberazione debiti fuori bilancio - verifica l’attuazione delle linee programmatiche del Sindaco Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal suo regolamento, per la cui deliberazione è richiesta maggioranza assoluta. Esso definisce le modalità di convocazione, il numero di consiglieri necessario per le deliberazioni, la modalità di gestione delle risorse attribuitegli ed i poteri delle commissioni istituite nel proprio seno. Il TUEL prevede che in consiglio operi la figura di un presidente, così definito: - nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il presidente, se nei casi di condizionamento degli amministratori locali tali da compromettere l’imparzialità ed il buon andamento dell’ente. Gli accertamenti sulla sussistenza di tali ipotesi vengono effettuate dal Prefetto, coadiuvato dai dirigenti dell’ente. La relazione del Prefetto contiene gli interventi prioritari per sanare le situazioni illecite riscontrate, indicando agli uffici gli atti da assumere entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente tale termine, il Prefetto assegna un ulteriore termine ultimo, non superiore a venti giorni, scaduto il quale l’amministrazione inadempiente viene sostituita con un commissario. Contestualmente al decreto di scioglimento, che dura dai 12 ai 18 mesi ( prorogabile sino a 24 mesi ), può essere disposta la sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di necessità e urgenza, a favore di commissari straordinari, per assicurare la provvisoria attività dell’ente. Lo scioglimento è sempre decretato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro dell’Interno, entro tre mesi dalla relazione del Prefetto, la quale deve contenere le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per sanarle. Contestualmente al decreto di scioglimento viene nominata una commissione straordinaria che esercita i compiti attribuitigli dallo stesso, operando sino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Sindaco Il Sindaco rappresenta il vertice politico e amministrativo dell’ente, infatti la cessazione della sua carica comporta lo scioglimento degli altri organi. E’ eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini e la sua carica dura cinque anni, così come quella del Consiglio. E’ rieleggibile immediatamente per un solo secondo quinquennato ( a eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti in cui il Sindaco può svolgere tre mandati consecutivi ). Il primo compito da adempiere una volta eletto è la presentazione delle linee programmatiche al Consiglio comunale, con visione quinquennale, esponendo così i principali progetti che intende realizzare nel corso del suo mandato. Quali sono i casi di cessazione dalla carica? ● impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, con il conseguente scioglimento degli altri organi comunali. Svolgerà le sue funzioni sino a nuove elezioni il Vicesindaco ● dimissioni, irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In questo caso si procede allo scioglimento degli organi ed alla contestuale nomina di un commissario sino a nuove elezioni ● approvazione mozione di sfiducia, votata dalla maggioranza assoluta È l'organo collegiale che opera in stretta collaborazione col Sindaco, ed ha competenza residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio e del Sindaco. Tra le funzioni principali: - adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - opera con azioni propositive nei confronti del Consiglio Come già accennato la nomina dei componenti della Giunta spetta al Sindaco, nel rispetto delle norme che assicurano parità di genere ( entrambi i sessi non devono essere mai rappresentati in misura inferiore al 40% ). In armonia con il principio di contenimento della spesa pubblica, il numero degli assessori non deve essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri. Vediamo la tabella: Popolazione sino a 3.000 abitanti 2 assessori Popolazione superiore ai 3.000 e fino a 10.000 4 assessori Popolazione superiore ai 10.000 e fino a 30.000 5 assessori Popolazione superiore ai 30.000 e fino a 100.000 7 assessori Popolazione superiore ai 100.000 e fino a 250.000 9 assessori Popolazione superiore ai 250.000 e fino a 500.000 10 assessori Popolazione superiore ai 500.000 e fino a 1.000.000 11 assessori Popolazione superiore a 1.000.000 12 assessori Il TUEL prevede che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, gli assessori siano individuati tra i componenti del Consiglio. Mentre nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli assessori sono individuati anche fuori dai componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. L’art. 133 costituzionale cita : la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire sul proprio territorio nuovi Comuni o modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Parliamo perciò di mutamento territoriale, con il quale si procede a rideterminare il territorio con tre possibili esiti; passaggio di una porzione di territorio ad altro Comune, acquisizione di una porzione da altro Comune oppure distacco di una parte che si costituirà come Comune autonomo. