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Paniere Diritto Penale - Laurea Magistrale Giurisprudenza 2026
Tipologia: Panieri
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Parte Generale - Test di fine lezione 01 - Tommaso Guerini 01.1. L'epoca attuale si caratterizza per una grande sensazione di incertezza 01.2. Il pensiero illuministico, anche in materia penale viene sempre più spesso messo in discussione 01.3. I social media e le nuove tecnologie digitali stanno determinando una significativa mutazione nei meccanismi decisionali dei cittadini, che pone seri rischi alla democrazia 01.4. Le tensioni populiste incidono anche sul diritto penale 01.5. Secondo Filippo Sgubbi viviamo nell'epoca del diritto penale totale 01.6. Un aggettivo molto utilizzato per definire il diritto penale contemporaneo è ipertrofico 01.7. La legge penale si presenta sempre di più incerta ed efficace 01.8. Uno dei settori di maggiore crisi del tradizionale approccio penalistico riguarda il principio di legalità 01.9. In questa fase storica, quale soggetto riveste un ruolo di maggiore protagonismo nel sistema penale la Magistratura 01.10. Il ruolo del penalista, oggi consiste nel cercare di dare ordine alla complessità di fonti, illeciti per "riordinare" il sistema penale Parte Generale - Test di fine lezione 02 - Tommaso Guerini 02.1. La storia del diritto penale è antica quanto l'uomo 02.2. Il diritto penale assolve alla funzione
punitiva 02.3. Il diritto penale, in una prospettiva comparatistica pur presentando delle costanti, risente della tradizione giuridica di ogni singolo Stato 02.4. Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria è il fondamento del diritto penale moderno 02.5. Prima dell'Illuminismo il diritto penale si caratterizzava per confusione e crudeltà 02.6. Cesare Beccaria era favorevole alla tortura in alcuni rari casi 02.7. Secondo Beccaria, la presunzione di innocenza è un principio fondamentale per garantire l'integrità fisica e morale dell'accusato 02.8. Il pensiero Illuministico è alla base della tradizione giuridica occidentale 02.9. La pena di morte è ancora applicata in più di 50 Stati del mondo 02.10. La tortura si applica ancora, senza dichiararlo ufficialmente Parte Generale - Test di fine lezione 03 - Tommaso Guerini 03.1. Il primo Codice penale emanato in Italia a seguito della diffusione del pensiero illuminista fu quello di Pietro Leopoldo nel Granducato di Toscana 03.2. Il diritto penale italiano dell'800 fu fortemente influenzato dal Codice penale francese 03.3. In Germania, Federico II abolì la tortura 03.4. Secondo Feuerbach tre sono i limiti fondamentali che devono essere posti al potere statale: la legge, il fatto, la considerazione meramente giuridica della pena 03.5. Il massimo esponente della Scuola classica fu
04.8. Il più importante progetto di riforma del Codice Rocco è stato quello presentato dalla commissione Vassalli 04.9. Nella rilettura del Codice Rocco ha svolto un ruolo fondamentale la Costituzione del 1948 04.10. Per salvare la centralità del Codice penale, nel 2018 il legislatore ha introdotto il principio della riserva di Codice Parte Generale - Test di fine lezione 5 - Tommaso Guerini 05.1. In materia penale la Costituzione: è il perno attorno al quale ruota l'intero sistema 05.2. Il principio di legalità: è il principio fondamentale della materia penale 05.3. Il principio di legalità ha quali sottopartizioni: riserva di legge, tassatività, determinatezza, irretroattività della legge penale sfavorevole 05.4. Il principio di materialità viene espresso con la massima: nullum crimen sine actione 05.5. Il principio di materialità: è un corollario del più generale principio di laicità che informa l'intera Costituzione 05.6. Secondo il principio di offensività: possono essere puniti solo reati che ledano beni o interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico 05.7. Il principio di offensività è rivolto: al legislatore e ai giudici 05.8. Il bene giuridico: è l'interesse o l'insieme di interessi tutelati dalla norma penale 05.9. Secondo la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico: poiché la libertà personale è un bene fondamentale in Costituzione, la norma penale deve tutelare un interesse di pari rango, altrimenti è illegittima
