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Paniere Diritto Pubblico, Panieri di Diritto Pubblico

Paniere risposte aperte di Diritto pubblico

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 22/06/2024

Mariana24
Mariana24 🇮🇹

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1. LA NORMA GIURIDICA
La norma è una regola di condotta stabilita da autorità o convenuta di comune accordo e di origine
consuetudinaria, che ha per finire di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività
pratica o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. Le norme possono essere dispositive, quando
hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete; di conflitto, quando hanno la finalità di
risolvere le controversie. Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono la generalità, la quale si
riferisce ad una pluralità di soggetti; astrattezza, fa riferimento ad una ipotesi astratta e non ad un singolo caso
concreto; novità, quando la norma regola un comportamento non regolato da precedenti norme; imperatività o
coazione, quando la norma prevede la sanzione; bilateralità, in quanto la norma riconosce un diritto ad un soggetto
e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo ad un altro soggetto; esteriorità, quando l’oggetto della
norma è l’azione esterna del soggetto; coattività, deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza
viene punita applicando una sanzione al trasgressore; relatività, quando varia nel tempo e nello spazio, cioè
all’interno dello Stato stesso e da Stato a Stato.
2. LA CITTADINANZA (ACQUISTO, PERDITA, RINUNCIA)
La cittadinanza è il rapporto giuridico attraverso il quale si determina l’appartenenza di un individuo allo Stato. Si
può acquistare per nascita, avendo almeno un genitore con cittadinanza italiana; per nascita sul territorio italiano
da genitori ignoti o apolidi; per estensione; figlio riconosciuto o dichiarato; minore straniero adottato da cittadino
italiano; coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da
almeno 2 anni nel territorio italiano; per beneficio di legge; per naturalizzazione. Se il cittadino italiano, avendo
accettato un impego pubblico oppure una carica pubblica, cioè presta servizio militare per uno Stato estero, non
ubbidisce all’intimazione del Governo italiano di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare. Se il cittadino
italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico. La rinuncia alla cittadinanza si ha quando una persona stabilisce la sua residenza all’estero. Per quanto
concerne i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, divenuti maggiorenni, possono rinunciare
alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
3. FORME DI GOVERNO
Le forme di Governo sono: 1. la monarchia costituzionale, caratterizzata dalla presenza di 2 organi essenziali il Re di
legittimazione monarchico-ereditaria, titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico. Il Parlamento di
legittimazione elettiva, titolare del potere legislativo. 2. Governo parlamentare, in cui il Governo è l’organo titolare
del potere esecutivo e di indirizzo politico ed è nominato dal Capo dello Stato. È molto importante il rapporto di
fiducia con il Parlamento in cui il Governo è responsabile del proprio operato. Questo legame si instaura con il voto
iniziale di fiducia del Parlamento sul programma presentato dal Governo in occasione del suo insediamento. Se
manca la fiducia il Parlamento può approvare una mozione di sfiducia e indurre il Governo alle dimissioni. 3.
Governo presidenziale, in cui il potere esecutivo è attribuito al Presidente il quale è costituzionalmente Capo di
Stato e Capo di Governo. Il potere legislativo è accordato all’Assemblea. Sia il Presidente sia l’Assemblea sono eletti
dal popolo. 4. Governo semi presidenziale, è una forma intermedia tra il parlamentarismo ed il presidenzialismo,
presentando una struttura dell’esecutivo cd. Diarchia. Da un lato il Presidente della Repubblica, eletto dal popolo,
nomina il Governo; dall’altro lato è Primo Ministro che deve essere espressione della maggioranza parlamentare. 5.
Governo direttoriale, sono presenti solo 2 organi: il Parlamento e il Direttorio o Consiglio federale, nominato dal
Parlamento e rappresenta tutti i partiti in proporzione della loro forza e svolge le funzioni di Governo e Capo dello
Stato.
4. REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dall’art. 75 della Costituzione Italiana. Il
suo ruolo è quello di eliminare leggi o decreti leggi, in modo totale o parziale, attraverso una consultazione della
popolazione. Esso non può essere proposto su ogni tipo di legge, ma è la Costituzione a dettarne le modalità di
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1. LA NORMA GIURIDICA

La norma è una regola di condotta stabilita da autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per finire di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. Le norme possono essere dispositive, quando hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete; di conflitto, quando hanno la finalità di risolvere le controversie. Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono la generalità, la quale si riferisce ad una pluralità di soggetti; astrattezza, fa riferimento ad una ipotesi astratta e non ad un singolo caso concreto; novità, quando la norma regola un comportamento non regolato da precedenti norme; imperatività o coazione, quando la norma prevede la sanzione; bilateralità, in quanto la norma riconosce un diritto ad un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo ad un altro soggetto; esteriorità, quando l’oggetto della norma è l’azione esterna del soggetto; coattività, deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore; relatività, quando varia nel tempo e nello spazio, cioè all’interno dello Stato stesso e da Stato a Stato.