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. I passaggi sono essenzialmente due: - tutela e valorizzazione dell’ambiente - pianificazione dei servizi di trasporto provinciale - pianificazione provinciale della rete scolastica e dell’edilizia scolastica - funzioni statistiche E gode anche di funzioni non fondamentali, individuate periodicamente in accordo fra Stato e Regione, in occasione della Conferenza unificata. Funzioni specifiche sono poi destinate per le Province montane, ossia quelle con territorio prevalentemente montano, che in relazione alla loro specificità territoriale, necessitano di competenze particolari. Vediamo ora quali sono gli organi di governo della Provincia. Il Consiglio Provinciale E’ l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, con carica di durata biennale, composto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti eletti. Il numero dei consiglieri è così definito: Province con popolazione sino ai 300.000 abitanti 10 consiglieri Province con popolazione sino da 300.000 a 700.000 abitanti 12 consiglieri Province con popolazione superiore ai 700.000 abitanti 16 consiglieri E’ eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla Provincia, i quali, sono a loro volta gli stessi eleggibili alla carica. Il Presidente della Provincia E’ l’organo che rappresenta l’ente ed è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla Provincia. La carica ha una durata di quattro anni e può essere eletto fra i Sindaci il cui mandato non scada prima di 18 mesi dalla data di elezioni. Nei casi di impedimento, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca o decidere di delegare i consiglieri provinciali in alcune funzioni, nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto. L’Assemblea dei Sindaci E’ l’organo a cui la legge Delrio attribuisce minori poteri operativi, ed è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia. Funzione fondamentale ricoperta è l’adozione ed eventuali modifiche dello Statuto provinciale, che necessita di un numero di voti tale da rappresentare almeno ⅓ dei comuni compresi dell'ente e la maggioranza della popolazione residente. Oltre a ciò ha poteri propositivi, consultivi e di controllo sull’operato del Consiglio. Così come per le Province, la L. 56/2014, definisce la Città Metropolitana come ente territoriale di area vasta, mentre il TUEL entra più nello specifico, disciplinandola come il Comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. A partire dal 2015, molte città italiane hanno visto il passaggio da Provincia a Città Metropolitana, tra queste Torino, Milano, Firenze, Cagliari, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Catania, Messina e Palermo. Le norme per le Città Metropolitane si applicano in via generale anche a Roma, salvo i poteri speciali derivanti dallo Status specifico di Roma Capitale. Le funzioni della Città Metropolitana possono essere così classificate: ● fondamentali, riferite alla pianificazione generale del territorio e dei suoi servizi ● ereditate, dalle Province, in qualità di ente che le sostituisce ● conferite, sia dallo Stato che dalle Regioni Vediamo ora gli organi di governo di questo moderno ente locale. Il Consiglio Metropolitano E’ l’organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo dell’ente, al pari con il consiglio provinciale. Dura in carica cinque anni ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti all’ente, ponderando i voti in base alla grandezza demografica degli stessi. In caso di rinnovo del consiglio comunale del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano. Possono essere eletti consiglieri metropolitani i Sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana. Il numero dei consiglieri è così definito: Città M. con popolazione inferiore a 800.000 abitanti 14 consiglieri Città M. con popolazione tra 800.000 e 3.000.000 di abitanti 18 consiglieri Città M. con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti 24 consiglieri Le principali funzioni esercitate dal Consiglio metropolitano sono: - proposte sul contenuto ed eventuali modifiche dello statuto - approva regolamenti, piani e programmi - approva o adotta ogni atto sottopostogli dal Sindaco Metropolitano per la sua costituzione è di 10.000 abitanti, 3.000 nel caso di Comuni montani. I suoi organi sono così definiti dal TUEL: - il Consiglio, i cui consiglieri sono eletti dal consiglio di ciascun Comune nel rispetto delle minoranze. Il numero di consiglieri viene stabilito nello statuto. - il Presidente, scelto fra i Sindaci dei Comuni associati e coadiuvato da un Segretario comunale, per la cui carica non percepirà ulteriore indennità - la Giunta, i cui componenti vengono scelti tra gli assessori dei Comuni associati Comunità montana Definita dal TUEL come segue : enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, ma in zone omogenee. La Comunità montana esercita una pluralità di