05.10. La teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico è stata elaborata da: Franco Bricola 6 - Parte Generale - Test di fine lezione 6 - Tommaso Guerini 06.1. Il principio di riserva di legge in materia penale è previsto dall'art. 25, II comma, Cost. 06.2. Il principio di riserva di legge in materia penale investe il Parlamento 06.3. La scelta di individuare nel Parlamento l'organo deputato ad assumere decisioni in materia penale (principio di riserva di legge) è coerente con il principio democratico e mira ad evitare che il diritto penale sia uno strumento di lotta politica 06.4. La nozione di "legge" in materia penale comprende la legge parlamentare, ma anche gli atti aventi forza di legge 06.5. Il decreto legge in materia penale è ammesso, nonostante le riserve di parte della dottrina 06.6. La riserva di legge in materia penale è relativamente o tendenzialmente assoluta 06.7. Una norma penale "in bianco" è una norma penale nell'ambito della quale l'intera fattispecie è descritta mediante rinvio a fonti extrapenali 06.8. Il rinvio a fonti sublegislative in materia penale è ammesso nella misura in cui si tratti di elementi di natura tecnica, purché gli elementi essenziali del fatto siano descritti dalla legge penale 06.9. In materia penale, la consuetudine incriminatrice non è ammessa 06.10. In materia penale, la desuetudine è ammessa Parte Generale - Test di fine lezione 07 - Tommaso Guerini 07.1. La legalità penale: si snoda oramai sul duplice piano del diritto interno e di quello europeo
oltre ad essere sancito dai primi tre capoversi dell'art. 2 c.p., secondo l'orientamento della Corte Costituzionale italiana trova la propria copertura costituzionale nell'art. 3 Cost. 08.4. Il principio di irretroattività della norma incriminatrice comporta che ciascun consociato, prima di agire, sia posto nella condizione di sapere come l'ordinamento considera la sua condotta, di conoscere le conseguenze a cui va incontro e di prevedere quale sarà la decisione dell'autorità chiamata a valutare il suo operato. 08.5. Il principio di irretroattività strettamente inteso attiene, anzitutto, alla previsione del reato e della pena in senso stretto 08.6. Il mutamento giurisprudenziale in senso sfavorevole all'imputato, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, connesso all'interpretazione dell'art. 7 CEDU, rientra nell'ambito del principio di irretroattività e, dunque, non può essere fatto valere nei confronti dell'imputato 08.7. Per stabilire quando si verifica un fenomeno successorio in materia penale bisogna guardare al momento di entrata in vigore della legge 08.8. Se si utilizza il criterio della "condotta" per stabilire il tempus commissi delicti, si dovrà guardare al momento in cui si realizza l'azione o l'omissione penalmente rilevante 08.9. Nei reati causalmente orientati, il momento rilevante per la determinazione del tempus commissi delicti coincide secondo un orientamento, con il momento in cui si realizza l'ultimo atto sottoposto ai poteri di signoria dell'agente 08.10. Nei reati abituali, il momento rilevante per la determinazione del tempus commissi delicti coincide con quello in cui viene in essere la condotta plurima, mediante reiterazione degli atti tipici. Parte Generale - Test di fine lezione 09 - Tommaso Guerini 09.1. Il diritto penale si caratterizza Per le sanzioni previste in caso di violazione di un precetto avente natura penale 09.2. La storia recente del diritto penale si caratterizza, tra l'altro per un lento percorso di umanizzazione della pena
09.3. Le funzioni della pena sono quattro 09.4. La pena è inannanzitutto un castigo volto a punire quello che il reo ha fatto in passato 09.5. La prevenzione generale negativa consiste nell'impedire o ridurre la commissione dei reati mediante la paura della pena 09.6. La prevenzipone generale positiva indica il ruolo che la pena svolge nel confermare nei consociati il giudizio di disapprovazione sociale che si accompagna alla realizzazione di un crimine 09.7. Secondo la Costituzione le pene devono tendere alla rieducazione del reo, e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 09.8. Il principio di meritevolezza prevede che nella reazione penale vada considerato il tipo di bene giuridico offeso e le modalità di lesione 09.9. Il principio di proporzionalità è una estrinsecazione del principio di extrema ratio 09.10. Il reato si caratterizza per essere di creazione legislativa, di formulazione precisa, per avere carattere personale, ovvero atteggiarsi a fatto tendenzialmente colpevole e prevedere una delle sanzioni previste dall'articolo 17 del codice Parte Generale - Test di fine lezione 10 - Tommaso Guerini 10.1. Affinché il ricorso ad una sanzione penale sia legittimo occorre che il fatto tipico e antigiuridico sia anche colpevole, ossia che la sua realizzazione possa essere 'personalmente' rimproverata all'autore 10.2. La colpevolezza può essere sia un principio costituzionale, sia una categoria dogmatica 10.3. Il principio di colpevolezza è espresso dall'articolo 27 della Costituzione 10.4. Il portato minimo del principio di colpevolezza è costituito dal divieto di responsabilità per fatto altrui
