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Paniere risposte aperte corrette, Panieri di Diritto Amministrativo

Paniere risposte aperte corrette

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 16/01/2022

Mr_panieri
Mr_panieri 🇮🇹

4.4

(202)

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che rapporto sussiste tra diritto amministrativo e i principi generali? Fonte del diritto amministrativo, sono le norme dell'ordinamento
in generale, più precisamente, sia le norme del diritto nazionale, che quelle del diritto europeo, le norme del diritto europeo non si limitano
ad incidere solo in alcuni importanti settori della P.A. (si pensi alla disciplina degli appalti o dei servizi pubblici), ma incide altresì nella
stessa parte generale della disciplina. Molti principi, infatti, sono il frutto di elaborazioni fatte dalla Corte di giustizia dell’unione europea.
Ad ogni modo tali norme riescono ad essere vincolanti all'interno dell'Italia, perché esso è un Paese membro dell'Unione europea e quindi
assoggettato ai poteri normativi degli organi comunitari, i quali, nelle materie contemplati dagli stessi Trattati possono emanare
Regolamenti o Direttive. Il diritto amministrativo è composto da un sistema assai complesso e articolato di norme, delle qual i una parte
assai cospicua si esprime attraverso i c.d. PRINCIPI. Taluni di questi principi sono di formazione normativa ,Costituzione, leggi ordinarie,
ecc, altre sono, invece, di elaborazione giurisprudenziale. I principi possono essere astratti: Da più norme particolari: In questo caso il
principio trova il suo fondamento nella compresenza di più norme che sono espressive del medesimo indirizzo. Da una singola norma
positiva: In questo caso il principio trova il suo fondamento nell'eccedenza di contenuto normativo, deontologico, assiologico, presente
nella norma. Dall'essenza stessa dell'ordinamento: In questo caso il principio trova il suo fondamento nei suoi valori supremi Dalla
Costituzione: In questo caso il principio acquista un valore elevatissimo e permane di sé l'intero ordinamento amministrativo. Ad ogni
modo è importante ricordare che indipendentemente dalla natura o fonte dei principi, essi rivestono un ruolo fondamentale all'interno del
diritto amministrativo, proprio per l'assenza in questa branca del diritto di una qualsivoglia codificazione.Non a caso sempre per lo stesso
motivo (assenza di codificazione), riveste particolare importanza anche l'attività svolta dalla giurisprudenza. Con riferimento al diritto
amministrativo se ne esalta il ruolo creativo, tanto da poterla annoverare tra le fonti del diritto amministrativo.
Cosa sono i capitoli di spesa del bilanzio preventivo degli enti pubblici? I capitoli di spesa del bilancio preventivo sono specifici
oggetti di spesa alle quali le spese sono imputate. Per questa parte in cui il bilancio preventivo fissa i singoli oggetti di spesa con
l'indicazione della relativa somma, esso ha valore vincolante per l'attività dell'ente nel corso dell'esercizio. Ciò vuol dire che l'ammontare
della spesa dell'ente per ciascun oggetto fissato dal bilancio, non potrà superare quella indicata nel relativo capitolo, poiché una spesa che
"sfondi" il capitolo, sarà illegittima.
cosa sono i munera pubblici e come vengono attribuiti L’attività amministrativa non sempre è esercitata dalle organizzazioni pubbliche
mediante loro uffici. In alcuni casi, infatti, l'esercizio di funzioni amministrative è attribuito, dalla legge ovvero, in base a questa, dalla
stessa autorità amministrativa, a soggetti, esterni alle organizzazioni pubbliche, e in genere privati, a loro volta persone fisiche o persone
giuridiche (uffici privatimunera). In tali casi, il soggetto esterno diviene titolare di un munus pubblico ("munus" è, come è noto,
propriamente il compito); e al soggetto stesso in quanto esercita la funzione viene ad estendersi tale denominazione. Munus sta, dunque,
oltre che per la funzione, anche per il soggetto, o l'organizzazione, cui l'esercizio della funzione viene conferito. È possibile distinguere
talune categorie di munera, in funzione della diversa fonte attributiva della titolarità di funzioni pubbliche a soggetti privati. In alcuni casi,
tali funzioni sono conferite direttamente dalla legge a persone fisiche inquadrate in determinate posizioni professionali, dotati di
determinate caratteristiche e selezionati attraverso determinati procedimenti, in genere affidando nello stesso tempo ad una organizzazione
pubblica poteri di vigilanza, a volte poteri sanzionatori, circa l'esercizio della funzione da parte del munus. in tal caso si parla di munera
legali. Come esempi possiamo indicare le funzioni pubbliche attribuite ai notai. In un'altra categoria di casi, la legge autorizza le pubbliche
Amministrazioni ad avvalersi di professionisti esterni per collocarli nella titolarità di uffici pubblici, in genere previsti per far fronte a
situazioni di necessità: di qui la dizione usata di munera necessitati. Caso tipico è quello delle gestioni sostitutive coattive di imprese o
altri enti e organizzazioni in difficoltà. Una terza specie di uffici privati esercenti funzioni pubbliche è rappresentata da quei soggetti
privati costituiti in munera dall'autorità amministrativa con scelta discrezionale, di regola attraverso provvedimenti concessori ovvero
attraverso atti convenzionali (munera convenzionali).
cosa sono le città metropolitane La Costituzione prevede, tra gli enti del governo territoriale, accanto ai Comuni e alle Province, anche
le Città metropolitane. La L. 56/2014 definisce le Città metropolitane enti territoriali di area vasta, istituite per la cura dello sviluppo
strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di
interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree
metropolitane europee. La nuova legge menziona, come Città metropolitane, quelle relative ai territori di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze. Bari. Napoli e Reggio Calabria. Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia
omonima ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe per la modifica delle
circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Sono organi della Città metropolitana, il Sindaco
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che rapporto sussiste tra diritto amministrativo e i principi generali? Fonte del diritto amministrativo, sono le norme dell'ordinamento in generale, più precisamente, sia le norme del diritto nazionale, che quelle del diritto europeo, le norme del diritto europeo non si limitano ad incidere solo in alcuni importanti settori della P.A. (si pensi alla disciplina degli appalti o dei servizi pubblici), ma incide altresì nella stessa parte generale della disciplina. Molti principi, infatti, sono il frutto di elaborazioni fatte dalla Corte di giustizia dell’unione europea. Ad ogni modo tali norme riescono ad essere vincolanti all'interno dell'Italia, perché esso è un Paese membro dell'Unione europea e quindi assoggettato ai poteri normativi degli organi comunitari, i quali, nelle materie contemplati dagli stessi Trattati possono emanare Regolamenti o Direttive. Il diritto amministrativo è composto da un sistema assai complesso e articolato di norme, delle quali una parte assai cospicua si esprime attraverso i c.d. PRINCIPI. Taluni di questi principi sono di formazione normativa ,Costituzione, leggi ordinarie, ecc, altre sono, invece, di elaborazione giurisprudenziale. I principi possono essere astratti: Da più norme particolari: In questo caso il principio trova il suo fondamento nella compresenza di più norme che sono espressive del medesimo indirizzo. Da una singola norma positiva: In questo caso il principio trova il suo fondamento nell'eccedenza di contenuto normativo, deontologico, assiologico, presente nella norma. Dall'essenza stessa dell'ordinamento: In questo caso il principio trova il suo fondamento nei suoi valori supremi Dalla Costituzione: In questo caso il principio acquista un valore elevatissimo e permane di sé l'intero ordinamento amministrativo. Ad ogni modo è importante ricordare che indipendentemente dalla natura o fonte dei principi, essi rivestono un ruolo fondamentale all'interno del diritto amministrativo, proprio per l'assenza in questa branca del diritto di una qualsivoglia codificazione.Non a caso sempre per lo stesso motivo (assenza di codificazione), riveste particolare importanza anche l'attività svolta dalla giurisprudenza. Con riferimento al diritto amministrativo se ne esalta il ruolo creativo, tanto da poterla annoverare tra le fonti del diritto amministrativo. Cosa sono i capitoli di spesa del bilanzio preventivo degli enti pubblici? I capitoli di spesa del bilancio preventivo sono specifici oggetti di spesa alle quali le spese sono imputate. Per questa parte in cui il bilancio preventivo fissa i singoli oggetti di spesa con l'indicazione della relativa somma, esso ha valore vincolante per l'attività dell'ente nel corso dell'esercizio. Ciò vuol dire che l'ammontare della spesa dell'ente per ciascun oggetto fissato dal bilancio, non potrà superare quella indicata nel relativo capitolo, poiché una spesa che "sfondi" il capitolo, sarà illegittima. c osa sono i munera pubblici e come vengono attribuiti L’attività amministrativa non sempre è esercitata dalle organizzazioni pubbliche mediante loro uffici. In alcuni casi, infatti, l'esercizio di funzioni amministrative è attribuito, dalla legge ovvero, in base a questa, dalla stessa autorità amministrativa, a soggetti, esterni alle organizzazioni pubbliche, e in genere privati, a loro volta persone fisiche o persone giuridiche (uffici privatimunera). In tali casi, il soggetto esterno diviene titolare di un munus pubblico ("munus" è, come è noto, propriamente il compito); e al soggetto stesso in quanto esercita la funzione viene ad estendersi tale denominazione. Munus sta, dunque, oltre che per la funzione, anche per il soggetto, o l'organizzazione, cui l'esercizio della funzione viene conferito. È possibile distinguere talune categorie di munera, in funzione della diversa fonte attributiva della titolarità di funzioni pubbliche a soggetti privati. In alcuni casi, tali funzioni sono conferite direttamente dalla legge a persone fisiche inquadrate in determinate posizioni professionali, dotati di determinate caratteristiche e selezionati attraverso determinati procedimenti, in genere affidando nello stesso tempo ad una organizzazione pubblica poteri di vigilanza, a volte poteri sanzionatori, circa l'esercizio della funzione da parte del munus. in tal caso si parla di munera legali. Come esempi possiamo indicare le funzioni pubbliche attribuite ai notai. In un'altra categoria di casi, la legge autorizza le pubbliche Amministrazioni ad avvalersi di professionisti esterni per collocarli nella titolarità di uffici pubblici, in genere previsti per far fronte a situazioni di necessità: di qui la dizione usata di munera necessitati. Caso tipico è quello delle gestioni sostitutive coattive di imprese o altri enti e organizzazioni in difficoltà. Una terza specie di uffici privati esercenti funzioni pubbliche è rappresentata da quei soggetti privati costituiti in munera dall'autorità amministrativa con scelta discrezionale, di regola attraverso provvedimenti concessori ovvero attraverso atti convenzionali (munera convenzionali). cosa sono le città metropolitane La Costituzione prevede, tra gli enti del governo territoriale, accanto ai Comuni e alle Province, anche le Città metropolitane. La L. 56/2014 definisce le Città metropolitane enti territoriali di area vasta, istituite per la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. La nuova legge menziona, come Città metropolitane, quelle relative ai territori di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze. Bari. Napoli e Reggio Calabria. Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Sono organi della Città metropolitana, il Sindaco

metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo e rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il Consiglio metropolitano, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, è composto dal sindaco metropolitano e da un numero variabile di consiglieri. Esso è organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; adotta gli schemi di bilancio e approva in via definitiva i bilanci dell'ente, ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Dura in carica cinque anni. La Conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti all'area metropolitana. Alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle Province e quelle che saranno attribuite nel processo di riordino complessivo del governo locale. Inoltre, spettano alla Città etropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla Provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Al personale delle Città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province.

derivanti da standard riconosciuti; verificare l'andamento della performance nel periodo di riferimento, anche introducendo i necessari correttivi: valutare periodicamente la performance degli uffici e dei singoli operatori. Inoltre, tutte le Amministrazioni pubbliche sono soggette al controllo di gestione attribuito in via generale alla Corte dei conti; controllo che consiste nel verificare «la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascun ente amministrazione” e nell’accertare “anche in base all’esito di altri controlli la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi: modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Si tratta di un controllo a carattere collaborativo: ciò significa che gli esiti delle diverse operazioni di controllo, puntuali o periodiche sulla gestione, segnatamente sugli aspetti finanziari, sono riversati in relazioni della Corte (c.d. "referti") che vengono indirizzati alle assemblee elettive preposte alla direzione politica dei diversi enti; ciò, affinché le assemblee stesse possano assumere atti di indirizzo nei confronti degli esecutivi con oggetto i correttivi da apportare nella gestione degli enti conformemente ai rilievi della Corte. Cosa differenzia il vizio caducante di un provvedimento presupposto dal vizio invalidante del medesimo provvedimento In presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi.

