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Paniere Aperte DIRITTO ECCLESIASTICO Risposte APERTE Ecampus, Panieri di Diritto Ecclesiastico

Paniere Aperte DIRITTO ECCLESIASTICO Risposte APERTE Ecampus

Tipologia: Panieri

2025/2026

In vendita dal 17/02/2026

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DIRITTO ECCLESIASTICO
1. L’art. 7 della Costituzione.
1. L’art.7 della Cost. prende atto della peculiarità della Chiesa cattolica nel campo del diritto, sicché
ne riconosce indipendenza e sovranità nel proprio ordine; inoltre esso sancisce che i loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art. 7 della Costituzione dichiara:
lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. La norma, approvata a larga
maggioranza dall’Assemblea Costituente, con il concorso di democristiani e comunisti e la forte
opposizione di socialisti, laici storici e liberali, l’articolo 7 venne concepito come una garanzia di
stabilità sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed
immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento
della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed
indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento
interno dell’altro (ciascuno nel proprio ordine, ove per ordine s’intende appunto l’ordinamento
caratteristico di un ente sovrano e le sue attribuzioni). Il valore costituzionale o meno del richiamo
dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a tensioni interpretative nel mondo giuridico,
influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa; in
punto, si sono consolidate due linee ermeneutiche: la costituzionalizzazione dei Patti; la
costituzionalizzazione del mero principio concordatario.
2. Lart. 8 della Costituzione.
2. L’art. 8 Cost. Sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
allalegge. Pertanto, leconfessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
3. La gerarchia delle fonti.
3. Le fonti normative non sono identiche per importanza, forma o estensione temporale, sicché si
applicano diversi principi a tal fine. Uno di questi principi consiste nel principio della gerarchia
della fonti, ciò per disciplinare i diversi gradi delle fonti. Il criterio della gerarchia delle fonti mette
in ordine decrescente per importanza le fonti stesse, che non sono tutte uguali, sicché si
distinguono,dall’alto in basso:
1) fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
2) fonti legislative primarie (leggi, atti aventi forza di legge: decreti legge, decreti legislativi; leggi
regionali);
3) fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governativi, degli enti
territoriali e non). In forza di questo principio piramidale, la fonte superiore prevale su quella,
sicché la fonte di rango inferiore non può modificare, contraddire o limitare quelle superiori; nel
caso lo facesse, sarebbe invalida e come tale dovrebbe essere disapplicata o espunta
dall’ordinamento.
4. Fonti del diritto.
4. Si definiscono fonti del diritto gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè 1) gli atti che pongono
in essere norme giuridiche e 2) gli strumenti con i quali il diritto è reso noto ai cittadini soggetti ad
un ordinamento. Si distinguono, dunque, a seconda della funzione cui presiedono:
a) le fonti di cognizione, che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che
portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto
come dovere giuridico (la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali Regionali, la pubblicazione sui
quali è condizione di efficacia erga omnes delle norme);
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DIRITTO ECCLESIASTICO

1. L’art. 7 della Costituzione. 1. L’art.7 della Cost. prende atto della peculiarità della Chiesa cattolica nel campo del diritto, sicché ne riconosce indipendenza e sovranità nel proprio ordine; inoltre esso sancisce che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art. 7 della Costituzione dichiara: •lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. •I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. La norma, approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente, con il concorso di democristiani e comunisti e la forte opposizione di socialisti, laici storici e liberali, l’articolo 7 venne concepito come una garanzia di stabilità sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento interno dell’altro (ciascuno nel proprio ordine, ove per ordine s’intende appunto l’ordinamento caratteristico di un ente sovrano e le sue attribuzioni). Il valore costituzionale o meno del richiamo dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a tensioni interpretative nel mondo giuridico, influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa; in punto, si sono consolidate due linee ermeneutiche: la costituzionalizzazione dei Patti; la costituzionalizzazione del mero principio concordatario. 2. Lart. 8 della Costituzione. 2. L’art. 8 Cost. Sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti allalegge. Pertanto, leconfessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 3. La gerarchia delle fonti. 3. Le fonti normative non sono identiche per importanza, forma o estensione temporale, sicché si applicano diversi principi a tal fine. Uno di questi principi consiste nel principio della gerarchia della fonti, ciò per disciplinare i diversi gradi delle fonti. Il criterio della gerarchia delle fonti mette in ordine decrescente per importanza le fonti stesse, che non sono tutte uguali, sicché si distinguono,dall’alto in basso:

  1. fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
    1. fonti legislative primarie (leggi, atti aventi forza di legge: decreti legge, decreti legislativi; leggi regionali);
    2. fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governativi, degli enti territoriali e non). In forza di questo principio piramidale, la fonte superiore prevale su quella, sicché la fonte di rango inferiore non può modificare, contraddire o limitare quelle superiori; nel caso lo facesse, sarebbe invalida e come tale dovrebbe essere disapplicata o espunta dall’ordinamento. 4. Fonti del diritto. 4. Si definiscono fonti del diritto gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè 1) gli atti che pongono in essere norme giuridiche e 2) gli strumenti con i quali il diritto è reso noto ai cittadini soggetti ad un ordinamento. Si distinguono, dunque, a seconda della funzione cui presiedono: a) le fonti di cognizione, che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico (la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali Regionali, la pubblicazione sui quali è condizione di efficacia erga omnes delle norme);

b) le fonti di produzione, ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite (ad es. le leggi approvate da entrambi i rami del Parlamento secondo il procedimento di cui agli artt.70 e ss. della Costituzione, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega la procedura ex art.76 Cost.,ecc.). Il diritto ecclesiastico italiano, inoltre, distingue le sue fonti in:

  1. fonti interne, di provenienza: a) unilaterale statale e regionale; b) unilaterale confessionale (con riflessi interni in caso di rinvio da parte di norme italiane); c) bilaterale statale e confessionale (concordate) rese efficaci nell’ordinamento italiano tramite ratifica legislativa od altri mezzi giuridici.
  2. fonti esterne, di provenienza: a) internazionale; b) comunitaria (dell’Unione Europea). le fonti interne trovano il loro apice nella Costituzione (in particolare gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20), in cui si manifestano i principi generali fondamentali a cui le fonti inferiori devono conformarsi: si tratta di precetti costituzionali che, riconoscendo tra i diritti inviolabili dell’uomo la libertà religiosa (art.19), tutelano la libertà di riunione o di associazione (artt.17 e 18) e vietano che lo Stato introduca norme discriminatorie, anche di natura tributaria in odio al carattere religioso di un ente (art.20) e delineano il sistema tipico dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (Concordato, intese). Le fonti esterne, come suggerisce la stessa definizione, sono di provenienza esterna rispetto all’ordinamento italiano, che per motivi di carattere internazionale non può più essere definito un ordinamento chiuso e da autosufficiente. Invero, la Repubblica italiana rientra a pieno titolo nella comunità universale degli Stati e aderisce a numerose organizzazioni ed enti di carattere plurinazionale, la cui appartenenza comporta anche l’accettazione di regole comuni, a cui uniformare il proprio ordinamento interno.

5.L’unionismo precristiano.

5. Religione e Stato, dagli albori dell’umanità, furono sempre considerati un tutt’uno: il sovrano rivestiva contestualmente i ruoli di capo civile, militare e religioso ed era spesso divinizzato; il culto normalmente identificava la nazione e lo Stato era mono confessionale. Si alternavano tolleranza e persecuzioni nei confronti degli eterodossi, visti come un pericolo per la religione dello Stato e per l’ordinamento tradizionale. L’unione di Stato e culto, dunque, era la regola, per altro mai contraddetta: nemmeno gli Ebrei, monoteisti, si allontanarono da questo schema, poiché il modello di Stato cui tendevano con l’avvento del Messia sarebbe risultato uno Stato teocratico, con la completa confusione di sacro e profano, anzi più propriamente con la sparizione del non sacro assorbito dall’unico e definitivo ordinamento divino. Esempi di unionismo sono diffusissimi, nell’ambito dell’universale politeismo delle antiche civiltà: dall’Egitto, in cui il Faraone era un dio a sua volta e ogni azione umana era sottoposta alle regole di una specifica divinità, ai Sumeri, agli Assiro-babilonesi, sempre con la prevalenza del divino incarnato dal sovrano, custode e tutore del suo popolo che, sottomesso al re, era contemporaneamente sottomesso al volere divino. 6. Il dualismo cristiano. 6. Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64-68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato - quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt22, 21b). Concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica, vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo

indipendente, avente personalità giuridica internazionale. I Longobardi giunsero all’epilogo del loro dominio, sconfitti dai Franchi nel 774 a Pavia; Carlo Magno nel corso della sua prima discesa nella proseguì nella donazione di territori alla Chiesa: con la promissio Carisiaca, il Re franco, in cambio della legittimazione della sua dinastia come patricii Romae concessa dal Sommo Pontefice Stefano II, assunse l’obbligazione di consegnare alla Sede dell’Apostolo Pietro l’Esarcato, il Veneto, l’Istria, l’Emilia, la Lunigiana, la Tuscia, l’Umbria, il Lazio, la Corsica e i ducati di Benevento e Spoleto, terre in mano ai Longobardi, ma rivendicate da Bisanzio). Lo Stato della Chiesa, denominato Patrimonium Petri, fu garantito nella sicurezza e nella libertà dall’impero carolingio; nella notte di Natale dell'anno 800, Papa Leone III, a sigillo ed alleanza, incoronò a Roma nella basilica di San Pietro Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero (romano perché in parte coincidente con l'antico Impero Romano, sacro perché cristiano-cattolico). Nel disordine, nell'anarchia, nella violenza che allora attanagliavano le terre dell’Occidente, la Chiesa aveva maturato un’autorità de facto, tramite i suoi Vescovi ed il clero, gli unici a portare un messaggio di pace, di amore e di giustizia, tanto che i cittadini di Roma (decaduta con il trasferimento della capitale a Ravenna), al pari di quelli di altre comunità urbane, giunsero a vedere nel loro Pastore quasi un continuatore dell'autorità imperiale e ad attribuirgli funzioni di natura temporale: fu così che la Chiesa ed il Papato, in particolare, con l'energica guida di grandi pontefici, si addossarono una funzione civilizzatrice e moderatrice dei barbari, per integrarli nelle forme della civiltà romana. La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una più forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria. Con Costantino I il Grande avvenne l’inevitabile svolta: tramite l’editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati.

9. Il grande scisma. 9. L’unione del potere politico con il potere religioso esistente nell’organizzazione dell’Impero romano non venne meno con i riconoscimento del cristianesimo come religio licita, in forza degli editti di Milano e Nocodemia emessi nel 313 d.c. da Costantino e da Licinio. Gli imperatori romani, come erano stati pontefici massimi del paganesimo, una volta fattisi cristiani, diventarono, secondo la tradizione romana, i moderatori della nuova religione. Era l’imperatore che convocava i Concili, che ne rendeva esecutivi i decreti e i dogmi di fede. Tale sistema dei rapporti tra Stato e religione, fra Stato e Organizzazione ecclesiastica, è stato definito con il termine cesaro-papismo, il quale vale a scolpire la situazione di un’ autorità suprema insieme temporale e spirituale, la situazione di unione del potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaro-papismo era cessato nell’occidente europeo per il venir meno di un’autorità politica centrale che potesse arrogarsi un potere supremo su tutta la Chiesa. Ma, nel frattempo, era venuta crescendo l’autorità del Vescovo di Roma che non mancò di rivendicare una potestà anche di ordine temporale. I conflitti tra Papato ed Impero dell’altro medioevo erano d’ordine politico e non ideologico: ricordiamo, in proposito, la lotta per le investiture che prendeva alimento da una questione di potere e non da divergenze d’ordine religioso. Le lotte tra Papato ed Impero cessarono con l’indebolirsi del potere temporale del Papa (riforma gregoriana), e il frantumarsi del sogno di un rinnovato impero romano-cristiano. Tali vicende importarono notevoli conseguenze. Il sorgere di grandi compagini nazionali o di piccoli Stati organizzati sotto il potere del principe. Che per organizzare lo Stato era portato a dominare su qualsiasi altra potestà. Le guerre di religione furono concluse dalla pace di Augusta (1555), che riconobbe solo ai principi la libertà di aderire o non aderire alla religione riformata e attribuì loro lo jus reformandi, ossia fra l’altro, il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro paese. Doveva passare quasi un secolo perché, con la pace di Westfalia 1648), alla fine della guerra dei Trent’anni, si avesse riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Nel periodo intercorso tra le due date menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa (cattolica o riformata) era subordinata allo Stato, al potere civile, allora impersonato dal monarca assoluto. In sintesi i poteri

