Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Pignoramento Immobiliare: Guida Completa al Processo Esecutivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

Disciplina relativo al pignoramento immobiliare

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 31/05/2018

biagio84
biagio84 🇮🇹

4.7

(7)

19 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE:
Ha ad oggetto i beni immobili del debitore, le pertinenze e i relativi diritti di
godimento, nonché i beni mobili nel caso in cui si tratti di espropriazione congiunta.
L’espropriazione immobiliare è sempre di competenza del Tribunale del luogo in cui si
trova il bene immobile.
Il pignoramento immobiliare differisce da quello mobiliare non solo per l’oggetto, ma
anche per le esigenze di pubblicità ad essa legata.
In particolare, si articola in due fasi:
- Notifica del pignoramento al debitore;
- Trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.
Eseguita la notifica, l’U.G., senza ritardo, deve consegnare al creditore l’atto di
pignoramento e la nota di iscrizione restituitagli dal Conservatore dei registri
immobiliari.
Il creditore, entro 15 gg dalla consegna pena l’inefficacia del pignormanto deve
depositare nella cancelleria del Tribunale competente:
- La nota di iscrizione a ruolo;
- L’atto di pignoramento;
- Il T.E. e il precetto;
- La nota di trascrizione.
Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.
Con il pignoramento, il debitore è nominato custode delle cose pignorate, senza diritto
ad alcun compenso. Tuttavia, su istanza del creditore, il giudice può nominare custode
anche un soggetto diverso dal debitore, che deve dare conto della sua attività di
custodia, non può locare l’immobile e può abitarlo solo su autorizzazione del giudice.
Come nell’esecuzione mobiliare, anche in quella immobiliare possono aversi più
pignoramenti. A tal proposito se nella trascrizione di un atto di pignoramento il
conservatore dei registri immobiliari rileva che sugli stessi è stato eseguito un altro
pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione. L’atto di pignoramento è così
depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento se il successivo è avvenuto prima dell’udienza di autorizzazione
all’assegnazione e alla vendita, tale che si svolge un unico processo di esecuzione,
altrimenti qualora sia compiuto dopo la predetta udienza esplica gli effetti un
intervento tardivo sui beni oggetto del primo pignoramento.
Per quanto concerne l’intervento dei creditori, esso avviene – pressochèin maniera
analoga all’espropriazione mobiliare. In particolare, l’intervento può essere effettuato
da tutti i creditori che abbiano i requisiti di cui all’art. 499. L’intervento deve aver
luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita e
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Pignoramento Immobiliare: Guida Completa al Processo Esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE:

Ha ad oggetto i beni immobili del debitore, le pertinenze e i relativi diritti di godimento, nonché i beni mobili nel caso in cui si tratti di espropriazione congiunta. L’espropriazione immobiliare è sempre di competenza del Tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile. Il pignoramento immobiliare differisce da quello mobiliare non solo per l’oggetto, ma anche per le esigenze di pubblicità ad essa legata. In particolare, si articola in due fasi:

  • Notifica del pignoramento al debitore;
  • Trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. Eseguita la notifica, l’U.G., senza ritardo, deve consegnare al creditore l’atto di pignoramento e la nota di iscrizione restituitagli dal Conservatore dei registri immobiliari. Il creditore, entro 15 gg dalla consegna – pena l’inefficacia del pignormanto – deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente:
  • La nota di iscrizione a ruolo;
  • L’atto di pignoramento;
  • Il T.E. e il precetto;
  • La nota di trascrizione. Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Con il pignoramento, il debitore è nominato custode delle cose pignorate, senza diritto ad alcun compenso. Tuttavia, su istanza del creditore, il giudice può nominare custode anche un soggetto diverso dal debitore, che deve dare conto della sua attività di custodia, non può locare l’immobile e può abitarlo solo su autorizzazione del giudice. Come nell’esecuzione mobiliare, anche in quella immobiliare possono aversi più pignoramenti. A tal proposito se nella trascrizione di un atto di pignoramento il conservatore dei registri immobiliari rileva che sugli stessi è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione. L’atto di pignoramento è così depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento se il successivo è avvenuto prima dell’udienza di autorizzazione all’assegnazione e alla vendita, tale che si svolge un unico processo di esecuzione, altrimenti qualora sia compiuto dopo la predetta udienza esplica gli effetti un intervento tardivo sui beni oggetto del primo pignoramento. Per quanto concerne l’intervento dei creditori, esso avviene – pressochè – in maniera analoga all’espropriazione mobiliare. In particolare, l’intervento può essere effettuato da tutti i creditori che abbiano i requisiti di cui all’art. 499. L’intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita e

dell’assegnazione (tempestivo). L’intervento che ha luogo oltre tale udienza è tardivo. Tuttavia i creditori tardivamente intervenuti, però purchè prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma che sopravanza, dopo aver soddisfatto i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. Decorsi 10 gg dalla notifica pignoramento, il creditore procedente e i creditori intervenuti muniti di TE possono chiedere con ricorso la vendita dell’immobile pignorato. A fronte dell’istanza essi devono entro 60gg (prorogabili per altri 60 gg e per una sola volta a fronte di giusti motivi e su istanza del debitore o del creditore; e di altri 60 comunque concedibili qualora il giudice ritiene che la documentazione del creditore non sia completa) dal deposito del ricorso allegare allo stesso:

  • l’estratto del catasto
  • i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relativi all’ immobile avvenute nei 20 anni antecedenti alla trascrizione del pignoramento,
  • ovvero in sostituzione dei precedenti, un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Decorsi 15 gg dal deposito della documentazione suddetta, il giudice nomina l’esperto convocandolo dinanzi a se per il giuramento e fissa l’udienza di comparizione delle parti (= udienza di autorizzazione alla vendita) da tenersi non oltre 90 gg. Dalla fissazione. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi ancora proponibili. Se non vi sono opposizioni o se si raggiunge un accordo, il giudice ordina di procedersi all’incanto, assegnando per le offerte un termine non inferiore a 90 gg e non superiore a 120 gg. Con il medesimo provvedimento stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara sugli offerenti che deve avvenire nel giorno successivo alla scadenza del termine per la proposizione delle offerte. Se non ci sono offerte di acquisto, o se le stesse sono inefficaci, ovvero se il giudice ritenga di poter procedere a una miglior vendita con il sistema dell’incanto, ordina di procedere in tal modo. In presenza di opposizione, se non si raggiunge l’accordo tra le parti, le stesse sono decise dal tribunale con sentenza inappellabile. La vendita è – comunque – disposta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza. Inoltre, con essa provveda anche nell’ipotesi in cui la vendita senza incanto non possa aver luogo. Con la stessa ordinanza può poi delegare le operazioni di vendita a un notaio, avvocato, commercialista iscritti negli appositi elenchi, la stessa vale quindi comprende quindi sia l’atto di nomina del professionista delegato e sia l’atto organizzativo che determina le modalità di svolgimento dell’attività. Dell’ ordinanza il cancelliere fa pubblico avviso, contenente l’indicazione degli estremi di cui all’art.

La vendita con incanto si conclude con il decreto di tasferimento, con cui si trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, si ordina la cancellazione delle ipoteche e degli ulteriori pignoramenti e si ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.