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Paniere completo di Diritto Internazionale, accuratamente sviluppato nelle domande a risposta multipla e domande a risposta aperta. Basato su appunti personali presi dalle lezioni della prof.ssa Ranaldi V.
Tipologia: Panieri
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Generato il 02/05/2018 18:13: N° Domande Aperte 115 N° Domande Chiuse 145
01. A quando viene comunemente fatta risalire la nascita dell'odierna società internazionale? al 1945 al 1492 al 1815 al 1648 02. Nella società internazionale i soggetti primari sono: le organizzazioni internazionali gli individui gli insorti gli Stati 03. La soggettività internazionale degli individui: deriva da un approccio ideologico di matrice socialista deriva da un approccio ideologico liberaldemocratico di matrice occidentale è sancita dalla Carta delle Nazioni Unite è unanimemente riconosciuta in dottrina 04. Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la Dottrina che le riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli Stati avrebbero infatti preferito, secondo tale Dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni in nome e per conto degli Stati membri. Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il modo di procedere di tali dottrine, cosiddette “universaliste”, non è corretto dato che “lo scopo dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento storico nella società internazionale”. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente modificato i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano norme vincolanti (Unione europea, ONU, ecc.) e rap-presentano anche il foro privilegiato od esclusivo per la risoluzione delle controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
01. Le organizzazioni internazionali: si sono affrancate in termini di indipendenza dagli Stati membri che le avevano create detengono la sovranità ceduta loro dagli Stati membri sono sovrastrutture giuridiche i cui trattati istitutivi determinano l'esistenza di una serie di rapporti obbligatori fra gli Stati membri sono enti indipendenti di tipo istituzionale o "sovranazionale" 02. Secondo le dottrine del world government, della global governance e dell'international government: la tradizionale nozione di sovranità dello Stato non ha subito mutamenti la società internazionale sarebbe soggetta ad un progressivo processo di istituzionalizzazione per la presenza e l'attività di numerose organizzazioni internazionali il novero dei soggetti internazionali è rimasto invariato gli individui non sono da ricomprendere tra i soggetti di diritto internazionale 03. Il contenuto della sovranità statuale: non è stato alterato dai mutamenti dovuti alla globalizzazione appare del tutto superato si è modificato in ragione degli accresciuti limiti giuridici imposti dal diritto internazionale alla libertà di agire dello Stato è mutato in quanto lo Stato è attualmente condizionato dal punto di vista politico ed economico dalla società internazionale 04. Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato? l’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello Stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la «sicurezza umana» della propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come «responsabilità di proteggere»), o di partecipare ai processi di globalizzazione economica, o ancora di essere integrato nel sistema internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale. Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita internazionale se non cooperando attivamente ed intensamente con gli altri.
01. I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo: a due diverse concezioni dei rapporti tra un'Organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri a due diverse concezioni dei rapporti tra le Nazioni Unite e l'Unione europea a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale a due diverse concezioni dei rapporti tra Governo e Parlamento 02. Per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono: sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi sistemi giuridici affini, in cui i processi autoritativi e normativi sono dovuti ad una medesima volontà un unicum normativo in cui le antinomie rappresentano delle patologie da eliminare parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa 03. La concezione monista ritiene che il diritto internazionale e il diritto dello Stato siano: ordinamenti originari ed autonomi sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa ordinamenti pienamente efficaci, validi e indifferenti rispetto all'altro nell'ambito della propria sfera di applicazione 04. A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse concezioni Descrivere le due diverse concezioni I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale: La concezione dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà: rispettivamente volontà dello Stato e volontà della Comunità Internazionale, e diversa è la specie dei rapporti da essi disciplinati: uno regola i rapporti interni allo Stato, e l’altro i rapporti tra Stati. Secondo la concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto internazionale e i diritti nazionali degli stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però, è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci: che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.