propri dei sistemi giurisdizionalisti sono stati tradizionalmente classificati secondo due grandi filoni:

  • Poteri volti a proteggere la Chiesa;
  • Poteri diretti a difendere lo Stato dalla Chiesa. Entrambi i poteri facevano parte dei jura maiestatica circa sacra, e persino in sacris negli Stati protestanti. Questi poteri comprendevano: Quanto alla protezione della Chiesa:
  • Lo Jus advoatiae o protectionis, in forza del quale lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede;
  • Lo Jus reformandi, che attribuiva al principe il poter di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa, determinandola o modificandola, nonché mutare le religioni dei sudditi. Quanto alla tutela dello Stato dalla Chiesa:
  • Lo jus nominandi, per il quale il principe concorreva, in vario modo, alla nomina dei funzionari ecclesiastici, in particolare i vescovi;
  • Lo jus exclusive, con il quale lo Stato dava la sua approvazione;
  • L’exequatur, consistente nel potere dello Stato di esaminare gli atti dell’autorità ecclesiastica per paura che contenessero atti pericolosi per lo Stato;
  • Il sequestro di temporalia, ossia il sequestro dei beni temporali di un istituto ecclesiastico che il rappresentante avesse male amministrato;
  • Lo jus appelationis, in base al quale gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano, con l’appello per abuso, da qualsiasi atto delle autorità ecclesiastiche;
  • Il dominii eminentis, appartenente al sovrano su tutto il territorio dello Stato, che stabiliva che i sudditi fossero considerati solo domini utili per i loro beni, tali poteri nei confronti degli enti ecclesiastici, implicava la facoltà di imporre tributi, di amministrare i beni in caso di vacanza, facendo propri i frutti e, quando la necessità politica lo esigesse, di incamerarne i beni con leggi di ammortizzazione;
  • Lo ius inspiciendi, ossia il generale potere del principe di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, controllandone gli acquisti e l’amministrazione dei beni, istituire nuovi enti, sopprimere quelli inutili o dannosi, sorvegliare la professione dei voti religiosi, l’insegnamento nei seminari e nelle altre scuole, e, ancor di più di sorvegliare sui concili e sulle missioni ed inoltre di limitare le relazioni fra istituti e la Santa Sede. 10. estratto delle tesi di Lutero. 10. Il malessere serpeggiante nell’orbe cattolico per l’eccessiva temporalizzazione della Chiesa e per la persistente rilassatezza trovò nella c.d. vendita delle indulgenze la goccia che fece traboccare il vaso: Leone X, per finanziare l’edificazione della nuova basilica di San Pietro, infatti, promosse una vera e propria «vendita». Il 31 ottobre 1517, sul portone della chiesa di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero affisse un documento con le sue 95 tesi sulla penitenza, le attribuzioni del Papa e la validità delle indulgenze. Iniziò il movimento della Riforma, sostenuta da buona parte dei Principi tedeschi, che portò al distacco da Roma di una notevole porzione della cristianità, suddivisa in diverse Chiese, caratterizzate da spirito nazionale e dalla teologia di diversi predicatori, tesi a rinnovare la Chiesa ed a farla ritornare alle origini. La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia

conflitti bellici, in cui gli eserciti dei Paesi fedeli a Roma si scontravano con quelli dei Paesi protestanti: la religione assurse a causa principale delle guerre o, quanto meno, a motivazione spirituale per mascherare interessi politici divergenti.

12. Le leggi Siccardi. 12. Nel febbraio 1850, con il governo D’Azeglio, il ministro della giustizia Giuseppe Siccardi presentò una serie di disegni di legge aventi lo scopo di correggere l’arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore autonomia e capacità di intervento del potere civile. Tali progetti miravano a limitare i più retrivi privilegi ecclesiastici: •l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, cosicché anche gli appartenenti al clero fossero soggetti alla giurisdizione ordinaria civile e penale dello Stato e non più a tribunali ecclesiastici, gestiti dalla Chiesa, loro riservati come ad un coetus speciale;

