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Set Domande DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Generato il 13/05/2024 23:03:25 N° Domande Aperte 201 N° Domande Chiuse 201 Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 2/54 Indice Indice Lezioni .......................................................................................................................... p. 2 Lezione 002 ............................................................................................................................. p. 5 Lezione 003 ............................................................................................................................. p. 6 Lezione 004 ............................................................................................................................. p. 7 Lezione 005 ............................................................................................................................. p. 8 Lezione 006 ............................................................................................................................. p. 9 Lezione 007 ............................................................................................................................. p. 10 Lezione 008 ............................................................................................................................. p. 11 Lezione 009 ............................................................................................................................. p. 12 Lezione 010 ............................................................................................................................. p. 13 Lezione 011 ............................................................................................................................. p. 14 Lezione 012 ............................................................................................................................. p. 15 Lezione 013 ............................................................................................................................. p. 16 Lezione 014 ............................................................................................................................. p. 17 Lezione 015 ............................................................................................................................. p. 18 Lezione 016 ............................................................................................................................. p. 19 Lezione 017 ............................................................................................................................. p. 20 Lezione 018 ............................................................................................................................. p. 21 Lezione 019 ............................................................................................................................. p. 22 Lezione 020 ............................................................................................................................. p. 23 Lezione 021 ............................................................................................................................. p. 24 Lezione 022 ............................................................................................................................. p. 25 Lezione 023 ............................................................................................................................. p. 26 Lezione 027 ............................................................................................................................. p. 27 Lezione 028 ............................................................................................................................. p. 28 Lezione 029 ............................................................................................................................. p. 29 Lezione 030 ............................................................................................................................. p. 30 Lezione 031 ............................................................................................................................. p. 31 Lezione 032 ............................................................................................................................. p. 32 Lezione 033 ............................................................................................................................. p. 33 Lezione 034 ............................................................................................................................. p. 34 Lezione 035 ............................................................................................................................. p. 35 Lezione 036 ............................................................................................................................. p. 36 Lezione 037 ............................................................................................................................. p. 37 Lezione 038 ............................................................................................................................. p. 38 Lezione 039 ............................................................................................................................. p. 39 Lezione 040 ............................................................................................................................. p. 40 Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 5/54 Lezione 002 01. Tra gli intermediari che finanziano le imprese rivestono un posto preminente: le banche le Borse valori i titoli di Stato i risparmiatori 02. Il denaro dei risparmiatori arriva alle imprese mediante: i creditori gli intermediari gli amministratori i risparmiatori 03. I sistemi mercato-centrici presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese vendono i propri prodotti di consumo si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico presentano mercati finanziari sosfisticati mediante i quali le imprese non possono reperire risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività 04. I sistemi banco-centrici presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico presentano mercati finanziari sosfisticati mediante i quali le imprese non possono reperire risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività 05. I sistemi banco-centrici 06. I sistemi mercato-centrici 07. Il denaro dei risparmiatori arriva alle imprese mediante: 08. Tra gli intermediari che finanziano le imprese rivestono un posto preminente: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 6/54 Lezione 003 01. Nei tempi antichi la funzione della banca era di: concessione di prestiti e custodia del denaro solo custodia del denaro concessione del denaro su pegno solo concessione dei prestiti 02. Quali furono i modelli di banca che nell’Ottocento si affermarono? crediti mobiliari, banche di credito, banche di deposito crediti immobiliari, banche locali, banche di deposito crediti mobiliari, banche universali, banche di deposito banche universali, banche locali, banche commerciali 03. Alla fine dell’Ottocento potevano emettere in Italia cartamoneta: solo 5 istituti solo 6 istituti solo 4 istituti nessuna delle risposte precedenti 04. Nell'assegno bancario figurano: solo il traente il traente e la banca solo la banca il traente, la banca, il prenditore del titolo 05. Nei tempi antichi la funzione della banca era di: 06. Quali furono i modelli di banca che nell’Ottocento si affermarono? 07. Nell'assegno bancario figurano: 08. Alla fine dell’Ottocento potevano emettere in Italia cartamoneta: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 7/54 Lezione 004 01. L’IMI fu costitutito a Roma nel: 1891 1931 1955 1935 02. Nei primi anni del Novecento vennero definite aziende di credito: solo le casse di risparmio, le banche universali e gli istituti di credito di diritto pubblico nessuna delle precedenti risposte le casse di risparmio, le casse rurali e artigiane, le banche popolari, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale solo banche private di piccole dimensioni 03. La privatizzazione del nostro sistema creditizio ha avuto origine: verso la fine degli anni Novanta verso la metà dell’Ottocento non ha mai avuto origine verso la metà degli anni Novanta 04. A seguito della “legge Amato” le banche pubbliche hanno assunto la forma di: società a responsabilità limitata società di persone enti pubblici società per azioni 05. A seguito della “legge Amato” le banche pubbliche hanno assunto la forma di: 06. L’IMI fu costitutito a Roma nel: 07. La privatizzazione del nostro sistema creditizio ha avuto origine: 08. Nei primi anni del Novecento vennero definite aziende di credito: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 10/54 Lezione 007 01. L’anticipazione bancaria può essere: corretta e scorretta semplice e complessa propria e impropria propria e complessa 02. Il risconto è : l’operazione con la quale la banca sconta a sua volta il credito scontato presso altra banca maggiore l’operazione con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione di altra banca una somma di denaro l’operazione con la quale la banca sconta a sua volta il credito scontato presso altra banca minore l’operazione con la quale la banca non può disporre delle somme risultanti a suo credito 03. L'apertura di credito bancario è il contratto con il quale: la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro solo e soltanto a tempo indeterminato la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato la banca non si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo il cliente si impegna a restituire entro un anno la somma di denaro messa a disposizione dalla banca 04. Con il contratto di mutuo: Il mutuatario non si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro ma non il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro più il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita solo una parte della somma di denaro più il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca 05. L'apertura di credito bancario è il contratto con il quale: 06. Il risconto è : 07. Con il contratto di mutuo: 08. L’anticipazione bancaria può essere: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 11/54 Lezione 008 01. Ai sensi dell’art. 10 del TUB, la Banca: non esercita attività strumentali esercita attività non previste dalla legge non esercita attività connesse esercita attività connesse o strumentali 02. Con il contratto di leasing operativo il rischio dell’obsolescenza ricade sull’utilizzatore non sussiste il rischio dell'obsolescenza il rischio dell’obsolescenza ricade sul fornitore nessuna delle precedenti risposte 03. Il leasing finanziario è disciplinato nel nostro ordinamento dall’’art. 1, comma 136, della L. 124/2017 dall’’art. 15, comma 139, della L. 128/2019 dall’’art. 16, comma 136, della L. 122/2015 dall’’art. 2, comma 146, della L. 126/2018 04. I servizi di pagamento consentono il trasferimento del denaro, ovvero l’utilizzo di disponibilità finanziarie. nessuna delle precedenti risposte consentono solo l'utilizzo di disponibilità finanziarie consentono solo il trasferimento del denaro 05. Ai sensi dell’art. 10 del TUB, la Banca: 06. I servizi di pagamento 07. Il leasing finanziario è disciplinato nel nostro ordinamento 08. Con il contratto di leasing operativo Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 12/54 Lezione 009 01. Il contratto di cassetta di sicurezza prevede la concessione dell’utilizzo di una cassetta da parte del cliente ma non per custodirvi i propri beni prevede che la banca garantisca al cliente una prestazione accessoria senza sfruttare pienamente la propria organizzazione prevede che la banca garantisca al cliente una prestazione accessoria sfruttando pienamente la propria organizzazione prevede che la banca non garantisca al cliente una prestazione accessoria sfruttando pienamente la propria organizzazione 02. Le banche non esercitano in modo diretto attività di tipo: industriale o commerciale strumentali e industriali connesse finanziarie o commerciali 03. Le attività strumentali sono esercitate all’interno degli istituti bancari per fornire ad esempio un servizio collegato con l’attività finanziaria non sono esercitate all’interno degli istituti bancari per fornire ad esempio un servizio collegato con l’attività finanziaria non sono attività accessorie rispetto a quelle istituzionali non hanno natura servente rispetto alle attività principali 04. Le attività connesse e strumentali non possono essere esercitate dalle banche sono attività finanziarie non sono attività finanziarie nessuna delle precedenti risposte 05. Le banche non esercitano in modo diretto attività di tipo: 06. Le attività connesse e strumentali 07. Il contratto di cassetta di sicurezza 08. Le attività strumentali Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 15/54 Lezione 012 01. Nell’ordinamento tedesco gli istituti di credito si occupano della raccolta del risparmio nella forma del deposito, esercitano servizi di pagamento, servizi di investimento ed erogano il credito nessuna delle precedeni risposte esercitano solo le attività previste dalla normativa europea si occupano della raccolta del risparmio nella forma del deposito, ma non esercitano servizi di pagamento 02. Le banche inglesi esercitano attività di : raccolta del risparmio tra il pubblico, erogazione dei prestiti ma non prestazione di servizi di pagamento raccolta del risparmio tra il pubblico, prestazione di servizi di pagamento, erogazione dei prestiti e tante altre attività solo prestazione di servizi di pagamento solo raccolta del risparmio tra il pubblico 03. IMEL e FCM non esercitano attività bancaria nessuna delle precedenti risposte sono fondi comuni monetari esercitano attività bancaria 04. La nozione giuridica di banca nessuna delle precedenti risposte è uguale in tutti i paese europei è uguale in tutti i paese dell'unione europea non è uguale in tutti i paesi europei 05. Nell’ordinamento tedesco gli istituti di credito 06. La nozione giuridica di banca 07. Le banche inglesi esercitano attività di : 08. IMEL e FCM Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 16/54 Lezione 013 01. Gli intermediari finanziari non bancari: non esistono in tutti i paesi non sono sottoposti a controlli pubblici nonostante svolgano un’attività analoga a quella propria delle banche sono sempre sottoposti a controlli pubblici in molti paesi non sono sottoposti a controlli pubblici nonostante svolgano un’attività analoga a quella propria delle banche 02. I veicoli di cartolarizzazione dei crediti sono operazioni nate negli USA in Inghilterra in europa nessuna delle precedenti risposte 03. Il trust quale Special purpose vehicle nell’esperienza anglosassone è un soggetto giuridico avente autonomia patrimoniale di tre mesi è un soggetto giuridico avente autonomia patrimoniale di sei mesi è un soggetto giuridico avente autonomia patrimoniale è un soggetto giuridico avente un patrimonio che non è distinto rispetto al soggetto che ha ceduto i crediti 04. I portatori dei titoli emessi dallo shadow banking sistem (SPV) hanno diritto a un rendimento sempre che il rimborso dei crediti ceduti alla società dagli originari debitori non procuri un sufficiente flusso di cassa hanno diritto a un rendimento nei limiti in cui il rimborso dei crediti ceduti alla società dagli originari debitori procuri un sufficiente flusso di cassa hanno diritto a un rendimento che normalmente non è previsto nei contratti di emissione non hanno diritto a un rendimento nei limiti in cui il rimborso dei crediti ceduti alla società dagli originari debitori procuri un sufficiente flusso di cassa 05. La società di cartolarizzazione ha quale esclusiva finalità la realizzazione di uno o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 230 del 30 aprile del 1989 della legge 130 del 30 aprile del 1999 della legge 150 del 30 aprile del 1998 della legge 180 del 30 aprile del 1979 06. I veicoli di cartolarizzazione dei crediti sono operazioni nate 07. La società di cartolarizzazione ha quale esclusiva finalità la realizzazione di uno o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi 08. Gli intermediari finanziari non bancari: 09. Il trust quale Special purpose vehicle nell’esperienza anglosassone 10. I portatori dei titoli emessi dallo shadow banking sistem (SPV) Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 17/54 Lezione 014 01. Gli IMEL non possono offrire servizi di pagamento devono emettere banconote in euro raccolgono il risparmio tra il pubblico esclusivamente al fine di trasformarlo in moneta elettronica raccolgono il risparmio tra il pubblico per diverse finalità 02. I Fondi comuni monetari sono fondi che non investono in strumenti finanziari molto liquidi sono fondi che investono in strumenti finanziari molto liquidi ma non necessariamente di elevata qualità creditizia nessuna delle precedenti risposte sono fondi che investono in strumenti finanziari molto liquidi e di elevata qualità creditizia come i titoli di Stato a breve termine 03. I fondi di credito possono offrire servizi di pagamento nessuna delle precedenti risposte erogano prestiti e assumono prestiti erogano prestiti ma non assumono prestiti 04. Gli istituti di pagamento sono intermediari che svolgono non in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento sono intermediari che svolgono in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento nessuna delle precedenti risposte sono intermediari che non svolgono in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento 05. I fondi di credito 06. I Fondi comuni monetari 07. Gli istituti di pagamento 08. Gli IMEL Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 20/54 Lezione 017 01. Quando la banca si trova in difficoltà nel far fronte alle richieste di liquidità: nessuna delle precedenti risposte non rischia il fallimento i risparmiatori si affrettano a ritirare i propri risparmi i risparmiatori si affrettano a chiedere prestiti 02. Quali sono state le più considerevoli crisi sistemiche? Quella iniziata nel 1936 e quella del 2007-2009 Quella iniziata nel 1979 e quella del 2007-2009 Quella iniziata nel 1929 e quella del 2007-2009 Quella iniziata nel 1929 e quella del 2003-2006 03. Negli USA nel 2008 la banca di investimento Bear Stearn non ebbe alcuna crisi non ebbe in alcun modo agevolazioni creditizie dalla Federal Reserve riuscì a superare la crisi con agevolazioni creditizie della Federal Reserve andò in crisi 04. In Italia prima del crollo della Borsa di Wall Street non si erano verificate situazioni di instabilità del sistema bancario si erano verificate situazioni di instabilità del sistema bancario solo a causa di frodi commesse dagli amministratori delle banche il Banco di Roma entrò in crisi nel 1922-1923 e non fu salvato con l’intervento pubblico si erano verificate situazioni di instabilità del sistema bancario a causa di gestioni imprudenti e per frodi commesse dagli amministratori delle banche. 05. Negli USA nel 2008 la banca di investimento Bear Stearn 06. Quali sono state le più considerevoli crisi sistemiche? 