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Diritto Processuale Civile: Esercizi e Domande a Scelta Multipla - Prof. Caporusso, Panieri di Diritto Processuale Civile

Paniere Completo Diritto Processuale Civile Domande a Risposta Multipla e Domande Aperte

Tipologia: Panieri

2022/2023

In vendita dal 16/01/2023

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DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
Lezione 002
01. La giurisdizione contenziosa ha natura:
otransattiva
osostitutiva
ointegrativa
oconciliativa
02. La giurisdizione c.d. volontaria ha natura:
osostitutiva
ointegrativa
otransattiva
oconciliativa 
Lezione 004
01. La tutela giurisdizionale dei diritti si esplica in:
otutela di cognizione e tutela esecutiva
otutela esecutiva e tutela cautelare
otutela di cognizione, tutela esecutiva e tutela cautelare
otutela di cognizione e tutela cautelare 
Lezione 005
01. Le azioni di cognizione riguardano:
ola tutela di accertamento, la tutela di condanna e la tutela esecutiva
ola tutela di accertamento, la tutela costituiva e la tutela di condanna
ola tutela di accertamento, la tutela costitutiva e la tutela esecutiva
ola tutela di accertamento, la tutela costitutiva e la tutela d'urgenza
02. Le azioni costitutive:
osono possibili solo se hanno per oggetto un diritto disponibile
osono tipiche
osono possibili solo se hanno per oggetto un diritto indisponibile
osono atipiche
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DIRITTO

PROCESSUALE

CIVILE

Lezione 002

01. La giurisdizione contenziosa ha natura: o transattiva o sostitutiva o integrativa o conciliativa 02. La giurisdizione c.d. volontaria ha natura: o sostitutiva o integrativa o transattiva o conciliativa **Lezione 004

  1. La tutela giurisdizionale dei diritti si esplica in:** o tutela di cognizione e tutela esecutiva o tutela esecutiva e tutela cautelare o tutela di cognizione, tutela esecutiva e tutela cautelare o tutela di cognizione e tutela cautelare **Lezione 005
  2. Le azioni di cognizione riguardano:** o la tutela di accertamento, la tutela di condanna e la tutela esecutiva o la tutela di accertamento, la tutela costituiva e la tutela di condanna o la tutela di accertamento, la tutela costitutiva e la tutela esecutiva o la tutela di accertamento, la tutela costitutiva e la tutela d'urgenza 02. Le azioni costitutive: o sono possibili solo se hanno per oggetto un diritto disponibile o sono tipiche o sono possibili solo se hanno per oggetto un diritto indisponibile o sono atipiche

03. Oggetto di tutela attraverso l’azione di condanna sono: o i diritti personali di godimento o i diritti soggettivi o i diritti potestativi o gli interessi legittimi 04. La proponibilità dell’azione di mero accertamento: o è imprescrittibile o è soggetta ad un termine di prescrizione breve o è imprescrittibile, tranne i casi previsti dalla legge o è soggetta ad un termine di prescrizione ordinaria 05. L'azione di accertamento Nel diritto processuale civile, l’attività giudiziale volta a eliminare la controversia tramite accertamento incontrovertibile (con forza di giudicato) dell’esistenza del diritto soggettivo in base cui è sorta (art.2909 c.c.). Le azioni di cognizione, anche quelle di condanna e costitutive, presuppongono l’accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale; tra esse l’azione di accertamento mero assume ruolo specifico, giacché si esaurisce con la dichiarazione dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Tale azione costituisce la tutela cognitiva minima, poiché con essa l’attore tende a risolvere una controversia, sorta in conseguenza della contestazione, dell’esistenza o dell’ampiezza di un diritto soggettivo, o a seguito del vanto, sempre da un terzo, di un diritto soggettivo incompatibile con quello dell’effettivo titolare. Nel primo caso si parla di accertamento dell’esistenza del proprio diritto (azione di mero accertamento positivo); nel secondo di accertamento dell’inesistenza del diritto vantato dal terzo (mero accertamento negativo). Ne consegue che l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) attraverso l’azione di mero accertamento non può consistere in incertezza del suo diritto meramente soggettivo. Occorre che l’incertezza presenti attualità e obiettività, che sia già in atto quando si agisce in giudizio e si manifesti in fatti o atti concreti, che provengano da terzi e creino effettiva incertezza giuridica. Si parla, invece, di accertamento incidentale quando, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., interessa una questione la cui risoluzione ha carattere pregiudiziale rispetto quella principale dedotta in giudizio. Tale accertamento non ha sempre l’efficacia del giudicato, ma solo quando sia previsto o richiesto da una delle parti. In altri casi la decisione ha efficacia meramente incidentale, limitata alla risoluzione della controversia nell’ambito di cui è sorta, dunque può ancora esser oggetto di autonomo giudizio. Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante rimozione di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. AZIONE DI ACCERTAMENTO tramite si chiede accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o accertamento dell’inesistenza di un diritto altrui (accertamento negativo). Ha come finalità render certa l'esistenza di un diritto o rapporto giuridico o l'inesistenza di un diritto vantato che si afferma o non esser mai sorto o estinto. Quando tra le parti sorge contrasto sull'esistenza o contenuto di un diritto o obbligo, si viene a determinare incertezza che rende concreto l'interesse ad agire in via di accertamento. 06. L'azione di condanna Una delle 3 forme di azione civile di cognizione, finalizzata a ottenere dal giudice non solo accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma violato, ma anche accertamento dell’inadempimento di questo diritto dall’obbligato, e la sua condanna alla reintegrazione (in forma specifica o per equivalente) del diritto violato. La sentenza di condanna è il presupposto per la successiva attuazione coattiva del diritto in sede di esecuzione forzata, costituisce titolo esecutivo. Rappresenta inoltre il titolo per