11.8. L'omissione di soccorso è un reato omissivo proprio 11.9. Il reato a forma libera è rilevante soprattutto in tema di accertamento del nesso causale 11.10. L'omicidio è un reato a forma libera Parte Generale - Test di fine lezione 12 - Tommaso Guerini 12.1. Un reato di danno è una fattispecie per integrare la quale occorre che vi sia una lesione effettiva e concreta a un bene giuridico 12.2. I reati di pericolo si distinguono tra reati di pericolo astratto e di pericolo concreto 12.3. Tra i reati di pericolo, presentano profili di illegittimità costituzionale quelli di pericolo astratto 12.4. I reati permanenti sono quelli in cui l'offesa al bene si protrae nel tempo 12.5. Nella categoria dei reati di durata sono compresi reati abituali e reati permanenti 12.6. L'associazione per delinquere è un reato permanente 12.7. Nei reati permamenti, l'elemento soggettivo deve sussitere al momento in cui comincia la condotta 12.8. Nei reati di pura condotta la condotta può essere attiva o omissiva 12.9. Nei reati di mera condotta non occorre accertare il nesso causale 12.10. L'evento in senso giuridico coincide con la lesione dell'oggetto giuridico del reato Parte Generale - Test di fine lezione 13 - Tommaso Guerini 13.1. La condotta del reato può essere
attiva e omissiva, dolosa e colposa 13.2. La condotta omissiva si fonda su elementi naturalistici e normativi 13.3. Il reato omissivo proprio presenta profili rispetto al priincipio di materialità 13.4. Secondo la teoria causale, l'azione penalmente rilevante è mera modificazione del mondo esterno, per cui l'elemento soggettivo del reato non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando solo sul piano della colpevolezza. 13.5. Secondo la teoria finalistica, l'azione penalmente rilevante è un comportamento umano indirizzato al raggiungimento di un determinato obiettivo predeterminato, in relazione al quale l'uomo è in grado di prevederne le possibili conseguenze 13.6. Secondo la teoria sociale, l'azione penalmente rilevante è ogni risposta dell'uomo ad una pretesa nascente da una situazione riconosciuta, o almeno riconoscibile, attuata grazie alla messa in atto di una possibilità di reazione liberamente scelta tra quelle disponibili 13.7. I presupposti dell'azione non rientrano nell'ambito dell'elemento volitivo dell'autore ma devono da questi essere comunque conosciuti 13.8. Si definisce oggetto materiale del reato la persona o la cosa sulla quale ricade la condotta dell'agente 13.9. Si definisce soggetto passivo del reato il titolare del bene giuridico leso dal reato 13.10. Si definisce danneggiato dal reato il soggetto che ha subito, un danno - patrimoniale o non patrimoniale - derivante dal reato Parte Generale - Test di fine lezione 14 - Tommaso Guerini 14.1. Il nesso di causalità: lega la condotta all'evento 14.2. La definizione di "evento" in senso penalistico: si riferisce unicamente alla o alle conseguenze della condotta previste dalla norma incriminatrice
15.5. L'assistente bagnante: ha una posizione di garanzia di protezione derivante da contratto: 15.6. L'obbligo di impedire nascente da contratto: sorge dal momento in cui l'obbligato venga a contatto con la specifica situazione che ha l'obbligo di neutralizzare 15.7. Il presupposto del reato di omessa denuncia da parte di un pubblico ufficiale: consiste nell'aver avuto notizia del reato nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni 15.8. Il presupposto della condotta di cui al primo comma del reato di omissione di soccorso: è aver trovato un fanciullo abbandonato o smarrito di meno di 10 anni o un'altra persona inacapace di provvedere a se stessa 15.9. La previsione dei reati omissivi impropri: è prevista dal combinarsi dell'art. 40 co. 2 c.p. e di una norma di parte speciale 15.10. La causalità reale nei reati omissivi: è un effettivo rapporto di causalità tra un dato antecedente ed un evento conreto Parte Generale - Test di fine lezione 16 - Tommaso Guerini 16.1. Secondo la teoria tripartita, l'antigiuridicità è il secondo elemento costitutivo del reato, dopo la tipicità del fatto 16.2. Le cause di giustificazione escludono la tipicità del fatto 16.3. Le cause di giustificazione sono ricavabili dall'intero ordinamento 16.4. Le cause di giustificazione secondo il modello esplicativo c.d. monistico, sottendono tutte un bilanciamento di interessi 16.5. L'art. 59 co. 1 c.p. stabilisce che le circostanze che escludono la pena vengano valutate a favore dell'agente, anche se non conosciute o per errore ritenute insussistenti 16.6. L'art. 59 co. 4 c.p.