  • l’abolizione del diritto d’asilo nelle chiese e luoghi sacri, dove l’autorità civile avrebbe potuto provvedere all’arresto di persone, alla perquisizione ed al sequestro di oggetti nell’esercizio della giurisdizione penale statale, pur con tutte le cautele imposte dalla specialità dei luoghi sacri; •l’abolizione delle pene per inosservanza di feste religiose se non quelle ammesse dallo Stato; •il divieto alle manomorte ecclesiastiche e laicali ad acquistare beni immobili per donazioni o testamento tra soggetti viventi, senza autorizzazione regia, di concerto con il Consiglio di Stato. L’ultima disposizione aveva il fine di porre un freno alla manomorta, ossia l’antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti ecclesiastico: poiché tali enti avevano una durata indefinita, anche plurisecolare, i loro beni non potevano essere trasmessi per successione mortis causa, sicché erano esenti da imposte di successione e – nel corso degli anni – potevano assumere le dimensioni di enormi patrimoni, continuamente incrementati dai pii lasciti dei fedeli per la salute dell’anima. 13. Le leggi eversive. 13. Nell’Italia appena unificata (e non ancora del tutto) il problema religioso costituiva una seria questione politica con le sue gravi ripercussioni per la formazione dell’identità nazionale, fondata sui princìpi di uno Stato liberale. I governanti del giovane Regno, tuttavia, nonostante la scomparsa di Cavour, proseguirono sulla strada già delineata dalla legislazione del Regno di Sardegna, con le leggi Siccardi del 1850. A queste era seguita la legge 29 maggio 1855, n. 878, nota come legge Rattazzi che: •abolì gli ordini religiosi definiti come privi di utilità sociale e quelli che, comunque, «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi»; • espropriò i conventi e gli edifici religiosi delle congregazioni;
  • conferì i beni degli ordini soppressi ad un’apposita Cassa Ecclesiastica munita di personalità giuridica, in cui confluivano anche le rendite dei beni espropriati ed i contributi obbligatori a carico degli enti ecclesiastici conservati;
    • la Cassa Ecclesiastica (art.5) «aveva una esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato» e somministrava le sue rendite per scopi di culto e per devolvere un vitalizio agli ecclesiastici. Questo complesso di norme fu esteso, nel 1866, anche al resto del neo-Regno, non senza incontrare notevoli opposizioni, particolarmente nelle campagne, dove l’influenza del clero era più sensibile; il Governo nazionale, infatti, mantenne nei confronti della Chiesa una politica restrittiva, soprattutto verso gli enti ecclesiastici, e diede corso alle cosiddette leggi eversive, con le quali fu sovvertito un ordinamento plurisecolare in materia di proprietà fondiaria ed immobiliare, per valorizzarne la produttività e – conseguentemente – per ottenerne frutti anche per lo Stato, tramite i tributi. Con la Legge 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità patrimoniale) e furono soppressi gli ordini e congregazioni religiose regolari (cioè soggetti ad una regola, non all’autorità diocesana) che comportavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico;

•il loro patrimonio fu incamerato dal demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del nuovo Fondo per il culto (che sostituì ad ogni effetto la Cassa ecclesiastica del Regno Subalpino istituita nel 1855);

  • era decretata l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere beni immobili. Con la Legge 3848/1867 la soppressione degli enti regolari fu allargata con le stesse forme agli enti secolari (cioè dipendenti da una diocesi) che lo Stato, con propria discrezionalità, giudicava superflui per la cura dei bisogni religiosi della collettività o dannosi per gli interessi statali: •furono però esclusi dalla soppressione e dall’espropriazione dei beni le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari maggiori e minori, le fabbricerie. Regio decreto-legge 7 luglio 1866, n. 227 sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il Regno Legge 13 maggio 1871, n. 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della Chiesa con lo Stato-c.d. legge delle guarentigie Legge 19 giugno 1873, n. 1492 che estendeva alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici Legge 14 luglio 1887, n. 4727 per l’abolizione delle decime sacramentali ed altre consimili prestazioni e sulla commutazione e l’affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue 14. Lo Statuto Albertino. 14. Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia (noto come Statuto Albertino, dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia), fu la Costituzione adottata dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848 a Torino. Nel preambolo autografo dello stesso Carlo Alberto viene definito come «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia sabauda». Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d’Italia, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi decreti legislativi, fu adottato un regime costituzionale transitorio, valido fino all'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948. Lo Statuto Albertino, in quanto costituzione flessibile, poteva essere modificato o integrato con legge adottata secondo la procedura ordinaria. Il sistema costituzionale italiano subì un'evoluzione dettata da una scelta costituente compiuta formalmente dal monarca, ma legata al concreto divenire del sistema politico. La prima modifica dello Statuto sarà quella relativa alla bandiera, da quella con la coccarda azzurra a quella con la coccarda tricolore, in occasione della ribellione del Lombardo-Veneto contro il dominio austriaco nel 1848. Il fatto che il testo si sia poi rivelato generico, nei fatti, si rivelò essere un vantaggio, perché ne permise un pacifico adeguamento a mutate esigenze e situazioni, come d'altronde in quasi tutte le carte costituzionali sette-ottocentesche. Tale elasticità dello Statuto fece commentare da Arturo Carlo Jemolo che esso «visse di vita propria» per quasi cent'anni. L'elasticità del testo permetteva infatti di piegarlo ad una certa interpretazione (invocando certe espressioni a danno di altre), sottolineando un punto o un articolo piuttosto che un altro. Lo Statuto acquistò così, fin dall'inizio, un certo aspetto di intangibilità, proprio mentre nei decenni ne mutavano i contenuti effettivi. Per lungo tempo, non ci furono modifiche formali del testo statutario, almeno fino al periodo fascista. Lo Statuto corrisponde a ciò che si definisce una costituzione breve: limitandosi ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad individuare la forma di governo. 15. La legge delle guarentigie. 15. La legge 13 maggio 1871, n. 214 era intitolata “guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato”: si componeva, dunque, di due parti: a) la prima, di carattere “internazionale”, anche se non negoziata, avente lo scopo di garantire al Papa la libertà di agire come Sommo Pontefice della Chiesa cattolica in campo spirituale universale e come Santa Sede, dotata di personalità giuridica internazionale, nei suoi rapporti con gli Stati; b)la seconda, di carattere “interno”, disciplinava le relazioni della Chiesa con lo Stato nelle materie di carattere religioso d’interesse anche per lo Stato: una sorta di concordato non negoziato, ma

internazionale. Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione romana. Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari , sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo potere temporale, nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in larghe zone del Paese; il suo intento non era principalmente il riottenimento di un territorio bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo cattolico ad essere generoso per sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei beni ecclesiastici, ad operarsi con fervore in opere sociali.

