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NICOLO’ TROCKER CORSO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO PROFILI DEL GIUSTO PROCESSO PARTE III IL PROCESSO COME GIUDIZIO PARAGRAFO 7 PROVE ILLECITE
Tipologia: Sintesi del corso
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Il codice di procedura civile non prevede alcun tipo di norma riguardo all’acquisizione di prove illecite o di prove illecitamente acquisite in violazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti del’’uomo.
Le fonte primarie di tali principi sono:
nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti disumani o degradanti.
che non è autorizzata alcuna deroga al diritto in questione, neanche in presenza delle condizioni “emergenziali” che, ai sensi del comma 1 dell’art. 15, consentono deroghe al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.
è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà; impegno che il legislatore attua, peraltro in modo parziale, attraverso le norme penali che tutelano la libertà individuale.
non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
durante l’interrogatorio, non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Nel primo cinquantennio del secolo scorso se vi era un diritto da rispettare sopra ogni altro era la proprietà. Una nota sentenza (1934) ci da un valido esempio di ciò. La Corte di appello di Milano, nel caso Vigo c. Formenti, chiamata a vagliare l’utilizzabilità in giudizio del documento illegittimamente sottratto alla controparte che lo deteneva, censura “l’arbitrio commesso dalla parte con l’impossessarsi delle carte di proprietà di un altro soggetto” ed esclude che colui il quale “si appropria illegittimamente di scritti altrui possa servirsene come prova delle proprie pretese creditorie”. Con tale sentenza la Corte ricorda che la legge “non consente ad una parte di costringere l’altra a produrre in giudizio documenti che possano servire da prova ai suoi assunti, tranne che ne abbia la proprietà o la comproprietà ”.
Con un'altra sentenza, riguardante la separazione dei coniugi, la Corte accoglie come mezzi di prova le lettere dirette da terzi alla moglie intercettate dal marito con violazione del segreto epistolare. “Il marito, come capo della famiglia (art. 131 c.c.) ha sulla moglie un potere di sorveglianza ed ha inoltre il diritto specifico alla fedeltà di lei (art. 130 c.c.)”. “Perciò non può disconoscersi al marito la facoltà di agire e leggere la corrispondenza della moglie al fine di impedirne gli eventuali
anche dalla Costituzione – (art. 29), fanno parte dei diritti e delle libertà altrui e la loro difesa è altresì giustificata dall’esigenza di protezione della morale”. E “poiché l’intercettazione e la cognizione delle comunicazioni telefoniche non dirette al marito sono, nell’ipotesi considerata, compiute nell’esercizio di un diritto (...)”, il fatto non è qualificabile come “illecito”. Il tribunale si era limitato ad osservare, a tale proposito, che l’intercettazione era, nella fattispecie, legittima perché “l’attore non commise alcunché di illecito né di contrario ai principi dettati dalla Costituzione, giacché l’impianto di registrazione fu effettuato per suo ordine, non già sul telefono altrui, bensì sul telefono proprio, in casa propria, come certamente era nelle sue facoltà, avvalendosi anche dell’opera di estranei.
All’inizio degli anni 70, il problema delle prove illecite, giunge per la prima volta al vaglio della Corte costituzionale che lo affronta con una certa ampiezza di respiro nella sentenza n. 34 del 6 aprile 1973 , che presenta i caratteri della sentenza interpretativa di rigetto, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 226 ult. co. c.p.p. Ma in tale sentenza ha sentito “il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio, secondo il quale, attività compiute in dispregio dei
fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte, di per sé, a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività illegittime abbia subito”. Sottolineando che “il principio enunciato dal 1° comma dell’art. 15 Cost. sarebbe gravemente compromesso, se a carico dell’interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa, motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria”. Ciò non significa che qualsiasi forma di restrizione delle libertà fondamentali resti definitivamente preclusa. La Costituzione non si è limitata a proclamare, soltanto, l’inviolabilità dei diritti della personalità ma ha previsto la possibilità di restrizioni di tali diritti. La stessa Corte dichiara che una “compressione”del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche ammessa con “cautela scrupolosa” e “deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle conversazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificata dalla necessità di garantire un’efficace repressione degli illeciti penali”. Con la l. 8 aprile 1974, n. 98, veniva introdotto nel codice di procedura penale, l’art. 226 quinquies il quale prevede la “inutilizzabilità” di intercettazioni acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Molto importante fu, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 marzo 1973 con la quale si stabiliva che le intercettazioni telefoniche effettuate all’insaputa di coloro che dialogavano telefonicamente tra loro, non possono essere acquisite al processo perché violano l’art. 13 della Costituzione, in quanto questo è possibile solo in presenza di legittimo provvedimento autorizzativo del giudice ed esclude che tali mezzi di prova, in assenza di quest’ultimo, acquisiti illecitamente possano entrane nel processo. Negli stessi anni, una pronuncia della Pretura di Roma stabilisce che “nel rispetto del diritto che ha per oggetto il segreto della corrispondenza, la parte può utilizzare in giudizio una lettera solo se ne ha acquistato legittimamente il possesso, altrimenti la pretesa di servirsi dello scritto, sia pure a fini esclusivamente probatori, urterebbe contro il divieto delle cosiddette prove illecite, desumibili dalla diretta applicazione dei precetti costituzionali”. Qualche anno dopo, una decisione del Tribunale di Roma, richiamando quanto enunciato dalla Corte costituzionale, dichiara che la circostanza che un provvedimento di autorizzazione non sia previsto nel giudizio civile, non significa, “che l’acquisizione delle intercettazioni telefoniche come mezzo di prova in sede civile sia libera ed indiscriminata.
