Scarica Paniere risposte APERTE Diritto Tributario Avanzato Pollari Nicolò e più Panieri in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! Le componenti positive di reddito sono: Si definiscono componenti “positive” di reddito tutte quelle componenti che formano l’Attivo in un’azienda. Esse possono essere identificate nei ricavi, nelle plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi, le rimanenze e gli interessi attivi Le sopravvenienze sono: I componenti positivi e negativi di reddito vengono contabilizzati seguendo i dettami del principio di competenza, ma si possono verificare dei casi in cui si debba modificare la contabilizzazione di un evento, come può essere il credito contabilizzato in un esercizio che non può essere esigibile nell’esercizio successivo o una passività (già contabilizzata) che viene meno nell’esercizio precedente. Da quanto detto possiamo dedurre che anche le sopravvenienze possono essere positive e negative a seconda che si tratti di perdite, spese oppure da ricavi maggiori rispetto a quanto prima concordato e contabilizzato. I componenti positivi di reddito: In merito ai componenti positivi di reddito appare opportuno evidenziare che le norme sul reddito d’impresa in materia di compenti positivi regolamentano i criteri identificativi di tali componenti, le fattispecie che ne determinano la loro rilevanza ed i criteri per il computo. Le componenti negative di reddito sono: Possiamo identificare le componenti negative del reddito nelle seguenti figure: le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite, i costi pluriennali e gli ammortamenti. L’imputazione dei costi al conto economico: Il principio di imputazione dei costi al conto economico definisce che un costo è deducibile se è imputato al conto economico dell’esercizio di competenza. Tale principio trae origine dal fatto che un costo, solo transitando nel conto economico, può correttamente concorrere alla determinazione del risultato d’esercizio. Cosa è modello “all in, all out”? Il modello all in, all out si rende necessario nel momento in cui si deve impedire un consolidamento che interessi le sole società in perdita, con conseguente danno per l’Erario il quale subirebbe pregiudizio dalle perdite delle controllate non residenti senza giovarsi del beneficio dell’imputazione degli utili delle controllate non residenti. I regimi speciali: Il legislatore ha previsto per “imprese minori” la possibilità di usufruire di una contabilità semplificata. Le imprese minori sono le società di persone a forma commerciale e le persone fisiche che esercitano attività di impresa con ricavi non superiori a 309.874,14€, o se effettuano prestazioni di servizi, o inferiori a 516.456,90€ se la loro attività è di cessione di beni. In questi casi, dunque, diversamente da quanto avviene per i soggetti IRES, il reddito non viene determinato attraverso la rettifica in aumento o diminuzione del risultato di bilancio, ma attraverso la semplice contrapposizione dei costi e dei ricavi. Il legislatore ha previsto per le c.d. imprese minori la possibilità della tenuta di una contabilità semplificata. Come considerate se una impresa è minore? Il legislatore ha previsto per “imprese minori” la possibilità di usufruire di una contabilità semplificata. Le imprese minori sono le società di persone a forma commerciale e le persone fisiche che esercitano attività di impresa con ricavi non superiori a 309.874,14€, o se effettuano prestazioni di servizi, o inferiori a 516.456,90€ se la loro attività è di cessione di beni. In questi casi, dunque, diversamente da quanto avviene per i soggetti IRES, il reddito non viene determinato attraverso la rettifica in aumento o diminuzione del risultato di bilancio, ma attraverso la semplice contrapposizione dei costi e dei ricavi. In generale come si determina il reddito delle società e degli enti non residenti? Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti, commerciali e non commerciali, è costituito ai sensi degli artt. 151 e 153 del TUIR, solo dai redditi prodotti nello Stato, ad eccezione di quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ad imposta sostitutiva. In generale, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti di soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia i redditi indicati dall’art. 23 del TUIR, ossia: i redditi fondiari e i redditi di capitale. Quali sono le operazioni straordinarie nel reddito di impresa? Tra le operazioni straordinarie, caratterizzate da un’ampia eterogeneità, rientrano quel genere di operazioni atte a dar vita ad una riorganizzazione societaria. Le principali che devono essere elencate sono: la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento e lo scambio di partecipazioni. Cosa è la “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”? Rappresenta una delle innovazioni significative e interessanti della riforma D.Lgs. 12/01 2019, n.14. La procedura di allerta punta ad anticipare l’emersione