07. Quando la banca si trova in difficoltà nel far fronte alle richieste di liquidità: 08. In Italia prima del crollo della Borsa di Wall Street Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 21/54 Lezione 018 01. Il Governo italiano ha emanato il decreto anti-crisi nel 2009 2007 2010 2006 02. Nel giugno 2013 è stato integrato il trattato sul Mes e sono state previste operazioni del fondo salva Stati per garantire la stabilità dei paesi dell’UE operazioni dirette di ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie mediante un prestito allo Stato operazioni dirette di ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie senza dover passare per un prestito allo Stato operazioni non dirette di ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie senza dover passare per un prestito allo Stato 03. Con la crisi finanziaria del 2007-2009 negli USA il Congresso ha varato un piano di salvataggio denominato nessuna delle precedenti risposte Emergency liquidity assistance Troubled asset relief programme Reestructuración ordenada bancaria 04. Il Mes è stato siglato nel 2012 fra i Paesi aderenti all’area euro fra Regno Unito, Francia e Germania nessuna delle precedenti risposte fra le banche dell’UE 05. Nel giugno 2013 è stato integrato il trattato sul Mes e sono state previste 06. Il Mes è stato siglato nel 2012 07. Il Governo italiano ha emanato il decreto anti-crisi nel 08. Con la crisi finanziaria del 2007-2009 negli USA il Congresso ha varato un piano di salvataggio denominato Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 22/54 Lezione 019 01. Le forme di vigilanza presentano: misure strutturali e misure prudenziali nessuna delle precedenti risposte misure prudenziali e misure generali misure strutturali e misure speciali 02. La spinta verso la deregulation è stata sostenuta dai Paesi dell’America latina negli anni Sessanta del Novecento dai Paesi anglosassoni negli anni Ottanta del Novecento dai Paesi europei negli anni Ottanta del Novecento dai Paesi anglosassoni negli anni Settanta del Novecento 03. Il free banking prevede un sistema bancario libero da una regolamentazione ha trovato molti sostenitori dopo gli anni 30 del 900 nessuna delle precedenti risposte non prevede un sistema bancario libero da una regolamentazione 04. Le regole discrezionali limitano le decisioni dell’autorità alla presenza di specifici presupposti oggettivi assegnano all’autorità il potere di scegliere il caso concreto a cui applicare la regola assegnano all’autorità il potere di scegliere la regola da dover applicare al caso concreto assegnano all’autorità il compito di applicare regole automatiche al caso concreto 05. Il free banking 06. La spinta verso la deregulation è stata sostenuta 07. Le forme di vigilanza presentano: 08. Le regole discrezionali Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 25/54 Lezione 022 01. Le norme del TUB non attribuiscono poteri all’autorità attribuiscono alle autorità poteri discrezionali nessuna delle precedenti risposte fanno cenno al coefficiente di solvibilità 02. Con le direttive comunitarie 89/299/CEE e 89/647/CEE sono state assorbite, con alcuni adattamenti, le regole di vigilanza prudenziale definite dall’accordo di Basilea 3 sono state assorbite, con alcuni adattamenti, le regole di vigilanza prudenziale definite dall’accordo di Basilea 2 sono state assorbite, con alcuni adattamenti, le regole di vigilanza prudenziale definite dall’accordo di Basilea 1 è stato eliminato il coefficiente di solvibilità che le banche devono osservare 03. Con la direttiva n. 77/780/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 350/1985 l’autorità poteva non concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria anche in casi in cui sussistevano i requisiti oggettivi previsti dalla normativa l’autorità doveva concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in tutti i casi in cui sussistevano i requisiti oggettivi definiti in modo uniforme per tutti i paesi membri dell’UE è stato definito il coefficiente di solvibilità l’autorità non poteva concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in tutti i casi in cui sussistevano i requisiti oggettivi definiti in modo uniforme 04. Ai sensi dell’art. 5 del TUB le autorità creditizie esercitano i poteri vigilanza avendo riguardo alla programmazione economica non avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati non avendo riguardo alla programmazione economica 05. Con la direttiva n. 77/780/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 350/1985 06. Con le direttive comunitarie 89/299/CEE e 89/647/CEE 07. Le norme del TUB 08. Ai sensi dell’art. 5 del TUB le autorità creditizie esercitano i poteri vigilanza Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 26/54 Lezione 023 01. L’accordo di Basilea 1 attribuiva un ruolo fondamentale alle misure di patrimonializzazione attribuiva un ruolo importante alle forme di controllo delle autorità di vigilanza attribuiva un ruolo importante alle misure di patrimonializzazione escludendo altre forme di controllo delle autorità di vigilanza non attribuiva un ruolo fondamentale alle misure di patrimonializzazione 02. Il primo pilastro dell’impianto di vigilanza previsto dall’accordo Basilea 2 riguarda la disciplina del mercato i requisiti patrimoniali massimi i requisiti patrimoniali minimi non riguarda i requisiti patrimoniali 03. L’accordo di Basilea 2 è stato stipulato nel 1999 è entrato in vigore con la direttiva 2006/48/CE in merito all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi è entrato in vigore a partire dal 2005 in tutti i paesi dell’Unione Europea è stato stipulato nel 2004 04. Il secondo pilastro della vigilanza previsto dall’accordo Basilea 2 riguarda nessuna delle precedenti risposte il controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale il controllo degli amministratori i requisiti patrimoniali minimi 05. L’accordo di Basilea 1 06. L’accordo di Basilea 2 07. Il primo pilastro dell’impianto di vigilanza previsto dall’accordo Basilea 2 riguarda 08. Il secondo pilastro della vigilanza previsto dall’accordo Basilea 2 riguarda Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 27/54 Lezione 027 01. La Banca centrale europea: esercita la vigilanza sulle banche meno significative non può avocare a sé la supervisione sulle banche meno significative non esercita poteri di indirizzo sull’attività di vigilanza delle autorità nazionali esercita poteri di indirizzo sull’attività di vigilanza delle autorità nazionali 02. Alla BCE sono attribuiti: poteri di vigilanza su base consolidata sulle imprese madri situate in uno degli Stati europei poteri di vigilanza informativa e ispettiva solo poteri di vigilanza ispettiva solo poteri di vigilanza informativa 03. Il regolamento UE n. 1024/2013 istituisce il Meccanismo di vigilanza unico l’Autorità bancaria europea L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nessuna delle precedenti risposte 04. Il Meccanismo di vigilanza unico è un sistema di vigilanza rafforzata del settore bancario europeo di cui fanno parte la BCE e le autorità competenti di vigilanza nazionali partecipanti è aperto solo agli Stati membri dell’Unione europea che adottano l’euro non è aperto a tutti gli Stati membri dell’UE che vogliono aderirvi è un sistema di vigilanza rafforzata del settore bancario italiano di cui fanno parte la Banca d'Italia e le autorità competenti di vigilanza nazionali partecipanti 05. Alla BCE sono attribuiti: 06. La Banca centrale europea: 07. Il regolamento UE n. 1024/2013 istituisce 08. Il Meccanismo di vigilanza unico Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 30/54 Lezione 030 01. Il presidente e i due componenti dell’AGCM nessuna delle precedenti risposte sono nominati dal Presidente della Repubblica sono nominati dai presidenti di Camera e Senato sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri 02. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 5 del TUF la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda: la stabilità patrimoniale la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano nei mercati finanziari nessuna delle precedenti risposte la correttezza dei comportamenti dei soggetti che lavorano nelle imprese 03. Le banche sono soggette ai controlli della CONSOB per l’attività esercitata nei mercati mobiliari che verifica il rispetto delle regole antitrust se non prestano sevizi di investimento per l’attività esercitata nei mercati immobiliari 04. L’AGCM ha la potestà di applicare agli intermediari bancari le regole antitrust in materia di: divieto di operazioni di concentrazioni che comportino l’abolizione o la riduzione della concorrenza divieto di operazioni di concentrazioni che comportino solo l’abolizione della concorrenza correttezza dei comportamenti dei dipendenti delle imprese divieto di operazioni di concentrazioni che comportino solo la riduzione della concorrenza 05. Le banche sono soggette ai controlli della CONSOB 06. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 5 del TUF la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda: 07. Il presidente e i due componenti dell’AGCM 08. L’AGCM ha la potestà di applicare agli intermediari bancari le regole antitrust in materia di: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 31/54 Lezione 031 01. La BCE rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria su proposta della Banca d’Italia su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Presidente della Repubblica nessuna delle precedenti risposte 02. Per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria si deve trattare di una società in nome collettivo si deve trattare solo di una società per azioni non si deve trattare di una società per azioni o una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata si deve trattare di una società per azioni o una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata 03. Il valore massimo delle azioni della banca di credito cooperativo possedute da un singolo socio è di: 100.000 euro 50.000 euro 200.000 euro 10.000 euro 04. Il numero minimo dei soci di una banca di credito cooperativo è : 100 450 500 600 05. Per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 06. Il valore massimo delle azioni della banca di credito cooperativo possedute da un singolo socio è di: 07. Il numero minimo dei soci di una banca di credito cooperativo è : 08. La BCE rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 32/54 Lezione 032 01. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società di persone sono banche costituite in forma di società per azioni sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata non sono banche costituite in forma di società 02. Il numero minimo dei soci delle banche popolari non può essere inferiore a quattrocento non può essere inferiore a duecentocinquanta non può essere inferiore a cento non può essere inferiore a duecento 03. Ai sensi dell’art . 32 del TUB, le banche popolari devono destinare: almeno il dieci per cento degli utili netti mensili a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali ai soci almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a beneficenza 04. Il numero minimo dei soci delle BCC non può essere inferiore a: 250 400 100 500 05. Ai sensi dell’art . 32 del TUB, le banche popolari devono destinare: 06. Le banche popolari 07. Il numero minimo dei soci delle BCC non può essere inferiore a: 08. Il numero minimo dei soci delle banche popolari Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 35/54 Lezione 035 01. Le scissioni si eseguono: con il trasferimento dell’intero patrimonio di più società a una società e l’assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima con il trasferimento di parte del patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l’assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima con il trasferimento dell’intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l’assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima con la trasformazione della società 02. La competenza al rilascio dell’autorizzazione per le fusioni e le scissioni è: dell’autorità nazionale per le banche meno significative dell’autorità nazionale per alcune banche dell’autorità nazionale per tutte le banche dell’autorità nazionale per le banche più significative 03. In Italia le fusioni e le scissioni sono autorizzate: dalla Banca d’Italia dal Ministro dell’ Economia e delle Finanze nessuna delle precedenti risposte dalla BCE 04. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali partecipano banche nel caso in cui non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione così come previsto: dall’art. 57, comma 1, TUB dall’art. 59, comma 1, TUB dall’art. 58, comma 1, TUB dall’art. 47, comma 1, TUB 05. Le scissioni si eseguono: 06. La competenza al rilascio dell’autorizzazione per le fusioni e le scissioni è: 07. In Italia le fusioni e le scissioni sono autorizzate: 08. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali partecipano banche nel caso in cui non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione così come previsto: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 36/54 Lezione 036 01. Le banche italiane meno significative previa autorizzazione della Commissione europea, possono stabilire succursali in uno Stato terzo non possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono stabilire succursali in uno Stato terzo 02. La banca che usufruisce del passaporto europeo opera sul territorio europeo tramite succursale ma non tramite libera prestazione di servizi nessuna delle precedenti risposte opera sul territorio europeo tramite libera prestazione di servizi ma non tramite succursale opera sul territorio europeo tramite succursale o libera prestazione di servizi 03. Per l’apertura di una succursale di una banca in un altro paese membro dell’Unione Europea la banca non deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese d’origine ai fini della notifica alle autorità del paese dove deve avvenire l’insediamento la banca deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese ospitante dove deve avvenire l’insediamento ai fini della notifica alle autorità del paese d’origine nessuna delle precedenti risposte la banca deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese d’origine ai fini della notifica alle autorità del paese dove deve avvenire l’insediamento 04. Per libera prestazione di servizi significa che l'esercizio di attività dell'ente creditizio prevede il trasferimentosolo solo per due mesi del prestatore che l'esercizio di attività dell'ente creditizio non prevede il trasferimento permanente del prestatore che l’esercizio di attività dell’ente creditizio prevede il trasferimento permanente del prestatore stabilire una succursale nel territorio di un paese extra UE 05. Per libera prestazione di servizi significa 06. La banca che usufruisce del passaporto europeo 07. Le banche italiane meno significative 08. Per l’apertura di una succursale di una banca in un altro paese membro dell’Unione Europea Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 37/54 Lezione 037 01. Il provvedimento di accertamento della congruità delle modificazioni statutarie con il principio di sana e prudente gestione viene emanato dalla BCE dall'ABE dalla Banca d’Italia nessuna delle precedenti risposte 02. Quando l’aumento di capitale comporta la modifica dello statuto, l’informativa sull’operazione include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento solo per le banche significative include la facoltà di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento non include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento 03. Per modifiche statutarie di banche con sede legale in regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia se è previsto un intervento delle regioni, rilascia un parere vincolante alla regione se non è previsto un intervento delle regioni, non esprime pareri se è previsto un intervento delle regioni, rilascia un parere all'assemblea dei soci nessuna delle risposte indicate 04. L’intervento dell’autorità sulle modificazioni statutarie non è previsto dal diritto dell’UE è previsto dal Capital requirement pakage IV (dir. 201336/UE e reg. 575/2013) è previsto dal reg. 1024/2013 che ha istituito il MVU è previsto dal diritto dell’UE 05. Per modifiche statutarie di banche con sede legale in regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia 06. Il provvedimento di accertamento della congruità delle modificazioni statutarie con il principio di sana e prudente gestione viene emanato 07. Quando l’aumento di capitale comporta la modifica dello statuto, l’informativa sull’operazione 08. L’intervento dell’autorità sulle modificazioni statutarie Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 40/54 Lezione 040 01. La direttiva 2014/59/UE nella fase pre-crisi bancaria è stata recepita dall’art. 53 bis, comma 1, lett. e, TUB è stata recepita dall’art. 51 del TUB nessuna delle precedenti risposte non assegna alle autorità di vigilanza il potere di incidere nella gestione della banca 02. Il sistema Supervisory review and evaluation process (Srep) tende a esprimere un giudizio parziale sulla banca non accerta che le banche si dotino di presidi patrimoniali e organizzativi adeguati rispetto ai rischi assunti non mette in atto le misure correttive seppur necessarie accerta che le banche si dotino di presidi patrimoniali e organizzativi adeguati rispetto ai rischi assunti 03. Lo Strep non si basa: sulla eliminazione della revisione del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale su una revisione del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità nessuna delle precedenti risposte sul Ras (sistema di analisi dei rischi) che esamina i livelli di rischio e le attività di controllo delle banche 04. Le prove di stress: rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solvibilità dei sistemi finanziari rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari non rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari sono attuate dalla Commissione europea 05. Il sistema Supervisory review and evaluation process (Srep) 06. Lo Strep non si basa: 07. La direttiva 2014/59/UE nella fase pre-crisi bancaria 08. Le prove di stress: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 41/54 Lezione 041 01. Le ispezioni della Banca d’Italia sono effettuate da un gruppo nominato dalla BCE e formato da dipendenti della Banca d’Italia sono effettuate da un gruppo nominato dal governatore della Banca d’Italia e formato da dipendenti della stessa Banca d’Italia nessuna delle precedenti risposte sono effettuate da un gruppo nominato dal segretario della Banca d’Italia ma non formato da dipendenti della stessa Banca d’Italia 02. Il personale dei gruppi di ispezione della BCE è selezionato dalla BCE in stretta collaborazione con le autorità nazionali stende una relazione al termine dell’ispezione che viene firmata dal governatore della Banca d’Italia invia alla banca significativa la relazione nessuna delle precedenti risposte 03. La disciplina del gruppo bancario non include nel gruppo le società bancarie e finanziarie con sede in Italia tutte le precedenti risposte sono corrette la capogruppo che non abbia sede in Italia le imprese che hanno come oggetto principale attività finanziaria 04. Le ispezioni non sono utili per valutare il corretto funzionamento dell’organizzazione aziendale sono libere nel metodo ma non devono essere attuate nel rispetto dei principi che disciplinano l’azione amministrativa non sono necessarie per controllare la correttezza dei dati inviati dalle banche agli organi di vigilanza sono necessarie anche per controllare la correttezza dei dati inviati dalle banche agli organi di vigilanza 05. Le ispezioni 06. Il personale dei gruppi di ispezione della BCE 07. Le ispezioni della Banca d’Italia 08. La disciplina del gruppo bancario non include nel gruppo Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 42/54 Lezione 042 01. Le prime disposizioni sulla trasparenza dei prodotti bancari sono state introdotte dalla circolare del CICR del 1992 dalla legge 154 e dalla legge 142 del 1992 dalla legge 154 e dalla legge 142 del 2002 dalla legge 148 del 2006 02. Le norme sulle clausole vessatorie contenute nel codice del consumo si prefiggono l’obiettivo di tutelare la parte debole del rapporto negoziale vale a dire il consumatore tendono a creare nel consumatore un minor grado di consapevolezza sul valore delle condizioni contrattuali che stanno per sottoscrivere nessuna delle precedenti risposte non si prefiggono l’obiettivo di tutelare la parte debole del rapporto negoziale vale a dire il consumatore 03. Il mercato mobiliare può definirsi come nessuna delle precedenti risposte il luogo di scambio tra domanda ed offerta di prodotti vari il luogo di incontro tra domanda ed offerta di prodotti finanziari e di svolgimento di attività relativi a prodotti finanziari il luogo di svolgimento di attività relativi a prodotti finanziari 04. In attuazione della direttiva 2014/12/UE nel 2016 nel TUB: sono state introdotte le operazioni di credito immobiliare ai consumatori sono state introdotte le operazioni di credito mobiliare ai consumatori sono state introdotte le sanzioni a carico dell’intermediario tutte le precedenti risposte sono corrette 05. Il Testo unico bancario individua norme: sulla pubblicità delle condizioni negoziali proposte solo sui requisiti di forma del contratto nessuna delle risposte indicate sugli obblighi informativi delle banche al termine del rapporto 06. Per intermediazione mobiliare o finanziaria si intende un'attività di negoziazione si intende un'attività di interposizione tra coloro che offrono e coloro che domandano prodotti finanziari nessuna delle precedenti risposte si intende un'attività di mediazione 07. la disciplina del mercato mobiliare e dell’attività di intermediazione finanziaria è soggetta alla normativa dettata dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria A partire dal 1" giugno 1998 A partire dal 1" luglio 1998 A partire dal 31" luglio 1998 A partire dal 1" marzo 1998 Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 45/54 07. Nello svolgimento di servizi di investimento ogni intermediario ha l’obbligo di agire sempre con la diligenza dell’operatore qualificato, acquisendo un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e