2. LA CITTADINANZA (ACQUISTO, PERDITA, RINUNCIA) La cittadinanza è il rapporto giuridico attraverso il quale si determina l’appartenenza di un individuo allo Stato. Si può acquistare per nascita, avendo almeno un genitore con cittadinanza italiana; per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi; per estensione; figlio riconosciuto o dichiarato; minore straniero adottato da cittadino italiano; coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano; per beneficio di legge; per naturalizzazione. Se il cittadino italiano, avendo accettato un impego pubblico oppure una carica pubblica, cioè presta servizio militare per uno Stato estero, non ubbidisce all’intimazione del Governo italiano di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare. Se il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico. La rinuncia alla cittadinanza si ha quando una persona stabilisce la sua residenza all’estero. Per quanto concerne i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 3. FORME DI GOVERNO Le forme di Governo sono: 1. la monarchia costituzionale, caratterizzata dalla presenza di 2 organi essenziali il Re di legittimazione monarchico-ereditaria, titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico. Il Parlamento di legittimazione elettiva, titolare del potere legislativo. 2. Governo parlamentare, in cui il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico ed è nominato dal Capo dello Stato. È molto importante il rapporto di fiducia con il Parlamento in cui il Governo è responsabile del proprio operato. Questo legame si instaura con il voto iniziale di fiducia del Parlamento sul programma presentato dal Governo in occasione del suo insediamento. Se manca la fiducia il Parlamento può approvare una mozione di sfiducia e indurre il Governo alle dimissioni. 3. Governo presidenziale, in cui il potere esecutivo è attribuito al Presidente il quale è costituzionalmente Capo di Stato e Capo di Governo. Il potere legislativo è accordato all’Assemblea. Sia il Presidente sia l’Assemblea sono eletti dal popolo. 4. Governo semi presidenziale, è una forma intermedia tra il parlamentarismo ed il presidenzialismo, presentando una struttura dell’esecutivo cd. Diarchia. Da un lato il Presidente della Repubblica, eletto dal popolo, nomina il Governo; dall’altro lato è Primo Ministro che deve essere espressione della maggioranza parlamentare. 5. Governo direttoriale, sono presenti solo 2 organi: il Parlamento e il Direttorio o Consiglio federale, nominato dal Parlamento e rappresenta tutti i partiti in proporzione della loro forza e svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato. 4. REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dall’art. 75 della Costituzione Italiana. Il suo ruolo è quello di eliminare leggi o decreti leggi, in modo totale o parziale, attraverso una consultazione della popolazione. Esso non può essere proposto su ogni tipo di legge, ma è la Costituzione a dettarne le modalità di

esecuzione e le regole. Il referendum abrogativo funziona con la modalità del quorum, cioè il numero minimo di elettori affinchè sia valido.

5. CRITERI DI INTERPRETAZIONE – ANTINOMIE – L’antinomia è una situazione di incompatibilità tra due norme che non risulta superabile con l’interpretazione che avviene nel rapporto tra più fonti di diritto. In questo caso, le norme pongono conseguenze diverse ed incompatibili per una medesima fattispecie, per cui l'applicazione dell'una, esclude l'applicazione dell'altra. Tra i criteri di risoluzione troviamo il criterio cronologico che in caso di contrasto tra 2 norme si deve preferire quella più recente; il criterio gerarchico che in caso di contrasto tra 2 norme si deve preferire quella gerarchicamente superiore; il criterio della specialità che in caso di contrasto tra 2 norme si deve preferire quella speciale; il criterio della competenza ovvero quando c'è il contrasto tra 2 norme si deve preferire quella che proviene dalla fonte munita di competenza. 6. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Un atto avente forza di legge, è un attivo normativo emanato dal Governo al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria. Questi atti solitamente sono denominati decreti o ordinanze. La Costituzione osserva 2 atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto legge e il decreto legislativo. Il decreto legge è disciplinato dall’art.77 della Costituzione. È approvato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato dal Presidente della Repubblica. Può essere adottato in casi di necessità o d’urgenza e perde ogni efficacia se non è convertito in legge dal Parlamento nei 60 giorni successivi alla pubblicazione. Il decreto legislativo, o decreto delegato, è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione. È approvato dal Consiglio dei ministri ed è emanato dal Presidente della Repubblica. Piò essere adottato solo a seguito di delega del Parlamento, con legge che specifichi l’oggetto della disciplina, i principi e i criteri direttivi da seguire e il termine entro il quale deve essere emanato. 7. GERARCHIA DELLE FONTI Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento giuridico idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado. Alcune sono più importanti di altre. Per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio più utilizzato è quello gerarchico. In base a questo criterio le fonti vengono collocate su gradini diversi a seconda dell’importanza che viene loro riconosciuta. Esistono 3 livelli gerarchici: I LIVELLO: Fonti Costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale) II LIVELLO: Fonti legislative, o fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali) III LIVELLO: Fonti regolamentari, o fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali) La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quella superiore. Ciò significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida e dovrà essere eliminata, abrogata dall’ordinamento o disapplicata. 8. FONTI PRODUZIONE/COGNIZIONE Con l’espressione fonti del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in: FONTI DI PRODUZIONE: sono atti che contengono norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste, come le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo. Le fonti di produzione di identificano con gli atti e i fatti riconosciuti idonei a modificare o riformare l’ordinamento giuridico. Quindi si distinguono in fonti-atto, le quali sono atti giuridici, norme scritte emanate da organi cui l’ordinamento ha riconosciuto la titolarità del relativo potere, e le fonti-fatto, le quali si identificano con azioni e comportamenti che in presenza di determinati presupposti, l’ordinamento reputa idonei a produrre norme giuridiche.