17. La debellatio dello stato pontificio. 17. Nel diritto internazionale l’espressione latina debellatio è impiegata tecnicamente per definire la situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare. Di particolare rilevanza la debellatio dello Stato Pontificio, avvenuta definitivamente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma dopo la breccia di Porta Pia; in verità, i domìni papali erano già stati ridotti notevolmente nel 1860-61,ma al Papa era rimasta la piena sovranità sul Lazio (all’incirca l’antico Patrimonio di San Pietro), con l’assistenza delle truppe francesi inviate da Napoleone III. Alla caduta di questi a Sedan il 1° settembre 1870, seguì l’immediato intervento delle forze italiane, che, entrate in Roma, debellarono definitivamente lo Stato Pontificio, che cessò di esistere; dopo secoli e secoli, il potere temporale del Papa veniva meno e Pio IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Con la debellatio, nacque la c.d. questione romana, destinata a dominare la vita politica del Regno d’Italia sino alla Conciliazione del 1929 e ad influenzare la legislazione ecclesiastica, ì di natura puramente unilaterale e, a volte, anche persecutoria nei confronti della Chiesa. Pio IX, reagì con energia all’invasione italiana e rivendicò “il Principato civile concesso alla Sede Apostolica per particolare volontà di Dio, affinché i successori del beato Pietro potessero nell’esercizio della loro giurisdizione spirituale godere la necessaria e sicura pienezza di libertà” , dichiarando e “protestando innanzi a Dio e a tutto il mondo cattolico” di essere tenuto “in una prigionia tale da non poter esercitare sicuramente, tranquillamente e liberamente la propria suprema Autorità pastorale” (enciclica Respicientes ea, 1°.11.1870, passim). La Santa Sede, dunque, considerò una vera e propria usurpazione la cessazione del sistema del Papa-Re, cioè la contemporaneità nel Pontefice della figura di capo supremo della Chiesa cattolica e di sovrano di un territorio, strumentale questo al libero esercizio del potere spirituale universale del Papa, così come garantito sin dall’apocrifa donazione di Costantino (sec. IV) e dalla donazione di Sutri (718), da cui nacque il suo potere temporale. Coerentemente, i successori di Pio IX, da Leone XIII a S. Pio X, a Benedetto XV, a Pio XI non accettarono la debellatio e continuarono a rivendicare la loro sovranità, impedendo ai cattolici italiani di partecipare esplicitamente alla vita pubblica dello Stato usurpatore. Le truppe italiane, occupata Roma, non violarono mai la cinta delle mura leonine, entro cui il Papa si era ritirato: in tal modo, venne riconosciuta de facto alla Santa Sede una forma di indipendenza, che – nelle intenzioni dello Stato italiano – divenne autonomia giuridica in forza delle c.d. leggi delle guarentigie, con le quali il Parlamento affrontò la questione romana, credendo di risolverla. 18. Il non expedit. 18. Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione romana. Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari ,

sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo potere temporale, nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in larghe zone del Paese; il suo intento non era principalmente il riottenimento di un territorio bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione d’altra parte era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo cattolico ad essere generoso per sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei beni ecclesiastici, ad operarsi con fervore. Il non expedit ebbe un effetto simbolico finché gli aventi diritto al voto solo maschi furono pochi appartenenti a ceti sociali benestanti ed istruiti, molto spesso seguaci delle idee liberali risorgimentali, più o meno anticlericaleggianti e meno sensibili ai richiami della Chiesa. Tuttavia, Leone XIII era consapevole dei fermenti e delle divisioni anche nel mondo dei credenti italiani, che vivevano con fatica la scissione tra la vocazione ad essere dei buoni fedeli ed il dovere patriottico massicciamente propagandato di esser buoni cittadini del nuovo stato, una scelta spesso impossibile tra la salute dell’anima e la lealtà verso la bandiera. Inoltre, al Papa non sfuggiva la critica situazione socio- economica della gran parte della popolazione, affascinata dalle idee egualitarie e socialiste, di sempre maggiore diffusione; per avversarne l’espansione, Leone XIII pose le basi della dottrina sociale della Chiesa con la celeberrima enciclica Rerum Novarum del

  1. In chiave politica tutta italiana, quindi, rifiorirono gli insegnamenti dei cattolici che, all’inizio del Risorgimento, avevano aderito al movimento d’indipendenza nazionale, senza con ciò trascurare la loro religiosità; nel nome di Manzoni, Gioberti e Rosmini, si considerò il non expedit una misura dolorosa, ma provvisoria, una preparazione nell’astensione come sostenuto da don Sturzo e don Murrieda Filippo Meda per organizzare le masse cattoliche e dar loro una coscienza politica onde inserirsi capacemente nella vita politica nazionale al momento opportuno (intanto si svilupparono le cooperative cattoliche). Con la legge del 1912 (suffragio universale per tutti i maschi di oltre 30 anni e anche meno per i più abbienti ed istruiti), il corpo elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione: si aprirono in tal modo le urne ad un campione molto significativo dei cittadini. Ciò non restò privo di conseguenze anche per l’atteggiamento dei cattolici, tuttora astretti dal non expedit; infatti, il pontificato di San Pio X (1903-1914) mostrò precisi segnali di distensione e di graduale, prudente riavvicinamento allo Stato, per evitare la consegna dell’Italia agli atei socialisti, la cui affermazione elettorale spinse all’alleanza tra cattolici e liberali moderati di Giovanni Giolitti in molte elezioni amministrative. 19. Il concordato. 19. Il Concordato è lo strumento pattizio che la Chiesa usa per accordarsi con gli Stati sulla disciplina delle materie comuni alla sfera temporale e da quella spirituale. Il Concordato tra S. Sede e Regno d’Italia dell’11 febbraio 1929 ha dunque un contenuto pastorale per la libera esplicazione del culto cattolico, ma anche pratico per la regolamentazione concordata di aspetti materiali connessi ai mezzi ed ai ministri della Chiesa cattolica. Il testo inizia con un’intestazione che di per sé indica le linee d’indirizzo di tutto il documento: “in nome della Santissima Trinità”, cui segue una premessa in cui si accenna alla soluzione della questione romana, quale necessario fondamento e prerequisito del Concordato stesso. In buona sostanza, abolita di fatto e di diritto tutta la legislazione anti ecclesiastica, l’Italia torna ad essere uno Stato confessionale, riconfermando l’art. dello Statuto Albertino e la religione cattolica come religione dello Stato. Per conseguenza, le norme concordatarie, rispettose di questo principio, attribuiscono una generale posizione privilegiata alla Chiesa cattolica. a) l’art.1 assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica; in considerazione del carattere sacro della Città Eterna, il Governo italiano s’impegna ad impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto con questo carattere. b) l’art.2 assicura la libera comunicazione tra la S. Sede i Vescovi, il clero e tutto il mondo cattolico,la pubblicazione e