cosa sono gli uffici e come sono composti Nell’ambito della Pubblica Amministrazione ogni organizzazione è composta di unità organizzative denominate uffici, formate di uomini e di mezzi. Circa i mezzi, si possono distinguere: i beni immobili nei quali l'ufficio è dislocato e vi svolge la sua attività; i beni mobili, consumabili e non, e il macchinario, necessari per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, tutti accomunati, come beni, nella nozione di "arredi" e di "beni destinati a un pubblico servizio"; il danaro necessario per il funzionamento dell'ufficio nonché per l’attuazione, all’esterno, dei compiti affidati all’ufficio stesso, limitatamente agli uffici che sulla base della disciplina "contabile" e di bilancio, hanno la capacità di gestire mezzi finanziari. La gestione dei mezzi necessari al funzionamento degli uffici, la provvista e l'assegnazione degli stessi, sono in genere attività affidate a loro volta ad appositi uffici delle diverse organizzazioni pubbliche, che per lo Stato assumono una complessità e un'importanza del tutto particolare. L'art. 26, L. 488/1999, e succ. modif., dispone che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi, salvo talune eccezioni, attraverso ordinativi inviati a fornitori selezionati e convenzionati con il Ministero dell'economia e delle finanze, che all'uopo si avvale di una società specializzata. Le restanti pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di aderire al predetto sistema di convenzionamento, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quell’oggetto di convenzionamento. Per quanto concerne il denaro vale lo stesso principio: alla gestione e della spendita del danaro sono adibiti determinati uffici dell'organizzazione che provvedono alle necessità degli altri ed è rigidamente governata dal bilancio preventivo che stabilisce la destinazione delle somme per ciascun oggetto di spesa nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. La principale dotazione degli uffici è rappresentata dal personale. È l'uomo che muove la macchina dell'organizzazione, è attraverso l'opera dell'uomo che l'organizzazione esercita i suoi compiti. La gran parte del personale che presta servizio presso le pubbliche Amministrazioni è legato ad esse da un rapporto di lavoro a carattere professionale. Mentre gli uffici di vertice delle singole Amministrazioni, sono in genere affidati alla titolarità di personale politico, o "onorario", personale che deriva la sua posizione, direttamente o indirettamente, da un rapporto di fiducia politica. Ciò rende necessaria la distinzione tra uffici di direzione politica (quelli di vertice, a titolarità politica) ed uffici professionali (quelli cui sono preposti funzionari professionali). Cosa si intende per procedimenti presupposti? Il procedimento presupposto, detto anche del procedimento di procedimenti, è uno dei modelli in cui si articola la fase decisoria pluristrutturata. Solitamente negli altri modelli in cui può svolgersi la fase decisoria pluristrutturata l'articolazione modulare si risolve nella fase decisoria. Il procedimento nel quale si esprime la funzione in tali casi resta comunque unico ed unitario ed è quello che fa carico ad una Amministrazione tra quelle coinvolte nella fase decisoria, quella che si può considerare come titolare della relativa funzione. Nel procedimento presupposto si devono invece distinguere le ipotesi in cui una medesima funzione si articola su procedimenti diversi facenti capo a diverse Amministrazioni, a loro volta tenute ad acquisire e valutare differenti interessi pubblici; e ciascun procedimento si conclude con un atto decisionale imputato ad una determinata autorità amministrativa. Esso costituisce il presupposto per l'apertura del successivo procedimento davanti ad altra Amministrazione, che a sua volta si conclude con un atto decisionale (che può essere quello finale in quanto direttamente produttivo di effetti). In tali casi dunque, la produzione degli effetti non può avvenire (e quindi l'esercizio del potere non si perfeziona) se non una volta perfezionatisi tutti gli atti decisionali necessari, e quindi irelativi procedimenti che sono tra loro in relazione di presupposizione. Si può citare come esempio tipico di questo modello l'attività concernente l'emanazione dei piani regolatori urbanistici che consta di un primo procedimento imputato al Comune che si conclude con una deliberazione consiliare di adozione del piano e di un successivo procedimento, imputato alla Regione, che si conclude con l'approvazione del piano, che è l'atto finale in quanto direttamente produttivo degli effetti. Ciascun procedimento acquisisce e valuta differenti interessi pubblici e si esprime in un atto decisionale autonomo; ma il secondo presuppone il primo. Ciò non esclude che i procedimenti presupposti si concludano con veri e propri provvedimenti impugnabili e possano produrre anche effetti parziali o interinali. Il rapporto di presupposizione tra i due procedimenti è dato da ciò, che il secondo procedimento non può iniziare se l'altro non si è concluso; e d'altro canto, l'atto conclusivo del primo costituisce il fatto intorno al quale ruota il secondo procedimento, come autonomo esercizio di potere. In molteplici casi, la decisione finale del procedimento, sia di iniziativad'ufficio che di iniziativa di parte, coinvolge una pluralità di interessi pubblici affidati alla cura di diversi organi (o enti) amministrativi che in determinati casi possono esprimere posizioni divergenti, gli uni dagli altri, ciò che può dare luogo a conflitti ovvero a situazioni di "stalla" (incapacità di giungere alla conclusione del procedimento). che differenza c'è tra rapporto di ufficio e rapporto di servizio Il rapporto di ufficio la disciplina concernente la preposizione del personale agli uffici nei quali l'amministrazione si articola; le diverse modalità attraverso le quali la titolarità degli uffici si acquista e le successive vicende fino alla cessazione della titolarità dell'ufficio. Disciplina che concerne sia gli uffici di direzione politica che quelli