enuclea la disciplina delle cause di esclusione della pena c.d. putative 16.7. L'errore richiamato dall'art. 59 co. 4 c.p. è dato dall'erronea supposizione della esistenza degli estremi fattuali di una fattispecie descritta dalla norma che configura una causa di giustificazione 16.8. L'art. 55 c.p. disciplina il superamento colposo dei limiti delle cause di giustificazione 16.9. L'art. 55 c.p. esclude la responsabilità dell'agente quando egli realizza il fatto con colpa 16.10. La disciplina sull'eccesso colposo si distingue da quella sulla causa di giustificazione putativa, perché, nell'ipotesi contemplata dall'art. 55 c.p., la scriminante di fatto esiste ma l'agente supera colposamente i limiti del comportamento consentito. Parte Generale - Test di fine lezione 17 - Tommaso Guerini 17.1. Il consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p. è una causa di giustificazione generale 17.2. Secondo la dottrina maggioritaria, l'art. 50 c.p. è espressione del principio di prevalenza dell'autoderminazione del singolo titolare del bene giuridico, il quale, consentendo alla sua lesione o messa in pericolo, rinuncia alla sua tutela penalistica 17.3. La causa di giustificazione prevista dall'art. 50 c.p. si può applicare a tutte le fattispecie incriminatrici che non prevedono il dissenso come elemento costitutivo del reato 17.4. Per avere efficacia scriminante, il consenso deve essere prestato validamente, cioè per scelta non condizionata da errore, violenza o dolo negoziale 17.5. Il consenso può essere prestato dal soggetto passivo del reato e, quando la rappresentanza risulti compatibile con l'atto consentito, anche dal rappresentante legale o volontario 17.6. Il consenso può avere ad oggetto diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali, ma a condizioni diverse a seconda del tipo di bene giuridico preso in considerazione 17.7. Per avere efficacia scriminante, il consenso
18.8. L'ottemperanza a un ordine ha rilievo scriminante, secondo la disciplina contenuta nei capoversi dell'art. 51 c.p.: quando l'ordine venga dato nell'ambito di qualsiasi rapporto di subordinazione gerarchica disciplinato dal diritto pubblico 18.9. La legittimità dell'ordine: va accertata sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale 18.10. Se l'ordine è illegittimo: risponde del reato chi ha dato l'ordine e chi l'ha eseguito, a meno che quest'ultimo abbia creduto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo Parte Generale - Test di fine lezione 19 - Tommaso Guerini 19.1. La legittima difesa: è una causa di giustificazione generale 19.2. Secondo la dottrina maggioritaria, l'art. 52 c.p.: è espressione del diritto di autotutela che lo Stato, a determinate condizioni, riconosce ai singoli 19.3. Il base all'art. 52 co. 1 c.p., la scriminante ricorre: quando chi ha commesso il fatto vi è costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché vi sia proporzione tra difesa e offesa 19.4. Il pericolo di cui all'art. 52 co. 1 c.p. è attuale: fintantoché l'azione lesiva del bene che si vuole difendere non si esaurisce 19.5. Per la configurabilità della scriminante, è necessario che: secondo la più recente dottrina, l'offesa sia arrecata sine jure, ossia in tutti i casi in cui difetti un titolo legittimante che abiliti l'aggressore a recare l'offesa 19.6. Sono "diritti", la cui difesa è legittima ai sensi dell'art. 52 c.p.: sia diritti personali che patrimoniali 19.7. La necessità della difesa: ricorre quando l'agente non può sottrarsi al pericolo di lesione senza offendere l'aggressore 19.8. La difesa è proporzionata all'offesa: il male inflitto all'aggressore è inferiore, eguale o tollerabilmente superiore, al male da lui minacciato