Concili presieduti dal Papa e durante la vacanza della Sede Pontificia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale deimedesimi ai quali sono prestati gli onori del rango. A dimostrazione della natura speciale e primariamente spirituale della missione pontificia, la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile. Infine, nell’art. 26, le parti dichiarano solennemente: •la Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano; a sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice e dichiara abrogata la l. 13 maggio 1871, n. 214 (la legge delle guarentigie) e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

21. La struttura dei Patti Lateranensi. 21. L’11 febbraio 1929 nel Palazzo del Laterano in Roma, il Capo del Governo italiano, Benito Mussolini ed il Segretario di Stato della S. Sede, Card. Pietro Gasparri, sottoscrissero i Patti Lateranensi volti a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi erano composti da: TRATTATO CONCORDATO CONVENZIONE FINANZIARIA Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla S. Sede lire 750 milioni e titoli al portatore a l5% per lire 1 miliardo. 22. la convenzione finanziaria. 22. La Convenzione finanziaria ha un contenuto molto semplice, ma di rilevante impatto: •l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato (buoni del Tesoro) italiano 5% al portatore [col cupone (interessi annuali) scadente al 30 giugno p.v.] del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo). •La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. •Come si ricorderà l’art.4 della legge delle guarentigie del 1871 aveva stabilito, a carico dello Stato italiano ed in cambio dell’espropriazione dei beni ecclesiastici, una dotazione annua di 3.225. lire, pari alla somma iscritta nell'ultimo bilancio dello Stato della Chiesa per il mantenimento della corte papale, a favore della S. Sede, che però non accettò, né incassò mai tale somma, rimasta quindi accantonata nelle casse italiane per l’importo nominale di lire 190.275.000,00= nella parte di spesa corrente del bilancio dello Stato. Nel preambolo della Convenzione finanziaria, si motiva così l’accordo: “il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici ,ed e i beni degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la Situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13

maggio 1871, talché lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma”. Le somme suddette non sono un’enormità, se si considerano a) il valore dei beni che appartenevano alla Santa Sede prima della debellatio del 1870; b) la svalutazione della lira intervenuta in sessant’anni, soprattutto dopo la prima guerra mondiale; c) la dilazione nel pagamento dei buoni del tesoro, anch’essi soggetti all’inflazione e dalle crisi economiche belliche.

23. I patti lateranensi del 1929. 23. L’11 febbraio 1929 nel Palazzo del Laterano in Roma, il Capo del Governo italiano, Benito Mussolini ed il Segretario di Stato della S. Sede, Card. Pietro Gasparri, sottoscrissero i Patti Lateranensi volti a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi erano composti da: TRATTATO CONCORDATO CONVENZIONE FINANZIARIA Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla S. Sede lire 750 milioni e titoli al portatore a l5% per lire 1 miliardo. 24. La fine della questione romana. 24. La questione romana ebbe per decenni un’influenza pesante sulla vita politica del neonato regno, una nazione che, allora, era ancora profondamente e pressoché totalmente cattolica e lancinata dal conflittuale e superato dualismo Stato-Chiesa, non conforme al comune sentire. Da più parti, dunque, si invocava una composizione del conflitto, che aveva anche ripercussioni problematiche sulla politica estera e diplomatica italiana. Subito dopo la prima guerra mondiale, si stabilirono dei contatti segreti tra S. Sede e Regno d’Italia tra Mons. Ceretti ed il Presidente del Consiglio V.E.Orlando; un segno di distensione fu l’esposizione delle bandiere italiane a lutto in occasione della morte di Benedetto XV, nel 1922. Ma fu l’avvento del fascismo a determinare le condizioni per un deciso passo avanti; Mussolini, socialista ateo ed anticlericale all’inizio della sua carriera politica, vedeva nella fine della questione romana il tipico instrumentum regni per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa, una volta placata; ideologicamente, poi, cattolici e fascisti erano accomunati dalla contrapposizione ai liberali ed ai massoni, che avevano permeato delle loro concezioni la legislazione ecclesiastica del Regno. Dunque, l’ambizione mussoliniana di riuscire là dove il i liberali più che fallito non avevano neppure tentato, spianò la strada ai tempi maturi per la conciliazione, nonostante l’atteggiamento scettico del Re Vittorio Emanuele III, noto seguace delle dottrine separatiste ed anticlericali e legato alla tradizione liberale post 1870. Le trattative, informali, furono aperte dai colloqui riservatissimi tra due rappresentanti delle parti, Domenico Barone per l’Italia, Francesco Pacelli (fratello del futuro Papa Pio XII) per il Papa. Il Barone era un esempio di vecchio laicismo separatista ed impostò la negoziazione in termini giurisdizionalistici e di difesa del sistema delle leggi eversive e delle guarentigie. Questi sondaggi, dunque, in due anni non condussero ad alcun risultato, finché, per la morte improvvisa di Barone, Mussolini avocò a sé stesso la trattativa, che ebbe un’immediata accelerazione. Di qui, la conciliazione seguì in tempi rapidissimi, con l’attestazione di alcuni princìpi di base: fu il riconoscimento della sovranità della S. Sede, poggiata su un territorio, lo Stato della Città del Vaticano, quale elemento costitutivo della sovranità stessa e dell’assoluta indipendenza del Papa; a)la valenza dello strumento del concordato per disciplinare le c.d. materie miste ,quelle in cui Stato e Chiesa intersecavano le proprie competenze, per una proficua collaborazione;

finanziario -Matrimonio. L’accordo di Palazzo Madama è intervenuto dopo la legge sul divorzio del