01. Quello tra Movimento di Liberazione Nazionale e Stato coloniale, straniero o razzista è: una guerra di liberazione nazionale un conflitto armato internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l'obbligo di non intervento un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi sono legittimati a fornire sostegno al Movimento di Liberazione Nazionale un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l'obbligo di non intervento 02. Come possono essere definiti gli insorti? Sono soggetti di diritto internazionale? Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che combatte contro il governo di uno Stato per raggiungere determinati fini politici (conquista del potere, indipendenza di una porzione di territorio o unirsi a un altro Stato). In particolare, il diritto internazionale distingue due fasi della rivolta: la prima, detta ‘insorgenza’ o ‘ribellione’, si ha quando il movimento manca ancora di compattezza e indipendenza, rimanendo una questione interna dello Stato; la seconda, detta ‘di belligeranza’, si ha quando il partito insurrezionale ha acquisito un controllo stabile di una parte del territorio dello Stato. Nella seconda fase gli insorti acquistano la soggettività internazionale (Personalità internazionale), divenendo destinatari di norme del diritto internazionale. Gli insorti sono destinatari delle norme relative alla stipulazione dei trattati: possono concludere accordi internazionali con lo Stato contro cui lottano e con Stati terzi che intendano stabilire relazione con essi. Devono inoltre rispettare il diritto umanitario e garantire agli stranieri che risiedono sul territorio da essi controllato il trattamento previsto dal diritto internazionale. Gli insorti sono anche destinatari delle norme di diritto internazionale generale sulla responsabilità internazionale per fatti illeciti. 03. Definire i Movimenti di Liberazione Nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti Gli insorti sono generalmente definiti come: “il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato” Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali.
01. Con riguardo alla soggettività internazionale della Santa Sede, secondo la teoria del doppio soggetto: vi è attualmente un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede) nel periodo compreso tra il 1870 ed il 1929 vi è stato un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede) l'ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale è la Santa Sede lo Stato Città del Vaticano è un soggetto sui generis la cui soggettività internazionale è limitata alle questioni religiose 02. Ricostruire le differenti posizioni esistenti in dottrina sul tema della soggettività internazionale della Santa Sede Secondo ARANGIO-RUIZ, il soggetto non corrisponderebbe allo Stato pontificio e dal 1929 in poi allo Stato Città del Vaticano, ma alla Chiesa Romana (di cui la Santa Sede è l’organo supremo). La forma statuale venuta meno nel 1870 e rinata nel 1929 è solo l’apparato burocratico-istituzionale mediante cui l’effettivo soggetto, la Chiesa Romana, esercita anche la sovranità territoriale. Il suo essere potenza nelle relazioni internazionali dipende dallo svolgimento delle funzioni di organizzazione ed amministrazione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. In tale ottica, l’ente-soggetto non sarebbe mai venuto meno. Avrebbe solo cessato per quasi sessant’anni di esercitare quelle sole funzioni legate al governo del territorio e della collettività, continuando invece ad esercitare tutte le altre, costitutive della soggettività dell’ente. - Secondo una diversa ricostruzione (la teoria del doppio soggetto) invece, vi sarebbe un duplice soggetto: temporale (lo Stato Città del Vaticano) spirituale (la Santa Sede). Esisterebbe dunque un ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale (lo Stato pontificio prima ed oggi lo Stato Città del Vaticano) anche un soggetto sui generis (la Santa Sede) la cui soggettività internazionale sarebbe limitata alle questioni religiose, ossia all’esercizio del potere spirituale. L’idea che la Santa Sede sia un soggetto sui generis in ragione delle sole funzioni spirituali che adempie appare però criticabile, perché l’indipendenza, e quindi la soggettività, o è in funzione del controllo territoriale (in cui l’unico soggetto è lo Stato Città del Vaticano e quindi irrilevante ai fini della soggettività internazionale) o è in funzione dell’essere una potenza tout court (cioé la Santa Sede non in quanto fenomeno religioso-spirituale in sé e per sé ma in quanto potentato capace di partecipare su un piede di parità alle relazioni internazionali).