19.9. Nei casi di legittima difesa "domiciliare", descritti dall'art. 52 co. 2-3- c.p., viene presunta: la proporzione tra difesa e offesa 19.10. Secondo la più recente giurisprudenza, nell'ipotesi descritta dal quarto comma dell'art. 52 c.p., viene presunta: la proporzione tra difesa e offesa Parte Generale - Test di fine lezione 20 - Tommaso Guerini 20.1. L'uso legittimo delle armi: è una causa di giustificazione generale 20.2. Secondo la dottrina maggioritaria, l'art. 53 c.p.: è espressione del diritto di autotutela che lo Stato, a determinate condizioni, riconosce ai singoli 20.3. L'uso legittimo delle armi si distingue dalla legittima difesa: sia per il fine sia per i soggetti 20.4. La scriminante prevista dall'art. 53 c.p.: può essere invocata dal pubblico ufficiale o dal privato che, su sua richiesta, gli presti assistenza 20.5. Per "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 53 c.p., s'intende: i pubblici ufficiali che appartengono alla "forza pubblica", ossia a quei corpi che sono preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblico 20.6. L'uso dell'arma deve essere effettuato: per adempiere un dovere del proprio ufficio 20.7. L'uso dell'arma: deve essere necessitato dalla violenza o dalla resistenza altrui, o per evitare la consumazione dei reati individuati dall'art. 53 c.p. 20.8. L'uso dell'arma è necessario: quando non era possibile utilizzare mezzi di coazione fisica differenti e, comunque, meno lesivi 20.9. La violenza che legittima l'uso delle armi: non necessariamente deve integrare gli estremi dei delitti di cui agli artt. 336- 337 c.p.; può consistere in una minaccia, purché sia seria e grave; non necessariamente deve essere diretta contro la persona del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che ostacoli l'adempimento di un dovere del suo ufficio
per le conseguenze sul piano civilistico del fatto scriminato Parte Generale - Test di fine lezione 22 - Tommaso Guerini 22.1. La "colpevolezza": è diventata un principio costituzionale in seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale 22.2. La concezione psicologica della colpevolezza: distingue in modo netto la valutazione giuridica del reato da quella morale 22.3. La concezione normativa della colpevolezza considera: il furto di una persona ricca più grave rispetto a quello di una persona povera 22.4. I requisiti della "colpevolezza" sono: il dolo e la colpa, l'assenza di scusanti, la conoscenza o la conoscibilità della legge violata, la capacità di intendere e di volere 22.5. La capacità di volere si riferisce: alla capacità di autodeterminarsi liberamente 22.6. L'art. 27 co.1 inizialmente era interpretato in tal senso: divieto di responsabilità per fatto altrui 22.7. L'art. 5 c.p., prima della pronuncia della Corte Costituzionale, recitava: "Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale" 22.8. L'art. 5 c.p., dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, recita: "Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale dovuta a colpa" 22.9. Reinhard Frank: ha contribuito in maniera decisiva all'evoluzione della concezione normativa della colpevolezza 22.10. Le scusanti: devono essere assenti per rendere un fatto "colpevole" Parte Generale - Test di fine lezione 23 - Tommaso Guerini 23.1. Il dolo intenzionale si configura: quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto 23.2. Il dolo diretto si configura:
configura quando l'agente conosce come certi gli elementi del fatto, e prevede come sicuro, o altamente probabile, che il suo comportamento realizzerà la fattispecie incriminatrice 23.3. Il dolo eventuale si configura: configura quando l'agente conosce come certi gli elementi del fatto, e prevede come sicuro, o altamente probabile, che il suo comportamento realizzerà la fattispecie incriminatrice 23.4. La rappresentazione e la volizione devono avere ad oggetto: l'intero fatto 23.5. Il delitto di sequestro a scopo di estorsione è: un reato per cui è previsto il dolo specifico 23.6. Il delitto di strage è: un reato per cui è previsto il dolo specifico 23.7. il delitto di furto è: un reato per cui è previsto il dolo specifico 23.8. Nei casi di dubbio su un elemento del fatto: si integra la rappresentazione del fatto tranne in quei casi in cui la legge richiede la conoscenza piena e certa dell'esistenza di un elemento del fatto 23.9. Il comparaggio è: è una contravvenzione che deve necessariamente essere commessa con dolo 23.10. La rovina di edificio o di altre costruzioni è: una contravvenzione che deve necessariamente essere commessa per colpa Parte Generale - Test di fine lezione 24 - Tommaso Guerini 24.1. Il delitto è colposo: se compiuto in violazione di regole cautelari codificate oppure con negligenza, imprudenza, imperizia 24.2. Le regole cautelari: possono essere o codificate o dettate dall'esperienza 24.3. La negligenza: è l'omesso compimento di un'azione doverosa 24.4. L' imperizia: è la carenza di abilità nello svolgere un'attività tecnica o professionale