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Parziale Diritto Pubblico, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti presi in aula da frequentante, basandomi solo su questi ho superato il parziale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 14/07/2022

melissaaade
melissaaade 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO PER IL WELFARE
Con DIRITTO si intende un insieme di norme che regolano la vita sociale dell’uomo; ha una funzione
disciplinare dei fenomeni dissociativi.
L’uomo è un animale politico e sociale spinto quindi per natura alla socialità (la famiglia è una società
naturale), solo attraverso la socialità riesce a formare la sua personalità. Ogni gruppo sociale necessita
di regole e/o norme che garantiscono una convivenza pacifica.
Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
LA NORMA GIURIDICA
Perché sono necessarie le NORME? Servono a regolare i fenomeni associativi (relazioni umane e
aggregazione di più soggetti) attraverso la convivenza e la cooperazione.
Per prevenire o risolvere situazioni conflittuali all’interno di un gruppo sociale vengono applicate le
norme che disciplinano i comportamenti umani come:
prescritti = comportamenti imposti da una norma;
vietati = comportamenti impediti da una norma;
permessi = comportamenti lasciati alla libertà del soggetto (ammessi, indifferenti)
I comportamenti prescritti o vietati rientrano nelle norme prescrittive: norme stabilite
per l’interesse del gruppo sociale.
Le trasgressioni vanno contro l’interesse del gruppo sociale quindi per contenerle
vengono applicate delle sanzioni: le norme prescrittive stabiliscono le conseguenze che
deve subire colui che ha trasgredito la norma prescrittiva.
Le regole permissive che consentono un determinato comportamento non implicano
delle sanzioni
Le regole descrittive di limitano a descrivere un fenomeno che avviene
spontaneamente come i fenomeni economici (legge della domanda e offerta) o fisici
Le regole possono essere di varia natura: di galateo, religiose, di disciplina sportiva;
queste regole sono differenti dalle regole giuridiche. Tutte le regole hanno due
caratteristiche: generalità ovvero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti; e
astrattezza non fanno riferimento a situazione concrete ma fanno riferimento a
situazioni astratte applicabili ad una pluralità di casi.
Quando una norma si definisce giuridica? Quando è generale;astratta;positiva la norma viene
prodotta da organi legittimati ed enuncia una finalità/interesse; coattività capacità della legge di
affermarsi indipendentemente dalla volontà del destinatario; esteriorità la norma riguarda solo i
comportamenti esteriori dell’uomo, disciplina le relazioni tra uomini; effettività la norma è
concretamente efficace e riceve obbedienza generalizzata: il soggetto si adeguò o viene sanzionato.
Le norme incentivanti non impongono un comportamento ma lo incentiva/invita
attraverso delle premialità.
Le norme programmatiche individuano delle finalità fondamentali per l’andamento non
solo delle istituzioni pubbliche ma anche della società.
Le norme definitorie definiscono alcuni istituti o concetti.
Le norme permissive consentono determinati comportamenti.
Le norme attributive attribuiscono diritti, capacità o poteri in determinate situazioni.
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DIRITTO PUBBLICO PER IL WELFARE

Con DIRITTO si intende un insieme di norme che regolano la vita sociale dell’uomo; ha una funzione disciplinare dei fenomeni dissociativi. L’uomo è un animale politico e sociale spinto quindi per natura alla socialità (la famiglia è una società naturale), solo attraverso la socialità riesce a formare la sua personalità. Ogni gruppo sociale necessita di regole e/o norme che garantiscono una convivenza pacifica. Art 2 : La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. LA NORMA GIURIDICA Perché sono necessarie le NORME? Servono a regolare i fenomeni associativi (relazioni umane e aggregazione di più soggetti) attraverso la convivenza e la cooperazione. Per prevenire o risolvere situazioni conflittuali all’interno di un gruppo sociale vengono applicate le norme che disciplinano i comportamenti umani come: prescritti = comportamenti imposti da una norma; vietati = comportamenti impediti da una norma; permessi = comportamenti lasciati alla libertà del soggetto (ammessi, indifferenti) ● I comportamenti prescritti o vietati rientrano nelle norme prescrittive : norme stabilite per l’interesse del gruppo sociale. ● Le trasgressioni vanno contro l’interesse del gruppo sociale quindi per contenerle vengono applicate delle sanzioni : le norme prescrittive stabiliscono le conseguenze che deve subire colui che ha trasgredito la norma prescrittiva. ● Le regole permissive che consentono un determinato comportamento non implicano delle sanzioni ● Le regole descrittive di limitano a descrivere un fenomeno che avviene spontaneamente come i fenomeni economici (legge della domanda e offerta) o fisici ● Le regole possono essere di varia natura: di galateo, religiose, di disciplina sportiva; queste regole sono differenti dalle regole giuridiche. Tutte le regole hanno due caratteristiche: generalità ovvero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti; e astrattezza non fanno riferimento a situazione concrete ma fanno riferimento a situazioni astratte applicabili ad una pluralità di casi. Quando una norma si definisce giuridica? Quando è generale ; astratta ; positiva la norma viene prodotta da organi legittimati ed enuncia una finalità/interesse; coattività capacità della legge di affermarsi indipendentemente dalla volontà del destinatario; esteriorità la norma riguarda solo i comportamenti esteriori dell’uomo, disciplina le relazioni tra uomini; effettività la norma è concretamente efficace e riceve obbedienza generalizzata: il soggetto si adeguò o viene sanzionato. Le norme incentivanti non impongono un comportamento ma lo incentiva/invita attraverso delle premialità. ● Le norme programmatiche individuano delle finalità fondamentali per l’andamento non solo delle istituzioni pubbliche ma anche della società. ● Le norme definitorie definiscono alcuni istituti o concetti. ● Le norme permissive consentono determinati comportamenti. ● Le norme attributive attribuiscono diritti, capacità o poteri in determinate situazioni.

