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Disciplina relativo al pignoramento immobiliare
Tipologia: Appunti
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Ha ad oggetto i beni immobili del debitore, le pertinenze e i relativi diritti di godimento, nonché i beni mobili nel caso in cui si tratti di espropriazione congiunta. L’espropriazione immobiliare è sempre di competenza del Tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile. Il pignoramento immobiliare differisce da quello mobiliare non solo per l’oggetto, ma anche per le esigenze di pubblicità ad essa legata. In particolare, si articola in due fasi:
dell’assegnazione (tempestivo). L’intervento che ha luogo oltre tale udienza è tardivo. Tuttavia i creditori tardivamente intervenuti, però purchè prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma che sopravanza, dopo aver soddisfatto i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. Decorsi 10 gg dalla notifica pignoramento, il creditore procedente e i creditori intervenuti muniti di TE possono chiedere con ricorso la vendita dell’immobile pignorato. A fronte dell’istanza essi devono entro 60gg (prorogabili per altri 60 gg e per una sola volta a fronte di giusti motivi e su istanza del debitore o del creditore; e di altri 60 comunque concedibili qualora il giudice ritiene che la documentazione del creditore non sia completa) dal deposito del ricorso allegare allo stesso:
La vendita con incanto si conclude con il decreto di tasferimento, con cui si trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, si ordina la cancellazione delle ipoteche e degli ulteriori pignoramenti e si ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.