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quesito giurisprudenziale inerente una controversia
Tipologia: Esercizi
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Per rispondere ai quesiti sottesi al parere richiesto, occorre delineare alcuni cenni oggetto della controversia, in quanto i coniugi Tizio e Caia avevano adito presso il Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione consensuale, in particolare chiedevano che l’assegno mensile pari a 400€ di Tizio nei confronti di Caia per il mantenimento del figlio minore (in veste dell’affidataria della prole) sia sostituito con il trasferimento di un bene immobile attraverso cui apporre un vincolo di destinazione. Il Tribunale, con provvedimento, rigettava la richiesta dei coniugi poiché non vi era alcuna garanzia sulla destinazione ai figli minori dei cespiti e dei frutti dell’immobile. In particolar modo, si riteneva che tale richiesta non rispondesse all’interesse della prole. Premessi tali cenni generali, è possibile affrontare la questione delineando l’istituto dei patrimoni di destinazione e nello specifico le caratteristiche del vincolo di destinazione. In primo luogo occorre dare una definizione della responsabilità patrimoniale sancito dall’ art.2740 c.c. Tale articolo sancisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri”. Un’eccezione viene rilevata nel secondo comma del medesimo articolo, il quale stabilisce che “le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. A tal punto si ammette nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di distaccare alcuni beni dall’intero patrimonio di un soggetto, si possono cioè creare dei patrimoni di destinazione. Con maggiore attenzione bisogna soffermarsi sul vincolo di destinazione , disciplinato dall’art. 2645 - ter c.c. tale vincolo rappresenta un atto di disposizione del proprio patrimonio con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari, inoltre i beni conferiti e i loro frutti non possono essere aggrediti a fronte di debiti contratti per finalità diverse. La cura dei figli richiede in primo luogo una serie di comportamenti doverosi sia materiali sia affettivi, come il mantenimento, l’assistenza morale, l’istruzione e l’educazione previsti da una molteplicità di dati normativi (Art.30 Cost., Art. 315 - bis ss. c.c.). Una modalità poco utilizzata, è il c.d. pagamento una tantum , le parti si possono accordare per il mantenimento dei figli prevedendo il pagamento di una somma di denaro in un’unica soluzione. Nel caso in esame, pare ragionevole ritenere che è possibile apporre tale vincolo poiché il mantenimento dei figli è considerato un fine meritevole di tutela ed esso tutela l’interesse della prole in quanto con tale istituto si avrà una garanzia sulla destinazione del cespite e dei frutti; le parti, nel caso specifico Tizio e Caia, avendo l’affidamento condiviso, potranno procedere mediante stipula di un atto materiale di destinazione patrimoniale successivamente trascritto nei registri immobiliari. Tale atto attraverso la trascrizione diviene opponibile a terzi, i quali non potranno aggredire il bene immobile, per un fine diverso dal mantenimento dei figli.