Gli ordinamenti delle democrazie occidentali si distinguono a seconda del diverso modo di produzione delle norme giuridiche in: sistemi di Common law (ordinamento paesi anglofoni) e sistemi di Civil law (ordinamento mondiale). ● Common law : ordinamenti basati su norme non scritte ma su norme prodotte dalla prassi, dall’esperienza e dalle consuetudini. Non hanno una Costituzione scritta ma hanno dei documenti molto antichi come la Magna Carta del 915 riconosce per iscritto i diritti dei feudatari, della Chiesa, delle città inglesi e degli «uomini liberi». I giudici assumono un ruolo particolare non si limitano infatti solo ad applicare la regola scritta ma deve ricavare una norma dalla prassi, assume quindi un ruolo creativo delle norme giuridiche. Principio del vincolo del precedente giudiziario stare decisis : ogni giudice deve uniformarsi alla decisione di giudici precedenti che hanno deciso per controversie simili o analoghe. ● Civil law (origine cultura romanistica) caratterizzato da un complesso insieme di norme scritte che hanno la fonte suprema dell’ordinamento (la Costituzione). Il giudice assume il ruolo di portavoce della legge ed è vincolato da essa e NON dai giudici precedenti e NON ha un ruolo creativo. Processo di ‘osmosi’ tra i due ordinamenti:

  • gli ordinamenti di Common law hanno sviluppato tendenza a codificare le regole giuridiche;
  • negli ordinamenti di Civil law il giudice ha assunto un ruolo di ricerca delle norme per la definizione di casi concreti, laddove il legislatore non sia ancora intervenuto;
  • nonostante nel Civil law non sia in vigore lo Stare decisis il giudizio del giudice precedente ha valenza (soprattutto se le decisioni sono state prese dalla Corte di Cessazione) Le fonti del diritto sono fatti o atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche; le fonti si dividono quindi in: ● Fonti atto (atti normativi) sono norme giuridiche scritte emanate da organi ai quali l’ordinamento attribuisce il potere di emanarle e ne definisce le procedure necessarie; ● Fonti fatto (fatti normativi) norme non scritte che hanno origine da comportamenti ripetuti nel tempo della società (usi e consuetudini) e che sono considerati idonei a produrre norme giuridiche, questo determina un carattere soggettivo e psicologico alla norma che ha di base un comportamento consolidato e generalizzato. Gli elementi che caratterizzano un ordinamento giuridico:
  • plurisoggettività: pluralità di soggetti;
  • esistenza di un gruppo sociale;
  • soggetti di diritto (dotati di capacità giuridica e quindi titolari di diritti e doveri);
  • organizzazione per garantire stabilità;
  • esistenza di un’organizzazione per raggiungere gli scopi comuni al gruppo;
  • esistenza di un insieme di norme (risoluzioni per eventuali conflitti) Tanti ordinamenti giuridici quanti sono i gruppi sociali organizzati. Istituto dell'obiezione di coscienza - NO norma per convincimento morale. Pluralità degli ordinamenti giuridici che possono essere tra loro in un rapporto di equiordinazione o subordinazione e possono inoltre non condividere gli stessi valori (relatività dei valori giuridici)
  • equiordinazione : ordinamenti separati e indipendenti (es. diversi stati)
  • subordinati : ordinamenti collegati dove uno dei due è tenuto a rispettare le regole dell’altro.

