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Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare: Un'Analisi del Diritto Societario Italiano, Appunti di Diritto Commerciale

Patrimoni Destinati ad uno specifico affare

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 13/04/2012

ascalz08
ascalz08 🇮🇹

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PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Si tratta di una nuova soluzione legislativa che realizza la scomposizione del patrimonio della società: è
infatti previsto che la società per azioni possa articolare il proprio patrimonio in nuclei separati mediante
un meccanismo di limitazione della responsabilità patrimoniale.
Obiettivo: svolgimento o finanziamento di uno specifico affare
Strumento: anziché creare una distinta società si procede alla creazione, all’interno dell’unitario patrimonio
della società, di un nucleo separato e destinato allo svolgimento dello specifico affare o risultante dallo
svolgimento dello specifico affare.
La separazione patrimoniale consiste, in prima approssimazione:
nel fatto che i creditori sociali non da specifico affare non possono far valere le loro ragioni sul
patrimonio destinato;
nel fatto che i creditori relativi allo specifico affare possono far valere le loro ragioni
(tendenzialmente) in via esclusiva sul patrimonio destinato (meccanismo di limitazione della
responsabilità).
Patrimoni di tipo a)
[art. 2447bis, lett. a); artt. 2447ter – 2447novies]
Con riferimento a questo modello il § 10 della relazione al decreto di riforma osserva che si è essenzialmente
in presenza dell’individuazione, all’interno del patrimonio della società, di una parte di questo, della sua
separazione giuridica dall’intero e della sua destinazione ad uno “specifico affare” consistente in
un’operazione economica dall’ampiezza non precisata. Nella sostanza “l’ipotesi è operativamente
equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione,
mantenimento ed estinzione della società”.
I tratti salienti dell’istituto si possono così schematizzare.
1. Si tratta di un nucleo patrimoniale:
individuato all’interno del patrimonio della società
destinato in via esclusiva allo svolgimento di uno specifico affare
separato dal restante patrimonio della società
E’ inizialmente costituito da beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, il cui valore complessivo
non può eccedere il 10% del patrimonio della società stessa (art. 2447-bis, ult. comma); sono possibili
(ma non necessari) anche apporti di terzi esterni alla società.
2. La deliberazione costitutiva del patrimonio separato (art. 2447-ter):
è adottata dall’organo amministrativo, salva diversa disposizione statutaria;
deve avere un contenuto dettagliato idoneo ad individuare:
lo «specifico affare» allo svolgimento del quale il patrimonio è destinato
i beni ed i rapporti giuridici che ne fanno parte
il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla
realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende
perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi
gli eventuali apporti di terzi, con possibilità in tal caso di emettere strumenti finanziari di
partecipazione all’affare
le regole di rendicontazione dello specifico affare;
deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese (art 2447- quater, comma 1).
Qualora del patrimonio destinato facciano parte beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri, occorre trascrivere nei rispettivi registri la destinazione allo specifico affare (art. 2447-
quinquies, comma 2)
3. Decorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se non vi sono opposizioni dei
creditori della società anteriori all’iscrizione, il patrimonio destinato si “distacca” dal restante patrimonio
della società, nel senso che:
i creditori della società (si intende: non da specifico affare) non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato (art. 2447-quinquies, comma 1). Ciò significa anzitutto che i creditori sociali
anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese non potranno più fare affidamento su tale
compendio patrimoniale per il soddisfacimento dei propri crediti. Per questa ragione la legge
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PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Si tratta di una nuova soluzione legislativa che realizza la scomposizione del patrimonio della società : è infatti previsto che la società per azioni possa articolare il proprio patrimonio in nuclei separati mediante un meccanismo di limitazione della responsabilità patrimoniale.

Obiettivo : svolgimento o finanziamento di uno specifico affare Strumento : anziché creare una distinta società si procede alla creazione, all’interno dell’unitario patrimonio della società, di un nucleo separato e destinato allo svolgimento dello specifico affare o risultante dallo svolgimento dello specifico affare.

La separazione patrimoniale consiste, in prima approssimazione:

  • nel fatto che i creditori sociali non da specifico affare non possono far valere le loro ragioni sul patrimonio destinato;
  • nel fatto che i creditori relativi allo specifico affare possono far valere le loro ragioni (tendenzialmente) in via esclusiva sul patrimonio destinato (meccanismo di limitazione della responsabilità).

Patrimoni di tipo a) [art. 2447bis, lett. a); artt. 2447ter – 2447novies]

Con riferimento a questo modello il § 10 della relazione al decreto di riforma osserva che si è essenzialmente in presenza dell’individuazione, all’interno del patrimonio della società, di una parte di questo, della sua separazione giuridica dall’intero e della sua destinazione ad uno “specifico affare” consistente in un’operazione economica dall’ampiezza non precisata. Nella sostanza “l’ipotesi è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della società”. I tratti salienti dell’istituto si possono così schematizzare.