di un’eventuale crisi dell’impresa e tende a costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economica e finanziaria dell’impresa stessa. Quali sono le società non soggette a IRES? Non sono soggetti all'IRES: gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica; i comuni (ai sensi della L. 142/1990, le aziende municipalizzate sono società autonome rispetto al comune di appartenenza e, pertanto, sono soggette all'IRES) Quali soggetti sono esclusi dall’applicazione del regime di trasparenza? I soggetti esclusi ai fini ACE sono le società assoggettate al fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui sopraggiunge la dichiarazione di fallimento; le società sottoposte alle procedure di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'inizio in cui interviene il provvedimento che ne dispone la liquidazione; Secondo quanto stabilito dall'articolo 162, comma 4, del T.U.I.R., quali sono le ipotesi negative? Il comma 4 dell’art. 162 del T.U.I.R. contiene una lista di “ipotesi negative” e prevede che una sede fissa d’affari non costituisca stabile organizzazione se e quando: viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. Quali principi ha introdotto la legge finanziaria 2007? La legge Finanziaria 2007 ha introdotto due presunzioni, la prima relativa e la seconda assoluta, di residenza fiscale del trust con chiaro intento antielusivo. Ai fini delle imposte sui redditi, quando si considerano residenti le società e gli enti? Come disposto dal comma 3 dell’articolo 73 del T.U.I.R., si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini dell’individuazione della residenza, assume rilevanza uno dei seguenti elementi: la sede legale, la sede amministrativa, oggetto principale della società. Il principio di libera concorrenza Il principio di libera concorrenza si basa essenzialmente sul fatto che i prezzi di trasferimento nelle transazioni tra parti correlate possano essere confrontati con quelli tra imprese indipendenti in condizioni liberamente comparabili. A tal proposito, l’OCSE ritiene che la scelta di validi elementi di comparazione possa essere utile sia per il contribuente, per dimostrare la validità della politica di prezzi adottata, sia per l’Amministrazione finanziaria per supportare eventuali aggiustamenti. Tale politica, però, si scontra con la difficoltà di reperire le corrette informazioni in merito alle transazioni tra parti indipendenti. I metodi reddituali Oltre alla possibilità di individuazione di un prezzo congruo con i metodi tradizionali sopra richiamati, si può ricorrere ai metodi reddituali basati sui profitti derivanti dalle transazioni. Tali metodi sono: - la ripartizione dei profitti globali (Profit Split Method), che consiste nella ripartizione dei profitti globali, derivanti dalle vendite o dalle transazioni effettuate tra le imprese collegate, sulla base di una congrua “chiave di allocazione”; - la comparazione dei margini netti (Transactional Net Margin Method), che consiste nel confronto tra i margini di utili netti, relativi ad una base di riferimento ritenuta adeguata (es.: costi, vendite, attivi, ecc.), conseguiti da parti correlate ed operatori indipendenti coinvolti in attività commerciali simili. Delineare il principio stabilito dall'art.37-bis, del DPR 600/1973 (disciplina l'elusione) Il Legislatore nazionale disciplinava l’elusione all’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, abrogato dall’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 128/2015, costituendo una norma antielusiva speciale, frutto di un’articolata evoluzione normativa. Nell’ordinamento fiscale italiano, per lungo tempo, non c’era stata una specifica disposizione antielusiva, pertanto, per contrastare la diffusione dei fenomeni elusivi si è ricorso a complessi schemi normativi civilistici. La normativa elusiva era “speciale”, in quanto applicabile solo alle fattispecie di operazioni indicate nel comma 3 dell’art. 37-bis. Descrivere il fenomeno del dividend washing Il contribuente, per evitare tale ritenuta, potrebbe far ricadere la propria fattispecie produttiva di reddito nell’ambito di un’altra disposizione convenzionale, come nel caso del cosiddetto “dividend washing”, che si sostanzia nella ricerca dell’applicazione convenzionale della clausola sui capital gain, in base alla quale vi è assoggettamento ad imposizione solo nello Stato di residenza di chi lo realizza; in tale ipotesi, l’obiettivo consiste nel percepire il valore del dividendo attraverso l’alienazione della partecipazione azionaria in un momento in cui il dividendo è già certo, ma non ancora distribuito, trasformando, in tal modo, il dividendo in plusvalenza. Delinearela disciplina del regime fiscale nazionale delle CFC ControlledForeign Companies dal D.L. n. 78 del 2009 Un’importante modifica del regime fiscale nazionale delle Controlled foreign companies, CFC, è stata introdotta dal D.L. n. 78 del 2009; la previgente disciplina impositiva delle CFC si differenziava