LO STATO

E’ una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il potere sovrano (potere d’imperio) nei confronti di un popolo stanziato su un determinato territorio. Lo Stato può ricorrere in ultima istanza alla forza legittima per imporre la propria volontà. Ha a disposizione un apparato repressivo per far valere le proprie regole (garantire la pacifica e ordinata convivenza dei consociati) Lo Stato può ricorrere in ultima istanza alla forza legittima per imporre la propria volontà. Questa è una caratteristica del potere politico. Lo Stato ha a disposizione anche un apparato repressivo per far valere le proprie regole (ciò in quanto compito dello Stato è indirizzare i comportamenti umani al fine di garantire la pacifica e ordinata convivenza dei consociati) Lo Stato è:

  • ente originario
  • ente sovrano
  • ente dotato di stabilità
  • ente politico, ossia ai fini generali Il potere economico: potere esercitato da coloro che detengono determinati beni Il potere ideologico: potere di chi detiene dottrine, teorie e conoscenze scientifico e non riconosce autorità né all’interno né all’esterno (suprema) Lo Stato è caratterizzato da tre elementi costruttivi:
  • territorio
  • popolo
  • sovranità ● Il territorio → La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio. La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire allo Stato l'esercizio della sovranità e per assicurare l'indipendenza reciproca degli Stati. Il territorio è anche elemento costitutivo di altri enti (enti territoriali: Regioni, Province, Comuni…). Sono enti autonomi, non sovrani. Secondo le regole del diritto internazionale il territorio di uno Stato è costituito da: - terraferma: è la porzione di territorio delimitata dai confini sulla base di trattati internazionali. - acque interne - mare territoriale (dalle coste fino a 3’000 m): è la fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo la convenzione internazionale di Montego Bay (Giamaica) del 1982 il mare territoriale termina a 12 miglia marine dalla costa. L‘Italia ha recepito questa regola all'art. 2 del codice della navigazione. - spazio aereo sovrastante - sottosuolo - piattaforma continentale: è costituita dai fondali marini che circondano le terre emerse. - spazio atmosferico sovrastante ➛ L’extraterritorialità: navi e aeromobili battenti bandiera quando si trovino in aree internazionali ➛ L’immunità territoriale: porzioni di territorio non sottoposte alla sovranità dello Stato (sedi diplomatiche es. Ambasciata).

● Il popolo → la «comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino» (Martines), vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano dall'appartenenza ad una determinata comunità politica. Costituito da coloro che sono sottoposti alla sovranità di uno Stato legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza che identifica il legame di una persona ad una comunità politica da cui derivano diritti (es. diritto di partecipazione politica) e doveri (es. spese pubbliche). La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Essa è condizione per l'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità (diritti politici), ma è anche il fondamento di alcuni doveri costituzionali. Cittadinanza → La cittadinanza può essere acquisita o perduta secondo quanto previsto dalla legge 91/1992: L’acquisto della cittadinanza può avvenire: [ Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.] ➢ Per nascita

  • ius sanguinis cittadinanza di un figlio (anche adottivo) con padre o madre con cittadinanza italiana (indipendentemente da luogo di nascita);
  • ius soli → cittadinanza di colui nato da genitori ignoti o apolidi (privi di cittadinanza) oppure che non possa vedersi riconoscere lo ius sanguinis dalle leggi dello Stato cui essi appartengono; → lo straniero nato in Italia che vi risieda legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età ed entro un anno dal compimento del 18° anno dichiari di voler acquisire la cittadinanza italiana. ➢ Su istanza dell’interessato esempi:
  1. dal coniuge di un cittadino italiano quando ricorrano determinate condizioni;
  2. dallo straniero con maggiore età, adottato da cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno 5 anni all'adozione;
  3. dallo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
  4. dal cittadino di uno degli Stati membri dell'Ue, dopo almeno 4 anni di residenza nel territorio;
  5. all'apolide dopo almeno 5 anni di residenza;
  6. dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia). La perdita della cittadinanza : la Costituzione italiana stabilisce che nessuno possa essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22). La perdita della cittadinanza:
  • per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e di residenza all’estero;
  • di diritto: automaticamente quando il cittadino abbia intrapreso un rapporto di lavoro con un altro stato estero e con un ente internazionale a cui non partecipi lo Stato italiano, oppure svolga servizio militare per uno Stato estero e non ottemperi l’intimazione del governo italiano a cessare. La cittadinanza europea : il Trattato sull'Unione Europea del 1992 (Maastricht) ha introdotto l'istituto della cittadinanza dell'Unione.
  • Presupposto per la cittadinanza dell'Unione è la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione "completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce". ● La sovranità → ha un duplice significato:
  • Originarietà: lo Stato nasce per volontà e forza propria;

(soggettività giuridica non solo persone fisiche ma anche a entità immateriali, titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive);