Cosa differenzia la mobilità volontaria da quella obbligatoria? Il trasferimento del personale, dall'una all'altra pubblica Amministrazione (per la mobilità tra pubblico e privato) è regolato da disposizioni di legge sulla c.d. mobilità. L'art. 30 D. pubbl. Imp. disciplina la mobilità ordinaria del personale tra Amministrazioni pubbliche, su domanda dell'interessato in presenza di un posto vacante in organico nell'Amministrazione di destinazione, di posizione corrispondente, e con il consenso di entrambe le Amministrazioni ( mobilità volontaria ). Altra forma di mobilità è prevista per il caso di eccedenze di personale che vengano rilevate nell'ambito di determinate pubbliche Amministrazioni. L'art. 33 D. Pubbl. imp., prevede un complesso procedimento che tende alla ricollocazione del personale nell'ambito delle stesse ovvero di altre pubbliche Amministrazioni. In esito a questo procedimento, laddove «non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima Amministrazione» ovvero presso altre Amministrazioni il personale in eccedenza, ovvero nel caso che esso non abbia preso servizio presso di queste, sulla base degli accordi stipulati nell'ambito del procedimento, il personale stesso è collocato in disponibilità. Il personale in disponibilità viene iscritto in appositi elenchi. Ha diritto per un certo periodo di tempo ad una indennità determinata dalla legge, trascorso il quale il relativo rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto. Le pubbliche amministrazioni che intendano assumere nuovo personale devono preventivamente verificare la presenza di personale in disponibilità, appartenente alla stessa qualifica del personale da assumere. Solo in caso di esito negativo è possibile indire concorso per l’accesso dall’esterno c.d. mobilità obbligatoria. La differenza tra le due forme di mobilità si sostanzia nel fatto che nella mobilità volontaria è l’interessato a chiedere il trasferimento in un’altra sede in cui sia presente un posto vacante, mentre nel caso della mobilità obbligatoria i dipendenti pubblici possono essere obbligati, in caso di necessita, a svolgere la propria attività presso altre amministrazioni attraverso il trasferimento. cosa è il conferimento dell'incarico dirigenziale e qual'è la natura del rapporto di lavoro che con esso si instaura Il rapporto di ufficio la disciplina concernente la preposizione del personale agli uffici nei quali l'amministrazione si articola; le diverse modalità attraverso le quali la titolarità degli uffici si acquista e le successive vicende fino alla cessazione della titolarità dell'ufficio. Disciplina che concerne sia gli uffici di direzione politica che quelli professionali, segnatamente degli uffici dirigenziali. Con riguardo a questi ultimi, l'investitura negli uffici dirigenziali, a titolarità professionale, avviene, sulla base di un procedimento che consta di un atto di nomina di competenza delle autorità espressamente indicate dalla legge, denominato provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale; e di un contratto al primo accesso, con il quale vengono disciplinati gli aspetti economici del rapporto. Nel provvedimento di conferimento, ovvero con separato provvedimento dell'autorità competente, della stessa natura del primo, vengono individuati, secondo la norma statale, «l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, nonché la durata dell'incarico che deve essere correlata agli obiettivi prefissati»; durata fissata della legge, nel termine minimo di tre anni, salvo il caso che un termine inferiore coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento al riposo. I dirigenti instaurano con l’amministrazione un rapporto di fiducia politica. con le leggi rivoluzionarie e durante il regime napoleonico come si attuava il controllo sugli atti amministrativi In un sistema in cui l'indistinzione tra amministrazione e giurisdizione era la regola fu preoccupazione costante della Monarchia negli ultimi secoli di sottrarre agli apparati giudiziari, alle magistrature ordinarie (che esercitavano anch'esse, compiti di amministrazione) la cognizione di affari contenziosi concernenti almeno una parte dell'amministrazione (quella che la Monarchia esercitava da sé medesima attraverso i propri consigli o attraverso organi alle proprie dirette dipendenze, come gli intendenti nelle province); per affidarla a questi organi medesimi (di diretta emanazione regia) agenti in sede contenziosa. Pertanto, si afferma il principio della separazione tra amministrazione e giurisdizione, attraverso le leggi rivoluzionarie e poi decisamente nel corso del regime napoleonico, quando venne organizzato, il sistema degli organi del contenzioso amministrativo; cioè degli organi interni all'apparato di Governo, cui gli affari contenziosi (sottratti alla giurisdizione) vengono deferiti. In esito a queste riforme i tribunali ordinari divengono esclusivamente giudici delle controversie tra privati (tra le quali, una parte di quelle con le pubbliche Amministrazioni nella gestione patrimoniale e perciò operanti jure privatorum). Ma le altre controversie, quelle che insorgono in esito all'esercizio di funzioni pubbliche di ogni tipo che si esprimono nell'emanazione di atti amministrativi, sono gli organi del contenzioso amministrativo deputati a conoscerle. La data di nascita del sistema del contenzioso amministrativo può essere collocata nella legislazione napoleonica del 1806. In virtù di quanto detto era opinione prevalente in dottrina ed giurisprudenza che i tribunali del contenzioso non avessero il potere di annullare o revocare atti amministrativi: in sostanza essi emanavano sentenze dichiarative e di condanna (come successivamente sarà per i giudici ordinari nei confronti della pubblica Amministrazione). Una tutela pienamente satisfattiva nell'ambito degli affari di amministrazione, che potesse estendersi alla conoscenza dei modi di esercizio del potere e potesse utilizzare lo strumento maggiormente satisfattivo dell'annullamento e della revoca degli atti ritenuti lesivi dell'interessedei cittadini, poteva essere assicurata in quel sistema esclusivamente attraverso lo strumento del ricorso al

Re, che vedeva innestata in esso una fase consultiva davanti al Consiglio di Stato, nei fatti il vero momento decisorio del ricorso. Cosa differisce l'autotutela decisoria da quella esecutiva? Il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati. Si distingue l’autotutela esecutiva dall’autotutela decisoria. In particolare, l’autotutela esecutiva consiste nel potere di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari (per es., l’obbligo di consegnare il bene espropriato o di installare un depuratore), e implicano l’indicazione del termine e delle modalità di esecuzione cui deve attenersi il soggetto obbligato. L’autotutela esecutiva è un potere con un fondamento normativo specifico, che va rinvenuto caso per caso e deve essere, dunque, espressamente prevista e regolata dalla legge. L’autotutela decisoria, invece, consiste nel potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli. Il riesame amministrativo dà luogo a un procedimento di secondo grado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato. In ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado.

