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PAROLE DEL DIRITTO: STATO E SOVRANITA', Dispense di Metodologia Giuridica

PAROLE DEL DIRITTO: STATO E SOVRANITA' scritte da Brozzetti

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 09/02/2024

larallllll
larallllll 🇮🇹

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SOVRANITA’
Concetto strettamente collegato a quello del potere politico, del quale vuole essere una razionalizzazione
giuridica, trasformando la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di diritto.
La sovranità si atteggia in modi differenti a seconda del tipo di organizzazione del potere.
Indica il concetto politico-giuridico che consente allo Stato moderno di affermarsi sull’organizzazione
medievale del potere, basata sul particolarismo feudale e corporativo, e sull’universalismo dell’autorità
papale ed imperiale. Rispetto all’universalismo giuridico medievale, che poggiava sul principio della
preesistenza e preminenza del diritto rispetto al potere, si afferma il primato del potere sul diritto nella
forma di concezione volontaristica, imperativistica della legge.
DA Bodin a Schmitt la teoria dello stato sarà teoria giuridica della sovranità.
Per Hobbes “la sovranità e l’anima dello Stato”. La sovranità è parte della definizione stessa dello stato. È
l’unità ed il vertice del comando, che rivela il suo aspetto mitologico nella legittimità.
Un potere la cui teoria politica e quella del diritto hanno attribuito alcune caratteristiche specifiche che
possiamo dividere in 3 gruppi inerenti, rispettivamente:
1) Il suo primato nomologico discriminatorio
2) La sua dimensione spazio-temporale, dipendente dalla natura pubblicistica che gli è propria
3) La sua integrità ed unitarietà
La sovranità ha inoltre una duplice valenza: interna perché la sovranità mira non solo ad affermare la
supremazia della dimensione pubblica della comunità rispetto agli individui che ne fatto parte, ma anche ad
una spoliticizzazione (far perdere ogni specifico carattere, aspetto e impegno politico) della società stessa,
da governarsi attraverso l’amministrazione, la giustizia ed il fisco (attività finanziaria dello stato); ed esterna
perché assume la decisione ultima sulla guerra e sulla pace.
Sin dall’inizio della riflessione in materia di sovranità, le teorie sulla natura sono bipartite: Boldin colse la
sua essenza nel potere di fare e di abrogare le leggi, che necessariamente, riassorbiva tutti gli altri poteri,
producendo i comandi cui prestare obbedienza (pertanto sovrano è colui che decide l’ordine); Hobbes
invece, evidenziò il momento esecutivo, quel potere coattivo legittimo, unico in grado di imporre
efficacemente determinati comportamenti con l’uso della forza (il sovrano dunque è colui che impone
l’ordine). Estremizzando le conseguenze di quest’antitesi: da una parte troviamo un diritto senza forza;
dall’altra una forza senza diritto. Ciò anticipa la futura contrapposizione fra chi intenderà la sovranità come
la più alta autorità di diritto e chi l’intenderà come il più alto potere di fatto.
Prima ancora di stabilire che tipo di potere rappresenti la sovranità, si pone il problema della sua portata:
già Bodin riconosceva i limiti dell’onnipotenza legislativa del sovrano non solo nella legge divina e nella
legge naturale, ma anche in quelle chiamate “leggi fondamentali del Regno”. La sovranità è un potere in
grado si organizzare attorno a se la sfera pubblica nella sua interezza e di darne una proiezione politica. Alla
complessità della sovranità appartiene pertanto anche la distinzione fra pubblico e privato, elevando una
barriera difficilmente permeabile fra i due ambiti.
Locke affida la sovranità al parlamento e limita quest’ultimo mediante la Costituzione ed i diritti naturali che
essa tutela. Per Hobbes invece il potere sovrano non conosce limiti, ne giuridici (perché tutto lo ius si risolve
nello iussum) ne etici (perché lo iussum è necessariamente iustum).
Assolutismo però è anche quello di Rousseau, per il quale il popolo esprime. Una volontà generale,
strutturalmente opposta alla volontà particolare, illimitata e illimitabile. Chi si oppone o trasgredisce la
legge, si oppone e trasgredisce la volontà generale: è un nemico pubblico.
I critici della sovranità la ritengono sempre arbitraria: per Bentham ed Austin è per definizione illimitata ed
indeterminata, dal punto di vista legale, sempre dispotica. Per i liberali, l’assolutismo democratico di
Rousseau non può che tradursi in una tirannia della maggioranza, nel dispotismo giacobino.
L’ordinamento è parte integrante della manifestazione della sovranità, ma chi incarna il principio supremo
dell’ordinamento giuridico? Per primo Bodin distinse la persona fisica del sovrano e la sua persona giuridica.
Si delinea però un problema nel conciliare sovrano e popolo, monarchia e poteri dello stato, all’interno di
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SOVRANITA’