  • STATO COMUNITÀ: è la base sociale dello Stato, la «società civile» (soggetti singoli e gruppi sociali preesistenti allo stato o riconosciuti dallo Stato: famiglia, sindacati, partiti politici…);
  • STATO ISTITUZIONE: rappresenta la definizione più ampia, che comprende le due accezioni precedenti. E’ il corpo sociale organizzato, comprensivo di tutte le articolazioni istituzionali e sociali presenti nell’ordinamento. Quando la Costituzione fa riferimento allo Stato istituzione utilizza il termine «Repubblica» (art. 114 afferma che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»). Le diverse funzioni di Stato :
  • LEGISLATIVA: consiste nell’emanazione delle norme: il suo esercizio è affidato alle Camere collettivamente;
  • AMMINISTRATIVA: è l’attività necessaria per la concretizzazione delle leggi che servono per perseguire gli interessi della collettività È affidata al Governo ed alla Pubblica amministrazione e agli organi del potere locale;
  • GIURISDIZIONALE (giudici): individuare la regola/norma da applicare al caso concreto e qualora sia accertata una violazione (applicare sanzione).
  • In quanto persona giuridica, lo Stato agisce per mezzo di persone fisiche (organi).
  • Lo Stato non esaurisce il mondo delle persone giuridiche. Accanto ad esso esistono numerosi e diversi enti pubblici come le Regioni, le Province e i Comuni, tutti dotati di personalità giuridica (gli enti pubblici, a differenza dei soggetti di natura privatistica, sono istituiti per il soddisfacimento di interessi pubblici ritenuti comuni ad una determinata comunità). In quanto persona giuridica, lo Stato agisce per mezzo di persone fisiche → organi. ● L’ organo una particolare categoria di uffici (è l’unità strutturale elementare dell’organizzazione) è la persona fisica che agisce per l’ente e il complesso delle attribuzioni che l’ordinamento le attribuisce per manifestare la volontà dell’ente, nonché i mezzi ad essa attribuiti a tale scopo. L’organo non si distingue dall’ente, ma sussiste un rapporto di immedesimazione tra l’organo e l’ente. ↳ la persona giuridica (ente) può avere parecchi uffici ma solo alcuni (organi) hanno la ------capacità giuridica di compiere atti giuridici. La persona fisica titolare di un organo è detta Funzionario : - pubblico impiegato se legato all’ente da un rapporto di impiego; - funzionario onorario se non legato all’ente da un rapporto di impiego. Il funzionario onorario ha con l’ente un rapporto di servizio per l’esercizio di una funzione pubblica. 27/ Classificazione degli organi:
  • Organi individuali (composti da un’unica persona fisica) e collegiali (composti da una pluralità)
  • Organi semplici e complessi (formati da più organi es Parlamento - Camera e Senato)
  • Organi esterni ed interni
  • organi centrali e locali
  • organi attivi: esprimono la volontà o agiscono per l’ente;
  • organi di controllo: verificano la conformità delle norme (legittimità);
  • organi consultivi: danno pareri agli organi attivi a) parere facoltativo, se l'organo deliberativo ha la facoltà di richiederlo ma non l'obbligo;

b) parere obbligatorio, qualora essi debbano essere obbligatoriamente richiesti; c) parere vincolante, che devono essere obbligatoriamente seguiti dall'organo che decide; - organi di controllo: verificano la conformità alla norme (legittimità) o l'opportunità (merito) di atti compiuti da altri organi. Formazione degli organi:

  • organi rappresentativi: sono collegati al popolo in quanto sono eletti direttamente dal corpo elettorale;
  • organi burocratici: sono composti da persone che professionalmente prestano la loro attività in modo pressoché esclusivo a favore dello Stato o di altri enti pubblici, senza alcun rapporto con il corpo elettorale; Gli organi costituzionali dello Stato: Si distinguono per le seguenti caratteristiche:
  1. Sono organi al vertice dell’organizzazione Statale (necessari);
  2. Sono fra loro indipendenti e in posizione di parità (sono ammessi controlli reciproci)
  3. Sono organi indefettibili dello Stato: individuano le caratteristiche essenziali dello Stato in un determinato momento storico (la forma di stato). Modificando la natura si modifica la stessa forma dello Stato, non sono sostituibili o eliminazione. Organi a rilevanza costituzionale : Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) Consiglio di Stato Corte dei conti Consiglio Superiore della Magistratura
    • Hanno rilevanza costituzionale per le funzioni esercitate e per la posizione di indipendenza dei propri componenti
    • Non sono organi indefettibili dello Stato Modelli di organizzazione dello Stato: ➤ Stato unitario : potere attribuito allo Stato centrale e soggetti periferici da esso dipendenti (decentramento amministrativo); ➤ Stato composto : potere attribuito allo Stato centrale e enti territoriali da esso distinti titolari di potere politico (decentramento politico). Lo Stato composto si divide in due varianti: - Stato federale
      • ordinamento statale federale dotato di una Costituzione scritta rigida, e di alcuni enti territoriali dotati di proprie Costituzioni;
      • previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra Stato centrale e Stati membri;
      • Parlamento bicamerale che rappresenti tramite una Camera gli Stati membri;
      • partecipazione degli Stati membri alla revisione costituzionale;
      • federalismo duale tipico liberale forte divisione tra Stato federale e Stati membri;
      • federalismo cooperativo interventi congiunti e coordinati da parte dello Stato centrale e degli Stati membri.
    • Stato regionale
      • Costituzione statale che riconosce e garantisce l’esistenza di enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica (nei limiti della Costituzione);
      • regioni hanno competenze legislative e amministrative.