obbligandosi a far conseguire al cliente il miglior risultato possibile in relazione al livello di rischio prescelto alcuni intermediari hanno l’obbligo di agire sempre con la diligenza dell’operatore qualificato, acquisendo un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e obbligandosi a far conseguire al cliente il miglior risultato possibile in relazione al livello di rischio prescelto ogni intermediario ha la possibilità di agire sempre con la diligenza dell’operatore qualificato, acquisendo un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e obbligandosi a far conseguire al cliente il miglior risultato possibile in relazione al livello di rischio prescelto ogni intermediario ha l’obbligo di agire sempre con la diligenza dell’operatore qualificato, acquisendo un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e con la possibilità di far conseguire al cliente il miglior risultato possibile in relazione al livello di rischio prescelto 08. Secondo il Suitability rule gli intermediari debbono eseguire le operazioni richieste in modo da consentire il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione gli intermediari debbono segnalare la non adeguatezza o la non appropriatezza dell’operazione richiesta dal cliente gli intermediari hanno l’obbligo di conoscere le esigenze del mercato di riferimento quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela e, comunque, l’obbligo di conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati per valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, sempre tenendo conto del mercato di riferimento l’intermediario è obbligato, prima di stipulare il contratto di investimento, ad acquisire tutte le informazioni necessarie a comprendere la conoscenza e l’esperienza del cliente in materia di investimenti e la sua propensione al rischio 09. La nostra normativa bancaria prevede sanzioni 10. La BCE può irrogare 11. Secondo il il Know your customer rule 12. Secondo il Suitability rule 13. Secondo il Best execution rule 14. Nello svolgimento di servizi di investimento 15. La maggior parte delle violazioni della normativa bancaria dà origine a: 16. Il TUB individua sanzioni Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 46/54 Lezione 044 01. la cosiddetta distributed ledger technology (DLT) è un sistema in cui si ha la rappresentazione digitale di un valore, la quale viene trasferita, ma non archiviata e negoziata elettronicamente nessuna delle precedenti risposte un sistema in cui si ha la rappresentazione digitale di un valore, la quale viene trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente, tramite un registro condiviso, basato sulla crittografia, che opera attraverso una catena o rete di blocchi legati tra di loro in ordine lineare e cronologico un contratto e consente al risparmiatore di dare all’intermediario istruzioni vincolanti e di orientare il grado di rischio del servizio di gestione definendo i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione 02. Gli strumenti finanziari sono soggetti al principio della dematerializzazione introdotto dall’art. 15 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 dall'art. 10 del D. lgs. 17 settembre 2007, n. 164 dall’art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 dall'art. 15 del D. lgs. 17 settembre 2007, n. 164 03. Le SICAV società di persone sono società per azioni il cui oggetto sociale esclusivo consiste nell’offerta al pubblico delle proprie azioni nessuna delle precedenti risposte sono società a responsabilità limitata il cui oggetto sociale esclusivo consiste nell’offerta al pubblico delle proprie azioni 04. L’attività di gestione collettiva del risparmio è il servizio di gestione di un patrimonio e dei relativi rischi svolto da un Organismo di investimento collettivo del risparmio, il quale può essere costituito come fondo comune di investimento o come società per azioni SICAV o SICAF, di cui gli investitori diventano soci nessuna delle precedenti risposte è il servizio di gestione di un patrimonio e dei relativi rischi svolto da un Organismo di investimento collettivo del risparmio, il quale deve essere necessariamente costituito come fondo comune di investimento o come società per azioni SICAV è il servizio di gestione di un patrimonio e dei relativi rischi svolto dalla Banca d'Italia, il quale può essere costituito come fondo comune di investimento o come società per azioni SICAV o SICAF, di cui gli investitori diventano soci 05. L’attività di gestione collettiva del risparmio 06. Le SICAV 07. Gli strumenti finanziari sono soggetti al principio della dematerializzazione introdotto 08. la cosiddetta distributed ledger technology (DLT) è Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 47/54 Lezione 049 01. I sistemi di garanzia dei depositi sono istituiti solo in cinque stati membri nessuna delle precedenti risposte sono istituiti in ciascuno Stato membro per rimborsare i depositanti fino a un limite stabilito non sono istituiti in ciascuno Stato membro 02. I sistemi di garanzia devono: assicurare la velocità dell’intervento che a oggi è di 10 giorni lavorativi coprire un ammontare di somme depositate che consenta di evitare il panico tra i grandi risparmiatori coprire un ammontare di somme depositate che consenta di evitare il panico tra i piccoli risparmiatori assicurare la velocità dell’intervento che a oggi è di 15 giorni lavorativi 03. Il Fondo di risoluzione unico per i paesi dell’eurozona nessuna delle precedenti risposte è stato istituito con il regolamento (UE) n. 806/2014 è entrato in vigore nel 2013 non può ricorrere al mercato stipulando prestiti per aumentare la sua capacità di intervento 04. I sistemi di garanzia dei depositi in Italia sono: 2 8 4 10 05. Il Fondo di risoluzione unico per i paesi dell’eurozona 06. I sistemi di garanzia dei depositi in Italia sono: 07. I sistemi di garanzia dei depositi 08. I sistemi di garanzia devono: Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 50/54 Lezione 056 01. La funzione tipica e costante dei titoli di credito è quella nessuna delle precedenti risposte di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito di accelerare l'intermediazione finanziaria di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina del leasing 02. I titoli di credito sono un capitale di investimento documenti destinati alla circolazione, idonei ad attribuire il diritto ad una determinata prestazione nessuna delle precedenti risposte documenti destinati alla circolazione, ma non idonei ad attribuire il diritto ad una determinata prestazione 03. i titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie titoli astratti e titoli concreti nesusna delle precedenti risposte titoli concreti e titoli causali titoli astratti e titoli causali 04. Per leasing traslativo si intende quell’operazione di leasing nella quale il bene è idoneo a “conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto” quell’operazione di leasing nella quale il bene non è idoneo “a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi” quell’operazione di leasing nella quale il bene è idoneo “a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi” quell’operazione di leasing nella quale il bene non è idoneo a “conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto” 05. Per leasing di godimento s’intende quell’operazione di leasing nella quale il bene non è idoneo “a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi” quell’operazione di leasing nella quale il bene è idoneo a “conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto” nessuna delle precedenti risposte quell’operazione di leasing nella quale il bene è idoneo “a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi” 06. La società di leasing è un semplice intermediario nessuna delle precedenti risposte è l'utilizzatore è il fornitore Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 51/54 07. Il leasing o locazione finanziaria è un contatto con una struttura unitaria trilaterale bilaterale multipla 08. Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è determinato solo dalla lettera del titolo nessuna delle precedenti risposte è determinato solo dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento 09. Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare 10. i titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie 11. La funzione tipica e costante dei titoli di credito è quella 12. I titoli di credito sono 13. Per leasing traslativo si intende 14. Per leasing di godimento s’intende 15. La società di leasing 16. Il leasing o locazione finanziaria è un contatto con una struttura Set Domande: DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Maffezzoni Francesco Maria Data Stampa 13/05/2024 23:03:25 - 52/54 Lezione 057 01. Il Leasing Operativo è un contratto mediante il quale il locatore (intermediario finanziario), contro pagamento di un canone periodico, concede in locazione al conduttore (cliente e utilizzatore del cespite), senza che questo ne divenga proprietario, beni strumentali aventi caratteristiche standardizzate, unitamente ad una serie di servizi collaterali è un contratto mediante il quale il locatore (intermediario finanziario), contro pagamento di un canone periodico, concede in locazione al conduttore (cliente e utilizzatore del cespite), affinchè questo ne divenga proprietario, beni strumentali aventi caratteristiche standardizzate, unitamente ad una serie di servizi collaterali nessuna delle precedenti risposte non è un contratto 02. si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un nuovo rapporto causale fra le parti nessuna delle precedenti risposte 03. Il canone periodico del Leasing Operativo include solo la componente finanziaria e di utilizzo del bene nessuna delle precedenti risposte include sia la componente finanziaria e di utilizzo del bene, sia quella relativa ai servizi accessori include solo la componente relativa ai servizi accessori 04. Le eccezioni reali sono nessuna delle precedenti risposte opponibili a particolari portatori del titolo opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri opponibili a qualunque portatore del titolo 05. Le eccezioni cartolari si distinguono in due grandi categorie eccezioni reali ed eccezioni astratte eccezioni reali ed eccezioni personali eccezioni causali ed eccezioni personali eccezioni astratte ed eccezioni causali 06. Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola «al portatore», ma che non sono contrassegnati da un nome nessuna delle precedenti risposte non recano la clausola «al portatore», anche se contrassegnati da un nome recano la clausola «al portatore», anche se contrassegnati da un nome 07. si ha circolazione irregolare quando nessuna delle precedenti risposte il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un nuovo rapporto causale fra le parti la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento DOMANDE A RISPOSTA APERTA DIRITTO BANCARIO Adempimenti preliminari prima della stipulazione del contratto di apertura di credito: Prima della stipulazione del contratto di apertura di credito sono previsti degli adempimenti volti alla riduzione del rischio di concessioni a soggetti presumibilmente inadempienti. Il contratto di apertura di credito viene preceduto da un’attività di analisi in ordine alla meritevolezza del richiedente nonché a dimensionare l’entità dell’affidamento concedibile. In questo contesto, assume un ruolo fondamentale la Centrale Rischi, la quale valuta il merito creditizio dei soggetti richiedenti. L’iscrizione alla Centrale Rischi può rivelarsi atto pregiudizievole per il cliente e la giurisprudenza ha evidenziato che tale iscrizione possa essere disposta, a seguito di un’adeguata e particolareggiata istruttoria, in ordine alle difficoltà di adempimento del cliente e alla constatazione dell’impossibilità oggettiva di adempimento. Gli adempimenti preliminari costituiscono l’istruttoria fidi e hanno inizio con la richiesta del cliente e terminano con la deliberazione dell’organo competente. Applicazione delle disposizioni del mandato al contratto di conto corrente: Nel contratto di conto corrente di corrispondenza è presente l’elemento del mandato (esecuzione di incarichi a nome e per conto del correntista). Ciò giustifica l’opinione secondo la quale, salva deroga legale o pattizia, risultano applicabili alla fattispecie anche le norme ex artt. 1703 ss. c.c. . A tal proposito è importante ricordare che la diligenza richiesta alla banca nell’esecuzione dell’incarico è assimilabile a quella del mandatario. Ovviamente il grado medio di diligenza deve essere rapportato al tipo particolare di attività svolta in modo professionale dalla banca che è quella del bonus argentarius. Il riferimento al contratto di mandato, potrebbe far pensare che al conto corrente si potrebbe applicare l’art. 1717 c.c. in materia di sostituzione del mandatario. Aspetti positivi e negativi della standardizzazione dei contratti d’impresa: La standardizzazione dei contratti d’impresa presenta: un aspetto positivo per il cliente in quanto consente risparmi di costi che si riflettono in termini positivi a livello di prezzo finale del servizio o del prodotto; Azioni della banca scontante per mancato pagamento di cambiali da parte del debitore ceduto: Quando i crediti scontati sono incorporati in cambiali la banca in caso di mancato pagamento può: esercitare l’azione cambiaria verso l’emittente o l’accettante, il suo girante o giranti precedenti o simultaneamente nei confronti di tutti tali soggetti (art. 54 l. camb.); iniziare l’esecuzione forzata in quanto la cambiale è titolo esecutivo (art. 474, comma 2, c.p.c.). esercitare l’azione causale derivante dal rapporto giuridico sostanziale che ha dato origine alla girata della cambiale (cioè al contratto di sconto), se non sia possibile esercitare l’azione cambiaria di regresso come nell’ipotesi di prescrizione. Si precisa, inoltre, che la persona contro la quale sia promossa l’azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti personali con il traente o i portatori precedenti tranne se il portatore acquistando la cambiale abbia agito a danno del debitore (art. 21 l. camb.). Caratteristiche del procedimento di fronte all’ABF: Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nei termini stabiliti può presentare ricorso all’ABF. Il ricorso costa 20 euro che sono rimborsati in caso di esito favorevole. Il procedimento è molto snello, rapido e informale infatti le parti non devono essere assistite dall’avvocato. La decisione dell’ABF non è vincolante per gli intermediari coinvolti nella controversia ma l’inadempienza degli intermediari è resa pubblica. L’inadempimento dell’intermediario si manifesta nei seguenti casi: non esegue la prestazione imposta dall’ABF; non rimborsa al cliente le 20 euro quale contributo spese; non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro. Qualora il cliente o l’intermediario ritengano insoddisfacente la decisione dell’ABF possono adire alla giurisdizione ordinaria. Certificati di deposito e buoni fruttiferi: Nei casi di certificati di deposito e buoni fruttiferi il cliente deposita presso la banca una somma di denaro che passa nella proprietà del depositario e il depositante ha il diritto di ottenere la restituzione del tantundem con gli interessi maturati alla scadenza stabilita. Il rapporto di deposito è documentato da un certificato con il quale la banca certifica di aver ricevuto un certa somma di denaro e si impegna a restituirla a una data determinata con i relativi interessi definiti nel certificato. Non è possibile movimentare il deposito con ulteriori versamenti, il rapporto resta cristallizzato e si esaurisce quando il certificato viene rimborsato. Come si svolge la procedura per l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti al capitale della banca? La BCE rilascia l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti, ma la valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina bancaria viene svolta in collaborazione tra la BCE e le autorità nazionali. Per l’esame della domanda di acquisizione o dismissione di partecipazioni il regolamento quadro della BCE 486/2014 regolamenta una disciplina comune tra BCE e autorità nazionali. La domanda viene presentata alla Banca d’Italia che valuta la presenza dei requisiti riconosciuti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale e poi appronta una proposta che presenta alla BCE. Quest’ultima può entro quindici giorni opporsi altrimenti emana il provvedimento. L’acquisto di partecipazioni rilevanti è subordinato alla condizione che la BCE rilasci un’autorizzazione preventiva. Se l’acquisto di partecipazioni comporta una concentrazione rilevante ai sensi delle disposizioni antitrust , interviene l’AGCM che è l’autorità competente a valutare tale aspetto. In merito alle concentrazioni che riguardano banche, la BCE emette il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del TUB e l’AGCM emana quello suo ai sensi dell’art. 20 L. 287 del 1990. L’AGCM e la Banca d’Italia alla luce di un protocollo d’intesa che esiste dal 2007, hanno scambi di informazioni relative alle concentrazioni bancarie Comportamento della banca in caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza: Ai sensi dell’art. 1840, comma 2, c.c. in caso di morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza, la banca non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Quando l’intestatario è uno solo, gli aventi diritto sono gli eredi (legittimi o testamentari) e/o eventuali legatari. Nel caso, invece, di cointestazione, gli aventi diritto sono sia i soggetti suindicati sia i cointestatari ancora in vita. In caso di morte di uno dei cointestatari, pertanto, viene a cessare la facoltà di uso disgiunto della cassetta di sicurezza e nessuno può più aprirla senza il consenso di tutti gli altri aventi diritto. Il divieto d’apertura della cassetta nel caso di morte presuppone che la banca sia a conoscenza del decesso. L’apertura, infatti, è inibita nel caso in cui l’istituto di credito sia venuta a conoscenza della morte quale che sia la fonte da cui abbia appreso la notizia. Cosa evidenziano le “Linee Guida” emanate dalla BCE nel 2017 e nel 2018 sui non-performing loans (npl)? La BCE ha emanato “Linee Guida” sia nel 2017 sia 2018 in relazione alla gestione dei crediti deteriorati (npl), detenuti nei bilanci delle banche i quali sono definiti come quelle esposizioni scadute da 90 giorni e non rimborsate vale a dire come quelle con alta improbabilità di un adempimento integrale da parte del debitore senza l’escussione delle garanzie. Le linee guida della BCE del 2017 hanno posto l’attenzione: sui sistemi di gestione e sui controlli interni dei rischi; sulle aspettative di vigilanza; sulla classificazione, misurazione e gestione dei crediti. Le linee guida del 2018 hanno evidenziato che le banche sono tenute ad accantonare o a rettificare i propri bilanci secondo precise scadenze temporali al fine di non avere crediti deteriorati di anzianità elevata in bilancio con accantonamenti non sufficienti. I npl devono essere accantonati al 100% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia. Va da sé che tali crediti in bilancio risultano essere pari a zero. Cosa si intende per succursali e libera prestazione di servizi ? Per succursale si intende una sede che costituisce parte priva di personalità giuridica di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività dell’ente creditizio. Rientra nella nozione di libera prestazione di servizi quella effettuata con: trasferimento temporaneo del prestatore nel paese del beneficiario, mediante intermediari o agenti esteri indipendenti dalla banca; struttura fissa sprovvista di personale come nel caso dello sportello automatico; Secondo la Commissione europea per qualificare i servizi offerti tramite internet come libera prestazione di servizi sarebbe necessario verificare dove viene svolta la prestazione essenziale. Ne deriva che la prestazione di servizi tramite internet, quindi, non costituisce prestazione di servizi soggetta a notifica obbligatoria. Costituzione e funzione del Comitato di Basilea: Il Comitato di Basilea è nato per affrontare le conseguenze di carattere transfrontaliero che originavano dalla crisi di un intermediario finanziario. Il Comitato è stato costituito nel 1974, per volontà dei governatori delle banche centrali dei paesi facenti parte del G10, in occasione del fallimento della banca tedesca Herstatt. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali dei paesi facenti parte del G10 e di altri paesi emergenti. Ha sede a Basilea presso la Banca dei regolamenti internazionali Custodia e assicurazione delle merci date in pegno nell’anticipazione bancaria: Ai sensi dell’art. 1847 c.c. la banca deve provvedere per conto del cliente all'assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso. Se ricorrono i requisiti indicati dall’art. 1847 c.c., gli oneri dell’assicurazione ricadono sull’anticipato nel cui interesse è stipulata. Per valutare se è necessario o meno procedere all'assicurazione, non si deve considerare solo il tipo di beni dati in pegno ma anche altri elementi, ad esempio il luogo di custodia o il loro valore. La violazione del suddetto obbligo determina la responsabilità della banca in caso di perdita o deterioramento delle merci per causa a lei imputabile. Deroghe al segreto bancario: L’obbligo di riservatezza ha subito nel tempo deroghe. Nello specifico il segreto bancario: viene meno nei rapporti interni tra istituzioni creditizie con la circolazione di notizie relative alla situazione economica e all’affidabilità della clientela (per il superiore interesse a una sana e prudente erogazione del credito); è stato limitato con la istituzione della Centrale dei Rischi la cui funzione è quella di comunicare periodicamente alla Banca d’Italia i crediti accordati per ciascun cliente e i crediti in sofferenza in modo che i dati degli utenti siano elaborati e venga trasmessa alle banche la generale esposizione creditoria di un certo soggetto e i profili di rischio nell’adempimento degli obblighi di restituzione delle somme dovute (per consentire una completa valutazione del merito creditizio al fine di limitare i rischi e per consentire una corretta gestione delle operazioni attive); viene meno con l’obbligo che hanno le banche e gli intermediari abilitati di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni di cui vengono a conoscenza e di segnalare all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia le operazioni sospette (come previsto dalla normativa sull’antiriciclaggio); non può essere invocato per legittimare l’astensione dalla testimonianza del banchiere in un giudizio civile o penale (in quanto il banchiere non rientra tra i soggetti per i quali i codici di rito prevedono la facoltà di astensione) e non può essere opposto dai dipendenti della Banca d’Italia all’autorità giudiziaria che richiede informazioni necessarie per le indagini in merito a violazioni sanzionate penalmente (i dipendenti della Banca d’Italia sono comunque sempre tenuti a riferire al Direttorio le irregolarità riscontrate nell’espletamento dell’attività di vigilanza); non può essere invocato di fronte a provvedimenti di sequestro emessi dal giudice, a richieste di informazioni scritte da parte dell’autorità giudiziaria o a ordini di ispezioni e di esibizioni di atti e documenti da parte dell’autorità giudiziaria. non può essere invocato durante gli accertamenti tributari in cui la banca è tenuta a esibire agli Uffici finanziari e alla Guardia di Finanza che ne non sarebbe tenuta. Tale possibile pagamento non preoccupa quando il conto del cliente è a credito ma può pregiudicare la banca in caso contrario. Nel secondo caso la banca non è tenuta a pagare nemmeno assegni emessi in data antecedente dato che il correntista può comportarsi in modo da non esercitare il diritto di recesso quando sono in circolazione assegni da lui emessi. Il correntista del resto ha la facoltà di informare la banca circa gli assegni che vuole siano onorati nonostante la dichiarazione di recesso. Financial Stability Board: Nato su iniziativa del G20 nel 2009, in sostituzione del Financial Stability Forum del 1999, con lo scopo di implementare lo scambio e il coordinamento delle informazioni tra le istituzioni che si occupano della stabilità finanziaria dei principali paesi industrializzati. L’FSB ha esteso il novero dei suoi partecipanti anche ai rappresentanti di altre istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, il Comitato di Basilea, la Commissione europea e L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO). L’FSB, di concerto con il Fondo monetario internazionale (Fmi): definisce standard regolamentari comuni, rientranti nel novero delle soft law; verifica la corretta applicazione delle regole; ha il compito di creare un sistema di preallarme con il quale la comunità internazionale viene informata circa il verificarsi di condizioni di instabilità finanziaria. Fase successiva alla dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto della banca: Le autorità di risoluzione nella fase successiva alla dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto della banca: hanno la possibilità di attivare una moratoria dei pagamenti (ritardo dei pagamenti) per fronteggiare un deterioramento delle condizioni di liquidità della banca in attesa di definire le misure di gestione della crisi; devono scegliere tra la risoluzione o le procedure ordinarie di insolvenza ossia la liquidazione coatta amministrativa (laddove la soluzione del write down sia esclusa) dopo che le autorità hanno valutato la sussistenza di uno dei due presupposti comuni a tutte le procedure di crisi (l’impossibilità di impedire il fallimento attuando l’intervento dei privati o delle autorità di vigilanza oppure è necessaria la risoluzione nell’interesse pubblico). La scelta della procedura di risoluzione è preceduta da una valutazione per stabilire se essa sia indispensabile per perseguire interessi fondamentali stabiliti dall’UE che sono: garantire la continuità delle funzioni aziendali; prevenire il contagio; limitare il ricorso ai finanziamenti pubblici; tutelare i piccoli depositanti entro i centomila euro, i fondi e le attività dei clienti. Funzioni della Banca d’Italia nella disciplina della garanzia italiana dei depositi: Nella disciplina della garanzia italiana dei depositi alla Banca d’Italia è attribuito il potere di: riconoscere i sistemi di garanzia dei depositi; approvare lo statuto dei sistemi di garanzia dei depositi; verificare se è equivalente il sistema di garanzia del paese di appartenenza delle banche extra UE; escludere dal sistema una banca che non assolve ai doveri associativi con la relativa revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; autorizzare gli interventi del sistema di garanzia; disciplinare le procedure di rimborso. Funzionamento del Comitato di risoluzione: Il Comitato si riunisce in sessione plenaria e in sessione esecutiva. Il Comitato in sessione plenaria: adotta decisioni di carattere generale; decide nei casi di risoluzione di crisi bancarie individuali, sull’utilizzo del Fondo di risoluzione unico superiore alla soglia di 5 miliardi di euro; autorizza il sostegno di liquidità superiore al 20% del capitale del Fondo di risoluzione unico. Il Comitato in sessione esecutiva adotta: decisioni preparatorie e operative di gestione della risoluzione di ciascuna banca decisioni rivolte alle autorità nazionali per attuare le misure; singole decisioni di risoluzione che comportano il ricorso al Fondo di risoluzione unico entro 5 miliardi di euro. Il Comitato in sessione esecutiva è composto da un numero ridotto di membri al fine di rendere celere l’adozione delle decisioni. I componenti sono: il presidente; quattro membri nominati dal Consiglio su proposta della Commissione. Garanzie che assistono l'apertura di credito: La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somma di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia mediante una garanzia reale sia mediante una garanzia personale. Ai sensi dell’art. 1844 comma 2 del codice civile quando la garanzia non è più sufficiente, la banca può richiedere una maggiorazione della garanzia o che il garante sia sostituito. Se l'accreditato non adempie a quanto richiesto, la banca può effettuare la riduzione del credito in proporzione al ridotto valore della garanzia o recedere dal contratto. L’apertura di credito può essere allo scoperto quando la restituzione della somma di denaro utilizzata è garantita dal patrimonio dell’accreditato. In tale caso la concessione del credito da parte della banca si basa sulla valutazione della solvibilità dell’accreditato. Gli aiuti pubblici alla luce della direttiva 2014/59/UE: Con la direttiva 2014/59/UE viene stabilito che gli aiuti pubblici sono una risorsa di ultima istanza utilizzabili solo se sussistono alcune condizioni. Gli aiuti statali o qualunque altro sostegno finanziario pubblico sovranazionale integrano un sostegno pubblico straordinario (art. 107 par. 1 TFUE). Sono riconosciute due forme di sostegno pubblico straordinario (strumenti di stabilizzazione finanziaria) di ultima istanza rientranti nell’ambito della procedura di risoluzione di una banca che sono: la partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca; l’acquisizione temporanea della proprietà. Gli annunci pubblicitari: Gli annunci pubblicitari non sono strumenti informativi ma promuovono servizi e prodotti bancari. Al fine di evitare effetti ingannevoli, gli annunci pubblicitari devono specificare: la natura di messaggio pubblicitario; l’esistenza di fogli informativi; il TAEG; l’indicatore sintetico di costo (ISC) per le operazioni di finanziamento. Gli Hedge Funds e i fondi comuni monetari: Si definiscono Hedge Funds i fondi comuni speculativi, i quali hanno avuto una rilevante innovazione a seguito del recepimento della direttiva Aifmd (2011/61/UE). La partecipazione a tali fondi è limitata agli investitori professionali e agli investitori non professionali con un investimento di almeno € 500.000. La normativa italiana prevede che tali fondi possono operare derogando alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio e possono finanziarsi ricorrendo all’indebitamento. Si definiscono fondi comuni monetari quei fondi che investono in strumenti finanziari molto liquidi e di elevata qualità creditizia come i titoli di Stato a breve termine che sono investimenti caratterizzati da un basso grado di rischio. Come del resto, per qualsiasi tipo di fondo comune di investimento, anche i fondi comuni monetari non assumono un obbligo di restituzione delle quote acquisite al valore nominale. I fondi comuni mobiliari, gli hedge funds, i fondi di credito e i fondi comuni monetari non sono giuridicamente assimilati alle banche. Gli IMEL: Gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), disciplinati dall’art. 114 bis TUB, si definiscono quali intermediari specializzati nell’emissione di moneta elettronica che raccolgono il risparmio tra il pubblico esclusivamente al fine di trasformarlo in moneta elettronica e sono tenuti al rimborso delle somme ricevute in moneta legale Gli interventi del TUB su determinate condizioni contrattuali applicate dalle banche: Il TUB interviene su determinate condizioni del contratto bancario come: la modifica unilaterale delle condizioni del contratto (quando è applicata a favore della banca deve essere approvata dal cliente nel contratto in modo specifico e la modifica deve essere comunicata al cliente con preavviso di due mesi); la capitalizzazione periodica degli interessi (nei contratti di conto corrente è legittima purché venga garantita nei confronti della clientela la periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi sia ceditori sia debitori); il diritto di recesso del cliente nei contratti di durata (il cliente ha diritto a recedere dal contratto in ogni momento senza incorrere in penalità e spese); l’estinzione anticipata, la surrogazione e la portabiltà dei mutui (il cliente ha diritto all’estinzione anticipata, alla surrogazione e alla portabiltà dei mutui senza costi e oneri burocratici); le commissioni nel contratto di apertura di credito (sono legittime sia la commissione onnicomprensiva che è pari allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione sia la commissione di istruttoria veloce che si applica in caso di sconfinamenti ovvero oltre il limite del fido ed è stabilita in misura fissa) Gli interventi legislativi sulla trasparenza bancaria: La legge 154 e la legge 142 del 1992 hanno introdotto le prime disposizioni sulla trasparenza dei prodotti bancari. Il TUB, emanato nel 1993, ha introdotto un gruppo di disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Dal 2006 sono state inserite nel TUB, con diversi provvedimenti, norme particolari relative alle operazioni e ai servizi bancari al fine di liberalizzare il settore. Per accrescere la trasparenza nell’offerta di determinate operazioni bancarie (come i servizi di pagamento) sono state introdotte, in attuazione della disciplina europea (direttiva 2007/64/UE), altre disposizioni. Gli istituti di credito speciale: Gli istituti di credito speciale, anch’essi per lo più enti pubblici, al tempo della legge bancaria del 1936, nel rispetto della legge che li disciplinava, erogavano credito, in genere a medio e lungo termine, a determinati settori economici (credito agrario, credito alle opere pubbliche, ecc.). In taluni casi, era stabilito con legge che solo un ristretto numero di soggetti potesse effettuare particolari operazioni creditizie mediante alcune forme negoziali quali: il credito fondiario ed edilizio che era un credito garantito da ipoteca sugli immobili per l’acquisizione della proprietà immobiliare; il credito agrario che contemplava lo strumento della cambiale agraria quale garanzia a favore dell’istituto accettante. La legge n. 23 del 10 febbraio del 1981 regolamentò gli istituti di credito speciale stabilendo i principi operativi e di vigilanza in quanto gli stessi erano sottratti alla gran parte delle disposizioni di vigilanza contenute nella legge bancaria del 1936. Gli istituti di pagamento: Sono intermediari che svolgono in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e sono disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. È la stessa normativa europea ad escludere gli istituti di pagamento dallo svolgimento dell’attività bancaria propria, in particolare della raccolta del risparmio. Difatti, l’art. 16 della direttiva sancisce che i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE Gli obiettivi di gestione della crisi: hanno come obiettivi: soddisfare al massimo i creditori; garantire il salvataggio delle grandi imprese produttive che si trovano in stato di insolvenza e, quindi, dei posti di lavoro mediante la continuazione dell’attività assegnata a un commissario straordinario e con il sostegno degli aiuti statali (procedura di amministrazione straordinaria). Gli obblighi di correttezza delle banche: Gli intermediari devono rispettare gli obblighi di correttezza che sono solo oggetto di disposizioni della Banca d’Italia (art. 127 TUB). Le disposizioni della Banca d’Italia risultano essere il più delle volte prescrizioni sugli assetti organizzativi interni. Le disposizioni in materia di requisiti organizzativi delle banche tendono ad accertare che sia prestata attenzione costante nelle singole fasi di intermediazione, alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Le disposizioni di vigilanza in materia di correttezza hanno individuato un altro aspetto che è quello relativo alle politiche commissionali cioè le politiche adottate dalle banche per la remunerazione del personale preposto all’offerta dei prodotti bancari al fine di non dare origine a incentivi alla vendita di prodotti bancari per interesse personale o della banca non tenendo in considerazione quello del cliente I contenuti minimi dei contratti bancari e la conseguenza della violazione dei precetti: In tutte le operazioni bancarie la legge prevede che debbano essere definiti: i tassi di interesse con la periodicità della loro capitalizzazione; ogni prezzo e condizione praticata. Ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB e della delibera del CICR del 9/2/2020 nel caso di contratti di credito vanno specificati anche gli interessi di mora. La violazione di tali precetti non comporta la invalidità del contratto (a differenza dell’inosservanza della forma scritta) in quanto ai sensi dell’art. 117, comma 7, del TUB è prevista l’integrazione ex lege (secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c. in caso di invalidità parziale del contratto) colmando in via autoritativa una lacuna del regolamento privato. L’integrazione è stabilita in termini sanzionatori per le banche che risultano inadempienti in quanto l’art. 117 del TUB prevede che vengano applicati tassi attivi e passivi indicizzati a valori che di norma sono inferiori o superiori a quelli solitamente praticati nelle operazioni di credito o di raccolta, pertanto la struttura del contratto viene corretto con disposizioni più favorevoli per il cliente. I controlli sull’aumento del capitale sociale: Nel caso in cui la modifica statutaria comporti l’aumento di capitale sociale, la decisione di vigilanza è di competenza della BCE per le banche significative. La BCE deve valutare se l’aumento di capitale garantisca una sana e prudente gestione. La Banca d’Italia richiede alla banca una informativa preventiva almeno 60 giorni prima che venga sottoposto l’argomento all’approvazione dell’assemblea dei soci nonché informazioni relative: alle modalità e i tempi di attuazione dell'operazione; agli obiettivi perseguiti; agli effetti che l'operazione determina sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Le informazioni acquisite entrano a far parte del patrimonio informativo complessivo a disposizione della Banca d'Italia ai fini del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari I controlli sullo statuto delle BCC: L’associazione nazionale delle banche di credito cooperativo e casse rurali redige uno statuto tipo che viene sottoposto per prassi all’esame della Banca d’Italia. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del TUB è previsto che gli statuti di questo tipo di banche contengano le regole relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37 bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli statuti tipo esaminati dalla Banca d'Italia (da intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi dell’art. 56 TUB) sono soggette soltanto a una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare I crediti agevolati: Relativamente a determinate attività bancarie ancora oggi è di dubbia interpretazione la loro qualificazione. Questo è il caso dei crediti agevolati. Fino ad alcuni anni fa sui finanziamenti di scopo e agevolati risultava difficile distinguere l’aspetto pubblicistico cioè il rapporto di agevolazione da quello privatistico cioè il rapporto di credito. I dubbi interpretativi erano dovuti alle leggi di agevolazione che riconoscevano agli istituti di credito compiti che sono riconosciuti alla pubblica amministrazione quali l’attività istruttoria preliminare all’erogazione della sovvenzione e il conseguente controllo sull’utilizzo della sovvenzione in conformità con il programma. L’art. 47 del TUB non dipana i dubbi interpretativi, esso prevede che tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La disposizione che non è dirimente circa la qualificazione di tale attività, individua nelle leggi di agevolazione la disciplina applicabile. D’altro canto, per la scarsa diffusione nella prassi dei finanziamenti agevolati, la rilevanza del problema è venuta meno I crediti di firma e gli affidamenti di firma: I crediti di firma sono operazioni con le quali la banca presta in favore del suo cliente una fideiussione e pertanto si obbliga a versare una determinata somma di denaro nel caso in cui il cliente non adempia a un’obbligazione assunta verso terzi. Tale garanzia viene particolarmente accettata dal mercato per la semplicità dell’escussione nonché per la certezza della solvibilità della banca. Con l’affidamento di firma la banca si dichiara disponibile ad assumere tali future obbligazioni di garanzia entro un importo massimo predeterminato. La banca anche in questo caso non crea per il cliente disponibilità direttamente utilizzabile e non gli concede il finanziamento in via diretta. Inoltre è sottintesa ogni volta un nuova prestazione di consenso della banca per l’utilizzazione di tale forma di affidamento. I covered bond e gli strumenti finanziari ibridi: Le banche possono emettere obbligazioni bancarie garantite , note come covered bond. I covered bond, sono dei titoli di debito protetti dal rischio di insolvenza della banca grazie a una clausola di garanzia sulla restituzione di capitale e interessi. Essi sono emessi nel rispetto della legge, delle disposizioni della Banca d’Italia e dei regolamenti. L’art. 7bis della legge 130 del 1999 detta disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite. Le banche possono emettere per la raccolta del risparmio anche strumenti finanziari ibridi. Essi sono prestiti il cui rendimento e restituzione del capitale sono subordinati all’andamento economico della banca. Le banche vi fanno ricorso per ottenere una maggiore solidità patrimoniale. I criteri di competenza e di correttezza degli esponenti aziendali: Il criterio di correttezza si riferisce ai comportamenti pregressi nei confronti delle autorità. Sono presi in considerazione: le condanne penali con sentenze anche non