della funzione giurisdizionale, che si limita ad accertare un rapporto giuridico preesistente al processo, senza determinare modifica. Normalmente le sentenze costitutive producono i loro effetti costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto giuridico dedotto da quando passano in giudicato (ex nunc). Talvolta, tuttavia, i loro effetti vengono fatti decorrere, per previsione, dalla proposizione della domanda giudiziale (Es., art. 464 c.c.) o dal momento in cui è sorto il rapporto modificato (es.art. 1458 c.c.). L’azione costitutiva è disciplinata dal C. C.; in particolare, EX ART. 2908 C. C. - titolato "Effetti costitutivi delle sentenze" -è stabilito che «NEI CASI PREVISTI, L'AUTORITÀ PUÒ COSTITUIRE, MODIFICARE O ESTINGUERE RAPPORTI GIURIDICI, CON EFFETTO TRA LE PARTI, EREDI O AVENTI CAUSA». Pertanto, l’azione costitutiva può esser esercitata solo nei casi previsti e, in tali casi, il giudice non si limita ad accertare esistenza e violazione del diritto soggettivo dell’attore, come quid pluris, deve anche costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico; ciò significa che l’attore, tramite azione costitutiva, esercita diritto potestativo, potere di produrre effetto giuridico che incide sulla sfera giuridica dell’altro convenuto, indipendentemente dalla sua volontà e collaborazione. Le azioni costitutive possono esser necessarie, nel caso in cui la costituzione, modificazione o estinzione del rapporto giuridico non può svolgersi per accordo tra le parti, ma è a priori indispensabile rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento in merito. AZIONI COSTITUTIVE azione che può condurre alla nascita di un diritto o di uno status, o a modificazione o estinzione di un diritto o un rapporto giuridico preesistente. L’azione costitutiva trae fondamento dall’art.2908 c.c., rubricato effetti costitutivi della sentenza, in base cui il giudice, nei casi previsti, può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra parti, eredi o aventi causa. Quindi, la tutela costitutiva non è finalizzata all’accertamento e alla successiva attuazione forzata del diritto accertato, ma ad ottenere provvedimento giurisdizionale munito di effetto creativo, modificativo o estintivo della realtà giuridica sostanziale. Caratteristica principale è la tipicità, consentita nei soli casi espressi. Esse sono finalizzate all'emanazione di un provvedimento giurisdizionale che andrà ad innovare le realtà giuridiche preesistenti al processo. In queste azioni, il soggetto cui spetta la legittimazione ad agire esercita potere di richiedere modificazione giuridica attraverso la domanda giudiziale. Abbiamo azioni costitutive necessarie e non, a seconde del carattere disponibile o indisponibile del rapporto giuridico sottoposto a modificazione. Lezione 006

01. La sentenza di condanna generica: o consente al creditore di liquidare discrezionalmente l'ammontare del danno o deve essere necessariamente seguita da una sentenza che liquida l'ammontare del danno o costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata o consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale 02. La condanna provvisionale costituisce titolo per l’esecuzione forzata? o solo se ha per oggetto obblighi non di fare; o si o solo se ha per oggetto obblighi di fare; o no 03. Da quale momento la condanna in futuro produce effetti? o alla scadenza del termine fissato dal giudice o da quando viene pronunciata o dal momento in cui il credito diviene esigibile

o da quando viene impugnata

04. La sentenza di condanna generica cosa accerta? o la mera soccombenza del debitore o l’an del diritto e il quantum della prestazione o l’an del diritto alla prestazione o il quantum della prestazione 05. La condanna provvisionale viene disposta: o su istanza congiunta delle parti o su istanza del creditore o d'ufficio dal giudice o su istanza del debitore 06. Qual è il presupposto della condanna in futuro? o che il convenuto non contesti il proprio inadempimento o che il convenuto sia contumace o che si sia già verificata la violazione del diritto o che non si sia ancora verificata la violazione del diritto 07. Qual è il presupposto della condanna generica? o che la prestazione sia liquida ed esigibile o che la quantità della prestazione sia controversa o che la quantità della prestazione sia certa o che la prestazione sia fungibile **Lezione 007