del sovrano è guidata dalla ragione. Sviluppo di apparati amministrativi dello Stato per lo svolgimento di tali attività (burocrazia statale, fisco, esercito….) Lo STATO LIBERALE (Stato di diritto) è una forma di Stato che nasce tra la fine del settecento e la prima metà dell'ottocento, in seguito alla crisi dello Stato assoluto dovuta a vari fattori:

  • crisi finanziaria;
  • sistema di produzione capitalistico;
  • rivendicazioni della classe borghese;
  • ideologie liberali che mettono in discussione la concentrazione del potere (la cura della polis doveva essere assicurata con la partecipazione del popolo). Lo Stato liberale doveva riconoscere e garantire la capacità della società civile di autoregolarsi e di perseguire autonomamente i propri interessi. Differenza Stato liberale e Stato di diritto: il primo fa riferimento all’ideologia liberista e individualista, si limita a garantire condizioni di pace e sicurezza; il secondo invece è un concetto giuridico che può adattarsi anche ad altri Stati non liberali. ➣Il principio della separazione dei poteri: Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato dal costituzionalismo liberale con l’obiettivo di limitare il potere politico per tutelare la libertà degli individui. Secondo Montesquieu la concentrazione del potere nelle mani di un unico soggetto conduce ad abusare del potere stesso nel suo libro «Lo spirito delle leggi» affermava che i poteri pubblici dovessero essere tre e distinti tra loro: 1) potere legislativo; 2) potere esecutivo; 3) potere giudiziario; ➣Teoria della separazione dei poteri:
  • l’attribuzione ad ogni potere di una funzione ben delineata (potere: organo o complesso di organi a cui è attribuita una funzione delimitata (una sfera di attribuzioni);
  • la necessità che i tre poteri dello Stato siano fra loro separati e indipendenti, ma in rapporto di reciproco controllo e condizionamento, al fine di impedire che ciascuno di essi possa esorbitare dalle proprie attribuzioni (sistema di CHECKS AND BALANCES). ➣Caratteri dello Stato liberale:
  1. separazione dei poteri ;
  2. la c ostituzionalità : regole che limitano il potere
  3. la giuridicità (Stato di diritto): il potere è sottoposto al diritto, deve essere esercitato in conformità alle norme giuridiche > principio di legalità ogni potere pubblico deve essere esercitato in conformità con quanto prescritto dalla legge, se un atto non è conforme alla legge può essere annullato, si occupa della tutela del cittadino.
  4. la rappresentatività : almeno un organo deve essere collegato alla volontà del popolo. La legge, approvata dall’assemblea rappresentativa del popolo, rappresenta la volontà generale della nazione. Art. 6 Dichiarazione francese Conseguenze:
  • centralità legge
  • Costituzione flessibile: può essere modificata sulla base di una legge ordinaria;
  • riserva di legge: è l'istituto giuridico in base al quale una determinata materia può essere regolata soltanto dalla legge o da un atto avente forza di legge; ha una funzione di garanzia nei confronti del cittadino;
  1. principio di libertà individuale: lo Stato riconosce e tutela le libertà individuali (di religione, di pensiero, di stampa..), ovvero le libertà riferite esclusivamente all’individuo, il sistema giuridico considera la società formata da individui uguali davanti alla legge;
  1. la democraticità : partecipazione del popolo al governo
  • democrazia rappresentativa: il popolo esercita la sovranità attraverso i propri rappresentati
  • democrazia diretta: Attraverso questi istituti si affida direttamente al corpo elettorale l’esercizio di alcune funzioni immediatamente efficaci nell’ordinamento statale. Questo tipo di soluzione si muove nella direzione di colmare la distanza tra rappresentati e rappresentanti dovuta alla perdita di legittimità del potere politico come portatore dell’interesse generale. Gli istituti di democrazia diretta sono: ● referendum: consiste in una consultazione dell’intero corpo elettorale produttiva di effetti giuridici. Il referendum può essere, secondo la Costituzione italiana: a) di revisione costituzionale; b) abrogativo di una legge già approvata dalle camere; c) consultivo; ● petizione: consiste in una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività; ● iniziativa legislativa popolare: consiste nella presentazione di una proposta di legge. E’ attribuita ad un certo numero di elettori (50.000 secondo la Costituzione italiana). - Principio di maggioranza – regola dell’alternanza ➣Riconoscimento e tutela dei diritti: Riconoscimento del cittadino come titolare di diritti, nello Stato liberale il concetto di potere limitato è connesso alle affermazioni di alcuni diritti riconosciuti al cittadino di fronte ai pubblici poteri:
  • La persona è considerata dallo Stato nella sua individualità e non nella sua proiezione sociale. Lo Stato liberale esclude qualunque diaframma tra sé e i singoli cittadini, definendo un sistema giuridico che presuppone una società formata da individui eguali di fronte alla legge (uguaglianza). NB. Nello Stato assoluto la società era divisa in ceti sociali che determinano il regime giuridico della tutela della persona.

