

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Parere di diritto civile 2024 per esame avvocato 2024/2025
Tipologia: Prove d'esame
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Tizio si rivolge al proprio avvocato per delle questioni giuridiche da risolvere in sede stragiudiziale. Le due parti non stipulano un contratto professionale per iscritto, ma rimandano il tutto ad un momento successivo. Nel frattempo l’avvocato svolge l’attività stragiudiziale portando a termine l’incarico. Infine, l’avvocato chiede al proprio cliente Tizio il pagamento delle prestazioni professionali svolte ai sensi della legge vigente sui compensi professionali. Tizio, di fronte a tale richiesta, risponde al proprio avvocato di non dovergli alcun compenso vista la mancata pattuizione scritta del contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere in merito alla questione sottesa alla traccia. SVOLGIMENTO In via preliminare si precisa che l'esercizio delle prestazioni intellettuali - nel cui ambito sono da annoverare le prestazioni eseguite dall'avvocato in virtù del mandato a lui conferito - è disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. A ciò si correla il principio della libertà delle forme contrattuali, di cui all’art. 1322 c.c. valevole in via generale e salvo eccezioni di legge, che abbraccia anche il contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale effettuata dall'avvocato in ambito stragiudiziale, nonché il mandato professionale a lui conferito per l'espletamento di attività stragiudiziale. A tal riguardo la Cassazione ha più volte affermato che il mandato professionale per l'esecuzione di l'attività stragiudiziale, in attuazione del principio della libertà delle forme, può essere conferito (a differenza di quanto avviene in ambito giudiziale) in qualsiasi forma, inclusa quella verbale, purché idonea a
sullo stesso (Cass. Civ., Sez VI, 12 febbraio 2020, n.3506; Cass. Civ., Sez.II, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705). Tutto ciò fa sì che la forma scritta del mandato non è necessaria né ai fini della validità
dell'incarico conferito.
Ne segue che il primo criterio per determinare il compenso è l’accordo (se precedentemente stipulato) tra avvocato e cliente, in mancanza di quest’ultimo i “parametri forensi” regolati dal D.M. n.55/14 (aggiornato al D.M. n.147 del 13/08/2022), gli usi, ed infine il giudice sentito il parere dell’associazione
Nel caso in esame dunque andrà corrisposto al legale il compenso secondo le vigenti tariffe professionali in virtù di mandato verbale Ad avallare la tesi prospettata dal professionista, nonché la sussistenza del conferimento di mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza, e comunque di attività stragiudiziale, possono soccorrere - inoltre - anche le c.d. "presunzioni" di cui agli artt. 2727 ss. c.c.È, infatti, principio ormai consolidato in giurisprudenza quello a tenore del quale il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza, e comunque di attività stragiudiziale, può essere provato anche a mezzo di presunzioni allorché sussistano indizi idonei, plurimi, precisi e concordanti in tal senso ( da ultimo si veda Cass. Civ. Sez II, 1 marzo 2023 n.6143) Caterina Fagioli N 28327 2023 ordinanza cassazione