definitive; le sentenze definitive di risarcimento danni per atti che sono stati compiuti nell’esercizio di funzioni in determinati settori; i provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza; le sanzioni amministrative a seguito dello svolgimento di incarichi in determinati settori. I criteri di competenza da soddisfare si riferiscono alle conoscenze teoriche e tecniche nonché all’esperienza lavorativa pregressa degli esponenti aziendali in settori importanti relativi all’operatività e alla gestione bancaria. Nella scelta dell’esponente aziendale si deve tenere conto anche delle competenze che sono presenti o mancanti nell’organo del quale l’esponente aziendale deve diventarne parte. I criteri di significatività: I criteri per definire se una banca è ritenuta significativa sono definiti nel regolamento sul MVU e nel regolamento quadro sul MVU. La Banca centrale europea può in qualunque momento e su propria iniziativa, decidere di esercitare direttamente la vigilanza su una banca considerata meno significativa al fine i assicurare più elevati standard di vigilanza prudenziale. Una banca è classificata come significativa ed è soggetta al controllo della BCE, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: il valore complessivo delle attività si aggira oltre i 30 miliardi di euro oppure oltre il 20% del PIL nazionale sempre che il valore totale delle attività non sia inferiore a cinque miliardi di euro; risulta essere una delle tre banche più significative in uno Stato membro; riceve assistenza finanziaria diretta dal MES; il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%. I depositi a risparmio: inquadramento generale: Oltre al deposito in conto corrente che è la principale raccolta bancaria del risparmio, esistono alcuni strumenti contrattuali volti alla finalità di custodia e investimento. Tra questi sono da ricordare i depositi a risparmio nelle varie espressioni. I depositi a risparmio sono caratterizzati dal fatto che al momento della costituzione del rapporto al cliente viene rilasciato un libretto di risparmio, che documenta l’esistenza del rapporto e nello stesso tempo legittima l’intestatario oppure il possessore a effettuare prelevamenti e versamenti. I destinatari della disciplina sulla trasparenza bancaria: I destinatari della disciplina sono: le banche; tutti gli operatori finanziari; i soggetti individuati dal ministro dell’Economia e delle Finanze come Bancoposta; gli agenti in attività finanziaria; i mediatori creditizi. I soggetti tutelati non sono solo i consumatori (persone fisiche che operano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale) ma tutti i clienti della banca. I fondi comuni di investimento: Un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di partecipanti ed è gestito nell’interesse degli stessi da società specializzate in tale attività, denominate società di gestione del risparmio (SGR). Il patrimonio viene investito dalla SGR in strumenti finanziari negoziati nei mercati finanziari regolamentati nel rispetto di quanto specificato da un apposito regolamento del fondo e dalle regole previste dalle autorità di vigilanza in materia di contenimento e frazionamento del rischio. Gli investitori, titolari delle quote, non hanno diritto alla restituzione della quota al valore nominale. I fondi comuni mobiliari aperti consentono al partecipante il diritto al rimborso della quota il cui ammontare dipende dal valore di mercato del fondo al momento in cui è effettuata la richiesta di rimborso. I fondi pensione: I fondi pensione sono degli organismi di investimento collettivo che raccolgono il risparmio dei lavoratori dipendenti o autonomi e investono tali somme in strumenti finanziari al fine di erogare una prestazione previdenziale, nelle forme di rendite o capitali alla cessazione della attività lavorativa. Le prestazioni sono conseguenti ad attività di investimento e disinvestimento nei mercati. I fondi pensione hanno lo scopo di integrare la previdenza obbligatoria. La materia è disciplinata dal d.lgs. 124/1993 e successivamente dal d.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252. L’autorità di vigilanza competente per i fondi pensioni è la Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) che persegue lo scopo di valutare e verificare la corretta e trasparente gestione dei fondi. I libretti al portatore di risparmio: I libretti al portatore venivano suddivisi in libretti al portatore in senso stretto e libretti al portatore con indicazione di un nome o di un contrassegno che svolgevano la funzione di agevolare l’individuazione di un dato libretto. Il regime giuridico per entrambi i libretti era lo stesso. I libretti al portatore consentivano di ottenere la prestazione in base al possesso del documento anche se il soggetto non era il titolare del rapporto di deposito. I libretti nominativi di risparmio: I libretti nominativi e i libretti al portatore sono le due categorie di libretti di risparmio. I libretti nominativi riportano l’indicazione del depositante o dei depositanti e consentono di compiere operazioni solo al soggetto o ai soggetti indicati (o a un loro delegato o rappresentante). Il libretto nominativo non appartiene alla categoria dei titoli di credito ma a quella dei documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.). Difatti, tali documenti identificano l’avente diritto alla prestazione pur se non conferiscono al possessore il diritto assoluto di ottenerla. Colui che esibisce il documento per ottenere la prestazione deve dimostrare la propria identità quale intestatario del libretto e pertanto, la banca deve verificare di volta in volta che il portatore del libretto sia il titolare effettivo del rapporto richiedendo la dimostrazione documentale della propria identità ove non sia dall’impiegato personalmente conosciuto. I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari: I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari sono: la banca commerciale e la banca universale. La banca commerciale o specializzata è un’impresa autorizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito (intermediazione tradizionale). La banca universale esercita oltre alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito anche attività nel settore dei servizi di investimento. Tra le banche universali è possibile riconoscere la banca mista tedesca che è un tipo di banca che costituisce un rapporto di lunga durata con le imprese che finanzia e può anche acquisire in esse partecipazioni rilevanti. inadempimento dei debitori); il rischio di controparte (rischio che la controparte di un transazione relativa a strumenti finanziari derivati o di altre operazioni, risulti inadempiente); i rischi operativi (rischi di perdite per inadeguatezza o disfunzione di procedure, sistemi interni, risorse umane o per catastrofi naturali). I sistemi banco-centrici e i sistemi mercato-centrici: Il sistema finanziario in tutti i paesi si compone di: • intermediari che svolgono attività bancaria; • mercati finanziari in primo luogo le Borse valori. Secondo una classificazione tradizionale, i sistemi finanziari si distinguono in sistemi finanziari banco-centrici e sistemi finanziari mercato-centrici. I sistemi banco-centrici si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico. I sistemi mercato-centrici presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività. In Italia, in Germania e in Giappone il sistema finanziario è di tipo banco-centrico mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti è di tipo mercato-centrico. Con l’innovazione finanziaria la distinzione tra i due sistemi si è attenuata in quanto nei sistemi tradizionalmente banco- centrici hanno preso via via sempre più spazio i mercati e nei sistemi mercato-centrici hanno preso piede sempre più gli intermediari bancari che riescono a influenzare l’andamento dei mercati I sistemi di garanzia dei depositi in Italia: Oggi in Italia esistono due sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT); il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Al Fondo interbancario di tutela dei depositi aderiscono: tutte le banche italiane tranne le banche di credito cooperativo e le filiali di banche extra UE (tranne che la Banca d’Italia non riconosca essere equivalente il sistema di garanzia del loro paese). Al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo aderiscono tutte le banche di credito cooperativo. I sistemi di garanzia dei depositi: sono organizzati nella forma di consorzi privati; hanno lo schema di società di capitali con l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale I titoli e le merci date in pegno nell’anticipazione bancaria: I titoli dati in pegno sono essenzialmente quelli di credito. In ogni caso la preferenza ricade sui titoli di massa quotati e negoziati nei mercati finanziari tra i quali: azioni; obbligazioni; titoli di debito; cambiali finanziarie; quote di fondi comuni. Nell’anticipazione bancaria sono considerati inidonei a formare oggetto di pegno: le polizze assicurative; i certificati di origine o di conformità di autoveicoli; i buoni di consegna della merce. Le merci date in pegno Merce sta a indicare un insieme di cose mobili fungibili aventi un prezzo di mercato. Si tratta di beni non deteriorabili che possono essere custoditi presso la banca o terzi depositari. Nell’ambito delle merci rientrano anche i titoli rappresentativi di merci che consentono al possessore il diritto alla consegna delle merci indicate sul documento. Tra i titoli rappresentativi di merci si annoverano: la polizza di carico; la lettera di trasporto; la nota di pegno; la fede di deposito. I tre pilastri della vigilanza nell’accordo di Basilea del 2004: Il primo pilastro Posto preminente della vigilanza risulta il meccanismo di controllo della patrimonializzazione minima in relazione all’attività. La novità introdotta dal 2004 riguarda una più stretta interdipendenza fra gli elementi di rischio relativi all’attività bancaria e l’adeguatezza patrimoniale. Viene concessa la possibilità a ciascuna banca di scegliere il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali tra una pluralità di metodi previsti, consentendo tecniche di misurazione e gestione dei rischi più idonea. Le banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali possono affidarsi a un metodo standard con il quale possono essere utilizzati i giudizi di agenzie di rating oppure affidarsi a un metodo di rating interno che prevede la costruzione da parte delle banche di modelli interni. Il fine è quello di ottenere un calcolo di rischio più preciso in modo che per gli intermediari più efficienti ne derivi un vantaggio in quanto possono detenere un patrimonio inferiore a quello indicato dalle disposizioni nazionali. Proprio il ruolo delle società di rating per il calcolo del coefficiente di vigilanza risulterà essere uno dei punti più contestati dell’accordo di Basilea 2. Il secondo Pilastro Il secondo pilastro dell’accordo di Basilea del 2004 impone alle banche di dotarsi di un sistema di controllo prudenziale dei rischi efficace. Ciascun intermediario bancario è tenuto ad avere un metodo di valutazione di adeguatezza patrimoniale che prenda in considerazione anche i rischi non previsti nei requisiti minimi e del possibile accadimento di situazioni ostili. All’autorità di vigilanza è affidato il compito di verificare le strategie nonché i metodi valutativi relativi alla adeguatezza patrimoniale di ciascuna banca. Non deve essere valutato solo il procedimento interno che determina l’adeguatezza patrimoniale, bensì anche la capacità dell’intermediario stesso di monitorare e assicurare il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori. In questo contesto assume un ruolo preponderante la capacità dell’intermediario di calcolare in maniera adeguata il rischio creditizio del proprio portafoglio anche sotto il profilo organizzativo. Il secondo pilastro chiarisce che il ruolo dell’autorità di vigilanza è quello di verificare gli aspetti qualitativi della gestione più che alcuni criteri quantitativi. Il terzo Pilastro Il terzo pilastro riguarda i controlli di mercato e si basa sulla trasparenza informativa degli intermediari bancari . È previsto che: 1. i dati relativi alla quantificazione dei rischi e delle procedure gestionali devono essere pubblicati (tali dati devono essere maggiormente dettagliati nel caso in cui si faccia uso di metodi interni per stabilire i requisiti patrimoniali); 2. le banche che non operano nel rispetto degli oneri informativi non possono utilizzare i metodi interni per la valutazione dei rischi. Gli obblighi della trasparenza sulla situazione patrimoniale sono imposti alle banche perché vi è la convinzione che la pubblicazione di informazioni può essere utile per rendere operante la disciplina del mercato. I Tremonti bond: Il Governo italiano per fronteggiare eventuali situazioni di crisi, ha nel 2009 emanato il decreto anti-crisi che conteneva regole che le banche quotate dovevano rispettare nell’attività di emissione di strumenti finanziari innovativi denominati Tremonti bond. I Tremonti bond erano titoli sottoscritti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che avevano come obiettivo il rafforzamento del capitale di vigilanza delle banche ma erano privi del diritto di voto. Le banche però dovevano sottoscrivere un protocollo di intenti in cui si impegnavano a erogare credito a famiglie e imprese e a limitare i guadagni degli amministratori e dei dipendenti. Tali titoli potevano essere emessi per un periodo di tempo circoscritto ma nessuna banca ne ha mai fatto richiesta I veicoli di cartolarizzazione: Con il termine cartolarizzazione si definisce, nella prassi internazionale, la cessione di un blocco di crediti, presenti o futuri da parte di un’impresa a una società veicolo (special purpose vehicle), la quale emette titoli per finanziare l’acquisto dei crediti. Nelle attività di cartolarizzazione il patrimonio del veicolo è distinto rispetto al soggetto che ha ceduto i crediti. Oggetto della cartolarizzazione risulta essere qualsiasi credito che dia luogo a un flusso di cassa futuro al momento dell’incasso. Sono ceduti crediti per i quali è adoperata una tecnica di valutazione e quantificazione del rischio di tipo puramente statistico. Il bail-in: Con il bail-in sono svalutati le azioni e i crediti o/e sono convertiti in azioni i crediti. Quando è applicato il bail-in uno o più commissari speciali stilano un piano di riorganizzazione aziendale Sono esclusi dal bail-in: i crediti fra cui principalmente i depositi fino a centomila euro; le passività garantite; le passività verso i dipendenti per stipendi; le passività verso l’amministrazione finanziaria. I creditori dovrebbero ricevere un ristoro pari a quello che avrebbero ottenuto in una procedura concorsuale. Per realizzare la ricapitalizzazione della banca, la direttiva definisce regole che impongono a ogni intermediario di rispettare, già durante la fase non patologica dell’attività della banca, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da poter essere eventualmente assoggettate a svalutazione o conversione Il cambiamento della classificazione di significatività delle banche: La BCE esegue un riesame regolare di tutte le banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria all’interno dei paesi partecipanti. La significatività delle banche può cambiare: a seguito della normale operatività; in conseguenza di fusioni o acquisizioni. La BCE e le autorità nazionali di vigilanza competenti, al verificarsi del cambiamento di significatività di una banca, coordinano il trasferimento delle competenze di vigilanza. Se una banca meno significativa per la prima volta soddisfa uno dei criteri di significatività, viene riclassificata come banca significativa. In tale caso l’autorità nazionale trasmette le competenze della vigilanza diretta alla BCE. Se una banca significativa per tre anni consecutivi non soddisfa i criteri di significatività, può essere riclassificata come meno significativa e l’autorità nazionale competente acquisisce la vigilanza diretta. Il cambiavalute e i mercanti-banchieri: L’attività finanziaria nel Medioevo era esercitata da istituzioni come enti religiosi e fondazioni private che utilizzavano le donazioni e i capitali derivanti da rendite immobiliari per effettuare prestiti. Intorno all’anno Mille quando nacquero i comuni nell'Italia settentrionale, si affermarono i mercanti e gli usurai che prestavano denaro su pegno. Con l’espandersi dell’attività commerciale delle Repubbliche marinare si affermò l’attività del cambiavalute che guadagnava offrendo il servizio di cambiare le valute estere in quelle locali, nel rimborsare con interessi i depositi e nel finanziare le operazioni commerciali (compravendita di beni o partecipazioni a iniziative mercantili) investendo i propri soldi e quelli dei depositanti. I cambiavalute nelle città dove i traffici commerciali erano molto sviluppati, negoziavano anche cambiali tratte e lettere di cambio che erano utilizzate come mezzo di pagamento per gli scambi di importanza rilevante. Il capitale di classe 1 (Tier 1): Sin dal recepimento di Basilea 3 il capitale di classe 1 (Tier 1) è distinto in: capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) e capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1). Il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) è formato da: azioni ordinarie e riserve di utili. Il capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) è costituito dal capitale versato in sostituzione di strumenti finanziari assimilabili alle azioni a condizione che : siano perpetui; non includano incentivi al rimborso; non siano coperti da garanzia. Il capitale di classe 2 (Tier 2): Il capitale di classe 2 (Tier 2) è formato da strumenti finanziari che formalmente sono delle passività ma che rientrano nel calcolo dei fondi propri. Tali strumenti finanziari sono: strumenti ibridi di patrimonializzazione (con previo consenso dell’autorità di vigilanza possono essere rimborsati su richiesta dell’emittente); passività subordinate (riserva a garanzia di squilibri importanti di gestione). Il castelletto di sconto: È raro incontrare il contratto di sconto isolato, mentre solitamente la singola operazione rientra in un quadro di rapporti economici più ampi tra il cliente e la sua banca. La banca, di sovente, si dichiara disponibile a scontare effetti al proprio cliente sino a un certo ammontare massimo (castelletto di sconto) previa verifica della loro bancabilità. Tale tipo di contratto non sembra riferirsi alla figura del contratto preliminare come visto da una parte della dottrina, in quanto manca il dovere incondizionato di stipulare il contratto definitivo. La banca, infatti, si riserva la possibilità di non accettare la carta indesiderata e di non procedere alla stipula del contratto di sconto. Sembra preferibile la tesi del contratto normativo con il quale le parti stabiliscono condizioni e modalità con cui concludere determinati tipi di contratti. Il Collegio di coordinamento: Il Collegio di coordinamento decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali. Il Collegio di coordinamento stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione. Se i Collegi territoriali ritengono di discostarsi ne devono indicare espressamente i motivi . Il Collegio di coordinamento è composto da: tre dei sette Presidenti dei Collegi territoriali un membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Il fondamento normativo del segreto bancario: Alcune teorie, nel passato, identificavano il segreto bancario con il segreto di ufficio o professionale la cui violazione viene punita ai sensi dell’art. 622 del codice penale. Tale teoria è stata abbandonata perché il banchiere non è un incaricato di un pubblico servizio né tantomeno un soggetto che esercita attività professionale. Per altre teorie il dovere era ascrivibile all’art. 10 della vecchia legge bancaria confluito poi nell’art. 7 TUB, che disponeva il dovere di riservatezza per i dipendenti della Banca d’Italia per le notizie apprese a seguito della funzione di vigilanza che però non riguardava i rapporti tra banche, clienti e soggetti terzi. La tesi rimasta per lungo tempo prevalente e accettata dalla giurisprudenza è quella che rinveniva il fondamento del segreto bancario nella consuetudine, che ai sensi dell’art. 1374 c.c integra la legge o il contratto, arrivando così a imputare alla banca una responsabilità in caso di violazione di tale obbligo. In virtù di tale tesi la banca era tenuta a rispondere di responsabilità contrattuale (contratto bancario) o extracontrattuale per la violazione di tale obbligo. Il Fondo di risoluzione unico: Ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 è stato istituito il Fondo di risoluzione unico delle banche per i Paesi dell’eurozona e finanziato dai