  1. Cosa è il petitum mediato?** o il bene della vita concretamente richiesto dall’attore con la domanda o le ragioni sulle quali la domanda si fonda o il provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice con la domanda o l'esposizione dei fatti di causa 02. Cosa è il petitum immediato? o l'indicazione dei mezzi istruttori di cui l'attore intende avvalersi o l'esposizione compiuta dei fatti di causa o le ragioni sulle quali la domanda giudiziale si fonda o il provvedimento giurisdizionale chiesto al giudice con la domanda 03. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale La domanda giudiziale rappresenta il diritto o lo status in base cui un soggetto rivendica il bene giuridico di cui al petitum. Rappresenta il titolo su cui l’azione giudiziale si fonda, quali sono i fatti costitutivi del diritto sostanziale vantato in giudizio dall’attore. Individua

d'appello, ricorso per Cassazione o dell'atto di revocazione), perpetuatio legittimationis, ecc…

- Effetti sostanziali conservativi, diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio nella pendenza del processo: come sospensione della prescrizione, impedimento della decadenza, opponibilità della sentenza ai terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, ecc… - Effetti sostanziali attributivi, dirette a far conseguire all'attore vittorioso stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento della domanda: restituzione dei frutti, corresponsione degli interessi sugli interessi, decorrenza dell'obbligo alimentare, ecc… - Effetti sostanziali, conseguibili a seguito di esercizio giudiziale o stragiudiziale del diritto: interruzione della prescrizione, l'impugnazione del licenziamento, ecc… Problema centrale in queste ipotesi è comprendere se questi effetti sono ricollegati ad un atto di citazione valido sia come atto di esercizio dell'azione sia come atto di vocatio in ius sia come atto preparatorio dell'udienza, o sono ricollegati al solo sotto-atto di esercizio dell'azione di compreso nell'atto unitario di citazione. Il problema non trova soluzione esplicita nelle disposizioni che prevedono singoli effetti processuali o sostanziali già che in esse il legislatore si è limitato a ricollegare singoli effetti processuali o sostanziali alla "domanda giudiziale" o "alla notificazione dell'atto con cui s’inizia giudizio". EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE prodotti dalla domanda azionata: che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. In questa tipologia, tali effetti sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri sono collegati al suo accoglimento. Effetti processuali : effetti ricollegati alla litispendenza in senso ampio, cioè alla pendenza del giudizio e sono detti “processuali” perché producono effetti nel processo, cioè sulle situazioni giuridiche processuali, ma non anche sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo. **Lezione 009

  1. Le eccezioni di merito:** o devono essere sollevate nella comparsa di risposta ex art. 167 tempestivamente depositata, a pena di decadenza o hanno ad oggetto l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio o hanno ad oggetto fatti che si presumono sussistenti sino a prova contraria o sono tutte rilevabili d’ufficio 02. Le eccezioni di merito sono quelle con cui: o si propone una domanda riconvenzionale o si allega un fatto estintivo, impeditivo o modificativo per ottenere il rigetto della domanda o si fa valere il difetto di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione o si fa valere il difetto di una condizione dell’azione 03. Le eccezioni di rito: o hanno ad oggetto fatti che si presumono sussistenti sino a prova contraria o hanno ad oggetto la fondatezza dei fatti affermati dall’attore o hanno ad oggetto la mancanza di un presupposto processuale rilevante ai fini della decisione