  1. Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili per far cessare gli effetti del matrimonio canonico trascritto. Infatti il giudice, dopo aver esperito inutilmente ogni tentativo di conciliazione, accertato che la comunione spirituale fra i due coniugi non può essere mantenuta, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Inoltre le sentenze di nullità possono essere dichiarate efficaci nello Stato italiano alle stesse condizioni previste per ogni altra sentenza straniera. -Istruzione religiosa. Si è avuto un ribaltamento del concetto di obbligatorietà dell’insegnamento religioso. Pur riconoscendo che i principi religiosi cattolici fanno parte del patrimonio storico italiano, lo Stato continua a garantire l’insegnamento della religione cattolica , ma viene rispettata la libertà di coscienza e quindi il diritto di non avvalersi. -Sostentamento del clero. L’argomento viene affrontato dalla Legge 20 maggio 1985, n° 228. Viene introdotta la quota dell’8x1000 e la detraibilità delle donazioni in favore della Chiesa. Viene invece soppresso l’assegno di congrua (= assegno che lo Stato ha versato ai parroci fino al 1986). La stessa normativa vale anche per le altre confessioni religiose.
  • Sviluppo della legislazione regionale. A partire dal 1970, con l’introduzione dello Statuto dei lavoratori, si è assistito ad una sorta di promozione del fattore religioso per garantire lo sviluppo spirituale dell’essere umano. È così che alcune leggi regionali si sono occupate di istruzione religiosa, assistenza ospedaliera, carceraria, volontariato e aborto. In questo modo si è superata la dicotomia fra fonti statali e fonti concordatarie per favorire una legislazione extra-concordataria che fosse più vicina ai bisogni spirituali dei cittadini. 28. liberta religiosa (art.19 Cost) 28. L’art. 19 Cost. Recita che: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa

in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in

pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”

Garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul

territorio taliano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma

individuale o associata. L’uso dell’aggettivo “tutti” sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi,

rifugiati), senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’art.19 è collegato all’art.2 (per il

riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’art 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini

di fronte alla legge senza distinzione…. di religione…). Il principio di libertà religiosa è affrontato

anche dall’art.20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare

associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano

essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali. Pertanto la libertà

religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile,

riconosciuto a tutti gli individui e a tutte le comunità religiose. Dalla libertà religiosa, derivano

alcune facoltà:

  • libertà di professare qualunque fede religiosa, di non professarne nessuna, o di cambiare credo

senza che ciò comporti discriminazione.

  • libertà di propaganda: qualsiasi mezzo per fare proseliti e esternare il proprio pensiero. Possono

anche essere contestati i dogmi delle altre religioni, purché non si arrivi all’ingiuria o all’oltraggio

di valori etici.

  • libertà di culto: libertà di celebrare i riti connessi alla propria confessione religiosa, sia in privato

che in pubblico. La normativa impone un preavviso alle autorità quando si tratta di riunioni in luogo

pubblico: esse possono essere vietate solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma non

possono essere impedite. I limiti della libertà religiosa

  • espliciti: contrarietà dei riti al buon costume con lesione della morale e del pudore sessuale. Per

estensione,sono considerati contrari al buon costume anche i riti che ledono la salute fisica e

psichica della persona

  • impliciti: derivati dalla necessità di tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale (diritto alla vita,,

alla salute, legge penale, ecc) Presenza della libertà religiosa nei rapporti privatistici

  • educazione dei figli: i genitori hanno il potere di educare i figli a qualsiasi religione o all’ateismo,

tenendo presente, però che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione. Se

i genitori, su tale tema, sono in disaccordo, deciderà il Tribunale dei minorenni a dirimere il

conflitto.

  • rapporti fra i coniugi: la professione religiosa non condivisa non costituisce motivo di addebito

della separazione; ciascun coniuge e libero di aderire alla professione religiosa che vuole poiché

non si può impedire ad un soggetto di esercitare il diritto alla libertà religiosa che è garantito dalla

Costituzione.

  • Rapporto di lavoro: in tale ambito viene garantito dalla normativa giuslavoristica

▪ il divieto di licenziamento in base alle proprie convinzioni religiose

▪ il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore

▪ il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori, collegati all’appartenenza ad una

determinata confessione religiosa.

29. uguaglianza delle confessioni e laicità dello Stato. 29. L’art 8 Cost. Recita che : “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla

legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato

sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Accanto alla confessione

cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Il 2°c. ha portata generale, ricomprende tutte le

confessioni, anche quella cattolica. Non c’è dichiarazione di uguaglianza per le confessioni non

cattoliche. Il principio di uguaglianza (art.3) vale a livello personale: tutte le persone, in quanto

cittadini, sono uguali davanti alla legge. A livello collettivo ci possono essere trattamenti diversi. Il

nostro costituente ha voluto dare una regolamentazione specifica alle confessioni religiose. Ogni

confessione ha una regolamentazione specifica. Non c’è uguaglianza delle confessioni davanti alla

legge. L’uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della

singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le

confessioni religiose. C’è anche diversa tutela penale: infatti, la confessione cattolica è più tutelata

rispetto alle altre confessioni. Il contribuente è stato invitato a scegliere se riservare l’8 x 1000 del

gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi (l’Accordo del 1984 era

seguito da legge relativa ai rapporti finanziari tra Stato e Chiesa). Questa offerta è stata poi estesa

alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato (si è creata uniformità di

trattamento). L’art.8, 1°c.va affiancato all’art.19 per non creare diversità nella sfera di libertà

riconosciuta alle singole confessioni. Art.8, 2°c.: autonomia delle confessioni religiose. Art.19:

principio separatista; esclude l’ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa ed esclude un accordo

delle due istituzioni su materie comuni. L’art.8, 2°c., anche se in forma meno solenne, ribadisce lo

stesso concetto: si tratta del principio dell’autonomia confessionale. Lo Stato può occuparsi dei suoi

cittadini, ma non può entrare nella loro sfera religiosa, perché è stato laico e la religione rileva solo

come fatto sociale. Anche le confessioni non cattoliche devono essere protette dall’ingerenza