12. RAPPORTI ETICO SOCIALI (ARTT. 29-34)

I titoli II e III della prima parte della Costituzione sono dedicati a Rapporti etico-sociali e ai Rapporti economici. I rapporti sociali riguardano la famiglia, la salute, l’istruzione. La Costituzione definisce la famiglia come una società naturale, cioè come una forma spontanea di aggregazione sociale. La famiglia costituisce la formazione sociale più elementare, in quanto è diretta a soddisfare alcuni bisogni fondamentali delle persone (rapporti affettivi, aiuto, solidarietà…) e gode in un’ampia autonomia o indipendenza rispetto all’organizzazione statale: lo Stato riconosce i diritti originari della famiglia e non può imporre i propri fini o i propri valori a coloro che ne fanno parte. La Costituzione tutela la famiglia legittima o fondata sul matrimonio, cioè su un impegno giuridico assunto solennemente dai coniugi nei confronti dello Stato, mentre non ha ritenuto opportuno riconoscere la famiglia naturale o di fatto, consistente nella semplice convivenza di due persone non sposate tra di loro. La famiglia si basa sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, salvo i limiti stabili inderogabilmente dalla legge per garantire l’unità del nucleo familiare. Entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli, a provvedere ai loro bisogni materiali e alla loro formazione intellettuale e morale, e questo diritto-dovere riguarda i figli legittimi e anche i figli naturali, cioè nati fuori dal matrimonio, ai quali è riconosciuta la più ampia tutela giuridica e sociale (art. 30). La Costituzione riconosce al padre e alla madre un’autonomia molto ampia, disponendo che lo Stato può intervenire al posto dei genitori soltanto se non sono in grado di assolvere i loro compiti nei confronti dei figli. La Costituzione impone allo Stato di predisporre adeguatamente misure economiche o di altra natura (sussidi, sgravi fiscali, asili-nido ecc.) per agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento, soprattutto in famiglie numerose, dei suoi compiti (art. 31). Un altro diritto fondamentale della persona riguarda la tutela della salute (art. 32). La salute viene tutelata dalla Costituzione come diritto dell’individuo e interesse della collettività. La legge non consente agli individui di disporre liberamente della propria vita e del proprio corpo. Sono vietati l’omicidio di una persona consenziente e gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una diminuzione permanente dell’integrità fisica di una persona. Nel nostro ordinamento, quindi, non sono ammessi l’eutanasia, cioè la soppressione di malati incurabili, e il commercio di organi, ma è possibile la donazione di alcuni organi per salvare la vita di un’altra persona. I principi costituzionali relativi alla salute riguardano la garanzia di cure gratuite per le persone indigenti, cioè per coloro che non hanno i messi economici sufficienti per curarsi; la previsione che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti dalla legge soltanto per ragioni di pubblico interesse, in quanto vi sia un grave pericolo per la salute pubblica, e in ogni caso compatibile con il rispetto della persona e della dignità umana. Nei diritti sociali rientra anche il diritto dell’istruzione (art. 33). La nostra Costituzione afferma espressamente il principio della libertà dell’arte, della scienza e del loro insegnamento. La libertà della cultura è collegata alla libertà di manifestazioni del pensiero. La Costituzione stabilisce che lo Stato deve istituire scuole statali di ogni ordine e grado, cioè per tutti gli indirizzi e ad ogni livello di studio. La scuola deve essere aperta a tutti, senza alcuna discriminazione (art. 34).

13. RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. 35-47) I Rapporti economici, disciplinati nel titolo III della prima parte della Costituzione, riguardano la disciplina del lavoro, della proprietà privata e dell’iniziativa economica privata. Il lavoro è considerato dalla Costituzione come un valore fondamentale dell’intera società, il cosiddetto principio lavorista, ed è disciplinato da una serie di norme a tutela dei lavoratori. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Costituzione che afferma che la legge deve stabilire i limiti per assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti e che la proprietà può essere soggetta a espropriazione per motivi di pubblico interesse. La nostra Costituzione traccia le linee di un sistema a economia mista, nel quale la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata e l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con altri valori ritenuti fondamentali, come la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La proprietà privata viene riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. 14. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Le Camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo. Sono invece eleggibili, e quindi godono del diritto di elettorato

passivo, alla Camera tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età, al Senato, invece, gli elettori che hanno compiuto quaranta anni di età.

15. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Di regola le Camere operano separatamente. Per alcune deliberazioni previste in modo tassativo dalla Costituzione, il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune. Le Camere operano insieme o in seduta comune nelle seguenti ipotesi:

  • L’elezione del Presidente della Repubblica, insieme ai rappresentati delle Regioni e il giuramento di fedeltà da parte del nuovo Capo dello Stato;
  • La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
  • L’elezione di un terzo dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura e di un terzo dei giudici della Corte costituzionale. Il Parlamento in seduta comune si riunisce a Montecitorio ed è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. Se non è stabilito diversamente, la sua organizzazione è quella stabilita per la Camera dei deputati, ma le maggioranze richieste per le deliberazioni di riferiscono all’intera assemblea parlamentare. 16. SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento sono disciplinati dalla Costituzione e dai regolamenti delle due Camere: in base al primo comma dell’articolo 64 della Costituzione ciascuna Camera deve adottare un regolamento. Il regolamento parlamentare disciplina l’organizzazione interna della Camera e stabilisce le norme che regolano il suo funzionamento (le procedure per le deliberazioni, la programmazione e lo svolgimento dei lavori, i rapporti con il Governo ecc.). Ogni Camera ha un proprio regolamento interno, diverso da quello dell’altra Camera, che deve essere approvato o modificato a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. L’autonomia regolamentare riconosciuta a ciascuna Camera tutela la sua indipendenza nei confronti degli atri organi dello Stato e anche nei confronti dell’altra Camera: dal punto di vista formale, i regolamenti parlamentari sono atti normativi primari come le leggi ordinarie dello Stato, ma sono garantiti da una riserva regolamentare, perché non possono essere modificati o abrogati da una legge ordinaria o da un altro atto avente forza di legge. Le Camere hanno una organizzazione interna, costituita dal Presidente e l’Ufficio di Presidenza, i gruppi parlamentari, le commissioni e le giunte. All’inizio della legislatura ogni Camera deve eleggere al suo interni il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente che rappresenta la Camera nei rapporti esterni ha il compito di dirigere i lavori parlamentari e di garantire l’osservanza del regolamento, risolvendo anche gli eventuali dubbi interpretativi sulla sua applicazione. Il Presidente di una Camera deve svolgere le sue funzioni in modo imparziale, assicurando il rispetto dei diritti della maggioranza, che ha il diritto di governare, e della minoranza, che ha il diritto di esprimere le proprie opinioni. Nell’esercizio dei loro compiti il Presidente della Camera e del Senato devono essere al di sopra delle parti. L’Ufficio di Presidenza di una Camera ha una funzione di assistere il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Il base al regolamento di ogni Camera l’Ufficio di Presidenza è composto da un determinato numero di vicepresidenti, di segretari e di questori. Le commissioni parlamentari sono formate da un numero ridotto di deputati o di senatori e sono competenti in alcune materie indicate dalla legge o dai regolamenti. Presso ogni Camera operano diverse commissioni parlamentari e ciascuna si occupa di una determinata materia o settore corrispondente alle attribuzioni di un ministero: la giustizia, la difesa, le finanze, le attività produttive ecc. i commissari non possono fare parte contemporaneamente di più commissioni e devono essere designati in proporzione ai gruppi parlamentari. Le giunte si occupano della organizzazione interna di ogni Camera e del funzionamento dell’attività parlamentare. Le principali giunte parlamentari all’interno delle Camere sono: la giunta per il regolamento, la giunta delle elezioni, la giunta per le autorizzazioni o per le immunità parlamentari. 17. LA DURATA DELLE CAMERA In base alla Costituzione la Camera dei deputati e il Senato rimangono in carica per cinque anni. Questo periodo di tempo viene chiamato legislatura, la quale può avere anche una durata più breve quando il Capo dello Stato ordina lo scioglimento anticipato di una Camera o di entrambe le Camere per risolvere una crisi di governo. La Costituzione stabilisce il divieto di prorogare o prolungare la durata delle Camere oltre il termine ordinato di cinque

italiana. L’ultima fase dell’iter di formazione di una legge è l’entrata in vigore. Di regola una legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo che la legge stessa non preveda un termine diverso, più breve o più lungo. Decorso questo periodo di tempo, la legge diventa obbligatoria per tutti e non è possibile invocare l’ignoranza della legge come scusante della sua inosservanza.

20. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI Le leggi costituzionali comprendono le leggi di revisione costituzionale, che modificano le norme contenute nella Costituzione e le leggi di integrazione costituzionale, che introducono nuove norme con lo stesso valore o grado di quelle contenute nella Costituzione. Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con un procedimento costituzionale o aggravato. Deve essere approvata due volte da ciascuna Camera con un intervallo almeno di 3 mesi tra la prima e la seconda votazione; a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge, 1/5 dei componenti di una Camera possono richiedere un referendum costituzionale, il quale costituisce una garanzia per le minoranze politiche. Se la maggioranza parlamentare approva una legge con la quale modifica le regole fondamentali della organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l’opposizione può ricorrere al popolo per verifica se la volontà della maggioranza degli elettori coincide con quella dei loro rappresentanti eletti in Parlamento. Quando entrambe le Camere nella seconda votazione hanno approvato una legge costituzionale a maggioranza qualifica di almeno 2/3 dei loro componenti, la legge viene presentata al Presidente della Repubblica per la promulgazione a cui seguono la pubblicazione e l’entrata in vigore. Il risultato di un referendum costituzionale può essere favorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti a favore della legge è superiore a quello dei voti contrari e, in questo caso, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge costituzionale a cui segue la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge; sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti contrari è uguale o superiore a quello dei voti a favore e, in questo caso, il risultato del referendum viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ministro della Giustizia e la legge non produce giuridicamente alcun effetto. 21. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Secondo la nostra Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante dell’unità nazionale, nei rapporti interni ed internazionali, perché è la persona che rappresenta il simbolo dell’unità del popolo italiano. È un organo costituzionale, perché è contitolare della sovranità e, in quanto tale, si trova in una posizione di parità e di indipendenza rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato. Nel nostro ordinamento il Capo dello Stato non è al vertice dei poteri dello Stato, ma partecipa ai diversi poteri svolgendo una funzione di garante della Costituzione. Il Capo dello Stato è un organo imparziale o al di sopra delle parti, che deve assicurare l’osservanza delle norme costituzionali da parte degli altri organi dello Stato e deve garantire l’equilibrato perfetto e corretto funzionamento, nel rispetto del principio della separazione e dell’indipendenza dei poteri, del nostro sistema costituzionale. Al Presidente della Repubblica, però, non spetta una funzione soltanto simbolica o rappresentativa, perché viene eletto indirettamente dal popolo e questa legittimazione democratica gli attribuisce poteri sostanziali di intervento nella vita politica del Paese. Il Presidente della Repubblica svolge questo ruolo attraverso la scelta della persona incaricata di formare un nuovo Governo in occasione di una crisi politica, mediante la decisione di sciogliere anticipatamente il Parlamento e di indire nuove elezioni. L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentati per ogni Regione e convocato dal Presidente della Camera dei deputi di regola 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale. L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno 2/3 dei componenti dell’assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno 50 anni d’età. Il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica 7 anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l’elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. In caso di impedimento temporaneo o permanente, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. Il supplente può compiere solo gli

atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni o fino al giuramento del nuovo Capo dello Stato.

22. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI L’ordinamento stabilisce alcuni principi generali dell’attività amministrativa, per garantire il corretto funzionamento e per evitare eventuali abusi o ingiustizie.

  1. Principio di legalità: la pubblica amministrazione è soggetta alla legge e deve rispettare le norme giuridiche.
  2. Principio del buon andamento: l’attività amministrativa deve essere efficiente, cioè deve garantire ai cittadini servizi adeguati a soddisfare i loro bisogni ed evitare sprechi nell’impiego delle risorse pubbliche.
  3. Principio di imparzialità: la pubblica amministrazione non deve fare favoritismi o discriminazioni nell’esercizio della sua attività. 23. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: IL PROVVEDIMENTO Il provvedimento amministrativa è una manifestazione della volontà, da parte della pubblica amministrazione, di produrre determinati effetti giuridici. Essi hanno l’effetto di costruire, modificare o estinguere delle situazioni giuridiche. Un provvedimento amministrativo presenta degli elementi essenziali:
  • Il soggetto: cioè l’organo della pubblica amministrazione che manifesta una determinata volontà nell’esercizio di un potere amministrativo.
  • Il contenuto: cioè la volontà che viene manifestata dall’organo della pubblica amministrazione mediante l’emanazione del provvedimento amministrativo.
  • La forma: cioè il mezzo di manifestazione della volontà, espressa o tacita, da parte dell’organo amministrativo.
  • L’oggetto: cioè il destinatario degli effetti del provvedimento.
  • La causa: cioè la funzione o scopo economico-sociale che un determinato provvedimento amministrativo è diretto obiettivamente a realizzare. Un provvedimento amministrativo si distingue dagli atti giuridici pubblici o privati per:
  • L’unilateralità: in quanto richiede una dichiarazione di volontà soltanto della pubblica amministrazione.
  • L’imperatività o obbligatorietà: perché si impone anche contro la volontà dei destinatari.
  • L’inoppugnabilità: costituita dal fatto che contro il provvedimento amministrativo può essere presentato un ricorso soltanto entro termini rigorosi.
  • La revocabilità: dato che la pubblica amministrazione può procedere in qualsiasi momento al ritiro del provvedimento. Un provvedimento amministrativo può essere espansivo o restrittivo. I principali provvedimenti espansivi, che sono diretti ad ampliare la situazione giuridica del destinatario sono le autorizzazioni o permessi, i quali consistono nella rimozione di un limite legale allo svolgimento di una attività o all’esercizio di un diritto di cui il soggetto è già titolare; le concessioni, consistenti nella attribuzione di un nuovo diritto o di una nuova facoltà a un soggetto che in precedenza non ne era già titolare. I provvedimenti restrittivi più importanti, che sono diretti a limitare la condizione giuridica dei destinatari, sono gli ordini, consistenti nel comando o divieto di fare o di non fare qualcosa; le punizioni, consistenti in una sanzione amministrativa; gli atti ablativi o privativi, consistenti nella privazione o limitazione coattiva della proprietà o di un diritto. 24. TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In base all’articolo 113 della Costituzione ogni cittadino ha il diritto di difendersi contro gli atti della pubblica amministrazione accedendo alla tutela giurisdizionale sia quando l’atto lede direttamente un suo diritto soggettivo sia quando l’atto lede un interesse legittimo, ricorrendo agli organi di giustizia amministrativa oppure agli organi della giustizia ordinaria. Nel nostro ordinamento esiste un doppio sistema di tutela giurisdizionale dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione: amministrativa e ordinaria, in relazione alla situazione e all’interesse che viene fatto valere dal singolo cittadino; se l’atto amministrativo lede un diritto soggettivo, il cittadino si rivolge al giudice ordinario. Se invece viene leso un interesse legittimo il cittadino può impugnare l’atto dinanzi il giudice amministrativo. Il giudice ordinario non può annullare l’atto amministrativo ma può disapplicarlo ed eventualmente

di diritto rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a quando ricoprono il loro ruolo istituzionale; i membri elettivi rimangono in carica, invece, 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

