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Il Bicameralismo Perfetto: Funzionamento e Caratteristiche delle Camere Parlamentari, Appunti di Diritto

Il funzionamento del bicameralismo italiano, con particolare riferimento alle camere del parlamento: camera dei deputati e senato della repubblica. Vengono trattati i poteri, le funzioni, le differenze, le legislature e le immunità parlamentsari. Inoltre, vengono presentate le organizzazioni interne delle camere, come regolamenti, gruppi parlamentari, commissioni e deliberazioni.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 28/03/2022

fabiola-lamaj
fabiola-lamaj 🇮🇹

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Parlamentoorgano BICAMERALE, ovvero composto da 2 camere:
- Camera dei deputati Montecitorio
- Senato della RepubblicaPalazzo Madama
È un BICAMERALISMO PERFETTOin quanto le 2 Camere hanno identici poteri,funzioni e dalla
composizione similenegli anni ‘80 a riguardo vi è stata un’ampia discussione, in quanto a molti 2 Camere
sembrano un’inutile duplicazione delle attività e portatrici di lentezza. Al riguardo sono fiorite proposte di
modifica costituzionale per adeguare i compiti e la composizione del Senato ad altri Paesi europei (come in
Germania), anche se ad oggi non siamo arrivati ad alcuna riforma.
Le due Camere sono organi distinti che lavorano ciascuna per conto proprio, a parte alcuni casi eccezionali in
cui la Costituzione prevede che si riuniscano in “seduta comune” (art.55 Cost.):
- elezione e giuramento del PdR (art.83 e 91)
- messa in stato d’accusa del Pdrper alto tradimento e attentato alla Costituzione (art.90)
- elezione di 5 giudici costituzionali (art.135)
- elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura (art.104)
differenze tra le Camere:
- Camera dei Deputati ha 630 componenti, mentre Senato sono 315
- elettorato attivo (ovvero per eleggere) la Camera dei deputati occorre aver compiuto la maggiore età
(18 anni), mentre per eleggere il Senato 25 anni
- elettorato passivo (ovvero per essere eletti)come deputati occorrono 25 anni di età, mentre come
senatori 40 anni di etàper rendere più matura la camera del Senato, in quanto in passato a farvi
parte erano gli aristocratici, essendo la camera meno attiva
- 5 senatori a vitanominati dal PdR tra i soggetti che hanno dato lustro al Paese con altissimi meriti e
gli ex PdR si dice che non se ne possa eleggere più di 5, anche se è un concetto che deve essere
interpretato
LEGISLATURA è il periodo di tempo previsto da un’elezione e l’altra della Camera dei deputati e il Senato
(secondo l’art.60), salvo casi di scioglimento anticipatoil PdR ha il potere di scioglimento anticipato (potere
di garanzia della Costituzione), ovvero prima della scadenza del quinquennioserve a rimettere in funzione il
sistema politico-rappresentativo quando esso sia inceppato o non funzioni piùad esempio il caso più
frequente è quello in cui sia impossibile formare una maggioranza che sostenga un Governo stabile
art.88, secondo commail PdR non può sciogliere anticipatamente le Camere nel semestre bianco = ultimi
6 mesi del suo mandatoè infatti inopportuno che un potere come questo sia esercitato da un soggetto di
autorità ridotta (vicino alla scadenza).
STATUS DI PARLAMENTARE
art.67 Cost.ogni membro del Parlamento:
- rappresenta la NAZIONEinvece di Stato, valorizzando l'elemento personale, raccogliendo tutte le
comunità
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Parlamento➜organo BICAMERALE, ovvero composto da 2 camere:

- Camera dei deputati ➜ Montecitorio - Senato della Repubblica ➜Palazzo Madama È un BICAMERALISMO PERFETTO ➜in quanto le 2 Camere hanno identici poteri , funzioni e dalla composizione simile ➜negli anni ‘80 a riguardo vi è stata un’ampia discussione, in quanto a molti 2 Camere sembrano un’inutile duplicazione delle attività e portatrici di lentezza. Al riguardo sono fiorite proposte di modifica costituzionale per adeguare i compiti e la composizione del Senato ad altri Paesi europei (come in Germania), anche se ad oggi non siamo arrivati ad alcuna riforma. Le due Camere sono organi distinti che lavorano ciascuna per conto proprio, a parte alcuni casi eccezionali in cui la Costituzione prevede che si riuniscano in “ seduta comune ” (art.55 Cost.):