01. Il principio di autodeterminazione dei popoli è richiamato dalla Carta dell'ONU agli articoli: art. 2, par. 4 e art. 50 art 1, par. 2 e art. 50 art 1, par. 2 e art. 55 art. 2, par. 4 e art. 55 02. Definire e descrivere l'evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli Giustizia un parere consultivo sulla questione: se la dichiarazione unilaterale di indipendenza delle “autorità provvisorie di auto-governo” del Kosovo fosse o meno conforme al diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo, si sia espressa nel senso dell’inesistenza, nel diritto internazionale generale, di una norma consuetudinaria che vieti le dichiarazioni unilaterali di indipendenza (la secessione sarebbe, quindi, indifferente per il diritto internazionale). La Corte infatti, nel chiedersi se la dichiarazione di indipendenza del Kosovo violasse o meno il diritto internazionale generale, ha richiamato la prassi del periodo coloniale, in cui l’affermazione di un diritto all’autodeterminazione avrebbe fatto emergere un “diritto all’indipendenza”.
01. Attualmente si annoverano ancora territori non autonomi sotto amministrazione di: Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia e Cina Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Nuova Zelanda Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia 02. Quali sono i territori non autonomi? Cosa dispone, a riguardo, la Carta delle Nazioni Unite? Per territori non autonomi bisogna intendere le colonie nate prima della seconda guerra mondiale. l’obiettivo da inseguire è il tentativo del raggiungimento di un’autonomia di questi territori e non della loro indipendenza, scopo per il quale l’ex stato dominate deve operare attivamente anche secondo ciò che viene sancito dalla carta delle nazioni unite. l’ex potenza coloniale non deve perseguire uno scopo colonialistico ma solidalistico nel tentativo di rispettare gli art. 73 e 74 della carta. Assicurare il rispetto della cultura dei popoli interessati e cercare di favorire un progresso politico economico e sociale. Lo sviluppo di un autogoverno. promuovere la pace e la sicurezza intenazionale. Promuovere misure costruttive di sviluppo.
01. Con l'Advisory Opinion del 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata: sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Québec dal Canada sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza della Catalogna dalla Spagna sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia 02. Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: nel 2012 nel 2003 nel 1999 nel 2008 03. Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: dal Montenegro dalla Bosnia-Erzegovina dalla Serbia dall'Albania 04. Cosa ha affermato la Corte Internazionale di Giustizia con l'Advisory Opinion del 22 luglio 2010? nel 1999 si ebbe un intervento della NATO in Kosovo nel tentativo di difendere la popolazione dalla violazione dei diritti umani. Tale intervento non fu autorizzato dalle nazioni unite. Successivamente una risoluzione del consiglio di sicurezza dichiarò la graduale autonomia del Kosovo sulla base di una acclarata integrità nazionale serba. Nel 2008 i cittadini cosovari dichiararono l’indipendenza emanando anche una costituzione. La Serbia in virtù di tale accadimento chiese alla corte internazionale di giustizia se tale dichiarazione fosse compatibile con il diritto internazionale. La C.I.G. affermo elencando i punti salienti della propria motivazione, che la dichiarazione non era contraria al diritto internazionale, senza però affermare con chiarezza se fosse compatibile. Dopo l’indipendenza gli stati iniziarono velocemente a riconoscere il Kosovo, ma il riconoscimento non determina di per sé la soggettività internazionale. Oggi esiste in Kosovo una missione dell’UE che svolge l’attività amministrativa e burocratica ponendo in dubbio la soggettività dello stato. 05. Descrivere gli elementi di criticità circa l'indipendenza del Kosovo A. la legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, da valutare sulla base dei seguenti principi e diritti tutelati dall’ordinamento internazionale: - il principio dell’integrità territoriale dello Stato dal quale ci si dichiara indipendenti (in questo caso, la Serbia); - l’applicabilità o meno, al caso del Kosovo, del diritto all’autodeterminazione esterna; - il diritto o meno, per il Kosovo, alla secessione-rimedio (remedial secession) che, secondo alcuni, rende legittima la secessione nel caso di violazioni gravi dei diritti fondamentali di un certo gruppo, tali da porre a rischio la sopravvivenza del gruppo stesso. B. La soggettività internazionale del Kosovo, da valutare anche con riguardo al riconoscimento degli Stati nel diritto internazionale.
01. Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme particolari consistono in: trattati norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali principi consuetudini 02. Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme generali consistono in: trattati principi e consuetudini norme convenzionali norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali 03. Descrivere il modo di formazione delle norme particolari di diritto internazionale L’elemento costitutivo delle norme particolari consiste dunque nell’essere la norma il prodotto di un accordo raggiunto dopo un’interazione diretta, un negoziato tra le parti interessate. l’elemento costitutivo di questa categoria di norme non è la forma scritta o il rispetto di determinate procedure e formalità ma solo l’accordo raggiunto, in qualunque modo e forma, al termine del negoziato tra due, alcuni o tutti gli Stati della società internazionale. esse hanno contenuto più specifico rispetto alle norme generali. L’ottica adottata, che individua quale elemento costitutivo delle norme generali e convenzionali il rispettivo modo di formazione, rende irrilevante, per entrambe le tipologie di norme, il numero dei destinatari, cioè l’ambito soggettivo di applicazione delle norme stesse. una norma generale resta tale anche quando non vincola tutti gli Stati ma solo due o pochi di essi (come, ad esempio, nel caso della consuetudine locale) tanto quanto una norma convenzionale resta tale anche quando al trattato sono parti tutti gli Stati della società internazionale (“trattati universali” o “generali” come la Carta dell’ONU). 04. Descrivere il modo di formazione delle norme generali di diritto internazionale Descrivere il modo di formazione delle norme generali di diritto internazionale Tale processo è di tipo spontaneo e diffuso, nel senso che si svolge senza essere formalizzato o procedimentalizzato ma mediante comportamenti ed atti liberi, concreti e materiali. Ciò implica che, «dinanzi ad un fenomeno materiale ancora privo di disciplina giuridica, i membri del gruppo interessati (due, pochi o tutti) formino da sé, unilateralmente e senza negoziare o consultarsi con gli altri, la propria opinio iuris. È solo qualora si riscontri una concordanza con l’orientamento dell’altro - o degli altri- soggetti interessati alla qualificazione giuridica del fenomeno (orientamento sempre formatosi da sé, unilateralmente e senza negoziati o consultazioni) che si può individuare un comune sentire giuridico, una «coscienza o volontà giuridica collettiva» tra i due o i pochi Stati interessati oppure in seno ad una larga maggioranza del gruppo. Il fatto che tale processo sia spontaneo e diffuso, ossia non direttamente interattivo, spiega anche la ragione per cui le norme generali sono tutte non scritte e, generalmente, di contenuto generico. Infine, l’essere tutte le norme generali accomunate dallo stesso modo di formazione spontaneo e diffuso spiega perché la norma non debba necessariamente sempre formarsi tra tutti i membri della società internazionale ma, sebbene ciò avvenga raramente, possa anche nascere e vincolare solamente alcuni di essi e persino due soli Stati come espressamente riconosciuto anche dalla Corte Internazionale di Giustizia.
01. In caso di antinomia tra norme internazionali si applicano: il criterio della successione delle norme nel tempo ed il criterio di specialità il criterio di specialità ed il criterio gerarchico il criterio cronologico ed il criterio della competenza il criterio della competenza ed il criterio della successione delle norme nel tempo 02. Quali criteri si applicano per risolvere le antinomie tra norme di diritto internazionale? In caso di antinomia, quindi, si applicheranno, combinandoli a seconda dei casi specifici, i seguenti criteri: il criterio della successione delle norme nel tempo (lex posterior derogat priori) il criterio di specialità (lex specialis derogat generalis), che ha riguardo al contenuto materiale della norma e determina la prevalenza di quella che fissa una disciplina più specifica. 03. Cosa si intende per asimmetrie normative? Occorre innanzitutto sottolineare come esse si leghino alla presenza, nell’ordinamento, di alcune norme dotate di caratteristiche giuridiche peculiari. Tra queste norme peculiari si ricordino, ad esempio: 1) le norme imperative di diritto internazionale generale o norme di jus cogens: norme generali inderogabili dalle norme convenzionali, cioè dalla volontà delle parti ad un trattato; 2) le norme da cui scaturiscono obblighi collettivi (erga omnes ed erga omnes partes) 3) le norme la cui violazione determina per lo Stato una responsabilità aggravata e non ordinaria da atto internazionalmente illecito; 4) alcune norme convenzionali poste a tutela dei diritti umani che sono interpretate in modo peculiare dalle Corti internazionali onde garantirne la prevalenza su altre norme convenzionali del diritto internazionale 5) l’art. 103 della Carta dell’ONU che sancisce la prevalenza per lo Stato membro degli obblighi nascenti dalla Carta sugli obblighi assunti in base a qualsiasi altro trattato. Una parte della dottrina nonché la Commissione di Diritto Internazionale in un Report del 2006, hanno fatto riferimento a tali asimmetrie evocando l’idea di una “gerarchia informale” o addirittura di una «gerarchia sensu strictu» (nel solo caso del rapporto tra norme di jus cogens ed altre norme internazionali). In particolare, la Commissione di Diritto Internazionale ha riconosciuto l’esistenza di una significativa prassi a conferma di quella «percezione informale» secondo cui alcune norme sono più importanti di altre e, in caso di conflitto, occorre dare applicazione a tali importanti norme. Mancando, in ambito internazionale, la possibilità di configurare una gerarchia formale sulla falsariga di quella che ordina le fonti nel diritto statuale, la Commissione di Diritto Internazionale adotta a tale proposito la locuzione “gerarchia informale”.