27. CORTE COSTITUZIONALE: GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE La seconda funzione assegnazione alla Corte costituzionale riguarda la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni tra loro. I conflitti di attribuzione tra due enti o organi pubblici possono essere conflitti positivi, quando entrambi emanano il medesimo provvedimento o dichiarano di essere competenti ad emanarlo, oppure conflitti negativi, quando entrambi dichiarano di non essere competenti in una determinata materia. I conflitti di competenza della Corte costituzionale sono di natura giuridica e non politica, perché la Corte è chiamata a giudicare se un ente o un organo ha invaso la competenza riconosciuta dalle norme costituzionali a un altro ente o a un altro organo. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato possono riguardare atti legislativi, amministrativi o giurisdizionali. La Corte è competente soltanto per i conflitti tra gli organi supremi o tra gli organi competenti a dichiarare la volontà del potere a cui appartengono, in quanto sono posti al vertice di un potere dello Stato e non dipendono dal punto di vista gerarchico da altri organi. Nel caso di un conflitto tra lo Stato e le Regioni o di una Regione con un’altra Regione, il ricorso alla Corte deve essere presentato dal Presidente del Consiglio, o da un ministro da lui delegato, oppure dal presidente della Giunta regionale a seguito di una deliberazione del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale. Il ricorso o regolamento di competenza deve essere presentato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e la Corte costituzionale può decidere per gravi motivi la sospensione cautelare del provvedimento fino alla decisione sul ricorso. 28. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE La funzione principale della Corte costituzionale è il giudizio di legittimità costituzionale, il quale è diretto ad accertare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli altri atti primari o aventi forza di legge. Il giudizio sulle leggi può riguardare le leggi ordinarie dello Stato approvate dal Parlamento e gli atti aventi forza di legge emanati dal Governo, cioè decreti legge e i decreti legislativi; le leggi regionali e gli statuti regionali deliberati dai Consigli regionali; le leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il controllo di legittimità costituzionale può avvenire in modo indiretto o diretto. In entrambi i casi la Corte costituzionale non può mai intervenire di propria iniziativa, ma soltanto in seguito ad una esplicita richiesta di un altro soggetto. Nel procedimento indiretto la questione di legittimità costituzionale deve essere proposta nel corso di un processo davanti a un organo giurisdizionale. Nel procedimento diretto una questione di legittimità costituzionale viene sollevata direttamente davanti alla Corte costituzionale, indipendentemente da un processo in corso. 29. L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA L’esercizio della funzione giurisdizionale è regolato da alcune disposizioni costituzionali, che sono dirette a tutelare i diritti dei cittadini e ad assicurare il regolare svolgimento dei processi. In base al principio di indipendenza, il giudice non deve essere sottoposto ad altri poteri o ad altri organi gerarchicamente superiori. L’indipendenza dell’autorità giudiziaria è un presupposto fondamentale del corretto esercizio della funzione giurisdizionale perché il giudice deve essere libero da qualsiasi forma di imposizione o di condizionamento: la indipendenza quindi è sia una indipendenza esterna del potere giudiziario nel suo insieme verso gli altri poteri dello Stato sia una indipendenza interna dei singoli giudici verso gli altri magistrati appartenenti allo stesso ordine giudiziario. La magistratura nel suo insieme costituisce un ordine autonomo da ogni altro potere, nel senso che l’ordine della magistratura non dipende da altro potere e dispone per tutto ciò che riguarda il suo stato come personale organizzazione ecc… 30. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale è formata da 15 giudici, che devono essere scelti tra persone con specifiche competente giuridiche (magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale). Nella formazione della Corte

costituzionale intervengono 3 diversi poteri dello Stato, con lo scopo di assicurare alla Corte una posizione neutrale o al di sopra delle parti: 5 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; 5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con una maggioranza qualificata; 5 giudici sono eletti dalle magistrature di grado più elevato. i giudici costituzionali rimangono in carica 9 anni e non sono rieleggibili al termine del loro mandato. La carica del giudice costituzionale inizia a decorrere dal momento del giuramento di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica e termina quando scadono i 9 anni; per i giudici costituzionali non è consentita la continuazione temporanea delle funzioni fino alla nomina del loro successore. I giudici costituzionali devono eleggere tra loro il presidente della Corte costituzionale, che rappresenta la Corte e ne coordina le attività. La Corte costituzionale delibera con la presenza di almeno 11 giudici e a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voto prevale quella del Presidente. Nei giudizi sulle accuse il collegio giudicante deve essere costituito da almeno 21 giudici.

31. LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE La nostra Costituzione è rigida, perché non può essere modificata con la procedura legislativa ordinaria ma soltanto ricorrendo a una procedura di revisione costituzionale. Quando una Costituzione è rigida, le leggi ordinarie non possono essere in contrasto con le norme e i principi costituzionali: è necessario che sia un organo con il compito di giudicare de una legge ordinaria rispetta la Costituzione e, in caso contrario, di eliminarla dall’ordinamento giuridico. In Italia il giudizio sulla legittimità delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge è stato attribuito alla Corte costituzionale. Le principali funzioni della Corte riguardano i giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello Stato o delle Regioni e sugli altri atti aventi forza o valore di legge; i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni; i giudizi penali nei confronti del Presidente della Repubblica; i giudizi sull’ammissibilità delle richieste di referendum popolare. La Corte costituzionale svolge una funzione non soltanto giurisdizionale ma anche politica, come interprete e garante della Costituzione. 32. CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa, un organo costituzionale formato dal Capo di Stato Maggiore delle forze armate e da alcuni ministri tecnici, come il ministro della Difesa, in ministro degli Esteri, in ministro degli Interni ecc… 33. CORTE DEI CONTI La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità. Essa, essendo un organo ausiliario, esercita il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato e sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche e riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sull’esito del controllo eseguito. Ad esse spetta di partecipare, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. La Corte dei Conti esercita anche funzioni giurisdizionali in materia contabile e finanziaria ed in materia di pensioni (civili e militari). 34. CNEL Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è stato voluto dall’Assemblea costituente per immettere nell’apparato dello Stato i rappresentanti delle varie categorie produttive del Paese al fine di creare un significativo raccordo fra le forze economico-sociali e le istituzioni. 35. IL CONSIGLIO DI STATO È un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri; per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. Il parere deve essere reso nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salva la possibilità di