notevolmente rispetto ai regimi CFC previsti da altri Paesi, specialmente quelli industrializzati ed ad elevata tassazione. Essa si basava, infatti, sull’individuazione di una serie di Stati “canaglia”, in quanto rifiutavano lo scambio di informazioni o applicavano un prelievo ridotto sui redditi. Cosa è il “transactional approach”? L’attuale disciplina, con un approccio misto, si fonda ormai anche sull’attrazione a tassazione immediata di tutta una serie di redditi passivi o facilmente delocalizzabili, a prescindere dal Paese in cui sono prodotti attraverso una CFC (c.d. “transactional approach”). Tale sistema, peraltro già da tempo adottato anche in altri Paesi (per es., negli USA), scoraggiava, inoltre, l’esterovestizione di enti o veicoli societari deputati alla percezione di redditi passivi (dividendi, interessi, royalties e plusvalenze finanziarie) o nei quali vengono concentrate funzioni aziendali facilmente delocalizzabili e che possono deprimere i redditi imponibili in capo alla casa madre, pur rispettando la disciplina del transfer pricing. Quali sono i due principali effetti della nuova normativa CFC (Art. 10 della legge 212 del 2000) in Italia? E’ possibile quindi affermare che due effetti della nuova normativa CFC in Italia sono incontestabili: - il primo è che le attività “operative” svolte nei paradisi fiscali non sono state sanzionate dalla normativa né dalla sua applicazione concreta ad opera dell’Agenzia delle Entrate, ricevendo anzi piena legittimazione nell’ottica di una libera pianificazione fiscale; - il secondo è che molti soggetti controllanti, anziché scegliere la strada della disapplicazione, hanno percorso quella della dismissione delle proprie attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata; attività che evidentemente presentavano natura elusiva non facilmente dissimulabile alla luce della vigente procedura. Quali sono le varie tipologie di esimenti? Le varie tipologie di esimenti possono trovare applicazione: - quando la società controllata estera distribuisce una certa percentuale dei propri utili realizzati nell’esercizio (c.d. “distribution exemption o acceptable distribution policy”). Questa esimente è utilizzata nel Regno Unito, con percentuali diverse a seconda che la controllata svolga o meno attività commerciale (trading company); - quando la società controllata ha come propria attività principale una effettiva attività industriale o commerciale (c.d. “effective business activity”). Questa esimente mira solitamente a verificare sia la natura dell’attività svolta che le modalità dell’insediamento nel paradiso fiscale (con l’utilizzo di una struttura operativa, ecc.), nonchè la natura del reddito percepito dal soggetto estero. passivo non residente. E’ importante sottolineare che per la stabile organizzazione a fini IVA occorre la contemporanea presenza sia dell’elemento materiale che di quello personale, a differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi dall’art. 5 del Modello OCSE, laddove i due profili sono alternativi. La direttiva comunitaria individua due tipi principali di cessioni all'esportazione, quali sono? La direttiva comunitaria individua due tipi principali di cessioni all’esportazione: - le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente dal fornitore, o per suo conto, fuori dal territorio della Comunità; - le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente o per suo conto. La prima categoria riguarda le cessioni all’esportazione cc.dd. “dirette” che rappresentano la forma di esportazione più comune. La seconda categoria riguarda le cessioni cc.dd. “improprie”, cioè quelle cessioni all’esportazione in cui il trasporto viene organizzato dall’acquirente con mezzi propri o tramite terzi. L’esportazione transita attraverso gli uffici doganali dove l’operazione è registrata a nome dell’acquirente e non più del fornitore, come nel caso delle cessioni “dirette”. Descrivere la differenza tra esportazione diretta e impropria La prima categoria riguarda le cessioni all’esportazione cc.dd. “dirette” che rappresentano la forma di esportazione più comune. Un soggetto (fornitore) cede i beni ad un altro soggetto (acquirente), non stabilito nel territorio dello Stato in cui si trovano i beni, ed organizza, con mezzi propri o tramite terzi, la spedizione dei beni fuori dal territorio della Comunità. La seconda categoria riguarda le cessioni cc.dd. “improprie”, cioè quelle cessioni all’esportazione in cui il trasporto viene organizzato dall’acquirente con mezzi propri o tramite terzi. L’esportazione transita attraverso gli uffici doganali dove l’operazione è registrata a nome dell’acquirente e non più del fornitore, come nel caso delle cessioni “dirette”. Descrivere i profili IVA degli scambi con la Città del Vaticano? Le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e le prestazioni ad esse connesse sono non imponibili. Ad esse si applica lo stesso regime previsto per le esportazioni e per