contributi del settore bancario. Entro il 2023 il Fondo unico dovrebbe raggiungere l’1 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche autorizzate negli Stati membri dell’UE. Fino all’entrata in vigore del Fondo di risoluzione unico, saranno operativi i fondi di risoluzione nazionali. Il trasferimento dei fondi nazionali al Fondo di risoluzione unico e i modi della loro messa in comune sono disciplinati dal Trattato intergovernativo firmato il 21 maggio 2014. Per il ricorso al Fondo di risoluzione unico è necessario che sia stata deliberata una proposta di risoluzione. Il Comitato, infatti, quando adotta il programma di risoluzione può includere il ricorso al Fondo di risoluzione unico. Possono opporsi sull’uso del Fondo sia il Consiglio dell’UE entro le 24 ore dalla proposta di risoluzione. Il Fondo potrà raccogliere risorse sul mercato con decisione del Comitato per la risoluzione riunito in sessione plenaria. Il free banking dopo gli anni 30 del 900: a denominata free banking che prevede un sistema bancario libero da una regolamentazione. Il free banking dopo gli anni 30 del 900 ha trovato pochi sostenitori. I motivi a sostegno della tesi di un sistema bancario libero sono rappresentati sia dalla fiducia riposta nella capacità del mercato di ottenere condizioni ottime riguardanti l’efficienza e la stabilità sia dalla preoccupazione che i costi di una regolamentazione del sistema bancario siano maggiori dei benefici. Il gruppo bancario Cooperativo: Il legislatore nel 2016 ha introdotto nel TUB all’art. 37 bis, l’istituto del gruppo bancario cooperativo che concilia le particolarità delle BCC rappresentate dalla preminenza della operatività con i soci e nell’essere banche del territorio con la necessità di aumentare la capacità patrimoniale e di rendere migliore il controllo dei rischi. Il gruppo bancario Cooperativo prevede l’inserimento a fianco agli elementi tipici del sistema di cooperazione quelli della società di capitali. Funge da capogruppo una società per azioni il cui capitale nella misura di almeno il sessanta per cento è detenuto dalle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. La capogruppo deve avere un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro. Il contratto di coesione tra la capogruppo e le banche di credito cooperativo disciplina: - i poteri di direzione e di coordinamento della capogruppo; - la garanzia in solido tra le BCC e la capogruppo e le condizioni per aderire al gruppo. Gli emendamenti alla riforma emanata nel 2018 hanno previsto qualche temperamento alla gestione accentrata della capogruppo, stabilendo, in primo luogo, la consultazione delle Banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in merito: alle scelte strategiche in materia commerciale; alla raccolta e alla erogazione del credito. L’art. 33, comma 1bis, TUB stabilisce che è necessaria l'adesione a un gruppo bancario cooperativo per ottenere l’autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nella forma di BCC. La banca di credito cooperativo se recede o viene esclusa da un gruppo bancario cooperativo, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia oppure la propria liquidazione(art. 36, comma 1 bis, TUB). Il leasing finanziario: Tra le operazioni individuate all’art. 1, comma 2 lett. f) TUB viene citato anche il leasing finanziario. Il leasing finanziario è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 136, della L.124/2017 che lo definisce una locazione finanziaria. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione dell’utilizzatore per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. Il leasing operativo: Diverso dal leasing finanziario, è il contratto di leasing operativo che è un contratto con il quale un soggetto riceve un bene dietro pagamento di un canone mensile. Si tratta di beni strumentali all’attività d’impresa cioè di macchinari o apparecchiature per uffici, quindi beni che sono soggetti ad una rapida obsolescenza. Con il leasing operativo le imprese possono avere la disponibilità di tali beni, senza dover sopportare i costi per il loro acquisto. Nel contratto di leasing operativo il rischio dell’obsolescenza ricade sul fornitore, che può essere il produttore stesso oppure una banca. Nel leasing operativo le parti coinvolte possono essere soltanto due quando il fornitore del bene coincide con il suo produttore. Al termine del contratto l’utilizzatore può scegliere di restituire il bene o di prolungare il contratto e continuare ad utilizzare il bene dietro il pagamento del canone. Il Meccanismo europeo di stabilità (MES): Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è un’istituzione intergovernativa ed è stato istituito con un Trattato firmato dai paesi dell’eurozona nel 2012. Il MES è il fondo salva Stati che sostiene la stabilità di quegli Stati con gravi problemi finanziari fornendo assistenza finanziaria. Nel 2013 è stato previsto che il MES possa attuare misure di ricapitalizzazione direttamente alla banca senza dover erogare allo Stato un prestito (ai sensi dell’accordo del 2013 che ha integrato il Trattato). Il MES può intervenire con un massimo di sessanta miliardi di euro per una ricapitalizzazione diretta. Lo Stato anche deve contribuire e se la banca non rispetta i requisiti prudenziali il contributo dello Stato aumenta. Il MES come gli aiuti pubblici attuati da uno Stato, è un finanziamento a cui si può ricorrere come ultima istanza. Il microcredito: L’art. 111 TUB disciplina l’attività di concessione del microcredito. Il microcredito può essere esercitato da soggetti diversi dalle banche e da altri intermediari, in deroga al principio di riserva di attività. Il nostro ordinamento individua due particolari fattispecie di microcredito: il microcredito d’impresa e il microcredito sociale. Il primo È un particolare tipo di concessione di crediti che sostiene quei soggetti che avviano o sviluppano iniziative imprenditoriali in paesi in difficili situazioni economiche. Tale finanziamento è caratterizzato da: concessioni di importi limitati; assenza di garanzie reali; finalizzazione del credito all’inserimento nel mercato del lavoro o per la realizzazione di progetti imprenditoriali. Il microcredito sociale è un finanziamento rivolto a quelle persone fisiche che si trovano in condizioni di difficoltà economica o sociale onde permettere loro di rientrare nel tessuto sociofinanziario della comuni Il passaporto europeo: Il passaporto europeo consente alle banche di ciascuno Stato membro di operare in tutta l'Unione e con i comuni sistemi di vigilanza che sono vigenti nel mercato unico. Una banca beneficia del passaporto europeo se sono presenti unitamente tre condizioni: - è un ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE autorizzato dal proprio paese di origine e subordinato alle sue competenti autorità; - le attività svolte rientrano tra quelle riportate nell’allegato 1 della direttiva 2013/36/UE; - le attività che vengono esercitate sono autorizzate dalle autorità del paese membro d’origine. La banca che usufruisce del passaporto europeo vuol dire che opera sul territorio europeo tramite succursale o libera prestazione di servizi. Il pegno omnibus: Il pegno omnibus è un tipo di garanzia che presenta due clausole contrattuali: estensione automatica della garanzia pignoratizia costituita ad altri e diversi affidamenti concessi successivamente; sottoposizione automatica a pegno anche di altri beni del cliente giunti nella disponibilità della banca. Il pegno rotativo e il pegno non possessorio: Il pegno rotativo contempla la sostituzione dei beni originariamente dati in garanzia con altri di identico valore. La sostituzione diviene necessaria allorché la durata del finanziamento va oltre la vita economica del bene vincolato in garanzia (es. per il pegno di buoni del tesoro che scadono prima del contratto). Il pegno non possessorio riconosciuto dalla legge 119/2016 non prevede il requisito del possesso fisico come presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione. Il pegno non possessorio esige la forma scritta ed è applicabile ai soli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e per crediti che afferiscono all’esercizio dell’impresa. Il potenziamento dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali previsto dalla normativa europea: La normativa europea ha previsto un potenziamento dei sistemi dei garanzia dei depositi nazionali. La direttiva 2014/49/UE : prevede il rafforzamento dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi mediante i meccanismi di finanziamento ex ante da parte delle banche; impone che il livello dei fondi forniti ex ante da parte delle banche sia pari allo 0,8 per cento dei depositi coperti in ciascuno Stato membro entro il 2025; prevede meccanismi di coordinamento fra i fondi nazionali e fra gli interventi dei sistemi di assicurazione e il Fondo di risoluzione. Il regolamento del MRU per l’attuazione della procedura di risoluzione prevede che: il sistema di garanzia dei depositi risponda fino alla concorrenza dei depositi per l’importo delle perdite che avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria d’insolvenza; il Fondo unico di risoluzione, nel caso in cui le risorse del sistema nazionale non siano sufficienti per coprire i pagamenti ai depositanti e non è possibile reperire altre risorse da parte dello Stato membro partecipante, possa prestare le risorse necessarie a tale regime di garanzia dei depositi. Il processo decisionale sulle misure di risoluzione nell’ambito del MRU: Il Comitato adotta un programma di risoluzione che include anche l’eventuale ricorso al Fondo unico nel caso in cui: ci sia un rischio sistemico; non esistono soluzioni private praticabili; sia necessario nell’interesse pubblico. Il programma di risoluzione approvato dal Comitato entra in vigore se entro 24 ore non si oppone la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea. Nel caso in cui il programma preveda che lo Stato conceda aiuti, è necessario che la Commissione adotti una decisione favorevole o condizionata alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Il Consiglio dell’UE può opporsi se ritiene che non sussista l’interesse pubblico. Il procedimento di risoluzione vede coinvolti : BCE Comitato di risoluzione unico Commissione europea Consiglio dell’UE Il rapporto dei cointestatari di una cassetta di sicurezza: La cointestazione del rapporto in difetto di pattuizione contraria, deve essere considerata disgiuntiva e quindi ciascun cointestatario può accedere singolarmente alla cassetta di sicurezza (art. 1840, comma 1, c.c.).. Le NBU prevedono che ai contestatari sia assegnata una sola chiave e un solo tesserino. Solo sul piano della legittimazione opera il potere disgiuntivo dato che i beni depositati in casetta si considerano appartenenti ai cointestatari in parti uguali fino a prova contraria. valutazione (es. gioielli, quadri ecc..) è opportuno anche l’intervento di un perito che può essere nominato direttamente dal notaio oppure scelto dalla famiglia/eredi, che analizzerà tutti i beni presenti, li catalogherà e li valuterà ai prezzi di mercato. Al termine della redazione, la cassetta verrà richiusa ed il verbale dovrà essere allegato alla dichiarazione di successione. Idoneità degli esponenti aziendali: Ai sensi dell’art. 26 comma 1, del TUB, gli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Ai fini del comma 2 dell’art. 26 del TUB, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. L’art. 26 TUB al comma 3 inoltre richiama il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che viene adottato sentita la Banca d'Italia. In esso vengono individuati: a. i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b. i requisiti di professionalità e indipendenza; c. i criteri di competenza; d. i criteri di correttezza; e. i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche; f. le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Interventi significativi del processo di delimitazione dell’autonomia privata in materia bancaria: Nel decennio 1970-1980 l’apparato delle NBU viene contestato sia dal legislatore sia dalle autorità di vigilanza e prende avvio un orientamento ideologico ispirato alle clausole di buona fede e correttezza che porterà a un processo di revisione della legislazione ispirato anche dalla normativa comunitaria. I principali interventi che rappresentano tappe importanti del processo di delimitazione dell’autonomia privata in materia bancaria sono i seguenti: Legge 154/1992; Il Testo Unico Bancario (D.lgs 385/1993) Interventi della Banca d’Italia sulla modulistica ABI nel 1994 Riforma del 1996 Legge risparmio 262/2005 L’ABE e le sue funzioni: L’ABE è un’autorità indipendente dell’UE composta da un presidente che prepara i lavori e guida le discussioni durante le riunioni del Consiglio delle autorità di vigilanza e da un direttore esecutivo che prepara le riunioni del Consiglio di amministrazione e assicura lo svolgimento delle attività quotidiane dell'Autorità. I due organi direttivi dell'ABE sono: - il Consiglio delle autorità di vigilanza formato dai massimi esponenti delle autorità nazionali che assume tutte le decisioni politiche dell'ABE; - il Consiglio di amministrazione, che si assicura che l'Autorità svolga i compiti che le sono affidati. L’ABE ha il compito di: - sviluppare regole comuni; - svolgere opera di mediazione nelle controversie fra i supervisori nazionali; - favorire l’applicazione uniforme delle regole dell’UE. La principale funzione dell’ABE è quella di pervenire alla stesura di un corpus unico di norme del settore bancario per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme. L’abusivismo bancario: Il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria è severamente condannato dall’ordinamento, come previsto all’art. 131 TUB. Il soggetto non autorizzato che svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, con modalità riservate alla banca ex art 11, per l’esercizio del credito compie abusivismo bancario ed è pertanto severamente punito. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, TUB è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche (art. 11 comma 2 del TUB). L’AGCM: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha la funzione di tutela della concorrenza e del mercato. L’Autorità è stata costituita con la legge 287/1990. Con la legge a tutela del risparmio n. 262 del 2005 l’AGCM ha assunto pienamente il ruolo di Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dal 1990 al 2005, infatti, il ruolo di Autorità garante era della Banca d‘Italia e l’AGCM esprimeva solo un parere non vincolante sui provvedimenti della Banca d’Italia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha la potestà di applicare agli intermediari bancari le regole antitrust vietando: intese lesive della concorrenza; abuso di posizione dominante; operazioni di concentrazioni che comportino l’abolizione o la riduzione della concorrenza. L’ambito attuale del segreto bancario: Il segreto bancario è attualmente delimitato in quanto l’obbligo per la banca di non rivelare notizie acquisite nell’esercizio delle attività è previsto solo nei casi in cui il destinatario dell’informazione non sia titolare di un prevalente diritto a ottenerla (come disposizione di legge o prassi consolidata). L’obbligo del segreto bancario tutela solo i clienti della banca. Devono ritenersi tali anche coloro che abbiano intrattenuto trattative durante le quali abbiano comunicato informazioni riservate come avviene nelle istruttorie per la concessione di affidamenti. Il segreto bancario si ritiene che sia inopponibile all’erede, al rappresentante legale, all’esecutore testamentario e al curatore del cliente dichiarato fallito. L’amministrazione straordinaria: In base alla direttiva comunitaria su risanamento e risoluzione le autorità possono nominare uno o più amministratori temporanei in sostituzione dell’organo di amministrazione della banca o in affiancamento ad esso per porre rimedio alla situazione di anomalia riscontrata. L’ordinamento italiano a fronte delle disposizioni europee ha deciso di mantenere l’amministrazione straordinaria tradizionale prevista dal TUB ma di aggiornarla per adeguarla al sistema comunitario. La nozione di gravi irregolarità è stata rielaborata sulla base delle disposizioni europee in materia di crisi. L’amministrazione straordinaria comporta: lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e la sospensione delle funzioni dell’assemblea; l’accertamento della situazione economica della banca per eliminare le irregolarità e promuovere iniziative utili per una sana e prudente gestione. l’affidamento delle funzioni dell’organo amministrativo a uno o più commissari straordinari; l’affidamento a un comitato di sorveglianza, formato da tre o cinque membri, della funzione dell’organo di controllo interno; in casi eccezionali, la sospensione da parte dei commissari del pagamento delle passività (i depositanti non possono utilizzare i loro depositi). L’amministrazione straordinaria dura un anno prorogabile di un altro anno. L’analisi macroprudenziale: L’analisi macroprudenziale individua preventivamente situazioni di vulnerabilità nel sistema finanziario che possono avere ripercussioni importanti sull’attività o solvibilità degli intermediari. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers) e il Financial stability board (Fsb) sono i due organismi che svolgono l’analisi macroprudenzale. La Banca d‘Italia nello svolgimento della vigilanza informativa dedica una parte alle valutazioni macroprudenziali. La valutazione preventiva di situazioni di vulnerabilità nel sistema finanziario viene effettuata anche tramite prove di stress. Le prove di stress tendono a: fornire una valutazione prospettica della stabilità del sistema e delle possibili vulnerabilità in risposta a shock di uno o più fattori di rischio. I controlli e l’attuazione degli strumenti macroprudenziali sono in primo luogo di competenza delle autorità nazionali anche se esse, dieci giorni prima di adottare le decisioni, notificano alla BCE le proprie intenzioni, per tener conto delle ragioni della BCE prima di procedere. La BCE può indicare misure più rigorose per affrontare i rischi macroprudenziali. L’anticipazione bancaria propria e l’anticipazione bancaria impropria: L’anticipazione bancaria propria ricorre quando il pegno è regolare, dato che la banca non può disporre dei titoli e delle merci consegnate in quanto rimangono in proprietà del cliente. Tale fattispecie si verifica in tutti i casi in cui i beni siano stati individuati in un documento sottoscritto al momento della stipula salvo patto contrario che deve, peraltro, essere provato per iscritto. L‘anticipazione bancaria impropria si verifica quando la banca può disporre dei beni vincolati in pegno che in questo caso è irregolare. La fattispecie si verifica allorquando i beni, di norma fungibili, non sono stati individuati oppure, quando, pur essendo intervenuta la loro individuazione, sia stato stipulato un patto contrario a quanto sopra detto. La legge in questi casi regola l’obbligo di restituzione dei beni dati in pegno al momento dello scioglimento del rapporto secondo determinati criteri (art. 1851 c.c.). L’anticipazione bancaria semplice e l’anticipazione bancaria in conto corrente: L’anticipazione bancaria semplice si ha quando la somma viene erogata al cliente in un’unica soluzione come avviene con il mutuo. In tale caso la fattispecie assume le caratteristiche dei contratti reali infatti il denaro passa interamente e subito in proprietà del cliente che si impegna a restituire il tantundem più gli interessi e altri accessori a una scadenza anticipatamente determinata. L’anticipazione bancaria in conto corrente ricorre quando la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente il denaro in modo che egli possa prelevarne la quantità necessaria e nel caso ripristinare la disponibilità con successivi versamenti. In questo caso la fattispecie è un contratto consensuale simile all’apertura di credito garantita. Per l’anticipazione bancaria in conto corrente vi è la possibilità di ritirare nel corso del contratto una parte dei titoli o delle merci costitute in garanzia restituendo, proporzionalmente, le somme utilizzate con conseguente riduzione della disponibilità. Per l’apertura di credito garantita tale possibilità non ammessa se la banca non dà il consenso L’apertura di credito in conto corrente e l’apertura di credito semplice: Per apertura di credito in conto corrente si intende quel contratto caratterizzato dal fatto che l’accreditato può attingere più volte alla disponibilità concessagli dalla banca e può ripristinarla in tutto o in parte con versamenti successivi. Per apertura di credito semplice si intende quel contratto secondo cui l’accreditato pur non essendo obbligato a utilizzare l’intera disponibilità in unico momento, non può successivamente ripristinarla per cui i versamenti che egli pone in essere nei confronti della banca, anche prima della scadenza del contratto, sono immediatamente satisfattori del credito della banca. In ordine alla utilizzazione delle disponibilità, l’articolo 1843 c.c. rimanda agli usi ma non esistendo consuetudini in senso proprio si ritiene che la norma abbia voluto fare riferimento alla prassi bancaria e comunque alle determinazioni contrattuali degli stipulanti. L’apertura di credito garantita: Quando la garanzia viene concessa si parla di apertura di credito garantito, in caso contrario di apertura di credito allo scoperto. Se la garanzia è prestata al momento della stipulazione del contratto sarà una garanzia per debiti futuri dipendenti dall’utilizzazione della provvista. La garanzia può essere richiesta quando il rapporto già è in esistenza. In tal caso essa coinvolge il debito in essere e quello che verrà a crearsi per le future utilizzazioni. Ciò assume rilevanza in caso di fallimento perché nel primo caso si applica il comma 2 dell’art. 67 della legge fallimentare nel secondo caso il comma 1. Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca (art. 1844, comma 1, c.c.). L'apertura di una succursale di banca in uno Stato membro dell'Unione Europea e l'apertura di succursali di banche italiane in uno Stato terzo: L’apertura di una succursale in un altro paese dell’Unione Europea è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza del paese d’origine. La banca per aprire una succursale in un altro paese dell’Unione Europea, deve comunicare tale intenzione all’autorità di vigilanza del paese d’origine ai fini della notifica alle autorità del paese di insediamento. Nel caso di banche significative italiane, la Banca d’Italia, a seguito di notifica, informa al più presto la BCE che se non si oppone entro due mesi dalla notifica, la succursale può operare. Tale informazione viene comunicata dalla BCE allo Stato membro del MVU dove la succursale è stabilita. Quando si tratta di banche meno significative la notifica passa solo attraverso le autorità nazionali competenti. Le banche italiane, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono stabilire succursali in uno Stato terzo (art. 15 comma 2, TUB). Il rilascio dell’autorizzazione spetta alla Banca d’Italia. Per le banche significative, la Banca d’Italia in caso di apertura di succursali in le Banche centrali dell’Eurosistema che ha confermato che l’ELA consiste in operazioni straordinarie di finanziamento concesse a banche solvibili che si trovino in crisi temporanea di liquidità. Si è discusso se la competenza dell’erogazione dell’ELA spettasse alla BCE che ha funzioni di politica monetaria e vigilanza oppure alle Banche centrali nazionali. Nel 2013 la BCE, come confermato con l’accordo del 2017, ha dichiarato che i costi e i rischi relativi all’erogazione dell’ELA ricade sulle Banche centrali nazionali. L’evoluzione normativa della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente: Dopo lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto è stata disciplinata con la L. 80 del 2005 che ha riformato l’art. 67 della legge fallimentare. L’originario art, 67, comma 2, l. fall. stabiliva che erano revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel periodo sospetto se il curatore provava che l’altro era a conoscenza dello stato di insolvenza. Con la revoca sorge l‘obbligo di restituire alla curatela i pagamenti ricevuti salvo la possibilità di insinuarsi nel passivo per l’importo restituito. La norma non prevedeva eccezioni e ci si chiedeva se gli importi riversati su un conto corrente passivo nel periodo sospetto dovessero essere considerati quali pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della banca e quindi revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall. Dopo diverse discussioni dottrinali, la giurisprudenza aveva finito per attestarsi su una posizione enunciata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5413 del 1982. Secondo tale posizione, le rimesse non potevano essere revocabili in presenza di un conto corrente bancario assistito da un contratto di apertura di credito, in quanto in tale caso non esiste un debito liquido ed esigibile del correntista verso la banca. Quest’ultima, difatti, deve tenere a disposizione del correntista le somme convenute, mentre i versamenti sul conto hanno solo la funzione di ripristinare la provvista per consentire successivi utilizzi. Tale posizione giurisprudenziale non doveva essere presa nei seguenti casi: se la banca, in assenza di apertura di credito , avesse consentito al correntista di andare a debito per ragioni di cortesia; se il correntista, con tolleranza della banca, avesse utilizzato il fido oltre il limite consentito; dopo la revoca dell’apertura di credito. Nei suddetti tre casi, infatti, il correntista non può riutilizzare gli importi versati che possono solo sortire l’effetto di saldare un debito liquido ed esigibile verso la banca. L’ente ponte (bridge institution): L’ente-ponte consente all’autorità di trasferire una parte o la totalità dell’attività di una banca a un’entità controllata o posseduta integralmente o parzialmente da una o più autorità pubbliche o dal Fondo di risoluzione. L’ente-ponte è considerato una continuazione della banca soggetta a risoluzione. L’autorità di risoluzione: approva gli atti costitutivi dell’ente-ponte; nomina l’organo di amministrazione; quando lo ritiene opportuno ma non oltre i due anni dalla cessione, provvede alla vendita o alla cessione delle attività a terzi ovvero alla fusione dell’ente ponte con altra entità. L’attività dell’ente-ponte è temporanea e ha come obiettivo il mantenimento e la continuità delle funzioni essenziali della banca in risoluzione e la vendita delle attività al settore privato. L’IMI e Mediobanca: Al fine di esercitare il credito mobiliare furono istituiti l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) e Mediobanca, rispettivamente negli anni 1933 e 1946. L’IMI, ente di diritto pubblico, esercitava credito a medio e a lungo termine e acquistava azioni di imprese industriali. Per finanziarsi emetteva obbligazioni. Mediobanca finanziava attività industriali sottoscrivendo obbligazioni e acquisendo partecipazioni nel capitale delle imprese. Mediobanca è stata in grado di contribuire alla riorganizzazione aziendale del nostro sistema economico grazie al pacchetto azionario detenuto nei maggiori gruppi industriali. L’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito: Con la legge bancaria del 1936 la Banca d’Italia divenne istituto di credito di diritto pubblico e di proprietà pubblica. Novità ulteriore di tale assetto normativo furono le disposizioni che affidavano all’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito il compito di autorizzare: le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno (art. 45); a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno (art. 46); a collocare nel Regno titoli esteri di Stato (art. 46); l’emissione di obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie (art. 46). L’Ispettorato, organo di diritto pubblico, dipendeva dal Comitato dei ministri presieduto dal capo del Governo. Capo dell’Ispettorato era il Governatore della Banca d’Italia. Con il D. Lgs luogotenenziale n. 226 del 1944 venne abolito l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e venne affidata la vigilanza alla Banca d’Italia. L’IVASS: L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nel 2012 è subentrato all’ISVAP nel suo ruolo di autorità di vigilanza del settore assicurativo. L’IVASS è un’autorità di vigilanza con competenze atte a perseguire: la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema assicurativo; la trasparenza dei prodotti offerti e la correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari assicurativi. La Riforma del 2012 ha stabilito di attribuire la carica di presidente dell’IVASS al direttore generale della Banca d’Italia. La c.d. carta di comodo: Con riguardo alla natura della transazione commerciale sottostante, assume rilievo la carta di comodo detta anche cambiale di comodo. Si può verificare che il cliente, per accedere in modo più agevole al credito, chieda a un terzo compiacente di emettere una cambiale a suo favore con l’accordo che il titolo verrà richiamato prima della scadenza oppure che il favorito fornirà i mezzi utili al fine di onorare l’obbligazione. Tale operazione, non è nulla per simulazione assoluta e, pertanto, tale stratagemma non esclude l’applicazione dello sconto. Va precisato, però, che la carta di comodo se riconosciuta dalla banca non deve essere accettata dalla stessa per il rischio di insoluti e perché contraddice la sostanza dell’operazione configurandosi quale mezzo ingannevole per l’indebito ottenimento di un credito. La capitalizzazione degli interessi prima del 1999: Prima del 1999 le NBU prevedevano una capitalizzazione annuale nel caso di conti creditori e trimestrale nel caso dei conti debitori. Nel 1999 la Cassazione (sent. 2374/1999) ha mutato orientamento in quanto ha ritenuto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non configurasse un uso normativo idoneo a introdurre una deroga all’art. 1283 c.c. non essendo ravvisabile la consapevolezza e la volontà dei consociati di obbedire a una regola dell’ordinamento giuridico. La circolare dell’ABI del 7. 8. 2006 n. 23: La circolare dell’ABI del 7. 8. 2006 che aveva il compito di uniformare l’attività degli interpreti principalmente con riferimento alla nozione di giustificato motivo ha precisato che : il giustificato motivo è riferito a qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto con riguardo sia a situazioni oggettive sia a mutamenti delle condizioni soggettive delle parti; l’eliminazione delle spese di chiusura in caso di recesso contrattuale del cliente non riguarda i servizi ulteriori richiesti oltre la chiusura in senso stretto del rapporto e si applica alle ipotesi di recesso in via legale o pattizia. L’AGCM ha sospeso la suddetta circolare perché avrebbe comportato ostacoli alla mobilita della clientela e danni alla concorrenza e conseguente violazione di norme europee. La cointestazione disgiuntiva e congiunta del conto corrente di corrispondenza: La cointestazione disgiuntiva comporta che i contestatari si considerano creditori o debitori in solido del saldo (art. 1854 c.c.). Ciascun cointestatario ha anche il diritto di estinguere l’intero rapporto con l’obbligo di comunicarlo agli altri. I cointestatari sono solidalmente obbligati verso la banca per eventuali scoperti. Ciascuna delle parti è legittimata a dare ordini alla banca a valere sull’intera provvista. I cointestatari sono solidalmente obbligati verso la banca per eventuali scoperti. Quanto detto è anche confermato dalle NBU. Non è frequente il ricorso alla cointestazione congiunta che non è disciplinata né dalla legge né dalle NBU. Per ogni tipo di operazione è richiesto l’intervento e l’assenso di ciascuno dei cointestatari. È consentito pacificamente a ciascuno dei cointestatari di eseguire versamenti sul conto, aumentando la provvista. La compatibilità dell’Emergency liquidity assistance con la disciplina sugli aiuti di Stato: Secondo la Commissione europea l’ELA è compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato se ricorrono le seguenti condizioni: il finanziamento non deve rientrare in un più ampio pacchetto di aiuti e deve essere pienamente garantito da attività adeguate; la banca deve essere solvibile a seguito di valutazioni da parte delle autorità di vigilanza; il tasso di interesse deve essere penalizzante; la misura deve essere assunta dalla Banca centrale; non deve essere prevista una garanzia da parte dello Stato. La competenza legislativa in materia bancaria delle Regioni ordinarie e delle Regioni a statuto speciale: Ai sensi dell’art. 117 Cost. le Regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa regionale concorrente solo in materia di banche regionali quali le “casse di risparmio, le casse rurali, le aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale” e sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e individuati dal D.Lgs 171/2006. I principi individuati nell’art. 3 del D.Lgs 171/2006 sono rappresentati dall’osservanza della Costituzione, dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dalle norme e dagli obblighi internazionali e dalle disposizioni dell’art. 159 TUB. Ai sensi dell’art. 159 TUB nei casi di provvedimenti attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. La potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario riguarda: la creazione di un albo delle banche a carattere regionale; la individuazione delle modalità per la verifica relativa ai requisiti di onorabilità e di esperienza degli esponenti aziendali della banca regionale; l’adozione, sentito il parere vincolante della Banca d’Italia, dei provvedimenti in merito all’autorizzazione all’attività bancaria e alle modifiche dello statuto La CONSOB: Le banche sono soggette anche ai controlli pubblici della Commissione nazionale per le società e la Borsa e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le banche sono soggette ai controlli della CONSOB per l’attività esercitata nei mercati mobiliari e se sono quotate. Nel 1974 la CONSOB fu istituita per garantire il rispetto delle regole sulla trasparenza nei mercati mobiliari. Con la legge n. 77 del 1983 fu regolamentata la disciplina dei fondi comuni di investimento affidandone la vigilanza alla CONSOB e alla Banca d’Italia. La legge del 1991 istitutiva delle Società di intermediazione mobiliare (SIM), affida la vigilanza sulle SIM alla CONSOB relativamente agli obblighi di informazione e correttezza e alla Banca d’Italia con riguardo alla stabilità patrimoniale. La costituzione di una provvista del correntista presso la banca: Le operazioni di cassa presuppongono la costituzione di una provvista presso la banca cioè di una disponibilità monetaria per consentire l’esecuzione degli incarichi dati dal correntista. La costituzione di una provvista può essere rappresentata da un deposito pecuniario, da una concessione di credito da parte della banca o da entrambi. Nel caso in cui la provvista sia fornita dal correntista analogamente al deposito bancario (art. 1834 c.c.) il denaro passa in proprietà alla banca la quale può disporne ma con l‘obbligo di restituire le somme ricevute. A differenza dal contratto di deposito, il saldo a credito del cliente è sempre disponibile a richiesta del correntista e non è convenuto un termine per la restituzione delle somme come accade nel deposito in senso stretto. Quando la provvista è costituita dal cliente, la banca si obbliga a corrispondere i relativi interessi. La provvista può essere fornita dalla banca e in tale caso si parla di apertura di credito così come qualificata all’art. 1842 c.c. Con l’apertura di credito la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una somma in modo che il correntista sino alla scadenza del contratto possa utilizzarla per ricevere le prestazioni del servizio di cassa. Ai sensi dell’art. 1843, comma 1, c.c. il cliente può utilizzare la disponibilità offerta dalla banca in più volte e poi ripristinarla in tutto o in parte con versamenti successivi. Sono da prendere in considerazione anche i pagamenti di cortesia che si verificano quando il cliente utilizza l’affidamento che gli è stato concesso in misura maggiore al tetto consentito. requisiti di legge, sottopone la domanda alla BCE che può concedere o negare l’autorizzazione. La domanda di autorizzazione viene presentata prima della stipula dell’atto costitutivo. Prima di provvedere alla stipula dell'atto costitutivo, i promotori dell’iniziativa di esercizio dell’attività bancaria informano la Banca d'Italia della propria iniziativa nei termini essenziali della domanda. Di seguito si procede alla stipula dell’atto costitutivo (nel quale è indicato dai soci il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominati i membri degli organi aziendali della banca) e poi alla sottoscrizione e versamento del capitale sociale. Gli amministratori nominati nell’atto costitutivo provvedono a inoltrare la domanda formale per il rilascio dell’autorizzazione. La fideiussione: Nel passato con la fideiussione bancaria o fideiussione omnibus, il garante si obbligava anche per tutte le obbligazioni che fossero sorte tra la banca e il debitore principale senza limiti di importo e anche nel caso in cui la banca finanziava un soggetto divenuto insolvente. In tale modo il fideiussore realmente terzo rispetto al debitore principale, si vedeva escutere somme elevate per gli ulteriori finanziamenti concessi, a sua insaputa, al debitore principale. Con la legge 154 del 1992, sono stati modificati l’art. 1938 e l’art. 1956 del codice civile. Nella prima norma è stato introdotto il principio secondo cui la fideiussione per obbligazioni future è valida solo nel caso in cui sia previsto un limite di importo massimo garantito. La seconda norma a seguito dell’integrazione, prevede che il fideiussore non risponde dei finanziamenti concessi al debitore principale allorché la banca senza autorizzazione del garante, abbia concesso credito al debitore principale pur conoscendo o dovendo conoscere la sua sopravvenuta crisi economica. La Financial Technology (Fintech): Sta a indicare il complesso di innovazioni, indotte dalla tecnologia, che possono concretizzarsi in nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti, che determinano effetti sull’offerta di servizi finanziari. Tra le attività di Fintech si annoverano: il crowdfunding e le valute digitali. Non si deve aver timore che i giganti tecnologici, quali Google, Apple, Facebook, Amazon, disponendo di una quantità considerevole di informazioni su abitudini e comportamenti degli utenti, possano imporsi nel mercato dei servizi finanziari online, sottraendo fette importanti di mercato alle banche e agli intermediari finanziari. È improbabile, però, che ciò si possa verificare in tempi brevi in quanto esistono riserve di attività stabilite dagli ordinamenti nazionali. Infatti, solo alle banche, come già detto precedentemente, è riservata per legge l’attività congiunta di raccolta del risparmio e di erogazione del credito. In secondo luogo solo le banche possono svolgere funzioni quali la trasformazione delle scadenze e la creazione di moneta La forma dei contratti bancari: Ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e una copia deve essere consegnata ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma scritta ad substantiam il contratto è nullo (art. 117, comma 3, TUB). Il CICR può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possano essere stipulati in altra forma (art. 117, comma 2, TUB). Nel 2003 una delibera del CICR ha demandato alla Banca d’Italia l’individuazione di fattispecie per le quali non sia obbligatorio la forma scritta. La Banca d’Italia ha previsto che la forma scritta non è obbligatoria: per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni già contenute in contratti bancari scritti; per operazioni e servizi prestati occasionalmente di valore non superiore a cinquemila euro; per l’emissione di moneta elettronica mediante carte di pagamento non ricaricabili. La forma scritta dei contratti bancari ha: una funzione informativa (garantisce conoscibilità e certezza del contenuto del contratto); una funzione di controllo della conformità (garantisce il rispetto delle condizioni pubblicizzate e praticate dalle banche). La funzione della Banca d’Italia, come unità di risoluzione, nella liquidazione coatta amministrativa: La Banca d’Italia come Unità di risoluzione: promuove l’avvio del procedimento; nomina uno o più commissari liquidatori; nomina un comitato di sorveglianza (formato da tre o cinque membri); emana direttive ai commissari liquidatori per lo svolgimento della procedura; autorizza l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo; supervisiona lo svolgimento della procedura e la cessione in blocco di attività e passività. La funzione di liquidità: Una funzione importante delle banche è l’offerta di liquidità. Con i contratti di deposito, le banche consentono ai risparmiatori un investimento certo e liquido per fronteggiare in qualsiasi momento futuro esigenze di consumo. Le banche, quale corrispettivo del deposito, riconoscono ai risparmiatori un interesse sia se questi ultimi effettuano un investimento di lunga durata sia se concordano il diritto di riavere la disponibilità delle somme depositate in qualsiasi momento. La funzione monetaria: Il contratto di deposito stipulato tra la banca e il depositante consente alla banca di acquisire disponibilità monetaria e al risparmiatore di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del denaro