Concetto strettamente collegato a quello del potere politico, del quale vuole essere una razionalizzazione giuridica, trasformando la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di diritto. La sovranità si atteggia in modi differenti a seconda del tipo di organizzazione del potere. Indica il concetto politico-giuridico che consente allo Stato moderno di affermarsi sull’organizzazione medievale del potere, basata sul particolarismo feudale e corporativo, e sull’universalismo dell’autorità papale ed imperiale. Rispetto all’universalismo giuridico medievale, che poggiava sul principio della preesistenza e preminenza del diritto rispetto al potere, si afferma il primato del potere sul diritto nella forma di concezione volontaristica, imperativistica della legge. DA Bodin a Schmitt la teoria dello stato sarà teoria giuridica della sovranità. Per Hobbes “la sovranità e l’anima dello Stato”. La sovranità è parte della definizione stessa dello stato. È l’unità ed il vertice del comando, che rivela il suo aspetto mitologico nella legittimità. Un potere la cui teoria politica e quella del diritto hanno attribuito alcune caratteristiche specifiche che possiamo dividere in 3 gruppi inerenti, rispettivamente:

  1. Il suo primato nomologico discriminatorio
  2. La sua dimensione spazio-temporale, dipendente dalla natura pubblicistica che gli è propria
  3. La sua integrità ed unitarietà La sovranità ha inoltre una duplice valenza: interna perché la sovranità mira non solo ad affermare la supremazia della dimensione pubblica della comunità rispetto agli individui che ne fatto parte, ma anche ad una spoliticizzazione (far perdere ogni specifico carattere, aspetto e impegno politico) della società stessa, da governarsi attraverso l’amministrazione, la giustizia ed il fisco (attività finanziaria dello stato); ed esterna perché assume la decisione ultima sulla guerra e sulla pace. Sin dall’inizio della riflessione in materia di sovranità, le teorie sulla natura sono bipartite: Boldin colse la sua essenza nel potere di fare e di abrogare le leggi, che necessariamente, riassorbiva tutti gli altri poteri, producendo i comandi cui prestare obbedienza (pertanto sovrano è colui che decide l’ordine); Hobbes invece, evidenziò il momento esecutivo, quel potere coattivo legittimo, unico in grado di imporre efficacemente determinati comportamenti con l’uso della forza (il sovrano dunque è colui che impone l’ordine). Estremizzando le conseguenze di quest’antitesi: da una parte troviamo un diritto senza forza; dall’altra una forza senza diritto. Ciò anticipa la futura contrapposizione fra chi intenderà la sovranità come la più alta autorità di diritto e chi l’intenderà come il più alto potere di fatto. Prima ancora di stabilire che tipo di potere rappresenti la sovranità, si pone il problema della sua portata: già Bodin riconosceva i limiti dell’onnipotenza legislativa del sovrano non solo nella legge divina e nella legge naturale, ma anche in quelle chiamate “leggi fondamentali del Regno”. La sovranità è un potere in grado si organizzare attorno a se la sfera pubblica nella sua interezza e di darne una proiezione politica. Alla complessità della sovranità appartiene pertanto anche la distinzione fra pubblico e privato, elevando una barriera difficilmente permeabile fra i due ambiti. Locke affida la sovranità al parlamento e limita quest’ultimo mediante la Costituzione ed i diritti naturali che essa tutela. Per Hobbes invece il potere sovrano non conosce limiti, ne giuridici (perché tutto lo ius si risolve nello iussum) ne etici (perché lo iussum è necessariamente iustum). Assolutismo però è anche quello di Rousseau, per il quale il popolo esprime. Una volontà generale, strutturalmente opposta alla volontà particolare, illimitata e illimitabile. Chi si oppone o trasgredisce la legge, si oppone e trasgredisce la volontà generale: è un nemico pubblico. I critici della sovranità la ritengono sempre arbitraria: per Bentham ed Austin è per definizione illimitata ed indeterminata, dal punto di vista legale, sempre dispotica. Per i liberali, l’assolutismo democratico di Rousseau non può che tradursi in una tirannia della maggioranza, nel dispotismo giacobino. L’ordinamento è parte integrante della manifestazione della sovranità, ma chi incarna il principio supremo dell’ordinamento giuridico? Per primo Bodin distinse la persona fisica del sovrano e la sua persona giuridica. Si delinea però un problema nel conciliare sovrano e popolo, monarchia e poteri dello stato, all’interno di

una stessa unità che superasse ed eliminasse ogni possibile dualismo: l’intera comunità doveva essere un sol corpo, del quale il Re fosse il capo e gli altri le membra. La questione fu risolta in due modi:

  • In Inghilterra la sovranità fu assegnata ad un corpo assemblato, il King-in-Parlament, per cui il sovrano è il Re, o il suo Gabinetto (quindi l’Esecutivo), incardinato nell’assemblea rappresentativa della Nazione (il Legislativo), solo la combinazione delle due istituzioni in una restitutiva il detentore del potere sovrano dello Stato.
  • Sul continente si optò per la divisione dei poteri: al Re l’Esecutivo; all’Assemblea rappresentativa il Legislativo, come funzioni autonome ed indipendenti. Il pensiero democratico si fa poi teorico della sovranità popolare, che vuol vedere nello Stato, nel Parlamento e nel Governo semplici strumenti del popolo sovrano. Va peraltro osservato che, se la sovranità appartiene al popolo, può esercitarla soltanto nelle forme ed entro i limiti della Costituzione, cioè dello Stato-ordinamento, mentre lo Stato-apparato e lo Stato-persona si limitano a rappresentarlo nel mondo del diritto. Chi detiene il potere sovrano in democrazia, popolo o rappresentanza? Tutte le dottrine riportate finiscono per integrare la sovranità all’interno dell’ordinamento giuridico (che essa stessa dovrebbe aver creato), nel quale tendono a razionalizzare, attraverso il diritto, il potere sovrano. Kelsen separa radicalmente la società e politica del diritto, in funzione dell’autonomia di quest’ultimo, alla cui origine si trova la norma fondamentale (grundnorm), in base alla quale tutto il diritto si sviluppa in graduali e definite architetture di competenza. L’ordinamento giuridico è privo di un radicamento politico, tanto che si ricollega ad una dimensione universale, che, come tale, non riconosce la sovranità degli Stati, ma ne conforma gli ordinamenti ad un medesimo fondamento giuridico o internazionale. Il prodotto sofisticato di Kelsen che nel diritto senza politica risolve il problema fra politica e diritto. Ciò non toglie che Kelsen sia stato un difensore del parlamentarismo e della democrazia, ma lo fu soltanto nella misura in cui vedeva in questi la difesa del relativismo contro le pretese autocratiche della decisione sovrana. Schmitt cerca dove realmente risiede la sovranità, intesa come quel potere ultimo di decisione, che nel momento in cui acquista consapevolezza di sé, si definisce sovrano nei fatti. Quella di Schmitt è una sovranità post-classica, ma non post-moderna: è l’oggettività della vita politica, un’oggettività naturalmente, irrimediabilmente instabile, perché attraversata dal caos dell’eccezione. Per Schmitt sovrano è chi decide sul caso d’eccezione: può essere un leader che crea un ordine nuovo attraverso la dittatura sovrana, oppure il potere costituente del popolo rivoluzionario. Schmitt mostra che esiste una lacuna originaria interna all’ordine, il caso d’eccezione, e che il sovrano su quella lacuna decide può essere chiunque ed ovunque. L’eccezione è una funzione di determinazione e al contempo di indeterminazione della sovranità, in quanto quest’ultima, è il lato oscuro, non razionale della politica, un’origine che a sua volta non ha origine o fondamento e che, pertanto, non è possibile spiegare razionalmente. L’intera instabilità della sovranità deriva dal fatto che esse proprio mentre si formava come concetto nella storia moderna, si moltiplicavano i tentativi di limitarla razionalmente e giuridicamente. Il primo avversario della sovranità fu il costituzionalismo, ma quello più significativo fu la dottrina pluralistica, che intende ricostituire quella rete di associazioni e gruppi spontanei e più o meno istituzionalizzati capace di imporre le proprie scelte, infrangendo il monopolio decisionale della sovranità unitaria. Col prevalere sul piano teorico delle dottrine costituzionalistiche e con la crisi dello Stato moderno, il concetto politico-giuridico di sovranità è entrato in crisi. Con questo però non scompare il potere, scompare solo una determinata forma di organizzazione del potere, che ha avuto nel concetto politico-giuridico di sovranità il suo punto di forza. STATO Lo stato è un antefatto moderno, generatosi col superamento della distribuzione disorganica del potere su base locale e particolare (feudi, città…) all’interno di grandi compagini territoriali disomogenee e discontinue (imperi) e la razionalizzazione ed istituzionalizzazione del potere in funzioni amministrative e giudiziarie, accentrate e monopolizzate da parte di un’organizzazione politica e giuridica unitaria e sovrana. Unitaria in quanto rappresentabile come una persona giuridica; sovrana perché titolare di un potere di governo. Secondo la dizione tradizionale, gli elementi essenziali dello Stato sono: territorio, popolo e potere sovrano di realizzazione dell’ordinamento giuridico. Si può definire anche “Stato” un ordinamento giuridico a fini