i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali. Ai fini della prova dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio del Vaticano, è sufficiente il timbro del Governatorato Pontificio su una copia della fattura. In base a quanto disposto dall’art. 71 co. 2, gli eventuali acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano devono essere auto- fatturati. Descrivere i profili IVA degli scambi con la Repubblica di San Marino? La disciplina speciale per gli scambi con San Marino si applica soltanto alle cessioni di merci: ne sono infatti escluse le prestazioni di servizi, alle quali si applicano le disposizioni ordinarie del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993. A partire dall’1/1/1994 (vgs. D.M. 24 dicembre 1993), l’impresa residente che effettua la cessione verso la Repubblica di S. Marino deve adottare la seguente procedura: - emettere un documento di trasporto o di consegna dei beni in tre esemplari, due dei quali (4 se il trasporto è tramite vettore) devono essere consegnati all’acquirente sammarinese per l’esibizione all’Ufficio Tributario di S. Marino. La circolare n. 225/1996 ha stabilito che l’obbligo di emissione del DDT sussiste anche in caso di fatturazione immediata; - emettere fattura non imponibile in quattro esemplari, con l’indicazione del codice cliente (codice ISO 0 SM + 5 cifre). Di questi esemplari, tre vanno consegnati o spediti al cliente che deve restituirne uno debitamente marcato (data e perforazione) e timbrato (timbro a secco dell’ufficio Tributario di San Marino); - registrare la fattura sul registro delle fatture emesse, secondo le modalità ordinarie; - conservare, in allegato al documento di trasporto, la fattura vistata restituita dall’acquirente sammarinese; - annotare sul registro sul registro delle fatture emesse il ricevimento dell’esemplare della fattura regolarizzato. Delineare i principi generali della disciplina sui depositi IVA I depositi IVA sono speciali depositi fiscali preordinati a facilitare la movimentazione e la custodia dei beni oggetto di traffici internazionali, nei quali, in particolare, possono essere custoditi beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Su tutte le merci introdotte nei depositi IVA, gli operatori devono aver assolto il pagamento dei dazi ove dovuti e gli altri diritti doganali diversi dall’IVA; mentre per quanto concerne l’IVA l'introduzione delle merci nel deposito IVA comporta che l'assolvimento dell'imposta sia differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato. Si parla di operazioni straordinarie in senso economico quando: Si parla di “operazioni straordinarie in senso economico” quando si fa riferimento alle operazioni sui beni, concernenti cessioni e conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento: resta immutata la struttura giuridica del soggetto ma si modifica la struttura patrimoniale. In questo caso l'operazione giuridica è assolutamente elementare poiché si tratta di una ordinaria cessione di beni dietro corrispettivo: è piuttosto la straordinarietà dell'oggetto a qualificare tali cessioni di beni in senso particolare. Si parla di operazioni straordinarie in senso giuridico quando: Si parla di “operazioni straordinarie in senso giuridico” quando si fa riferimento alle operazioni sui soggetti in cui la struttura giuridica dell'operazione riguarda gli assetti societari, il mutamento di tipo sociale, la modifica del contratto sociale, per creare nuovi soggetti (scissione) o per unirsi con altri soggetti (fusione). Tra le operazioni straordinarie rientra anche la trasformazione, in quanto modifica la forma giuridica dell’impresa, pur lasciando completamente impregiudicata la struttura produttiva e organizzativa del soggetto. Come si determina la plusvalenza o la minusvalenza nell'ambito di cessione d'azienda? La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile. La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda. Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze. Indica il motivo per cui il conferimento rientra tra le operazioni straordinarie. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria. Rientra nella fattispecie del conferimento anche la trasformazione di impresa individuale in società, in quanto la trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società. Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 sono caratterizzate: Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 (Visco), e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 (D.Lgs. n. 344/2003), erano caratterizzate dalla volontà del Legislatore fiscale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di conferimento, cioè non produttive di risultati tassabili. Vi possono essere dei conferimenti capaci di generare minusvalenza, se si quando: Vi possono essere dei conferimenti capaci di generare minusvalenze. Ciò può avvenire quando: − il perito ha attribuito all’azienda un valore economico inferiore al costo fiscale riconosciuto; pertanto le parti, non potendo superare il valore di perizia senza disattendere le norme dettate a tutela del patrimonio sociale, lo accoglieranno nelle proprie scritture contabili; − in assenza di stima peritale, ad es. per conferimento in società di persone, le parti hanno convenzionalmente attribuito al complesso aziendale un valore inferiore al costo fiscale riconosciuto. Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate, se si in quale modalità? Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità diverse, a seconda della natura dei soggetti partecipanti, e del periodo di possesso dell’azienda. Bisogna tener presente che se l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il cedente ha la facoltà di frazionare la plusvalenza fino a 5 esercizi, in rate costanti. L’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata della plusvalenza, qualora ne abbia avuto il possesso per più di 5 anni. patrimoniale dei patrimoni trasferiti alle società beneficiarie; - bilancio di chiusura della società scissa; - bilancio di apertura delle società beneficiarie. Dal punto di vista delle imposte dirette, la scissione è un operazione? Ai fini delle imposte dirette, gli aspetti fiscali della scissione sono trattati in relazione a: - NEUTRALITA’ fiscale dell’operazione; - DIFFERENZE di scissione; - limiti al riporto di PERDITE. Ai sensi dell'art. 173, D.P.R. n. 917/1986, l'operazione di scissione è fiscalmente irrilevante, sia con riferimento al concambio delle azioni o quote che avviene in capo ai soci della scissa, che agli eventuali plusvalori emersi nella contabilità delle società beneficiarie. Cosa è la situazione dei conti nella procedura di liquidazione? Situazione dei conti: consiste in una situazione contabile redatta alla data di effetto dello scioglimento, riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d’ordine, previsti nel piano dei conti della società, senza procedere ad alcuna scrittura di assestamento valutativo in generale. Questo documento contabile, introdotto dalla riforma del diritto societario, è a carico degli amministratori. Si tratta di una schematizzazione aggiornata del patrimonio, cristallizzata alla data di effetto dello scioglimento, e individua le operazioni compiute prima e dopo lo scioglimento della società. Delineare le fasi della liquidazione di società L’operazione di liquidazione può essere suddivisa in tre fasi: a) accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità (artt. 2484-2485 c.c.). In questa fase, la gestione dell’impresa è affidata agli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (artt. 2486-2487-bis c.c.); b) procedimento di liquidazione, che va dalla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all’esecuzione del piano di riparto (artt. 487-2494 c.c.); c) estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495-2496 c.c.) Delineare gli aspetti generali della cancellazione della società: Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, l’art. 2495 c.c. dispone che i liquidatori in carica procedano alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese. L’approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire in modalità “tacita”, decorsi novanta giorni in assenza di reclami, o in modalità “espressa”, quando il socio rilascia, senza riserve, la relativa quietanza riferita all’ultima quota di riparto. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, si verifica a pieno titolo l’estinzione dell’ente, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti, i quali possono rivolgersi unicamente nei confronti dei soci, ed eventualmente, dei liquidatori, sia pure con diversi limiti e a diverse condizioni. Definire gli elementi che differenziano le modalità di tassazione previste dal nostro ordinamento Le modalità di tassazione previste dal nostro ordinamento si differenziano in base ai seguenti elementi: a) natura del soggetto percipiente; b) tipologia della partecipazione. a) Riguardo al primo punto, si distingue innanzitutto a seconda che i dividendi siano percepiti da una società di capitali ovvero da una persona fisica, nonché - in tale ultimo caso - a seconda che la persona fisica agisca nell'esercizio di imprese commerciali (anche per il tramite di società di persone) ovvero "privatamente". b) In merito al secondo punto, ciò che può determinare un diverso regime di tassazione è la percentuale della partecipazione stessa, a seconda che si tratti di una partecipazione "qualificata" o “non qualificata". Descrivere il contenuto delle sezioni del conto economico Sarà un conto economico a tre sezioni di cui: - nella prima sezione vi sarà l’esposizione dei costi e dei ricavi dall’inizio dell’esercizio alla data di messa in liquidazione della società; - nella seconda sezione vi sarà l’esposizione con i costi e ricavi dalla data messa in liquidazione della società alla fine dell’esercizio; - nella terza sezione vi saranno indicati i costi e i ricavi dell’intero periodo.