  1. Si tratta di un nucleo patrimoniale:
    • individuato all’interno del patrimonio della società
    • destinato in via esclusiva allo svolgimento di uno specifico affare
    • (^) separato dal restante patrimonio della società E’ inizialmente costituito da beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, il cui valore complessivo non può eccedere il 10% del patrimonio della società stessa (art. 2447- bis , ult. comma); sono possibili (ma non necessari) anche apporti di terzi esterni alla società.
  2. (^) La deliberazione costitutiva del patrimonio separato (art. 2447- ter ):
    • è adottata dall’organo amministrativo, salva diversa disposizione statutaria;
    • deve avere un contenuto dettagliato idoneo ad individuare:
      • lo «specifico affare» allo svolgimento del quale il patrimonio è destinato
      • (^) i beni ed i rapporti giuridici che ne fanno parte
      • il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi
      • (^) gli eventuali apporti di terzi, con possibilità in tal caso di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare
      • le regole di rendicontazione dello specifico affare;
    • deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese (art 2447- quater , comma 1). Qualora del patrimonio destinato facciano parte beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, occorre trascrivere nei rispettivi registri la destinazione allo specifico affare (art. 2447- quinquies , comma 2)
  3. Decorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se non vi sono opposizioni dei creditori della società anteriori all’iscrizione, il patrimonio destinato si “distacca” dal restante patrimonio della società, nel senso che:
    • i creditori della società (si intende: non da specifico affare ) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato (art. 2447- quinquies , comma 1). Ciò significa anzitutto che i creditori sociali anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese non potranno più fare affidamento su tale compendio patrimoniale per il soddisfacimento dei propri crediti. Per questa ragione la legge

consente a ciascuno di loro di fare opposizione alla costituzione del patrimonio destinato, ma l’opposizione può essere superata mediante la prestazione da parte della società di idonea garanzia. Ciò significa altresì che il patrimonio destinato, finalizzato allo svolgimento dello specifico affare, è ‘riservato’ al soddisfacimento dei creditori dello specifico affare ; tutti gli altri creditori sociali “non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da essi derivanti”;

  • «per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato» (art. 2447- quinquies , comma 3). Tuttavia:
    • la deliberazione di costituzione del patrimonio destinato può prevedere “diversamente”, ossia prevedere la responsabilità della società nei confronti dei creditori dello specifico affare anche con il restante patrimonio (non destinato). Viceversa per le altre obbligazioni sociali non è consentito che possa rispondere anche il patrimonio destinato: il comma 1° dell’art. 2447 quinquies non ammette eccezioni.;
    • (^) la società risponde illimitatamente – ossia con tutto il patrimonio – per le obbligazioni derivanti da fatto illecito (es.: danni da inquinamento, da prodotti difettosi, ecc.).
  1. Perché il patrimonio separato possa perdurare occorre:
  • che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa menzione della loro destinazione allo specifico affare (art. 2447- quinquies , ult. comma). Ciò fa sì che tali atti producano effetti (acquisto di beni; sorgere di debiti e crediti) sul patrimonio destinato e non sul restante patrimonio della società;
  • che con riferimento allo specifico affare a cui il patrimonio è destinato vengano tenuti separatamente i libri e le scritture contabili (art. 2447- sexies ). La separazione patrimoniale implica una contabilità separata. Anche il bilancio della società deve essere adeguatamente articolato, così che:
  • i beni ed i rapporti compresi nei patrimoni destinati siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società (comma 1)
  • per ciascun patrimonio destinato sia redatto un separato conto economico da allegare al bilancio (comma 2)
  • nella nota integrativa siano fornite adeguate informazioni circa la tipologia ed il valore dei beni e dei rapporti giuridici facenti parte di ciascun patrimonio destinato (compresi quelli apportati dai terzi) ed i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo.
  1. Il patrimonio destinato potrebbe essere costituito anche mediante apporti di terzi partecipanti allo specifico affare (art. 2447- ter ). In tale caso:
  • (^) la deliberazione costitutiva deve precisare le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare (lett. d). Par di capire che i terzi in questione possano rivestire una posizione patrimoniale caratterizzata dal collegamento giuridico della loro remunerazione (e del rimborso dell’apporto) ai risultati dell’affare. Lo schema di riferimento a cui ricondurre la posizione di tali soggetti è quello dell’associazione in partecipazione o della cointeressenza;
  • a fronte di tali apporti è possibile l’emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare (lett. e), attributivi di diritti che la delibera costitutiva del patrimonio destinato deve specificare.
  1. Il patrimonio destinato cessa di esistere :
  • (^) quando si realizza ovvero è divenuto impossibile lo specifico affare al quale era destinato;
  • per le altre cause previste dalla delibera di costituzione. In tali ipotesi gli amministratori devono redigere un rendiconto finale da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese. Si noti che il patrimonio cessa di essere destinato allo specifico affare, ma non viene liquidato : i beni ed i rapporti giuridici che ne facevano parte continuano ad esistere ma entrano a far parte del complessivo unitario patrimonio della società, venendo perciò meno la separazione patrimoniale. Tuttavia i creditori dello specifico affare i cui crediti non siano stati integralmente soddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro novanta giorni dal deposito del rendiconto finale nel registro delle imprese. Par di capire , dunque, che la separazione patrimoniale cessi decorso quel termine di novanta giorni. Co riferimento ai beni ed ai rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato sono comunque fatti salvi i diritti dei creditori dello specifico affare non soddisfatti. Patrimoni di tipo b) (art. 2447decies)

Obiettivo: finanziamento di uno specifico affare. La società ottiene finanziamenti da uno o più finanziatori esterni.

diritti”. In altri termini, tali beni strumentali sono sottratti all’aggressione dei creditori per la soddisfazione coattiva dei propri crediti ;

  • delle obbligazioni nei confronti del finanziatore per il rimborso del finanziamento « risponde esclusivamente il patrimonio separato » (comma 4): tale rimborso, in altri termini, deve avvenire in tutto o in parte, secondo l’accordo contrattuale, con i proventi dello specifico affare. In sostanza:
  1. (^) i proventi dello specifico affare possono essere destinati al rimborso in tutto o in parte: in quest’ultimo caso una quota dei proventi entrerà a far parte del patrimonio complessivo della società;
  2. il rimborso può avvenire con i proventi dello specifico affare in tutto o in parte: in quest’ultimo caso il finanziatore potrà contare parzialmente anche sul patrimonio della società, la quale può inoltre prestare garanzie per il rimborso di parte del finanziamento (comma 2, lett. g).