affermazione delle libertà individuali (la libertà personale, la proprietà, l’iniziativa economica, l’uguaglianza), lo Stato tutela queste libertà perché la persona è considerata un soggetto da tutelare da interferenze dei pubblici poteri; Non sono riconosciute le libertà di partecipazione (associazione, culto, ….) Legame inscindibile fra proprietà e libertà Garanzie dei diritti: - riserva di legge - riserva di giurisdizione: è necessario un atto dell’autorità giudiziaria per limitare una libertà del singolo. Lo STATO SOCIALE si afferma a seguito di un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale che porta all'allargamento della sua base sociale: lo STATO MONOCLASSE (solo classe borghese poiché il diritto di voto era riservato solo a coloro che possedevano alcuni requisiti, di conseguenza solo alcuni possono prendere decisioni) si trasforma in STATO PLURICLASSE (Stato sociale - estendendo il diritto di voto significa allargare gradualmente la base sociale). Lo stato pluriclasse si fonda sul riconoscimento e la garanzia dei vari gruppi che compongono la società e, di conseguenza, dei vari interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi all’interno della società e esprimere la propria voce nelle assemblee parlamentari. ➣ I riflessi dell’estensione del voto sulla struttura e sulle caratteristiche dello Stato: a) l'affermazione dei partiti di massa, che organizzano la partecipazione politica di milioni di elettori; b) la configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e di scontro di interessi eterogenei che sono espressione dei vari gruppi e componenti della società civile;

  • Questa dinamica determina una crisi dello Stato sociale quando la crisi economica riduce il PIL e la ricchezza tassata da cui lo Stato ricava le proprie risorse (reazione dei ceti più colpiti dalla pressione fiscale e fuga delle imprese all’estero anche grazie alla globalizzazione) ALTRI FATTORI CHE HANNO MESSO IN DISCUSSIONE LA STRUTTURA E IL MODO DI ESSERE DELLO STATO SOCIALE:
  • L'aumento della vita media della popolazione e conseguentemente l'aumento della spesa sociale: assistenza sanitaria e sociale, previdenza…(cresce al crescere dell'età della popolazione e all'evoluzione delle cure mediche). Aggravio di costi per lo Stato;
  • L'avvio dell'unione monetaria all’interno dei Paesi dell’UE: gli Stati hanno accettato una serie di vincoli alla propria politica economica e all’indebitamento pubblico che hanno imposto una sensibile riduzione della spesa pubblica. Il Patto di stabilità del 2012 ha imposto la regola del pareggio di bilancio. ➣ L’evoluzione e le trasformazioni dello Stato sociale: Queste dinamiche hanno fatto emergere un’esigenza di riordino dello Stato sociale, delle sue logiche e dei suoi costi. Evoluzione dello Stato sociale nell’ottica del «principio di sussidiarietà» verticale e orizzontale:
  • SUSSIDIARIETÀ VERTICALE: trasferimento della gestione di servizi agli enti locali (più vicini al cittadino e alle esigenze da soddisfare): maggiore efficienza e controllo delle funzioni amministrative; minor costo
  • SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE: attribuzione di compiti e responsabilità pubblici, soprattutto in campo sociale, a soggetti privati (in particolare ONLUS o terzo settore) che possono svolgere questi compiti con minori costi ed in modo più snello rispetto all’amministrazione pubblica, lasciando allo Stato un ruolo di controllo e coordinamento. ➣ Welfare e solidarietà: Incentivazione di comportamenti improntati alla responsabilità individuale: il singolo è incentivato, attraverso agevolazioni fiscali previste dalla legge, a mettere da parte, attraverso il risparmio, le risorse per affrontare i rischi della malattia e della vecchiaia (assicurazioni, fondi pensione, previdenza complementare). ➣ Forme di Stato alternative allo Stato di democrazia pluralista: Lo STATO TOTALITARIO Si innesta sulla crisi dello Stato liberale con il primo conflitto mondiale e la crisi economica che ne seguì. In alcuni Paesi come l’Italia, in cui il sistema economico si presentava particolarmente fragile, il diffuso malcontento delle classi disagiate produsse un aumento tale della pressione sociale da determinare il crollo delle istituzioni dello Stato liberale. Lo sbocco di questa situazione di crisi fu rappresentato dall’avvio dello Stato totalitario, uno Stato che nasce con l’obiettivo primario di sostituire l’apparato istituzionale dello Stato liberale, mediante l’introduzione di una nuova organizzazione ispirata a un forte accentramento del potere intorno alla figura di un “capo”, in grado di contenere e regolare in maniera autoritaria i conflitti sociali. CARATTERI: ● Si basa sulla negazione del pluralismo e sull'identificazione del PARTITO UNICO con lo Stato. Il partito unico è utilizzato come canale di formazione dell’indirizzo politico generale e come strumento di indottrinamento delle masse; ● Non è ammessa opposizione politica;