occorre perseguire l'interesse pubblico all'individuazione della persona, come titolare dell'ufficio, che presenti i requisiti più idonei con riferimento all'ufficio stesso; e prevalenti rispetto a quelli che presentino altri possibili aspiranti. Il procedimento di nomina si conclude con un atto monocratico ovvero con una deliberazione collegiale che devono essere adottati secondo le rispettive regole. Diverso e più complesso è il procedimento di investitura nell'ufficio mediante elezione. Il procedimento elettorale si esprime attraverso la manifestazione di volontà di una pluralità di persone che può essere il corpo elettorale o un collegio chiamato ad esprimere la volontà dell'ente. In questo procedimento manca in genere la proposta, la discussione; e la votazione avviene di regola mediante espressione di volontà del singolo membro del collegio manifestata in segreto. La determinazione degli eletti avviene attraverso il meccanico conteggio dei voti, come sommatoria delle dichiarazioni di volontà espresse individualmente dai singoli membri del collegio; raggiunto il quorum il candidato viene eletto. Manca quindi il confronto dialettico delle proposte o delle opinioni come strumento al fine di dare luogo al risultato deliberativo. Cosa distingue il difetto assoluto di attribuzione (o carenza di potere in astratto) dalla carenza di potere in concreto? Il difetto assoluto di attribuzione o carenza di potere può essere in astratto o in concreto. Nel primo caso ci si riferisce ai casi più gravi in cui il potere di cui si tratta non sussiste, o in via generale, o comunque in capo ad una determinata autorità. Da intendersi come il soggetto giuridico (ente, persona giuridica pubblica) o la branca organizzativa autonomamente connotata del soggetto Stato (il Ministero, l'Agenzia, l'Autorità indipendente, etc. La carenzadi potere in concreto si verifica invece nei casi in cui il potere sussiste in capo a quella determinata autorità, nel senso che ad essa è legislativamente imputato, ma nel concreto non sussistono i presupposti per il suo esercizio. Ad esempio, manca l'atto presupposto (espropriazione senza pubblica utilità) o il termine per l'esercizio del potere in quelle determinate circostanze è scaduto; e così via. Queste ipotesi sono ormai da ritenere ricondotte alla specie dell'annullabilità

Cosa deve contenere l'avviso di avvio del procedimento? i n seguito all’apertura di un procedimento da parte dell’Amministrazione è necessario che venga comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi; nonché ai soggetti diversi dai diretti destinatari, che siano individuati o facilmente individuabili, alla cui sfera soggettiva dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. Ciò avviene attraverso la notifica al destinatario dell’avviso di avvio del procedimento. La comunicazione è personale e scritta e deve contenere: l'indicazione dell'Amministrazione competente (procedente); dell'oggetto del procedimento; dell'ufficio responsabile del procedimento e del suo titolare; dell’ufficio presso il quale “si può prendere visione degli atti”, della data entro la quale il procedimento deve concludersi, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; e nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza. cosa si intende per funzioni amministrative, funzioni proprie e funzioni fondamentali L'art. 118 Cost. detta le regole per l'attribuzione delle "funzioni amministrative" alle diverse organizzazioni politiche operanti ai diversi livelli territoriali di governo nei quali si articola la Repubblica. Per "funzioni amministrative" si devono intendere attività di amministrazione come quelle intese alla cura concreta degli interessi della collettività. Da tale funzione si distinguono le funzioni fondamentali e proprie. Le funzioni fondamentali sono quelle che la legge dello Stato secondo le valutazioni discrezionali del legislatore determina come di attribuzione necessaria di ciascuna categoria di enti locali. Nel novero delle funzioni fondamentali rientrano tanto le funzioni in senso tecnico (espressione cioè di poteri amministrativi) quanto i servizi pubblici locali, e specialmente quelli erogati in forma imprenditoriale anche da soggetti privati. La L. 56/2014, individua le funzioni fondamentali di Provincie, Città Metropolitane e Comuni. Occorre chiarire che in base alla norma costituzionale è rimesso alla legislazione dello Stato di stabilire che una funzione è fondamentale con riferimento a un determinato livello di governo territoriale (comune o provincia); ma la disciplina sostanziale della relativa attività amministrativa può essere adottata dalla legge regionale, ove ne abbia competenza. Le funzioni proprie indicano l'ambito identificativo dell'ente locale, dal punto di vista funzionale, che deve essere rispettato da ogni legislatore; a prescindere dall’essere o meno dette funzioni ricomprese tra le funzioni fondamentali. La nozione rappresenta una sorta di garanzia generale dell'effettività dell'autonomia locale, nel senso che assicura in capo a Province e Comuni un nucleo essenziale di funzioni da esercitare sotto la propria responsabilità, in assenza delle quali viene meno la stessa situazione di autonomia. La nozione di funzioni fondamentali, invece viene ad incidere sull’assetto delle fonti in materia di amministrazione locale. E svolge un ruolo di tutela dell’autonomia locale rispetto alla normazione regionale che incontra nella detta nozione un limite invalicabile; ma anche di garanzia nei confronti delle collettività locali, dovendosi ritenere che le funzioni fondamentali siano ad esercizio necessario. E sono comunque intangibili dal legislatore, statale o regionale, a pena di illegittimità costituzionale delle relative leggi. cosa sono i poteri sostitutivi del Governo e gli interventi sostitutivi Nell'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti del governo territoriale, comprese le Regioni, è previsto dall'art. 120 Cost. un potere sostitutivo a carattere generale in capo al Governo, che può essere attivato nei casi e con i limiti stabiliti dalla norma a fronte di inadempimenti da parte di questi enti, con riguardo, sia ad alcuni settori normativi, quelli internazionali e comunitari, sia ad esigenze pubbliche di particolare gravità concernenti l'incolumità e la sicurezza, sia a fronte di esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, in virtù del modello della diffida ad adempiere, laddove si verifichi uno dei casi di inadempimento previsto dalla norma costituzionale, all'ente inadempiente viene assegnato «un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari». Scaduto il quale, il Governo, con la partecipazione del Presidente della Regione interessata, adotta i provvedimenti che l'ente avrebbe dovuto adottare e che non ha adottato. Secondo la norma costituzionale i poteri sostitutivi del Governo devono essere esercitati «nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». E la legge dello Stato deve definire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto di tali principi. In connessione al principio di collaborazione i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. La previsione di poteri sostitutivi da parte del Governo nei confronti degli enti territoriali è ricondotta dalle norme costituzionali al principio di sussidiarietà. Il potere sostitutivo può essere dunque concepito come il potere di intervenire nella sfera amministrativa riservata ad un ente diverso da parte dell'ente superiore, nella carenza dell'attività del primo. In tale declinazione, il principio di sussidiarietà viene ad essere inteso come quello che, nei limiti e in presenza dei presupposti stabiliti d'art. 120 Cost., consenta la deroga all'ordine le partenariato gale delle competenze. Descriva il candidato il concetto di "eccesso di potere" L’eccesso di potere consiste consiste in una espressione ellittica per designare una serie di stati viziati del provvedimento amministrativo, tutti rapportabili all’esercizio del potere discrezionale, ma assai diversi gli uni dagli altri. La prima serie di casi si evidenzia nello sviamento e concretizza la violazione della regola del vincolo nel fine. La seconda serie di casi (c.d. figure sintomatiche) si evidenzia nel vizio di irragionevolezza e concretizza la violazione della regola della