processo il mezzo di prova, non essendo contaminata la funzione processuale o la sua inidoneità a rappresentare fatti che debbano essere accertati in giudizio a meno che la norma processuale non preveda un esplicito divieto probatorio o regola di esclusione.
Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita. Questo ne dovrà rispondere nelle sedi competenti mentre la prova non subisce gli effetti della illegittimità.
A partire dalla metà degli anni' 70 il legislatore ha via via rafforzato gli strumenti penalistici a difesa della libertà e della segretezza nelle comunicazioni arricchendo le figure criminose in materia. L’obiettivo diretto sembra duplice: attuare quanto la Carta costituzionale impone in termini di riservatezza e di segretezza e far fronte alla necessità di proteggere adeguatamente tali beni dalle nuove forme di aggressione che le rapide e sofisticate evoluzioni tecnologiche rendono possibili e sempre più insidiose. In questo contesto si colloca ad esempio la disposizione dell’ art. 617 bis c.p ., con la quale vengono sanzionati, mediante un’ipotesi autonoma di reato, le attività consistenti nell’installazione di apparecchiature atte ad intercettare o ad impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche, finalizzate alla violazione della riservatezza e della libertà delle comunicazioni e della corrispondenza.
La giurisprudenza, in ambito penale, preciserà che per la configurazione del reato non è necessario che l’impedimento o le intercettazioni si siano verificate, essendo sufficiente che l’installazione delle apparecchiature sia idonea a rendere possibile la captazione o l’impedimento di comunicazioni o conversazioni. Viene, così, considerato punibile ai sensi dell’art. 617 bis il marito che, sull’apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, installi apparecchiature atte all’intercettazione delle comunicazioni cui prende parte la moglie al fine di acquisire la prova dell’infedeltà della stessa. A presidio della libertà e della riservatezza si pone altresì la disposizione dell’art. 615 bis del codice penale ” che incrimina l’indebita captazione di notizie e di immagini attinenti alla sfera privata mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora. Cosi la giurisprudenza ha stabilito che “l’indebita registrazione, da parte del marito, di conversazioni tra la moglie e terze persone, avvenute nella casa coniugale, comportando la violazione della riservatezza domiciliare
della donna, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, non rilevando la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima”.
Per quanto riguarda tali limitazioni, nel campo del processo civile esse non essendo espressamente previste, fanno sì che nel processo tutti gli elementi di prova posso essere allegati anche se acquisiti illecitamente. La giurisprudenza di merito dichiara che essendo il momento e l’attività dell’illecito preprocessuali, questo non vieta l’acquisizione di tali prove. Di conseguenza si è ritenuta ammissibile la produzione in un giudizio di divorzio di documentazione clinica attestante lo stato di salute di una delle parti sottratta alla controparte. In altra occasione si è affermato che “indipendentemente dalla rilevanza penale dell’appropriazione indebita”, la utilizzazione in sede giudiziaria del diario processuale illecitamente acquisito in cui la moglie narra le sue relazioni extraconiugali “non costituisce una illecita divulgazione del suo contenuto e l’eventuale pregiudizio della moglie alla sua riservatezza ed alla sua dignità personale è una inevitabile conseguenza della necessità istruttoria di valutare le ragioni delle parti in giudizio di separazione in funzione anche dell’affidamento dei figli minori”. “La tutela dei diritti della personalità della moglie resta evidentemente compressa e soccombe all'esigenza di accertare la verità su determinati fatti e circostanze che costituiscono elementi di valutazione del giudice che deve occuparsi della fattispecie in esame” (Pretura Trapani, ord. 20 marzo 1993). Nega, la giurisprudenza con una pronuncia del Tribunale di Roma, che possa configurarsi una fattispecie di abuso dell’immagine altrui nel caso della produzione in giudizio di separazione personale di fotografie di una terza persona in atteggiamenti intimi con il coniuge. Nella produzione in giudizio, spiegano i giudici, tutti i soggetti coinvolti sono investiti di una funzione ben precisa avente valenza pubblica e sono anche vincolati ad un uso processuale delle loro conoscenze e non dispongono, per fini propri, del documento prodotto ma se ne servono solo per valutare i fatti di cui quel documento è prova.