  • elezione e giuramento del PdR (art.83 e 91)
  • messa in stato d’accusa del Pdr➜per alto tradimento e attentato alla Costituzione (art.90)
  • elezione di 5 giudici costituzionali (art.135)
  • elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura (art.104) differenze tra le Camere:
  • Camera dei Deputati ha 630 componenti, mentre Senato sono 315 - elettorato attivo (ovvero per eleggere) la Camera dei deputati occorre aver compiuto la maggiore età (18 anni), mentre per eleggere il Senato 25 anni - elettorato passivo (ovvero per essere eletti)➜come deputati occorrono 25 anni di età, mentre come senatori 40 anni di età➜per rendere più matura la camera del Senato, in quanto in passato a farvi parte erano gli aristocratici, essendo la camera meno attiva - 5 senatori a vita ➜nominati dal PdR tra i soggetti che hanno dato lustro al Paese con altissimi meriti e gli ex PdR➜ si dice che non se ne possa eleggere più di 5, anche se è un concetto che deve essere interpretato LEGISLATURA ➜ è il periodo di tempo previsto da un’elezione e l’altra della Camera dei deputati e il Senato (secondo l’art.60), salvo casi di scioglimento anticipato➜il PdR ha il potere di scioglimento anticipato (potere di garanzia della Costituzione), ovvero prima della scadenza del quinquennio➜serve a rimettere in funzione il sistema politico-rappresentativo quando esso sia inceppato o non funzioni più➜ad esempio il caso più frequente è quello in cui sia impossibile formare una maggioranza che sostenga un Governo stabile art.88, secondo comma ➜il PdR non può sciogliere anticipatamente le Camere nel semestre bianco = ultimi 6 mesi del suo mandato➜è infatti inopportuno che un potere come questo sia esercitato da un soggetto di autorità ridotta (vicino alla scadenza). STATUS DI PARLAMENTARE art.67 Cost. ➜ogni membro del Parlamento:
  • rappresenta la NAZIONE ➜invece di Stato, valorizzando l'elemento personale, raccogliendo tutte le comunità
  • svolge le sue funzioni SENZA VINCOLO DI MANDATO ➜il rapporto tra elettore ed eletto termina con le elezioni➜ il partito è libero di esercitare la propria funzione però svolgendo sempre gli interessi della nazione➜oggi però una forza politica non si deve avvalere dell’assenza di vincolo di mandato per cambiare schieramento, comportamento percepito come censurabile perché tradirebbe il mandato politico ricevuto dagli elettori. art.68 Cost.IMMUNITÀ PARLAMENTARI = garanzie delle quali godono i parlamentari per svolgere in piena libertà le proprie funzioni➜per le altre azioni svolte come privati cittadini sono perseguibili, in quanto non si trattano di privilegi personali dei deputati: - INSINDACABILITÀ ➜i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (primo comma) - INVIOLABILITÀ ➜riguarda i reati comuni, ovvero compiuti dal deputato o dal senatore come privato cittadino, ovvero fuori dall’esercizio delle loro funzioni➜per limitare la libertà dei parlamentari occorre una speciale autorizzazione a procedere dalla Camera a cui appartengono (terzo comma), che può essere richiesta per l’arresto o per qualunque limitazione della libertà personale, salvi i casi in cui si parli di arrestare il parlamentare colto in flagranza di reato o dare un’esecuzione ad una sentenza di condanna definitiva, la perquisizione personale o domiciliare, l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche ed epistolari➜ è un’azione che deve essere negata in casi limitatissimi, ovvero quando vi sia il sospetto di un’effettiva persecuzione giudiziaria (fumus persecutionis). INDENNITÀ PARLAMENTARE ➜ è stabilita per legge, ovvero dal Parlamento stesso (motivo per cui si scatenano critiche tutte le volte in cui si tratta di aumentarla)= compenso per i deputati e per i senatori, derivante dalla necessità di consentire a tutti di sedere in Parlamento e fare attività politica➜quindi possono permettersi di vivere non del proprio lavoratore, ma di rendita. ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE ,in quanto sono organi di grandi dimensioni che per funzionare bene richiedono una complessa organizzazione interna.➜per funzionare bene occorrono dei REGOLAMENTI INTERNI ➜secondo l’art.64, ciascuna camera adotta un regolamento a MAGGIORANZA ASSOLUTA dei suoi componenti: - Presidente ➜eletto dalla stessa Camera di appartenenza, esercita i poteri di direzione dei lavori delle Camere e risolve i problemi di interpretazione del regolamento con imparzialità. GRUPPI PARLAMENTARI ➜sono la proiezione dei partiti nella Camera, permettendo ad essi di agire, organizzando le attività dei deputati e dei senatori eletti nelle loro liste➜ogni partito ha il suo gruppo parlamentare, che elegge un Presidente (o capogruppo). COMMISSIONI PARLAMENTARI ➜organi minori delle Camere, composti da parlamentari di tutti i gruppi, in proporzione al numero dei membri: 14 per entrambe le Camere competenti su argomenti speciali. Si dicono PERMANENTI = durano per tutta la legislatura➜ servono a decongestionare il lavoro parlamentare dell’attività legislativa e del controllo sul Governo, vista la dimensione degli organi