● La collettività si integra in modo totale nello Stato. Lo Stato può dunque occuparsi di tutti gli aspetti della vita sociale ed individuale. E’ lo Stato che decide quali sono le libertà e i diritti di cui possono godere i cittadini e ne definisce i limiti. FORMA DI GOVERNO ITALIANA ➣ Caratteri Forma di governo parlamentare (italiana)

  • il Governo è legato al Parlamento da un rapporto fiduciario, prima di compiere qualsiasi atto il Governo ha bisogno della fiducia del Parlamento;
  • il Governo, una volta formato, deve ottenere la fiducia del Parlamento;
  • Se viene a mancare la fiducia il Governo non può rimanere in carica: il Parlamento può revocare la fiducia del Governo, costringendolo a dimettersi;
  • il Capo dello Stato non ha poteri di indirizzo politico ma ha un ruolo di garanzia costituzionale. E’ un potere neutro che non ha poteri di indirizzo politico. ➣ La formazione del Governo italiana: è una forma di GOVERNO PARLAMENTARE A DEBOLE RAZIONALIZZAZIONE
  • elemento caratterizzante: rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento che determina anche la durata in carica del Governo («Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere» art. 94 Cost.). E’ tale elemento che determina la stabilità del Governo.
  • Con bicameralismo perfetto si intende che le Camere hanno gli stessi poteri e funzioni (art. 55 Cost.) questo implica che la fiducia debba essere accordata da entrambe le Camere.
  • Il PDR verifica che i rapporti fra governo e parlamento siano rispettosi delle regole costituzionali.
  • La Corte costituzionale come arbitro dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. Art. 92.2 Cost. Il presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina anche i Ministri Come viene individuato il Presidente del Consiglio dei Ministri? ➜ Il procedimento di formazione del Governo si apre con le CONSULTAZIONI condotte dal Presidente della Repubblica (non previste dalla consultazione): il Presidente della Repubblica incontra i presidenti dei gruppi parlamentari, i leader dei partiti, i presidenti delle Camere, gli ex-Presidenti della Repubblica e altre personalità ritenuti rilevanti ai fini della mediazione politica necessaria ad individuare la personalità che potrà rivestire il ruolo di capo di governo; ➜ Il PDR al fine di individuare la personalità che rivestirà la Carica di Presidente del Consiglio può conferire il MANDATO ESPLORATIVO a soggetti che possano fornirgli ulteriori indicazioni sulla possibilità di formare una maggioranza di governo, quando le consultazioni già svolte non abbiano dato indicazioni significative, in ragione della complessità della situazione politica. Generalmente conferito ad uno dei presidenti delle Camere. ➜ Il PDR assegnerà invece il PREINCARICO (incarico con riserva non definitivo) al potenziale Presidente del Consiglio affinché possa compiere proprie consultazioni al fine di verificare la possibilità di avere il sostegno della maggioranza parlamentare su una squadra di ministri e su un programma politico. ➜ L’incarico è conferito oralmente dal Presidente della Repubblica e, di regola, viene accettato con riserva. La riserva viene sciolta solo dopo che l’incaricato è in grado di presentare la lista dei ministri e il programma di Governo con il consenso della maggioranza parlamentare. ➜ Se il soggetto incaricato, scioglie la riserva in senso negativo, il PDR dovrà riprendere le consultazioni per individuare una nuova personalità

Ministri, in veste di componenti del Governo e di vertici dei rispettivi dicasteri, la sfiducia individuale è compatibile con l’ordinamento costituzionale. Diverso dalla sfiducia individuale è il RIMPASTO:

  • Sostituzione di uno o più ministri all’interno del Governo ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • Non determina una crisi governativa;
  • Spesso serve ad evitarla. Il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sostituzione su pressione dei partiti di maggioranza al fine di mantenere intatto il rapporto fiduciario. ➣ La questione di fiducia
  • Non è disciplinata dalla Costituzione;
  • E’ posta dal Governo (una sorta di avvertimento dichiarando che se il Parlamento non approverà un provvedimento presentato dal Governo il Governo si dimetterà “ricatto” alla maggioranza parlamentare) su un provvedimento che deve essere approvato dal Parlamento e che lo stesso Governo ritiene essenziale per la realizzazione dell’indirizzo politico;
  • Con tale istituto il Governo avverte la propria maggioranza che, in caso di non approvazione del provvedimento presentato, il Governo si dimetterà, determinando una crisi. COSTITUZIONE e questione di fiducia ⇒ la questione di fiducia non è prevista espressamente dalla Costituzione anzi: «Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni» (art. 94.4) Come considerare la questione di fiducia? Se è vero che la bocciatura da parte delle Camere non implica le dimissioni del Governo, quest’ultimo può valutare autonomamente la sussistenza del rapporto fiduciario e determinare una crisi di governo qualora ritenga di non avere più l’appoggio della maggioranza parlamentare. ➣ La crisi di governo nella forma di governo parlamentare italiana La CRISI DI GOVERNO consiste nella presentazione delle dimissioni del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento. Le crisi di governo possono essere:
  • crisi parlamentari : avvengono a seguito di una votazione parlamentare. Si parla di crisi di governo parlamentare quando il Governo è colpito da una mozione di sfiducia da parte di una delle due Camere (art. 94, co. 5, Cost.), ovvero quando il nuovo Governo non riesce ad ottenere la fiducia iniziale da parte di queste (art. 94, co. 3, Cost.) o, infine, in caso di voto contrario da parte di una Camera quando il Governo abbia posto una questione di fiducia. Mancata fiducia o affermazione sfiducia.
  • crisi extraparlamentari : si aprono in conseguenza di una crisi politica all'interno della maggioranza che sostiene il governo. Simile è il caso delle dimissioni del solo Presidente del Consiglio. No voto del Parlamento ma dimissioni per assenza dell’appoggio della maggioranza. Nella storia repubblicana italiana la maggior parte delle crisi sono state extra-parlamentari, cioè consumate al di fuori del dibattito pubblico parlamentare. Per ovviare questa mancanza di trasparenza politica, a partire dal settennato di Sandro Pertini è stata avviata la prassi della PARLAMENTARIZZAZIONE DELLE CRISI → ossia la richiesta da parte del PDR al governo dimissionario di presentarsi a una delle due camere per motivare la sua decisione di aprire una crisi. Prassi superata negli ultimi anni da crisi rigorosamente extraparlamentari.

➣ Posizione giuridica del governo dimissionario A seguito di una crisi, il governo dimissionario resta in carica fino alla formazione di un nuovo Governo e solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. La sua posizione giudica è simile, di conseguenza, a quella del Governo appena formatosi e in attesa della fiducia da parte delle Camere. caso Savona no LA COSTITUZIONE def. è il complesso di norme fondamentali, scritte e non, che danno forma a un ordinamento giuridico e ne definiscono i tratti fondamentali. Potere costituente e Costituzione → il potere costituente è dato da quelle vicende e quelle forze politiche che in un determinato momento storico danno origine alla Costituzione.

  • il potere c. consiste nella fase precedente alla Costituzione.
  • il pot. è difficilmente classificabile: può essere rappresentato da una rivoluzione, un colpo di Stato, o anche dall’elezione di un’assemblea costituente chiamata ad approvare una costituzione.
  • è un potere libero, non soggetto a regole. Il potere costituito (quello che è creato dalla costituzione, è un potere sottoposto a limiti).
  • con la costituzione si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. COSTITUZIONI scritte : contenute in un documento scritto (maggior solennità e certezza) non scritte : carattere consuetudinario (prassi no documento) unico es. Regno Unito - Common Law flessibile : costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, può avvenire tramite procedimento legislativo. rigida : richiedono una procedura aggravata per la loro modifica (Art. 138 Cost.)
    • per le costituzioni flessibili non è prevista una forma di controllo di costituzionalità delle leggi, poiché la legge che disponga diversamente dalla Costituzione prevale su quest’ultima. Le Costituzioni rigide invece prevale sulla legge e quindi la legge che disponga in contrasto con la Costituzione è invalida (ghl). corte : contengono poche regole e principi essenziali sull’organizzazione dello Stato e su alcuni dei più significativi diritti dei cittadini (es. USA) lunghe : non contengono solo principi, ma oltre all’organizzazione costituzionale dello Stato disciplinano anche i rapporti tra i singoli e i pubblici poteri e tra i rapporti privati (es Italia) ottriata (concessa) : concessione unilaterale del sovrano (es. lo Statuto Albertino) il sovrano accetta di non essere più assoluto votata : approvata con la partecipazione del popolo (con l’elezione di un’assemblea costituente che redige ed approva il testo della costituzione, oppure prevedendo il ricorso a referendum popolare per confermare il testo della Costituzione)