ceduto alla banca al suo valore nominale. Le banche consentono, infatti, ai depositanti di utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze di consumo, il denaro depositato attraverso strumenti di pagamento come l’assegno bancario e il bancomat. Questo significa che i debiti delle banche sono utilizzati come moneta per le transazioni economiche. Ciò presume la stipula di un contratto di conto corrente bancario tra la banca e il cliente depositante. La funzione di risoluzione affidata alla Banca d’Italia: La Banca d’Italia nel passato ha svolto un ruolo centrale nelle procedure di gestione della crisi godendo di discrezionalità in ragione di due fattori: la difficoltà a individuare la situazione che può causare una crisi; l’ampio numero di informazioni sulla situazione della banca che, in ragione della funzione di supervisore, la Banca d’Italia possiede. La Direttiva 2014/59/UE lascia agli Stati la libertà di scelta dell’autorità cui affidare la supervisione e la risoluzione sempre che l’autorità individuata soddisfi il requisito dell’autonomia e cioè che la funzione di vigilanza sia separata da quella di risoluzione. Tale separazione non vieta alla funzione di risoluzione di accedere alle informazioni a disposizione della funzione di vigilanza. In Italia l’autorità individuata con compiti di supervisione e di risoluzione, in linea con le scelte del passato, è la Banca d’Italia. È stata pertanto istituita l’Unità di risoluzione e gestione della crisi. La struttura della Banca d’Italia che ha il compito della risoluzione delle banche: ha un ruolo centrale nella risoluzione delle banche meno significative; attua il piano di risoluzione deciso dal Comitato di risoluzione unico per le banche significative; ha un ruolo di promozione e supervisione della procedura di liquidazione ordinaria delle banche; adotta tutti i provvedimenti e le misure di intervento precoce e di risanamento per le banche in crisi La giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito: La giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito abbraccia qualsiasi fatto di inadempimento dell’affidato che assuma rilevanza nell’economia del rapporto. Per l’opinione prevalente rilevano anche situazioni oggettive non riconducibili al cliente ma in grado di porre in dubbio il rientro finale della banca. Tra le ipotesi di giusta causa di recesso rilevano: la diminuzione del valore delle garanzie che assistono l’apertura di credito (art. 1844, comma 2, c.c.); la sopravvenuta insolvenza del cliente; le condizioni idonee a minare sicuramente l’immagine sul mercato. Le ragioni sopra esposte devono essere oggettivamente verificabili e quindi il venir meno del rapporto di fiducia con l’affidato non può essere invocato senza motivi adeguati. La governance del MVU: Per le banche degli Stati membri dell'Unione europea che adottano l'euro è stato istituito, con regolamento UE n. 1024/2013, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il MVU è aperto anche agli altri Stati membri dell’UE che vogliono aderirvi. Il MVU è un sistema di vigilanza rafforzata del settore bancario europeo di cui fanno parte la BCE e le autorità competenti di vigilanza nazionali partecipanti. Ai sensi del regolamento UE n. 1024/2013, in ambito europeo, l’accentramento delle competenze è attuato assegnando un ruolo prevalente alla BCE che è responsabile del buon funzionamento del MVU. Ai sensi dell’art. 127, par 6, del TFUE il Consiglio dell’UE a conclusione di una speciale procedura legislativa, ha attribuito alla BCE compiti specifici relativi alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e di ulteriori istituzioni finanziarie. La lettera di patronage: La lettera di patronage è un tipo di garanzia atipica usata nei finanziamenti a gruppi di società, oggi in declino nella prassi commerciale. Sono dichiarazioni rilasciate dalla società controllante o capogruppo. Si distinguono : lettere di patronage forti; lettere di patronage deboli. Con le lettere di patronage forti la società controllante assume un’obbligazione sua propria che può essere di tipo fideiussorio oppure risolversi nell’impegno di dotare la società controllata di strumenti patrimoniali al fine di renderla solvibile. L‘inadempimento della società controllata comporta il risarcimento da parte della società controllante. Con le lettere di patronage deboli la società controllante si limita a fare una dichiarazione di scienza attestando alla banca l’appartenenza della società controllata al suo gruppo e al più obbligandosi a fornire informazioni circa ogni successiva modificazione della compagine azionaria. La liquidazione coatta amministrativa: La liquidazione coatta amministrativa, prevista nel TUB, è lo strumento alternativo alla risoluzione e viene attivata quando la crisi della banca è irreversibile. La liquidazione coatta amministrativa può essere attivata nei casi in cui: la banca è in dissesto o a rischio dissesto; l’autorità di risoluzione ha escluso la capacità di strumenti privati e di vigilanza di risolvere definitivamente la crisi; l’autorità di risoluzione valuta la non sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi l’applicazione della procedura di risoluzione. La liquidazione coatta amministrativa è un procedimento che tende: a far uscire in modo ordinato la banca dal mercato; alla cancellazione della banca dall’albo e dal registro delle imprese. La natura giuridica del contratto di deposito bancario secondo i diversi orientamenti: Il deposito bancario è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro. Una prima corrente di pensiero identifica il deposito bancario con il contratto di mutuo in cui il cliente (mutuante) consegna una somma di denaro alla banca (mutuataria) la quale si obbliga a restituirla entro un termine corrispondendo gli interessi. È stato criticato tale orientamento in quanto nel deposito bancario di regola manca la previsione di un termine per la restituzione degli importi. La identificazione con il mutuo, inoltre, metterebbe in secondo piano la finalità di custodia e quella di assicurarsi lo svolgimento di un servizio di cassa. Altri interpreti, ponendo l’attenzione sulla causa di custodia che è tipica del deposito bancario, preferiscono ricondurre tale fattispecie negoziale all’area del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Sotto il profilo giuridico è stato eccepito che nel deposito bancario il passaggio di denaro nella proprietà della banca sia un effetto legale del contratto e non un effetto di una pattuizione tra le parti come nel deposito irregolare. Tale tesi è comunque assimilabile al pensiero della prima corrente se si tiene presente che al deposito irregolare si applicano le norme del mutuo in via analogica. Secondo altra tesi, il deposito a termine si identificherebbe con il mutuo e il deposito a vista con il deposito irregolare. La nozione di banca in Francia: In tempi remoti la normativa francese attribuiva la definizione di établissement de crédit anche ai soggetti che professionalmente effettuavano in modo non congiunto l’attività di raccolta di fondi e di erogazione del credito. Le società finanziarie che effettuavano operazioni di credito come quelle di leasing e di factoring erano definite enti creditizi. Le banche, le banche mutualistiche o cooperative e le casse di credito comunali erano gli unici soggetti autorizzati alla raccolta dei fondi dal pubblico con scadenza inferiore a due anni ovvero con obbligo di restituzione a vista. La nozione di banca negli USA: Il Banking Holding Company Act del 1956 afferma che la banca esercita sia la raccolta del risparmio sia la concessione di prestiti commerciali. Dagli anni trenta del Novecento al La stipulazione del contratto di apertura di credito: Il contratto di apertura di credito, come tutti gli altri contratti bancari, esige la forma scritta ad substantiam e deve contenere i requisiti minimi. Nel caso in cui il richiedente risulti essere un consumatore, vi sono prescrizioni ulteriori che il contratto deve contenere, a pena di nullità, ai sensi degli articoli 123 e 125 bis TUB. Appare chiaro che risulti impossibile l’esistenza di contratti di apertura di credito tacite o di modificazioni tacite dei limiti di fido in precedenza accordati. Tuttavia, va tenuta in considerazione l’opinione accolta dalla giurisprudenza secondo la quale il contratto di apertura di credito potrebbe essere stipulato oralmente, sempreché tale contratto sia già previsto e disciplinato in un diverso contratto redatto per iscritto (come ad esempio il conto corrente di corrispondenza). Il requisito formale comunque – come afferma la stessa Cassazione – è finalizzato a tutelare il cliente onde permettergli di avere una conoscenza piena e compiuta di quanto oggetto di contrattazione. La struttura del conto corrente di corrispondenza: Il conto corrente di corrispondenza (detto anche conto corrente bancario) risulta essere un istituto centrale dell’attività bancaria in cui confluiscono le attività negoziali di raccolta del risparmio, l’erogazione del credito e importanti prestazioni di servizi. È un contratto complesso perché vi fanno parte alcuni elementi peculiari di altri contratti tipici. Con il contratto di conto corrente la banca si assume l’incarico di prestare a favore del cliente un servizio di cassa effettuando per suo conto e dietro suo ordine riscossioni e pagamenti. Il servizio di cassa presuppone l’esistenza di fondi del correntista il quale deve godere di una disponibilità monetaria presso la banca indispensabile per l’esecuzione degli ordini da lui impartiti. Tali movimenti sono annotati sul conto in addebito e in accredito e il saldo è a disposizione del correntista in qualsiasi momento. L’esecuzione degli incarichi impartiti dal cliente esprime una gestione tipica del contratto di mandato. Nella costituzione della provvista monetaria è ravvisabile un deposito bancario, un’apertura di credito oppure entrambe. La trasformazione delle scadenze: La banca raccoglie risorse mediante i depositi tipicamente rimborsabili a vista o a breve termine e li utilizza per attività finanziarie il cui rimborso di solito non è prima di un anno. Poiché non tutti i depositanti preleveranno contemporaneamente i loro fondi, la banca è in grado di utilizzare parte dei depositi per finanziare attività a più lunga durata come i mutui e i prestiti che avranno scadenze differenziate tra loro. La banca attraverso la gestione delle scadenze, garantisce ai risparmiatori di poter utilizzare il denaro depositato La trasparenza e l’indipendenza della Banca d’Italia: La Banca d’Italia nel rispetto della trasparenza : rende pubblici i principi e i criteri della propria attività di vigilanza; presenta una relazione ogni sei mesi sul proprio operato al Parlamento e al Governo. Ai sensi della legge 262/2005 art. 19, comma 3, l’ordinamento nazionale assicura alla Banca d’Italia e ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria. L’indipendenza del Governatore della Banca d’Italia è garantita dalla sua nomina che avviene con una procedura complessa che coinvolge più poteri dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e Consiglio superiore della Banca d’Italia). La verifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla fusione alle quali prendono parte banche: Il rilascio dell'autorizzazione alla fusione e alla scissione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dei riflessi delle operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria nonché sugli aspetti organizzativi. Le fusioni e le scissioni non devono arrecare grave instabilità negli assetti tecnici delle imprese bancarie coinvolte. Le imprese coinvolte sono tenute a presentare all’autorità una relazione che spieghi gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione e i possibili costi e vantaggi delle operazioni. Con riferimento alla banca risultante dalla fusione, devono essere forniti all’autorità adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulle procedure informatico-contabili, sulla struttura organizzativa, e sul personale. Possono essere richiesti dalla Banca d'Italia ulteriori elementi informativi. Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporti. L’autorità controlla che l’operazione non pregiudichi le regole prudenziali relative all’adeguatezza patrimoniale, alla struttura amministrativo-contabile, alla trasformazione delle scadenze e alla concentrazione dei rischi. La vicenda compensativa e il superamento dello scarto nell’anticipazione bancaria impropria: Nella liquidazione del rapporto opera una vicenda di tipo compensatorio, nel senso che essa non comporta il pagamento da parte del cliente dell’intera somma e la restituzione per equivalente di tutti i beni avuti in pegno da parte della banca, ma avviene per differenza. A dire il vero una compensazione in stricto sensu si ha solo nel caso in cui il pegno sia costituito da depositi in denaro in quanto negli altri casi non è presente la omogeneità delle due contrapposte prestazioni (dovendo il cliente denaro e la banca titoli o merci). La vigilanza consolidata: La vigilanza consolidata nasce dall’esigenza di conformare i controlli pubblici al reale assetto organizzativo prescelto dalle banche. Molte banche adottano il modello del gruppo. La maggior parte dei gruppi è strutturata in forma piramidale che prevede una società definita capogruppo posta al vertice che dirige e coordina tutte le società appartenenti al gruppo in modo che l’insieme delle società venga gestito come facenti parte di un’unica impresa. Il gruppo presenta il vantaggio dello sfruttamento dell’effetto di leverage in quanto l’ammontare del capitale investito dalla società posta al vertice della piramide nell’impresa avente la forma di gruppo di società, è una frazione del capitale complessivo facente capo alle società del gruppo che sono gestite come un’unica impresa. La vigilanza consolidata permette alle autorità il controllo sulla complessiva attività solta dal gruppo cui fanno capo le singole componenti dell’impresa bancaria. La vigilanza dopo la crisi dei debiti sovrani del 2010 – 2012: La crisi dei debiti sovrani del 2010 - 2012 ha rivelato che la vigilanza delle banche dell’Unione Europea aveva un coordinamento deficitario. Nel 2010 è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea una nuova riforma che ha previsto l’istituzione di quattro autorità: il Comitato europeo per il rischio sistemico con funzioni macroprudenziali; tre Autorità per la vigilanza micro-prudenziale su banche, intermediari mobiliari, assicurazioni e fondi pensione. La riforma non ha mutato completamente il principio dell’home country control ma ha sollecitato il processo di armonizzazione per la costituzione del mercato unico dei servizi bancari. All’Autorità bancaria europea (ABE) è stato affidato il compito di stabilire un single rulebook per la vigilanza. La Commissione europea nel 2012, a seguito della crisi dei debiti sovrani in Europa, ha varato un progetto di unione bancaria (Road Map verso Banking Union) sostenendo che nei paesi aventi moneta unica fossero accentrate pure le competenze di supervisione sulle banche. La vigilanza ispettiva: I funzionari dell’autorità di vigilanza eseguono controlli presso le sedi degli intermediari, generalmente negli uffici della direzione generale. Tali controlli consentono di osservare in modo diretto gli aspetti della gestione come: il corretto funzionamento dell’organizzazione aziendale; le prassi correnti nel governo dell’azienda. Le ispezioni sono preparate dagli ispettori coadiuvati dagli uffici che effettuano la vigilanza informativa. Le ispezioni sono necessarie anche per controllare la correttezza dei dati inviati dalle banche agli organi di vigilanza. Le ispezioni sono libere nel metodo ma devono essere attuate nel rispetto dei principi che disciplinano l’azione amministrativa. Le ispezioni si distinguono in: ispezioni mirate (riguardano comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali); ispezioni a spettro esteso (riguardano la complessiva situazione aziendale); ispezioni di follow-up (riguardano lo stato di attuazione di misure correttive richieste dalla vigilanza o promosse d’iniziativa dagli intermediari); ispezioni tematiche (riguardano aspetti del carattere generale rilevanti per il sistema creditizio e finanziario nel suo insieme). La vigilanza strutturale: La vigilanza prevista dagli anni ’30 alla seconda metà degli anni ‘80 del Novecento si fondava: su regole di specializzazione delle imprese bancarie; sui vincoli all’operatività; sulle autorizzazioni in ordine ai principali atti di gestione dell’impresa. La più importante disposizione fu il vincolo di specializzazione temporale che fissava la classificazione fra le aziende di credito e istituti di credito speciale. Le prime raccoglievano il risparmio tra il pubblico nella forma dei depositi a vista e concedevano prestiti con scadenza a breve termine. Gli istituti di credito speciale esercitavano il credito con scadenza più lunga dal momento che raccoglievano risorse finanziarie a medio e a lungo termine. La vigilanza strutturale e la vigilanza prudenziale: Le misure strutturali agiscono sulla struttura del mercato principalmente sul grado di concentrazione mentre le misure prudenziali tendono a controllare i rischi dell’attività bancaria. Sono misure di vigilanza strutturale : interventi che pongono vincoli all’entrata e all’uscita dal mercato (come l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria che limita l’entrata nel mercato di nuovi intermediari); interventi che pongono limiti ai tipi di attività che si possono svolgere per separare i mercati e limitare la concorrenza (come le regole di specializzazione che creano segmentazioni come si è verificato in passato in Italia con la distinzione tra aziende di credito che potevano operare a medio e lungo termine e quelle che potevano operare a breve termine). Le misure prudenziali definiscono vincoli sui rischi che le banche possono assumere sulla base della situazione patrimoniale, organizzativa e finanziaria della stessa. Sono misure prudenziali: gli interventi che pongono limiti alla concentrazione di affidamenti nei riguardi di singole imprese; interventi che determinano uno specifico rapporto fra ammontare del patrimonio e ammontare dell’attivo (coefficiente di solvibilità); interventi che favoriscono una organizzazione interna efficiente per l’assunzione controllata dei rischi. La vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari: Con la direttiva 2002/87/CE è stata regolamentata la disciplina sui conglomerati finanziari in cui è prevalente la componente finanziaria ma di cui fanno parte almeno un’impresa di investimento, una banca e un’impresa di assicurazione. Le attività assicurative da una parte e dall’altra le attività bancarie e le attività di servizi di investimento sono componenti principali del conglomerato che devono essere entrambe significative. La direttiva contempla l’introduzione di strumenti di vigilanza supplementare: 1. per sopperire alle lacunose legislazioni prudenziali di settore; 2. per far fronte agli ulteriori rischi prudenziali dovuti alla costituzione di un gruppo intersettoriale. Responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza prudenziale supplementare è l’autorità di vigilanza dell’impresa operante nel settore finanziario più importante del conglomerato. Con l’istituzione del MVU, la BCE partecipa alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari che includono banche sottoposte alla sua vigilanza. Per il coordinamento della vigilanza supplementare in Italia è stato dato corso a un accordo tra IVASS e Banca d’Italia a seguito delle disposizioni introdotte con il D.Lgs 142 del 2005. Le acquisizioni di partecipazioni rilevanti al capitale della banca da parte di soggetti che appartengono ad altri Stati: Per l’acquisizione di partecipazioni rilevanti al capitale di una banca possono intervenire soggetti appartenenti a Stati extra comunitari che non garantiscono le condizioni di reciprocità. In tal caso è previsto l’intervento del Governo per vietare l’operazione. Nel caso invece che per l’acquisizione di partecipazioni rilevanti al capitale di una banca, intervengano soggetti appartenenti a Stati membri dell’UE, ma non di area euro, la normativa europea stabilisce che la valutazione per l’acquisto sia attuata previa consultazione delle autorità dello Stato in cui la banca abbia la sede Le attività connesse esercitate dalle banche: Un’attività può ritenersi connessa nel caso in cui pur avendo natura diversa dall’attività principale della banca, possa essere esercitata “in connessione” a quest’ultima mediante la struttura e le competenze usate ai fini dell’attività principale. Il legame di connessione quindi deve essere differente da quello ausiliario dell’attività strumentale. Le attività connesse, secondo la