- parlamentari ➜sia singolarmente che separati, attraverso proposte di legge con più firme, come è accaduto per la legge contro la violenza sessuale - CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro= org. ausiliario previsto dalla Costituzione)➜riguardo la materia economica, del lavoro e sociali **- i cittadini con 50.000 firme

  • Regioni
  1. ESAME e APPROVAZIONE** ➜sono previsti 1 procedimento ordinario e 2 abbreviati (1 abbreviato e 1 decentrato): - PROCEDIMENTO ORDINARIO ➜esame preliminare di una o più Commissioni permanenti, che unifica le prop. di legge presentate sui medesimi argomenti, cerca punti di incontro tra le posizioni politiche, talvolta riscrive la legge in modo da corrispondere alla volontà della maggioranza ed infine predispone una relazione (o più) per l’assemblea plenaria➜le commissioni operano come Commissioni referenti. Il testo viene inviato all’assemblea, che procede ad una nuova discussione e poi alla votazione e ciò avviene articolo per articolo e poi sulla legge nel complesso. emendamenti ➜proposte di modifica attraverso il quale il testo viene stravolto da accordi tra l’opposizione e la maggioranza - PROCEDIMENTO DECENTRATO ➜si svolge completamente in Commissione, l’esame e l’approvazione vengono demandati dalla Commissione competente, assumendo un compito di deliberativo o legislativo. La Cost.:
  • esclude l’approvazione delle leggi di maggiore importanza
  • spostamento dei lavori all’assemblea da parte del Governo ↓↓ il PROCEDIMENTO LEGISLATIVO deve ripetersi di fronte ad entrambe le Camere, se vengono apportate modifiche, si vanno ad approvare solo gli emendamenti di una Camera da parte dell’altra, fino a che non vi è il DOPPIO VOTO CONFORME ➜ciò viene chiamato “navetta” ed è una conseguenza del BICAMERALISMO PERFETTO. 3) PROMULGAZIONE della LEGGE ➜la legge viene inviata al PdR per la promulgazione = atto con il quale PdR dichiara la legge regolarmente approvata e che deve essere rispettata da tutti➜ Il PdR può rifiutare l’approvazione solo quando siano gravemente INCOSTITUZIONALI, invece quando ha obiezioni sulla conformità o sull’opportunità della Cost., chiedendo una nuova deliberazione che tenga conto di ciò e in caso di riapprovazione egli è tenuto a promulgare➜quello del PdR è un VETO SOSPENSIVO =l’opposizione del PdR non è definitiva. 4) PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale ➜la legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore entro il quindicesimo giorno successivoVACATIO LEGIS =l’intervallo tra la pubblicazione e la sua entrata in vigore, che serve affinché i destinatari possano prenderne conoscenza. Tuttavia in caso di urgenza le Camere possono eliminarla, facendola entrare immediatamente in vigore, invece quando il testo è particolarmente complesso, la durata può essere aumentata.