Descriva il candidato la nascita dell'interesse legittimo. In origine, l’unica situazione giuridica soggettiva di vantaggio era quella di diritto soggettivo. Ed era solo quest’ultima che avrebbe potuto essere pregiudicata dal compimento di atti, provvedimenti e comportamenti amministrativi. • Da qui l’esigenza di assicurarne una tutela innanzi ad un giudice cio’ non si verificò sia perché non sempre le controversie tra privati e P.A. riguardavano diritti soggettivi; • sia perché il giudice ordinario interpretò restrittivamente il ruolo che gli era stato assegnato con l’attribuzione del potere di decidere su «tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un diritto civile o politico, comunque vi [potesse]essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché [fossero] emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa». • Sicché, gli interessi che non erano diritti soggettivi rimasero privi di tutela; ed i diritti soggettivi non furono riconosciuti come tali dal Giudice Ordinario. La legge n. 2248/1865 sottopose la tutela dei diritti soggettivi innanzi al Giudice Ordinario a stringenti limiti. Nel tentativo di ovviare a questa situazione di inadeguatezza, nel 1889 fu emanata la c.d. Legge Crispi n. 5992, Obiettivo di questo intervento legislativo era quello di assicurare una tutela agli altri interessi che non erano diritti da un nuovo organo che avrebbe dovuto giudicare sulle controversie promosse «contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpoamministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici» esercitando un sindacato di legittimità. • La Legge Crispi istituì un doppio binario di tutela dei privati. A fianco di quella della legge n. 2248/1865 si pose, per la prima volta, quella garantita dal Consiglio di Stato, titolare del potere di annullamento dell’atto illegittimo impugnato. • Con la legge n. 62/1907, tra l’altro, fu formalmente assegnata a quest’ultimo natura giurisdizionale. Le Legge Crispi fissò una tappa fondamentale per la nascita dell’interesse legittimo. • Tuttavia, restòancora insoluta la qualificazione giuridica degli interessi Da qui la nascita della nozione di interesse legittimo, che alle sue origini non fu però concepito come situazione giuridica soggettiva, ma: • da alcuni, come interesse giuridicamente irrilevante; • da altri, come diritto soggettivo degradato. Un contributo significativo all’evoluzione della nozione di interesse legittimo si ha con Chiovenda. • Quest’ultimo, in particolare, all’inizio del XX secolo enunciò la teoria secondo cui l’esercizio del diritto di azione in giudizio dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva a sé stante (il c.d. diritto di azione) strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva sostanziale. Nonostante ciò, ancora l’interesse legittimo non era concepito da dottrina e giurisprudenza dell’epoca quale situazione giuridica soggettiva sostanziale. • Per lungo tempo, infatti, l’interesse legittimo fu inteso quale interesse di ordine processuale che si traduce in un potere di reazione (processuale), in cui il ricorrente trova, non già il titolo da far valere con il ricorso, ma semplicemente, la legittimazione a proporlo la Costituzione segna un punto di svolta nell’evoluzionedell’interesse legittimo. • L’interesse legittimo è affiancato al diritto soggettivo ed ha la stessa dignità di quest’ultimo. • Da qui il riconoscimento della sua natura giuridica di situazione giuridica sostanziale, che esiste ed è protetta dall’ordinamento anche prima e fuori dal processo. • L’interesse legittimo non è più un mero strumento di tutela processuale, ma diventa l’oggetto della tutela. Descriva il candidato la nozione dell'interesse legittimo inteso quale potere di reazione processuale nel 1889 fu emanata la c.d. Legge Crispi Obiettivo di questo intervento legislativo era quello di assicurare una tutela agli altri interessi che non erano diritti da un nuovo organo che avrebbe dovuto giudicare sulle controversie promosse «contro atti e provvedimenti di un’autoritàamministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici» esercitando un sindacato di legittimità la nozione di interesse legittimo, che alle sue origini non fu però concepito come situazione giuridica soggettiva, ma: • da alcuni, come interesse giuridicamente irrilevante; • da altri, come diritto soggettivo degradato. Un contributo significativo all’evoluzione della nozione di interesse legittimo si ha con Chiovenda. • Quest’ultimo, in particolare, all’inizio del XX secolo enunciò la teoria secondo cui l’esercizio del diritto di azione in giudizio dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva a sé stante (il c.d. diritto di azione) strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva sostanziale. • La teoria di Chiovenda non elevò l’interesse legittimo a situazione giuridica soggettiva, ma consentì di superare uno degli ostacoli che si frapponeva alla sua qualificazione come tale, dato che nella tesi elaborata da questo studioso non è possibile disporre di una situazione giuridica soggettiva senza che ad essa venga riconosciuta anche una tutela in sede giurisdizionale. Nonostante ciò, ancora l’interesse legittimo non era concepito da dottrina e giurisprudenza dell’epoca quale situazione giuridica soggettiva sostanziale. • Per lungo tempo, infatti, l’interesse legittimo fu inteso quale interesse di ordine processuale che si traduce in un potere di reazione (processuale), in cui il ricorrente trova, non già il titolo da far valere con il ricorso, ma semplicemente, la legittimazione a proporlo (Guicciardi Questa teoria si fondava sulle seguenti premesse:

  • le norme che disciplinano l’azione amministrativa tutelano l’interesse pubblico e non quello privato; • il giudizio amministrativo deve ripristinare la legalità violata a tutela dell’interesse pubblico; • il privato non ha alcuna pretesa autonomamente apprezzabile; • il privato è legittimato ad agire in giudizio perché può risentire uno svantaggio dalla violazione delle norme che tutelano l’interesse

pubblico disciplinando l’azione amministrativa. Inteso come situazione processuale, l’interesse legittimo fu inoltre identificato: • da alcuni, in un potere di reazione contro un provvedimento sfavorevole; • da altri, come interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. • Nessuna di queste due concezioni era però condivisibile e si esponeva a critiche: • la prima, perché l’interesse del privato poteva (e può) legittimamente non essere soddisfatto dall’esercizio del potere amministrativo; • la seconda, perché la legittimità un concetto astratto che può essere difficilmente configurata come bene cui tende un soggetto Descriva il candidato le nozioni giuridiche di interesse legittimo pretensivo e di interesse legittimo oppositivo. L ’interesse legittimo:

  • è una situazione giuridica soggettiva statica, • che attiene ad un interesse ad un bene della vita protetto dall’ordinamento e • che si esprime, in particolare, nella «posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dall’ordinamento in ordine ad una utilità oggetto di potere amministrativo e consistente nella attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione della pretesa all’utilità». • Si tratta, quindi, di una situazione che dialoga necessariamente con il potere amministrativo, perché non può attingere il bene sperato se non per il tramite dell’esercizio del potere amministrativo stesso Sul piano definitorio, gli interessi legittimi possono essere classificati in due categorie: • quella degli interessi legittimi oppositivi, ossia degli interessi che inerisconoalla conservazione di un bene della vita o di un’altra situazione di vantaggio attuale (si pensi al proprietario di un immobile a fronte di una procedura espropriativa); • e quella costituita dagli interessi legittimi pretensivi, consistenti nella pretesa di un cittadino al conseguimento di un c.d. bene della vita e, quindi, al conseguimento di un provvedimento amministrativo favorevole (si pensi al caso del privato che chieda il rilascio di un permesso di costruire).

fondamentali, ivi compresa quella relativa alla circolazione dei lavoratori. • La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza in ragione della presenza, nell’ordinamento interno, di norme che affermano un generale principio di riserva di nazionalità per i posti dirigenziali all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. L’art. 1, co. 1 del d.P.C.M. n. 174/1994, recante “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, dispone infatti che: • «I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: • a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, …, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni”; • b)i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia». L’art. 2, co.1 del d.P.R. n. 487/1994, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, a sua volta, prevede che: • «1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: • 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61». La giurisprudenza nazionale si è interrogata su quale sia l’esatta portata precettiva di tali norme e, a seguito di decisioni contrastanti, essa è giunta ad affermare, proprio sulla scorta dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia, il seguente principio di diritto: • l’art. 1, co. 1 del d.P.C.M. n. 174/1994 e l’art. 2, co. 1 del d.P.R. n. 487/1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2 dell’articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione.

Descriva il candidato il c.d. requisito teleologico dell'organismo di diritto pubblico. gli organismi di diritto pubblico sono gli organismi, costituiti anche in forma societaria, che presentano gli indici sostanziali di pubblicità cui si è fatto in precedenza riferimento. Più nel dettaglio, l’organismo di diritto pubblico (di seguito, ODP) è ogni organismo, anche in forma societaria: 1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico); 2. dotato di personalità giuridica (c.d. requisito soggettivo); 3. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (c.d. influenza pubblica dominante). In relazione al c.d. «requisito teleologico» la Corte di Giustizia ha a precisato che, per qualificare un organismo come ODP, è necessario che i bisogni: • da un lato, siano soddisfatti in un modo diverso dall’offerta di beni e di servizi sul mercato; • e, dall’altro lato, siano connessi ad un interesse generale, perché lo Stato li preferisce soddisfare direttamente ovvero preferisce mantenere su di essi un’influenza determinante. In relazione al c.d. «requisito teleologico», la Corte di Giustizia ha precisato che, per qualificare un organismo come ODP, non è necessario che lo stesso svolga in via esclusiva attività finalizzata al perseguimento di bisogni di interesse generale, ben potendo perseguire, oltre a questi ultimi, anche interessi di carattere industriale e commerciale. • Pertanto, secondo la Corte di Giustizia un organismo può essere qualificato come ODP anche se la soddisfazione dei bisogni di interesse generale costituisce una parte delle attività effettivamente svolte dall’ente (CGUE, 15 gennaio 1998, C44/96, Mannesmann). • Una parte che è tuttavia necessaria, dovendo l’organismo essere stato istituito «specificamente» per il perseguimento di quelle finalità. La giurisprudenza europea, nel segno di garantire uniformità di regime tra gli Stati membri dell’Unione, ha fornito sul punto specifici criteri interpretativi, precisando gli elementi giuridici e fattuali pertinenti da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del c.d. “requisito teleologico”, tra cui figurano, ad esempio: • le circostanze che hanno presieduto alla cr azione dell’organismo considerato; • la struttura del mercato di ri ferimento ed il suo eventuale assetto concorrenziale; • la circostanza per cui l’ente in discorso rappresenti o meno l’unico soggetto in grado di esercitare l’attività per la quale è stato; • il fatto che l’ente persegu a o meno lo scopo di lucro In proposito, la Corte di Giustizia ha tuttavia osservato che: • l’esistenza di una concorrenza articolata non consentirebbe, di per sé, di concludere per la mancanza di un’esigenza di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale;

  • e che è indifferente che, oltre al compito d’interesse generale, il detto ente svolga anche altre a ttvit con uno scopo di lucro, attività̀ con uno scopo di lucro, a condizione che lo stesso condizione che lo stesso continui a farsi carico dei bisogni d’interesse generale che è specificamente obbligato a soddisfare. • Secondo i giudici europei, infatti, l’esistenza di un mercato in concorrenza e/o il perseguimento di uno scopo di lucro rappresenta solo un indice di assenza del c.d. “requisito teleologico” (dovendo tale circostanza essere integrata da ulteriori elementi e configurarsi come una sorta di presunzione semplice). In definitiva, con riferimento al c.d. «requisito teleologico» la giurisprudenza ha chiarito che se, in linea generale, i bisogni non aventi carattere industriale o commerciale si caratterizzano di norma per il fatto di non trovare una adeguata “risposta” nell’offerta degli operatori sul mercato, è nondimeno possibile che in alcuni casi tali bisogni possano presentare una qualche rilevanza economica, sì da indurre anche operatori economici privati a collocarsi nel settore (e senza che ciò incida sulla possibilità diqualificare l’organismo della cui natura si controverte come ODP). Descriva il candidato la c.d. teoria del contagio elaborata dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico. Dai principi sul c.d. «requisito teleologico» enunciati dalla Corte di Giustizia si evince, pertanto, che un ente deve essere qualificato come ODP, con conseguenze soggezione al diritto europeo degli appalti, anche se svolge attività promiscue e molteplici. • Sicché, una volta che sia stata acclarata la qualificazione di un organismo come ODP, deve sempre ritenersi dovuto il rispetto della normativa sugli appalti pubblici: • sia per le attività di carattere non industriale e commerciale finalizzate al soddisfacimento di bisogni di interesse generale; • sia per le attività di carattere propriamente industriale e commerciale. • Si parla, a questo fine, di c.d. teoria del contagio, volta ad evitare la formazione di zone franche all'interno delle quali si realizzi una indebita elusione della normativa comunitaria, nonché a perseguire la certezza del diritto, in forza della quale non è possibile scindere i campi di azione di un medesimo ente. Descriva il candidato la nozione giuridica di operatore economico ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 soggetti che partecipano alle procedure di gara per conseguire l’affidamento di un contratto pubblico di appalto o di concessione sono definiti dal d.lgs. n. 50/2016 (e dalle Direttive europee) con l’espressione «operatori economici». Cioè una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