o hanno ad oggetto l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio

04. Le differenze tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato L'ordinamento può stabilire che oltre ad esser proposta da una parte, l'eccezione è rilevabile d'ufficio dal giudice, nel qual caso si parla di eccezione in senso lato, mentre quando l'eccezione può esser solo proposta da una parte si parla di eccezione in senso stretto. Nel diritto processuale civile le eccezioni sono rilevabili d'ufficio (ciò si evince a contrario dalla disposizione nell'art.112 del C.p.c,), sebbene ve ne siano alcune che devono esser proposte dalle parti (es., quelle di prescrizione e compensazione). DIFFERENZE TRA ECCEZIONI IN SENSO STRETTO ED ECCEZIONI IN SENSO LATO È eccezione il mezzo di difesa del convenuto con cui vuole ottenere rigetto della domanda. Le eccezioni si distinguono in: Eccezioni in senso stretto (o senso proprio): quelle riservate alla parte (solo questa può proporle); Eccezioni in senso lato (in senso improprio): rilevabili d’ufficio (il giudice può rilevarle anche se manca iniziativa di parte. 05. Le eccezioni di merito Tipico strumento difensivo del convenuto, di cui esistono 2 accezioni, una in senso ampio e l’altra in senso stretto. A. L’eccezione di merito in senso ampio comprende qualsiasi difesa posta in essere dal convenuto, sia la mera difesa (=Negazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore a fondamento della sua domanda, senza addurre ulteriori fatti modificativi, impeditivi o difensivi a sua difesa), sia l’eccezione in senso proprio. B. Al contrario, l’eccezione di merito consiste nell’allegazione, dal convenuto, dei fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi, in risposta alla domanda dell’attore e ai rispettivi fatti costitutivi allegati che, standovi alla base, la identificano (Infatti, per considerare un processo pendente su un dato convenuto, non è sufficiente una dichiarazione di intenti dell’attore, del tipo «voglio proporre domanda nei confronti di Tizio convenuto», bensì va identificata dall’allegazione dei fatti costitutivi della domanda, dalla c.d. causa petendi). ES: L’attore chiede che il convenuto sia condannato a pagare una somma che egli gli ha dato a mutuo. Il convenuto potrà limitarsi a negare i fatti allegati dall’attore, affermando che tale somma non gli è mai stata data dall’attore. ECCEZIONI DI MERITO strumento difensivo del convenuto, costituite da fatti impeditivi, modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali (al pari dei fatti costitutivi), in quanto rilevano direttamente ai fini dell’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto dedotto in giudizio e dunque sul merito della lite. 06. La differenza tra eccezioni di rito ed eccezioni di merito L'eccezione di merito consiste nell'allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall'attore (diritto sostanziale per la cui realizzazione è stata esercitata l'azione). Nel processo civile le eccezioni di merito sono fatte valere dal convenuto nella comparsa di risposta, il suo primo atto difensivo. L'eccezione di rito è lo strumento con cui si contesta validità di un atto processuale e si costringe il giudice a pronunciarsi sulla stessa. L’art. 112 c.p.c. prevede 2 tipi di eccezioni: eccezioni di merito in senso stretto, che solo la parte può sollevare, in quanto riguardano il rilevo dei fatti i.m.e. con efficacia costitutiva: ne consegue che il giudice può applicare l’effetto giuridico al fatto e tenerne conto ai fini della decisione solo se la parte ha rilevato tale eccezione; le eccezioni di merito in senso lato, che riguardano i fatti cui anche il giudice, pure d’ufficio, pure in difetto di eccezione di parte, può applicare l’effetto giuridico e tenerne conto ai fini della decisione. Tuttavia, al di là di questa distinzione, l’art. 112 c.p.c. non detta un criterio utile ai fini della qualificazione di un’eccezione nella categoria di quelle in senso stretto o lato. La distinzione non è però priva di rilievo sul piano pratico, in quanto riguarda il tempo di

con cui il proponente chiede venga dato rilievo a un motivo di invalidità del processo o inammissibilità del giudizio (es., difetto di giurisdizione o competenza), ogni ragione per ritardare o evitare di dover eseguire una prestazione. Ciò può avvenire perché il convenuto contesta: il difetto di un presupposto, la mancanza di una delle condizioni dell’azione o la nullità di un atto processuale.

08. Le mere difese Le difese del convenuto: mere difese, eccezioni e domanda riconvenzionale. A fronte dell'atto di citazione o del ricorso, i primi atti del processo posti in esser dall'attore, si pone comparsa di risposta o, secondo una variante terminologica, memoria difensiva, quale primo atto difensivo del convenuto. Contenuto della comparsa di rispostas ono le attività difensive del convenuto. Limitando l'analisi alle sole difese di merito, si può dire sin d'ora che la strategia difensiva del convenuto può atteggiarsi in vari modi. In particolare può consistere: - in atteggiamento di "mera difesa": a il convenuto si limita a contestare esistenza dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda senza allegare fatto ulteriore a quelli indicati dall'attore. Un atteggiamento simile, oltre a lasciare inalterato il diritto fatto valere in giudizio, non allarga il settore dei fatti rilevanti allegati al giudizio; serve solo a rendere controversi, bisognosi di prova, i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda; - il secondo atteggiamento difensivo del convenuto può consistere nella proposizione di "eccezioni di merito", nel far valere in giudizio la rilevanza di fatti impeditivi, modificativi e estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore. Un atteggiamento simile, se lascia inalterato il diritto fatto valer in giudizio dall'attore, allarga il settore dei fatti rilevanti allegati al giudizio che dovranno esser conosciuti dal giudice per pronunciarsi sull’esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Le eccezioni di merito si distinguono in 2 categorie, a seconda siano rilevabili anche d'ufficio (il che costituisce la regola) o solo ad istanza di parte; es. della 2° specie sono eccezioni di prescrizione, annullamento, compensazione, rescissione, inadempimento; es. della 1° specie sono l'eccezione di adempimento, novazione, nullità, ecc… L'eccezione ha funzione difensiva; mira solo a provocare rigetto della domanda dell'attore; pertanto il giudice dovrà pronunciarsi sull'eccezione solo quando intenda accogliere la domanda, non quando ritenga di respingerla ad esempio per difetto di fatto costitutivo; - il terzo atteggiamento difensivo del convenuto consiste nel proporre domande riconvenzionali incompatibili con l'accoglimento della domanda originaria dell'attore. La domanda riconvenzionale è domanda e come tale su essa il giudice (dovrà sempre pronunciarsi (anche se rigetti la domanda originaria per un motivo diverso dall'accoglimento della domanda riconvenzionale incompatibile). Esempi di domande riconvenzionali incompatibili sono la domanda di accertamento del diritto di proprietà a fronte di una domanda originaria di rivendica o riconsegna del bene locato o dato in comodato; domanda di risoluzione per inadempimento, nullità, annullamento, ecc… a fronte della domanda originaria di esecuzione del contratto, ecc… È opportuno sin d'ora avvertire che il convenuto può proporre non solo domande riconvenzionali difensive in quanto incompatibili con l'accoglimento della domanda dell'attore, ma anche domande riconvenzionali non aventi funzione difensiva, il cui cumulo nel processo originario si giustifica per altri motivi. si pensi alla domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo del contratto di compravendita a fronte della domanda originaria di consegna del bene; è infine da accennare alla possibilità per il convenuto di chiamare in causa terzi, che spesso risponde ad esigenze difensive del convenuto. MERE DIFESE Le mere difese sono l’attività difensiva che la parte convenuta può esercitare, per veder respinta la domanda proposta nei suoi confronti. Le mere difese si distinguono in: mere difese in diritto (il convenuto argomentazioni giuridiche) assumono rilevanza retorica, per persuadere il giudice della correttezza della sua soluzione rispetto la quaestio iuris; mere difese in fatto: il convenuto contesta i fatti (di solito costitutivi) allegati dall’attore a fondamento della sua domanda, nega la verità di quei fatti. hanno un

