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Parere di diritto civile, Prove d'esame di Diritto Civile

Parere di diritto civile 2024 per esame avvocato 2024/2025

Tipologia: Prove d'esame

2024/2025

Caricato il 07/05/2026

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TRACCIA PARERE CIVILE – FEBBRAIO 2024
Tizio si rivolge al proprio avvocato per delle questioni giuridiche da risolvere in
sede stragiudiziale. Le due parti non stipulano un contratto professionale per
iscritto, ma rimandano il tutto ad un momento successivo.
Nel frattempo l’avvocato svolge l’attività stragiudiziale portando a termine
l’incarico. Infine, l’avvocato chiede al proprio cliente Tizio il pagamento delle
prestazioni professionali svolte ai sensi della legge vigente sui compensi
professionali.
Tizio, di fronte a tale richiesta, risponde al proprio avvocato di non dovergli alcun
compenso vista la mancata pattuizione scritta del contratto.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere in merito alla
questione sottesa alla traccia.
SVOLGIMENTO
In via preliminare si precisa che l'esercizio delle prestazioni intellettuali - nel cui
ambito sono da annoverare le prestazioni eseguite dall'avvocato in virtù del
mandato a lui conferito - è disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. A ciò si correla il
principio della libertà delle forme contrattuali, di cui all’art. 1322 c.c. valevole in
via generale e salvo eccezioni di legge, che abbraccia anche il contratto avente
ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale effettuata dall'avvocato in ambito
stragiudiziale, nonché il mandato professionale a lui conferito per l'espletamento
di attività stragiudiziale.
A tal riguardo la Cassazione ha più volte affermato che il mandato professionale
per l'esecuzione di l'attività stragiudiziale, in attuazione del principio della libertà
delle forme,:può essere conferito (a differenza di quanto avviene in ambito
giudiziale):in qualsiasi forma, inclusa quella verbale, purché idonea a
manifestare il c.d. "
in idem placitum consensus
", ossia il consenso delle parti
sullo stesso (Cass. Civ., Sez VI, 12 febbraio 2020, n.3506; Cass. Civ., Sez.II, 24
gennaio 2017, n. 1792; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705). Tutto ciò fa
che la forma scritta del mandato non è necessaria ai fini della validità
(
rectius: ad substantiam
), ai fini probatori (
rectius: ad probationem
)
dell'incarico conferito.
Quanto al compenso, l’art 2333 c.c. espressamente prevede::
“il compenso, se
non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
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TRACCIA PARERE CIVILE – FEBBRAIO 2024

Tizio si rivolge al proprio avvocato per delle questioni giuridiche da risolvere in sede stragiudiziale. Le due parti non stipulano un contratto professionale per iscritto, ma rimandano il tutto ad un momento successivo. Nel frattempo l’avvocato svolge l’attività stragiudiziale portando a termine l’incarico. Infine, l’avvocato chiede al proprio cliente Tizio il pagamento delle prestazioni professionali svolte ai sensi della legge vigente sui compensi professionali. Tizio, di fronte a tale richiesta, risponde al proprio avvocato di non dovergli alcun compenso vista la mancata pattuizione scritta del contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere in merito alla questione sottesa alla traccia. SVOLGIMENTO In via preliminare si precisa che l'esercizio delle prestazioni intellettuali - nel cui ambito sono da annoverare le prestazioni eseguite dall'avvocato in virtù del mandato a lui conferito - è disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. A ciò si correla il principio della libertà delle forme contrattuali, di cui all’art. 1322 c.c. valevole in via generale e salvo eccezioni di legge, che abbraccia anche il contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale effettuata dall'avvocato in ambito stragiudiziale, nonché il mandato professionale a lui conferito per l'espletamento di attività stragiudiziale. A tal riguardo la Cassazione ha più volte affermato che il mandato professionale per l'esecuzione di l'attività stragiudiziale, in attuazione del principio della libertà delle forme, può essere conferito (a differenza di quanto avviene in ambito giudiziale) in qualsiasi forma, inclusa quella verbale, purché idonea a

manifestare il c.d. " in idem placitum consensus", ossia il consenso delle parti

sullo stesso (Cass. Civ., Sez VI, 12 febbraio 2020, n.3506; Cass. Civ., Sez.II, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705). Tutto ciò fa sì che la forma scritta del mandato non è necessaria né ai fini della validità

( rectius: ad substantiam), né ai fini probatori ( rectius: ad probationem)

dell'incarico conferito.

Quanto al compenso, l’art 2333 c.c. espressamente prevede: “il compenso, se

non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli

usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a

cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve

essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Ne segue che il primo criterio per determinare il compenso è l’accordo (se precedentemente stipulato) tra avvocato e cliente, in mancanza di quest’ultimo i “parametri forensi” regolati dal D.M. n.55/14 (aggiornato al D.M. n.147 del 13/08/2022), gli usi, ed infine il giudice sentito il parere dell’associazione

professionale cui l’avvocato appartiene.

Nel caso in esame dunque andrà corrisposto al legale il compenso secondo le vigenti tariffe professionali in virtù di mandato verbale Ad avallare la tesi prospettata dal professionista, nonché la sussistenza del conferimento di mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza, e comunque di attività stragiudiziale, possono soccorrere - inoltre - anche le c.d. "presunzioni" di cui agli artt. 2727 ss. c.c.È, infatti, principio ormai consolidato in giurisprudenza quello a tenore del quale il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza, e comunque di attività stragiudiziale, può essere provato anche a mezzo di presunzioni allorché sussistano indizi idonei, plurimi, precisi e concordanti in tal senso ( da ultimo si veda Cass. Civ. Sez II, 1 marzo 2023 n.6143) Caterina Fagioli N 28327 2023 ordinanza cassazione