L’organizzazione delle Regioni comprende alcuni organi politici, che sono espressione diretta o indiretta della volontà degli elettori, e numerosi apparati burocratici, costituiti dagli uffici amministrativi che operano alle dipendenze e sotto la direzione degli politici. Gli organi politici di una Regione sono il Consiglio regionale, che è l’organo deliberativo e legislativo di una Regione; la Giunta regionale, che è l’organo esecutivo della Regione; il presidente della Giunta regionale, chiamato anche presidente della Regione, è l’organo rappresentativo e direttivo della Regione.

41. CITTA’ METROPOLITANE Le città metropolitane sono enti formati da una pluralità di Comuni affini per contiguità territoriale. Le città metropolitane hanno la finalità di curare lo sviluppo del territorio metropolitano, di gestire i servizi, di promuovere le infrastrutture e le reti di comunicazione di interesse, di curare le relazioni istituzionali. Gli organi della Città Metropolitana sono; il Sindaco metropolitano che è il sindaco del comune capoluogo; il consiglio metropolitano, organo di indirizzo e controllo, approva i regolamenti, piani e programmi che dura in carica 5 anni; conferenza metropolitana che è competente per l’adozione dello statuto. Alcune tra le città metropolitane sono: Milano, Roma, Venezia, Bari, Catania, Firenze, Genova, Torino e Cagliari. 42. I COMUNI Nel nostro ordinamento l’ente pubblico territoriale con una tradizione più lunga e a contatto più diretto con i cittadini è il Comune. I principali organi politici o elettivi del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il sindaco. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, questo è un organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. È un organo collegiale formato dai consiglieri, il cui numero è stabilito dalla legge in misura variabile in relazione alla popolazione de Comune, e presieduto da un presidente eletto nella prima riunione dagli stessi consiglieri. Il Consiglio deve approvare a maggioranza assoluta un regolamento interno, per disciplinare il suo funzionamento. I consiglieri comunali vengono eletti direttamente dagli elettori, a suffragio universale e diretto, per un periodo di 5 anni. Il Consiglio comunale rimane in carica per 5 anni, a meno che non venga disposto lo scioglimento anticipato per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi e ripetute violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Lo scioglimento è ordinato con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, che deve nominare un commissario straordinario, incaricato di compiere gli atti di amministrazione provvisoria e di indire le nuove elezioni degli organi comunali. La competenza del Consiglio riguarda l’ordinamento e il funzionamento dell’ente locale; la programmazione; la gestione contabile finanziaria; gli atti di pubblica amministrazione. Il Consiglio comunale svolge una funzione di controllo sull’attività degli altri organi comunali. La Giunta comunale, invece, è l’organo esecutivo e deliberativo del Comune. È un organo collegiale presieduto dal sindaco e composto da un numero variabile di assessori stabilito nello statuto di ogni Comune. Ciascun assessore, uno dei quali svolge le funzioni di vicesindaco e ha il compito di sostituire il sindaco in caso di assenza o di impedimento, è incaricato di un ramo o settore particolare dell’amministrazione comunale ed è a capo di un assessorato, cioè di un complesso di uffici e di organi comunali che si occupano di una determinata materia. Gli assessori vengono nominati direttamente dal sindaco e sono responsabili soltanto nei confronti del sindaco stesso, che può revocarli o sostituirli in qualsiasi momento. La Giunta comunale svolge funzioni deliberative su tutte le materie che non sono riservate dalla legge alla competenza del Consiglio o del sindaco: come organo deliberativo, la Giunta comunale ha una competenza di carattere generale e residuale, nel senso che riguarda tutti gli atti che non sono attribuiti ad altri organi del Comune. Il sindaco è l’organo posto a capo del Comune come ente locale ed è responsabile dell’amministrazione comunale nel suo complesso. È un organo individuale o monocratico eletto direttamente dal corpo elettorale del Comune per un periodo di 5 anni. Una persona non può essere eletta sindaco nello Stesso Comune per più di 2 anni consecutivi, a meno che uno dei mandati non sia stato interrotto prima della metà per una causa diversa delle dimissioni volontarie. Una volta eletto, il sindaco deve nominare la Giunta e presentare al Consiglio comunale le linee programmatiche delle azioni e dei progetti che intende realizzare nel corso del suo mandato. Le principali attribuzioni del sindaco riguardano la presidenza del Consiglio comunale, la rappresentanza politica e giuridica del Comune nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati, la direzione e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, la nomina e revoca dei rappresentati del Comune presso altri enti, aziende o istituzioni. Inoltre, svolge le funzioni amministrative che gli sono attribuite dallo statuto comunale o dalla legge. Il sindaco

esercita alcune funzioni come ufficiale del Governo e nell’esercizio di queste funzioni è subordinato al potere centrale. Il Comune è l’ente locale che ha un contatto più diretto con i cittadini e può svolgere in generale qualsiasi attività amministrativa che interesse la collettività locale. Al Comune vengono assegnate una serie di funzioni amministrative che riguardano la polizia urbana, i lavori pubblici, i servizi sociali, la sanità e l’igiene, il commercio e l’urbanistica e il territorio.