effetto processuale più pregnante: la mera difesa in fatto, consistente in una contestazione specifica della verità del fatto ex adverso allegato, rende il fatto contestato e, per conseguenza, lo rende bisognoso di prova. Lezione 010

01. Quali, tra i seguenti, sono presupposti di validità del processo? o competenza e giurisdizione o competenza e interesse ad agire o competenza e legittimazione ad agire o competenza e legittimazione processuale 02. La giurisdizione è un presupposto processuale che: o attiene alle parti o attiene all'oggetto della causa o attiene al giudice o attiene al rito 03. La capacità è un presupposto processuale che attiene: o al rito o al giudice o alle parti o all'oggetto della causa 04. Quali, tra i seguenti, sono presupposti di esistenza del processo? o giurisdizione e interesse ad agire o giurisdizione e contraddittorio o giurisdizione e competenza o giurisdizione e legittimazione ad agire **Lezione 012

  1. In caso di convenuto straniero, il difetto di giurisdizione:** o può essere sempre rilevato d'ufficio dal giudice o può essere eccepito soltanto dalla parte convenuta o può essere sempre rilevato dalla parte attrice o può essere rilevato d'ufficio se la parte convenuta è contumace 02. Il difetto di giurisdizione: o è rilevato, anche d'ufficio, all'udienza di prima comparizione o è rilevato, anche d'ufficio, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni o è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo o è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato del processo 03. Il regime del difetto di giurisdizione

Trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario a un altro a seguito di un provvedimento del giudice preventivamente adito che declini la sua competenza a seguito dell'accoglimento di un’eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 (purché non ci sia difetto assoluto di giurisdizione, non si tratti di poteri propri della PA) o di un’eccezione d’incompetenza ai sensi dell’art. 38, a seguito del verificarsi di fenomeni giuridici quali quelli descritti agli art. 34-36 e 40 c.p.c. Nei casi enunciati il trasferimento ad altro giudice non avviene d’ufficio ma richiede iniziativa della parte del giudizio più diligente. Infatti il provvedimento con cui il giudice adito declina il giudizio è accompagnato da fissazione di un termine alle parti entro cui il procedimento vada riassunto davanti altro giudice indicato e cancellazione della relativa causa dal ruolo. Quando un processo non può più proseguire in quanto proposto a giudice incompetente, va ripreso nel termine davanti un nuovo giudice designato dal primo. Non viene istituito un nuovo processo, ma il processo originario continua nella sua idonea sede. La translatio iudicii è uno dei tradizionali strumenti processuali nell’ordinamento processuale. Lo strumento, pensato per il processo civile, ha subito nel tempo notevole evoluzione con l’elaborazione giurisprudenziale e le progressive innovazioni introdotte a livello normativo nel nostro sistema. In particolare, l’evoluzione del nostro ordinamento in un sistema articolato che, pur sancendo principio dell’unità della giurisdizione oggi stabilito ex art. 102 e 111 Cost., ammette presenza di giudici speciali, ha offerto alla translatio iudicii nuovi ambiti di applicazione. La disciplina della translatio iudicii trova il fine nella necessità di garantire effettività della tutela giurisdizionale. Nel vigente quadro, opera sia come rimedio rispetto l’erronea identificazione del giudice competente in un plesso giurisdizionale sia nelle ipotesi in cui, in ragione della complessità degli attuali criteri di riparto della giurisdizione, previsti dagli art. 102-103 Cost., vi sia una pronuncia che dichiari il difetto relativo di giurisdizione del giudice adito. TRANSLATIO IUDICII regolato dall’art.59 della l.69/2009, se un giudice ritiene di esser privo di giurisdizione, dichiara il suo difetto di giurisdizione e indica qual è il giudice che ritiene munito di giurisdizione. È posto l’obbligo per qualunque giudice di dichiarare il suo difetto di giurisdizione, di indicare, se esistente, il giudice nazionale munito di giurisdizione. Tramite translatio iudicii è possibile, dopo una sentenza declinatoria della giurisdizione, «continuazione» del processo dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione

03. Il principio della perpetuatio iurisdictionis L'art. 5 c.p.c. stabilisce che "giurisdizione e competenza si determinano riguardo la legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto esse i successivi mutamenti di legge e dello stato di fatto". Giurisprudenza e dottrina maggioritarie erano ferme nel ritenere che la vecchia formulazione dell'art. 5 c.p.c. non consentisse applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis alle ipotesi di mutamenti legislativi sopravvenuti della normativa avente ad oggetto giurisdizione o competenza. Normalmente il legislatore, nel dettare nuova normativa della giurisdizione o della competenza, aveva accortezza di prevedere specifica disciplina transitoria, ma, ove ciò avesse mancato di fare, l'applicazione della regola dell'art. 5 c.p.c. risultava non praticabile, con gravi inconvenienti e in contrasto con l’esigenza di evitare che la durata del processo vada a danno del litigante in quanto tale che pure costituiva la ratio dell'art. 5 c.p.c. La l. 353/90, con la nuova formulazione dell'art. 5 c.p.c., risolve problemi di tale specie, dettando innovazione che, pur essendo destinata a trovare applicazione solo in ipotesi di assenza di specifiche discipline transitorie, non può esser qualificata inutile. Principio di diritto processuale civile, per cui istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su esso e far venir meno la competenza; non determina translatio iudicii. Il principio è accolto nel vigente c.p.c.; infatti l'art. 5, modificato dalla l. n. 353/1990, dispone che giurisdizione e competenza si determinano riguardo la legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto esse i successivi mutamenti della legge o dello stato. Il principio si applica a ogni specie di competenza: per territorio (i mutamenti in corso di giudizio della residenza, domicilio, dimora non hanno su essa influenza), per valore e funzionale.

La locuzione indica il principio basilare del diritto processuale, in base cui la competenza del giudice si determina riguardo lo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni dello stato non determinano spostamenti della giurisdizione o competenza in capo ad altro giudice. Sia le modifiche normative che gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti nel processo non acquistano rilievo rispetto al processo pendente. Perpetuatio iurisdictionis (d. proc. Civ.) Principio in forza di cui giurisdizione [Regolamento (di giurisdizione)] e competenza si determinano riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni dello stato non determinano spostamenti della giurisdizione o competenza in capo ad altro giudice. La formulazione letterale dell'art. 5 c.p.c. aveva favorito l'insorgere di questioni interpretative, inerenti all'eventuale applicabilità del principio della (—), anche in ipotesi di mutamenti di diritto intervenuti in corso di causa (c.d. ius superveniens) sulla disciplina di giurisdizione e competenza, o incidenti sulla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il legislatore ha inteso risolvere tale questione interpretativa, riformulando l'art. 5 con la L. 353/90, precisando che sia le modifiche normative che gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti nel processo non acquistano rilievo rispetto al processo già pendente. Il principio ha chiaro risvolto di utilità pratica e certezza del diritto e la sua finalità è sottrarre il processo alla mutevolezza di quelle circostanze, suscettibili di diventare diverse nel corso del processo, ed evitare che il convenuto, modificando lo stato di fatto o potere politico, intervenendo sulla legislazione, possa vanificare la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). Fuori la giurisdizione e la competenza, la legge processuale è disciplinata dal principio tempus regit actum, in forza di cui le nuove norme si applicano anche ai processi pendenti al momento della loro entrata in vigore. Ciò rende quanto mai opportuna la previsione di una disciplina transitoria, in modo da evitare che un mutamento delle regole del gioco abbia effetti distorsivi rispetto ai processi già pendenti. PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO IURISDICTIONIS Stabilito dall’art 5 c.p.c. indica il principio per cui la competenza del giudice si determina riguardo lo stato di fatto alla proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni dello stato non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice. Sia modifiche normative che eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti nel processo non acquistano rilievo rispetto al processo già pendente. Lezione 014

01. Sino a quando è proponibile il regolamento di giurisdizione? o sino alla pronuncia di una qualsiasi sentenza, anche non definitiva o sino al provvedimento che dichiara la sospensione del processo o sino al deposito delle memorie istruttorie o sino alla pronuncia della sentenza definitiva 02. Dinanzi a quale giudice si propone il regolamento di giurisdizione? o al giudice della causa di merito e alle Sezioni semplici della Cassazione o alle Sezioni semplici della Corte di cassazione o al giudice della causa di merito o alle Sezioni unite della Corte di cassazione 03. Una volta proposto il regolamento di giurisdizione, il giudice della causa in relazione alla quale è stato proposto: o deve sospendere il giudizio o trasmette gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene, in attesa della definizione della questione di giurisdizione

poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. È volto a consentire alla parte di chiedere accertamento della giurisdizione del giudice adito, ricorrendo alle Sezioni Unite della Cassazione prima che la causa sia stata decisa nel merito in 1° grado. Dopo tale momento il (—) non è più ammissibile e l'eventuale difetto di giurisdizione potrà esser fatto valere con ordinari mezzi d'impugnazione (appello, ricorso in cassazione). Il (—) ha in sostanza la funzione di risolvere preventivamente le questioni di giurisdizione, rappresentate dai conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e speciale, o tra stessi giudici speciali; i conflitti di attribuzione che sorgono fra autorità giudiziaria ordinaria e PA, allorché sia controverso se su una materia sussista potere del giudice ordinario di giudicare o si tratti di materia rimessa solo a una valutazione insindacabile della P.A. Dopo il ricorso, il giudice dinanzi cui pende la causa doveva sospendere il processo, che doveva poi esser riassunto nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiarava la giurisdizione. La necessaria sospensione del processo, a seguito della proposizione del (—), ha favorito uso distorto di tale istituto, rivolto a fini dilatori. Perciò la L. 353/90 ha eliminato l'automaticità dell'effetto sospensivo, attribuendo al giudice potere di escludere la sospensione quando l'istanza di (—) appaia inammissibile o la contestazione della giurisdizione infondata (art. 367 c.p.c.). Il (—) non è un mezzo di impugnazione, in quanto è un rimedio preventivo con cui non viene impugnata alcuna sentenza. In ciò il (—) si differenzia dal regolamento di competenza. REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE Disciplinato dall’art 41 c.p.c., previsto dall’ordinamento per far decidere le questioni di giurisdizione sia a seguito di eccezione di parte, sia a seguito di rilievo ad opera del giudice, in modo vincolante e definitivo. È limitato alle questioni di giurisdizione previste dall’art. 37, quelle tra Giudice ordinario e amministrativo o speciale. Sono previsti 2 tipi: il regolamento di giurisdizione ad istanza di parte e il regolamento proposto dalla PA. Per il primo, l’impiego di questo mezzo consente a ogni parte di ottenere dalla Cassazione la decisione di una questione di giurisdizione, senza attendere che il giudice di 1° grado si pronunci sulla questione di giurisdizione e poi impugnare la sentenza. Per il secondo, la PA che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado che sia dichiarato dalle sezioni unite della Cassazione difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti all’amministrazione, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. Lezione 015

01. Il tribunale è competente in via esclusiva: o per cause relative a misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case o per cause relative a beni mobili, qualunque ne sia il valore o per querela di falso o per cause di risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli e natanti 02. Il giudice di pace è competente, indipendentemente dal valore: o per le cause relative a beni mobili o per le cause relative a rapporti obbligatori o per le cause relative a misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case o per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti 03. Come si determina la competenza per valore? o dall’eccezione del convenuto o dalla perizia del consulente tecnico

o dalla stima del giudice o dalla domanda dell’attore

04. Non sono di esclusiva competenza del giudice di pace: o le cause relative a beni mobili o le cause relative ad apposizione di termini o le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali o le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità 05. La competenza per materia Definita porzione di giurisdizione civile assegnata a ogni giudice. Infatti, acclarato che il potere di decidere la causa spetta ai giudici ordinari, sorge un'altra questione. Allorché non esiste un solo ufficio giudiziario ordinario, rimane da stabilire a quale fra i giudici ordinari (art. 1 del c.p.c.) spetta decidere. E' il legislatore a dover fissare i criteri in base cui distribuire le cause fra giudici. I criteri per individuare il giudice competente risultano materia, valore e territorio. La materia si riferisce a natura o tipo di diritto su cui si controverte; il secondo ad un determinato livello, in termini monetari, del valore economico dell'oggetto della controversia. La distribuzione della competenza per materia e valore si sviluppa in senso verticale, in base la maggiore importanza della causa: giudice di pace, tribunale ordinario, corte d'appello e Cassazione. Il criterio della competenza per territorio realizza distribuzione orizzontale, fra uffici giudiziari sul territorio nazionale. La competenza è un criterio positivo, è il legislatore a dirci quando c’è competenza o no; essa è la quantità di giurisdizione che spetta a ogni giudice nell’abito dell’ordinamento. Al giudice naturale precostituito si arriva grazie all’individuazione dei criteri di competenza. Nell’ordinamento esistono 3 criteri di competenza: materia, valore e territorio. - La competenza per materia (sempre inderogabile) è determinata da legge (Es. la competenza in materia di lavoro è attribuita da legge al tribunale). Il giudice di pace ha competenza per materia ridotta (art.7 c.p.c. che individua le materie di competenza del giudice di pace). Per il tribunale è fondamentale la competenza per materia perché esclude quella per valore (art.9 c.p.c. che individua le materie di competenza del tribunale). - La competenza per valore (sempre inderogabile e che dipende dal valore del bene) è una competenza “secca” perché prescinde dalla difficoltà della causa. Il valore della causa si determina in base alla domanda proposta dall’attore (art. c.p.c. che individua i criteri di determinazione del valore della causa); se sono proposte più domande nei confronti della stessa parte queste si sommano (la domanda di capitale si somma con quella di interessi e risarcimento). Il giudice di pace è competente per valore fino 5 milioni di lire, fino 30 per il risarcimento per infortunistica stradale; oltre 5 e 30 milioni la competenza è del tribunale. COMPETENZA PER MATERIA parte di giurisdizione attribuita a ciascun giudice. Ha lo scopo di attribuire controversie il cui oggetto ha esigenze di celerità a un ufficio giudiziario la cui struttura è in grado di assolvere a tale esigenza (giudice di pace) e di attribuire cause che hanno un oggetto più complesso o delicato a un ufficio giudiziario la cui struttura più complessa è in grado di fare fronte a tale esigenza (tribunale). 06. La competenza per valore