Descriva il candidato l'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese Ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, rientrano nella definizione di «operatori economici» anche «i raggruppamenti temporanei di concorrenti, …, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti». L’istituto del RTI si sostanzia in una forma di collaborazione occasionale tra due o più operatori economici finalizzata alla esecuzione di un determinato contratto pubblico. • Il legame tra le imprese raggruppate si fonda su un contratto di mandato collettivo con rappresentanza, rilasciato in favore della capogruppo mandataria da tutti gli altri operatori economici aderenti al RTI in qualità di mandanti. • La stipulazione di tale contratto comporta che gli effetti dei negozi giuridici stipulati dalla mandataria in nome e per conto del RTI si producono anche in capo ai mandanti. • Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali L’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 detta una specifica disciplina dei RTI. • L’articoloin esame opera, innanzitutto, una specifica distinzione tra RTI di tipo orizzontale e RTI di tipo verticale. • In particolare: • il RTI verticale è quello in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, mentre i mandanti eseguono quelle indicate come secondarie; • il RTI orizzontale è quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Descriva il candidato la nozione giuridica di impresa pubblica Le «imprese pubbliche» sono una sotto-categoria di enti aggiudicatori tenuti all’applicazione delle norme sui settori speciali. • Sono tali «le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese» (art. 3, co. 1 lett. t) d.lgs. n. 50/2016). L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: • 1) detengono lamaggioranza del capitale sottoscritto; • 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

    1. possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (art. 3, co. 1 lett. t) d.lgs. n. 50/2016). La nozione di impresa pubblica assume particolare rilievo, poiché gli enti catalogabili all’interno di questa sotto- categoria di enti aggiudicatori non sono sottoposti anche alle disposizioni sui c.d. ‘settori ordinari’. • È questa la principale differenza che contraddistingue la figura delle «imprese pubbliche» dalle «amministrazioni aggiudicatrici». Per le «imprese pubbliche» non opera la c.d. «teoria del contagio» cui sono invece sottoposti gli organismi di diritto pubblico. • Pertanto, i contratti che esulano dai c.d. settori speciali non devono essere affidati attraverso le regole dell’evidenza pubblica (i.e. applicando le norme della Parte II del d.lgs. n. 50/2016) Descriva il candidato la nozione giuridica di impresa titolare di diritti speciali ed esclusivi Le «imprese pubbliche» sono una sotto- categoria di enti aggiudicatori tenuti all’applicazione delle norme sui settori speciali La definizione di «diritti speciali ed esclusivi» non è contenuta nell’art. 3 del d.lgs. n. 50/2016, ma nel successivo art. 114, co. 3, ai sensi del quale: • «per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività». Gli enti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi • L’art. 114 del d.lgs. n. 50/2016, al successivo co. 4, specifica poi che: • «non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza». Gli enti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi • Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 114, pertanto, si evince che: • esulano dai diritti speciali ed esclusivi quelli concessi in qualsiasi forma, anche mediante concessione, in base a criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori; • e che, più in generale, non è la titolarità di un diritto speciale ed esclusivo ad essere contraria con le norme euro-unitarie in materia di evidenza pubblica; ma è la fattispecie in cui gli Stati membri, ricorrendovi, pregiudicano la concorrenza. Descriva il candidato le fasi della c.d. procedura di evidenza pubblica La fase della c.d. evidenza pubblica si svolge nell’ambito di uno specifico procedimento amministrativo: il «procedimento di evidenza pubblica». • Il «procedimento di evidenza pubblica» si articola, a sua volta, in una pluralità di c.d. (sotto-)fasi secondo il disegno scandito dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. • Sono queste le c.d. «fasi delle procedure di affidamento». • In estrema sintesi, sulla base di quanto previsto dall’art. 32 CCP, il procedimento di evidenza pubblica è strutturato nelle seguenti fasi: 1. pubblicazione della determinazione a contrarre; 2. pubblicazione del bando di gara; 3. svolgimento della gara; 4. aggiudicazione della

gara; 5. stipulazione del contratto; 6. approvazione ed eventuali controlli del contratto stipulato La determinazione a contrarre è il provvedimento con cui la stazione appaltante, esponendo le ragioni di pubblico interesse che supportano la propria decisione, esprime l’intento di indire una procedura per l’affidamento e la stipulazione di un determinato contratto pubblico. Il bando di gara è l’atto con cui si dà avvio alla procedura di evidenza pubblica del quale costituisce la c.d. lex specialis. • Il bando è un atto che segue la pubblicazione della determinazione a contrarre. • A differenza della determinazione a contrarre, il bando è un atto che produce effetti vincolanti nei confronti dei soggetti terzi; ciò a condizione che lo stesso non venga annullato e/o revocato dalla stessa stazione appaltante attraverso l’esercizio del potere di autotutela. provvedimento di aggiudicazione. • L’aggiudicazione costituisce il provvedimento finale del procedimento di evidenza pubblica mediante il quale, in base alle risultanze della gara, è accertato ed identificato il vincitore. Il provvedimento di aggiudicazione «L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta». • Attualmente, quindi, l’aggiudicazione ha esclusivamente la natura di provvedimento amministrativo.