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Pena diritto penitenziario, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penitenziario

Diritto penitenziario, argomento pena

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 08/02/2025

Saarra
Saarra 🇮🇹

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Scopi e funzioni della pena nella sua dimensione storico evolutiva.
1 LA PENA : NOZIONE E NATURA.
La pena è la conseguenza giuridica della violazione della legge penale.
Il diritto penale è quel settore dell’ordinamento giuridico che disciplina fatti
illeciti. La pena punisce il soggetto che ha violato la legge per un fatto già
accaduto e che merita di essere sanzionato con un adeguato ‘’castigo’’ che
infligga un dolore all’autore del reato.
E’ il carattere afflittivo della sofferenza fisica inflitta che distingue la pena dalle
altre sanzioni pubbliche previste nell’ordinamento giuridico italiano. Carattere
che si esprime prevalentemente nella privazione della libertà personale e
tradizionalmente assume la figura del carcere.
Anche la pena pecuniaria, seppure costituisce l’esborso di somma di danaro,
una quota di ricchezza, finisce per connotarsi con il medesimo carattere
afflittivo, di limitazione di un libero agire, di impoverimento, dato
dall’impossibilità di far fronte agevolmente a bisogni della vita come accadeva
prima del pagamento di quella pena pecuniaria.
Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie.
Sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sono pene pecuniarie la multa e l'ammenda.
L'ergastolo, la reclusione e la multa sono le pene previste per i delitti mentre
l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le contravvenzioni.
Nel codice penale le misure di sicurezza sono affiancate alla pena.
Seppure originariamente considerate sanzioni amministrative, con l'ingresso
della teoria della prevenzione speciale della pena anche le misure di sicurezza
partecipano alla finalità punitiva del sistema poiché dotate di un potenziale
afflittivo che va oltre la prevenzione delle pericolosità sociale, per assumere la
veste di una vera e propria punizione senza responsabilità derivante da reato.
Ritornando al discorso delle pene un obiettivo legittimo da parte dello Stato è
difendere la società dal crimine, tuttavia il concetto di punizione nel corso del
tempo ha subito delle rettifiche nei suoi propositi e nelle sue finalità per non
sconfinare in una società punitiva ma educativa.
Innanzitutto occorre dire che ‘’scopi’’ e ‘’funzioni’’ della pena non sono sinonimi:
-per scopo intendiamo la ragione per cui la punizione viene prevista in
astratto e applicata, per cui esso va inteso in una dimensione preventiva e
repressiva ed è insieme individuale e sociale;
-mentre la funzione segna un carattere dinamico della punizione anzi va oltre
le ragioni della punizione.
Per quanto concerne il catalogo della punizione e l’elenco delle singole ipotesi
di pena nel nostro ordinamento il legislatore del codice penale vigente
emanato nel 1930 ha adottato una soluzione mista in materia di sanzione
penale attraverso il sistema del ‘’doppio binario’’ coniugando i concetti
elaborati dalla scuola classica con quelli della scuola positiva.
La scelta comportò l'esigenza di tenere insieme, in un unico presidio punitivo,
il regime delle pene e quello delle misure di sicurezza.
Le prime (ergastolo, reclusione e multa per i delitti e, arresto e ammenda per le
contravvenzioni) comminate perché successive al reato e riservate al colpevole
ritenuto responsabile. Mentre le seconde ( di natura personale: la casa di
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Scopi e funzioni della pena nella sua dimensione storico evolutiva.

1 LA PENA : NOZIONE E NATURA.

La pena è la conseguenza giuridica della violazione della legge penale. Il diritto penale è quel settore dell’ordinamento giuridico che disciplina fatti illeciti. La pena punisce il soggetto che ha violato la legge per un fatto già accaduto e che merita di essere sanzionato con un adeguato ‘’castigo’’ che infligga un dolore all’autore del reato. E’ il carattere afflittivo della sofferenza fisica inflitta che distingue la pena dalle altre sanzioni pubbliche previste nell’ordinamento giuridico italiano. Carattere che si esprime prevalentemente nella privazione della libertà personale e tradizionalmente assume la figura del carcere. Anche la pena pecuniaria, seppure costituisce l’esborso di somma di danaro, una quota di ricchezza, finisce per connotarsi con il medesimo carattere afflittivo, di limitazione di un libero agire, di impoverimento, dato dall’impossibilità di far fronte agevolmente a bisogni della vita come accadeva prima del pagamento di quella pena pecuniaria.

Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie. Sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sono pene pecuniarie la multa e l'ammenda. L'ergastolo, la reclusione e la multa sono le pene previste per i delitti mentre l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le contravvenzioni.