43. PROVINCE La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione, con il compito di rappresentanza degli interessi e promozione e coordinamento dello sviluppo della comunità locale. Alle Province vengono attribuite soltanto alcune funzioni amministrative ma, per tutelare le minoranze linguistiche, alle Province autonome di Trento e di Bolzano viene riconosciuto espressamente anche il potere di emanare apposite leggi provinciali. I principali organi della Provincia sono il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il presidente della Provincia. Un altro organo della Provincia è il segretario provinciale, che si distingue dagli altri perché è un funzionario pubblico e ha uno status e compiti analoghi a quelli del segretario comunale. Il Consiglio provinciale è formato da un numero variabile di consiglieri eletti a suffragio universale diretto e per 5 anni. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un certo numero di assessori, stabilito dallo statuto dell’ente locale, nominati personalmente dal Presidente della Provincia. Al presidente della Provincia sono attribuite la rappresentanza dell’ente locale nei rapporti con i terzi e la presidenza della Giunta e del Consiglio provinciale di cui deve coordinare e dirigere i lavori. Inoltre ha il compito di sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici provinciali, di provvedere alla nomina dei funzionari e dei dirigenti provinciali e alla esecuzione delle deliberazioni consiliari. Al presidente della Provincia non sono attribuite funzioni amministrative dello Stato come ufficiale del Governo in quanto tali compiti spettano al prefetto. Il presidente è un organo direttamente rappresentativo degli elettori, perché viene eletto a suffragio universale per un periodo di 5 anni e con un sistema maggioritario a doppio turno, cioè con un eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Le funzioni amministrative della Provincia, riguardano principalmente la cura degli interessi relativi all’intero territorio provinciale o al territorio di più Comuni nella difesa del suolo e la tutela dell’ambiente; i trasporti e la viabilità; la salute pubblica; la tutela e valorizzazione dei beni culturali; l’edilizia scolastica e l’istruzione secondaria e la formazione professionale. 44. LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA Buona Scuola: MATERIE D'INSEGNAMENTO- INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI Facendo riferimento alla legislazione scolastica Buona Scuola, per quanto concerne le materie di insegnamento, si valorizza lo studio della musica e dell'educazione fisica alla scuola primaria. Sono previsti anche insegnamenti in lingua. Nella scuola media sono previste più lezioni di lingua straniera, cittadinanza attiva e laboratori. Alle superiori si potenziano arte, diritto ed economia e insegnamenti in lingua ma vengono rafforzati anche gli insegnamenti di musica, arte, lingue, educazione motoria. Sono previsti maggiori investimenti per rafforzare le competenze digitali e le strumentazioni. Un passo indietro viene fatto per quanto riguarda le lavagne multimediali e i tablet distribuiti in passato. L’integrazione degli stranieri è favorita, soprattutto nelle aree a forte presenza di alunni non italiani, da un piano di integrazione e da laboratori linguistici per perfezionare l'italiano come seconda lingua e laboratori di lingue non comunitarie. 45. LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA Buona Scuola: SCATTI DI CARRIERA - SUPPLENZE - SUPER PRESIDE Secondo la Buona Scuola, gli scatti di carriera non saranno più legati solo all'anzianità ma anche ai crediti formativi e didattici che gli insegnanti acquisiranno nel tempo. Ogni tre anni il dirigente scolastico potrà distribuire premi ai docenti più meritevoli. Il merito varrà per il 70%, l'anzianità per il 30% della valutazione finale. Ogni insegnante potrà spendere fino a 500 euro all'anno per la formazione che diventa strutturale, continua e obbligatoria, pianificata a livello nazionale ogni tre anni. Il sistema delle supplenze sarà sostituito dall'organico funzionale d'istituto costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti e da una quota aggiuntiva per tutte le altre esigenze. Ciascun preside avrà a disposizione un numero di insegnanti, non solo per le cattedre, ma anche per lavorare a singoli progetti. La chiamata diretta riguarderà solo gli insegnanti che andranno a formare l'organico funzionale della scuola. I nuovi poteri conferiti al dirigente scolastico sono principalmente due: quello di

l’istruzione secondaria e l’istruzione superiore impartita dall’università. La riforma Gentile del 1923 estese l’obbligo scolastico fino al 14° anno di età che comprendeva 5 anni di elementari e un corso di avviamento professionale di 3 anni per coloro che non accedevano alla scuola media, l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica e l’istituzione dell’istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari. Una legge del 1968 ha istituito la scuola materna statale per accogliere bambini nell’età prescolastica dai 3 ai 6 anni finalizzata all’educazione e allo sviluppo della personalità infantile e alla preparazione alla scuola dell’obbligo. Nel 1971, l’istituzione della scuola a tempo pieno si adeguava al cambiamento della famiglia impegnata per l’intera giornata lavorativa. Il 1997 ha visto la riforma dell’esame di maturità articolato in tre prove scritte e una orale e introducendo un nuovo sistema di valutazione in centesimi e introducendo il credito scolastico. Il D.P.R. 275/1999 ha abrogato i programmi ministeriali sostituendoli con i “curricula”. Nel 2003 la Riforma Moratti ha modificato la legge in vigore da 80 anni prevedendo la scuola d’infanzia, primo ciclo con scuola primaria di 5 anni e secondaria di primo grado di 3 anni con esame finale, un secondo ciclo di 5 anni con esame finale, istituzione di nuovi licei e alternanza scuola lavoro.