01. Nel caso Al-Jedda la Corte di Strasburgo ritenne che: l'adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani 02. Qual'era la problematica oggetto del caso Kadi? A quali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione europea? La Corte di Giustizia Europea ha annullato la decisione dei Governi Europei del blocco dei fondi e delle proprietà di Yassin Adbullah Al Kadi, sceicco saudita accusato di aver finanziato con la sua attività l'organizzazione terrorista di Al Qaeda. Yassin Al Kadi, era stato infatti segnalato dalle autorità investigative internazionali come ricercato per aver finanziato Al Qaeda, chiedendo così alle autorità locali di imporre il blocco dei suoi conti correnti bancari e il sequestro dei suoi beni, nonchè il congelamento delle sue attività. Per lungo tempo, Al Kadi ha portato avanti una battaglia legale affermando l’illegalità della sentenza emessa non da una Corte di Giustizia, ma da autorità amministrative su ordine dei Governi. Da parte loro, i Governi hanno sempre difeso la legittimità dei provvedimenti affermando che l’azione rientrava nel quadro delle leggi anti-terroristiche e delle politiche di lotta al terrorismo. Kadi aveva impugnato il Regolamento dell’Unione lamentando la violazione del diritto alla difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva riconosciuti dagli artt. 41, par. 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Dopo una lunga vicenda giudiziaria (che ha portato il Tribunale dell’Unione europea a pronunciarsi due volte tra il 2005 ed il 2013, così come la Grande Camera della Corte di Giustizia), nella sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia, accogliendo le censure di Kadi, si pronunciò per la tutela effettiva dei diritti fondamentali dell’individuo, anche quando la tutela entrasse in contrasto con gli obblighi gravanti sugli Stati membri dell’Unione ai sensi dell’art. 103 della Carta, in ragione del fatto che i diritti fondamentali comunque «costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione» e meritano sempre una tutela effettiva. 03. Qual'era la problematica oggetto del caso Al-Jedda? A quali conclusioni è giunta la Corte di Strasburgo? ll caso Al-Jedda riguardava un cittadino irakeno detenuto per oltre tre anni in una prigione in Iraq gestita dalle forze armate britanniche senza che venisse formulato nei suoi confronti un capo di imputazione e gli fossero indicate le prove a suo carico. Al-Jedda lamentava la violazione dell’art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma la Gran Bretagna, inter alia, obiettava che l’obbligo impostole dalla Risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di Sicurezza, dell’8 giugno 2004, di garantire la sicurezza in Iraq, anche detenendo individui considerati pericolosi, prevaleva e disapplicava l’obbligo dell’art. 5, par. 1, di non privare in modo arbitrario della libertà l’individuo. La Corte di Strasburgo accolse il ricorso di Al-Jedda affermando che, salvo esplicita o implicita e contraria indicazione (mancante nella Risoluzione 1546), si doveva sempre presumere che il Consiglio di Sicurezza non intendesse obbligare gli Stati membri dell’ONU a violare i diritti fondamentali dell’individuo. Tale presunzione autorizzava dunque la Corte ad interpretare la Risoluzione 1546 in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi a non riconoscere la primazia della prima e la disapplicazione della seconda a discapito della protezione dei diritti fondamentali.