Nel codice penale le misure di sicurezza sono affiancate alla pena. Seppure originariamente considerate sanzioni amministrative, con l'ingresso della teoria della prevenzione speciale della pena anche le misure di sicurezza partecipano alla finalità punitiva del sistema poiché dotate di un potenziale afflittivo che va oltre la prevenzione delle pericolosità sociale, per assumere la veste di una vera e propria punizione senza responsabilità derivante da reato.

Ritornando al discorso delle pene un obiettivo legittimo da parte dello Stato è difendere la società dal crimine, tuttavia il concetto di punizione nel corso del tempo ha subito delle rettifiche nei suoi propositi e nelle sue finalità per non sconfinare in una società punitiva ma educativa.

Innanzitutto occorre dire che ‘’scopi’’ e ‘’funzioni’’ della pena non sono sinonimi: -per scopo intendiamo la ragione per cui la punizione viene prevista in astratto e applicata, per cui esso va inteso in una dimensione preventiva e repressiva ed è insieme individuale e sociale; -mentre la funzione segna un carattere dinamico della punizione anzi va oltre le ragioni della punizione.

Per quanto concerne il catalogo della punizione e l’elenco delle singole ipotesi di pena nel nostro ordinamento il legislatore del codice penale vigente emanato nel 1930 ha adottato una soluzione mista in materia di sanzione penale attraverso il sistema del ‘’doppio binario’’ coniugando i concetti elaborati dalla scuola classica con quelli della scuola positiva. La scelta comportò l'esigenza di tenere insieme, in un unico presidio punitivo, il regime delle pene e quello delle misure di sicurezza.

Le prime (ergastolo, reclusione e multa per i delitti e, arresto e ammenda per le contravvenzioni) comminate perché successive al reato e riservate al colpevole ritenuto responsabile. Mentre le seconde ( di natura personale: la casa di

lavoro, la colonia agricola, l'ospedale psichiatrico giudiziario, il riformatorio giudiziario, la libertà vigilata, l'espulsione dello straniero dallo Stato ; di natura patrimoniale: la cauzione di buona condotta e la confisca) sono applicate al soggetto considerato pericoloso in quanto ritenute utili al perseguimento di una finalità special-preventiva.

Quindi nel caso della pena si tratta di punire la persona per un reato. Nel caso delle misure di sicurezza si tratta di applicare una misura restrittiva , personale o patrimoniale per impedire che si commettano reati.

Il prodotto del doppio binario scelto per prevenire e punire nasce dall'esigenza di tenere nella dovuta considerazione soggetti che si auto determinano liberamente e consapevolmente al crimine e soggetti che, quali portatori di patologie mentali o di un agire a-sociale, deve essere loro inibita la possibilità di agire con il fine di delinquere.

La misura di sicurezza è separata dalla gravità di un reato che potrebbe anche non essere stato mai commesso, trovando il suo fondamento unicamente nell'atteggiamento antisociale che la persona mostra. Diversamente da quanto avviene per la pena che deve essere applicata dopo averne individuato la misura, adeguata alla gravità del fatto di reato commesso e, il giudice è tenuto a individuare e motivare anche per la scelta tra le diverse tipologie di pena. Il sistema stabilisce l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e in particolare di motivare sulle ragioni per cui l'imputato viene ritenuto responsabile del reato contestatogli e di motivare la scelta della pena da applicare al caso concreto quanto più adeguata e corrispettiva nella misura alla gravità di quel fatto commesso.

2: LE DIVERSE TEORIE DELLA PENA E LA SCELTA SANZIONATORIA. Nella fase di individuazione della pena edittale, vale a dire quella prevista dalla singola fattispecie di reato che può essere compresa tra una durata o un valore minimo e uno massimo, detentiva o pecuniaria che sia, non esiste un criterio di carattere sistematico che il legislatore è tenuto ad osservare. Molto spesso il legislatore si affida a circostanze che trae dai fatti della vita che hanno spinto alla previsione di un nuovo reato e, negli ultimi tempi, anche a fattori quali l'emotività che suscita quel fatto oppure il sentimento dell'opinione pubblica che spinge alla previsione di quell’ illecito.

La Riforma Cartabia del 2022 ha dato un nuovo volto sia al processo penale che al sistema delle pene. In diritto penale le teorie che hanno presidiato il campo della punizione si possono distinguere in assolute e relative. Le teorie assolute considerano la pena come mera espressione di una necessità intrinseca di giustizia sostanziale, come retribuzione e come corrispettivo del male commesso che finisce per essere una punizione fine a se stessa. Le teorie relative sono rivolte al perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, vanno oltre la punizione per i fatti già commessi e aspirano a prevenire la consumazione dei reati o a prevenirne la commissione di ulteriori. Infine le teorie miste mirano a tenere unita l'esigenza di giustizia sostanziale con quelle di utilità sociale.