funzioni, puntualmente definite dal TUEL, che siano proprie, conferite da altri enti o funzioni comunali da svolgere associativamente. Tendenzialmente, operano seguendo piani pluriennali, dalla comunità stessa adottati. Tale ente è dotato di: - organo rappresentativo - organo esecutivo Convenzioni Le convenzioni sono la prima forma associativa a cui il TUEL chiede agli enti locali di ricorrere per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. A differenza dell’Unione dei Comuni, con le convenzioni, la titolarità della funzione o servizio svolto in forma associata rimane in capo al Comune che ha stipulato la convenzione. Le convenzioni stipulate devono contenere finalità generale, durata della collaborazione e le forme di consultazione fra gli enti contraenti, nonché le reciproche obbligazioni. Ad esse si applicano i medesimi limiti demografici esaminati per l’Unione di Comuni. Dalla stipulazione di determinate convenzioni può nascere la costituzione di uffici comunali. Consorzi Il TUEL stabilisce che gli enti locali possano ricorrere alla costituzione di un consorzio per l’esercizio associato di uno o più servizi, ma non di funzioni. Fra gli stessi enti locali inoltre, non può essere costituito più di un consorzio, norma che tende a evitare sprechi pubblici e promuovere la creazione di consorzi multiservizi. Per la costituzione del Consorzio, i consigli degli enti partecipanti devono: - approvare la convenzione, che conterrà la disciplina del Consorzio, gli organi consortili, competenze, durata maggioritario a turno unico, contestualmente all’elezione del Sindaco, tramite il seguente procedimento: - presentazione delle candidature, e quindi delle liste che, oltre a riportare il candidato a Sindaco ed il programma elettorale, devono garantire la parità di genere - votazione, sia del Sindaco, contrassegnando il relativo simbolo, e i consiglieri, con doppia preferenza di genere; in questa fascia demografica di Comune non è ammesso il voto disgiunto, ossia votare un candidato consigliere che non appartiene alla lista del Sindaco per cui si ha dato il voto - proclamazione del Sindaco, colui che ha raggiunto la maggioranza dei voti; in caso di parità tra due candidati si procede al ballottaggio in occasione della seconda domenica successiva; in caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano di età - proclamazione dei consiglieri, per cui alla lista collegata al Sindaco eletto andranno i ⅔ dei seggi, mentre i restanti in maniera proporzionale ai voti ottenuti dalle altre liste ● Elezione del Sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti Vediamo le fasi che interessano questa tipologia di Comune per l’elezione del primo cittadino: - presentazione della candidatura, per cui ogni Sindaco deve palesare il collegamento con una o più liste presentate per il Consiglio comunale; la scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio, dove sono indicati i nomi dei candidati alla carica di Sindaco ed accanto i contrassegni della lista a cui il candidato è collegato; in questo caso c’è la possibilità del voto disgiunto. Il Sindaco è perciò eletto a suffragio universale, diretto e a doppio turno - ballottaggio e proclamazione dell’elezione, per cui è eletto il candidato a Sindaco che ottiene la maggioranza dei voti assoluti; qualora nessun candidato ottenga la maggioranza si procede al ballottaggio dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in occasione della seconda domenica successiva; in caso di parità di voti tra candidati è ammesso il candidato collegato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; in caso di parità delle liste è ammesso il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi, rimangono fermi i precedenti collegamenti con le liste dichiarate al primo turno oppure possono, entro sette giorni dalla prima - presentazione delle liste, che devono contenere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere ma non inferiore alla metà; l’elezione, votata dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Provincia, si sviluppa in un’ unica giornata, tramite voto diretto, libero e segreto - votazione e riparto dei seggi, in base alle schede di votazione, aventi colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune rappresentato; il riparto dei seggi sarà infatti ponderato in base alla consistenza demografica dei Comuni appartenenti all’ente provinciale ● Elezione del Presidente della Provincia E’ anch’esso eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Provincia, con voto diretto, libero e segreto, in occasione di un’unica giornata; la presentazione della candidatura a Presidente dev’essere sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. E’ eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, o, in caso di parità, il più giovane d’età Infine, dobbiamo menzionare le procedure elettorali all’interno delle Città Metropolitane. In realtà dovremmo parlare di procedura elettorale al singolare, in quanto l’unico organo ad essere eletto all’interno