  • La competenza per valore (sempre inderogabile e che dipende dal valore del bene) è una competenza “secca” perché prescinde dalla difficoltà della causa. Il valore della causa si determina in base la domanda proposta dall’attore (art.10 c.p.c. che individua i

o il luogo ove si trovano beni mobili o immobili su cui si procede ad esecuzione forzata

06. In tema di foro esclusivo, la competenza per le cause di opposizione all'esecuzione forzata spetta: o al giudice del luogo dell'esecuzione o al giudice del luogo in cui risiede il creditore o al giudice del foro del consumatore o al giudice del luogo in cui risiede il debitore 07. L'eccezione di incompetenza per territorio, ove non contenga l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente: o si ha per non proposta o deve essere rigettata per infondatezza o può essere integrata successivamente o viene integrata d'ufficio dal giudice 08. La competenza per territorio La competenza per territorio che può esser derogabile (quando le parti possono raggiungere un accordo in base cui le cause non le decide il giudice previsto ma quello designato dalle parti) o inderogabile (quando, come stabilisce l’art.28 c.p.c., non è possibile prevedere clausole dirette a spostare la competenza, questo avviene ad esempio nel caso del lavoro o delle locazioni). Per questo criterio di individuazione della competenza è importante il foro per cui si intende il luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario; vi sono vari fori: un foro generale (che dovrebbe valere per tutte le ipotesi) e dei fori speciali (che valgono per singole controversie) esclusivi (come per le cause che hanno ad oggetto immobili) o concorrenti (fori alternativi che concorrono con quello generale a scelta dell’attore; es. quello scelto per le cause sulle obbligazioni). COMPETENZA PER TERRITORIO l'ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base le disposizioni negli art. 18-30 c.p.c. In particolare, l'art. 18 c.p.c. individua come foro generale delle persone fisiche quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio, mentre il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove ha sede la società (art. 19c.p.c.). I successivi articoli, invece, individuano alcuni fori speciali, in considerazione dei diritti oggetto di controversia. **Lezione 017

  1. Chi può eccepire l’incompetenza per territorio derogabile?** o il convenuto e il giudice o il convenuto o il giudice o l'attore 02. L’eccezione di incompetenza deve essere proposta dal convenuto nella propria comparsa di risposta tempestivamente depositata: o a pena di nullità o a pena di annullabilità o a pena di decadenza o a pena di inefficacia

03. In caso di competenza per territorio derogabile, se le altre parti aderiscono all’indicazione del giudice compiuta dal convenuto: o il processo deve essere riassunto o il processo prosegue o il processo viene interrotto o il processo viene sospeso 04. Chi può eccepire l’incompetenza per territorio inderogabile? o l'attore o il convenuto e il giudice o il giudice o il convenuto 05. Qual è il limite temporale per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio inderogabile? o la prima udienza di trattazione o l'udienza di discussione o l'udienza di assunzione dei mezzi di prova o l’udienza di precisazione delle conclusioni 06. L’incompetenza per materia: o può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni o va eccepita, a pena d’improcedibilità della domanda, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o va eccepita dal convenuto entro la prima udienza di trattazione o va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata 07. L'incompetenza per valore: o va eccepita dal convenuto non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni o va eccepita dal convenuto entro la prima udienza di trattazione o può essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione o può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni 08. Il regime dell'incompetenza Incompetenza. –1. L’incompetenza per materia (5 ss.) è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado, salvo quanto previsto dal co.3 e dall’art.23 co.2. L’incompetenza per territorio (8 ss.) è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare (424) o, se questa manchi (449, 453, 459, 554), entro il termine dell’art.491 co.1. Entro questo termine va riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare. 3. L’incompetenza derivante da connessione (15, 16) è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal co.2. La norma in commento disciplina la dimensione temporale della rilevabilità dei vizi procedimentali conseguenti alla violazione delle disposizioni che regolano la competenza dell’organo giudicante, stabilendo un regime di termini ancorato a una precisa considerazione dell’importanza dei vari criteri di individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi. Sotto questo aspetto occorre sottolineare come, riguardo l’incompetenza per materia, il