•Tutela che spetta alla confessioni che, dopo essere state riconosciute, chiedono ed ottengono di stipulare con lo Stato L’intesa di cui al 3 comma dell’art. 8 cost. Le confessioni religiose di fatto sono quelle che si organizzano ed agiscono con gli strumenti delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 ss del codice civile. La condizione di confessione di fatto può avere carattere temporaneo, in quanto la confessione attende il momento opportuno per presentare la domanda di riconoscimento. Essa è una vera confessione cui vanno riconosciute alcune prerogative, e una condizione giuridica specifica. In realtà spettano ad essa i diritti connessi alla eguale libertà di cui all’art. 8 cost. La condizione giuridica della confessione religiosa riconosciuta estende l’area dei diritti e prerogative di cui la confessione può fruire che sono quelle previste dalla legge 1159/1929. Ai fini del riconoscimento essa deve presentare domanda al Ministero dell’Interno allegando copia dello statuto, il quale non deve essere contrario all’ordinamento giuridico italiano, cioè ai « principi fondamentali dell’ordinamento ( giuridico) e non anche a specifiche limitazioni poste da disposizioni normative. Le confessioni con Intesa sono quelle che hanno chiesto, ed ottenuto, di stipulare, gli accordi previsti dal terzo comma dell’art. 8 della Costituzione. L’approvazione della legge che recepisce l’Intesa rende non più applicabile alla confessione interessata la legislazione sui culti ammessi (legge 1159/1929), e inaugura una condizione giuridica più ricca di prerogative e di diritti, tutti desumibili dal testo di derivazione pattizia.

**32. i culti al di fuori delle intese.

  1. I trattamenti sanitari obbligatori.
  2. l’obiezione di coscienza del medico. 34.** L’obiezione di coscienza, in passato non ammessa, consiste nel rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza. L’obiezione di coscienza considerata è quella avente motivazioni religiose. È tradizionalmente consistita nelle forme di obiezione di coscienza al servizio militare, al giuramento, all’interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche. Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita. 35. libertà di coscienza e diritto di obiezione. 35. L’obiezione di coscienza, in passato non ammessa, consiste nel rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza. L’obiezione di coscienza considerata è quella avente motivazioni religiose. È tradizionalmente consistita nelle forme di obiezione di coscienza al servizio militare, al giuramento, all’interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche. Quanto all’obiezione di coscienza al servizio militare, nulla di specifico si rinviene nella nostra Costituzione. Diversa è la situazione legislativa ordinaria. La materia era disciplinata dalla legge 772/1972, che esonerava dall’obbligo i soggetti: “che si fossero dichiarati contrari all’uso delle armi per motivi di coscienza, fondati su convinzioni “religiose, filosofiche o morali”. L’attuale legge 230/1998 ricollega, così, il diritto degli obiettori alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, oltre che al dovere costituzionale di difesa della Patria. Chi intende avvalersi del diritto di prestare il servizio civile deve “presentare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni, a partire dal 1° gennaio 1999, dalla data di arruolamento”, indicandone i motivi. Il diritto non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi, o abbia presentato domanda per prestare il sevizio militare nelle Forze armate, nei carabinieri, nella guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella polizia penitenziaria o nel corpo

forestale, da chi sia stato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivanti dall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decreta l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni. L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà alla Repubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita. Circa l’obiezione al giuramento, inteso sia come impegno che come riferimento alla divinità, è più volte intervenutala Corte costituzionale. In una sentenza del1979 ha ritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “se credente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegna solo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile,la Corte costituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996. Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, di lavoro, fiscale o politico. L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.

36. La cittadinanza vaticana La cittadinanza vaticana, regolata dall'articolo 4 della legge sulle fonti vaticane del 2009 e dall'articolo 9 dei Patti Lateranensi del 1929 è attribuita alle persone che hanno residenza stabile presso lo Stato Città del Vaticano per ragione di dignità, carica, ufficio od impiego. La residenza deve essere prescritta per legge ed autorizzata dalle autorità competenti. La cittadinanza non può dunque essere originaria, poiché non si ottiene né per discendenza, né per luogo di nascita. Sono cittadini vaticani:

  • il Papa pro tempore;
  • i cardinali che risiedono nel comune di Roma e nella Città del Vaticano;
  • coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano, per ragioni di dignità, carica, ufficio, impiego o quando la residenza è prescritta per legge o per regolamento o autorizzata dal pontefice o nelle veci del pontefice per conto del Cardinale segretario di Stato;
  • coloro che sono autorizzati dal pontefice indipendentemente dalle condizioni previste nei primi due punti;
  • il coniuge, ascendenti e i fratelli o sorelle di un cittadino vaticano, purché siano conviventi con lui;
  • il Giudice unico della Città del Vaticano;
  • i componenti della Guardia Svizzera che nel 2011 erano 109, e quanti risiedono stabilmente nella Casa Santa Maria;
  • coloro che sono anche cittadini italiani per ragioni d'ufficio sono membri delle rappresentanze diplomatiche della Santa Sede. La cittadinanza vaticana si perde nei seguenti casi:
  • nei casi di atto volontario per rinuncia dell'ufficio, all'impiego o dell'abbandono della stabile residenza sul territorio.
  • in caso di atto imposto per revoca dell'ufficio o dell'autorizzazione a risiedere o per cessazione della carica che deva la cittadinanza. I coniugi perdono la cittadinanza se il matrimonio viene annullato o dispensato, se viene pronunciata la separazione o se i figli o i fratelli di un cittadino vaticano al compimento del venticinquesimo anno d'età siano inabili al lavoro e debbano dipendere dal cittadino vaticano. I cardinali la perdono ove smettano di risiedere a Roma o nella Città del Vaticano. Il