I precetti degli artt. 13, 14, 15 e 21 della Costituzione fondano autentici divieti probatori.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Sulla base di queste premesse, la regola dei divieti probatori può essere così formulata: la illiceità dell’azione volta a formare o ad acquisire la prova quando si configura quale contrarietà a norme costituzionali, si traduce nella inammissibilità o inutilizzabilità in giudizio della prova medesima. I risultati dell’azione illecita restano però esclusi solo se questa si sostanzia in una violazione dei valori costituzionali e non anche quando si configura soltanto come contrarietà a norme ordinarie sempre che queste ultime non rappresentino una esplicita concretizzazione dei precetti fondamentali. Matrice dei divieti probatori è il concetto di “contrarietà alla Costituzione” quale giudizio di valore comune ai vari settori dell’ordinamento giuridico. Aperture in questo senso provengono dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in varie occasioni, ha voluto richiamare e riaffermare il monito della sentenza n. 34 del 1973, allorché ha avvertito che “non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino” e che “le attività compiute in dispregio dei diritti fondamentali del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione e fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito”. Ha inoltre specificato, con specifico riferimento alla garanzia dell’art. 14 che la Carta fondamentale ben può costituire fonte diretta di divieti probatori in assenza di una norma legislativa interposta. Anche più esplicita, a tale riguardo, risulta una recente giurisprudenza in materia tributaria, la quale è giunta a sancire l’inutilizzabilità delle prove acquisite dall’amministrazione finanziaria nel corso di un accesso domiciliare illegittimo sulla base del principio dell’inviolabilità del domicilio prescritto dalla costituzione. Si legge nella sentenza della Cassazione, sez. trib., 1° ottobre 2004, n. 19689: “a prescindere dalla verifica dell’esistenza o meno, nell’ordinamento tributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processo penale dall’art. 191 c.p.p., la inutilizzabilità in
questione discende dal valore stesso dell’inviolabilità del domicilio solennemente consacrato nell’art. 14 Cost.”.
Il codice di procedura penale che contiene una regola generale di inutilizzabilità delle prove illegittime o illegittimamente acquisite “in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” (art. 191 c.p.p.) non riconosce esplicitamente la inutilizzabilità derivata. Pronunce della Cassazione (ad es. Cass. 22 settembre 1995), muovendo dalla presenza di uno stretto rapporto funzionale tra l’atto di ricerca della prova – la perquisizione – e l’atto di materiale apprensione della medesima – il sequestro – stabilivano che la illegittimità dell’una può estendersi al secondo così da determinare, ai sensi della regola generale contenuta nell’art. 191, la derivata inutilizzabilità della prova acquisita tramite la perquisizione. La presenza del nesso funzionale tra la perquisizione iniziale ed il successivo sequestro di prove – argomentavano i giudici – non permette di escludere che l’accertata illegittimità di quell’iniziale perquisizione non possa propagarsi sul sequestro determinando la inutilizzabilità della prova acquisita con un atto causalmente dipendente.
La giurisprudenza successiva, invece, è giunta a smentire tale risultato. Si argomenta che le sorti delle due attività rimangono liberate in quanto l’accertata illegittimità della perquisizione effettuata senza l’autorizzazione del magistrato, “non produce alcun rilievo preclusivo qualora vengano acquisite cose costituenti corpo del reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, non dipende dalla modalità con le quali queste sono state reperite ma è condizionato unicamente dall'acquisibilità del bene”. Per la Cassazione, “il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo in cui ad esso si sia pervenuti. Dietro questo indirizzo sta la preoccupazione di circoscrivere la portata delle regole di esclusione in modo da non disperdere, oltre il dovuto, materiale probatorio “prezioso per la decisione”. Preoccupazione legittima e degna di attenta considerazione che però sembra più correttamente attuabile attraverso un attento bilanciamento dei valori in gioco che abbia riguardo alla natura dell’illegittimità commessa e all’entità della lesione occorsa e non ammetta invece prove reperite con modalità gravemente lesive di valori fondamentali della persona, prospettando un dovere di sequestrare cose pertinenti al reato con