di questo ente locale è il Consiglio Metropolitano. Il Sindaco abbiamo detto essere di diritto il medesimo del Comune capoluogo, mentre l’assemblea dei Sindaci è formata dai primi cittadini dei Comuni appartenenti all’ente. ● Elezione del Consiglio Metropolitano Viene eletto entro 60 giorni dall’elezione del nuovo Sindaco del Comune capoluogo, dai Sindaci e dai consiglieri degli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana, attraverso un voto ponderato idoneo a garantire un equilibrio che rispecchi la consistenza demografica dei Comuni; a tal scopo viene utilizzato un indice di ponderazione, che non potrà mai superare il 35%, ricavato dal rapporto fra popolazione complessiva della fascia del Comune e popolazione complessiva dell’ente Metropolitano. La Legge Delrio contempla l’ipotesi per la Città Metropolitana che Consiglio e Sindaco vengano eletti a suffragio universale. La procedura, in ragione della sua complessità e trasformazione dell’ente è praticamente in disuso. Una volta esaminati i meccanismi elettorali degli enti locali vediamo le limitazioni che ruotano intorno al mondo delle candidature ai predetti organi: - condanna definitiva per i delitti dei pubblici ufficiali ( peculato, corruzione, etc ) Tali disposizioni non si applicano a chi ha ottenuto la concessione alla riabilitazione. Ineleggibilità E’ ineleggibile, come già sopra anticipato, chi presenta degli impedimenti giuridici tali da non permettergli la candidatura. Tali figure sono: - capo, vice capo e posizioni equiparate della polizia di stato - Commissari di Governo, Prefetti, Viceprefetti, e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio in cui esercitano il loro potere - Ufficiali generali e superiori, Ammiragli, nel territorio in cui svolgono la propria attività - ecclesiastici e ministri di culto nel territorio in cui svolgono il loro operato - organi e componenti degli stessi con poteri di controllo istituzionale sugli enti locali - magistrati delle Corti d'Appello, dei TAR, dei Tribunali ei giudici di Pace - i Direttori delle aziende sanitarie ospedaliere e locali - legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% dell’ente locale - Sindaci, Presidenti di Provincia o Consiglieri degli enti locali - amministratori responsabili di aver concorso al dissesto finanziario dell’ente locale amministrato, per un periodo di dieci anni - altre figure Incompatibilità L’incompatibilità è quell’ impedimento che deriva dal fatto di essere già titolare di altra carica, non cumulabile a quest’ultima per cui è stata regolarmente eletta. Il TUEL riporta quanto segue; non può ricoprire, per incompatibilità, la carica di Sindaco, Presidente provinciale o consigliere dell’ente locale: - l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di ente, azienda o istituto in cui esista almeno il 20% di partecipazione dell’ente locale o che dallo stesso riceva in via continuativa sovvenzioni - il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo a favore delle imprese sovvenzionate o partecipate - colui che ha lite pendente all’interno di un procedimento civile o amministrativo con l’ente locale - colui che, in qualità di ex amministratore o impiegato, è stato, con sentenza passata in giudicato, pubblicare una serie di documenti ed informazioni, quali atto di nomina, curriculum, altre cariche ricoperte, compensi, dichiarazione dei redditi, etc. Fanno eccezione a tale regola gli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti Ai Doveri, si affiancano anche una serie di Diritti di cui possono godere gli amministratori, vediamoli: ● diritto ad esercitare il proprio mandato, che si concretizza in una serie di permessi, retribuiti e non, ad assentarsi dal proprio posto di lavoro per l’espletamento delle proprie mansioni. Tali oneri per i datori di lavoro saranno a carico dell’ente amministrato dal lavoratore. ● diritto all’aspettativa non retribuita, che può essere richiesta per tutto il periodo di espletamento dell’incarico, per i cui lavoratori l’ente si assumerà gli oneri retributivi e previdenziali ● diritto all’indennità di funzione, prevista in misura totale per gli amministratori collocati in aspettativa non retribuita, ed in misura dimezzata per chi non lo è. In quest’ultimo caso non è mai cumulabile ai gettoni di presenza. Tale indennità non rappresenta reddito da lavoro ● diritto ai gettoni di presenza, dovuto all’amministratore che partecipa alle sedute di Consiglio, e mai di importo superiore ad un quarto dell’indennità percepita dal Sindaco ● diritto al rimborso per viaggi e missioni, per le spese effettivamente sostenute ed adeguatamente motivate e documentate ● diritto all’assicurazione per i rischi da esercizio di mandato, che consiste nel rimborso delle spese legali affrontate dall’amministratore, nei casi espressamente stabiliti dall’ordinamento ● diritto alla tutela penale, di recente normazione, in risposta alle sempre più frequenti aggressioni e violenze subite dagli amministratori in qualità della carica ricoperta